Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 682/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 682/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Meliadò ed Eleonora Meliadò, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Roma, Via Giambattista Vico, n. 1, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Natalini, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Vi Liri, 19, risulta elettivamente domiciliata.
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: all'udienza del 18/03/2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 139/2023, con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma pari ad € 122.399,32, oltre spese e interessi. Controparte_1
I motivi di opposizione erano i seguenti:
-infondatezza probatoria delle fatture elettroniche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
-infondatezza parziale del credito ingiunto e contestazione di alcune fatture contenenti importi non dovuti, quali la n. 1322/2022, la n. 1653/2022, la n. 1704/2022, la n.
1705/2022, la n. 1706/2022, la n. 2045/2022, la n. 2046/2022, la n. 2047/2022, la n.
2321/2022, la n. 2367/2022, la n. 2368/2022, la n. 2628/2022, la n. 2629/2022, la n.
2945/2022, la n. 2945/2022, la n. 2946/2022, le nn. 3288-3289/2022, per un totale di €
5.935,30, non avendo parte opposta prodotto i contratti di noleggio o altra documentazione idonea a provare la pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta la CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
A sostegno delle proprie argomentazioni parte opposta esponeva che:
-il decreto ingiuntivo è senz'altro legittimo, essendo stato emesso dal Tribunale sulla base di fatture elettroniche, di documenti di trasporto e dell'estratto autentico notarile;
-l'opponente non contesta l'esistenza del rapporto, né l'ordine ed il ricevimento della merce, né la conformità a quanto ordinato, bensì riconosce espressamente l'esistenza del credito vantato dall'opposta, contestando solo l'importo di € 5.935,30, su un totale di €
122.399,32;
-l'opponente provvedeva a pagare un acconto di € 14.516,29, scomputato dalla fattura n.
1322/2022;
-alcuna contestazione veniva mossa neanche successivamente al ricevimento dei solleciti effettuati dall'opposta, né dopo la diffida di pagamento inviata in data 24.11.2022;
-i documenti di trasporto relativi ai noleggi dei monoblocco uso ufficio non venivano riportati nelle fatture in quanto noleggiati precedentemente;
-quanto alle fatture n. 1322/2022 e n. 2045/2022 vi erano regolari documenti di trasporto;
-del tutto pretestuosa la contestazione delle fatture nn. 3288-3289/2022.
All'udienza del 05.12.2023 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c., e formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
“pagamento ad opera della in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di euro € 116.564,02, oltre interessi e spese legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo, oltre spese legali sostenute sino a questo momento dalla controparte
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nel giudizio di opposizione, liquidate in € 4.678,30, oltre spese generali al 15 %, oltre iva
e cpa se dovute come per legge”.
All'udienza del 06.03.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, ragion per cui il giudice disponeva un rinvio al fine di verificare l'adempimento dello stesso.
All'udienza del 10.04.2024 presenziava solo la parte opposta, la quale rappresentava che l'opponente non aveva ottemperato all'accordo raggiunto, motivo per il quale insisteva per l'accoglimento delle richieste istruttorie.
Con ordinanza dell'11.04.2024 il giudice ammetteva le richieste istruttorie avanzate da parte opposta.
All'udienza del 08.10.2024 era personalmente presente il legale rappresentante dell' il quale, previo riconoscimento dell'intero debito, si mostrava Parte_2
disponibile a concludere un nuovo accordo per il pagamento dell'importo dovuto. Per tali ragioni il giudice disponeva un rinvio al fine di verificare l'adempimento del nuovo accordo.
All'udienza del 22.10.2024 compariva solo la parte opposta, la quale, dato il fallimento delle trattative e il riconoscimento dell'intero debito, chiedeva la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 18.03.2024, svoltasi le modalità dell'art. 127 ter c.p.c., si svolgeva la discussione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, bisogna mettere in rilievo l'evidente pretestuosità e strumentalità della contestazione mossa da parte opponente in merito all'infondatezza probatoria delle fatture elettroniche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto, parte opponente, dopo aver ripercorso i noti assunti e orientamenti in tema di idoneità della prova del credito attraverso le fatture elettroniche solo in sede monitoria e non anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, riconosce di essere debitrice della facendo operare il principio di non contestazione in merito alla Controparte_1
sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti e, quindi, all'an del credito.
Com'è noto, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il c.d. principio di non contestazione, infatti, è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 69 del 2009, con la quale è stato recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al
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quale il giudice può fondare la propria decisione anche sui fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio.
Da ciò deriva, di conseguenza, l'onere in capo alle parti costituite di contestare specificamente i fatti dedotti dalle controparti e posti alla base di domande ed eccezioni.
L'onere di contestazione è, ormai, considerato un principio generale che informa il sistema processuale civile che poggia le sue basi, in particolare, sul principio dispositivo del processo, sul meccanismo delle preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità e su quello di economia processuale, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., Sez. III, del 29.04.2020, n. 8376, Cass. Civ., S.S.U.U., del 23.01.2002, n. 761).
Ciò che parte opponente contesta attiene solamente al quantum del credito, sostenendo che su un credito di € 122.399,32, non è dovuto l'importo di € 5.935,30.
Tali contestazioni risultano superate e prive di pregio, considerato che il legale rappresentante dell' sig. , all'udienza del 08.10.2024, Parte_2 Parte_3
riconosceva interamente il debito, mostrandosi altresì disponibile ad adempiere attraverso la corresponsione di rate mensili dell'importo di € 7.000,00; accordo poi non andato a buon fine.
Per tutte queste ragioni l'opposizione non merita di essere accolta.
Tuttavia, il decreto ingiuntivo n. 139/2023 deve essere revocato, viste le precisazioni alla quantificazione del credito operate da parte opposta, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 18.03.2025, stante la corresponsione di alcuni importi da parte dell' Parte_2
Ebbene, sottolinea che tra le parti era intervenuto un accordo, in data Controparte_1
28.11.2023, che prevedeva il pagamento rateale della somma complessiva di €
149.410,76 e che l'opponente aveva provveduto al versamento solo di € 60.320,56, interrompendo successivamente i pagamenti e facendo residuare un debito di € 89.090,20.
A tale somma, sostiene correttamente parte opposta, deve aggiungersi l'importo di €
5.935,30, precedentemente contestato ma poi riconosciuto per l'intero da Parte_4
all'udienza del 08.10.2024.
[...]
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 139/2023 deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma pari ad € 95.025,50.
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In relazione, infine, alla domanda proposta da parte opposta di condanna di parte opponente al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c., la stessa non può essere accolta.
La responsabilità aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé una condotta rimproverabile, anche in caso di infondatezza della stessa. Ed infatti, l'ipotesi contemplata dalla norma richiamata costituisce una figura eccezionale e residuale, ragion per cui non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva e di applicazione automatica (Cassazione Civile, Sez. III, del
12 luglio 2023, n. 19948).
Nel caso di specie, difetta sia l'an che il quantum della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
Ogni altra questione ed eccezione risulta assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria e decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 139/2023;
b) condanna al pagamento nei confronti di della Parte_2 Controparte_1 somma pari ad € 95.025,50, oltre interessi legali dal 28.11.2023 al saldo;
c) condanna al pagamento nei confronti di delle spese Parte_2 Controparte_1
di lite che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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