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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 743/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. DOFFO ALESSANDRA e dall'avv. MOLINARO CINZIA;
elettivamente domiciliato in Corso Mazzini 156 ANCONA, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. ATTILI MONICA;
elettivamente domiciliato in VIA PICENA SNC - SAN GINESIO, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione all'esecuzione - opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 21.11.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Va parzialmente accolta, limitatamente al quantum, l'opposizione che ha Parte_1 proposto avverso il precetto notificatogli in rinnovazione (non emerge l'epoca della precedente notifica) il 22.3.25 da , per l'importo di euro 13.044,00 per spese straordinarie CP_1
pagina 1 di 3 sostenute nell'interesse dei figli minori, e , come previsto nella sentenza di Per_1 Per_2 separazione personale delle parti.
2 - Sostiene l non essere dovute le spese richieste in relazione a quelle che non Parte_1 ha specificamente approvato o alle quali non ha prestato consenso. La tesi va condivisa.
3 - In particolare, le somme riguardanti i trattamenti di logopedia per effettuati Per_2 presso il centro “Laborando” di Pesaro non devono essere sostenute dal padre in quanto spesa non prevista all'epoca della detta sentenza (punto 10), che invece prescriveva che il minore continuasse “ ... i trattamenti ABA, logopedici domiciliari e presso i centri specializzati nonché i
TMA di ad oggi concordati ed effettuati, se necessario e possibile anche durante il Per_2 periodo estivo”, mentre il trattamento in esame compare per la prima volta nel 2023, in aggiunta alle terapie già in corso.
3.1 - Neppure devono sostenersi dal padre le spese per il “mineral test”, per l'ecografia all'addome di , per le cure odontoiatriche della figlia , per la visita Per_2 Per_1 comportamentale per il figlio e per le relative spese di soggiorno, in quanto non previste Per_2
e non concordate previamente tra i genitori, nè prescritte dal medico pediatra o specialista, condizioni alternative in forza delle quali è possibile il regresso del genitore che le ha anticipate.
Neppure sono da rimborsare le spese per farmaci da banco, pacificamente rientranti nell'assegno di mantenimento.
4 - Infondata invece la cesura circa la retta della scuola media privata relativa all'anno
2023/2024 della figlia , secondo l'orientamento segnato da Cass. ord. 14564/23 per il Per_1 quale il padre separato ha comunque l'obbligo di sostenere le spese di istruzione privata della figlia, anche in assenza di accordo o consenso (caso che ricorre nella specie, ove l lo Parte_1 aveva negato e la aveva provveduto in autonomia ad iscrivere la figlia alla scuola privata). CP_1
5 - Infondata anche la tesi dell'opponente di esenzione dalla quota di spese mediche straordinarie in ragione del godimento del minore dei sussidi Inps a titolo di assegno Per_2 universale e di pensione di invalidità e del contributo economico della Regione Marche: importi per intero percepiti dalla madre.
5.1 - Va sottolineato che il beneficiario dell'assegno universale è il minore, e non il genitore cui materialmente viene versato, che è -ove collocatario, come nel caso di specie- colui che gestisce concretamente e quotidianamente i bisogni e le esigenze del figlio, risultando così il più
pagina 2 di 3 idoneo ad amministrare interamente il beneficio: orientamento segnato da Cass. ord. 4672/2025, coerente con la circolare INPS n. 23/2022, che già consentiva questa opzione nel caso di minori prevalentemente collocati presso uno dei genitori.
Principio adattabile anche alla pensione di invalidità (del minore) che rappresenta un'indennità a totale disposizione del minore, così come il contributo alle famiglie con componenti affetti da disturbi dello spettro autistico erogato dalla Regione Marche.
6 - L'opponente non contesta invece il debito di euro 3.129,60 (spese di frequentazione di di centri specializzati), cui dovranno aggiungersi quindi le somme relative alla retta Per_2 scolastica per la scuola privata di , pari ad Euro 630,00; mentre le somme versate dalla Per_1 nonna paterna (complessivamente euro 1.200,00), che l'opponente sostiene essere parte dell'assegno a suo carico, devono invece considerarsi erogazioni liberali in favore dei minori e non adempimento del terzo (degli obblighi di mantenimento dell . Parte_1
Complessivamente, euro 5.061,60, oltre interessi dalla notifica del precetto, non emergendo la prova di precedenti costituzioni in mora.
7 - Stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate per la metà
e per la restante quota vanno sostenute dall con liquidazione in dispositivo. Parte_1
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara inefficace il precetto notificato ad in data 22.3.25; condanna Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore di , a titolo di spese straordinarie dei figli minori come
[...] CP_1 indicate in motivazione, della somma di euro 5.061,60, oltre interessi legali dal 22.3.25 al soddisfo;
compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà e condanna a sostenere la restante quota che nella indicata misura liquida in favore della Parte_1 precettante in euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 9 dicembre 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 743/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. DOFFO ALESSANDRA e dall'avv. MOLINARO CINZIA;
elettivamente domiciliato in Corso Mazzini 156 ANCONA, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. ATTILI MONICA;
elettivamente domiciliato in VIA PICENA SNC - SAN GINESIO, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione all'esecuzione - opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 21.11.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Va parzialmente accolta, limitatamente al quantum, l'opposizione che ha Parte_1 proposto avverso il precetto notificatogli in rinnovazione (non emerge l'epoca della precedente notifica) il 22.3.25 da , per l'importo di euro 13.044,00 per spese straordinarie CP_1
pagina 1 di 3 sostenute nell'interesse dei figli minori, e , come previsto nella sentenza di Per_1 Per_2 separazione personale delle parti.
2 - Sostiene l non essere dovute le spese richieste in relazione a quelle che non Parte_1 ha specificamente approvato o alle quali non ha prestato consenso. La tesi va condivisa.
3 - In particolare, le somme riguardanti i trattamenti di logopedia per effettuati Per_2 presso il centro “Laborando” di Pesaro non devono essere sostenute dal padre in quanto spesa non prevista all'epoca della detta sentenza (punto 10), che invece prescriveva che il minore continuasse “ ... i trattamenti ABA, logopedici domiciliari e presso i centri specializzati nonché i
TMA di ad oggi concordati ed effettuati, se necessario e possibile anche durante il Per_2 periodo estivo”, mentre il trattamento in esame compare per la prima volta nel 2023, in aggiunta alle terapie già in corso.
3.1 - Neppure devono sostenersi dal padre le spese per il “mineral test”, per l'ecografia all'addome di , per le cure odontoiatriche della figlia , per la visita Per_2 Per_1 comportamentale per il figlio e per le relative spese di soggiorno, in quanto non previste Per_2
e non concordate previamente tra i genitori, nè prescritte dal medico pediatra o specialista, condizioni alternative in forza delle quali è possibile il regresso del genitore che le ha anticipate.
Neppure sono da rimborsare le spese per farmaci da banco, pacificamente rientranti nell'assegno di mantenimento.
4 - Infondata invece la cesura circa la retta della scuola media privata relativa all'anno
2023/2024 della figlia , secondo l'orientamento segnato da Cass. ord. 14564/23 per il Per_1 quale il padre separato ha comunque l'obbligo di sostenere le spese di istruzione privata della figlia, anche in assenza di accordo o consenso (caso che ricorre nella specie, ove l lo Parte_1 aveva negato e la aveva provveduto in autonomia ad iscrivere la figlia alla scuola privata). CP_1
5 - Infondata anche la tesi dell'opponente di esenzione dalla quota di spese mediche straordinarie in ragione del godimento del minore dei sussidi Inps a titolo di assegno Per_2 universale e di pensione di invalidità e del contributo economico della Regione Marche: importi per intero percepiti dalla madre.
5.1 - Va sottolineato che il beneficiario dell'assegno universale è il minore, e non il genitore cui materialmente viene versato, che è -ove collocatario, come nel caso di specie- colui che gestisce concretamente e quotidianamente i bisogni e le esigenze del figlio, risultando così il più
pagina 2 di 3 idoneo ad amministrare interamente il beneficio: orientamento segnato da Cass. ord. 4672/2025, coerente con la circolare INPS n. 23/2022, che già consentiva questa opzione nel caso di minori prevalentemente collocati presso uno dei genitori.
Principio adattabile anche alla pensione di invalidità (del minore) che rappresenta un'indennità a totale disposizione del minore, così come il contributo alle famiglie con componenti affetti da disturbi dello spettro autistico erogato dalla Regione Marche.
6 - L'opponente non contesta invece il debito di euro 3.129,60 (spese di frequentazione di di centri specializzati), cui dovranno aggiungersi quindi le somme relative alla retta Per_2 scolastica per la scuola privata di , pari ad Euro 630,00; mentre le somme versate dalla Per_1 nonna paterna (complessivamente euro 1.200,00), che l'opponente sostiene essere parte dell'assegno a suo carico, devono invece considerarsi erogazioni liberali in favore dei minori e non adempimento del terzo (degli obblighi di mantenimento dell . Parte_1
Complessivamente, euro 5.061,60, oltre interessi dalla notifica del precetto, non emergendo la prova di precedenti costituzioni in mora.
7 - Stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate per la metà
e per la restante quota vanno sostenute dall con liquidazione in dispositivo. Parte_1
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara inefficace il precetto notificato ad in data 22.3.25; condanna Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore di , a titolo di spese straordinarie dei figli minori come
[...] CP_1 indicate in motivazione, della somma di euro 5.061,60, oltre interessi legali dal 22.3.25 al soddisfo;
compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà e condanna a sostenere la restante quota che nella indicata misura liquida in favore della Parte_1 precettante in euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 9 dicembre 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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