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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 31/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 279/2020 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30/05/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] golfo il Parte_1
05/02/1948, CF , elett.te dom.to in CodiceFiscale_1
Caltanissetta, Via del Progresso, 10, presso lo studio dell'avv.
Valentina Matraxia, che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di appello.
APPELLANTE-APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
CONTRO nato a [...] il Controparte_1
01/02/1977, Cf , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Caltanissetta Via Rochester, 2 presso lo studio dell'avv. Valeria
D'Anca, dal quale è anche rappresentato e difeso, giusta procura in atti
APPELLATO-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…in via preliminare In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di appello da ritenersi qui ripetuti e trascritti;
2) In via principale e nel merito, si contestano tutte le eccezioni e le difese di parte appellata e si chiede il rigetto dell'appello incidentale proposta da controparte sul primo motivo di gravame in quanto infondato e non provato in fatto ed in diritto. Conseguentemente si chiede di accogliere tutti i motivi di gravame esposti nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.325/2020 emessa dal Tribunale Civile di Caltanissetta,
Giudice Dott. Francesco Lauricella nell'ambito del giudizio N.R.G.
1755/2014, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità,
l'erroneità e l'infondatezza del decreto ingiunto opposto;
- Ritenere e dichiarare conseguentemente le revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- ritenere e dichiarare in ogni caso che il sig. non è debitore di alcuna somma di denaro, così Parte_1
come quantificata con l'opposto decreto ingiuntivo;
ritenere e dichiarare, in ogni caso, non dovute le somme riportate nel decreto ingiuntivo opposto a titolo di spese nel procedimento monitorio;
ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale del dott.
[...]
per violazione dell'obbligo di informazione e per la CP_1
mancata acquisizione del consenso informato;
- nel merito ed in via riconvenzionale condannare il dott. al risarcimento dei CP_1
danni non patrimoniali subiti dal , in conseguenza Parte_1
della lesione del proprio diritto all'autodeterminazione derivante dalla mancata acquisizione del suo consenso informato, che possono equitativamente quantificarsi in € 10.000,00 o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado ovvero il richiamo del CTU per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: I Ctu non hanno considerato sulla fattispecie in esame gli effetti di una pregressa paradentite, così come rilevato in sede di osservazioni alla CTU medica. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi….”.
Per parte appellata in via incidentale: “… In via preliminare si insiste nel rigetto del primo motivo di appello di parte avversa e, al contempo, nell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale per le ampie argomentazioni espresse, con la conseguente riforma della sentenza resa in primo grado sul punto, facendo istanza affinché codesta Corte Voglia per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo n. 279/2014 e conseguente integrale condanna alle spese di primo grado. In via preliminare ancora si chiede il rigetto degli ulteriori motivi di appello proposti dal sig. , con conseguente conferma della Parte_1
sentenza resa dal Tribunale di Caltanissetta n. 325/2020; con specifica contestazione del chiesto richiamo del CTU che oltre ad essere immotivato risulta anche infondato e irrituale;
Condannare parte appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, compensi e onorari di primo e secondo grado. ..….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 279/14 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 22/5/2014, con cui gli veniva ingiunto di pagare € 7.807,00 e interessi a per Controparte_1
l'attività medico dentistica da quest'ultimo eseguita sull'opponente che deduceva che la somma ingiunta era superiore al compenso pattuito, pari ad € 5.000,00, di cui era già stato corrisposto l'importo di € 2.300,00. Peraltro, l'opponente sosteneva, proponendo eccezione di inadempimento, che nulla spettasse al professionista che aveva operato negligentemente, cagionando anche dei danni. In riconvenzionale, il chiedeva il risarcimento del danno per Pt_1
danno alla salute e da mancata prestazione del consenso informato, in relazione all'omesso obbligo informativo del professionista.
Si costituiva in giudizio il dr. il quale sosteneva di CP_1
avere espletato il proprio incarico professionale con la dovuta diligenza, adempiendo esattamente la prestazione richiesta. Sosteneva
l'esattezza e la congruità della somma ingiunta, ascrivibile ad un accordo successivo intervenuto con il cliente per effetto della successiva pattuizione di collocazione di un impianto di protesi fissa invece che mobile come in origine pattuito. Eccepiva inoltre che il rifiuto del al completamento del trattamento sanitario era la Pt_1
sola causa di eventuali danni residuati.
Con sentenza n. 325/2020, pubblicata in data 21/09/2020, il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n.
1755/2014, statuiva come segue: “in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata ed in riforma del d.i. opposto, n. 279/14, emesso in data 22/5/2014 da questo Ufficio, riduce la somma ingiunta da Euro 7.807,00 ad Euro 5.507,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre le spese del procedimento monitorio come ivi liquidate;
Compensa in ragione della metà le spese di lite;
pone la rimanente metà a carico dell'opponente Parte_1
liquidata, tale metà, in Euro 2.417,50, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA. Pone sull'opponente le spese della disposta CTU...”
§§§§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, Parte_1
chiedendo, con la riforma della sentenza n.325/2020, di accogliere tutte le conclusioni già formulate in primo grado.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e proponendolo in via incidentale per ottenere la condanna del al pagamento della somma ingiunta con decreto Pt_1 ingiuntivo n. 279/14.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza per erronea ed incompleta valutazione delle prove, con violazione di norme e con erronea e insufficiente e contraddittoria motivazione. Correttamente
ritenuto provato, , all'esito delle testimonianze rese dai sigg.ri CP_2
e , il pagamento parziale della somma di €
[...] Controparte_3
2.300,00, il primo giudice avrebbe però ritenuto erroneamente, che la somma ingiunta con l'atto monitorio opposto, fosse dovuta dal Pt_1
al non corrispondendo al vero che egli avesse avanzato una CP_1
richiesta di modifica dei lavori inizialmente pattuiti, con conseguente aumento del prezzo. Inoltre, il Giudice di primo grado non avrebbe altresì tenuto conto che la somma ingiunta, riguardava il costo dei materiali e della manodopera dall'inizio e fino al loro completamento;
lavori che però non vennero mai completati, con la conseguenza che l'importo globale degli stessi andava comunque ridotto.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che il teste escusso alla udienza del Testimone_1
04/11/2015, quale odontotecnico, riferisce di avere sentito discutere le parti sul prezzo della prestazione lamentando il che il prezzo Pt_1 richiesto fosse più elevato di quello concordato. Riferisce il che: Tes_1
“so però che il sig. aveva chiesto una modifica dell'intervento Pt_1
originario. Lo so perchè ero io a realizzare le protesi...Originariamente
era prevista una arcata semiamovibile , non fissa , con degli attacchi alla mandibola. Successivamente in corso d'opera il sig. chiese Pt_1
di realizzare per l'arcata superiore una protesi fissa quindi dente per dente. Il lavoro....comporta un prezzo maggiore.....la richiesta di modifica dell'impianto venne avanzata dal sig. al dotto Pt_1
in mia presenza , credo di ricordare a metà del CP_1
trattamento...”.
Anche le assistenti alla poltrona e , confermano Tes_2 Tes_3
che in un primo momento si era pensato ad una protesi mobile sia all'arcata superiore che inferiore e che dopo il paziente preferì che fosse realizzata una protesi fissa all'arcata superiore e di conseguenza cambiò il preventivo (teste : “ il si rivolse al Tes_3 Pt_1
inizialmente per un lavoro di protesi mobile all'arcata CP_1
superiore e a quella inferiore. Successivamente il sig. dichiarò Pt_1
di preferire una protesi fissa e gli venne proposto un impianto fisso all'arcata superiore e uno con agganci fissi a quella inferiore, proposta che lui accettò. Si trattava di un lavoro del tutto differente rispetto a quello originariamente pattuito...”. Quanto alla doglianza circa la riduzione che il giudice di prime cure avrebbe dovuto operare sul quantum per mancato completamento del lavoro, essa è inammissibile ex art 345 1° comma cpc, in quanto la odierna parte appellante non aveva mai formulato tale richiesta in primo grado (pag 6 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), essendosi invece concentrata solo ed esclusivamente su un inadempimento contrattuale per violazione dell'obbligo di informazione e per mancata acquisizione del consenso informato. Tale
domanda, infatti, non è mai stata oggetto di domanda del sig. Pt_1
nel corso del giudizio di primo grado, tant'è che in merito nessuna pronuncia ha effettuato il primo Decidente.
Ne consegue che il primo motivo di appello va rigettato.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere sussistente la responsabilità
medica del professionista consistente nella inesatta esecuzione dei lavori di implantologia, non conformi alla lex artis, nella difettosa montatura delle protesi realizzate con materiali scadenti, nel grave rifiuto del medico di portare a termine la prestazione sanitaria in corso d'opera, chiedendo il pagamento con il decreto ingiuntivo opposto anche dei lavori mai portati a termine. Non corrispondeva al vero che fosse stato l'attore a decidere di non recarsi più dal dott. per CP_1
portare a termine un lavoro originariamente pattuito, essendo stato piuttosto il medesimo a decidere in modo arbitrario di CP_1
interrompere la prestazione sanitaria con pregiudizio al . Pt_1
Continua l'appellante nel dedurre che il Dott. non avrebbe CP_1
inoltre dimostrato nel giudizio di primo grado di aver rispettato gli obblighi di diligenza derivanti dal rapporto contrattuale medico-
paziente instaurato con il Sig. , né tantomeno le Pt_1
raccomandazioni cliniche pubblicate in associazione odontoiatri con e il Ministero della Sanità sia dal punto di vista di diagnosi CP_4
controlli rx grafici selezione del paziente e valutazione dello stato di salute della bocca, approvazione di consenso informato.
La censura è infondata.
La CTU medica espletata in primo grado ed a firma dei dott. Per_1
e , evidenzia (pag. 8 della relazione) che, sulla
[...] Persona_2
base della documentazione prodotta in atti, non vi sono elementi che consentano di affermare che l'intervento del sul CP_1 Pt_1
[inserimento impianti dentari in zona 15-13-25-e 26 e la successiva applicazione di protesi fissa in LNP e ceramica di 8 elementi protesici su di essi (tre elementi infatti non risultano mai applicati) e sui pochi elementi dentari presenti nell'arcata dentaria superiore (11-21-22-23)e dell'inserimento di due impianti dentari in sede 45 e 33 con successiva applicazione su di essi di protesi rimovibile parziale nell'arcata inferiore della bocca del sig. , all'epoca dell'intervento Pt_1
odontoiatrico di che trattasi, allo scopo di sostituire gli elementi dentari mancanti e consentire il riequilibrio funzionale dell'apparato stomatognatico del sig. ], venne eseguito non “in maniera non Pt_1
conforme alla comune diligenza, perizia e prudenza a cui deve attenersi qualsiasi professionista. Hanno proseguito i Consulenti
affermando che “Ne tantomeno il giudizio medico legale potrebbe essere differente in quanto il rifiutò i successivi interventi che Pt_1
avrebbero potuto portare a termine l'intera opera del dott. CP_1
successiva all'applicazione della protesi fissa in parte dell'arcata superiore e della protesi rimovibile parziale su impianti dell'arcata inferiore. I CTU poi a pag. 9 della propria relazione di ufficio sottolineano che la protesi venne istallata nel 2012 e che il Pt_1
come dallo stesso dichiarato all'atto della raccolta anamnestica, non ha permesso di terminare il lavoro intrapreso dal E nelle CP_1
conclusioni pag. 11 della relazione di CTU si legge che “ 5. I materiali usati, come risulta anche dal certificato di conformità rilasciato dall'odontotecnico sono corrispondenti alla tipologia dell'opera preventivata a suo tempo e in ogni caso adeguati.......7. A nostro avviso la condotta tenuta dal dott. riguardo le linee guida CP_1
vigenti in materia appare adeguata....9.Si ribadisce quanto espresso nel precedente quesito in quanto non si rileva né imperizia né colpa grave..”.
L'appellante ha censurato l'operato dei Consulenti, che non avrebbero
“considerato sulla fattispecie in esame gli effetti di una pregressa
paradentite, così come rilevato in sede di osservazioni alla CTU
medica” (v. ultima pagina citazione in appello) e che avrebbero errato nell'affermare che era stato il ad ed a rifiutare la prosecuzione Pt_1
delle cure del caso, essendo stato, viceversa, il ad CP_1
interrompere il trattamento.
Quanto al primo aspetto, si osserva che non risulta che ai Consulenti
siano state mosse osservazioni nei modi e termini di cui all'art. 195
c.p.c.. Inoltre, la contestazione della valutazione medico legale proviene, nell'atto di appello e già nelle note critiche di primo grado datate 4 maggio 2019, solo dal difensore quindi non da un organo tecnico qualificato in grado di muovere censure con carisma di attendibilità (v. Cass. Sez. Lav. 23/11/1994 n. 9921, - in Cass. Sez.
Lav. 21 aprile 2005 n. 8297, Cass. 4 dicembre 2014 n. 25662). Circa il secondo aspetto, fu proprio il a dichiarare ai Pt_1
Consulenti di avere voluto interrompere il trattamento sanitario in corso. Si legge infatti a pag. 9 della relazione che “appare opportuno
sottolineare, che la protesi è stata istallata nel 2012 e che il signor
, come dallo stesso dichiarato, all'atto della raccolta Pt_1
anamnestica, non ha permesso di terminare il lavoro intrapreso dal
Dott. che avrebbe potuto parzialmente giustificare un CP_1
intervento eventualmente successivo di modifica su quanto non
applicato a regola d'arte”. Posto che il CTU è un pubblico ufficiale e che dunque è da ritenersi provato sino a querela di falso che il Pt_1
rese questa dichiarazione di natura latamente confessoria ai due
Consulenti nella specie nominati, l'opposta versione sostenuta oggi dall'appellante (cure deliberatamente interrotte dal dott. CP_1
trova automatica smentita.
Anche il secondo motivo va dunque rigettato.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per il rigetto della domanda di risarcimento da mancato consenso informato,
basato su un'errata negazione della sussistenza di un danno da difetto di consenso. Nella fattispecie il professionista avrebbe omesso di rendere edotto il paziente dei rischi e della complessità della esecuzione dei lavori che si rendevano necessari per rendere funzionale la dentatura dell'odierno appellante .
La censura è infondata.
Osserva la Corte che come chiarito dalla Suprema Corte (Cass
5631/2023), le conseguenze dannose derivanti da un atto terapeutico eseguito senza un consenso legittimamente prestato devono essere debitamente allegate dal paziente sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva e non essendo configurabile un danno risarcibile
in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione. “La
violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente,
può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute,
sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui
grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato,
avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze
invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto
all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale
oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”. La Cassazione
con ordinanza 12 giugno 2023, n. 16633 ha chiarito che: se “ricorre
il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente
informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso)” e
“non vi è alcun danno derivante dall'intervento”, non è dovuto
alcun risarcimento; -se, invece, “ricorrono il consenso presunto e il
danno iatrogeno, ma, non la condotta inadempiente o colposa del
medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria” (cioè, l'intervento
è stato correttamente eseguito), “il danno da lesione del diritto,
costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile
qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o
insufficiente informazione gli siano comunque derivate
conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal
danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza
soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso,
psichicamente e fisicamente”.
La scorretta esecuzione dell'intervento è stata smentita, come visto,
dalla CTU medica espletata in primo grado ove si ricava che il si è attenuto alle linee guida e che non emerge in capo allo CP_1
stesso alcun elemento di negligenza, imperizia ed imprudenza.
Peraltro, l'attore in primo grado non ha mai prospettato che in presenza di un'adeguata informazione, avrebbe rifiutato di sottoporsi
all'intervento.
Si sottolinea nel caso di specie che il consenso del paziente
all'intervento è da ritenersi comunque presunto, anche perché non è
dato sapere quale altra strada terapeutica si sarebbe potuta
intraprendere se non quella esposta e applicata dal CP_1
Pertanto la mancata acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario non ha leso, in sé, il diritto del paziente all'autodeterminazione e, dunque, il diritto dello stesso a ricevere le
opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del
percorso terapeutico cui veniva sottoposto, così da consentirgli di
valutare altre e possibili terapie alternative.
Si può pertanto concludere che la violazione del consenso informato,
pur in assenza di un errore medico, è risarcibile solo se vi sia stata una lesione del diritto del paziente all'autodeterminazione e se da ciò sia derivato un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute, di apprezzabile gravità, circostanza questa non minimamente provata dal;
come anche lo stesso Pt_1
non ha provato che lo stesso non avrebbe sostenuto le cure se fosse stato informato dei rischi. Giustamente il primo giudice ebbe ad evidenziare che l'apparato stomatologico del si presentava Pt_1
mancante di numerosi elementi dentari già all'inizio delle cure. Per cui appare difficile ritenere che il non avrebbe deciso di sottoporsi Pt_1
alle cure a seguito della informativa stante la forte esigenza di un intervento al fine di porre dei rimedi alla sua già pregiudicata funzione masticatoria.
§§§§§§§§§
Con il primo motivo dell'appello incidentale il dott. CP_1
censura la sentenza per avere il Tribunale conferito attendibilità alle dichiarazioni rese dai testi , e Controparte_2 Controparte_3 Tes_4
, ai fini della prova dell'effettivo pagamento corrisposto al
[...]
nella misura complessiva di € 2.300,00. Osserva CP_1
l'appellante incidentale che non era confermato che il avesse Pt_1
frequentato lo studio odontoiatrico in compagnia di altre persone, se non in una sola occasione, nell'aprile 2010, e soltanto col figlio
Nessun riscontro sarebbe emerso a circa la pratica del CP_3
professionista di accettare soldi fuori dallo studio. Sul quantum i testi riferiscono solo di € 1.300,00 senza che avessero in realtà potuto vederli o contarli direttamente.
La censura è fondata.
Si deve premettere che, per giurisprudenza costante, in tema di azioni di adempimento, una volta che l'attore abbia provato il titolo del proprio credito, incombe sul debitore l'onere di provare l'adempimento o altra causa di estinzione dell'obbligazione (si vedano, fra le più recenti, Cass. 2 settembre 2024 n.23479, Cass. 17 maggio 2024 n. 13793). Pertanto, l'incertezza sull'adempimento
(parziale, in questo caso) non può che ridondare a danno della parte onerata della prova, cioè il debitore, cioè, nella specie, il . Pt_1
I testi e (figlio il primo e amico di Controparte_3 Controparte_2
vecchia data il secondo dell'attore in primo grado) non sono esenti da sospetti di inattendibilità già per tale qualità soggettiva, che comporta, quanto meno sul piano affettivo e solidaristico (soprattutto, ovviamente, per il figlio), un'assenza di equidistanza dalle parti in causa.
Ma i sospetti si rafforzano alla stregua del contenuto stesso delle loro dichiarazioni e di quelle rese dagli altri testi.
Il ha dichiarato che accompagnava allo studio dentistico il CP_3
Collica perché quest'ultimo soffriva di attacchi di panico ed aveva bisogno di qualcuno che gli stesse accanto. A prescindere dal fatto che non è stata prodotta alcuna certificazione medica che attestasse che il soffrisse effettivamente di attacchi di panico o altro Parte_1
disturbo neuropsichiatrico, si osserva che, in seno allo stesso verbale, il ha dichiarato che lui talvolta entrava nello studio dentistico, CP_3
ma solo per rimanere nella sala di aspetto e che, anzi, di solito attendeva fuori per fumare una sigaretta;
non si capisce, allora, che cosa se ne facesse il di un accompagnatore che, invece di Pt_1
essergli vicino nei momenti in cui sarebbe stato logico temere il sopraggiungere di un attacco di panico (in sostanza, il momento in cui il dentista comincia a lavorare sulla e nella bocca del paziente) e quindi di presenziare all'effettuazione degli interventi odontoiatrici, se ne stava in sala d'aspetto o, più spesso, fuori a fumare sigarette. Va notato, piuttosto, che la teste, , assistente alla Testimone_5
poltrona, sentita all'udienza del 9 giugno 2016 riferisce: ”che io ricordi il sig. si presentava allo studio da solo , ma non saprei Pt_1
dire se vi era qualcuno che lo attendeva in sala d'aspetto o fuori dallo studio....Il dott non era solito ricevere pagamenti al di CP_1
fuori dei locali dello studio...”. Anche l'altra assistente alla poltrona riferisce di avere visto il “sempre da solo Persona_3 Pt_1
forse talvolta lo accompagnò il figlio, ma non ricordo ..”. Appare a questo punto molto probabile che la dichiarazione del sul fatto CP_3
che, di solito, restava fuori dello studio a fumare tenda solo a giustificare il fatto che nessuno all'interno dello studio odontoiatrico aveva contezza della sua presenza e del suo ruolo di “semi- accompagnatore” (nel senso sopra prospettato) del . Parte_1
Insomma, è una dichiarazione che il rende, verosimilmente, da CP_3
un lato, per dare atto del ruolo partecipativo del alle vicende CP_3
odontoiatriche del e, dall'altro, a giustificare il fatto che un Pt_1
tale ruolo non potesse essere confermato da soggetti terzi quali i collaboratori del dott. CP_1
Dal canto suo, figlio dell'opponente, sentito Controparte_2
all'udienza del 4 novembre 2015, , rispondendo al cap. 4) riferisce che furono due i pagamenti a cui lo stesso assistette personalmente, entrambi in contanti, il primo a fine 2010 di € 400,00 ed il secondo di
€ 600,00 a metà aprile del 2021. L'altro teste escusso Controparte_3
in data 9 giugno 2016, in risposta al cap. 1) risponde: “E vero, confermo la circostanza perché ero presente anche io , il pagamento è avvenuto all'interno del bar gestito dalla figlia del sig. . Il Pt_1 pagamento è avvenuto in contanti nelle mani del ..” e al CP_1
cap.4 e 8): “..come detto ero presente anche io in quella occasione. Il dott. ricevette dal sig. in presenza anche della di lui CP_1 Pt_1
figlia la somma di € 1.300,00 in contanti...Non ho Controparte_5
contato i soldi , li ho sentiti discutere e parlavano di una cifra di €
1.300,00...”.
Quanto al duplice pagamento riferito da Controparte_2
quest'ultimo ha dichiarato che in entrambe le occasioni era presente anche la sig.ra , che però ha recisamente smentito la Tes_2
circostanza, anche perché non si occupava di fatturazione o annotazione dei pagamenti.
Fra l'altro, come opportunamente segnalato dall'appellante incidentale, altre discordanze emergono dai medesimi atti di parte opponente in primo grado ove si alternano versioni diverse e a volte contrastanti. Il a pag 2 del proprio atto di opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo afferma di avere effettuato il doppio pagamento di
€ 400,00 e 600,00 (su cui ha riferito il figlio alla presenza CP_3
dell'odontotecnico Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., Tes_1
invece, la persona presente diventa la , che, come detto, ha Tes_2
smentito la circostanza. Ed anche il escusso a teste, riferisce di Tes_1
non avere assistito ad alcun pagamento.
Non molto più credibile è l'affermazione del di avere assistito CP_3
al pagamento di una somma da parte del al Parte_1
avvenuto all'interno del bar gestito dalla figlia del primo, CP_1
somma che il teste dice di non avere verificato e contato, ma che era l'importo su cui le parti discutevano. E' estremamente inverosimile che il dott. si fosse recato al CP_1
bar della figlia del casualmente proprio quando quest'ultimo Pt_1
aveva con sé €. 1.300,00 in contanti da consegnargli. E non si comprende perché le parti avrebbero dovuto prendere un apposito appuntamento, per di più al di fuori dello studio dentistico, nonostante si trattasse di un acconto, quando l'opera del dott. era CP_1
ancora agli inizi e, dunque, vi sarebbero state tante altre occasioni per la consegna del denaro nello stesso studio. Che si trattasse di pagamento che sarebbe avvenuto agli inizi dell'attività professionale del dott. è confermato dalle stesse allegazioni del debitore CP_1
(convenuto sostanziale ed oggi appellante principale). Come risulta dall'anamnesi resa dal in sede di CTU, egli si recò dal dott. Pt_1
ad aprile 2010. Il primo dei due pagamenti riferiti dal CP_1
figlio, , quello di € 400,00 risalirebbe alla fine del Controparte_2
2010. E, come si legge nell'atto di citazione in opposizione al d.i.
(pag. 2), quello di € 1.300,00 sarebbe stato il primo acconto versato dal . Se ne dovrebbe dedurre che il avrebbe Parte_1 Pt_1
pagato un acconto assai consistente (oltre il 20% dell'originario importo complessivo - € 5.000,00 – poi accresciuto, come visto, per effetto dei nuovi lavori richiesti) già agli inizi della prestazione professionale del dott. Ma, per tornare al , si osserva CP_1 CP_3
che la sua dichiarazione è alquanto generica, non circostanziata e nemmeno approssimativamente collocata nel tempo.
In generale, è del tutto inverosimile che possa avere Parte_1
effettuato tre pagamenti per complessivi € 2.300,00 senza esigere alcuna fattura o ricevuta di pagamento, che sarebbe stata necessaria non solo a fini di prova del parziale adempimento all'interno del rapporto contrattuale, ma anche per ottenere le detrazioni fiscali notoriamente connesse all'effettuazione di spese mediche.
Pertanto, l'intrinseca inverosimiglianza o insufficienza delle dichiarazioni dei testi dedotti dall'opponente ed appellante, la smentita di tali dichiarazioni da parte degli altri testi, soprattutto la Tes_2
con riferimento ai pagamenti di € 400,00 e 600,00, i mutamenti nella versione dei fatti da parte del (pagamenti effettuati in presenza Pt_1
del prima, e, poi, invece, della ), l'inverosimile Tes_1 Tes_2
assenza di qualsiasi elemento documentale a supporto, almeno parziale, degli asseriti pagamenti, inducono questa Corte, visto anche l'onere probatorio come sopra delineato, a ritenere non provato il pagamento della somma globale di € 2.300,00..
L'appello principale va pertanto rigettato mentre l'incidentale accolto, in considerazioni delle motivazioni sopra meglio esposte.
La revoca del decreto ingiuntivo, disposta dalla sentenza di primo grado, ne comporta la definitiva caducazione e la riforma, in parte qua, della sentenza medesima non può determinare la reviviscenza e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo (v. Cass. 6 settembre 2017
n. 20868). Questa Corte si limita pertanto, con la riforma della sentenza qui impugnata, a rigettare l'originaria opposizione del
(cfr. Cass. 3 novembre 2022 n. 32448). Pt_1
Le spese dei due gradi di giudizio vengono liquidate in base al principio della soccombenza, come da dispositivo, ai minimi tariffari, in considerazione della sostanziale assenza di questioni di diritto.
Ai sensi dell'art 13 co.1 quater DPR 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione in capo all'appellante principale.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 325/2020, pubblicata in data 21/09/2020 dal Tribunale di
Caltanissetta, resa nel giudizio 1755/2014, appellata in via principale da ed in via incidentale da Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione presentata da avverso il d.i. n. Parte_1
279/14 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 22 maggio 2014
- conferma nel resto;
-Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del dott. che liquida in € 2.540,00 per il Controparte_1
primo grado e in € 1.984,00 per il secondo, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 15/01/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 279/2020 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30/05/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] golfo il Parte_1
05/02/1948, CF , elett.te dom.to in CodiceFiscale_1
Caltanissetta, Via del Progresso, 10, presso lo studio dell'avv.
Valentina Matraxia, che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di appello.
APPELLANTE-APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
CONTRO nato a [...] il Controparte_1
01/02/1977, Cf , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Caltanissetta Via Rochester, 2 presso lo studio dell'avv. Valeria
D'Anca, dal quale è anche rappresentato e difeso, giusta procura in atti
APPELLATO-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…in via preliminare In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di appello da ritenersi qui ripetuti e trascritti;
2) In via principale e nel merito, si contestano tutte le eccezioni e le difese di parte appellata e si chiede il rigetto dell'appello incidentale proposta da controparte sul primo motivo di gravame in quanto infondato e non provato in fatto ed in diritto. Conseguentemente si chiede di accogliere tutti i motivi di gravame esposti nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.325/2020 emessa dal Tribunale Civile di Caltanissetta,
Giudice Dott. Francesco Lauricella nell'ambito del giudizio N.R.G.
1755/2014, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità,
l'erroneità e l'infondatezza del decreto ingiunto opposto;
- Ritenere e dichiarare conseguentemente le revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- ritenere e dichiarare in ogni caso che il sig. non è debitore di alcuna somma di denaro, così Parte_1
come quantificata con l'opposto decreto ingiuntivo;
ritenere e dichiarare, in ogni caso, non dovute le somme riportate nel decreto ingiuntivo opposto a titolo di spese nel procedimento monitorio;
ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale del dott.
[...]
per violazione dell'obbligo di informazione e per la CP_1
mancata acquisizione del consenso informato;
- nel merito ed in via riconvenzionale condannare il dott. al risarcimento dei CP_1
danni non patrimoniali subiti dal , in conseguenza Parte_1
della lesione del proprio diritto all'autodeterminazione derivante dalla mancata acquisizione del suo consenso informato, che possono equitativamente quantificarsi in € 10.000,00 o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado ovvero il richiamo del CTU per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: I Ctu non hanno considerato sulla fattispecie in esame gli effetti di una pregressa paradentite, così come rilevato in sede di osservazioni alla CTU medica. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi….”.
Per parte appellata in via incidentale: “… In via preliminare si insiste nel rigetto del primo motivo di appello di parte avversa e, al contempo, nell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale per le ampie argomentazioni espresse, con la conseguente riforma della sentenza resa in primo grado sul punto, facendo istanza affinché codesta Corte Voglia per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo n. 279/2014 e conseguente integrale condanna alle spese di primo grado. In via preliminare ancora si chiede il rigetto degli ulteriori motivi di appello proposti dal sig. , con conseguente conferma della Parte_1
sentenza resa dal Tribunale di Caltanissetta n. 325/2020; con specifica contestazione del chiesto richiamo del CTU che oltre ad essere immotivato risulta anche infondato e irrituale;
Condannare parte appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, compensi e onorari di primo e secondo grado. ..….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 279/14 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 22/5/2014, con cui gli veniva ingiunto di pagare € 7.807,00 e interessi a per Controparte_1
l'attività medico dentistica da quest'ultimo eseguita sull'opponente che deduceva che la somma ingiunta era superiore al compenso pattuito, pari ad € 5.000,00, di cui era già stato corrisposto l'importo di € 2.300,00. Peraltro, l'opponente sosteneva, proponendo eccezione di inadempimento, che nulla spettasse al professionista che aveva operato negligentemente, cagionando anche dei danni. In riconvenzionale, il chiedeva il risarcimento del danno per Pt_1
danno alla salute e da mancata prestazione del consenso informato, in relazione all'omesso obbligo informativo del professionista.
Si costituiva in giudizio il dr. il quale sosteneva di CP_1
avere espletato il proprio incarico professionale con la dovuta diligenza, adempiendo esattamente la prestazione richiesta. Sosteneva
l'esattezza e la congruità della somma ingiunta, ascrivibile ad un accordo successivo intervenuto con il cliente per effetto della successiva pattuizione di collocazione di un impianto di protesi fissa invece che mobile come in origine pattuito. Eccepiva inoltre che il rifiuto del al completamento del trattamento sanitario era la Pt_1
sola causa di eventuali danni residuati.
Con sentenza n. 325/2020, pubblicata in data 21/09/2020, il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n.
1755/2014, statuiva come segue: “in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata ed in riforma del d.i. opposto, n. 279/14, emesso in data 22/5/2014 da questo Ufficio, riduce la somma ingiunta da Euro 7.807,00 ad Euro 5.507,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre le spese del procedimento monitorio come ivi liquidate;
Compensa in ragione della metà le spese di lite;
pone la rimanente metà a carico dell'opponente Parte_1
liquidata, tale metà, in Euro 2.417,50, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA. Pone sull'opponente le spese della disposta CTU...”
§§§§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, Parte_1
chiedendo, con la riforma della sentenza n.325/2020, di accogliere tutte le conclusioni già formulate in primo grado.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e proponendolo in via incidentale per ottenere la condanna del al pagamento della somma ingiunta con decreto Pt_1 ingiuntivo n. 279/14.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza per erronea ed incompleta valutazione delle prove, con violazione di norme e con erronea e insufficiente e contraddittoria motivazione. Correttamente
ritenuto provato, , all'esito delle testimonianze rese dai sigg.ri CP_2
e , il pagamento parziale della somma di €
[...] Controparte_3
2.300,00, il primo giudice avrebbe però ritenuto erroneamente, che la somma ingiunta con l'atto monitorio opposto, fosse dovuta dal Pt_1
al non corrispondendo al vero che egli avesse avanzato una CP_1
richiesta di modifica dei lavori inizialmente pattuiti, con conseguente aumento del prezzo. Inoltre, il Giudice di primo grado non avrebbe altresì tenuto conto che la somma ingiunta, riguardava il costo dei materiali e della manodopera dall'inizio e fino al loro completamento;
lavori che però non vennero mai completati, con la conseguenza che l'importo globale degli stessi andava comunque ridotto.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che il teste escusso alla udienza del Testimone_1
04/11/2015, quale odontotecnico, riferisce di avere sentito discutere le parti sul prezzo della prestazione lamentando il che il prezzo Pt_1 richiesto fosse più elevato di quello concordato. Riferisce il che: Tes_1
“so però che il sig. aveva chiesto una modifica dell'intervento Pt_1
originario. Lo so perchè ero io a realizzare le protesi...Originariamente
era prevista una arcata semiamovibile , non fissa , con degli attacchi alla mandibola. Successivamente in corso d'opera il sig. chiese Pt_1
di realizzare per l'arcata superiore una protesi fissa quindi dente per dente. Il lavoro....comporta un prezzo maggiore.....la richiesta di modifica dell'impianto venne avanzata dal sig. al dotto Pt_1
in mia presenza , credo di ricordare a metà del CP_1
trattamento...”.
Anche le assistenti alla poltrona e , confermano Tes_2 Tes_3
che in un primo momento si era pensato ad una protesi mobile sia all'arcata superiore che inferiore e che dopo il paziente preferì che fosse realizzata una protesi fissa all'arcata superiore e di conseguenza cambiò il preventivo (teste : “ il si rivolse al Tes_3 Pt_1
inizialmente per un lavoro di protesi mobile all'arcata CP_1
superiore e a quella inferiore. Successivamente il sig. dichiarò Pt_1
di preferire una protesi fissa e gli venne proposto un impianto fisso all'arcata superiore e uno con agganci fissi a quella inferiore, proposta che lui accettò. Si trattava di un lavoro del tutto differente rispetto a quello originariamente pattuito...”. Quanto alla doglianza circa la riduzione che il giudice di prime cure avrebbe dovuto operare sul quantum per mancato completamento del lavoro, essa è inammissibile ex art 345 1° comma cpc, in quanto la odierna parte appellante non aveva mai formulato tale richiesta in primo grado (pag 6 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), essendosi invece concentrata solo ed esclusivamente su un inadempimento contrattuale per violazione dell'obbligo di informazione e per mancata acquisizione del consenso informato. Tale
domanda, infatti, non è mai stata oggetto di domanda del sig. Pt_1
nel corso del giudizio di primo grado, tant'è che in merito nessuna pronuncia ha effettuato il primo Decidente.
Ne consegue che il primo motivo di appello va rigettato.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere sussistente la responsabilità
medica del professionista consistente nella inesatta esecuzione dei lavori di implantologia, non conformi alla lex artis, nella difettosa montatura delle protesi realizzate con materiali scadenti, nel grave rifiuto del medico di portare a termine la prestazione sanitaria in corso d'opera, chiedendo il pagamento con il decreto ingiuntivo opposto anche dei lavori mai portati a termine. Non corrispondeva al vero che fosse stato l'attore a decidere di non recarsi più dal dott. per CP_1
portare a termine un lavoro originariamente pattuito, essendo stato piuttosto il medesimo a decidere in modo arbitrario di CP_1
interrompere la prestazione sanitaria con pregiudizio al . Pt_1
Continua l'appellante nel dedurre che il Dott. non avrebbe CP_1
inoltre dimostrato nel giudizio di primo grado di aver rispettato gli obblighi di diligenza derivanti dal rapporto contrattuale medico-
paziente instaurato con il Sig. , né tantomeno le Pt_1
raccomandazioni cliniche pubblicate in associazione odontoiatri con e il Ministero della Sanità sia dal punto di vista di diagnosi CP_4
controlli rx grafici selezione del paziente e valutazione dello stato di salute della bocca, approvazione di consenso informato.
La censura è infondata.
La CTU medica espletata in primo grado ed a firma dei dott. Per_1
e , evidenzia (pag. 8 della relazione) che, sulla
[...] Persona_2
base della documentazione prodotta in atti, non vi sono elementi che consentano di affermare che l'intervento del sul CP_1 Pt_1
[inserimento impianti dentari in zona 15-13-25-e 26 e la successiva applicazione di protesi fissa in LNP e ceramica di 8 elementi protesici su di essi (tre elementi infatti non risultano mai applicati) e sui pochi elementi dentari presenti nell'arcata dentaria superiore (11-21-22-23)e dell'inserimento di due impianti dentari in sede 45 e 33 con successiva applicazione su di essi di protesi rimovibile parziale nell'arcata inferiore della bocca del sig. , all'epoca dell'intervento Pt_1
odontoiatrico di che trattasi, allo scopo di sostituire gli elementi dentari mancanti e consentire il riequilibrio funzionale dell'apparato stomatognatico del sig. ], venne eseguito non “in maniera non Pt_1
conforme alla comune diligenza, perizia e prudenza a cui deve attenersi qualsiasi professionista. Hanno proseguito i Consulenti
affermando che “Ne tantomeno il giudizio medico legale potrebbe essere differente in quanto il rifiutò i successivi interventi che Pt_1
avrebbero potuto portare a termine l'intera opera del dott. CP_1
successiva all'applicazione della protesi fissa in parte dell'arcata superiore e della protesi rimovibile parziale su impianti dell'arcata inferiore. I CTU poi a pag. 9 della propria relazione di ufficio sottolineano che la protesi venne istallata nel 2012 e che il Pt_1
come dallo stesso dichiarato all'atto della raccolta anamnestica, non ha permesso di terminare il lavoro intrapreso dal E nelle CP_1
conclusioni pag. 11 della relazione di CTU si legge che “ 5. I materiali usati, come risulta anche dal certificato di conformità rilasciato dall'odontotecnico sono corrispondenti alla tipologia dell'opera preventivata a suo tempo e in ogni caso adeguati.......7. A nostro avviso la condotta tenuta dal dott. riguardo le linee guida CP_1
vigenti in materia appare adeguata....9.Si ribadisce quanto espresso nel precedente quesito in quanto non si rileva né imperizia né colpa grave..”.
L'appellante ha censurato l'operato dei Consulenti, che non avrebbero
“considerato sulla fattispecie in esame gli effetti di una pregressa
paradentite, così come rilevato in sede di osservazioni alla CTU
medica” (v. ultima pagina citazione in appello) e che avrebbero errato nell'affermare che era stato il ad ed a rifiutare la prosecuzione Pt_1
delle cure del caso, essendo stato, viceversa, il ad CP_1
interrompere il trattamento.
Quanto al primo aspetto, si osserva che non risulta che ai Consulenti
siano state mosse osservazioni nei modi e termini di cui all'art. 195
c.p.c.. Inoltre, la contestazione della valutazione medico legale proviene, nell'atto di appello e già nelle note critiche di primo grado datate 4 maggio 2019, solo dal difensore quindi non da un organo tecnico qualificato in grado di muovere censure con carisma di attendibilità (v. Cass. Sez. Lav. 23/11/1994 n. 9921, - in Cass. Sez.
Lav. 21 aprile 2005 n. 8297, Cass. 4 dicembre 2014 n. 25662). Circa il secondo aspetto, fu proprio il a dichiarare ai Pt_1
Consulenti di avere voluto interrompere il trattamento sanitario in corso. Si legge infatti a pag. 9 della relazione che “appare opportuno
sottolineare, che la protesi è stata istallata nel 2012 e che il signor
, come dallo stesso dichiarato, all'atto della raccolta Pt_1
anamnestica, non ha permesso di terminare il lavoro intrapreso dal
Dott. che avrebbe potuto parzialmente giustificare un CP_1
intervento eventualmente successivo di modifica su quanto non
applicato a regola d'arte”. Posto che il CTU è un pubblico ufficiale e che dunque è da ritenersi provato sino a querela di falso che il Pt_1
rese questa dichiarazione di natura latamente confessoria ai due
Consulenti nella specie nominati, l'opposta versione sostenuta oggi dall'appellante (cure deliberatamente interrotte dal dott. CP_1
trova automatica smentita.
Anche il secondo motivo va dunque rigettato.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per il rigetto della domanda di risarcimento da mancato consenso informato,
basato su un'errata negazione della sussistenza di un danno da difetto di consenso. Nella fattispecie il professionista avrebbe omesso di rendere edotto il paziente dei rischi e della complessità della esecuzione dei lavori che si rendevano necessari per rendere funzionale la dentatura dell'odierno appellante .
La censura è infondata.
Osserva la Corte che come chiarito dalla Suprema Corte (Cass
5631/2023), le conseguenze dannose derivanti da un atto terapeutico eseguito senza un consenso legittimamente prestato devono essere debitamente allegate dal paziente sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva e non essendo configurabile un danno risarcibile
in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione. “La
violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente,
può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute,
sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui
grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato,
avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze
invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto
all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale
oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”. La Cassazione
con ordinanza 12 giugno 2023, n. 16633 ha chiarito che: se “ricorre
il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente
informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso)” e
“non vi è alcun danno derivante dall'intervento”, non è dovuto
alcun risarcimento; -se, invece, “ricorrono il consenso presunto e il
danno iatrogeno, ma, non la condotta inadempiente o colposa del
medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria” (cioè, l'intervento
è stato correttamente eseguito), “il danno da lesione del diritto,
costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile
qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o
insufficiente informazione gli siano comunque derivate
conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal
danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza
soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso,
psichicamente e fisicamente”.
La scorretta esecuzione dell'intervento è stata smentita, come visto,
dalla CTU medica espletata in primo grado ove si ricava che il si è attenuto alle linee guida e che non emerge in capo allo CP_1
stesso alcun elemento di negligenza, imperizia ed imprudenza.
Peraltro, l'attore in primo grado non ha mai prospettato che in presenza di un'adeguata informazione, avrebbe rifiutato di sottoporsi
all'intervento.
Si sottolinea nel caso di specie che il consenso del paziente
all'intervento è da ritenersi comunque presunto, anche perché non è
dato sapere quale altra strada terapeutica si sarebbe potuta
intraprendere se non quella esposta e applicata dal CP_1
Pertanto la mancata acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario non ha leso, in sé, il diritto del paziente all'autodeterminazione e, dunque, il diritto dello stesso a ricevere le
opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del
percorso terapeutico cui veniva sottoposto, così da consentirgli di
valutare altre e possibili terapie alternative.
Si può pertanto concludere che la violazione del consenso informato,
pur in assenza di un errore medico, è risarcibile solo se vi sia stata una lesione del diritto del paziente all'autodeterminazione e se da ciò sia derivato un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute, di apprezzabile gravità, circostanza questa non minimamente provata dal;
come anche lo stesso Pt_1
non ha provato che lo stesso non avrebbe sostenuto le cure se fosse stato informato dei rischi. Giustamente il primo giudice ebbe ad evidenziare che l'apparato stomatologico del si presentava Pt_1
mancante di numerosi elementi dentari già all'inizio delle cure. Per cui appare difficile ritenere che il non avrebbe deciso di sottoporsi Pt_1
alle cure a seguito della informativa stante la forte esigenza di un intervento al fine di porre dei rimedi alla sua già pregiudicata funzione masticatoria.
§§§§§§§§§
Con il primo motivo dell'appello incidentale il dott. CP_1
censura la sentenza per avere il Tribunale conferito attendibilità alle dichiarazioni rese dai testi , e Controparte_2 Controparte_3 Tes_4
, ai fini della prova dell'effettivo pagamento corrisposto al
[...]
nella misura complessiva di € 2.300,00. Osserva CP_1
l'appellante incidentale che non era confermato che il avesse Pt_1
frequentato lo studio odontoiatrico in compagnia di altre persone, se non in una sola occasione, nell'aprile 2010, e soltanto col figlio
Nessun riscontro sarebbe emerso a circa la pratica del CP_3
professionista di accettare soldi fuori dallo studio. Sul quantum i testi riferiscono solo di € 1.300,00 senza che avessero in realtà potuto vederli o contarli direttamente.
La censura è fondata.
Si deve premettere che, per giurisprudenza costante, in tema di azioni di adempimento, una volta che l'attore abbia provato il titolo del proprio credito, incombe sul debitore l'onere di provare l'adempimento o altra causa di estinzione dell'obbligazione (si vedano, fra le più recenti, Cass. 2 settembre 2024 n.23479, Cass. 17 maggio 2024 n. 13793). Pertanto, l'incertezza sull'adempimento
(parziale, in questo caso) non può che ridondare a danno della parte onerata della prova, cioè il debitore, cioè, nella specie, il . Pt_1
I testi e (figlio il primo e amico di Controparte_3 Controparte_2
vecchia data il secondo dell'attore in primo grado) non sono esenti da sospetti di inattendibilità già per tale qualità soggettiva, che comporta, quanto meno sul piano affettivo e solidaristico (soprattutto, ovviamente, per il figlio), un'assenza di equidistanza dalle parti in causa.
Ma i sospetti si rafforzano alla stregua del contenuto stesso delle loro dichiarazioni e di quelle rese dagli altri testi.
Il ha dichiarato che accompagnava allo studio dentistico il CP_3
Collica perché quest'ultimo soffriva di attacchi di panico ed aveva bisogno di qualcuno che gli stesse accanto. A prescindere dal fatto che non è stata prodotta alcuna certificazione medica che attestasse che il soffrisse effettivamente di attacchi di panico o altro Parte_1
disturbo neuropsichiatrico, si osserva che, in seno allo stesso verbale, il ha dichiarato che lui talvolta entrava nello studio dentistico, CP_3
ma solo per rimanere nella sala di aspetto e che, anzi, di solito attendeva fuori per fumare una sigaretta;
non si capisce, allora, che cosa se ne facesse il di un accompagnatore che, invece di Pt_1
essergli vicino nei momenti in cui sarebbe stato logico temere il sopraggiungere di un attacco di panico (in sostanza, il momento in cui il dentista comincia a lavorare sulla e nella bocca del paziente) e quindi di presenziare all'effettuazione degli interventi odontoiatrici, se ne stava in sala d'aspetto o, più spesso, fuori a fumare sigarette. Va notato, piuttosto, che la teste, , assistente alla Testimone_5
poltrona, sentita all'udienza del 9 giugno 2016 riferisce: ”che io ricordi il sig. si presentava allo studio da solo , ma non saprei Pt_1
dire se vi era qualcuno che lo attendeva in sala d'aspetto o fuori dallo studio....Il dott non era solito ricevere pagamenti al di CP_1
fuori dei locali dello studio...”. Anche l'altra assistente alla poltrona riferisce di avere visto il “sempre da solo Persona_3 Pt_1
forse talvolta lo accompagnò il figlio, ma non ricordo ..”. Appare a questo punto molto probabile che la dichiarazione del sul fatto CP_3
che, di solito, restava fuori dello studio a fumare tenda solo a giustificare il fatto che nessuno all'interno dello studio odontoiatrico aveva contezza della sua presenza e del suo ruolo di “semi- accompagnatore” (nel senso sopra prospettato) del . Parte_1
Insomma, è una dichiarazione che il rende, verosimilmente, da CP_3
un lato, per dare atto del ruolo partecipativo del alle vicende CP_3
odontoiatriche del e, dall'altro, a giustificare il fatto che un Pt_1
tale ruolo non potesse essere confermato da soggetti terzi quali i collaboratori del dott. CP_1
Dal canto suo, figlio dell'opponente, sentito Controparte_2
all'udienza del 4 novembre 2015, , rispondendo al cap. 4) riferisce che furono due i pagamenti a cui lo stesso assistette personalmente, entrambi in contanti, il primo a fine 2010 di € 400,00 ed il secondo di
€ 600,00 a metà aprile del 2021. L'altro teste escusso Controparte_3
in data 9 giugno 2016, in risposta al cap. 1) risponde: “E vero, confermo la circostanza perché ero presente anche io , il pagamento è avvenuto all'interno del bar gestito dalla figlia del sig. . Il Pt_1 pagamento è avvenuto in contanti nelle mani del ..” e al CP_1
cap.4 e 8): “..come detto ero presente anche io in quella occasione. Il dott. ricevette dal sig. in presenza anche della di lui CP_1 Pt_1
figlia la somma di € 1.300,00 in contanti...Non ho Controparte_5
contato i soldi , li ho sentiti discutere e parlavano di una cifra di €
1.300,00...”.
Quanto al duplice pagamento riferito da Controparte_2
quest'ultimo ha dichiarato che in entrambe le occasioni era presente anche la sig.ra , che però ha recisamente smentito la Tes_2
circostanza, anche perché non si occupava di fatturazione o annotazione dei pagamenti.
Fra l'altro, come opportunamente segnalato dall'appellante incidentale, altre discordanze emergono dai medesimi atti di parte opponente in primo grado ove si alternano versioni diverse e a volte contrastanti. Il a pag 2 del proprio atto di opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo afferma di avere effettuato il doppio pagamento di
€ 400,00 e 600,00 (su cui ha riferito il figlio alla presenza CP_3
dell'odontotecnico Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., Tes_1
invece, la persona presente diventa la , che, come detto, ha Tes_2
smentito la circostanza. Ed anche il escusso a teste, riferisce di Tes_1
non avere assistito ad alcun pagamento.
Non molto più credibile è l'affermazione del di avere assistito CP_3
al pagamento di una somma da parte del al Parte_1
avvenuto all'interno del bar gestito dalla figlia del primo, CP_1
somma che il teste dice di non avere verificato e contato, ma che era l'importo su cui le parti discutevano. E' estremamente inverosimile che il dott. si fosse recato al CP_1
bar della figlia del casualmente proprio quando quest'ultimo Pt_1
aveva con sé €. 1.300,00 in contanti da consegnargli. E non si comprende perché le parti avrebbero dovuto prendere un apposito appuntamento, per di più al di fuori dello studio dentistico, nonostante si trattasse di un acconto, quando l'opera del dott. era CP_1
ancora agli inizi e, dunque, vi sarebbero state tante altre occasioni per la consegna del denaro nello stesso studio. Che si trattasse di pagamento che sarebbe avvenuto agli inizi dell'attività professionale del dott. è confermato dalle stesse allegazioni del debitore CP_1
(convenuto sostanziale ed oggi appellante principale). Come risulta dall'anamnesi resa dal in sede di CTU, egli si recò dal dott. Pt_1
ad aprile 2010. Il primo dei due pagamenti riferiti dal CP_1
figlio, , quello di € 400,00 risalirebbe alla fine del Controparte_2
2010. E, come si legge nell'atto di citazione in opposizione al d.i.
(pag. 2), quello di € 1.300,00 sarebbe stato il primo acconto versato dal . Se ne dovrebbe dedurre che il avrebbe Parte_1 Pt_1
pagato un acconto assai consistente (oltre il 20% dell'originario importo complessivo - € 5.000,00 – poi accresciuto, come visto, per effetto dei nuovi lavori richiesti) già agli inizi della prestazione professionale del dott. Ma, per tornare al , si osserva CP_1 CP_3
che la sua dichiarazione è alquanto generica, non circostanziata e nemmeno approssimativamente collocata nel tempo.
In generale, è del tutto inverosimile che possa avere Parte_1
effettuato tre pagamenti per complessivi € 2.300,00 senza esigere alcuna fattura o ricevuta di pagamento, che sarebbe stata necessaria non solo a fini di prova del parziale adempimento all'interno del rapporto contrattuale, ma anche per ottenere le detrazioni fiscali notoriamente connesse all'effettuazione di spese mediche.
Pertanto, l'intrinseca inverosimiglianza o insufficienza delle dichiarazioni dei testi dedotti dall'opponente ed appellante, la smentita di tali dichiarazioni da parte degli altri testi, soprattutto la Tes_2
con riferimento ai pagamenti di € 400,00 e 600,00, i mutamenti nella versione dei fatti da parte del (pagamenti effettuati in presenza Pt_1
del prima, e, poi, invece, della ), l'inverosimile Tes_1 Tes_2
assenza di qualsiasi elemento documentale a supporto, almeno parziale, degli asseriti pagamenti, inducono questa Corte, visto anche l'onere probatorio come sopra delineato, a ritenere non provato il pagamento della somma globale di € 2.300,00..
L'appello principale va pertanto rigettato mentre l'incidentale accolto, in considerazioni delle motivazioni sopra meglio esposte.
La revoca del decreto ingiuntivo, disposta dalla sentenza di primo grado, ne comporta la definitiva caducazione e la riforma, in parte qua, della sentenza medesima non può determinare la reviviscenza e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo (v. Cass. 6 settembre 2017
n. 20868). Questa Corte si limita pertanto, con la riforma della sentenza qui impugnata, a rigettare l'originaria opposizione del
(cfr. Cass. 3 novembre 2022 n. 32448). Pt_1
Le spese dei due gradi di giudizio vengono liquidate in base al principio della soccombenza, come da dispositivo, ai minimi tariffari, in considerazione della sostanziale assenza di questioni di diritto.
Ai sensi dell'art 13 co.1 quater DPR 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione in capo all'appellante principale.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 325/2020, pubblicata in data 21/09/2020 dal Tribunale di
Caltanissetta, resa nel giudizio 1755/2014, appellata in via principale da ed in via incidentale da Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione presentata da avverso il d.i. n. Parte_1
279/14 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 22 maggio 2014
- conferma nel resto;
-Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del dott. che liquida in € 2.540,00 per il Controparte_1
primo grado e in € 1.984,00 per il secondo, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 15/01/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico