Articolo 8 della Legge 11 novembre 2002, n. 258
Articolo 7Articolo 9
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1 dicembre 2002
Art. 8. (Conservazione fondi) 1. Le disponibilita' in conto residui esistenti al 31 dicembre 2001 sul capitolo 4910 dello stato di previsione dell'ex Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, relative al Fondo da ripartire per la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono conservate nel conto dei predetti residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Entrata in vigore il 1 dicembre 2002