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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa nella causa civile in appello iscritta al R.G. n. 562/2021 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Colantuoni, presso il cui studio sito in Aversa (CE) al Viale della Libertà n. 156, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
contro
- (P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Samantha CP_2
Cerrone, presso il cui studio sito in Orta di Atella (CE) alla Via dei
Gelsi n. 4, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 608/2020 con la quale il Giudice di Pace di Sessa Aurunca ha rigettato la sua domanda volta a ottenere l'annullamento del verbale di accertamento n. 1178P/2018 - Prot.10396-061102, nonché ogni altro atto a esso conseguenziale.
In particolare, l'istante ha riferito che in data 19.04.2018 gli veniva notificato il verbale di accertamento n. 1178P/2018 -
Prot.10396-061102, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di , con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. CP_1
126 bis comma 2 C.d.S. per omessa comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo tg.
EH961JW, a seguito dell'accertamento della violazione di cui all'art. 142 comma 8 C.d.S. sanzionata con il verbale n.
11573T/2017 del 28.08.2017. Il ricorrente deduceva tuttavia che detto prodromico verbale non gli sarebbe stato mai notificato con conseguente venir meno del presupposto per l'irrogazione della seconda sanzione.
Alla luce di ciò, l'odierno appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto validamente perfezionata la notifica del verbale n. 11573T/2017, nonostante la lettera di risposta al reclamo, inviata da , CP_3 nonché le contestazioni mosse circa l'illeggibilità, l'incompletezza e la mancata firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno del verbale, allegata in giudizio da controparte.
pag. 2/7 Si è costituito il eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 436 bis c.p.c., nonché la tardività del ricorso proposto dal Pt_1 innanzi al Giudice di Pace, per decorrenza dei termini di cui all' art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2011. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della sentenza gravata.
Dopo diversi rinvii - giustificati dalla difficoltà di acquisizione del fascicolo di primo grado, e dalla conseguenziale decisione del precedente giudice istruttore di autorizzare le parti alla sua ricostruzione - la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 e decisa unitamente al verbale d'udienza del
21.5.2025.
*
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. In primis, occorre disattendere le doglianze preliminari sollevate dall'appellato sulla ammissibilità del CP_4
gravame.
1.1 Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto da non si è Parte_1
palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
pag. 3/7 1.2 Ugualmente priva di pregio è poi la contestata tardività del ricorso proposto dall'odierno appellante in primo grado.
Vero è che, l'art. 7, comma 3, D. Lgs. n.150/2011 stabilisce che “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.”
Tuttavia, il ricorso presentato da ha ad Parte_1
oggetto il verbale n. 1178P/2018 - Prot.10396-061102 – con il quale veniva a conoscenza delle addebitate violazioni del Codice della Strada - e solo conseguenzialmente il verbale n. 11573T/2017, pertanto è nella notifica del primo atto che deve essere individuato il dies a quo per la proposizione del ricorso innanzi al competente
Giudice di Pace.
Ne consegue che, in riferito al verbale n. 1178P/2018 -
Prot.10396-061102 notificato in data 19.04.2018, il ricorso depositato da in data 18.05.2018 deve ritenersi Parte_1
tempestivo.
2. Passando ora al merito dell'appello, ha Parte_1
dato prova della nullità della notifica del verbale n. 11573T/2017, atto presupposto al verbale di contestazione n. 1178P/2018 -
Prot.10396-061102, impugnato innanzi al Giudice di Pace di Sessa
Aurunca.
Come eccepito dall'appellante, invero, agli atti risulta la lettera inviata dall'ufficio di Assistenza Clienti di in CP_3
risposta alla segnalazione presentata dal in data 20.04.2018, Pt_1
pag. 4/7 ove si attesta che “Gentile Cliente, con riferimento alla Sua segnalazione, relativa al mancato recapito dell'AG n.
786875508606 spedito in data 09/11/2017, desideriamo fornirle gli opportuni chiarimenti. Dalle verifiche eseguite, Le comunichiamo che l'invio risulta pervenuto presso l'ufficio di destinazione il
10/11/2017 successivamente a seguito delle nostre verifiche l'invio in oggetto risulta erroneamente rinviato al mittente per un disguido tecnico dovuto a errore materiale di instradamento.”
Trova conferma, pertanto, l'omessa notificazione al ricorrente della raccomandata n. 786875508606 contenente il verbale di contestazione n. 11573T/2017, con al suo interno la comunicazione della violazione di cui all'art. 142 comma 8 C.d.S. e l'invito dell'amministrazione a comunicare gli estremi del conducente che ha commesso l'infrazione.
Del resto, anche la ricevuta di ritorno della compiuta giacenza di notifica, prodotta dal in primo grado, non Controparte_1
appare validamente compilata: l'atto si presenta illeggibile nelle timbrature apposte;
non vi è alcun elemento dal quale evincere quando sia avvenuto il tentativo di notifica presso l'indirizzo di residenza/domicilio del destinatario e perché questo non sia andato a buon fine;
nella parte relativa al ritiro del plico presso l'ufficio postale, è presente soltanto la firma dell'impiegato postale e non della persona che lo avrebbe materialmente ritirato.
Sul punto, si rammenta che “L'obbligo di comunicazione del proprietario ex art. 126-bis del codice della strada può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva del verbale di
pag. 5/7 accertamento dell'infrazione presupposta” (Cass. civ., Sez. II,
20/05/2011, n. 11185).
Come è noto, inoltre, l'art. 201 del Codice della Strada impone la notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada nel termine di 90 giorni dalla commessa violazione, con la conseguenza che la notifica omessa o tardiva rende illegittima la sanzione, nonché gli atti che derivano da questa.
In definitiva, sulla scorta degli elementi sopra evidenziati, sia il verbale n. 11573T/2017 che il successivo verbale n. 1178P/2018 devono essere annullati.
3. Dall'accoglimento del gravame discende la necessità di un nuovo regolamento delle spese limitatamente ai capi interessati, tenendo conto che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. n. 28718/13; Cass. n. 26985/09; n. 12963/07).
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per metà delle spese di lite che per la restante metà si pongono a carico del soccombente e si liquidano come da dispositivo, CP_1
tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza della fase istruttoria del presente giudizio, il tutto con riferimento ai parametri minimi attualmente vigenti di cui al DM
55/2014 attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pag. 6/7 - accoglie l'appello proposto e, in riforma Parte_1
della sentenza gravata n. 608/2020 del Giudice di Pace di Sessa
Aurunca, annulla il verbale n. 11573T/2017 ed il verbale n.
1178P/2018 emessi dal Controparte_1
- compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio;
- condanna il al pagamento della restante Controparte_1
parte delle spese di lite del I grado di giudizio, nei confronti di parte appellante, che liquida in € 100,00 per compensi, di cui € 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
- condanna il al pagamento della restante Controparte_1
parte delle spese di lite del II grado di giudizio, nei confronti di parte appellante, che liquida in complessivi € 170,00 per compensi, di cui € 91,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Santa Maria Capua Vetere, 27.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa nella causa civile in appello iscritta al R.G. n. 562/2021 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Colantuoni, presso il cui studio sito in Aversa (CE) al Viale della Libertà n. 156, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
contro
- (P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Samantha CP_2
Cerrone, presso il cui studio sito in Orta di Atella (CE) alla Via dei
Gelsi n. 4, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 608/2020 con la quale il Giudice di Pace di Sessa Aurunca ha rigettato la sua domanda volta a ottenere l'annullamento del verbale di accertamento n. 1178P/2018 - Prot.10396-061102, nonché ogni altro atto a esso conseguenziale.
In particolare, l'istante ha riferito che in data 19.04.2018 gli veniva notificato il verbale di accertamento n. 1178P/2018 -
Prot.10396-061102, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di , con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. CP_1
126 bis comma 2 C.d.S. per omessa comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo tg.
EH961JW, a seguito dell'accertamento della violazione di cui all'art. 142 comma 8 C.d.S. sanzionata con il verbale n.
11573T/2017 del 28.08.2017. Il ricorrente deduceva tuttavia che detto prodromico verbale non gli sarebbe stato mai notificato con conseguente venir meno del presupposto per l'irrogazione della seconda sanzione.
Alla luce di ciò, l'odierno appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto validamente perfezionata la notifica del verbale n. 11573T/2017, nonostante la lettera di risposta al reclamo, inviata da , CP_3 nonché le contestazioni mosse circa l'illeggibilità, l'incompletezza e la mancata firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno del verbale, allegata in giudizio da controparte.
pag. 2/7 Si è costituito il eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 436 bis c.p.c., nonché la tardività del ricorso proposto dal Pt_1 innanzi al Giudice di Pace, per decorrenza dei termini di cui all' art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2011. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della sentenza gravata.
Dopo diversi rinvii - giustificati dalla difficoltà di acquisizione del fascicolo di primo grado, e dalla conseguenziale decisione del precedente giudice istruttore di autorizzare le parti alla sua ricostruzione - la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 e decisa unitamente al verbale d'udienza del
21.5.2025.
*
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. In primis, occorre disattendere le doglianze preliminari sollevate dall'appellato sulla ammissibilità del CP_4
gravame.
1.1 Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto da non si è Parte_1
palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
pag. 3/7 1.2 Ugualmente priva di pregio è poi la contestata tardività del ricorso proposto dall'odierno appellante in primo grado.
Vero è che, l'art. 7, comma 3, D. Lgs. n.150/2011 stabilisce che “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.”
Tuttavia, il ricorso presentato da ha ad Parte_1
oggetto il verbale n. 1178P/2018 - Prot.10396-061102 – con il quale veniva a conoscenza delle addebitate violazioni del Codice della Strada - e solo conseguenzialmente il verbale n. 11573T/2017, pertanto è nella notifica del primo atto che deve essere individuato il dies a quo per la proposizione del ricorso innanzi al competente
Giudice di Pace.
Ne consegue che, in riferito al verbale n. 1178P/2018 -
Prot.10396-061102 notificato in data 19.04.2018, il ricorso depositato da in data 18.05.2018 deve ritenersi Parte_1
tempestivo.
2. Passando ora al merito dell'appello, ha Parte_1
dato prova della nullità della notifica del verbale n. 11573T/2017, atto presupposto al verbale di contestazione n. 1178P/2018 -
Prot.10396-061102, impugnato innanzi al Giudice di Pace di Sessa
Aurunca.
Come eccepito dall'appellante, invero, agli atti risulta la lettera inviata dall'ufficio di Assistenza Clienti di in CP_3
risposta alla segnalazione presentata dal in data 20.04.2018, Pt_1
pag. 4/7 ove si attesta che “Gentile Cliente, con riferimento alla Sua segnalazione, relativa al mancato recapito dell'AG n.
786875508606 spedito in data 09/11/2017, desideriamo fornirle gli opportuni chiarimenti. Dalle verifiche eseguite, Le comunichiamo che l'invio risulta pervenuto presso l'ufficio di destinazione il
10/11/2017 successivamente a seguito delle nostre verifiche l'invio in oggetto risulta erroneamente rinviato al mittente per un disguido tecnico dovuto a errore materiale di instradamento.”
Trova conferma, pertanto, l'omessa notificazione al ricorrente della raccomandata n. 786875508606 contenente il verbale di contestazione n. 11573T/2017, con al suo interno la comunicazione della violazione di cui all'art. 142 comma 8 C.d.S. e l'invito dell'amministrazione a comunicare gli estremi del conducente che ha commesso l'infrazione.
Del resto, anche la ricevuta di ritorno della compiuta giacenza di notifica, prodotta dal in primo grado, non Controparte_1
appare validamente compilata: l'atto si presenta illeggibile nelle timbrature apposte;
non vi è alcun elemento dal quale evincere quando sia avvenuto il tentativo di notifica presso l'indirizzo di residenza/domicilio del destinatario e perché questo non sia andato a buon fine;
nella parte relativa al ritiro del plico presso l'ufficio postale, è presente soltanto la firma dell'impiegato postale e non della persona che lo avrebbe materialmente ritirato.
Sul punto, si rammenta che “L'obbligo di comunicazione del proprietario ex art. 126-bis del codice della strada può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva del verbale di
pag. 5/7 accertamento dell'infrazione presupposta” (Cass. civ., Sez. II,
20/05/2011, n. 11185).
Come è noto, inoltre, l'art. 201 del Codice della Strada impone la notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada nel termine di 90 giorni dalla commessa violazione, con la conseguenza che la notifica omessa o tardiva rende illegittima la sanzione, nonché gli atti che derivano da questa.
In definitiva, sulla scorta degli elementi sopra evidenziati, sia il verbale n. 11573T/2017 che il successivo verbale n. 1178P/2018 devono essere annullati.
3. Dall'accoglimento del gravame discende la necessità di un nuovo regolamento delle spese limitatamente ai capi interessati, tenendo conto che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. n. 28718/13; Cass. n. 26985/09; n. 12963/07).
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per metà delle spese di lite che per la restante metà si pongono a carico del soccombente e si liquidano come da dispositivo, CP_1
tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza della fase istruttoria del presente giudizio, il tutto con riferimento ai parametri minimi attualmente vigenti di cui al DM
55/2014 attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pag. 6/7 - accoglie l'appello proposto e, in riforma Parte_1
della sentenza gravata n. 608/2020 del Giudice di Pace di Sessa
Aurunca, annulla il verbale n. 11573T/2017 ed il verbale n.
1178P/2018 emessi dal Controparte_1
- compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio;
- condanna il al pagamento della restante Controparte_1
parte delle spese di lite del I grado di giudizio, nei confronti di parte appellante, che liquida in € 100,00 per compensi, di cui € 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
- condanna il al pagamento della restante Controparte_1
parte delle spese di lite del II grado di giudizio, nei confronti di parte appellante, che liquida in complessivi € 170,00 per compensi, di cui € 91,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Santa Maria Capua Vetere, 27.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 7/7