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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/06/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 839/2022 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Sabatino Laudadio e Roberta Caprioli per mandato in atti
APPELLANTE
contro
(c.f. , rappresentato dall'avv. Alberto Tassone per mandato in atti Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
1 CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione:
1.- in via principale e in totale riforma della sentenza n.1215/2022, emessa dal Tribunale di EN in
14.5.2022, Repert. 1306/2022, all'esito del giudizio Rg.9159/2019, giudice dott. Paolo Gibelli, rigettare tutte le domande svolte dal Sig. n quanto improcedibili, inammissibili e comunque infondate in Controparte_1
fatto e in diritto;
per l'effetto, condannare il Sig. alla restituzione di quanto versato Controparte_1
dall'esponente in esecuzione della sentenza impugnata n.1215/2022, oltre interessi ai sensi di legge;
2.- in via subordinata: in parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui condanna la banca alla restituzione dell'importo oggetto di acquisto, accertato che l'esborso effettivo è pari a Euro 42.550,9, disporre la restituzione della differenza tra Euro 50.000 e Euro 42.550,97, pari a Euro 7.449,03;
3.- sempre in via subordinata: in parziale riforma della sentenza impugnata, vista la domanda subordinata svolta dalla banca in primo grado attinente gli effetti restitutori conseguenti all'accoglimento della risoluzione, disporre per i motivi in atti la restituzione alla banca convenuta sia dello strumento finanziario oggetto di causa – o di ogni altro titolo, prezzo o valore ricevuto dall'attore in sua sostituzione – sia delle cedole medio tempore incassate dall'attore come documentate in giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione;
4.- in ogni caso: condannare controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e alla restituzione di tutte le somme eventualmente versate dalla banca in esecuzione della sentenza impugnata del Tribunale di EN, oltre interessi legali dal versamento al saldo;
5.- In via istruttoria, valuti l'ecc.mo Collegio l'opportunità di rimettere la causa in istruttoria affinché venga disposta CTU sul titolo di cui è causa e sulla correttezza delle informazioni rese nel modulo di ordine di cui al documento n.2 della banca.”
Per l'Appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis;
In via principale, respingere tutti i motivi di appello formulati dalla appellante in quanto Pt_2
infondati in fatto e in diritto, pretestuosi e non provati e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.1215/2022 emessa dal Tribunale Civile di EN in esito al procedimento recante rgn
9195/2019, notificata a mezzo Pec in data 30.06.2022.
2 In via subordinata, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e non ammessi e previa audizione degli altri testi indicati in atti, accertare il comportamento illegittimo tenuto dalla banca appellante e, previe le declaratorie meglio viste e ritenute, confermare la sentenza di primo grado n. 1215/2022 emessa dal Tribunale Civile di EN in esito al procedimento recante rgn 9195/2019 e notificata a mezzo Pec in data 30.06.2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e della fase di mediazione.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di EN, in composizione monocratica, a seguito della domanda di accertamento del comportamento illegittimo tenuto dalla banca convenuta in ordine all'acquisto di titoli
UG EC per l'importo di € 50.000,00 avvenuto in data 22 febbraio 2016, che già due anni più tardi avevano perso completamente il loro valore e, previe le declaratorie del caso (risoluzione per inadempimento o nullità del contratto) di condanna alla restituzione della somma di € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione, proposta da ei confronti di ha così deciso: CP_1 Parte_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 281-sexies c.p.c.,
ACCERTA la responsabilità di Controparte_2
DICHIARA risolto il Contratto di investimento titoli del 22.02.2016;
CONDANNA al corrispondere a la somma di euro Controparte_2 Controparte_1
50.000,00, oltre interessi legali domanda al saldo.
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che si liquidano Controparte_2 Controparte_1
in euro 5.288,00 per oneri di difesa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA da computarsi sulla prima somma”.
Il giudice di prime cure, a seguito dell'escussione di una prova orale e della documentazione acquisita, ha ritenuto:
a) che, atteso l'incontestato decremento dei titoli acquistati, era privo di validità l'investimento proposto al correntista in assenza di un'adeguata profilatura MI, essendo quella precedente scaduta (in data
1.2.2016) al momento dell'acquisto (in data 22.2.2016);
b) che, in ogni caso, sulla base del precedente profilo, l'investimento era inadeguato per un cliente al dettaglio (cioè non professionale) in quanto altamente speculativo;
3 c) che, fermo quanto sopra di carattere assorbente, non poteva ritenersi che la banca avesse assolto agli obblighi informativi a suo carico al momento della proposizione di un'operazione di investimento, accertandosi se il cliente avesse la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi della medesima;
d) che non era fondata l'eccezione della convenuta che nel caso di specie avrebbe trovato applicazione l'art.40 del Reg. e non l'art.42 atteso il servizio di mera ricezione dell'ordine e non quello di CP_3
consulenza, in quanto era stato dimostrato, tramite l'istruttoria, che era stata la banca a proporre l'investimento, come d'altra parte sarebbe stato presumibile in virtù della scarsa esperienza dell'attore, ed al pari nessun rilievo poteva assumere la sottoscrizione dei moduli, se non risultava dimostrata una
“concreta, chiara ed adeguata informazione da parte dell'ER” che aiutasse il cliente a comprendere i rischi dell'operazione;
e) che in termini di onere della prova, era in capo alla banca quello di aver agito con la specifica diligenza richiesta ex art.23, 6 comma TUF;
f) che, attesa l'inadempienza della convenuta, andava pronunciata la risoluzione del contratto e la banca andava condannata alla restituzione della somma investita, pari ad € 50.000,00 (senza la rivalutazione monetaria trattandosi di restituzione non risarcitoria), non essendo possibile applicare l'art.1227 c.c., in considerazione del fatto che nella presente fattispecie la somma veniva disposta a titolo di restituzione e non a titolo di risarcimento;
g) che la domanda attrice di liquidazione del danno morale andava disattesa in assenza di prova.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 1° settembre 2022 ha impugnato Parte_1
la sentenza gravata, chiedendo la sua riforma.
Si è ritualmente costituito , opponendosi al gravame. Controparte_1
Con ordinanza del 13 aprile 2023, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 aprile 2024, riservata a quella sede ogni decisione sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 12 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie conclusive.
Quindi con successiva ordinanza del 10.1.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo a seguito di riorganizzazione del relatore e poi d'ufficio è stata assegnata dal Presidente a[...] marzo 2025.
Con ordinanza del 10 aprile 2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione immediata.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, nel merito l'appello è solo in parte fondato in parte e quindi va accolto nei limiti sotto indicati.
ha impugnato la sentenza gravata sulla base di quattro motivi ed in particolare Parte_1
1) per erronea disamina della normativa sugli oneri di condotta della banca in tema di investimenti in strumenti finanziari;
errata applicazione delle prescrizioni di cui al Regolamento Consob 16190/2007 e art.21 TUF alla luce della documentazione di causa
L'istituto appellante censura la sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure tenuto conto che la banca aveva effettuato la profilatura MI del cliente al momento dell'apertura di un dossier titoli, facendogli sottoscrivere tutta la documentazione e consegnandogli la relativa copia. In considerazione del fatto che la profilatura era scaduta da pochi giorni, si sarebbe trattato di un inadempimento di scarsa importanza, anche perché non era stata assunta dall'investitore una modifica del suo profilo e quindi non si poteva parlare di invalidità dell'ordine, anche considerato che il difetto informativo era stato lamentato dal cliente solo in fase di esecuzione. Il fatto poi che il osse un cliente retail non vuole a significare che lo CP_1 stesso non potesse fare investimenti speculativi. Inoltre il giudice di prime cure non avrebbe valutato la documentazione da cui si evinceva che il cliente aveva ricevuto il documento informativo sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari ed anche il modulo di conferimento d'ordine conteneva la descrizione del titolo (prezzo, ente emittente, rating), nonché l'espressa avvertenza che le obbligazioni dovevano considerarsi “altamente speculative”, tanto più che la banca lo aveva informato sull'andamento dell'investimento con la trasmissione periodica degli estratti conto.
In ogni caso la banca si era limitata ad eseguire l'ordine dell'investitore, anche perché il servizio di consulenza non può riguardare prodotti di soggetti terzi, come i titoli stranieri emessi da EC UG, per cui a suo carico era previsto unicamente “un giudizio di appropriatezza” e cioè informazioni relative alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento e non “un giudizio di adeguatezza”.
2) sulla parte in cui valuta l'istruttoria eseguita e non considera assolto l'onere della prova da parte della banca in tema di informazione e trasparenza – omessa disamina della documentazione di causa – inesistenza di omissioni della banca sul piano di informazione e tutela del risparmiatore – la condotta dell'investitore dopo il default e il rifiuto di partecipare alla procedura fallimentare
5 L'istituto appellante rileva che la funzione della forma scritta è quella di rendere edotto il cliente delle clausole predisposte dall'ER e mettere lo stesso in condizioni di comprendere il grado di redditività
e di rischio dell'investimento, che sono l'oggetto del contratto quadro, in modo che gli scostamenti dagli obiettivi di investimento siano prevedibili. L'ordine di acquisto era chiaro e conteneva tutte le indicazioni e quindi non poteva considerarsi un modulo standard.
Anche il richiamo alla testimonianza assunta nel corso del giudizio, in realtà, non avrebbe alcuna valenza, in considerazione del fatto che è stata sentita una cointestataria del rapporto bancario e riportando solo circostanze apprese dall'attore, in relazione alla documentazione scritta depositata dalla convenuta. Secondo
l'appellante, il vrebbe consapevolmente assunto un rischio da titolo speculativo e d'altra parte aveva CP_1 nel suo dossier titoli dei BTP che bilanciavano il rischio, come già in precedenza era avvenuto, rispondendo così ad una valutazione di appropriatezza.
In ogni caso il avrebbe potuto in ipotesi recuperare il capitale investito, aderendo alla procedura CP_1
fallimentare di diritto olandese.
Quindi l'investitore aveva tenuto un comportamento omissivo ed aveva concorso a determinare il danno, tenendo un comportamento contrario a diligenza e buona fede.
I primi due motivi d'appello, che per ragioni di opportunità logico-espositiva, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno respinti.
Questa Corte preliminarmente rileva:
- che è necessario premettere che la materia dell'intermediazione finanziaria, prima della entrata in vigore della MI, era regolamentata principalmente dagli artt. 28 e 29 del Regolamento CONSOB n.11522/98;
- che la prima disposizione prevedeva, a carico dell'ER, un preciso obbligo di informazione, sia passiva che sia attiva, cioè di informarsi e di informare (il c.d. know your customer rule). In applicazione della predetta regola, l'ER era tenuto:
1) ad acquisire dal cliente (informazione passiva) informazioni in ordine a) all'esperienza in materia di investimenti;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento;
d) alla propensione al rischio, con la precisazione che il potenziale investitore non era in alcun modo obbligato a fornire le dette informazioni, per cui un suo eventuale rifiuto non risultava ostativo per l'ER nello svolgimento della propria attività, purché il medesimo risultasse per iscritto;
2) ad astenersi dall'eseguire operazioni di investimento che risultassero inadeguate (informazione attiva) per
a) tipologia;
b) oggetto;
c) frequenza;
d) dimensione, salva l'ipotesi di i) una specifica richiesta del
6 cliente/potenziale investitore, di eseguirla;
ii) una precisa informativa, fornita dall'ER al cliente, relativa innanzitutto alla inadeguatezza della operazione, con l'indicazione, poi, delle specifiche ragioni per le quali l'esecuzione della stessa era sconsigliata;
iii) uno specifico ordine scritto del cliente, eventualmente anche verbale, purchè successivamente registrato su supporto magnetico, nel quale si facesse espressamente riferimento alle avvertenze date dall'ER al cliente circa la non adeguatezza della operazione e le ragioni di essa;
- che dopo la entrata in vigore della MI, la situazione si presenta sensibilmente modificata;
- che innanzitutto, per effetto delle due Direttiva comunitarie, e cioè la n.2004/39/CE, che in sostanza ha previsto i principi generali, e poi la n.2006/73/CE, di attuazione della prima dal punto di vista tecnico ed operativo, entrambe recepite in Italia con la L. n.164 del 17.09.2007, è stato introdotto uno sdoppiamento nella valutazione (definita come test), dal momento che si è diversificato il giudizio di adeguatezza dalla diversa fattispecie del giudizio di appropriatezza e più in particolare:
a) il primo tipo di valutazione (adeguatezza) rileva per le sole attività di prestazione di consulenza finanziaria
e di gestione patrimoniale;
b) il diverso giudizio di appropriatezza, invece, è stato previsto in relazione a tutti gli altri servizi di investimento forniti dall'ER (con la sola eccezione dei c.d. servizi execution only);
- che in applicazione di quanto previsto dall'art.19, par. 4 della Direttiva del 2004 e dall'art. 35 della Direttiva del 2006, l'ER, quando è chiamato a formulare la valutazione di adeguatezza, deve acquisire dal cliente le informazioni relative i) alla specifica conoscenza ed esperienza in possesso dell'investitore in relazione alla peculiare tipologia di prodotto e/o servizio di investimento e ii) alla situazione finanziaria ed obiettivi di investimento che il cliente si prefigge;
- che, una volta raccolte dette informazioni all'esito del citato test/questionario, l'ER potrà dare corso alla operazione in quanto ritenuta adeguata solo nel momento in cui risultino sussistere i seguenti requisiti: a) l'operazione è conforme agli obiettivi di investimento perseguiti dal cliente;
b) il cliente è in grado di tollerare ogni potenziale rischio finanziario che egli possa, eventualmente, subire dalla sua esecuzione;
c) deve trattarsi, poi, di una operazione che rientra nell'ambito delle conoscenze ed esperienze possedute dal cliente in materia finanziaria, per cui il potenziale investitore deve essere in grado di capire e valutare i rischi che potrebbero derivargli dalla sua esecuzione, salva l'ipotesi che si tratti di un cliente c.d. “professionale”, il cui giudizio di adeguatezza è semplificato, dal momento che tale “giudizio” non dovrà più avere riguardo a tutti e tre i parametri come innanzi indicati, bensì potrà limitarsi a quello relativo alla individuazione degli obiettivi di investimento;
- che in proposito, va ricordato che tre sono le categorie di potenziali clienti che la MI ha previsto ed a cui ricollega una graduazione del contenuto dell'obbligo informativo gravante sull'ER nei confronti
7 del cliente e cioè i) cliente c.d. retail (o di dettaglio); ii) cliente c.d. professionale;
iii) c.d. controparte qualificata, con possibilità anche di passaggio da un livello all'altro su richiesta del cliente, la c.d. qualificazione su richiesta.
- che anche la Direttiva n.2006/73/CE è intervenuta nella concreta regolamentazione del giudizio di adeguatezza, individuando gli elementi da prendere in considerazione nell'esame dei parametri che l'ER è tenuto a svolgere per formulare il giudizio di adeguatezza e/o appropriatezza dell'operazione;
- che in particolare, con l'art. 35 tale Direttiva, in relazione alla situazione finanziaria del cliente, ha precisato come il requisito di “adeguatezza” venga soddisfatto acquisendo i dati relativi i) alla fonte e consistenza del reddito regolare;
ii) alle attività patrimoniali, incluse quelle liquide;
iii) agli investimenti, beni immobili e impegni finanziari regolari;
- che con riguardo, invece, agli obiettivi di investimento, tale requisito si considera soddisfatto con l'acquisizione dei dati relativi: a) al periodo temporale di presumibile conservazione dell'investimento da parte del cliente;
b) alle preferenze in materia di rischio, suo profilo e finalità dell'investimento, ove ritenuti pertinenti;
con la precisazione, sempre in relazione alla adeguatezza, che per l'ER è assolutamente imprescindibile l'acquisizione delle informazioni innanzi richiamate, di guisa che, in mancanza, dovrà astenersi dal raccomandare al potenziale cliente l'esecuzione di servizi di investimento o la sottoscrizione di strumenti finanziari;
- che in relazione al diverso “giudizio di appropriatezza” (valevole nell'ipotesi in cui l'ER non effettua servizi di consulenza e/o di gestione (cfr.. art.19, 5 comma Direttiva 2004/39/CE), invece, la Direttiva del 2006 all'art. 36 prevede che sia verificato “se il cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che il prodotto o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”
e al successivo art. 37 specifica che debbano essere richiesti al cliente i tipi di servizi e/o strumenti finanziari su cui ha dimestichezza;
la natura, il volume, la frequenza ed il periodo di queste operazioni;
il livello di istruzione e la sua professione;
il 3 comma dell'art.37 della citata Direttiva, poi, conclude nel precisare che
“l'impresa di investimento ha il diritto di fare affidamento sulle informazioni fornite dai suoi clienti o potenziali clienti, a meno che non sia al corrente, o in condizioni di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete”;
- che le disposizioni della citata direttiva, recepite dal D. Lgs. 17.9.2007 n.164, hanno avuto attuazione con il
Reg. Consob n.16190 del 2007, che dedica gli artt.39 e 40 alla c.d. “adeguatezza” e gli artt.41 e 42 alla c.d.
“appropriatezza”.
Fatta questa premessa volta al fine di inquadrare la normativa di riferimento,
8 questa Corte rileva:
- che nel caso di specie emerge che al , classe 1939, pensionato a basso reddito (al lordo di Controparte_1
€ 17.824,30 (doc. n.7 parte attrice)) e già correntista del BA OP di EN (oggi ) e presso CP_2 il cui istituto aveva eseguito delle operazioni finanziarie a basso rischio e/o prodotti a capitale garantito, in data 1° febbraio 2013 veniva sottoposto il questionario MI (doc. n.1 parte attrice), valevole tre anni;
- che il predetto questionario, in mancanza del quale la banca non avrebbe potuto fornire una attività di consulenza, evidenzia che il privo di diploma, laurea e/o esperienza in materie CP_1
economiche/finanziarie, a) aveva effettuato negli ultimi 5 anni solo investimenti in strumenti finanziaria semplici e/o a basso rischio;
b) era disposto a far crescere moderatamente il suo capitale nel medio periodo accettando un rischio minimo, con contenute perdite potenziali del suo capitale a fronte di una ragionevole crescita dello stesso;
- che successivamente il cliente aveva sottoscritto (doc. n.1 di parte convenuta) in data 3 agosto 2015 con
BA OP di EN un contratto di apertura rapporti NDG 2272178 e più specificamente a) Deposito
a Custodia e/o Amministrazione di titoli e strumenti finanziari;
b) Servizio di Negoziazione per Conto Proprio,
Esecuzione e Trasmissione ordini, Collocamento;
c) Servizio di Consulenza;
- che in data 22 febbraio 2016, dopo che in data 25 gennaio 2016 il veva investito in BTP l'importo di CP_1
€ 40.000,00 con scadenza al 15 gennaio 2032 (doc. n.4 parte attrice), rating medio-basso, lo stesso richiedeva l'ordine d'acquisto per la quantità di 50.000 € di titoli obbligazionari UG EC 4,375, privi di rating
e definiti altamente speculativi (doc. n.2 di parte attrice);
- che, malgrado la profilatura del cliente, che sebbene scaduta da 20 giorni era chiaramente rimasta la stessa o comunque per l'istituto era quella di riferimento, nell'ambito dell'informativa preliminare all'esecuzione dell'ordine, l'operazione in questione veniva definita “adeguata” alla sua profilatura;
- che detti titoli, a parte permettere la riscossione di una cedola per € 1.617,75 in data 29.3.2016 (doc. n.5 di parte convenuta), avevano perso già l'anno successivo valore e dal gennaio 2018, quando la società emittente aveva richiesto una sorta di concordato in continuità, lo perdevano del tutto;
- che la uniforme giurisprudenza di legittimità in materia rileva che la disciplina normativa che regolamenta la presente fattispecie, evidenziando la pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, converge verso il fine unitario di segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere;
- che a tal fine si ricorda che l'art.21, 1° comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (TUF), come norma di carattere generale, prevede che “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei
9 mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”; l'art.27 del Regolamento Consob n.16190/2007 che “
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in forma comprensibile, informazioni appropriate affinchè essi possono ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole” ed il successivo art.40 del Reg. n.16190/2007 che “
1. Sulla base CP_3
delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”;
- che la congiunta lettura di tali norme permette di evidenziare che l'obbligo di informazione e l'obbligo di segnalare la non adeguatezza dell'operazione e di indicare le ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione confluiscono nell'unitario obbligo di diligenza, di correttezza e di trasparenza dell'ER finanziario, sanciti dalla norma generale dell'art. 21 TUF;
- che sulla base di questi principi si rileva che l'ER finanziario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza di ogni specifica operazione di investimento, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso, come l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali (c.f.r. Cass. 16.03.2016
n.5250) e quindi ogni dichiarazione sottoscritta dall'investitore al momento della stipulazione del contratto quadro non vale ad esonerare la banca dal successivo dovere di informazione;
- che allo stesso modo, e per analoghe ragioni, si deve escludere che possano assumere rilievo a questo riguardo l'indicazione, nel contratto quadro, che non era garantito il rimborso del capitale investito, o il contenuto del “documento sui rischi generali negli investimenti in strumenti finanziari” consegnato ai clienti all'atto della sottoscrizione del contratto quadro, con il quale essi erano stati resi edotti della correlazione tra livello elevato del rendimento e rischiosità del titolo, perché tali informazioni sono del tutto generiche, mentre l'obbligo informativo deve essere adempiuto con specifico riferimento alla singola operazione di investimento (cfr.. Cass. 06.07.2012 n.11412 in cui in motivazione si legge: “… si tratta di un obbligo il cui adempimento è accertabile e valutabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente. … le norme parametro evidenziano un contenuto dinamico di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione”);
10 - che inoltre il suesposto quadro normativo di riferimento evidenzia che la pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario che è quello di segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere (c.d. suitability rule): alla base di siffatta finalità sta, invero, la considerazione secondo cui ogni investitore razionale è avverso al rischio, sicché il medesimo, a parità di rendimento, sceglierà l'investimento meno aleatorio e, a parità di alea, quello più redditizio, se non si asterrà perfino dal compiere l'operazione, ove l'alea dovesse superare la sua propensione al rischio (così Cass.
09.02.2016 n.2535);
- che nei rapporti di intermediazione finanziaria la banca, che a differenza del cliente ha tutti gli strumenti per procurarsi le informazioni ed è anche tenuta professionalmente e contrattualmente a farlo, è chiamata a raccogliere e valutare tutte le informazioni dei titoli che propone all'investitore con specifico riferimento alla natura dello strumento finanziario, al suo emittente, al suo rendimento ed al rating del prodotto finanziario al momento della sua contrattazione;
- che l'obbligo informativo in capo all'ER, comune a tutti i servizi d'investimento, è precisamente descritto in via generale nell'art.21, 1° comma, lett. a) e b) (“nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”) ed ha una direzione biunivoca. “Per un verso, con la prescrizione contenuta nella lettera b) il legislatore impone una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente oltre al più incisivo obbligo di mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento del mercato di riferimento, del possibile rendimento. Per l'altro, nel postulare il generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza contenuto nella lett.a) il legislatore impone all'ER un obbligo d'informazione preventiva quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da adempiere in modo diligente agli obblighi informativi indicati nella lett. b) e di non assumere comportamenti contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto. Quest'ultima conformazione della condotta diligente dell'ER richiede la preventiva conoscenza delle caratteristiche effettive del prodotto finanziario che intende proporre, da ritenersi fondata su parametri specifici di prevedibilità dell'andamento dell'investimento sul mercato e non solo sulle informazioni generalmente riscontrabili dalla stampa, ancorchè del settore” (così Cass. 03.04.2017 n.8619, conforme Cass. 02.11.2017 n.26064);
- che d'altra parte la nuova formulazione del Regolamento Consob, che si è adeguata ai parametri comunitari, imponendo la preventiva profilatura del cliente/investitore e poi disciplinando le regole generali di
11 comportamento degli intermediari, con la previsione a loro carico l'obbligo di acquisire conoscenza degli strumenti finanziari che offrono all'investitore, impone che tale conoscenza, secondo gli ormai uniformi principi nomofilattici, non possa essere limitata alla denominazione generale dei titoli e ad una generica proiezione dei rischi, ma deve essere estesa al mercato ove sono collocati i prodotti e, nel caso di operazioni svolte in grey market, tale dato deve essere necessariamente e preventivamente fornito agli investitori, unitamente al parametro di valutazione (rating) e al prospetto informativo specifico (offering circular);
- che in materia di intermediazione finanziaria, “il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore –in cui deve accertarsi se l'ER abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n.58 del 1998 e dalla normativa secondaria- impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'ER, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'ER deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte,
e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta” (così Cass. 19.01.2016 n.810), dovendosi quindi la banca uniformare a quanto disposto dall'art.23 d.lvo 58/1998 TUF che dispone che “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”;
- che, nel caso di specie, mentre l'attore ha dimostrato (cfr. teste al verbale d'udienza del 13 Testimone_1
ottobre 2021) che, sebbene si sia trattato di un ordine di acquisto, che apparentemente potrebbe sembrare frutto di una sua iniziativa, in realtà è stato effettuato su espressa sollecitazione e “garanzia di risultato”
(anche da parte del direttore della filiale), per cui, a prescindere dalle indicazioni contenute nel contratto quadro, era pure soggetto ad una valutazione di adeguatezza (d'altra parte inserita nella proposta medesima), l'istituto di credito si è limitato ad allegare la documentazione sottoscritta, senza nulla dimostrare in ordine all'espletamento degli obblighi informativi a suo carico;
- che, quindi, considerato che la natura speculativa dei titoli UG EC è del tutto pacifica e incontestata in causa e che la giurisprudenza di legittimità, pur convenendo sul fatto che gli obblighi per l'ER di procurarsi e di fornire le informazioni siano suscettibili di assumere una dimensione ed una pregnanza diverse a seconda del grado di conoscenza ed esperienza finanziaria del cliente (“dall'osservanza di quegli obblighi l'ER non può mai esimersi del tutto, soltanto adducendo di aver eseguito l'ordine così come impartitogli, pur se detto cliente abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla ”, così CP_3
Cass.29.12.2012 n.29864), si ritiene che fosse preciso compito della banca, rappresentare il rischio di perdita di capitale, anche tenuto conto dell'ammontare dell'importo investito (circa € 50.000), della tipologia dei precedenti acquisti (unicamente investimenti a capitale garantito), del basso reddito dell'investitore (circa €
12 1.300 mensili) e della quantità dei suoi risparmi (circa complessivi € 100.000);
- che al pari va disattesa l'ipotesi di un concorso di colpa dell'appellato, in quanto, una volta accertato che lo stesso non rientra nella categoria di investitore qualificato, ma in quella di investitore “al dettaglio”, non è possibile esigere un suo dovere di autonoma informazione perché questa pretesa sarebbe in evidente contrasto con la ragione che giustifica l'instaurazione del rapporto contrattuale fra cliente ed ER, che consiste proprio nel fatto che il cliente affida all'ER, in considerazione della qualificazione professionale di quest'ultimo, il compito d'informarsi e di informarlo (c.f.r. Cass. 29.11.2011 n.29864 e Cass.
09.02.2016 n.2535);
- che, infine, nessuna responsabilità (e/o concorso di responsabilità) può essere imputata all'investitore per non aver aderito alla procedura di concordato non solo in quanto la banca non ha neppure dimostrato di aver consigliato tale adesione al convocandolo in filiale, ma si è limitata a produrre delle lettere, che non CP_1 erano certo alla portata di un soggetto scarsamente scolarizzato, ma anche dalle stesse (doc. n.8 di parte convenuta) emerge che l'eventuale rimborso sarebbe avvenuto nell'anno 2038.
3) in via subordinata, in caso di conferma della sentenza, riduzione del quantum riconosciuto in relazione all'effettivo esborso patito come risultante dalla documentazione prodotta in causa dalla omessa Pt_2
disamina di documentazione rilevante.
L'istituto appellante censura la sentenza gravata per aver il Tribunale riconosciuta come investita la somma di € 50.000,00, quando in realtà l'importo era di € 42.550,97, confondendo il valore nominale con il costo del titolo al momento dell'acquisto.
Avendo la banca provveduto al pagamento dell'importo per cui è stata pronunciata condanna, la differenza dovrà essere restituita.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte rileva
- che la convenuta, con la sua costituzione in giudizio, ha depositato (doc. n.3 di parte convenuta) di aver addebitato sul conto corrente del cliente per l'acquisto dei titoli obbligazionari UG EC l'importo di € 42.550,97, in quanto il valore reale dei titoli era inferiore rispetto al valore nominale;
- che, sebbene nelle conclusioni rese “in via subordinata”, il non abbia esplicitamente evidenziato CP_2
la differenza di importo tra quello richiesto dall'attore e quello effettivamente versato, tuttavia risulta una circostanza di fatto, mai contestata dal ed a cui va data rilevanza, in quanto altrimenti l'appellato CP_1
riceverebbe dalla pronunciata risoluzione un indebito arricchimento;
13 - che, conseguentemente, atteso l'intervenuto versamento dell'importo per cui è stata pronunciata la condanna nel giudizio di primo grado, deve essere disposta la restituzione dell'importo di € 7.449,03, oltre agli interessi sul predetto importo riconosciuti ed a quelli nel frattempo maturati.
4) in via subordinata, in caso di conferma della sentenza, omessa pronuncia sulla domanda subordinata formulata dalla banca convenuta in primo grado per l'eventuale risoluzione giudiziale – riprestino integrale dello status quo ante – mancata restituzione dei titoli e delle cedole alla banca per effetto della disposta risoluzione.
L'istituto appellante censura la sentenza gravata per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di disporre, in caso di accoglimento della domanda attorea, la restituzione dello strumento finanziario sia delle cedole medio tempore ricevute per l'importo di € 1.617,75, come effetto automatico della dichiarata risoluzione.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte rileva
- che l'istituto di credito, costituendosi nel giudizio di primo grado ha allegato (doc. n.5 di parte convenuta) che il ha riscosso in data 29.3.2016 una cedola netta di € 1.617,75 e tale circostanza non è mai stata CP_1
contestata dall'attore, per cui deve considerarsi pacifica;
- che ormai un principio nomofilattico uniforme che “quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'ER restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c.” (così Cass. 30.1.2019 n.2661; conforme Cass. 29.4.2025 n.11239);
- che la generale applicazione della disciplina dettata dall' art.2033 c.c. è considerata coerente con la giurisprudenza consolidata, secondo cui, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi;
- che, come autorevolmente statuito, “Nell'ambito dei servizi di investimento, in cui l'investitore si relaziona col mercato finanziario attraverso l'ER, i contratti conclusi generano principalmente obbligazioni
14 tra questi due soggetti. Nel caso della negoziazione per conto proprio e per conto terzi, l'ER, dopo aver procurato all'investitore il prodotto finanziario, provvede ad accreditargli periodicamente le cedole che maturano riguardo ad esso (come è del resto previsto, in tema di deposito di titoli in amministrazione, dall'art. 1838 c.c.). Le cedole danno dunque corpo a un'attribuzione patrimoniale dipendente dalle intercorse pattuizioni che, in caso di risoluzione del contratto di investimento, va integralmente restituita all'ER, indipendentemente dallo stato di buona o mala fede dell'accipiens. L'obbligo di pagamento delle cedole, ove pure non contemplato dal contratto relativo al prodotto finanziario, ma da altro contratto ad esso collegato, viene meno in ragione della caducazione del primo negozio, giacché è la titolarità del prodotto finanziario in capo al cliente a giustificare l'impegno dell'ER di liquidarne i rendimenti.
Una volta sciolto il contratto, il titolo tornerà in capo all'ER (che lo aveva nel proprio portafoglio,
o lo aveva acquistato per il cliente) e le cedole che l'investitore ha percepito medio tempore spetteranno all'ER stesso, e cioè al soggetto che, in esecuzione dell'accordo concluso, aveva posto in atto i relativi pagamenti” (cfr. Cass.
8.1.2025 n.423);
- che, considerato a) che la disciplina della ripetizione dell'indebito non può implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni dell'altra, onde è escluso che, a fronte dello scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, frutti e interessi possano avere diversa decorrenza e b) che nel caso di specie, con statuizione ormai passata in giudicato gli interessi sulla somma da restituire sono stati fatti decorrere dal giudice di primo grado dalla domanda (e non dalla data del versamento), anche in relazione all'importo riscosso dall'appellato a titolo di cedole di € 1.617,75, gli interessi devono decorrere pure da tale data;
- che deve essere altresì disposta la restituzione dei titoli, di cui la banca ha domandato la restituzione fin dalla sua costituzione nel giudizio di primo grado (cfr. Cass.
5.5.2022 n.14178: “In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'ER al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'articolo 1223 del codice civile del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza”).
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto nei limiti indicati.
15 L'accoglimento dell'appello anche parziale comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993).
Attesa la prevalente soccombenza detta appellante deve essere condannata alla refusione Parte_1
a favore della parte appellata delle spese di entrambi i gradi del giudizio, previa compensazione delle medesime per quota del 20%.
Conseguentemente la liquidazione viene effettuata in base ai parametri di cui al decreto ministeriale
55/2014, nei valori medi, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e della fase istruttoria in entrambi i gradi.
Quindi, già applicata la compensazione:
Per il primo grado
euro 1.360,00 per fase studio,
euro 964,00 per fase introduttiva,
euro 1.445,00 per fase istruttoria euro 2.324,00 per fase decisionale, per complessivi euro 6.093,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
Per il secondo grado
euro 1.647,00 per fase studio,
euro 1134,00 per fase introduttiva,
euro 2.436,00 per fase istruttoria euro 2.776,00 per fase decisionale, per complessivi euro 7.993,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da vverso la sentenza impugnata del Parte_1
16 Tribunale di EN, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara tenuto e condanna a restituire a Controparte_1 [...]
i titoli e l'importo di € 1.617,75, oltre agli interessi dalla data della domanda;
Parte_1
2) condanna a rifondere, a favore della parte appellata, le spese processuali di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 6.093,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge e per il secondo grado in euro 7.993,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
3) dichiara tenuto e condanna a restituire a l'importo di € 7.449,03, Controparte_1 Parte_1
versato in eccesso in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi sul predetto importo dal pagamento al saldo;
4) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
EN, 12/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Riccardo Baudinelli)
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