Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 244/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 29/05/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli è comparso per le ricorrenti l'Avv. ACQUILINO SERGIO .
Per il resistente nessuno è Controparte_1 comparso.
Il Giudice, attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione, dichiara la contumacia del . Controparte_1
L'avv. ACQUILINO discute la causa chiedendo l'accoglimento delle domande;
quanto alla docente chiede la liquidazione del beneficio in relazione al corrente anno Per_1 scolastico anche eventualmente in applicazione della L. 207/24.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 11.25 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 29/05/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 244/2025 R.G. Lav. tra
- , e , tutte Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese dall'avv. ACQUILINO SERGIO come da mandati in atti ricorrenti e
- , contumace Controparte_1
convenuto sulle conclusioni delle parti ricorrenti come precisate nell'atto introduttivo e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025 e Parte_1 Parte_2
premesso di aver già ottenuto in via giudiziale il riconoscimento della Carta Parte_3
elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per precedenti annualità e di aver continuato, dopo le sentenze, a prestare attività lavorativa in favore del Controparte_1
quali docenti in forza dei contratti a tempo determinato citati in atti ricevere detto
[...]
beneficio, hanno chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza: a) accertare
e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla Legge 107/2015 anche per gli anni successivi a quelli già riconosciuti con le sentenze n. 212/2023, n. 243/2023 e 352/2024; b) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditarvi per la ricorrente
la somma di € 1.000,00 e per le ricorrenti e la Parte_1 Parte_3 Parte_2 somma di € 500,00 ciascuna o la somma maggiore o minore meglio vista, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali;
c) in subordine e/o in alternativa condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere, anche a titolo risarcitorio alla ricorrente la somma di € 1.000,00 ed alle ricorrenti e Parte_1 Parte_4 Parte_2 la somma di € 500,00 ciascuna o le somme maggiori o minori meglio viste, da
[...]
determinarsi anche eventualmente in via equitativa, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali. Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio oltre alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali ed oltre alle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore delle ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle domande chiedendo, quanto alla posizione della docente , il riconoscimento del Per_1
beneficio per la corrente annualità anche in applicazione della L. 207/24.
La domanda attorea, come precisata in udienza, è fondata e merita accoglimento.
3 E' dimostrato dagli stati matricolari allegati all'atto introduttivo il servizio reso dalle ricorrenti nelle annualità oggetto di causa, in relazione alle quali le stesse lamentano il mancato riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
In particolare:
- attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2025, ha prestato Parte_1
servizio come docente anche nell'a.s. 2023/24 fino al termine delle attività didattiche;
- sta attualmente prestando servizio come supplente con incarico fino al Parte_3
31.8.2025;
- oggi docente di ruolo, ha prestato servizio nll'a.s. 2023/24 fino al Parte_2
termine delle attività didattiche.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
4 La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
Oggi l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_3
base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
Le ricorrenti sostengono che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepiscono la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1
ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto
5 di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_2
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_2
punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- alla luce degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte di Giustizia dal giudice remittente la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”: “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei
6 docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- se la situazione degli assunti a tempo determinato e quella degli assunti a tempo indeterminato “sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” esiste, dunque, una differenza di trattamento;
- non sussiste una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi tale differenza di trattamento: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal
7 senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte
8 del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1
dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come le odierni ricorrenti.
Le ricorrenti hanno rivendicato il beneficio anche con riferimento al Pt_1 Per_1
corrente anno scolastico.
Deve, tuttavia, tenersi conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, che come detto ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro” 500,00.
La Carta docenti, quindi, deve essere riconosciuta in sentenza, nei limiti del nuovo ammontare che sarà determinato dall'amministrazione, con riferimento alle supplenze conferite fino al 30.6.2025, posto che per tale tipo di incarichi il continua a non Controparte_1
riconoscere il bonus perpetuando il trattamento discriminatorio.
9 La domanda della , quindi, fondata. Pt_1
La docente , invece, nella corrente annualità ha ricevuto un incarico annuale, fino Per_1
al 31.8.2025: nel corso dell'odierna udienza il suo difensore ha chiesto il riconoscimento del beneficio per tale annualità deducendo, comunque, l'inadempimento del . CP_1
Orbene, atteso il tenore generale dell'art. 1 comma 572 L. 207/24 non si ravvisano ragioni per escludere l'applicabilità di tale disposizione ai contratti di supplenza aventi scadenza al 31.8.2025.
Nonostante l'entrata in vigore della legge di bilancio, tuttavia, il
[...]
, a fronte dell'inadempimento dedotto dalla lavoratrice, rimanendo contumace ha Controparte_1
rinunciato ad allegare e provare di aver effettivamente applicato la recente normativa, attivando la Carta docenti in favore della ricorrente per l'incarico annuale ricevuto nell'a.s. Per_1
2024/25.
Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione inadempiente debba essere comunque condannata a riconoscere il beneficio in favore di tale ricorrente anche per il corrente anno scolastico, sempre nei limiti in cui riconosciuto dalla L. n. 207/24.
Non rileva, poi, il fatto che gli incarichi anno 2024/25 siano ancora in essere: la stessa
Corte di Cassazione, sia pure ai diversi fini del decorso del termine prescrizionale, ha infatti confermato che il diritto all'accredito del beneficio sorge dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza.
Da ultimo, si rileva che nella corrente annualità la ricorrente sta lavorando come Per_1
insegnante di scuola dell'infanzia in forza di due contratti annuali, ma per complessive 24
(14+10) ore settimanali.
La Suprema Corte non ha trattato la problematica relativa alla riconoscibilità della Carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ritenendo che la stessa esulasse dal thema decidendum del ricorso pregiudiziale.
In ogni caso, dato che il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte della ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
10 Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore.
Nel caso in esame, come detto, sta lavorando con incarico annuale per Parte_3
complessive 24 ore settimanali, quindi in misura prossima all'orario completo previsto la cattedra di riferimento (25 ore settimanali). La stessa, dunque, si è trovata in concreto in una situazione comparabile con quella di un docente di ruolo in part time ed ha diritto al riconoscimento del beneficio.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto e va affermato il diritto delle odierne ricorrenti
(tuttora dipendenti del ) alla assegnazione della Carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità sotto indicate, con conseguente condanna del al rilascio in Controparte_1
loro favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
In particolare le ricorrenti hanno diritto all'assegnazione della carta docente per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25; Parte_1
- per l'a.s. 2024/25; Parte_3
- per l'a.s. 2023/24. Parte_2
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa
(decisa in prima udienza), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto delle ricorrenti alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- quanto a per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, Parte_1
- quanto a per l'a.s. 2024/25, Parte_3
- quanto a per l'a.s. 2023/24, Parte_2 oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in loro favore Controparte_1
della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore delle parti ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 1.030,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge.
Savona, 29/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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