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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.07.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 754/2025 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...] CF residente Parte_1 C.F._1
in Galatro (RC) via Giudecca n°1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella Crocitti e
Virginia Nicotera, domiciliato presso lo studio del primo, sito in Taurianova, via De Amicis
n°9, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(c.f. , in perso-na del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e l.r.p.t, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Patrizia Sanguineti dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio di Roma repertorio Persona_1
37875 raccolta 7313 del 22 marzo 2024, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' Viale Calabria n. 82 CP_1
resistente
Oggetto: Ricalcolo pensione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/03/2025, la parte ricorrente in epigrafe chiedeva “accertare e dichiarare, sulla base della documentazione prodotta, per quella che vorrà acquisire ex officio, e per tutte le motivazioni indicate in ricorso, l'erroneità del ricalcolo sulla pensione cat. pensione INV CIV n°01167680 e per l'effetto condannare l' al ripristino delle CP_1
maggiorazioni di cui la pensione del ricorrente beneficiava e dichiarare illegittimo e non dovuto l'accertamento della somma di €4.935,18 quale indebito scaturente dalla revoca delle maggiorazioni a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2025. Con la condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze difensive del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Deduceva che l' non provvedeva a liquidare l'importo dovuto e, stante l'inerzia dell'ente CP_1
previdenziale, adiva il Tribunale.
L' si costituiva in giudizio e deduceva di aver erogato la prestazione e chiedeva, quindi, CP_1
che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, spese vinte.
All' udienza del 28/05/2025, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*****
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto dalla stessa parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere
è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che
è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in favore dell'istante da parte dell' risultano dalla documentazione esibita CP_1
dallo stesso Ente avvenuti nel mese di marzo 2025.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è pacifico che il pagamento è intervenuto in data successiva al deposito del ricorso introduttivo nonché successiva alla notifica dello stesso;
tuttavia, il predetto provvedimento è rientrante nei 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento amministrativo.
La correttezza del comportamento della parte convenuta che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Palmi, 30/05/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Carlo Gabutti