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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/11/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 18/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato MAGARAGGIA UMBERTO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: congedo straordinario per cure art. 7 L. 119/2011
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/03/2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha dedotto: - di aver presentato domanda in data 07.12.2021 alla Asl di Francavilla per l'accertamento del proprio status di invalida civile nella misura uguale o superiore al 51% ai fini del riconoscimento del beneficio del congedo straordinario per cure sino a 30 giorni ogni anno ex art. 7 L.119/2011; - che in seguito a visita del 09.02.2022, la Commissione Medica ha accertato la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50%. Tanto premesso parte istante ha concluso per l'accertamento dello status di invalida nella misura pari o superiore al 51%, condizione sanitaria legittimante il proprio diritto al congedo straordinario per cure sino a 30 giorni l'anno ai sensi dell'art. 7 legge 119/2011. Costituitasi in giudizio ha eccepito preliminarmente la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso perché infondato. Istruita la causa con una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da CP_1
Invero, la disciplina di cui all'art. 7 Legge 119/2011 prevede che il lavoratore ha diritto al congedo straordinario qualora allo stesso sia riconosciuta una percentuale di invalidità civile superiore al 50%. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da il lavoratore che CP_1 voglia fruire del congedo straordinario ai sensi della richiamata norma, deve preventivamente proporre domanda finalizzata all'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla norma. Come precisato dalla Corte di Cassazione “ la richiesta del riconoscimento dello stato di invalidità civile potrebbe essere proposta non già per ottenere i benefici di cui alla Legge 118 del 1971, ma ad altri fini, quali il diritto all'assunzione obbligatoria o il congedo per cure ai sensi dell'art.26 della medesima legge n. 118/71” (Cass. 24.02.2004 n.2679). Pertanto sussiste la legittimazione passiva di nel presente CP_1 giudizio atteso che ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente al 01.04.2007 la legittimazione passiva spetta
2 unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in CP_1 materia di invalidità civile. Disattesa la predetta eccezione, l'opposizione risulta fondata. L'art. 7 Legge 119/2011 prevede che “ … … ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni”. Nel caso di specie, il ctu all'esito della visita ha elaborato la seguente diagnosi: “ Gammopatia monoclonale, connettivite indifferenziata, esiti di frattura del polso sinistro e della tibio tarsica sinistra con algodistrofia in soggetto con severa osteopenia”. Il ctu ha poi concluso che “… … tali patologie determinino una invalidità civile del 51% ai fini del riconoscimento del congedo straordinario per cure ex art. 7 legge 119/21 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa … …”. Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il
3 sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). L' elaborato appare pertanto motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011). Il ricorso merita pertanto accoglimento. Le spese legali seguono il principio della soccombenza. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 01/03/2024 da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
- Dichiara parte ricorrente soggetto invalido civile nella misura del 51% ai fini del riconoscimento del congedo straordinario per cure ex art. 7 legge 119/21 con decorrenza dalla data di
4 presentazione della domanda in sede amministrativa (07/12/2021);
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
€ 2.600,00 oltre iva cap e rimborso spese come per legge;
- pone le spese di ctu a carico di CP_1
Brindisi, 18/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
5
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato MAGARAGGIA UMBERTO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: congedo straordinario per cure art. 7 L. 119/2011
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/03/2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha dedotto: - di aver presentato domanda in data 07.12.2021 alla Asl di Francavilla per l'accertamento del proprio status di invalida civile nella misura uguale o superiore al 51% ai fini del riconoscimento del beneficio del congedo straordinario per cure sino a 30 giorni ogni anno ex art. 7 L.119/2011; - che in seguito a visita del 09.02.2022, la Commissione Medica ha accertato la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50%. Tanto premesso parte istante ha concluso per l'accertamento dello status di invalida nella misura pari o superiore al 51%, condizione sanitaria legittimante il proprio diritto al congedo straordinario per cure sino a 30 giorni l'anno ai sensi dell'art. 7 legge 119/2011. Costituitasi in giudizio ha eccepito preliminarmente la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso perché infondato. Istruita la causa con una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da CP_1
Invero, la disciplina di cui all'art. 7 Legge 119/2011 prevede che il lavoratore ha diritto al congedo straordinario qualora allo stesso sia riconosciuta una percentuale di invalidità civile superiore al 50%. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da il lavoratore che CP_1 voglia fruire del congedo straordinario ai sensi della richiamata norma, deve preventivamente proporre domanda finalizzata all'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla norma. Come precisato dalla Corte di Cassazione “ la richiesta del riconoscimento dello stato di invalidità civile potrebbe essere proposta non già per ottenere i benefici di cui alla Legge 118 del 1971, ma ad altri fini, quali il diritto all'assunzione obbligatoria o il congedo per cure ai sensi dell'art.26 della medesima legge n. 118/71” (Cass. 24.02.2004 n.2679). Pertanto sussiste la legittimazione passiva di nel presente CP_1 giudizio atteso che ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente al 01.04.2007 la legittimazione passiva spetta
2 unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in CP_1 materia di invalidità civile. Disattesa la predetta eccezione, l'opposizione risulta fondata. L'art. 7 Legge 119/2011 prevede che “ … … ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni”. Nel caso di specie, il ctu all'esito della visita ha elaborato la seguente diagnosi: “ Gammopatia monoclonale, connettivite indifferenziata, esiti di frattura del polso sinistro e della tibio tarsica sinistra con algodistrofia in soggetto con severa osteopenia”. Il ctu ha poi concluso che “… … tali patologie determinino una invalidità civile del 51% ai fini del riconoscimento del congedo straordinario per cure ex art. 7 legge 119/21 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa … …”. Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il
3 sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). L' elaborato appare pertanto motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011). Il ricorso merita pertanto accoglimento. Le spese legali seguono il principio della soccombenza. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 01/03/2024 da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
- Dichiara parte ricorrente soggetto invalido civile nella misura del 51% ai fini del riconoscimento del congedo straordinario per cure ex art. 7 legge 119/21 con decorrenza dalla data di
4 presentazione della domanda in sede amministrativa (07/12/2021);
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
€ 2.600,00 oltre iva cap e rimborso spese come per legge;
- pone le spese di ctu a carico di CP_1
Brindisi, 18/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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