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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1377 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale dell'8.04.2025, promosso da
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, C.F._1 dall'Avv. Domenico Coco, presso il cui studio, sito in Gioia Tauro alla Via Nazionale 18, al civico 334, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente –
e da
(nato a [...] il [...] - C.F.: ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Angelo Langone, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Toselli n. 14, è elettivamente domiciliato;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 2.12.2024, con il quale a chiesto: a) la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti nel Comune di San
Ferdinando (RC) in data 20.05.2000 e trascritto nei Registri dello stato civile di quel Comune al n.4 dell'anno 2000, parte II, serie A;
b) la modifica di quanto disposto nel decreto di omologa reso da questo Tribunale il 28.02.2023 nel procedimento iscritto al ruolo n. R.G. n.
13/2023;
- letta la memoria di costituzione, depositata il 7.02.2025, con la quale ha CP_1
aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, opponendosi alla richiesta di erogazione dell'assegno divorzile in favore della moglie e alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli, chiedendo, altresì, la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare disposta in favore della IG.ra Pt_1
- rilevato che, comparse dinanzi al GI all'udienza dell'11 marzo 2025, le parti personalmente sentite hanno dichiarato di non volersi riconciliare ma di essere disponibili ad un accordo per la trasformazione del rito in divorzio a istanza congiunta;
- dato atto che, alla successiva udienza del 8 aprile 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in divorzio congiunto alle condizioni indicate nell'accordo depositato telematicamente in data 03/04/2025, debitamente sottoscritto dalle parti in causa;
- considerato che, alla medesima udienza, le parti personalmente comparse hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo sopra citato, che è stato loro letto in udienza;
- rilevato che le condizioni dell'accordo, depositato telematicamente in data 3/04/2025, sono le seguenti: << 1) la IG.ra si impegnerà entro la prima decade di luglio c.a. Parte_1
a provvedere al passaggio di proprietà della vettura, Fiat Panda tg GD050VH, attualmente intestata al IG. a proprie spese, assumendosene le responsabilità civili e CP_1
di circolazione fino a tale data;
2) il provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare sita in ZZ alla Via Mario La Cava n.9, originariamente assegnata alla IG.ra
, verrà revocato a favore del IG. 3) Il IG. Parte_1 CP_1 CP_1
s'impegnerà a rinunciare formalmente al 100% dell'assegno unico universale in favore della SI;
4) I figli minori rimarranno affidati ad entrambi genitori, con Parte_1 collocazione stabile presso l'abitazione della madre sita a San Ferdinando presso la Via
Roma al civico 141, con il diritto per il padre di averli con sé due giorni la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici o educativi, nonché agli impegni professionali e non di entrambi i genitori, preventivamente concordati. Comunque, a settimane alterne il padre continuerà a tenere con sé i figli minori per l'intero fine settimana (dalle ore 9:00 di sabato alle ore 17:00 di domenica) con obbligo di congruo preavviso in casi di difficoltà;
5) in caso di necessità di assistenza sanitaria dei figli minori nel corso dell'anno, relativamente a visite specialistiche fuori sede, i coniugi si alterneranno concordemente ad accompagnare i minori presso le strutture preventivamente indicate, con spese di trasferta
a carico della IG.ra per il figlio dando priorità, ove non Parte_1 Persona_1
richiedano urgenza, alle prenotazioni fruibili attraverso polizza Unisalute intestata a
[...]
e/o attraverso il servizio sanitario nazionale SSN;
6) il padre potrà avere con sé i CP_1
figli minori ogni anno durante il mese di agosto per 15 giorni consecutivi;
comunicando entro il mese di giugno l'esatto inizio l'esatta fine del periodo feriale da trascorrere con i figli;
7) durante il periodo delle festività natalizie, il padre ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio, potrà tenere con sé i figli minori;
8) durante il periodo delle festività pasquali i coniugi terranno con sé i figli minori alternando tra loro il giorno di Pasqua e di Pasquetta ogni anno di comune accordo;
9) per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori, previo preventivo accordo;
10) entrambi i genitori nei periodi in cui avranno con sé i figli minori, potranno esercitare la competente responsabilità genitoriale, separatamente e limitatamente, per ciò che concerne le decisioni di ordinaria amministrazione. Assumendo congiuntamente le decisioni di maggior interesse degli stessi in relazione all'istruzione, all'educazione alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei propri figli >>.
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 20.05.2000 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di San Ferdinando (RC), anno 2000, parte II, serie A, atto n. 4; b) dall'unione sono nati quattro figli: Persona_2
(nato a [...] il [...]) maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
(nata a [...] il [...]) maggiorenne non Persona_3
economicamente autosufficiente, (nato a [...] il [...]) Persona_1 minorenne, (nato a [...] l'[...]) minorenne;
c) tra i medesimi Persona_4
coniugi è stata dichiarata la separazione consensuale, con decreto di omologa di questo
Tribunale, emesso il 28.02.2023 nel procedimento iscritto al ruolo n. RG 13/2023; d) le parti erano precedentemente comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in data 14.02.2023;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni all'interesse dei figli;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2), lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 02.12.2024 da contro , trasformato in Parte_1 CP_1
istanza congiunta all'udienza dell'8.04.2025, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti a San Ferdinando (RC), in data 20.05.2000 e trascritto nei Registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2000, parte II, serie A, atto n. 4, prendendo atto delle condizioni pattuite tra le parti e meglio trascritte in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il
Presidente
Maria Teresa Gentile Piero
Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1377 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale dell'8.04.2025, promosso da
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, C.F._1 dall'Avv. Domenico Coco, presso il cui studio, sito in Gioia Tauro alla Via Nazionale 18, al civico 334, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente –
e da
(nato a [...] il [...] - C.F.: ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Angelo Langone, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Toselli n. 14, è elettivamente domiciliato;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 2.12.2024, con il quale a chiesto: a) la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti nel Comune di San
Ferdinando (RC) in data 20.05.2000 e trascritto nei Registri dello stato civile di quel Comune al n.4 dell'anno 2000, parte II, serie A;
b) la modifica di quanto disposto nel decreto di omologa reso da questo Tribunale il 28.02.2023 nel procedimento iscritto al ruolo n. R.G. n.
13/2023;
- letta la memoria di costituzione, depositata il 7.02.2025, con la quale ha CP_1
aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, opponendosi alla richiesta di erogazione dell'assegno divorzile in favore della moglie e alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli, chiedendo, altresì, la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare disposta in favore della IG.ra Pt_1
- rilevato che, comparse dinanzi al GI all'udienza dell'11 marzo 2025, le parti personalmente sentite hanno dichiarato di non volersi riconciliare ma di essere disponibili ad un accordo per la trasformazione del rito in divorzio a istanza congiunta;
- dato atto che, alla successiva udienza del 8 aprile 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in divorzio congiunto alle condizioni indicate nell'accordo depositato telematicamente in data 03/04/2025, debitamente sottoscritto dalle parti in causa;
- considerato che, alla medesima udienza, le parti personalmente comparse hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo sopra citato, che è stato loro letto in udienza;
- rilevato che le condizioni dell'accordo, depositato telematicamente in data 3/04/2025, sono le seguenti: << 1) la IG.ra si impegnerà entro la prima decade di luglio c.a. Parte_1
a provvedere al passaggio di proprietà della vettura, Fiat Panda tg GD050VH, attualmente intestata al IG. a proprie spese, assumendosene le responsabilità civili e CP_1
di circolazione fino a tale data;
2) il provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare sita in ZZ alla Via Mario La Cava n.9, originariamente assegnata alla IG.ra
, verrà revocato a favore del IG. 3) Il IG. Parte_1 CP_1 CP_1
s'impegnerà a rinunciare formalmente al 100% dell'assegno unico universale in favore della SI;
4) I figli minori rimarranno affidati ad entrambi genitori, con Parte_1 collocazione stabile presso l'abitazione della madre sita a San Ferdinando presso la Via
Roma al civico 141, con il diritto per il padre di averli con sé due giorni la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici o educativi, nonché agli impegni professionali e non di entrambi i genitori, preventivamente concordati. Comunque, a settimane alterne il padre continuerà a tenere con sé i figli minori per l'intero fine settimana (dalle ore 9:00 di sabato alle ore 17:00 di domenica) con obbligo di congruo preavviso in casi di difficoltà;
5) in caso di necessità di assistenza sanitaria dei figli minori nel corso dell'anno, relativamente a visite specialistiche fuori sede, i coniugi si alterneranno concordemente ad accompagnare i minori presso le strutture preventivamente indicate, con spese di trasferta
a carico della IG.ra per il figlio dando priorità, ove non Parte_1 Persona_1
richiedano urgenza, alle prenotazioni fruibili attraverso polizza Unisalute intestata a
[...]
e/o attraverso il servizio sanitario nazionale SSN;
6) il padre potrà avere con sé i CP_1
figli minori ogni anno durante il mese di agosto per 15 giorni consecutivi;
comunicando entro il mese di giugno l'esatto inizio l'esatta fine del periodo feriale da trascorrere con i figli;
7) durante il periodo delle festività natalizie, il padre ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio, potrà tenere con sé i figli minori;
8) durante il periodo delle festività pasquali i coniugi terranno con sé i figli minori alternando tra loro il giorno di Pasqua e di Pasquetta ogni anno di comune accordo;
9) per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori, previo preventivo accordo;
10) entrambi i genitori nei periodi in cui avranno con sé i figli minori, potranno esercitare la competente responsabilità genitoriale, separatamente e limitatamente, per ciò che concerne le decisioni di ordinaria amministrazione. Assumendo congiuntamente le decisioni di maggior interesse degli stessi in relazione all'istruzione, all'educazione alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei propri figli >>.
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 20.05.2000 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di San Ferdinando (RC), anno 2000, parte II, serie A, atto n. 4; b) dall'unione sono nati quattro figli: Persona_2
(nato a [...] il [...]) maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
(nata a [...] il [...]) maggiorenne non Persona_3
economicamente autosufficiente, (nato a [...] il [...]) Persona_1 minorenne, (nato a [...] l'[...]) minorenne;
c) tra i medesimi Persona_4
coniugi è stata dichiarata la separazione consensuale, con decreto di omologa di questo
Tribunale, emesso il 28.02.2023 nel procedimento iscritto al ruolo n. RG 13/2023; d) le parti erano precedentemente comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in data 14.02.2023;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni all'interesse dei figli;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2), lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 02.12.2024 da contro , trasformato in Parte_1 CP_1
istanza congiunta all'udienza dell'8.04.2025, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti a San Ferdinando (RC), in data 20.05.2000 e trascritto nei Registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2000, parte II, serie A, atto n. 4, prendendo atto delle condizioni pattuite tra le parti e meglio trascritte in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il
Presidente
Maria Teresa Gentile Piero
Viola