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Sentenza 7 gennaio 2024
Sentenza 7 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/01/2024, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3263/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3263 R.G.A.C. dell'anno 2018, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
TRA
elett. dom. in Torre del Greco, via Crocifisso 29 presso Parte_1 l'avv. Virginia Palomba, che la rapp. e dif. giusta procura allegata alla citazione in opposizione--- OPPONENTE
E
(già – già ), elett. dom. in Napoli, via G. Bonito 1, Controparte_1 Controparte_2 CP_1 presso l'avv. Maria Afrodite Carotenuto, che la rapp. e dif. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta--- OPPOSTO
CONCLUSIONI Come da atti di causa
FATTO E DIRITTO
In data 28.3.2018 il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 571/2018 con il quale ordinava all'attuale opponente di pagare a (già ) la somma Controparte_2 CP_1 di € 133.673,19 oltre accessori, per mancato pagamento bollette per fornitura energia elettrica (in Torre del Greco, via Sotto ai Camaldoli 56). Avverso il decreto proponeva opposizione con atto di Parte_1 citazione notificato in data 15.5.2018 deducendo l'infondatezza ed inesistenza del credito azionato per non aver mai sottoscritto contratto di somministrazione di energia elettrica con la società opposta. Inoltre contestava i consumi come esposti nelle fatture esibite in quanto gli stessi non corrispondevano a quelli effettivi. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta che contestava la domanda chiedendo confermarsi il D.I. evidenziando la genericità delle contestazioni ed esibendo (telematicamente) copia del contratto esistente fra le parti ed altresì 2 (precedenti) richieste di rateizzo, relative proprio del credito azionato e provenienti da essa opponente. A seguito di ciò l'opponente disconosceva la sottoscrizione su tutta la documentazione prodotta ex adverso.
Con ordinanza riservata resa in data 30.7/25.10 2019 il (precedente) giudicante rigettava la richiesta di provvisoria esecutività al decreto opposto. Nel contempo concedeva i termini per le memorie istruttorie ex art. 183-6° comma cpc ed ordinava altresì all'opponente l'esibizione dell'originale del contratto disconosciuto (ordine che sarà reiterato con ordinanza resa alla successiva udienza dell'8.9.2020. L'opposta esibiva l'originale del contratto depositandolo in data 18.2.2021. All'udienza del 16.9.2021 (disposta da questo giudicante per interrogare liberamente le parti e tentare la conciliazione) compariva personalmente il solo opponente che veniva opportunamente sentito. All'esito veniva disposto ordine di esibizione al terzo, la lettura dei consumi Organizzazione_1 registrati relativamente al Codice POD abbinato all'utenza in questione e per il periodo di fatturazione (richiesta formulata dall'opposta nelle proprie memorie istruttorie).
1 R.G.A.C. n. 3263/2018
Poiché non rispondeva alla richiesta (nonostante reiterazione della stessa) veniva Org_1 nominato CTU al fine di acquisire le letture stesse e di verificare – laddove possibile – l'esattezza delle stesse e del funzionamento del misuratore elettrico.
Espletata infine detta CTU (con acquisizione dei tabulati relativi alle letture in questione ma senza poter esaminare il misuratore dal momento che il contratto non risultava più in essere e lo stesso non risultava più in sede) questo giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni. Acquisita quindi documentazione varia sulle rinnovate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza.
--------------------- Le doglianze dell'opponente sono duplici: da un lato contesta l'esistenza e la validità del contratto e dall'altro la quantificazione dei consumi così come effettuata dall'opposta. SUL CONTRATTO Orbene, ritiene il giudicante che non possano sorgere dubbi di sorta circa l'effettiva esistenza del contratto fra le parti in causa.
Va premesso che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiesta la forma scritta ad substantiam. Ciò posto va evidenziato che è stato lo stesso legale rappresentante dell'opponente ad ammettere (sia pure implicitamente) l'esistenza del contratto con l'opposta, quando interrogato liberamente all'udienza del 16.9.2021 ha dichiarato che effettivamente la fornitura di energia elettrica alla sua azienda avveniva da parte dell'opposta. Si riporta all'uopo l'intero contenuto delle dichiarazioni rese in udienza dal sig. : Parte_1 Con
“ Viene mostrato al il contratto sibito dall'opposta in originale in cui vi sono vari Parte_1 Timbri “ e relative firme ad essi timbri sovrapposte. Pt_2 Il risponde: il timbro sembra essere quello della ma le firme non sono le mie. Parte_1 Pt_2 Confermo che all'epoca l'energia elettrica mi era fornita dalla ma non so come né CP_2 perché. In particolare nulla so del contratto che mi viene esibito. Ribadisco che la fornitura era in essere con ma nulla so del contratto, né so dire quando e come sia sorta un contratto CP_2 con . CP_2
Non so dire per quanto tempo sia durata la fornitura con . Non ricordo nulla in CP_2 proposito. Preciso che la non è più operativa e “sta ferma”perché in perdita. Al suo posto c'è un'altra Pt_2 società: la (mentre quella di questa causa è una sas) che ha in essere un nuovo contratto Parte_3 Org_ di fornitura elettrica con un'altra società (mi sembra ma non sono certo). Non ricordo se la abbia mai pagato bollette per il consumo elettrico alla Parte_4 CP_2
[...] Non ricordo di aver mai chiesto una dilazione di pagamento alla allorché ebbi a CP_2 ricevere la bolletta ora qui contestata. Non ricordo nemmeno se ho mai ricevuto altre bollette da . Preciso che sono passati CP_2 tanti anni e che non riesco a ricordare meglio. Non ricordo se abbia mai inviato pec ad anche dopo l'invio della bolletta qui CP_2 contestata Il giudice mostra al (dal fascicolo telematico dell'opposta) la Pec (recte la copia Parte_1 scannerizzata di pec) inviata da e per essa da all'avv. Afrodite in cui si Pt_2 Controparte_3 fa riferimento alla vicenda e ci si lamenta per le continue richieste fatte ad cui questa CP_2 non ha dato riscontro. Il conferma che era un dipendente di ma Parte_1 CP_3 Pt_2 dichiara di ignorare del tutto detta Pec e di non ricordare meglio nulla al riguardo. Con Viene anche mostrata al la racc.ta a sua firma in cui si chiede all' na dilazione per il Parte_1 pagamento della bolletta qui contestata. Il dichiara di non ricordare nulla in proposito e Parte_1 che la firma che si vede su detta racc.ta non è la sua. A domanda Difensore opponente: non mi risulta che un mio dipendente o meglio qualche dipendente della e nemmeno qualche socio abbia mai chiesto o si sia attivato per Parte_4 ottenere la fornitura di energia elettrica da So solo che cela siamo ritrovati come CP_2 fornitrice ma non so perché e come”.
2 R.G.A.C. n. 3263/2018
E' quindi chiaro che la sas opponente utilizzava la corrente che (contrattualmente) le forniva la spa opposta e pertanto a nulla rileva il fatto che la firma apposta sotto il contratto sia stata disconosciuta dal e quindi non sia la sua, proprio perché, a prescindere da tale scrittura il Parte_1 contratto deve ritenersi del tutto valido. E' poi evidente – a parere di questo giudicante – come siano poco credibili le affermazioni del Con
quando afferma di non sapere come sia iniziato il rapporto di fornitura con la e di
Parte_1 essersela ritrovata come fornitrice a sua insaputa: in ogni caso egli ha accettato tale fornitura instaurando così di fatto un vero e proprio rapporto contrattuale in proposito (il non nega
Parte_1 infatti di aver utilizzato la corrente elettrica per l'azienda di cui era legale rappresentante). Si noti ancora che lo stesso dichiara che i timbri che gli sono stati mostrati
Parte_1 corrispondono a quelli della sas opponente, ma che la firma ivi apposta non è la sua: verosimile quindi che la documentazione sia stata firmata materialmente da persona comunque interna all'azienda e comunque “convalidata” dal stesso con l'utilizzo consapevole della fornitura.
Parte_1 Si noti infine che del pari risultano inutili (se non addirittura poco credibili) le contestazioni circa l'apocrifia della firma apposta sulle richieste di dilazione di pagamento: troppi i dettagli che inducono a ritenere che tali richieste siano pervenute comunque dalla sas opponente (timbro – firma di addetto all'azienda – copia del documento di identità allegata a dette richieste). In ogni caso si tratta comunque di forniture che il ha ammesso come avvenute.
Parte_1 SUI CONSUMI FATTURATI
Va brevemente rammentato il sistema che regola in Italia la fornitura di energia elettrica (e non solo). In virtù della normativa che ha disposto la liberalizzazione del mercato i singoli utenti non hanno più rapporti diretti con il fornitore (nella specie che concretamente Organizzazione_1 distribuisce l'energia elettrica (oppure il gas). Quindi la società fornitrice (il distributore) fornisce (ed è obbligata a farlo alle medesime condizioni) l'energia a varie società di commercializzazione che poi lo rivenderanno agli utenti finali applicando le varie condizioni di mercato da loro praticate. E la fatturazione che tali società di commercializzazione fanno all'utente finale si basa sulle rilevazioni dei consumi che effettua sempre il distributore che resta proprietario e che gestisce tutte le infrastrutture verificando i consumi per singolo punto di Riconsegna (c.d. POD: Point of Delivery) ovverosia l'energia concretamente fornita ed utilizzata per ogni misuratore finale (contatore). La procedura è gestita telematicamente e le rilevazioni dei consumi si avvalgono anche di sistemi di telelettura. Il distributore non ha alcun contatto con l'utente finale ma “sa” (gli è stato comunicato dalla società di commercializzazione) che quel determinato POD - ovverosia il contatore finale - è
“gestito” da quella precisa società di commercializzazione ed è intestato a quel determinato utente. Quindi comunica i consumi di quel POD (e dell'utente ad esso collegato) alla società di commercializzazione che lo ha in carico e quest'ultima provvede a calcolare l'importo dovuto dall'utente finale (importo che comprende quindi il costo d'acquisto pagato al distributore con il ricarico per la commercializzazione).
Per tali motivi appare evidente che le informazioni rese dal distributore costituiscono sia la prova della fornitura, sia - soprattutto - l'entità della stessa. Ed il CTU ha accertato – mercé la documentazione acquisita da – sia Organizzazione_1 l'esistenza del rapporto di fornitura sia il consumo relativo al 'periodo controverso. Va premesso che il CTU ha altresì accertato che il contatore è stato in sede fino al 31.10.2017 e che è stato regolarmente “teleletto” senza nessuna contestazione e successivamente è stato rottamato (e quindi non è possibile alcuna verifica su di esso). Poiché il periodo in contestazione va dall'1.12.2013 sino al 31.10.2014 ne segue che occorre ritenere che il misuratore in questione fosse correttamente funzionante, non essendo stata segnalata nessuna anomalia sia per il periodo qui in esame sia per i successivi 3 anni (fino all'avvenuta dismissione del contatore stesso). Tuttavia va evidenziato che il CTU ha verificato l'esistenza di consumi per un importo inferiore a quello richiesto dall'opposta (sia pure in misura piuttosto esigua). Per tali motivi il D.I. impugnato andrà revocato ma comunque l'opponente va condannata al pagamento dell'importo corrispondente ai consumi verificati dal CTU, sottraendo (come da chiara
3 R.G.A.C. n. 3263/2018
indicazione contenuta nella relazione di CTU) dall'importo preteso di € 133.673,19 la somma di € 1.795,93 (+ IVA al 21%) per un totale dovuto di € 131.500,00--- Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze delle fatture al saldo.
Le spese della procedura monitoria vanno compensate fra le parti per il parziale accoglimento dell'opposizione nel mentre le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione al Difensore distrattaria.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti della spa (ora ), con atto di Parte_1 CP_2 Controparte_4 citazione notificato in data 15.5.2018, in opposizione al D.I. n.571/2018, emesso da questo Tribunale addì 28.3.2018, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto revoca l'opposto d.i.; condanna la in persona del suo legale rapp.te al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
, della somma di € 131.500,00 oltre interessi legali come in parte motiva- Controparte_1
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del procedimento monitorio e condanna la in persona del suo legale rapp.te) al pagamento, in favore dell'avv.ssa Maria Afrodite Parte_1 Carotenuto, difensore distrattaria, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 7.550,00 di cui € 50,00 per spese vive oltre accessori come per legge. Così deciso in Torre Annunziata, addì 7.1.2023.
IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3263 R.G.A.C. dell'anno 2018, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
TRA
elett. dom. in Torre del Greco, via Crocifisso 29 presso Parte_1 l'avv. Virginia Palomba, che la rapp. e dif. giusta procura allegata alla citazione in opposizione--- OPPONENTE
E
(già – già ), elett. dom. in Napoli, via G. Bonito 1, Controparte_1 Controparte_2 CP_1 presso l'avv. Maria Afrodite Carotenuto, che la rapp. e dif. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta--- OPPOSTO
CONCLUSIONI Come da atti di causa
FATTO E DIRITTO
In data 28.3.2018 il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 571/2018 con il quale ordinava all'attuale opponente di pagare a (già ) la somma Controparte_2 CP_1 di € 133.673,19 oltre accessori, per mancato pagamento bollette per fornitura energia elettrica (in Torre del Greco, via Sotto ai Camaldoli 56). Avverso il decreto proponeva opposizione con atto di Parte_1 citazione notificato in data 15.5.2018 deducendo l'infondatezza ed inesistenza del credito azionato per non aver mai sottoscritto contratto di somministrazione di energia elettrica con la società opposta. Inoltre contestava i consumi come esposti nelle fatture esibite in quanto gli stessi non corrispondevano a quelli effettivi. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta che contestava la domanda chiedendo confermarsi il D.I. evidenziando la genericità delle contestazioni ed esibendo (telematicamente) copia del contratto esistente fra le parti ed altresì 2 (precedenti) richieste di rateizzo, relative proprio del credito azionato e provenienti da essa opponente. A seguito di ciò l'opponente disconosceva la sottoscrizione su tutta la documentazione prodotta ex adverso.
Con ordinanza riservata resa in data 30.7/25.10 2019 il (precedente) giudicante rigettava la richiesta di provvisoria esecutività al decreto opposto. Nel contempo concedeva i termini per le memorie istruttorie ex art. 183-6° comma cpc ed ordinava altresì all'opponente l'esibizione dell'originale del contratto disconosciuto (ordine che sarà reiterato con ordinanza resa alla successiva udienza dell'8.9.2020. L'opposta esibiva l'originale del contratto depositandolo in data 18.2.2021. All'udienza del 16.9.2021 (disposta da questo giudicante per interrogare liberamente le parti e tentare la conciliazione) compariva personalmente il solo opponente che veniva opportunamente sentito. All'esito veniva disposto ordine di esibizione al terzo, la lettura dei consumi Organizzazione_1 registrati relativamente al Codice POD abbinato all'utenza in questione e per il periodo di fatturazione (richiesta formulata dall'opposta nelle proprie memorie istruttorie).
1 R.G.A.C. n. 3263/2018
Poiché non rispondeva alla richiesta (nonostante reiterazione della stessa) veniva Org_1 nominato CTU al fine di acquisire le letture stesse e di verificare – laddove possibile – l'esattezza delle stesse e del funzionamento del misuratore elettrico.
Espletata infine detta CTU (con acquisizione dei tabulati relativi alle letture in questione ma senza poter esaminare il misuratore dal momento che il contratto non risultava più in essere e lo stesso non risultava più in sede) questo giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni. Acquisita quindi documentazione varia sulle rinnovate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza.
--------------------- Le doglianze dell'opponente sono duplici: da un lato contesta l'esistenza e la validità del contratto e dall'altro la quantificazione dei consumi così come effettuata dall'opposta. SUL CONTRATTO Orbene, ritiene il giudicante che non possano sorgere dubbi di sorta circa l'effettiva esistenza del contratto fra le parti in causa.
Va premesso che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiesta la forma scritta ad substantiam. Ciò posto va evidenziato che è stato lo stesso legale rappresentante dell'opponente ad ammettere (sia pure implicitamente) l'esistenza del contratto con l'opposta, quando interrogato liberamente all'udienza del 16.9.2021 ha dichiarato che effettivamente la fornitura di energia elettrica alla sua azienda avveniva da parte dell'opposta. Si riporta all'uopo l'intero contenuto delle dichiarazioni rese in udienza dal sig. : Parte_1 Con
“ Viene mostrato al il contratto sibito dall'opposta in originale in cui vi sono vari Parte_1 Timbri “ e relative firme ad essi timbri sovrapposte. Pt_2 Il risponde: il timbro sembra essere quello della ma le firme non sono le mie. Parte_1 Pt_2 Confermo che all'epoca l'energia elettrica mi era fornita dalla ma non so come né CP_2 perché. In particolare nulla so del contratto che mi viene esibito. Ribadisco che la fornitura era in essere con ma nulla so del contratto, né so dire quando e come sia sorta un contratto CP_2 con . CP_2
Non so dire per quanto tempo sia durata la fornitura con . Non ricordo nulla in CP_2 proposito. Preciso che la non è più operativa e “sta ferma”perché in perdita. Al suo posto c'è un'altra Pt_2 società: la (mentre quella di questa causa è una sas) che ha in essere un nuovo contratto Parte_3 Org_ di fornitura elettrica con un'altra società (mi sembra ma non sono certo). Non ricordo se la abbia mai pagato bollette per il consumo elettrico alla Parte_4 CP_2
[...] Non ricordo di aver mai chiesto una dilazione di pagamento alla allorché ebbi a CP_2 ricevere la bolletta ora qui contestata. Non ricordo nemmeno se ho mai ricevuto altre bollette da . Preciso che sono passati CP_2 tanti anni e che non riesco a ricordare meglio. Non ricordo se abbia mai inviato pec ad anche dopo l'invio della bolletta qui CP_2 contestata Il giudice mostra al (dal fascicolo telematico dell'opposta) la Pec (recte la copia Parte_1 scannerizzata di pec) inviata da e per essa da all'avv. Afrodite in cui si Pt_2 Controparte_3 fa riferimento alla vicenda e ci si lamenta per le continue richieste fatte ad cui questa CP_2 non ha dato riscontro. Il conferma che era un dipendente di ma Parte_1 CP_3 Pt_2 dichiara di ignorare del tutto detta Pec e di non ricordare meglio nulla al riguardo. Con Viene anche mostrata al la racc.ta a sua firma in cui si chiede all' na dilazione per il Parte_1 pagamento della bolletta qui contestata. Il dichiara di non ricordare nulla in proposito e Parte_1 che la firma che si vede su detta racc.ta non è la sua. A domanda Difensore opponente: non mi risulta che un mio dipendente o meglio qualche dipendente della e nemmeno qualche socio abbia mai chiesto o si sia attivato per Parte_4 ottenere la fornitura di energia elettrica da So solo che cela siamo ritrovati come CP_2 fornitrice ma non so perché e come”.
2 R.G.A.C. n. 3263/2018
E' quindi chiaro che la sas opponente utilizzava la corrente che (contrattualmente) le forniva la spa opposta e pertanto a nulla rileva il fatto che la firma apposta sotto il contratto sia stata disconosciuta dal e quindi non sia la sua, proprio perché, a prescindere da tale scrittura il Parte_1 contratto deve ritenersi del tutto valido. E' poi evidente – a parere di questo giudicante – come siano poco credibili le affermazioni del Con
quando afferma di non sapere come sia iniziato il rapporto di fornitura con la e di
Parte_1 essersela ritrovata come fornitrice a sua insaputa: in ogni caso egli ha accettato tale fornitura instaurando così di fatto un vero e proprio rapporto contrattuale in proposito (il non nega
Parte_1 infatti di aver utilizzato la corrente elettrica per l'azienda di cui era legale rappresentante). Si noti ancora che lo stesso dichiara che i timbri che gli sono stati mostrati
Parte_1 corrispondono a quelli della sas opponente, ma che la firma ivi apposta non è la sua: verosimile quindi che la documentazione sia stata firmata materialmente da persona comunque interna all'azienda e comunque “convalidata” dal stesso con l'utilizzo consapevole della fornitura.
Parte_1 Si noti infine che del pari risultano inutili (se non addirittura poco credibili) le contestazioni circa l'apocrifia della firma apposta sulle richieste di dilazione di pagamento: troppi i dettagli che inducono a ritenere che tali richieste siano pervenute comunque dalla sas opponente (timbro – firma di addetto all'azienda – copia del documento di identità allegata a dette richieste). In ogni caso si tratta comunque di forniture che il ha ammesso come avvenute.
Parte_1 SUI CONSUMI FATTURATI
Va brevemente rammentato il sistema che regola in Italia la fornitura di energia elettrica (e non solo). In virtù della normativa che ha disposto la liberalizzazione del mercato i singoli utenti non hanno più rapporti diretti con il fornitore (nella specie che concretamente Organizzazione_1 distribuisce l'energia elettrica (oppure il gas). Quindi la società fornitrice (il distributore) fornisce (ed è obbligata a farlo alle medesime condizioni) l'energia a varie società di commercializzazione che poi lo rivenderanno agli utenti finali applicando le varie condizioni di mercato da loro praticate. E la fatturazione che tali società di commercializzazione fanno all'utente finale si basa sulle rilevazioni dei consumi che effettua sempre il distributore che resta proprietario e che gestisce tutte le infrastrutture verificando i consumi per singolo punto di Riconsegna (c.d. POD: Point of Delivery) ovverosia l'energia concretamente fornita ed utilizzata per ogni misuratore finale (contatore). La procedura è gestita telematicamente e le rilevazioni dei consumi si avvalgono anche di sistemi di telelettura. Il distributore non ha alcun contatto con l'utente finale ma “sa” (gli è stato comunicato dalla società di commercializzazione) che quel determinato POD - ovverosia il contatore finale - è
“gestito” da quella precisa società di commercializzazione ed è intestato a quel determinato utente. Quindi comunica i consumi di quel POD (e dell'utente ad esso collegato) alla società di commercializzazione che lo ha in carico e quest'ultima provvede a calcolare l'importo dovuto dall'utente finale (importo che comprende quindi il costo d'acquisto pagato al distributore con il ricarico per la commercializzazione).
Per tali motivi appare evidente che le informazioni rese dal distributore costituiscono sia la prova della fornitura, sia - soprattutto - l'entità della stessa. Ed il CTU ha accertato – mercé la documentazione acquisita da – sia Organizzazione_1 l'esistenza del rapporto di fornitura sia il consumo relativo al 'periodo controverso. Va premesso che il CTU ha altresì accertato che il contatore è stato in sede fino al 31.10.2017 e che è stato regolarmente “teleletto” senza nessuna contestazione e successivamente è stato rottamato (e quindi non è possibile alcuna verifica su di esso). Poiché il periodo in contestazione va dall'1.12.2013 sino al 31.10.2014 ne segue che occorre ritenere che il misuratore in questione fosse correttamente funzionante, non essendo stata segnalata nessuna anomalia sia per il periodo qui in esame sia per i successivi 3 anni (fino all'avvenuta dismissione del contatore stesso). Tuttavia va evidenziato che il CTU ha verificato l'esistenza di consumi per un importo inferiore a quello richiesto dall'opposta (sia pure in misura piuttosto esigua). Per tali motivi il D.I. impugnato andrà revocato ma comunque l'opponente va condannata al pagamento dell'importo corrispondente ai consumi verificati dal CTU, sottraendo (come da chiara
3 R.G.A.C. n. 3263/2018
indicazione contenuta nella relazione di CTU) dall'importo preteso di € 133.673,19 la somma di € 1.795,93 (+ IVA al 21%) per un totale dovuto di € 131.500,00--- Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze delle fatture al saldo.
Le spese della procedura monitoria vanno compensate fra le parti per il parziale accoglimento dell'opposizione nel mentre le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione al Difensore distrattaria.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti della spa (ora ), con atto di Parte_1 CP_2 Controparte_4 citazione notificato in data 15.5.2018, in opposizione al D.I. n.571/2018, emesso da questo Tribunale addì 28.3.2018, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto revoca l'opposto d.i.; condanna la in persona del suo legale rapp.te al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
, della somma di € 131.500,00 oltre interessi legali come in parte motiva- Controparte_1
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del procedimento monitorio e condanna la in persona del suo legale rapp.te) al pagamento, in favore dell'avv.ssa Maria Afrodite Parte_1 Carotenuto, difensore distrattaria, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 7.550,00 di cui € 50,00 per spese vive oltre accessori come per legge. Così deciso in Torre Annunziata, addì 7.1.2023.
IL GIUDICE
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