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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 10040/2024, promossa da: C.R. IM (C.F.: ), Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Di Dionisio (C.F.:
), C.F._1
-attrice opponente- contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Vianello (C.F.:
) e Renato Alberini (C.F.: ), C.F._2 CodiceFiscale_3
-convenuta opposta- avverso il decreto ingiuntivo n. 752/2024, emesso dal Tribunale di Venezia il
30/03/2024 e pubblicato il 02/04/2024 (r.g. n. 5433/2024). CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia e, previa revoca del decreto opposto, rimettere il giudizio dinnanzi al Tribunale di Velletri dove dovrà essere riassunto;
nel merito, verificata l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, revocare il decreto ingiuntivo n. 752/2024 del 02/04/2024 con ogni ulteriore conseguenza di legge. Con vittoria nelle spese di lite.
Per parte convenuta opposta:
In via preliminare: voglia il Tribunale adito concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n.752/2024, emesso in data 02.04.24 dal Tribunale di Venezia, essendo
l'opposizione svolta non fondata prova scritta, né di pronta soluzione. Nel merito: voglia il
Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, rigettare le domande tutte svolte da
[...] [...] in quanto infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.752/2024, CP_2 emesso in data 02.04.24 dal Tribunale di Venezia. Con vittoria di competenze e spese. In via istruttoria: (omissis).
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
La ditta con sede in Lido di Venezia Controparte_1
(VE), Lungomare Marconi n. 87, ha agito in via monitoria innanzi al
Tribunale di Venezia, chiedendo che fosse ingiunto alla società C.R.
Immobil s.r.l. il pagamento, in proprio favore, della somma di €
29.719,50, oltre interessi e spese della procedura, per aver svolto, su incarico di questa, giusta contratto di subappalto dell'08/08/2022, lavori presso il cantiere “Hotel Helvetia”, sito in Lido di Venezia (VE),
Gran Viale S.M. Elisabetta n. 4, a fronte dei quali sono state emesse le fatture n. 57 del 09/10/2023, per € 2.871,48, n. 58 del 09/10/2023, per
€ 9.908,13 e n. 59 del 09/10/2023, per € 16.939,89, rimaste insolute.
Il Tribunale di Venezia, in accoglimento del ricorso, ha emesso in data 30/03/2024, il decreto ingiuntivo n. 752/2024, pubblicato il
02/04/2024.
La società C.R. Immobil s.r.l., con atto di citazione del 22/05/2024 ha quindi spiegato opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e contestando gravi inadempienze, nell'esecuzione dei lavori, di cui si sarebbe resa responsabile la subappaltatrice, la quale, inoltre, avrebbe emesso la fattura n. 57 del 09/10/2023 per i medesimi lavori per cui aveva precedentemente già emesso la fattura n. 21 del 20/04/2023. Quanto alle restanti fatture nn. 58 e 59 del 2023, l'opponente ha contestato che queste riporterebbero lavori relativi a due stati di avanzamento mai redatti e approvati dalla committente.
La ditta si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto.
La prima udienza, tenutasi in data 28/11/2024 – all'esito del deposito, da parte dell'attrice opponente della sola memoria integrativa
Pag. 2 di 6 ex art. 171-ter, n. 3), c.p.c. e da parte della convenuta opposta di tutte e tre le memorie integrative – è stata rinviata, poiché l'assenza delle parti personalmente e dei rispettivi difensori nominati ha impedito lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Alla successiva udienza del
12/12/2024, fallito ogni tentativo di conciliazione per la totale indisponibilità in tal senso manifestata dal legale rappresentante della società opponente che ha infine rifiutato anche la proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c., accettata invece dalla (in CP_1 base alla quale la avrebbe corrisposto alla controparte la CP_2 somma onnicomprensiva di € 24.000,00 con compensazione delle spese processuali), fatte precisare le conclusioni e udita la discussione orale, il
Giudice si è riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281- sexies, co. 3, c.p.c.
IN DIRITTO.
L'opposizione è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione.
In via pregiudiziale di rito, la società opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria, prospettando la competenza del Tribunale di Velletri in quanto: il contratto di subappalto sarebbe stato concluso ad Anzio;
l'ingiunta ha sede ad Anzio;
il luogo di adempimento dell'obbligazione sarebbe Anzio, poiché il credito azionato, fondato su fattura, sarebbe illiquido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182, co. 4, c.c.
L'eccezione è manifestamente infondata.
È noto che ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., non rientra nel novero delle obbligazioni portables l'ipotesi in cui nel contratto non risulti predeterminato l'importo del corrispettivo della prestazione, né questo sia determinabile in base a calcoli aritmetici, ma tale importo venga autodeterminato dall'attore nell'atto in cui fa valere la propria pretesa creditoria, in quanto le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182, co. 3, c.c. sono soltanto quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi
Pag. 3 di 6 criteri determinativi non discrezionali – requisito che il giudice deve accertare ai fini della competenza territoriale in base allo stato degli atti ex art. 38, co. 4, c.p.c. (cfr. Cass., n. 39028/2021; Cass., n. 4792/2021;
Cass., n. 7722/2019; Cass. S.U., n. 17989/2016), non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, ciò attenendo esclusivamente alla successiva fase di merito (cfr. Cass., n.
32692/2019). Possono quindi considerarsi suscettibili di adempimento presso il domicilio del creditore, ex art. 1182, co. 3, c.c. le obbligazioni pecuniarie relative al saldo del corrispettivo in danaro già pattuito per l'appalto (cfr. Cass., n. 4821/1997) e/o per il subappalto (cfr. Cass., n.
4527/1985).
Nel caso di specie, basti osservare che è agli atti del processo, sin dalla fase monitoria, il contratto di subappalto sottoscritto dalle parti nel quale è stabilito, tramite rinvio all'allegato tecnico, il prezzo/mq per ciascuna delle lavorazioni pattuite (cfr. pag. 3, doc. 2, fascicolo monitorio). Appare quindi dilatorio e pretestuoso (per non dire temerario) sostenere l'illiquidità del credito azionato, facendo esclusivo riferimento alle fatture emesse dalla subappaltatrice, quale preteso atto di autodeterminazione dell'importo da parte della ditta creditrice.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono a ben vedere tutti gli elementi per poter considerare l'obbligazione pecuniaria in questione liquida, quindi da adempiersi al domicilio del creditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3, c.c.; con la conseguenza che, avendo sede la ditta creditrice in Lido di Venezia, dev'essere affermata la competenza per territorio del Tribunale di
Venezia.
Venendo al merito della controversia, con riferimento ai motivi di opposizione relativi alle asserite gravi inadempienze di cui si sarebbe resa responsabile la subappaltatrice per la non corretta realizzazione dei lavori e per aver preteso, con le fatture nn. 58 e 59 del 2023, il pagamento di lavori relativi a due stati di avanzamento mai redatti e
Pag. 4 di 6 approvati dalla committente – in disparte l'assoluta genericità di tali allegazioni che, in ogni caso, nei limiti di quanto è dato comprendere, si risolvono nella contestazione di vizi dell'opera o comunque di difformità dell'operato della subappaltatrice – dev'essere in ogni caso dichiarato il difetto di interesse ad agire in capo alla C.R. Immobil s.r.l., la quale non ha allegato né documentato di aver
per questi motivi
ricevuto denuncia da parte della committenza né di aver poi comunicato tale denuncia alla subappaltatrice.
È evidentemente il caso di ricordare che l'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670 c.c., per quanto qui interessa, a denunciare al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente (cfr.
Cass., n. 24717/2018); l'appaltatore è a ciò tenuto sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare – che viene in rilievo nel caso che qui occupa – in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nei vizi e nelle difformità contestate dal solo committente (cfr. Cass., n. 23071/2020).
Può invece ritenersi non dovuto il pagamento della fattura n. 57 del
09/10/2023 per € 2.871,48, in quanto emessa, in tesi, per i medesimi lavori per cui la ditta aveva precedentemente emesso la CP_1 fattura n. 21 del 20/04/2023.
Sul punto, la convenuta opposta non ha preso specifica posizione, essendosi limitata genericamente ad asserire che “non si tratta di una errata duplicazione della fattura n.21/23, ma di documento emesso a fronte di altri e diversi lavori”, senz'altro aggiungere o documentare. Peraltro, dalla sola visione delle due fatture, non è effettivamente possibile stabilire per quali differenti lavori tali fatture, dello stesso importo,
Pag. 5 di 6 sarebbero state emesse.
Da tutto ciò consegue che il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato e la società condannata al pagamento della CP_2 somma di € 26.848,02, oltre agli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n.
231/2002 dal dì del dovuto al saldo.
Le spese processuali di entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto della misura in cui la domanda viene accolta, nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata e, quanto al giudizio di opposizione, della sostanziale assenza di una fase istruttoria e dell'adozione del modulo decisionale semplificato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il che giustifica la liquidazione delle ultime fasi secondo i parametri minimi.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 752/2024, emesso dal Tribunale di Venezia il 30/03/2024 e pubblicato il 02/04/2024 (r.g. n.
5433/2024);
2. CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 26.848,02, oltre agli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo;
3. CONDANNA l'opponente a rifondere all'opposta le spese della fase monitoria che si liquidano in € 1.360,00 per compensi professionali ed €
286,00 per spese esenti e le spese del giudizio di opposizione che si liquidano in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge per entrambe le fasi.
Venezia, così deciso il 02/01/2025
IL GIUDICE
Tobia Aceto
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