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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/10/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1783/2023 R.G. promossa da
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. CURIONI Parte_1 P.IVA_1
AT appellante contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
IA AN appellato
e rappresentata e difesa dagli avv. MANCUSO Controparte_2
AT e MANCUSO NN appellata/appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante “NEL MERITO In via principale: - Accogliere, per tutti i Parte_1 motivi dedotti nelle premesse del presente atto, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza
n.100/2023 emessa in data 22/03/2023 dal Giudice di Pace di Marsala, Giudice Dott.ssa Caterina
Tumbiolo, pubblicata in data 24/03/2023, a definizione del procedimento rubricato al n. 1086/2020 R.G., accertata e dichiarata la non applicabilità della garanzia “Red Yellow Small”, dichiarare che la Società
[...] nulla debba, in ragione dei guasti avvenuti in data 20/12/2019 e 24/02/2020; In via Parte_1 istruttoria: - Qualora Codesto Tribunale ritenga la presente vertenza non matura per la decisione, si insiste per la rinnovazione dell'istruttoria ed in particolare per l'ammissione della prova per testi ex art.244 c.p.c., così come formulata in primo grado con la memoria istruttoria ex art.320 c.p.c. Si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli dedotti da controparte, e che verranno eventualmente ammessi dal Giudice. - Riservandosi di ulteriormente dedurre e/o produrre. In punto spese: - In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, nonché quello di primo grado”; per parte appelata : “rimettere la causa in decisione e previo rigetto dell'appello incidentale promosso CP_1 da confermare la sentenza del Giudice di Pace di Marsala nr. 100/2023 Controparte_2 emessa in data 22.03.2023, nei confronti della con vittoria di spese, compensi Controparte_2 ed onorari anche del presente grado di giudizio nei confronti della appellante incidentale Controparte_2
;
[...] per parte appellata/appellante incidentale “condannare la Società Controparte_2 al pagamento di quanto richiesto dal Sig. nei confronti condannare in Parte_1 Controparte_1
Par solido la Società e al pagamento delle spese e dei compensi nei confronti Parte_1 Controparte_1 del sottoscritto, il quale dichiara di avere anticipato le spese, e non aver ricevuto alcun compenso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società Parte_1 impugnava la sentenza n. 100/2023 del Giudice di Pace di Marsala (proc. n. 1086/2020 R.G., pubblicata il 24.03.2023), che – in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 nei confronti di – aveva condannato quest'ultima al Controparte_2 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 4.065,00 a titolo di riduzione del prezzo dell'autovettura BMW 120d targata DV498FD, oltre interessi, ed aveva altresì condannato
[...] in parziale accoglimento della chiamata in garanzia, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di euro 3.000,00 (quale massimale) e a manlevare la stessa per le spese dovute CP_2 all'attore, nonché al pagamento di euro 800,00 in suo favore a titolo di spese.
Con l'atto di appello, hiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1 ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e, nel merito, la riforma della decisione deducendo: - nullità della chiamata del terzo per genericità/indeterminatezza; - erronea interpretazione dei fatti e carente considerazione delle contestazioni svolte;
- errata/omessa valutazione delle prove con particolare riguardo alla non operatività della garanzia convenzionale per veicoli oltre dieci anni (c.d. Yellow
Warranty) e alla carenza di prova del secondo guasto;
non congruità delle spese, con invocazione del massimale contrattuale di euro 3.000,00.
Si costituiva in giudizio l'appellato , il quale, con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 16 gennaio 2024, contestava integralmente le avverse deduzioni, eccependo l'infondatezza dei motivi di appello e la correttezza della sentenza di primo grado sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti che della qualificazione giuridica degli stessi.
In particolare, l'appellato evidenziava come il vizio lamentato in relazione al veicolo acquistato fosse stato tempestivamente denunciato e come la riduzione del prezzo disposta dal Giudice di pag. 2/8 Pace fosse proporzionata alla gravità del difetto riscontrato, nonché conforme ai principi sanciti dal Codice del Consumo. Contestava inoltre la pretesa di di sottrarsi alla Parte_1 manleva, sottolineando il ruolo attivo svolto dalla stessa nella gestione della garanzia e la sussistenza del vincolo contrattuale con Controparte_2
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Si costituiva altresì in giudizio la società la quale, con Controparte_2 comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale depositata in data 21 febbraio 2024, contestava le deduzioni formulate dalla società appellante chiedendone il Parte_1 rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
In particolare, la eccepiva l'inconsistenza del motivo di Controparte_2 appello relativo alla presunta genericità della chiamata in causa della Parte_1 evidenziando come la stessa fosse stata effettuata nel rispetto delle norme processuali e come la società chiamata si fosse regolarmente costituita, esercitando pienamente il proprio diritto di difesa. Veniva altresì contestata l'asserita erronea interpretazione dei fatti da parte del primo giudice, con riferimento alla natura del guasto alla turbina, ritenuto non riconducibile a un difetto di conformità ai sensi del Codice del Consumo.
La società appellata deduceva inoltre l'insussistenza di alcuna prova circa il mancato pagamento della copertura assicurativa da parte sua, producendo documentazione attestante il versamento di somme per l'acquisto di pacchetti di garanzia da utilizzare nella vendita di autovetture usate, tra cui quello relativo al veicolo oggetto di causa.
Con l'atto medesimo, la proponeva appello incidentale Controparte_2 avverso la sentenza n. 100/2023 nella parte in cui il Giudice di Pace aveva riconosciuto al sig.
il diritto alla restituzione della somma di euro 3.230,00 per il secondo guasto, Controparte_1 verificatosi in data 24 febbraio 2020. L'appellante incidentale contestava la mancanza di prova documentale del pagamento di tale somma, nonché l'assenza di segnalazione del guasto mediante il modulo previsto, eccependo l'inammissibilità del semplice preventivo di spesa in assenza di ulteriori elementi di prova.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello principale, l'accoglimento dell'appello incidentale e la condanna della al pagamento dell'intero importo eventualmente dovuto al sig. Parte_1
con il favore delle spese di lite. CP_1
Con ordinanza del 20.03.2024, questo Tribunale, ravvisata la manifesta fondatezza dell'impugnazione ex art. 283 c.p.c., sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza e fissava pag. 3/8 l'udienza del 19.6.2024 per la rimessione in decisione, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Le parti depositavano comparse conclusionali e note di replica, insistendo nelle rispettive domande e difese;
indi, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Considerata la complessiva vicenda sostanziale e processuale, va anzitutto ribadito che l'eccezione di nullità della chiamata del terzo, riproposta dall'appellante principale
[...] non è meritevole di accoglimento. Parte_1
Invero, la terza chiamata si è ritualmente costituita, ha spiegato difese di merito, ha prodotto documentazione e ha articolato istanze istruttorie (cfr. memoria ex art. 320 c.p.c., nonché la comparsa di costituzione e risposta del 07.10.2021, con relativi allegati, tra cui il modulo di attivazione del servizio, la comunicazione di benvenuto, le Condizioni Particolari – Organi
Assistiti, il modulo di segnalazione 26.10.2019 e l'esito/diniego del 18.12.2019). In tale contesto non è indicata né risulta apprezzabile una concreta lesione del diritto di difesa né, correlativamente, un'attività istruttoria o assertiva preclusa dall'asserito vizio: trova pertanto applicazione il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo e la correlata inammissibilità di eccezioni meramente formali prive di effettività pregiudizievole.
Passando al merito, il rapporto tra il consumatore e la venditrice è retto CP_1 CP_2 dalle norme sulla garanzia legale di conformità (artt. 128 ss. Codice del Consumo, nel testo applicabile ratione temporis all'acquisto del 23.5.2019), che assicurano al compratore di bene di consumo rimedi tipici – tra i quali, nel caso concreto attivato sin dalla diffida a mezzo PEC del
22.4.2020 – la riduzione del prezzo. La garanzia convenzionale, che nella specie risulta attivata dalla venditrice mediante il servizio “Red Yellow Small fino a 2500 cc” in data 23.5.2019 (cfr. modulo di attivazione e comunicazione di benvenuto, allegato alla comparsa di costituzione di
[...]
opera su un piano distinto, nei rapporti interni Parte_1 CP_3
e non limita né condiziona i diritti garantiti ex lege al consumatore verso il
[...] venditore.
Ciò posto, va ricordato che, al momento della vendita, l'autovettura BMW 120d targata
DV498FD (prima immatricolazione 29.1.2009) aveva oltre dieci anni;
la copertura convenzionale applicabile è dunque quella denominata “Yellow”, come risulta con chiarezza dalle Condizioni
Particolari – Organi Assistiti prodotte in atti, le quali distinguono la copertura “Red” (veicoli fino a dieci anni) dalla “Yellow” (veicoli oltre dieci anni), specificando gli organi assistiti e fissando il massimale di euro 3.000,00 IVA compresa per evento.
pag. 4/8 Ebbene, la lettura delle citate Condizioni evidenzia come nella colonna relativa alla 'Red' figurino, tra l'altro, il 'Turbocompressore' (insieme alla valvola waste gate, geometria variabile e compressore volumetrico) e gli organi del 'Circuito di alimentazione' (pompa iniezione/alta pressione, iniettori, pompa elettrica, debimetro), mentre nella colonna 'Yellow' tali componenti non compaiono affatto. La coerenza applicativa di tale assetto contrattuale si coglie anche nella lettera di del 18.12.2019 (cfr. doc. 6, allegato alla comparsa di costituzione di Parte_1
, con cui – in riscontro alla segnalazione dell'officina – si nega l'autorizzazione Parte_1 alla riparazione della turbina proprio perché gli organi oggetto di intervento “non rientrano tra quelli contemplati dal Carnet di Garanzia tra i 'Componenti Assistiti' per i veicoli con oltre 10 anni di età”.
Su questa base normativa e documentale vanno esaminati i due guasti allegati.
Quanto al primo, relativo alla turbina, la sequenza delle risultanze è lineare: il modulo di segnalazione del 26.10.2019 redatto dall'Officina CC (cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione di , indica 'rottura turbo', chilometraggio al guasto 196.340 km e Parte_1 preventivo di € 750,00 (650,00 ricambi + 100,00 manodopera); con la Parte_1 menzionata lettera del 18.12.2019, comunicava il diniego, in quanto tale componente non rientrava tra quelli assistiti per veicoli oltre dieci anni;
l'attore, nondimeno, provvedeva alla riparazione, come attesta la fattura Officina CC del 20.12.2019 n. 29/22 per € 835,00 (voce turbina € 650, olio € 70, filtro olio € 13, manodopera € 100, marca da bollo € 2). Tale compendio
– segnalazione a cinque mesi dalla consegna, diniego del garante per ragioni contrattuali di esclusione obiettiva, riparazione eseguita e fatturata – soddisfa l'onere probatorio in capo al consumatore circa l'esistenza del vizio e la spesa sopportata, beneficia della presunzione di preesistenza del difetto (art. 132 Cod. Cons., ratione temporis vigente) e legittima la riduzione del prezzo nei limiti del costo sostenuto, secondo un criterio di liquidazione che la giurisprudenza ammette in via generale come parametro pratico di commisurazione del minor valore del bene (in alternativa o in assenza di prova più sofisticata sulla differenza di valore: il che, a fortiori, vale quando la riparazione sia stata effettivamente eseguita e l'autovettura abbia ripreso a funzionare).
Trattandosi di componente non assistito dalla garanzia c.d. 'Yellow', deve escludersi qualsivoglia obbligo di manleva in capo a per tale posta, essendo la non Parte_1 operatività della copertura non una scelta negoziale estemporanea ma un effetto diretto della tipizzazione degli organi assistiti in ragione dell'anzianità del veicolo, sicché il richiamo al massimale di € 3.000,00 risulta privo di rilievo, perché presuppone l'applicabilità della garanzia.
Diversa è la sorte del secondo guasto, asseritamente verificatosi il 24.2.2020 e riferito al circuito di alimentazione (pompa gasolio e iniettori): in atti è presente esclusivamente un preventivo dell'Officina CC di € 3.230,00 (pompa € 1.180, quattro iniettori € 1.800, pag. 5/8 manodopera € 250); mancano però sia il modulo di segnalazione indirizzato a Parte_1
(la stessa sentenza di prime cure rileva che “per il preventivo di spesa, relativo al secondo guasto, non risulta agli atti dell'attore alcun invio del modulo segnalazione di guasto”), sia soprattutto la prova dell'effettiva esecuzione della riparazione e del correlato esborso (fattura o quietanza). È principio generale, desumibile dall'art. 2697 c.c., che la parte che agisce per la riduzione del prezzo debba provare non solo l'an dell'inadempimento ma anche la misura della diminuzione richiesta;
e sebbene la quantificazione possa, in casi appropriati, essere effettuata anche equitativamente (art. 1226 c.c.), ciò presuppone pur sempre un sufficiente quadro indiziario in ordine al danno-evento (vizio) e al danno-conseguenza (incidenza patrimoniale), non potendo l'equità sopperire alla totale mancanza di allegazioni e riscontri oggettivi.
Il solo preventivo, quale atto unilaterale di proposta economica in vista di un intervento non dimostrato come eseguito, non integra una prova adeguata del danno patito, né consente di discernere se e in quale misura esso si sia tradotto in un effettivo minor valore del bene o in una spesa effettivamente sopportata.
Deve pertanto accogliersi l'appello incidentale di e, correlativamente, riformarsi la CP_2 sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto € 3.230,00 in riduzione del prezzo, eliminando tale voce.
Chiarito l'an della responsabilità della venditrice per il solo primo guasto e la non CP_2 debenza della seconda posta, si impone di precisare, con riguardo alla pretesa di manleva, che le
Condizioni Particolari – Organi Assistiti prodotte da hanno valore dirimente. Parte_1
L'assetto negoziale, volto a modulare l'ambito della prestazione del garante in funzione dell'anzianità del veicolo, attribuisce copertura “ampia” ai veicoli fino a dieci anni (Red) e copertura “ristretta” ai veicoli oltre dieci anni (Yellow), elencando tassativamente gli organi assistiti. Poiché né il turbocompressore né la pompa/iniettori rientrano nella lista degli organi coperti per la Yellow, e poiché il diniego del 18.12.2019 fotografa esattamente tale esclusione obiettiva, alcuna voce può essere trasferita sul garante a titolo di manleva per i guasti dedotti in causa. Ne consegue la necessaria revoca dei capi della sentenza di primo grado che avevano posto a carico di la somma di € 3.000,00 in favore di la manleva delle Parte_1 CP_2 spese dovute da a e l'ulteriore importo di € 800,00 per spese in favore di CP_2 CP_1
Resta assorbita ogni questione ulteriore relativa al massimale, non potendo lo stesso CP_2 operare in assenza di copertura.
Resta da dire, per completezza, che i profili contabili evocati da (fatture Parte_1
FGI/255 del 31.05.2019 e FGI/349 del 31.07.2019; e‑mail di estratto contabile del 05.12.2019), recanti un saldo aperto complessivo di € 207,40 in relazione a diverse attivazioni (anche su veicoli pag. 6/8 contraddistinti da targhe EC135WP, EJ231ZH, DJ921GS), non mutano l'esito della controversia: tali elementi, quand'anche rilevanti nei rapporti interni , non Controparte_3 incidono sull'accertata inoperatività oggettiva della copertura “Yellow” rispetto agli specifici organi qui in discussione, e dunque non possono fondare né ampliare obblighi di manleva che presuppongono, logicamente e giuridicamente, la ricomprensione del guasto tra i rischi assicurati.
Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione all'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza sostanzialmente reciproca nel rapporto tra il e la CP_1 [...]
(accoglimento parziale della domanda avanzata in primo grado e Controparte_2 accoglimento dell'appello incidentale della e la soccombenza Controparte_2 integrale della nei confronti della terza chiamata Controparte_2 Parte_1
mentre non può configurarsi un rapporto di soccombenza tra il e la
[...] CP_1 Parte_1
stante il rigetto di manleva e la mancata estensione delle domande attoree nei confronti
[...] della Parte_1
Va dunque disposta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra il e la nonché tra il e la CP_1 Controparte_2 CP_1 [...]
di contro, la va condannata alla rifusione delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite sostenute, per entrambi i gradi di giudizio, nell'interesse della Parte_1 spese liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – parametrato al petitum della domanda di manleva – applicati i parametri minimi, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) accoglie la domanda di riduzione del prezzo proposta da nei soli limiti Controparte_1 di euro 835,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta per il resto;
2) rigetta la domanda di manleva spiegata da ei Controparte_2 confronti di , per l'effetto, revoca i capi della sentenza di primo grado Parte_1 che avevano condannato al pagamento di euro 3.000,00 in favore di Parte_1 alla manleva delle spese dovute da a Controparte_2 CP_2
e al pagamento di euro 800,00 per spese in favore di CP_1 CP_2
3) compensa integralmente le spese tra ed Controparte_1 [...] er entrambi i gradi;
Controparte_2
pag. 7/8 4) compensa integralmente le spese tra e er Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi;
5) condanna a rimborsare a Controparte_2 Parte_1 le spese di lite, che liquida in euro 633,00 per compensi – oltre rimborso forfetario 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge – per il primo grado di giudizio, e in € 1.278,00 per il secondo, oltre €
174,00 per esborsi, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Marsala, in data 1.10.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1783/2023 R.G. promossa da
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. CURIONI Parte_1 P.IVA_1
AT appellante contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
IA AN appellato
e rappresentata e difesa dagli avv. MANCUSO Controparte_2
AT e MANCUSO NN appellata/appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante “NEL MERITO In via principale: - Accogliere, per tutti i Parte_1 motivi dedotti nelle premesse del presente atto, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza
n.100/2023 emessa in data 22/03/2023 dal Giudice di Pace di Marsala, Giudice Dott.ssa Caterina
Tumbiolo, pubblicata in data 24/03/2023, a definizione del procedimento rubricato al n. 1086/2020 R.G., accertata e dichiarata la non applicabilità della garanzia “Red Yellow Small”, dichiarare che la Società
[...] nulla debba, in ragione dei guasti avvenuti in data 20/12/2019 e 24/02/2020; In via Parte_1 istruttoria: - Qualora Codesto Tribunale ritenga la presente vertenza non matura per la decisione, si insiste per la rinnovazione dell'istruttoria ed in particolare per l'ammissione della prova per testi ex art.244 c.p.c., così come formulata in primo grado con la memoria istruttoria ex art.320 c.p.c. Si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli dedotti da controparte, e che verranno eventualmente ammessi dal Giudice. - Riservandosi di ulteriormente dedurre e/o produrre. In punto spese: - In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, nonché quello di primo grado”; per parte appelata : “rimettere la causa in decisione e previo rigetto dell'appello incidentale promosso CP_1 da confermare la sentenza del Giudice di Pace di Marsala nr. 100/2023 Controparte_2 emessa in data 22.03.2023, nei confronti della con vittoria di spese, compensi Controparte_2 ed onorari anche del presente grado di giudizio nei confronti della appellante incidentale Controparte_2
;
[...] per parte appellata/appellante incidentale “condannare la Società Controparte_2 al pagamento di quanto richiesto dal Sig. nei confronti condannare in Parte_1 Controparte_1
Par solido la Società e al pagamento delle spese e dei compensi nei confronti Parte_1 Controparte_1 del sottoscritto, il quale dichiara di avere anticipato le spese, e non aver ricevuto alcun compenso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società Parte_1 impugnava la sentenza n. 100/2023 del Giudice di Pace di Marsala (proc. n. 1086/2020 R.G., pubblicata il 24.03.2023), che – in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 nei confronti di – aveva condannato quest'ultima al Controparte_2 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 4.065,00 a titolo di riduzione del prezzo dell'autovettura BMW 120d targata DV498FD, oltre interessi, ed aveva altresì condannato
[...] in parziale accoglimento della chiamata in garanzia, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di euro 3.000,00 (quale massimale) e a manlevare la stessa per le spese dovute CP_2 all'attore, nonché al pagamento di euro 800,00 in suo favore a titolo di spese.
Con l'atto di appello, hiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1 ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e, nel merito, la riforma della decisione deducendo: - nullità della chiamata del terzo per genericità/indeterminatezza; - erronea interpretazione dei fatti e carente considerazione delle contestazioni svolte;
- errata/omessa valutazione delle prove con particolare riguardo alla non operatività della garanzia convenzionale per veicoli oltre dieci anni (c.d. Yellow
Warranty) e alla carenza di prova del secondo guasto;
non congruità delle spese, con invocazione del massimale contrattuale di euro 3.000,00.
Si costituiva in giudizio l'appellato , il quale, con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 16 gennaio 2024, contestava integralmente le avverse deduzioni, eccependo l'infondatezza dei motivi di appello e la correttezza della sentenza di primo grado sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti che della qualificazione giuridica degli stessi.
In particolare, l'appellato evidenziava come il vizio lamentato in relazione al veicolo acquistato fosse stato tempestivamente denunciato e come la riduzione del prezzo disposta dal Giudice di pag. 2/8 Pace fosse proporzionata alla gravità del difetto riscontrato, nonché conforme ai principi sanciti dal Codice del Consumo. Contestava inoltre la pretesa di di sottrarsi alla Parte_1 manleva, sottolineando il ruolo attivo svolto dalla stessa nella gestione della garanzia e la sussistenza del vincolo contrattuale con Controparte_2
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Si costituiva altresì in giudizio la società la quale, con Controparte_2 comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale depositata in data 21 febbraio 2024, contestava le deduzioni formulate dalla società appellante chiedendone il Parte_1 rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
In particolare, la eccepiva l'inconsistenza del motivo di Controparte_2 appello relativo alla presunta genericità della chiamata in causa della Parte_1 evidenziando come la stessa fosse stata effettuata nel rispetto delle norme processuali e come la società chiamata si fosse regolarmente costituita, esercitando pienamente il proprio diritto di difesa. Veniva altresì contestata l'asserita erronea interpretazione dei fatti da parte del primo giudice, con riferimento alla natura del guasto alla turbina, ritenuto non riconducibile a un difetto di conformità ai sensi del Codice del Consumo.
La società appellata deduceva inoltre l'insussistenza di alcuna prova circa il mancato pagamento della copertura assicurativa da parte sua, producendo documentazione attestante il versamento di somme per l'acquisto di pacchetti di garanzia da utilizzare nella vendita di autovetture usate, tra cui quello relativo al veicolo oggetto di causa.
Con l'atto medesimo, la proponeva appello incidentale Controparte_2 avverso la sentenza n. 100/2023 nella parte in cui il Giudice di Pace aveva riconosciuto al sig.
il diritto alla restituzione della somma di euro 3.230,00 per il secondo guasto, Controparte_1 verificatosi in data 24 febbraio 2020. L'appellante incidentale contestava la mancanza di prova documentale del pagamento di tale somma, nonché l'assenza di segnalazione del guasto mediante il modulo previsto, eccependo l'inammissibilità del semplice preventivo di spesa in assenza di ulteriori elementi di prova.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello principale, l'accoglimento dell'appello incidentale e la condanna della al pagamento dell'intero importo eventualmente dovuto al sig. Parte_1
con il favore delle spese di lite. CP_1
Con ordinanza del 20.03.2024, questo Tribunale, ravvisata la manifesta fondatezza dell'impugnazione ex art. 283 c.p.c., sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza e fissava pag. 3/8 l'udienza del 19.6.2024 per la rimessione in decisione, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Le parti depositavano comparse conclusionali e note di replica, insistendo nelle rispettive domande e difese;
indi, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Considerata la complessiva vicenda sostanziale e processuale, va anzitutto ribadito che l'eccezione di nullità della chiamata del terzo, riproposta dall'appellante principale
[...] non è meritevole di accoglimento. Parte_1
Invero, la terza chiamata si è ritualmente costituita, ha spiegato difese di merito, ha prodotto documentazione e ha articolato istanze istruttorie (cfr. memoria ex art. 320 c.p.c., nonché la comparsa di costituzione e risposta del 07.10.2021, con relativi allegati, tra cui il modulo di attivazione del servizio, la comunicazione di benvenuto, le Condizioni Particolari – Organi
Assistiti, il modulo di segnalazione 26.10.2019 e l'esito/diniego del 18.12.2019). In tale contesto non è indicata né risulta apprezzabile una concreta lesione del diritto di difesa né, correlativamente, un'attività istruttoria o assertiva preclusa dall'asserito vizio: trova pertanto applicazione il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo e la correlata inammissibilità di eccezioni meramente formali prive di effettività pregiudizievole.
Passando al merito, il rapporto tra il consumatore e la venditrice è retto CP_1 CP_2 dalle norme sulla garanzia legale di conformità (artt. 128 ss. Codice del Consumo, nel testo applicabile ratione temporis all'acquisto del 23.5.2019), che assicurano al compratore di bene di consumo rimedi tipici – tra i quali, nel caso concreto attivato sin dalla diffida a mezzo PEC del
22.4.2020 – la riduzione del prezzo. La garanzia convenzionale, che nella specie risulta attivata dalla venditrice mediante il servizio “Red Yellow Small fino a 2500 cc” in data 23.5.2019 (cfr. modulo di attivazione e comunicazione di benvenuto, allegato alla comparsa di costituzione di
[...]
opera su un piano distinto, nei rapporti interni Parte_1 CP_3
e non limita né condiziona i diritti garantiti ex lege al consumatore verso il
[...] venditore.
Ciò posto, va ricordato che, al momento della vendita, l'autovettura BMW 120d targata
DV498FD (prima immatricolazione 29.1.2009) aveva oltre dieci anni;
la copertura convenzionale applicabile è dunque quella denominata “Yellow”, come risulta con chiarezza dalle Condizioni
Particolari – Organi Assistiti prodotte in atti, le quali distinguono la copertura “Red” (veicoli fino a dieci anni) dalla “Yellow” (veicoli oltre dieci anni), specificando gli organi assistiti e fissando il massimale di euro 3.000,00 IVA compresa per evento.
pag. 4/8 Ebbene, la lettura delle citate Condizioni evidenzia come nella colonna relativa alla 'Red' figurino, tra l'altro, il 'Turbocompressore' (insieme alla valvola waste gate, geometria variabile e compressore volumetrico) e gli organi del 'Circuito di alimentazione' (pompa iniezione/alta pressione, iniettori, pompa elettrica, debimetro), mentre nella colonna 'Yellow' tali componenti non compaiono affatto. La coerenza applicativa di tale assetto contrattuale si coglie anche nella lettera di del 18.12.2019 (cfr. doc. 6, allegato alla comparsa di costituzione di Parte_1
, con cui – in riscontro alla segnalazione dell'officina – si nega l'autorizzazione Parte_1 alla riparazione della turbina proprio perché gli organi oggetto di intervento “non rientrano tra quelli contemplati dal Carnet di Garanzia tra i 'Componenti Assistiti' per i veicoli con oltre 10 anni di età”.
Su questa base normativa e documentale vanno esaminati i due guasti allegati.
Quanto al primo, relativo alla turbina, la sequenza delle risultanze è lineare: il modulo di segnalazione del 26.10.2019 redatto dall'Officina CC (cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione di , indica 'rottura turbo', chilometraggio al guasto 196.340 km e Parte_1 preventivo di € 750,00 (650,00 ricambi + 100,00 manodopera); con la Parte_1 menzionata lettera del 18.12.2019, comunicava il diniego, in quanto tale componente non rientrava tra quelli assistiti per veicoli oltre dieci anni;
l'attore, nondimeno, provvedeva alla riparazione, come attesta la fattura Officina CC del 20.12.2019 n. 29/22 per € 835,00 (voce turbina € 650, olio € 70, filtro olio € 13, manodopera € 100, marca da bollo € 2). Tale compendio
– segnalazione a cinque mesi dalla consegna, diniego del garante per ragioni contrattuali di esclusione obiettiva, riparazione eseguita e fatturata – soddisfa l'onere probatorio in capo al consumatore circa l'esistenza del vizio e la spesa sopportata, beneficia della presunzione di preesistenza del difetto (art. 132 Cod. Cons., ratione temporis vigente) e legittima la riduzione del prezzo nei limiti del costo sostenuto, secondo un criterio di liquidazione che la giurisprudenza ammette in via generale come parametro pratico di commisurazione del minor valore del bene (in alternativa o in assenza di prova più sofisticata sulla differenza di valore: il che, a fortiori, vale quando la riparazione sia stata effettivamente eseguita e l'autovettura abbia ripreso a funzionare).
Trattandosi di componente non assistito dalla garanzia c.d. 'Yellow', deve escludersi qualsivoglia obbligo di manleva in capo a per tale posta, essendo la non Parte_1 operatività della copertura non una scelta negoziale estemporanea ma un effetto diretto della tipizzazione degli organi assistiti in ragione dell'anzianità del veicolo, sicché il richiamo al massimale di € 3.000,00 risulta privo di rilievo, perché presuppone l'applicabilità della garanzia.
Diversa è la sorte del secondo guasto, asseritamente verificatosi il 24.2.2020 e riferito al circuito di alimentazione (pompa gasolio e iniettori): in atti è presente esclusivamente un preventivo dell'Officina CC di € 3.230,00 (pompa € 1.180, quattro iniettori € 1.800, pag. 5/8 manodopera € 250); mancano però sia il modulo di segnalazione indirizzato a Parte_1
(la stessa sentenza di prime cure rileva che “per il preventivo di spesa, relativo al secondo guasto, non risulta agli atti dell'attore alcun invio del modulo segnalazione di guasto”), sia soprattutto la prova dell'effettiva esecuzione della riparazione e del correlato esborso (fattura o quietanza). È principio generale, desumibile dall'art. 2697 c.c., che la parte che agisce per la riduzione del prezzo debba provare non solo l'an dell'inadempimento ma anche la misura della diminuzione richiesta;
e sebbene la quantificazione possa, in casi appropriati, essere effettuata anche equitativamente (art. 1226 c.c.), ciò presuppone pur sempre un sufficiente quadro indiziario in ordine al danno-evento (vizio) e al danno-conseguenza (incidenza patrimoniale), non potendo l'equità sopperire alla totale mancanza di allegazioni e riscontri oggettivi.
Il solo preventivo, quale atto unilaterale di proposta economica in vista di un intervento non dimostrato come eseguito, non integra una prova adeguata del danno patito, né consente di discernere se e in quale misura esso si sia tradotto in un effettivo minor valore del bene o in una spesa effettivamente sopportata.
Deve pertanto accogliersi l'appello incidentale di e, correlativamente, riformarsi la CP_2 sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto € 3.230,00 in riduzione del prezzo, eliminando tale voce.
Chiarito l'an della responsabilità della venditrice per il solo primo guasto e la non CP_2 debenza della seconda posta, si impone di precisare, con riguardo alla pretesa di manleva, che le
Condizioni Particolari – Organi Assistiti prodotte da hanno valore dirimente. Parte_1
L'assetto negoziale, volto a modulare l'ambito della prestazione del garante in funzione dell'anzianità del veicolo, attribuisce copertura “ampia” ai veicoli fino a dieci anni (Red) e copertura “ristretta” ai veicoli oltre dieci anni (Yellow), elencando tassativamente gli organi assistiti. Poiché né il turbocompressore né la pompa/iniettori rientrano nella lista degli organi coperti per la Yellow, e poiché il diniego del 18.12.2019 fotografa esattamente tale esclusione obiettiva, alcuna voce può essere trasferita sul garante a titolo di manleva per i guasti dedotti in causa. Ne consegue la necessaria revoca dei capi della sentenza di primo grado che avevano posto a carico di la somma di € 3.000,00 in favore di la manleva delle Parte_1 CP_2 spese dovute da a e l'ulteriore importo di € 800,00 per spese in favore di CP_2 CP_1
Resta assorbita ogni questione ulteriore relativa al massimale, non potendo lo stesso CP_2 operare in assenza di copertura.
Resta da dire, per completezza, che i profili contabili evocati da (fatture Parte_1
FGI/255 del 31.05.2019 e FGI/349 del 31.07.2019; e‑mail di estratto contabile del 05.12.2019), recanti un saldo aperto complessivo di € 207,40 in relazione a diverse attivazioni (anche su veicoli pag. 6/8 contraddistinti da targhe EC135WP, EJ231ZH, DJ921GS), non mutano l'esito della controversia: tali elementi, quand'anche rilevanti nei rapporti interni , non Controparte_3 incidono sull'accertata inoperatività oggettiva della copertura “Yellow” rispetto agli specifici organi qui in discussione, e dunque non possono fondare né ampliare obblighi di manleva che presuppongono, logicamente e giuridicamente, la ricomprensione del guasto tra i rischi assicurati.
Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione all'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza sostanzialmente reciproca nel rapporto tra il e la CP_1 [...]
(accoglimento parziale della domanda avanzata in primo grado e Controparte_2 accoglimento dell'appello incidentale della e la soccombenza Controparte_2 integrale della nei confronti della terza chiamata Controparte_2 Parte_1
mentre non può configurarsi un rapporto di soccombenza tra il e la
[...] CP_1 Parte_1
stante il rigetto di manleva e la mancata estensione delle domande attoree nei confronti
[...] della Parte_1
Va dunque disposta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra il e la nonché tra il e la CP_1 Controparte_2 CP_1 [...]
di contro, la va condannata alla rifusione delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite sostenute, per entrambi i gradi di giudizio, nell'interesse della Parte_1 spese liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – parametrato al petitum della domanda di manleva – applicati i parametri minimi, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) accoglie la domanda di riduzione del prezzo proposta da nei soli limiti Controparte_1 di euro 835,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta per il resto;
2) rigetta la domanda di manleva spiegata da ei Controparte_2 confronti di , per l'effetto, revoca i capi della sentenza di primo grado Parte_1 che avevano condannato al pagamento di euro 3.000,00 in favore di Parte_1 alla manleva delle spese dovute da a Controparte_2 CP_2
e al pagamento di euro 800,00 per spese in favore di CP_1 CP_2
3) compensa integralmente le spese tra ed Controparte_1 [...] er entrambi i gradi;
Controparte_2
pag. 7/8 4) compensa integralmente le spese tra e er Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi;
5) condanna a rimborsare a Controparte_2 Parte_1 le spese di lite, che liquida in euro 633,00 per compensi – oltre rimborso forfetario 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge – per il primo grado di giudizio, e in € 1.278,00 per il secondo, oltre €
174,00 per esborsi, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Marsala, in data 1.10.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
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