Articolo 12 della Legge 30 luglio 1990, n. 221
Articolo 11Articolo 13
Versione
22 agosto 1990
Art. 12. Norme sulla contitolarita' 1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a piu' soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunita' economica europea e dei Paesi terzi che pratichino condizioni di reciprocita' nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:
a) dimostrino la necessaria capacita' tecnica ed economica;
b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste.
2. I contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attivita' mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.
3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve essere in possesso di particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3.
5. Ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad acquisire direttamente la proprieta' di una parte dei prodotti dell'attivita' estrattiva da determinarsi d'accordo tra i contitolari stessi, con le modalita' tra essi concordate. In assenza di accordo espresso, la parte di proprieta' di ciascun contitolare corrisponde al valore della rispettiva quota.
6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attivita' estrattiva, anche se sostenuti dal rappresentante unico di cui al comma 2 sulla base di un mandato senza rappresentanza, gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilita' solidale.
7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 da parte di uno o piu' contitolari o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o piu' contitolari non comporta la decadenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.
8. La quota di uno o piu' contitolari non puo' essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione.
9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni.
10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata e' nulla sia tra le parti che nei confronti dell'amministrazione, salva la potesta' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione.
Entrata in vigore il 22 agosto 1990
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