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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 826 R.G.L. del 2020, promossa
D A
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ventura per procura su foglio C.F._1
separato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Corso V. Emanuele
n. 242, Gela;
ricorrente
(cod. fisc. n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma, via Ciro Il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli avv. ti Carmelo Russo e Stefano
Dolce ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Vassallo, sito in vico Cappadonna
n. 20, Gela;
convenuta
A seguito dell'udienza di discussione del 19/03/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.10.2020, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di aver lavorato sin dall'01.02.1988 all'interno dell'area gestita dalla , in Controparte_2
ragione delle mansioni meglio descritte in ricorso, quotidianamente esposto per un periodo ultradecennale all'inalazione di fibre di amianto presenti nei cantieri cui era adibito, conveniva in giudizio l' per sentir dichiarare la propria esposizione qualificata, nel periodo indicato, CP_1
e conseguentemente il proprio diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 nel medesimo periodo.
L' ritualmente costituitosi con memoria del 05.10.2021, eccepiva preliminarmente CP_1
la decadenza dall'azione giudiziaria intrapresa ai sensi dell'art. dell'art. 47, D.p.r. 639/70 (nel testo aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, D.L. 98/11, conv. con L. 111/11) nonché in subordine ex art. art. 47, D.L. 269/03, conv. con L 326/03. Eccepiva inoltre la prescrizione decennale del diritto fatto valere, nonché l'infondatezza del ricorso.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa a seguito dell'udienza del 19 marzo
2025, convertita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza di entrambe le eccezioni di decadenza sollevate dall' CP_1
Innanzitutto, il termine decadenziale di tre anni, previsto dall'art. 47 D.P.R. n. 639/70 per l'esercizio dell'azione giudiziaria nelle controversie in materia di trattamenti pensionistici, decorre “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Orbene, dai documenti in atti risulta che la richiesta di prestazione è stata inoltrata all' in data 08.09.2018 (cfr. avviso di spedizione della raccomandata, all. n. 5 al ricorso), CP_1 motivo per cui il termine decadenziale di tre anni per l'esercizio dell'azione giudiziaria non era ancora spirato alla data di deposito del ricorso (15.10.2020). Invero, sebbene il ricorrente abbia omesso ogni deduzione in ordine all'esito del richiamato procedimento amministrativo (e segnatamente se si sia concluso con un tempestivo provvedimento di diniego piuttosto che con la formazione del silenzio rigetto), si perverrebbe alla conclusione della mancata maturazione della decadenza triennale anche ove si dovesse tener conto del termine minimo di durata del procedimento amministrativo, ipotizzando l'emissione di un provvedimento espresso di rigetto da parte dell' il giorno successivo alla presentazione della domanda. CP_1 Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di decadenza sollevata dall'ente convenuto in relazione all'art. 47, comma 5 del D.L. 269/2003, secondo cui “I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui ((al comma 1)), compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla
Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”. Successivamente, in sede di conversione del decreto sono state individuate dal legislatore alcune deroghe. In particolare l'art. 3, comma 132 L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha stabilito che "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' Inail o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'Inail"
Invero, come condivisibilmente osservato dalla difesa di parte ricorrente in seno alle note di udienza depositate per l'udienza del 19.04.2023, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
176 del 5 gennaio 2022, ha ribadito il consolidato principio secondo cui la decadenza prevista dall'art. 47 D.L. 269/2003 non va applicata ai lavoratori che rientrano nel regime previgente di cui alla Legge n. 257 del 1992. Più nello specifico, la Corte ha chiarito che, nel caso in cui un lavoratore (come nel caso di specie) avesse già avviato il procedimento amministrativo prima della data di entrata in vigore delle modifiche normative, deve essere applicato il regime di cui alla Legge 257/1992, che non prevede un termine di decadenza. Pertanto, avendo il Pt_1
presentato domanda all'INAIL il 14 gennaio 2003, ossia prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina (2 ottobre 2003).
Appare invece fondata, oltre che assorbente, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' in ragione del fatto che la domanda amministrativa volta a ottenere i benefici di CP_1 cui all'art. 13, comma 8, L. n. 257/92 è stata presentata all' solo in data 08.09.2018 a CP_1
fronte della conoscenza dell'esposizione all'amianto certamente acquisita dal Pt_1
quantomeno a far data dal 14.01.2003, data di presentazione all'I.N.A.I.L. della domanda di riconoscimento dell'esposizione ad amianto superiore al decennio (cfr. provvedimenti prodotti dal ricorrente in data 17.04.2023 su ordine del giudice ex art. 421 c.p.c.).
Bisogna, al riguardo, premettere che la giurisprudenza di legittimità “ha ormai da tempo affermato, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base a criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico”, precisando che “dal sistema è ricavabile
l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)”. È stato poi chiarito dalla Suprema Corte, con granitico e costante orientamento (tra cui, da ultimo, Cass. Sent. del 19 marzo 2024, n. 7373), che il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del
1992, è assoggettato a prescrizione decennale, “con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni” (Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n. 26935).
Pertanto, alla stregua della normativa richiamata, siccome interpretata dalla richiamata giurisprudenza, nonché dei generali principi che presiedono alla disciplina in materia di prescrizione, la consapevolezza o la conoscibilità – che devono essere positivamente e puntualmente accertate con onere della prova a carico del ricorrente - si palesano indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato.
Trasponendo tali coordinate al caso di specie, ritiene il Tribunale di attribuire valenza probante in ordine alla consapevolezza dell'esposizione all'amianto all'intervenuta presentazione della domanda all'I.N.A.I.L., come detto intervenuta in data 14.01.2003, successivamente riscontrata dall'ente previdenziale con provvedimento dell'08.11.2016, di riconoscimento dell'esposizione per il più limitato periodo andante dall'01.02.1988 al
31.12.1992.
A fronte della richiamata eccezione di prescrizione, il ricorrente ha controdedotto che il relativo dies a quo non potrebbe ragionevolmente farsi coincidere con un momento anteriore alla data del 26.07.2018, sulla base di un percorso logico argomentativo che, ai fini di una compiuta intelligibilità dei fatti di causa, vale la pena sinteticamente riportare: in data 14.01.2003 veniva presentata domanda amministrativa di riconoscimento dell'esposizione ultradecennale all'I.N.A.I.L., riscontrata dall'ente con un sostanziale provvedimento di rigetto (venendo riconosciuta l'esposizione all'amianto solo dall'1.02.1988 al 31.12.1992, dunque per un periodo inferiore al decennio); in data 10.03.2009, a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale del 12.05.2008, che riapriva i termini per presentare ulteriore domanda di riconoscimento dell'esposizione alle polveri d'amianto anche oltre il 1992 e fino al 02.1.2003, il Pt_1
presentava una nuova domanda all'I.N.A.I.L., al fine di ottenere l'esposizione all'amianto anche oltre il 1992 a cui l'ente rispondeva con esito negativo mediante nota del 28.07.2010, sul rilievo che il sito presso cui lo stesso aveva prestato attività lavorativa non rientrasse tra quelli indicati negli atti di indirizzo;
con sentenza n. 188/18 del 26.07.2018 la Corte d'Appello di Caltanissetta riconosceva, per la prima volta, ad un collega del l'esposizione alle polveri di amianto Pt_1
anche per il periodo successivo al 1992, sulla base di un principio sancito dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 21117/2017.
Assumeva dunque che solo da tale momento poteva dirsi acquisita da parte ricorrente la consapevolezza “di una possibile esposizione qualificata all'amianto utile per l'ottenimento del diritto ai benefici previsti dalla legge n. 257/92” (cfr. pag. 9 del ricorso).
Ritiene il Tribunale che tale assunto, pur suggestivo, non sia condivisibile, dovendo correttamente ritenersi che il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale va individuato nel momento in cui l'interessato ha avuto piena contezza della sua (qualificata) esposizione all'amianto, e cioè, nel caso di specie, a partire dalla data della presentazione della prima domanda all'I.N.A.I.L., in data 14.01.2003; deve, quindi, concludersi che la domanda presentata all' il 05.09.2018 è intervenuta diversi anni dopo la piena maturazione del CP_1
termine prescrizionale decennale, occorsa il 14 gennaio 2013.
Tale prospettazione risulta confortata dalla stessa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la quale, riportando una serie di precedenti conformi, “valorizza la circostanza che
l'esposizione all'amianto e la sua durata sono “fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione”. In altre parole, “il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza dell'esposizione all'amianto, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto (…)”.
Né può considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione la domanda presentata all'I.N.A.I.L., sebbene finalizzata anch'essa al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, L. n. 257/92, atteso che è l' l'unico ente legittimato a concedere il beneficio CP_1
previdenziale in parola, oltre che l'unico legittimato passivo nel conseguente giudizio.
In merito, peraltro, la Cassazione ha chiarito come non possa “fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a tale domanda (la domanda rivolta all' ) di quella CP_1
inoltrata all'I.N.A.I.L. attesa la diversità funzionale dell'una rispetta all'altra. Mentre la domanda all' è, infatti, necessaria per l'erogazione del beneficio previdenziale, quella CP_1
rivolta all'I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto. Si richiama, a conforto, la costante giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (e, successivamente, 25 febbraio 2002 n.
2677, 19 giugno 2002 n. 8937, 29 novembre 2002 n. 17000), si è costantemente affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, avvalendosi della disposizione di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo modificato dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, e dalla relativa legge di conversione
4 agosto 1993 n. 271, l'I.N.A.I.L. difetta di legittimazione passiva (ad causam), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto - consistente nell'incremento dell'anzianità contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione di periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto - ad agevolare il perfezionamento dei requisiti per le prestazioni pensionistiche (l'ammontare delle quali dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione di legge) e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non già a facilitare l'accesso alle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all'I.N.A.I.L.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 16592 del 2014).
A ciò aggiungasi, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, assumendo al riguardo rilievo la mera possibilità legale di esercizio del diritto, e non anche gli impedimenti soggettivi, ancorché determinati dal fatto di un terzo, quale nella specie l'I.N.A.I.L., che non aveva riconosciuto l'esposizione ultradecennale ad amianto, (cfr. Tribunale Novara, Sez. lavoro, 26/11/2008, n.
207), e gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo
(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/06/2007, n. 14576).
Il ricorso va, dunque, respinto.
Si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, connesse alla complessità della disciplina del regime di prescrizione operante in materia nonché alla qualità delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: - rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Gela il 09.04.2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi