Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 11/06/2025, RGC n. 1388/2022 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio, viene aperto il presente verbale alle ore 09.30 e sono comparsi:
L'avv. GRAZIANO MARCO per parte attrice presente personalmente, il quale preliminarmente insiste nel rinnovo della CTU per le ragioni esplicate nelle note conclusive autorizzate e depositate ed in particolare atteso che il CTU non ha tabellato il danno secondo quanto emerge dalle tabelle SIMLA per le quali l'instabilità cronica della caviglia prevede una percentuale che va da 6 a 14 punti e si chiede che l'incarico venga affidato ad un esperto di ortopedia;
in subordine precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. GRADILONE FRANCESCO per delega dell'avv. CARUSO LUIGINA MARIA per parte convenuta, il quale si oppone alla preliminare richiesta di controparte e precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.06.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1388 del R.G. 2022 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Graziano e nello studio in Rossano alla Via dei Bizantini Palazzo Raggio di Sole Scala A,
elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(P.IVA: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigina Caruso e presso la sede dell'ente in Piazza Santi
Anargiri, elettivamente domicilia;
- ente convenuto –
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza del 11.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio l'ente convenuto Parte_1
indicato in epigrafe chiedendo, con riferimento all'evento dannoso verificatosi in data 21/04/2019 in
Rossano Vico Marino, all'altezza del civico 26 allorquando lo stesso cadeva rovinosamente in una buca presente sulla detta via, in prossimità dell'ultimo gradino della rampa di scale in cemento ivi ubicata, di “….Accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 21.04.2019, sopra descritto, si è verificato per
esclusiva responsabilità del , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 14 D. Controparte_1
Lgs. 285/92; Conseguentemente, condannare l'Ente convenuto, come rappresentato, al pagamento, in favore di Pt_1
ed a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € 49.946,00
[...]
(quarantanovemilanovencentoquarantasei/00) di cui € 29.586,00 per danno biologico, € 8.910,00 per ITT, € 4.455,00
per ITP al 75%, € 4.455,00 per ITP al 50%, spese mediche documentate per € 2.540,00 o di quella somma maggiore o
minore che sarà ritenuta di giustizia, nonché oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto e
fino al soddisfo, il tutto sempre entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito;
con vittoria di spese ed onorari
di causa con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c..”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 25.11.2022
si costituiva in giudizio il , il quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1
domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di prova testimoniale e
CTU medica sulla persona dell'attore e all'udienza del 11.06.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva decisa con sentenza emessa in camera di consiglio, le parti, oramai, assenti.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Ritiene il Giudice che la domanda attorea sia fondata per avere la parte dimostrato la fondatezza della propria pretesa risarcitoria, individuando sia il punto esatto della caduta, che la responsabilità
dell'Ente proprietario della strada per negligenza ed imperizia nella manutenzione del bene in custodia. L'attore, utente della strada, caduto ha dimostrato l'episodio, indicando il tratto ove è avvenuta la caduta producendo documentazione fotografica che ritrae le condizioni della strada e lo stato dei luoghi ed in particolare le dimensioni e profondità della buca, ha spiegando la dinamica della caduta e documento con certificati medici le lesioni che ha riportato in conseguenza.
Il proprietario della strada per liberarsi dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. deve dare la c.d.
prova liberatoria, dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto e fornire la prova del caso fortuito e dunque che l'evento sia avvenuto per fattori eccezionali ed imprevedibili, non attribuibili alla cattiva custodia della strada o dipesi dalla disattenzione dello stesso ciclista: nel caso di che
CP_ trattasi, l' convenuto non ha fornito la predetta prova, che non è emersa negli atti di causa.
Sostiene la parte convenuta che l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'attore che avrebbe potuto accorgersi della buca sulla strada e solo per disattenzione, cadeva, non adottando le cautele e regole di comune prudenza necessarie quando si percorre una strada.
Ritiene il Giudice, invece che dalle fotografie allegate dall'attore risulti e sia evidente la buca che trovasi in prossimità dell'ultimo gradino della rampa di scale, non segnalata: peraltro si precisa sul punto che parte convenuta non contesta la caduta ma dalla lettura della comparsa di costituzione sostiene l'Ente convenuto che il sia caduto per una sua condotta imprudente. Pt_1
Ritiene invece il Giudice che alcuna condotta imprudente o disattenta abbia avuto il sig. che Pt_1
ha perso l'equilibrio solo a causa della profondità della buca, come peraltro misurata dalla fotografia allegata in atti, non visibile in quanto in prossimità dell'ultimo gradino della rampa di scale e soprattutto a causa della mancata presenza di luce artificiale che l'aveva resa totalmente invisibile a distanza. Peraltro, è pienamente applicabile l'art. 2051 c.c., sussistendo un effettivo potere di controllo da parte dell'amministrazione convenuta sulla strada di sua proprietà.
E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa.
L'amministrazione è responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo che provi il caso fortuito, ove il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. È
possibile che il nesso causale tra fatto ed evento dannoso possa essere interrotto dal comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, ma nel caso di che trattasi, come sopra anticipato, il ritiene il Giudice sia stato accorto ed abbia dimostrato avvedutezza nello Pt_1
scendere le scale e la caduta, in zona buia, è dipesa, esclusivamente dalla sconnessione del manto stradale peraltro unica e solo in quel punto per cui la strada non era tutta sconnessa, ma solo in quel punto per la presenza della buca, poi in seguito riempita.
L'istruttoria, poi, espletata nel corso del giudizio ha pienamente provato i fatti posti a fondamento nell'atto introduttivo: il teste ha riferito testualmente “…Confermo la circostanza 4) Testimone_1
e preciso che la buca non si vedeva perché il luogo nonostante la presenza di lampioni è completamente al buio. I lampioni
non erano accesi ….” (cfr ud. 13.12.2023). Nella medesima direzione la dichiarazione del teste Tes_2
ha riferito “Confermo come ho riferito poc'anzi la circostanza 3) e posso precisare che la buca era molto
[...]
profonda e tanto posso riferire perché io mi trovavo dietro il .Confermo la circostanza 4) e preciso Persona_1
che la buca non si vedeva perché il vicolo è buio…” (cfr ud. 13.12.2023).
Per cui ritiene il Giudice dimostrata la responsabilità ex art.2051 c.c. dell'ente convenuto e pienamente fondata la pretesa risarcitoria dell'attore.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, la CTU medico-legale espletata ha consentito di acquisire tutti i parametri per procedere alla sua esatta determinazione del danno biologico risarcibile
A tal proposito, rilevano le considerazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott. , Persona_2
condivise da questo giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui “è possibile affermare che la distorsione alla caviglia sinistra possa porsi in nesso di
causalità biologica con l'evento occorso in data 21.04.2019…”. Il CTU ha, poi, esaustivamente argomentato alle osservazioni poste dal CTP di parte attrice sulla percentuale del danno, a cui questo giudicante si riporta e condivide, ed ha riferito “….sulla caviglia
lesionata, sono state effettuate tutte le manovre semeiologiche atte da un lato ad esaminare la stabilità della stessa e
dall'altro a valutare il Range Of Motion sui diversi piani di movimento. L'obiettività deponeva per una caviglia asciutta
(esclusa, in maniera indiretta, anche una sofferenza vascolare locoregionale stante l'assenza di edemi) lievemente
instabile e con sfumata riduzione del Rom su tutti i piani di movimento. A conferma di quanto appena affermato si
richiama la certificazione rilasciata dal Chirurgo operante (Dott. del 18/05/2021) che addirittura fa riferimento Per_3
ad un ottimo esito dell'intervento effettuato (...clinicamente bene. CAVIGLIA STABILE....). Tuttavia è doveroso riportare
che al momento delle operazioni peritali è stata obiettivata una condizione di ipotonotrofia del tricipite surale di sinistra
che, a ben vedere, non può essere stato cagionato solo ed esclusivamente dall'instabilità di caviglia ( che lo scrivente
ancora reputa di natura lieve) ma, con buona probabilità, anche da aspetti algo-disfunzionali non direttamente
obiettivabili….”.
In definitiva, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 44), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle in uso (quelle del Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di: - € 345,00 per 3 giorni di ITT;
- € 1.725,00 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al
50%; - € 862,50 per 3 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; - € 3.196,00 per 680 giorni di invalidità temporanea parziale al 10%; - € 6.836,00 per danno biologico permanente 5%.
Nessuna spesa medica ha documentato il CTU per cui il danno subìto dall'attore ammonta complessivamente ad € 12.964,50.
Non spetta, invece, il danno morale posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità,
ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento (21.04.2019) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese processuali, nonché quelle di CTU, seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
Condanna il , in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento in favore Controparte_1
dell'attore della somma di € 12.964,50 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
Condanna il , in persona del suo l.r.p.t, al pagamento delle spese di Controparte_1
lite liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pone definitivamente a carico , in persona del suo l.r.p.t., le spese di Controparte_1
c.t.u.
Così deciso in Castrovillari 11.06.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio