Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01965/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01216/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2018, proposto da
IT PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mario Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Alliste, Unione Jonica Salentina dei Comuni di Alliste-Melissano-Racale-Taviano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 3056 del 20.02.2018, con cui il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto ha respinto la richiesta di riesame della pratica di condono edilizio acquisita al prot. n. 3716 del 30.4.1986 ed ha ritenuto di confermare la validità del provvedimento di annullamento prot. 25260 del 25/11/1997;
- ove occorra ed anche in via derivata, della nota protocollo generale n. 130 dell'8.3.2018 con la quale il Responsabile del Procedimento si è determinato a “ non procedere ad esprimere il richiesto parere per i motivi di cui all'allegata nota del Soprintendenza di Lecce prot. 3065 del 20/2/2018 ”;
- ove occorra ed anche in via derivata, della nota prot. 3661 del 22/6/2018 del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Alliste, recante oggetto “… comunicazione preventiva di diniego ai sensi dell'art. 10/bis L. n. 241/1990 ”, recapitata all'interessato il 4/7/2018;
- di ogni atto presupposto, connesso, e/o consequenziale quand'anche allo stato sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- “il ricorrente è proprietario di una civile abitazione sita alla marina di Alliste, (località Specchiulli), su terreno riportato in catasto al fg. 23, ptc. 327, edificata in carenza di concessione edilizia, ragion per cui ne è stato chiesto il condono”;
- “in data 16/10/1997, il Sindaco del Comune di Alliste si determinava a rilasciare al Sig. PI IT il nulla osta paesaggistico”;
- il predetto “nulla osta veniva però annullato dal Soprintendente dei BAAAS della Puglia con provvedimento prot. n. 25260 del 25/11/1997, notificato il 10/2/1998”;
- avverso il provvedimento di annullamento “veniva proposto ricorso dinanzi al TAR di Lecce che con sentenza n. 376/2008 lo respingeva”;
- il procedimento di condono non è stato “portato a conclusione dalla P.A. procedente, giacché alcun provvedimento di diniego definitivo della concessione edilizia in sanatoria, da parte del Comune di Alliste, è stato mai adottato e notificato all’odierna istante”;
- successivamente, il Comune di Alliste “si è dotato di nuovo PRG, adottato con delibera di CC n. 63 del 16.12.2000”;
- il nuovo PRG “ha riclassificato l’area di sedime del fabbricato in questione come zona B4 residenziale in P.P. di recupero urbanistico”;
- la medesima area “con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12/6/2014, è stata perimetrata nei “territori costruiti” ex art. 1.03 comma 5 delle N.T.A. annesse al P.U.T.T./P della Regione Puglia”;
- “in data 7/9/2015, il Sig. PI IT, con istanza assunta al n. 4880 del protocollo del Comune di Alliste, ha richiesto il riesame e la riattivazione della pratica di condono edilizio a lui intestata, con l’adozione di ogni atto all’uopo necessario ed il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria”;
- l’istanza “veniva riscontrata dal Comune di Alliste che, con nota prot. 341 del 16/1/2016, a firma del Responsabile del Settore … riteneva di dover accogliere la domanda del PI ciò in quanto il decreto della Soprintendenza del 25/11/1997 con il quale era stato annullato l’autorizzazione paesaggistica del 16/10/1997 doveva ritenersi superato”;
- “conseguentemente veniva riattivato l’iter autorizzativo per il rilascio della preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 89 delle NTA del PPTR ed art. 32 L n. 47/1985”;
- “in data 4/7/2018, con nota prot. 3661 del 22/6/2018, il Responsabile del settore Urbanistica ed edilizia del Comune di Alliste, comunicava al Sig. PI il preavviso di diniego sul presupposto che il RUP della Commissione Paesaggistica dell’Unione Jonico Salentina, con nota prot. 130 dell’8/3/2018, acquisita al protocollo 1286 del Comune di Alliste il 12/3/2018, si era determinato a respingere la richiesta di riesame e a non esprimere il richiesto parere per i motivi addotti dalla Soprintendenza di Lecce con nota prot. 3056 del 20/2/2018 (mai comunicata al ricorrente) giacché il Soprintendente avrebbe ritenuto di non avere competenza ad esprimere il parere in quanto il TAR aveva, a suo tempo, già emesso la sentenza n. 376/2008 confermando il decreto di annullamento della soprintendenza”;
Rilevato che parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 3056 del 20.02.2018 sotto i seguenti profili:
- la Soprintendenza non poteva “prescindere dal prendere in considerazione e dall’applicare la normativa e i regolamenti attualmente in vigore nel territorio del Comune di Alliste che regolamentano l’area di sedime del fabbricato per cui pende il condono edilizio”;
- avendo “il Comune di Alliste … ritenuto legittima l’istanza di riattivazione del procedimento azionato … la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere nuovo parere paesaggistico sulla pratica e non invece entrare nel merito se il riesame era o meno consentito a ciò essendo deputata la P.A. intestataria della pratica”;
Rilevato altresì che la difesa erariale ha eccepito che “non vi era alcuno spazio amministrativo perché la Soprintendenza provvedesse al “riesame” di una pratica afferente ad un procedimento amministrativo già concluso, per quanto riguarda l'organo statale, con l’annullamento dell’atto autorizzativo”;
Considerato che:
- l’autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (“Opere costruite su aree sottoposte a vincolo”) è stata annullata con provvedimento del Soprintendente ai BB.CC.AA. di Bari in data 25 novembre 1997;
- avverso il provvedimento di annullamento il sig. PI ha proposto ricorso dinanzi a questo TAR;
- il predetto ricorso è stato respinto con sentenza n. 376/2008 in ragione del fatto che “ il manufatto in questione rientra fra quelli non condonabili ai sensi dell’art. 33 della l. 47 del 1985 ”;
- con istanza in data 20.07.2015, il sig. PI ha chiesto all’Amministrazione di “ rivedere il proprio operato ” ai fini del rilascio dell’” autorizzazione paesaggistica in sanatoria ”, assumendo che gli assunti motivazionali posti a fondamento della sentenza n. 376/2008 sarebbero stati superati “ negli anni … da una diversa giurisprudenza del TAR ”;
- con il provvedimento impugnato la Soprintendenza ha denegato il riesame del provvedimento di annullamento del titolo paesaggistico, stante l’avvenuto consolidamento della predetta decisione a seguito di conferma in sede giurisdizionale;
Ritenuto che:
- il provvedimento impugnato con l’odierno ricorso ha natura meramente confermativa, essendo volto a reiterare pedissequamente le statuizioni di cui provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica già adottato in data 25 novembre 1997, siccome definitivamente confermato con sentenza passata in giudicato: “ Il provvedimento di diniego di autotutela nei confronti di atto divenuto inoppugnabile è equiparabile quoad effectum ad un provvedimento meramente confermativo, con il quale l'Amministrazione ribadisce la decisione assunta nell'atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti ” (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 19/04/2022 n. 361);
- la natura meramente confermativa del diniego di riesame determina la carenza di interesse all’accoglimento del ricorso in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto avverso un atto meramente confermativo e come tale non direttamente lesivo, posto che l'Amministrazione nell'occasione si è limitata a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza rinnovare l'apprezzamento della pertinente situazione di fatto e di diritto ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 13/11/2020 n. 11835).
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse al suo accoglimento.
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO