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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/07/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4294/2021/CC, avverso la sentenza n. 536/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 15 marzo 2021,
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Apice (Bn) alla Contrada Tignano, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fraenza (C.F.: C.F._2
; PEC: , del foro di Benevento, come da procura speciale ad litem
[...] Email_1
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F: , nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1 CodiceFiscale_3
(Bn) in Via dei Cappuccini n. 22, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cavuoto (C.F.: C.F._4
; PEC: , del foro di Benevento, come da procura speciale ad litem
[...] Email_2
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA
E
1 (C.F.: , nato il [...] a [...], ove risiede in Via Controparte_2 CodiceFiscale_5
Via San Pasquale n. 64, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cavuoto (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Benevento, come da procura speciale ad litem apposta su Email_2 documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa d'intervento volontario.
INTERVENUTO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il giorno 1° giugno 2016, citava Controparte_1
in giudizio, davanti al Tribunale di Benevento, , al fine di sentire ivi accogliere le Parte_1
seguenti testuali conclusioni: “NEL MERITO: 1) ordinare, ai sensi dell'art. 1111 cod. civ., lo scioglimento della comunione dell'immobile descritto in narrativa, sito in Benevento alla Via San Pasquale, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Benevento al foglio 81, particella 145 (ex foglio 40, particella 574) con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
2) emettere le conseguenti provvidenze di Giustizia, ivi compreso l'ordine al competente Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità. 3) Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: disporre consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del valore dell'immobile, riportato nel catasto del Comune di Benevento al foglio 81, particella 145 (ex foglio 40, particella 574), per la formazione delle singole quote e per la formulazione di un progetto divisionale con
l'indicazione delle singole quote e delle eventuali parti comuni e relativo frazionamento dell'immobile- giardino con la materializzazione della nuova dividente sul posto, individuando le quote spettanti a ciascun condividente e provvedendo all'aggiornamento delle relative planimetrie rappresentando la quota di giardino esclusiva spettante a ciascun condividente.”
L'attrice, a sostegno di tale domanda, allegava di essere proprietaria, in forza dell'atto pubblico di donazione del 21 novembre 1990, di cui al repertorio n. 199.412 ed alla raccolta n. 28.250 del notaio dr.
oltre che della successiva estinzione dell'usufrutto già riservato in capo alla donante Persona_1
madre, , deceduta il 23 gennaio 2009, della quota indivisa, in ragione di ½, pari a 500/1000, Persona_2
del giardino ubicato nel Comune di Benevento alla Via San Pasquale, riportato nel catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 81, particella 145 (ex foglio 40, particella 574), la cui nuda proprietà della restante quota, in ragione di ½, era stata donata al GE , il quale l'aveva alienata a Persona_3
mediante l'atto pubblico di compravendita del 15 novembre 1995, di cui al repertorio Parte_1
n. 40.435 ed alla raccolta n.
8.771 del notaio dr. , col quale era stato trasferito anche Persona_4
l'usufrutto su tale quota immobiliare da parte dell'usufruttuaria, . Persona_2
2 1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 28 settembre 2016, si costituiva in giudizio Parte_1
, contestando la fondatezza dell'avversa pretesa, rassegnando le seguenti testuali conclusioni “-
[...] rigettare integralmente la proposta domanda perché inammissibile ed improcedibile per carenza assoluta di legittimazione attiva e, nel merito, in quanto del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA RICONVENZIONALE: - accertare e dichiarare, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, la piena e legittima proprietà dell'avv. , a titolo di acquisto Parte_1
originario per intervenuta usucapione a seguito di possesso esclusivo animo domini ultradecennale, pubblico, pacifico ed ininterrotto;
- condannare in ogni caso parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre oneri accessori di legge, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore che dichiara espressamente di averne fatta anticipazione e con ulteriore condanna al risarcimento dei danni per la temerarietà della lite, liquidabile anche d'ufficio ex art. 96 c.p.c.”
1.3. - Disattese le richieste d'ammissione della prova orale articolata da entrambe le parti;
acquisita la relazione peritale del nominato c.t.u., oltre che le due integrazioni della stessa, disposte a seguito delle osservazioni formalizzate da entrambe le parti in causa;
precisate le conclusioni nei rispettivi atti difensivi depositati in funzione dell'udienza del 2 febbraio 2021, celebrata mediante trattazione scritta;
la causa veniva decisa, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, mediante la sentenza n. 536/2021, pubblicata il 15 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Benevento così testualmente stabiliva: “accoglie la domanda e dispone la divisione della particella 145 del foglio 81, come da planimetria redatta dal ctu, che si richiama in questa sede, con assegnazione delle porzioni (145/a di colore celeste e 145/b di colore verde) a ciascuna delle parti mediante estrazione a sorte, con delega ad un notaio che verrà separatamente designato. Condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.850,00 oltre accessori di legge e spese di contributo unificato ed oltre spese di ctu, come liquidate con separato decreto.”
In particolare, il primo giudice decideva, così come indicato nel sopra riportato dispositivo, avendo considerato:
a) documentalmente provata, in forza dei prodotti titoli negoziali, la comunione indivisa, in capo alle parti in causa, del cespite immobiliare de quo, oltre che infondata la domanda riconvenzionale d'usucapione spiegata dalla parte convenuta;
b) utilizzabili gli esiti peritali, fatti propri, così come ricavati dall'elaborato del c.t.u., perché ritenuti immuni da vizi, avendo quest'ultimo correttamente valutato i titoli negoziali de quibus e gli allegati tecnici, dando risposta alle contestazioni tecniche della parte convenuta, nonostante l'eccezione della stessa, di nullità-inutilizzabilità, per avere tale ausiliario, a suo dire, svolto indagini e valutazioni tipiche del giudice, eccedenti il mandato conferitogli, essendo il nostro ordinamento processuale improntato al principio del
3 libero convincimento del giudice, per cui la sua decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 14 ottobre 2021, Parte_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma - sulla base di tre motivi di gravame - chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “a) In riforma dell'impugnata sentenza n.
536/2021, emessa in data 02.02.2021 dal Tribunale di Benevento e successivamente pubblicata il 15.03.2021, accogliere il presente appello, dando ingresso a tutte le deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni di primo grado dell'attuale appellante e qui integralmente riproposte, niuna esclusa né eccettuata, dichiarando viziata in fatto e diritto la sentenza impugnata e per questo caducarla e renderla improduttiva di effetti giuridici, nonché annullarla e dichiarare fondate le richieste, eccezioni, deduzioni e conclusioni, reiterate e formulate dall'appellante nei confronti dell'appellata; per l'ulteriore effetto b) rigettare integralmente la proposta domanda di scioglimento della comunione, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, in punto di fatto e di diritto, perché inammissibile ed improcedibile per carenza assoluta di legittimazione attiva e, nel merito, in quanto del tutto destituita di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge;
c) In via gradata, nella mera e denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui al precedente punto b), accogliere la proposta domanda riconvenzionale e per l'effetto accertare e dichiarare la piena e legittima proprietà dell'Avv. , a titolo di acquisto originario per intervenuta Parte_1 Parte_1
usucapione a seguito di possesso esclusivo animo domini ultradecennale, pubblico, pacifico ed ininterrotto;
d) Condannare parte appellata al rimborso, in favore di parte appellante, delle spese di CTU, ing. Per_5
; e) Liquidare le spese di CTP, con condanna dell'appellata al pagamento delle stesse, in favore
[...] dell'appellante; f) Emettere qualsiasi altro provvedimento ritenuto utile e pertinente in conseguenza dei motivi di cui al presente atto d'appello; g) Condannare, in ogni caso, parte appellata al pagamento degli onorari, nonché delle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario, come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore che dichiara espressamente averne fatta anticipazione e con ulteriore condanna al risarcimento dei danni per la temerarietà della lite, liquidabili anche
d'ufficio ex art. 96 c.p.c.; h) Disporsi l'acquisizione del fascicolo di primo grado iscritto al N. R.G.A.C. 2523/2016
Tribunale Civile di Benevento;
i) In via gradata ed istruttoria, ammettere prova testimoniale, già articolata in primo grado…”.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 27 gennaio 2022, si costituiva in giudizio
[...]
, contestando i motivi di gravame, di cui richiedeva il rigetto, chiedendo l'accoglimento delle CP_1
seguenti testuali conclusioni: “A) Nel merito e in via principale: - Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Avv.
avverso la sentenza n. 536/2021 del 2.2.2021, pubblicata in data 15.03.2021 resa dal Parte_1 Parte_1
4 Tribunale di Benevento, Giudice Dott. Rocco Abbondandolo, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e confermare la sentenza impugnata;
- Rigettare la domanda riconvenzionale così come proposta perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata sia in fatto che in diritto e non provata;
-
Rigettare le istanze dell'appellante anche in ordine alla rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria, in quanto inammissibile e ampiamente superate dall'istruttoria svolta in primo grado;
- Rigettare la richiesta di condanna formulata da ex art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti di legge ed essendo del Parte_1
tutto infondata sia in fatto che in diritto per tutto quanto innanzi esposto. - Respingere, in ogni caso, tutte le domande e le eccezioni formulate dalla perché inammissibili, improponibili, improcedibili e Parte_1
comunque infondate per tutte le ragioni innanzi esposte. - Disporre, ove ritenuto di giustizia, l'estromissione dal presente giudizio d'appello della , per le ragioni esposte in atto, nel caso di costituzione Controparte_1 in giudizio dell'acquirente , come previsto nell'atto di compravendita per Notar del Controparte_2 Per_6
06.04.2021. - Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario 15,00%, CPA e oneri come per legge, con clausola di attribuzione al sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario. Con conferma della condanna della al pagamento integrale Parte_1
delle spese e competenze di CTU e con condanna di parte convenuta a favore di parte attrice di una somma equitativamente determinata, liquidabile anche d'Ufficio, ex art.96, 3° comma cpc. B) In via Istruttoria - Nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse ritenere di accogliere le istanze dell'appellante in ordine alle richieste istruttorie, questa difesa in via gradata e istruttoria, insiste nell'ammissione della prova testimoniale già articolata in atti di primae curae…”.
2.3. - Con la comparsa di risposta d'intervento volontario depositata il 27 gennaio 2022, si costituiva in giudizio , avendo acquistato dall'attrice-appellata con l'atto pubblico di compravendita Controparte_2
rogato il 6 aprile 2021 dal notaio, dr. il preteso diritto reale, oggetto della controversia di Persona_7
cui all'impugnata sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Rigettare l'atto di Appello del tutto infondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni in atto;
2) Rigettare l'avversa domanda riconvenzionale spiegata da parte appellante inammissibile, improponibile e improcedibile per quanto innanzi argomentato;
3) Confermare la Sentenza n. 356/2021 resa dal Tribunale di Benevento e disporne la sua esecuzione. 4) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre rimborso forfetario 15%, CPA e oneri come per legge.”
2.4. - Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 19 marzo 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del
15 aprile 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 18 aprile 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5 3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di procedere alla delibazione del terzo motivo di gravame con precedenza rispetto alle doglianze di cui al primo ed al secondo.
Con tale terzo motivo di censura la parte impugnante eccepiva la pretesa nullità della sentenza appellata, non avendo il giudice di primo grado, a seguito delle conclusioni precisate dalle parti in occasione dell'udienza celebrata mediante trattazione scritta, concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis, per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Tale motivo di doglianza è infondato, per cui va disatteso, non avendo la parte appellante allegato e dimostrato di aver subito una concreta lesione in conseguenza della lamentata omissione, coerentemente all'orientamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, dal quale non v'è ragione per discostarsene, per il quale:
“Non può essere dichiarata la nullità della sentenza di appello, depositata senza la previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e prima della scadenza del termine per le memorie di replica, ove la parte che denunci tale violazione processuale non dimostri di aver subito una concreta lesione in conseguenza di essa, con indicazione delle argomentazioni difensive contenute nello scritto non esaminato dal giudice la cui considerazione avrebbe, con ragionevole probabilità, determinato una decisione diversa da quella effettivamente assunta.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/10/2018, n. 24969);
“La mancata assegnazione alle parti del termine per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie, o la pronunzia della sentenza prima della scadenza dei termini già assegnati, previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., non sono di per sé causa di nullità della sentenza stessa, essendo indispensabile, perché possa dirsi violato il principio del contraddittorio, che la irrituale conduzione del processo abbia prodotto in concreto una lesione del diritto di difesa. A tal fine, la parte deve dimostrare che l'impossibilità di assolvere all'onere del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ha impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni rispetto a quanto già indicato nelle precedenti fasi del giudizio.” (Cass. civ., Sez. III, 23/02/2006, n. 4020).
3.2. - Con il primo motivo d'appello la parte impugnante lamentava la pretesa violazione da parte del primo giudice degli esiti istruttori documentali, acquisiti agli atti del giudizio, per avere quest'ultimo stabilito che: “dalla lettura dell'atto notarile e degli allegati atti, acquisiti ed esaminati dal ctu, si evince che la particella, già 574, veniva attribuita con il menzionato atto di donazione del 1990 alle odierne parti in comunione.”, oltre che per avere posto a fondamento della gravata decisione gli esiti peritali, che si sarebbero formati in violazione del principio del contraddittorio.
Il motivo è privo di pregio, per cui deve essere respinto.
6 Infatti, in atti v'è la prova documentale, tempestivamente prodotta all'atto della costituzione nel primo grado del giudizio, dalla quale si ricava che l'attrice-appellata fosse e sia attivamente legittimata, in considerazione della sua titolarità del potere di promuovere il presente procedimento, in ordine al rapporto sostanziale, così come dedotto secondo la sua prospettazione, attenendo al merito l'effettiva titolarità attiva del rapporto controverso, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, in quanto proprietaria, in forza dell'atto pubblico di donazione del 21 novembre 1990, di cui al repertorio n. 199.412 ed alla raccolta n. 28.250 del notaio dr. oltre che della successiva Persona_1
consolidazione dell'usufrutto già riservato in capo alla donante madre, , deceduta il 23 Persona_2
gennaio 2009, della quota indivisa, in ragione di ½, pari a 500/1000, del giardino ubicato nel Comune di
Benevento alla Via San Pasquale, incontestabilmente distinto nel catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 81, particella 145 (ex foglio 40, particella 574), la cui nuda proprietà della restante quota indivisa, in ragione di ½, era stata donata al GE , il quale successivamente l'aveva alienata alla Persona_3
convenuta-appellante mediante l'atto pubblico di compravendita del 15 novembre 1995, di cui al repertorio n. 40.435 ed alla raccolta n.
8.771 del notaio, dr. , col quale era stato trasferito anche Persona_4
l'usufrutto da parte dell'usufruttuaria, . Persona_2
Del resto, dal richiamato atto pubblico di donazione risultano trasferiti sia la porzione dei distinti fabbricati, di cui alle particelle 316/3 e 316/11, alienati rispettivamente ai donatari e Per_3 [...]
, sia la corte, di cui alla particella 574, in ragione di un mezzo per ognuno, per cui il giardino, CP_1
individuato con la particella 574 del foglio di mappa 40 (oggi particella 145 del foglio 81), veniva trasferito pro comune et indiviso, in ragione di ½ per ognuno, ai due donatari in questione, anche se, poi, catastalmente tale particella 574 veniva graffata all'immobile, di cui particella 316/11, donato al solo GE
[...]
, essendo quello di cui alla particella 316/3 stato donato alla sola sorella di quest'ultimo, Persona_3 [...]
. CP_1
Quanto al citato, successivo atto pubblico di compravendita del 15 novembre 1995, col quale
[...]
ed trasferivano rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto di quanto ivi Persona_3 Persona_2
indicato alla convenuta-appellante, , il notaio rogante, nel richiamare l'atto di Parte_1
provenienza, individuava, per quel che rileva ai fini del presente thema decidendum, l'oggetto dell'unità immobiliare alienata, come segue: “… l'altro composto di quattro vani catastali al primo piano, con annessa quota pari alla metà della corte ivi esistente, in confine con detta via, androne comune e restanti beni, salvo altri;
in catasto stessa partita (n.d.r. 1005300) e foglio (n.d.r. 40), part.la 316, sub 11, via S. Pasquale n. 40, piano I, cat. A/4, classe I, vani 4, rendita £. 336.000, nonché part.la 574.”
Pertanto, tutte le doglianze di parte appellante, secondo le quali il primo giudice avrebbe demandato al c.t.u. il compito d'interpretare i titoli negoziali de quibus, avvalendosi di una relazione peritale del suo ausiliario che sarebbe stata creata e depositata in violazione del principio del contraddittorio, non colgono
7 nel segno, dovendosi ritenere che la decisione gravata sia il condivisibile risultato interpretativo di tali titoli, congruamente operato dal giudice di primo grado, e che l'elaborato peritale del c.t.u. sia immune dal preteso vizio di violazione del principio del contraddittorio, avendo quest'ultimo trasmesso alle parti la prima stesura del suo scritto il 12 aprile 2019, cui seguivano le osservazioni scritte della convenuta-appellante trasmesse il
27 aprile 2019, alle quali seguiva la relazione peritale finale del c.t.u. depositata in cancelleria il 16 maggio
2019.
3.3. - Con il secondo motivo di gravame la parte appellante si doleva del preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata, che sarebbe caratterizzata da contraddittorietà, oltre che della pretesa violazione degli esiti istruttori documentali, per avere il giudice di prime cure respinto la domanda riconvenzionale d'usucapione decennale, avendo erroneamente ritenuto insussistente qualsivoglia atto negoziale astrattamente idoneo a trasferire il diritto di proprietà in capo alla convenuta sul contestato cespite, nonostante il prodotto atto pubblico d'acquisto in buona fede del 15 novembre 1995, regolarmente trascritto il 28 novembre 1995, ed il successivo possesso ad usucapionem a decorrere dalla successiva data di tale trascrizione, per cui se il primo giudice avesse valutato la sussistenza dei presupposti per il decorso del termine d'usucapione ultraventennale, pure maturato, avrebbe escluso qualsiasi necessità di sussistenza del titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà.
Il motivo è destituito di fondamento logico-giuridico, per cui va rigettato.
Infatti, l'atto pubblico di compravendita del 15 novembre 1995, per i motivi di cui innanzi, trasferiva alla convenuta-appellata soltanto la metà, comune ed indivisa, dell'agognato cortile, per cui non può essere considerato titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà dell'intero cespite immobiliare in questione, ovvero della restante metà dello stesso, essendosi il venditore limitato a trasferire la quota indivisa di ½ della proprietà dell'attuale porzione di terreno di cui al foglio 81, particella 145, già foglio 40, particella 574.
Pertanto, l'assunta decisione sul punto, impone l'assorbimento della valutazione degli ulteriori presupposti dell'usucapione decennale, di cui all'art. 1159 c.c., peraltro neppure puntualmente allegati né tampoco provati dalla convenuta, quali la buona fede nell'acquisto del bene a non domino, il possesso continuato ed ininterrotto per dieci anni, l'identità tra il bene posseduto e quello oggetto del negozio giuridico d'acquisto, come, peraltro, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Per aversi
l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c. c. occorre la perfetta corrispondenza tra il contenuto del titolo, astrattamente idoneo al trasferimento del diritto reale, ma proveniente a non domino, e l'oggetto del possesso.” (Cass. civ., 06/06/1985, n. 3362).
Del resto, la convenuta-appellante non forniva alcuna prova del preteso possesso continuato nel tempo, utile ad usucapionem, ex art. 1158 c.c., dovendosi ritenere che la mancata ammissione da parte del giudice di primo grado dei tre capitoli di prova testimoniale tempestivamente articolata entro i termini di
8 cristallizzazione del thema probandum, al fine di provare la reclamata usucapione anche ventennale, non è stata oggetto di specifico motivo di gravame, per cui sul punto si è formato il giudicato interno, con la consequenziale inammissibilità della qui reiterata istanza d'ammissione di tale prova testimoniale, i cui capitoli risultano senz'altro essere inammissibili in quanto generici, perché vertenti su concetti giuridici
(capitoli sub 1 e sub 2), la cui valutazione è inibita ai testimoni, ovvero non finalizzati a dimostrare il controllo materiale esclusivo del bene, secondo un comportamento tipico del proprietario (capitolo sub 3), atteso che il preteso pagamento degli oneri e delle spese per la manutenzione ordinaria del giardino, di cui non v'è traccia documentale in atti, non implica necessariamente l'intervenuta usucapione, in difetto di opere visibili idonee a manifestare inequivocabilmente la volontà di tenere il bene come proprio, che potessero dimostrare essere intervenuta la c.d. interversio possessionis, che è rimasta sfornita di prova, non essendo stata neppure allegata, in riferimento alla quota indivisa di ½ del giardino de quo, appartenente all'attrice.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, la sentenza impugnata resiste alle formulate censure, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
5. - DOMANDA RISARCITORIA PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA
Ad avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna della parte appellante per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla medesima impugnante, ovvero di una sua condotta oggettivamente valutabile in termini di promozione dell'azione, praticata del tutto pretestuosamente, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto formulare e fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45
L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio
2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 96
c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass.
Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 27623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di
9 non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio della parte appellante per lite temeraria.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito del gravame, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico della parte appellante, in favore della parte appellata ed intervenuta, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da
€ 26.000,01 ad € 52.000,00), tenuto conto delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto
2022, n. 147, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, con distrazione in favore dell'unico difensore costituito, avv. Giovanni Cavuoto, dichiaratosi antistatario.
6.2. - La reiezione dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 536/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 15 marzo 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida nella complessiva somma di €
[...]
4.995,50, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Cavuoto, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
15 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4294/2021/CC, avverso la sentenza n. 536/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 15 marzo 2021,
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Apice (Bn) alla Contrada Tignano, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fraenza (C.F.: C.F._2
; PEC: , del foro di Benevento, come da procura speciale ad litem
[...] Email_1
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F: , nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1 CodiceFiscale_3
(Bn) in Via dei Cappuccini n. 22, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cavuoto (C.F.: C.F._4
; PEC: , del foro di Benevento, come da procura speciale ad litem
[...] Email_2
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA
E
1 (C.F.: , nato il [...] a [...], ove risiede in Via Controparte_2 CodiceFiscale_5
Via San Pasquale n. 64, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cavuoto (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Benevento, come da procura speciale ad litem apposta su Email_2 documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa d'intervento volontario.
INTERVENUTO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il giorno 1° giugno 2016, citava Controparte_1
in giudizio, davanti al Tribunale di Benevento, , al fine di sentire ivi accogliere le Parte_1
seguenti testuali conclusioni: “NEL MERITO: 1) ordinare, ai sensi dell'art. 1111 cod. civ., lo scioglimento della comunione dell'immobile descritto in narrativa, sito in Benevento alla Via San Pasquale, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Benevento al foglio 81, particella 145 (ex foglio 40, particella 574) con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
2) emettere le conseguenti provvidenze di Giustizia, ivi compreso l'ordine al competente Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità. 3) Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: disporre consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del valore dell'immobile, riportato nel catasto del Comune di Benevento al foglio 81, particella 145 (ex foglio 40, particella 574), per la formazione delle singole quote e per la formulazione di un progetto divisionale con
l'indicazione delle singole quote e delle eventuali parti comuni e relativo frazionamento dell'immobile- giardino con la materializzazione della nuova dividente sul posto, individuando le quote spettanti a ciascun condividente e provvedendo all'aggiornamento delle relative planimetrie rappresentando la quota di giardino esclusiva spettante a ciascun condividente.”
L'attrice, a sostegno di tale domanda, allegava di essere proprietaria, in forza dell'atto pubblico di donazione del 21 novembre 1990, di cui al repertorio n. 199.412 ed alla raccolta n. 28.250 del notaio dr.
oltre che della successiva estinzione dell'usufrutto già riservato in capo alla donante Persona_1
madre, , deceduta il 23 gennaio 2009, della quota indivisa, in ragione di ½, pari a 500/1000, Persona_2
del giardino ubicato nel Comune di Benevento alla Via San Pasquale, riportato nel catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 81, particella 145 (ex foglio 40, particella 574), la cui nuda proprietà della restante quota, in ragione di ½, era stata donata al GE , il quale l'aveva alienata a Persona_3
mediante l'atto pubblico di compravendita del 15 novembre 1995, di cui al repertorio Parte_1
n. 40.435 ed alla raccolta n.
8.771 del notaio dr. , col quale era stato trasferito anche Persona_4
l'usufrutto su tale quota immobiliare da parte dell'usufruttuaria, . Persona_2
2 1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 28 settembre 2016, si costituiva in giudizio Parte_1
, contestando la fondatezza dell'avversa pretesa, rassegnando le seguenti testuali conclusioni “-
[...] rigettare integralmente la proposta domanda perché inammissibile ed improcedibile per carenza assoluta di legittimazione attiva e, nel merito, in quanto del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA RICONVENZIONALE: - accertare e dichiarare, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, la piena e legittima proprietà dell'avv. , a titolo di acquisto Parte_1
originario per intervenuta usucapione a seguito di possesso esclusivo animo domini ultradecennale, pubblico, pacifico ed ininterrotto;
- condannare in ogni caso parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre oneri accessori di legge, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore che dichiara espressamente di averne fatta anticipazione e con ulteriore condanna al risarcimento dei danni per la temerarietà della lite, liquidabile anche d'ufficio ex art. 96 c.p.c.”
1.3. - Disattese le richieste d'ammissione della prova orale articolata da entrambe le parti;
acquisita la relazione peritale del nominato c.t.u., oltre che le due integrazioni della stessa, disposte a seguito delle osservazioni formalizzate da entrambe le parti in causa;
precisate le conclusioni nei rispettivi atti difensivi depositati in funzione dell'udienza del 2 febbraio 2021, celebrata mediante trattazione scritta;
la causa veniva decisa, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, mediante la sentenza n. 536/2021, pubblicata il 15 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Benevento così testualmente stabiliva: “accoglie la domanda e dispone la divisione della particella 145 del foglio 81, come da planimetria redatta dal ctu, che si richiama in questa sede, con assegnazione delle porzioni (145/a di colore celeste e 145/b di colore verde) a ciascuna delle parti mediante estrazione a sorte, con delega ad un notaio che verrà separatamente designato. Condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.850,00 oltre accessori di legge e spese di contributo unificato ed oltre spese di ctu, come liquidate con separato decreto.”
In particolare, il primo giudice decideva, così come indicato nel sopra riportato dispositivo, avendo considerato:
a) documentalmente provata, in forza dei prodotti titoli negoziali, la comunione indivisa, in capo alle parti in causa, del cespite immobiliare de quo, oltre che infondata la domanda riconvenzionale d'usucapione spiegata dalla parte convenuta;
b) utilizzabili gli esiti peritali, fatti propri, così come ricavati dall'elaborato del c.t.u., perché ritenuti immuni da vizi, avendo quest'ultimo correttamente valutato i titoli negoziali de quibus e gli allegati tecnici, dando risposta alle contestazioni tecniche della parte convenuta, nonostante l'eccezione della stessa, di nullità-inutilizzabilità, per avere tale ausiliario, a suo dire, svolto indagini e valutazioni tipiche del giudice, eccedenti il mandato conferitogli, essendo il nostro ordinamento processuale improntato al principio del
3 libero convincimento del giudice, per cui la sua decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 14 ottobre 2021, Parte_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma - sulla base di tre motivi di gravame - chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “a) In riforma dell'impugnata sentenza n.
536/2021, emessa in data 02.02.2021 dal Tribunale di Benevento e successivamente pubblicata il 15.03.2021, accogliere il presente appello, dando ingresso a tutte le deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni di primo grado dell'attuale appellante e qui integralmente riproposte, niuna esclusa né eccettuata, dichiarando viziata in fatto e diritto la sentenza impugnata e per questo caducarla e renderla improduttiva di effetti giuridici, nonché annullarla e dichiarare fondate le richieste, eccezioni, deduzioni e conclusioni, reiterate e formulate dall'appellante nei confronti dell'appellata; per l'ulteriore effetto b) rigettare integralmente la proposta domanda di scioglimento della comunione, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, in punto di fatto e di diritto, perché inammissibile ed improcedibile per carenza assoluta di legittimazione attiva e, nel merito, in quanto del tutto destituita di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge;
c) In via gradata, nella mera e denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui al precedente punto b), accogliere la proposta domanda riconvenzionale e per l'effetto accertare e dichiarare la piena e legittima proprietà dell'Avv. , a titolo di acquisto originario per intervenuta Parte_1 Parte_1
usucapione a seguito di possesso esclusivo animo domini ultradecennale, pubblico, pacifico ed ininterrotto;
d) Condannare parte appellata al rimborso, in favore di parte appellante, delle spese di CTU, ing. Per_5
; e) Liquidare le spese di CTP, con condanna dell'appellata al pagamento delle stesse, in favore
[...] dell'appellante; f) Emettere qualsiasi altro provvedimento ritenuto utile e pertinente in conseguenza dei motivi di cui al presente atto d'appello; g) Condannare, in ogni caso, parte appellata al pagamento degli onorari, nonché delle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario, come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore che dichiara espressamente averne fatta anticipazione e con ulteriore condanna al risarcimento dei danni per la temerarietà della lite, liquidabili anche
d'ufficio ex art. 96 c.p.c.; h) Disporsi l'acquisizione del fascicolo di primo grado iscritto al N. R.G.A.C. 2523/2016
Tribunale Civile di Benevento;
i) In via gradata ed istruttoria, ammettere prova testimoniale, già articolata in primo grado…”.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 27 gennaio 2022, si costituiva in giudizio
[...]
, contestando i motivi di gravame, di cui richiedeva il rigetto, chiedendo l'accoglimento delle CP_1
seguenti testuali conclusioni: “A) Nel merito e in via principale: - Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Avv.
avverso la sentenza n. 536/2021 del 2.2.2021, pubblicata in data 15.03.2021 resa dal Parte_1 Parte_1
4 Tribunale di Benevento, Giudice Dott. Rocco Abbondandolo, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e confermare la sentenza impugnata;
- Rigettare la domanda riconvenzionale così come proposta perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata sia in fatto che in diritto e non provata;
-
Rigettare le istanze dell'appellante anche in ordine alla rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria, in quanto inammissibile e ampiamente superate dall'istruttoria svolta in primo grado;
- Rigettare la richiesta di condanna formulata da ex art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti di legge ed essendo del Parte_1
tutto infondata sia in fatto che in diritto per tutto quanto innanzi esposto. - Respingere, in ogni caso, tutte le domande e le eccezioni formulate dalla perché inammissibili, improponibili, improcedibili e Parte_1
comunque infondate per tutte le ragioni innanzi esposte. - Disporre, ove ritenuto di giustizia, l'estromissione dal presente giudizio d'appello della , per le ragioni esposte in atto, nel caso di costituzione Controparte_1 in giudizio dell'acquirente , come previsto nell'atto di compravendita per Notar del Controparte_2 Per_6
06.04.2021. - Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario 15,00%, CPA e oneri come per legge, con clausola di attribuzione al sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario. Con conferma della condanna della al pagamento integrale Parte_1
delle spese e competenze di CTU e con condanna di parte convenuta a favore di parte attrice di una somma equitativamente determinata, liquidabile anche d'Ufficio, ex art.96, 3° comma cpc. B) In via Istruttoria - Nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse ritenere di accogliere le istanze dell'appellante in ordine alle richieste istruttorie, questa difesa in via gradata e istruttoria, insiste nell'ammissione della prova testimoniale già articolata in atti di primae curae…”.
2.3. - Con la comparsa di risposta d'intervento volontario depositata il 27 gennaio 2022, si costituiva in giudizio , avendo acquistato dall'attrice-appellata con l'atto pubblico di compravendita Controparte_2
rogato il 6 aprile 2021 dal notaio, dr. il preteso diritto reale, oggetto della controversia di Persona_7
cui all'impugnata sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Rigettare l'atto di Appello del tutto infondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni in atto;
2) Rigettare l'avversa domanda riconvenzionale spiegata da parte appellante inammissibile, improponibile e improcedibile per quanto innanzi argomentato;
3) Confermare la Sentenza n. 356/2021 resa dal Tribunale di Benevento e disporne la sua esecuzione. 4) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre rimborso forfetario 15%, CPA e oneri come per legge.”
2.4. - Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 19 marzo 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del
15 aprile 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 18 aprile 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5 3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di procedere alla delibazione del terzo motivo di gravame con precedenza rispetto alle doglianze di cui al primo ed al secondo.
Con tale terzo motivo di censura la parte impugnante eccepiva la pretesa nullità della sentenza appellata, non avendo il giudice di primo grado, a seguito delle conclusioni precisate dalle parti in occasione dell'udienza celebrata mediante trattazione scritta, concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis, per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Tale motivo di doglianza è infondato, per cui va disatteso, non avendo la parte appellante allegato e dimostrato di aver subito una concreta lesione in conseguenza della lamentata omissione, coerentemente all'orientamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, dal quale non v'è ragione per discostarsene, per il quale:
“Non può essere dichiarata la nullità della sentenza di appello, depositata senza la previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e prima della scadenza del termine per le memorie di replica, ove la parte che denunci tale violazione processuale non dimostri di aver subito una concreta lesione in conseguenza di essa, con indicazione delle argomentazioni difensive contenute nello scritto non esaminato dal giudice la cui considerazione avrebbe, con ragionevole probabilità, determinato una decisione diversa da quella effettivamente assunta.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/10/2018, n. 24969);
“La mancata assegnazione alle parti del termine per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie, o la pronunzia della sentenza prima della scadenza dei termini già assegnati, previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., non sono di per sé causa di nullità della sentenza stessa, essendo indispensabile, perché possa dirsi violato il principio del contraddittorio, che la irrituale conduzione del processo abbia prodotto in concreto una lesione del diritto di difesa. A tal fine, la parte deve dimostrare che l'impossibilità di assolvere all'onere del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ha impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni rispetto a quanto già indicato nelle precedenti fasi del giudizio.” (Cass. civ., Sez. III, 23/02/2006, n. 4020).
3.2. - Con il primo motivo d'appello la parte impugnante lamentava la pretesa violazione da parte del primo giudice degli esiti istruttori documentali, acquisiti agli atti del giudizio, per avere quest'ultimo stabilito che: “dalla lettura dell'atto notarile e degli allegati atti, acquisiti ed esaminati dal ctu, si evince che la particella, già 574, veniva attribuita con il menzionato atto di donazione del 1990 alle odierne parti in comunione.”, oltre che per avere posto a fondamento della gravata decisione gli esiti peritali, che si sarebbero formati in violazione del principio del contraddittorio.
Il motivo è privo di pregio, per cui deve essere respinto.
6 Infatti, in atti v'è la prova documentale, tempestivamente prodotta all'atto della costituzione nel primo grado del giudizio, dalla quale si ricava che l'attrice-appellata fosse e sia attivamente legittimata, in considerazione della sua titolarità del potere di promuovere il presente procedimento, in ordine al rapporto sostanziale, così come dedotto secondo la sua prospettazione, attenendo al merito l'effettiva titolarità attiva del rapporto controverso, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, in quanto proprietaria, in forza dell'atto pubblico di donazione del 21 novembre 1990, di cui al repertorio n. 199.412 ed alla raccolta n. 28.250 del notaio dr. oltre che della successiva Persona_1
consolidazione dell'usufrutto già riservato in capo alla donante madre, , deceduta il 23 Persona_2
gennaio 2009, della quota indivisa, in ragione di ½, pari a 500/1000, del giardino ubicato nel Comune di
Benevento alla Via San Pasquale, incontestabilmente distinto nel catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 81, particella 145 (ex foglio 40, particella 574), la cui nuda proprietà della restante quota indivisa, in ragione di ½, era stata donata al GE , il quale successivamente l'aveva alienata alla Persona_3
convenuta-appellante mediante l'atto pubblico di compravendita del 15 novembre 1995, di cui al repertorio n. 40.435 ed alla raccolta n.
8.771 del notaio, dr. , col quale era stato trasferito anche Persona_4
l'usufrutto da parte dell'usufruttuaria, . Persona_2
Del resto, dal richiamato atto pubblico di donazione risultano trasferiti sia la porzione dei distinti fabbricati, di cui alle particelle 316/3 e 316/11, alienati rispettivamente ai donatari e Per_3 [...]
, sia la corte, di cui alla particella 574, in ragione di un mezzo per ognuno, per cui il giardino, CP_1
individuato con la particella 574 del foglio di mappa 40 (oggi particella 145 del foglio 81), veniva trasferito pro comune et indiviso, in ragione di ½ per ognuno, ai due donatari in questione, anche se, poi, catastalmente tale particella 574 veniva graffata all'immobile, di cui particella 316/11, donato al solo GE
[...]
, essendo quello di cui alla particella 316/3 stato donato alla sola sorella di quest'ultimo, Persona_3 [...]
. CP_1
Quanto al citato, successivo atto pubblico di compravendita del 15 novembre 1995, col quale
[...]
ed trasferivano rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto di quanto ivi Persona_3 Persona_2
indicato alla convenuta-appellante, , il notaio rogante, nel richiamare l'atto di Parte_1
provenienza, individuava, per quel che rileva ai fini del presente thema decidendum, l'oggetto dell'unità immobiliare alienata, come segue: “… l'altro composto di quattro vani catastali al primo piano, con annessa quota pari alla metà della corte ivi esistente, in confine con detta via, androne comune e restanti beni, salvo altri;
in catasto stessa partita (n.d.r. 1005300) e foglio (n.d.r. 40), part.la 316, sub 11, via S. Pasquale n. 40, piano I, cat. A/4, classe I, vani 4, rendita £. 336.000, nonché part.la 574.”
Pertanto, tutte le doglianze di parte appellante, secondo le quali il primo giudice avrebbe demandato al c.t.u. il compito d'interpretare i titoli negoziali de quibus, avvalendosi di una relazione peritale del suo ausiliario che sarebbe stata creata e depositata in violazione del principio del contraddittorio, non colgono
7 nel segno, dovendosi ritenere che la decisione gravata sia il condivisibile risultato interpretativo di tali titoli, congruamente operato dal giudice di primo grado, e che l'elaborato peritale del c.t.u. sia immune dal preteso vizio di violazione del principio del contraddittorio, avendo quest'ultimo trasmesso alle parti la prima stesura del suo scritto il 12 aprile 2019, cui seguivano le osservazioni scritte della convenuta-appellante trasmesse il
27 aprile 2019, alle quali seguiva la relazione peritale finale del c.t.u. depositata in cancelleria il 16 maggio
2019.
3.3. - Con il secondo motivo di gravame la parte appellante si doleva del preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata, che sarebbe caratterizzata da contraddittorietà, oltre che della pretesa violazione degli esiti istruttori documentali, per avere il giudice di prime cure respinto la domanda riconvenzionale d'usucapione decennale, avendo erroneamente ritenuto insussistente qualsivoglia atto negoziale astrattamente idoneo a trasferire il diritto di proprietà in capo alla convenuta sul contestato cespite, nonostante il prodotto atto pubblico d'acquisto in buona fede del 15 novembre 1995, regolarmente trascritto il 28 novembre 1995, ed il successivo possesso ad usucapionem a decorrere dalla successiva data di tale trascrizione, per cui se il primo giudice avesse valutato la sussistenza dei presupposti per il decorso del termine d'usucapione ultraventennale, pure maturato, avrebbe escluso qualsiasi necessità di sussistenza del titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà.
Il motivo è destituito di fondamento logico-giuridico, per cui va rigettato.
Infatti, l'atto pubblico di compravendita del 15 novembre 1995, per i motivi di cui innanzi, trasferiva alla convenuta-appellata soltanto la metà, comune ed indivisa, dell'agognato cortile, per cui non può essere considerato titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà dell'intero cespite immobiliare in questione, ovvero della restante metà dello stesso, essendosi il venditore limitato a trasferire la quota indivisa di ½ della proprietà dell'attuale porzione di terreno di cui al foglio 81, particella 145, già foglio 40, particella 574.
Pertanto, l'assunta decisione sul punto, impone l'assorbimento della valutazione degli ulteriori presupposti dell'usucapione decennale, di cui all'art. 1159 c.c., peraltro neppure puntualmente allegati né tampoco provati dalla convenuta, quali la buona fede nell'acquisto del bene a non domino, il possesso continuato ed ininterrotto per dieci anni, l'identità tra il bene posseduto e quello oggetto del negozio giuridico d'acquisto, come, peraltro, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Per aversi
l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c. c. occorre la perfetta corrispondenza tra il contenuto del titolo, astrattamente idoneo al trasferimento del diritto reale, ma proveniente a non domino, e l'oggetto del possesso.” (Cass. civ., 06/06/1985, n. 3362).
Del resto, la convenuta-appellante non forniva alcuna prova del preteso possesso continuato nel tempo, utile ad usucapionem, ex art. 1158 c.c., dovendosi ritenere che la mancata ammissione da parte del giudice di primo grado dei tre capitoli di prova testimoniale tempestivamente articolata entro i termini di
8 cristallizzazione del thema probandum, al fine di provare la reclamata usucapione anche ventennale, non è stata oggetto di specifico motivo di gravame, per cui sul punto si è formato il giudicato interno, con la consequenziale inammissibilità della qui reiterata istanza d'ammissione di tale prova testimoniale, i cui capitoli risultano senz'altro essere inammissibili in quanto generici, perché vertenti su concetti giuridici
(capitoli sub 1 e sub 2), la cui valutazione è inibita ai testimoni, ovvero non finalizzati a dimostrare il controllo materiale esclusivo del bene, secondo un comportamento tipico del proprietario (capitolo sub 3), atteso che il preteso pagamento degli oneri e delle spese per la manutenzione ordinaria del giardino, di cui non v'è traccia documentale in atti, non implica necessariamente l'intervenuta usucapione, in difetto di opere visibili idonee a manifestare inequivocabilmente la volontà di tenere il bene come proprio, che potessero dimostrare essere intervenuta la c.d. interversio possessionis, che è rimasta sfornita di prova, non essendo stata neppure allegata, in riferimento alla quota indivisa di ½ del giardino de quo, appartenente all'attrice.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, la sentenza impugnata resiste alle formulate censure, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
5. - DOMANDA RISARCITORIA PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA
Ad avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna della parte appellante per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla medesima impugnante, ovvero di una sua condotta oggettivamente valutabile in termini di promozione dell'azione, praticata del tutto pretestuosamente, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto formulare e fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45
L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio
2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 96
c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass.
Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 27623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di
9 non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio della parte appellante per lite temeraria.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito del gravame, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico della parte appellante, in favore della parte appellata ed intervenuta, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da
€ 26.000,01 ad € 52.000,00), tenuto conto delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto
2022, n. 147, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, con distrazione in favore dell'unico difensore costituito, avv. Giovanni Cavuoto, dichiaratosi antistatario.
6.2. - La reiezione dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 536/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 15 marzo 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida nella complessiva somma di €
[...]
4.995,50, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Cavuoto, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
15 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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