CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 94/2023 R.G.A.C. assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), alla Via Leonardo da Vinci n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Gianfranco Barbieri e
, i quali la rappresentano e la difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante e Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore avv. Francesco Stella, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), alla Via
Sinopoli n. 58, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Palermo, il quale lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis ed in conformità al dettato CP_2
della sentenza n. 31702/2022 emessa in data 20/10/2022 dalla Corte di Cassazione, Terza sezione
Civile, pubblicata il 26/10/2022, nel procedimento n. 31397/2018 R.G., così provvedere:
- in via principale, nel merito, rigettare l'appello proposto dal , in persona CP_1 CP_1
del legale rappresentante Sindaco pro tempore, per i motivi di cui in narrativa, perché infondato
1 in fatto ed in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto e in parziale riforma della sentenza n.
326/2015, emessa in data 09/02/2015 dal Tribunale di Lamezia Terme, depositata il 16/02/2015 nel procedimento n. 792/2011, accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa si è verificato per colpa e responsabilità esclusiva del convenuto , in persona del legale Controparte_1 rappresentante Sindaco pro tempore e, per l'effetto, condannarlo al pronto ed immediato pagamento, in favore di , della somma dovuta sulla base della CT espletata nel Parte_1
giudizio di primo grado, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla propria persona a seguito dell'evento per cui è causa, o di quella somma che sarà determinata in corso di causa o che si riterrà equa e di giustizia, nei limiti di euro 5.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino a quella dell'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi e fasi di giudizio”.
Per il : “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Controparte_1
rigettare tutte le domande avanzate dalla sig.ra in tutti i gradi di giudizio nei Parte_1
confronti del e conseguentemente confermare le statuizioni della sentenza n. Controparte_1
753 del 28/03/2018 della Corte di Appello di Catanzaro, del giudizio recante il rgac n. 1210/2015.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”.
1. I precedenti gradi di giudizio
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2011, ha convenuto in giudizio il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, davanti al Tribunale di Lamezia Terme, Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 25.08.2010.
A fondamento della domanda, l'attrice ha assunto che:
➢ in data 25.08.2010, alle ore 9:30 circa, mentre percorreva a piedi Via Unione di Falerna, è caduta rovinosamente a terra a causa di un tombino per la raccolta delle acque reflue presente sul manto stradale, dissestato, ribassato rispetto al manto stradale, non segnalato e, pertanto, non visibile e non prevedibile;
➢ per effetto della caduta ha riportato delle lesioni che hanno reso necessario il trasporto al nosocomio dell'Ospedale di Lamezia Terme dove i sanitari di turno le hanno diagnosticato un “trauma contusivo escoriato gomito sx – trauma contusivo distorsivo polso e collo piede sx – trauma contusivo ginocchio dx”.
2
Considerato che
il suddetto tombino dissestato non è stato opportunatamente segnalato dall'ente comunale e, inoltre, per le proprie caratteristiche non poteva essere visibile o prevedibile, l'attrice ha ritenuto che siano sussistenti nella fattispecie in esame tutti i presupposti per ottenere una declaratoria di responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
Incardinato il procedimento n. 792/2011 R.G.A.C., si è costituito in giudizio il , Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, per resistere alla domanda e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, ha osservato che la causa dell'evento lesivo doveva essere attribuita alla mera disattenzione di per le seguenti ragioni: 1) il sinistro si è verificato mentre l'attrice Parte_1
espletava il servizio di portalettere alle dipendenze del locale ufficio postale (nello specifico era intenta a controllare la posta da smistare), così come lo effettua da circa 5 anni, pertanto, conosce bene i luoghi di causa perché li percorre quotidianamente;
2) nessun pericolo occulto poteva ravvisarsi nella presenza di quel tombino perché risultava palesemente visibile e non era posizionato a livello inferiore rispetto al manto stradale, 3) per la vicenda in esame, l'attrice ha già beneficiato delle prestazioni di legge da parte dell'INAIL, considerato che l'evento occorso è stato qualificato come infortunio sul lavoro.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI n. 3 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante prova testimoniale ed espletamento di CT medico – legale, a firma del dott. Per_1
.
[...]
Dopo diversi rinvii e precisate le conclusioni all'udienza del 26.09.2014, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 326/2015, depositata in data 16.02.2015, il Tribunale di Lamezia ha: 1) accertato e dichiarato che la responsabilità esclusiva dell'incidente occorso in data 25.08.2010 e dei conseguenti danni subiti dall'attrice è da ascrivere al comune di;
2) accolto la domanda di CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di per un ammontare pari a Parte_1
euro 2.207,06 onnicomprensivi, con la specificazione in parte motiva sul concorso colposo del creditore;
3) condannato parte convenuta alla rifusione, nella misura del 70% in favore del procuratore dell'attrice con distrazione delle spese di giudizio, liquidate in euro 220,00 per spese ed euro 1.500,00 per diritti e onorari, oltre accessori, mentre il restante 30% è stato posto a carico dell'attrice per effetto del suo concorso colposo nella causazione dell'evento; 4) posto definitivamente le spese di CT a carico dell'ente convenuto nella misura del 70% e il restante
30% a carico dell'attrice.
3 In estrema sintesi, il Tribunale ha concluso nel senso della fondatezza della domanda per le seguenti ragioni di diritto: 1) dalla produzione documentale versata in atti e dall'intero compendio probatorio è emerso che ha provato inequivocabilmente il nesso di causalità tra le Parte_1
lesioni dedotte in giudizio e la caduta ricollegata alla presenza di un tombino sul manto stradale,
CP_ 2) la mancata segnalazione e l'assenza di manutenzione da parte dell' convenuto, anche in violazione dell'art. 14 del codice della strada.
Tuttavia, ha poi precisato di dover rilevare un concorso colposo della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c. e nella misura del 30% perché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso che nel giorno del sinistro era intenta a smistare la posta, pertanto, verosimilmente non ha Parte_1
prestato quella massima attenzione richiesta agli utenti della strada.
Infine, in relazione al profilo del quantum debeatur, in considerazione delle spese mediche effettivamente documentate, della percentuale di postumi permanenti invalidanti pari al 2% e dei diversi periodi di inabilità puntualmente delineati dal CT (dott. ), nonché in Persona_1
ragione del concorso di colpa nella misura del 30%, è stato liquidato alla danneggiata l'importo complessivo di euro 2.207,50.
Con atto di citazione notificato il 15.09.2015 ha proposto appello il , in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, incardinando il procedimento n. 1246/2015 R.G.A.C.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, ha proposto appello incidentale Pt_1
, procedendo lei stessa all'iscrizione della causa a ruolo e incardinando, pertanto, il
[...]
procedimento n. 1210/15 R.G.A.C.
Con ordinanza del 3.02.2016, il Collegio ha disposto la riunione della causa n. 1246/2015
R.G.A.C. alla causa n. 1210/15.
Con l'appello principale, il ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice Controparte_1 di prime cure ha ritenuto assolto l'onere della prova in capo alla danneggiata sul nesso di causalità
e nella parte in cui è stato riconosciuto a un danno biologico nella misura del 2%. Parte_1
In particolare e in relazione al primo profilo, l'ente appellante ha dedotto che: 1) la caduta per cui
è causa è da attribuirsi esclusivamente alla condotta imprudente della danneggiata che nella mattina del 25.08.2010 era intenta a controllare la posta da smistare senza prestare la dovuta cautela;
2) ha avuto piena conoscibilità del luogo teatro del sinistro perché è Parte_1
frequentato quotidianamente dalla stessa in ragione della sua attività lavorativa di postina e, pertanto, avrebbe potuto prevedere la presenza del tombino, 2) contrariamente a quanto sostenuto dalla vittima, il tombino non era dissestato ma soltanto ribassato da un solo lato di circa 4/5 cm rispetto al manto stradale, così come confermato dall'allegata relazione della polizia municipale.
4 ha, invece, proposto appello incidentale in relazione al capo della sentenza in cui Parte_1 in rifermento all'evento pregiudizievole le è stato addebitato un concorso di colpa nella misura del
30% e per ottenere la liquidazione anche del danno morale sul quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi. In via preliminare, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal per violazione dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
In particolare, in relazione al primo motivo ha denunciato nella violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per erronea valutazione delle risultanze probatorie. In particolare, ha lamentato l'appellante incidentale che il giudice di prime cure ha ingiustamente riconosciuto un suo concorso di colpa nella causazione dell'evento pregiudizievole, senza però aver considerato che l'insidioso dislivello del tombino rispetto al manto stradale non essendo stato segnalato non poteva essere visibile e né facilmente prevedibile. In realtà, avrebbe dovuto ritenere che proprio le caratteristiche del suddetto tombino hanno determinato una situazione di pericolo occulto che in quanto tale non poteva essere evitata nemmeno con l'ordinaria diligenza. Inoltre, il non ha mai dimostrato CP_1
il caso fortuito per andare esente da responsabilità.
Per quanto, invece, concerne il mancato riconoscimento del danno morale, ha Parte_1
osservato che tale voce doveva essere liquidata in via equitativa e in misura non inferiore a ¼ del danno biologico temporaneo e permanente. In ossequio, infatti, a quanto previsto dall'art. 2 Cost., dall'art. 2059 c.c. e dall'art. 139 del D. Lgs. n. 209/2005, il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidarle l'ulteriore somma di euro 767,96.
Con sentenza n. 753/2018, pubblicata il 17.04.2018, la Corte di Appello di Catanzaro ha: 1) in riforma della sentenza impugnata, rigettato la domanda proposta da nei confronti Parte_1
del 2) condannato al pagamento delle spese in favore del Controparte_1 Parte_1
liquidate per il primo grado in euro 2.738,00 per compensi e per il secondo Controparte_1
grado in euro 174,00 per spese ed euro 1.889,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3)posto le spese di CT definitivamente a carico di
. Parte_1
In estrema sintesi, la Corte ha concluso nel senso di far rientrare nella nozione del caso fortuito la condotta imprudente posta in essere da sulla scorta delle seguenti emergenze Parte_1
probatorie:
- dalle dichiarazioni rese dal teste della danneggiata, , e dalla produzione Testimone_1
fotografica versata in atti è emerso che la caduta per cui è causa si è verificata per la presenza di un tombino posto a un livello inferiore (di circa 4-5 cm) rispetto alla sede stradale limitatamente a un solo lato;
5 - sempre dalla suddetta documentazione fotografica, il tombino ha una forma rettangolare in ferro del tutto compatta e non presentava alcuna apertura o fessura, inoltre, in ragione della sua specifica collocazione si è presentato come un lieve avvallamento del manto stradale tale da non consentire una rilevante anomalia della res rimanendo comunque ben visibile;
- dall'intero compendio probatorio è emerso, altresì, che la danneggiata fosse impegnata a smistare la posta al momento del sinistro in un luogo a lei ben noto, omettendo di prestare la ordinaria attenzione richiesta agli utenti della strada.
Alla luce di quanto precede, la Corte di Appello ha ritenuto che l'agevole percezione delle condizioni dello stato dei luoghi (l'esistenza di un dislivello di pochi cm solo in un lato del tombino) e l'utilizzo dell'ordinaria diligenza avrebbero potuto consentire a di Parte_1
avvistare quel tombino.
Infine, sono stati assorbiti gli altri motivi dell'impugnazione principale e incidentale.
Avverso la detta decisione, ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione Parte_1
per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. In particolare, la ricorrente ha lamentato che il giudice di appello sia incorso in errore quando ha ravvisato la ricorrenza del caso fortuito nella condotta imprudente della vittima. Sul punto, ha osservato che in realtà se l'avvallamento Parte_1
fosse stato lieve tanto da non poter costituire una rilevante anomalia, allora non avrebbe potuto essere ritenuto dalla Corte di Appello come ben visibile e non poteva essere né percepito e né evitato con l'adozione delle normali cautele.
Con un secondo motivo, ha lamentato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. Nello specifico, ha rappresentato che il giudice Parte_1
di appello abbia completamente trascurato la circostanza emersa dalla testimonianza resa da all'udienza del 15.03.2013, il quale ha espressamente riferito che la strada teatro Testimone_1
del sinistro è rimasta chiusa, nei giorni precedenti al sinistro, al traffico veicolare e al transito pedonale perché è stata interessata da lavori di scavo finalizzati alla collocazione di tubi per la distribuzione del metano. Ha aggiunto sul punto che siffatta circostanza doveva essere opportunatamente vagliata in quanto trattasi di un fatto decisivo. Infatti, la danneggiata non poteva avere effettiva contezza dello stato dei luoghi in ragione della sua modifica rispetto allo status quo ante.
Con un terzo motivo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., in riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Più segnatamente, parte ricorrente ha osservato che la Corte
6 di Appello di Catanzaro avrebbe dovuto valutare il profilo dell'imprevedibilità del comportamento posto in essere dalla danneggiata. Infatti, il giudice di appello si è limitato ad apprezzare la sua condotta sotto il profilo della diligenza ordinaria ma non anche sotto quella dell'imprevedibilità della condotta da parte dell'ente custode della res. Per andare esente da responsabilità, il comune avrebbe dovuto dimostrare che il dislivello del tombino di circa 4-5 cm più basso da un lato rispetto al manto stradale si sia rivelato del tutto ininfluente nella causazione dell'evento lesivo. Avrebbe, dunque, dovuto provare che il sinistro si sarebbe comunque verificato, quale effetto della condotta imprudente della vittima, anche se la strada si fosse presentata priva del dislivello.
Con un quarto motivo, la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. Secondo la Corte di Appello di Parte_1
Catanzaro avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello principale per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
Con un quinto motivo, ha denunciato la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Sul punto, ha osservato la ricorrente che la sentenza impugnata è stata pronunciata da un Collegio giudicante di cui ha fatto parte un giudice onorario ausiliario, con funzione di relatore, in palese violazione della previsione di cui all'art. 106 co. 2 Cost, in virtù della quale solo nell'ufficio monocratico i magistrati onorari possono essere ammessi a esercitare le funzioni giudiziarie.
Con sentenza n. 3107/2022, pubblicata in data 26.10.2022, la terza sezione della Corte di
Cassazione ha: 1) accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo motivo e rigettando per il resto il ricorso;
2) cassato la sentenza in relazione ai motivi accolti;
3) rinviato alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, alla quale ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In sintesi, la terza sezione della Corte di Cassazione ha prima esaminato il quarto motivo, perché ha efficacia pregiudiziale, e lo ha ritenuto inammissibile. Nello specifico, la Corte ha ritenuto che con tale motivo di censura non sia stato assolto l'onere processuale insito nel principio di specificità ex art. 366 co. 1 nn.1 e 4 c.p.c., poiché parte ricorrente si è limitata a denunciare una generica violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ha, poi, vagliato il quinto motivo concludendo nel senso della sua infondatezza. Sul punto, è stato evidenziato che con la pronuncia n. 41 del 17.03.2021 la Corte Costituzionale ha, da un lato, dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 del DL. n. 69/2013
(conv. nella Legge n. 98/2013) e, da altro lato, ha dichiarato l'illegittimità solo nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che l'attribuzione dello status di componenti dei collegi delle sezioni della Corte di Appello ai giudici ausiliari si applichi fino a quando non sarà completato il
7 riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi dell'art. 32 D.Lgs. n.
116/2017 (nello specifico 31.10.2025). Di conseguenza, in tale periodo si deve ritenere legittima la costituzione del collegio della Corte di Appello con la partecipazione di un giudice ausiliario.
Premesso quanto sopra, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo per le ragioni di seguito delineate.
In particolare, ha osservato che la motivazione relativa al giudizio di fatto e adottata dal giudice del merito risulta affetta “da una intima contraddizione che non rende percepibile la ratio decidendi”.
Nello specifico, è stato prima dato atto del consolidato orientamento “secondo cui quanto più la situazione di danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Precisato quanto sopra, ha ritenuto che il giudice di appello abbia fornito una motivazione fondata su due affermazioni di per sé inconciliabili. Infatti, da un lato, ha affermato che la caduta si è verificata su un tombino posto a un livello inferiore (di 4-5 cm) rispetto al manto stradale e limitatamente a un solo lato, pertanto, siffatto lieve avvallamento non poteva consentire una rilevante anomalia della res. Da altro lato, però, ha poi concluso nel senso che l'anomalia, integrante il rischio percepibile, fosse ben visibile.
In realtà, chiarisce la Corte di Cassazione che se l'anomalia è stata ritenuta come non rilevante e il rischio non è percepibile, allora la condotta colposa della danneggiata non potrebbe rilevare sul piano eziologico.
Viceversa, solo se l'anomalia è considerata come ben visibile, vuol dire che è rilevante, il rischio diviene percepibile e la condotta colposa della danneggiata assume rilevanza causale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, altresì, fondato anche il secondo motivo perché è risultato che effettivamente il giudice del merito ha omesso l'esame di una circostanza decisiva. Infatti, secondo il giudice di appello l'area teatro del sinistro era ben nota alla danneggiata mentre il teste,
, ha riferito che tale area era rimasta chiusa al traffico veicolare e pedonale nei Testimone_1 giorni precedenti all'evento pregiudizievole, per la collocazione di tubi per la distribuzione del metano. Di conseguenza, lo stato dei luoghi non poteva essere noto a perché Parte_1
modificato rispetto allo status quo ante.
8 Infine, ha concluso affermando che l'accoglimento del primo motivo abbia determinato l'assorbimento del terzo motivo.
Sulla scorta delle suddette ragioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza resa nel giudizio di secondo grado e ha rinviato, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.
2. Il presente grado di giudizio e le valutazioni della Corte ha riassunto la causa davanti alla Corte di Appello di Catanzaro con atto di Parte_1
citazione regolarmente notificato al di in data 9 gennaio 2023, rassegnando le CP_1 CP_1
conclusioni sopra riportate e invocando l'applicazione dei principi fissati dalla Suprema Corte.
Incardinato il procedimento n. 94/2023 R.G.A.C., con comparsa depositata in data 13.06.2023 si
è costituito il , in persona del Sindaco pro tempore, rassegnando le conclusioni Controparte_1
riportate in epigrafe.
Acquisito il fascicolo di primo grado in formato cartaceo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2024.
In siffatta udienza, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni attraverso il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
In data 20/02/2025, l'attrice in riassunzione ha depositato la memoria di replica.
2.1. Il merito
Venendo al merito della controversia occorre in primo luogo dare atto che attesa la natura e il contenuto della pronuncia della Cassazione come sopra riportato, il presente giudizio si connota come un tipico giudizio prosecutorio. Si intende infatti tradizionalmente per giudizio prosecutorio quello che nasce dall'annullamento per motivi di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., definendosi invece giudizio restitutorio quello determinato da error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. che comporta generalmente la ripresa del giudizio dal momento in cui si è verificata la nullità.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione il giudizio prosecutorio, che è quello specificamente disciplinato dagli articoli 393 e 394 c.p.c. si caratterizza per i seguenti aspetti:
• è la fase rescissoria del giudizio rescindente già svoltosi davanti alla Cassazione ed è destinato all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi a nessuna altra, regoli per la prima volta la vicenda controversa, con l'osservanza del principio di diritto indicato dalla
Cassazione,
9 • il perimetro del giudizio è fissato dall'osservanza del principio di diritto dettato dalla
Cassazione, dalle domande già proposte nella fase del giudizio in cui è stata emanata la sentenza cassata e dal giudicato formatosi sui fatti e le circostanze non impugnate o comunque dati per presupposti dalla sentenza di Cassazione.
Ciò premesso, nel caso in esame deve ritenersi che siano coperti dal giudicato esclusivamente il verificarsi della caduta e il suo collegamento causale ( o quanto meno occasionale ) con le condizioni della cosa in custodia, dovendosi invece nuovamente affrontare il tema della ripartizione di responsabilità e degli esiti che sono derivati dalla caduta, posto che entrambi i profili avevano formato oggetto dell'appello proposto dal e che i motivi nelle Controparte_1
la loro specifica declinazione sono poi rimasti assorbiti dalla precedente sentenza della Corte.
Sotto il primo profilo, in doveroso ossequio alle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione deve ritenersi che il modesto avvallamento del tombino rispetto alla sede stradale abbia determinato una condizione insidiosa della cosa ma non l'abbia resa totalmente invisibile. Il sinistro è avvenuto in pieno giorno, non risulta la presenza di altri ostacoli che occultassero il tombino o comunque rendessero in qualche modo obbligato il percorso: la soglia di attenzione richiedibile dall'utente della strada in ossequio al principio di autoresponsabilità e solidarietà sociale poteva nella condizione data consentire alla danneggiata di aggirare il tombino ed evitare la caduta. Ciò non toglie che la cosa in custodia e la sua particolare condizione hanno avuto un ruolo determinante nel verificarsi del sinistro rispetto al quale l'insufficiente attenzione prestata dal pedone si colloca esclusivamente nell'alveo del concorso di cui all'art. 1227 primo comma c.c., concorso che la
Corte ritiene equo fissare nella misura del 30%.
Per quanto riguarda le conseguenze lesive dell'evento dalla certificazione medica versata in atti e dalla consulenza tecnica espletata davanti al Tribunale di Lamezia Terme è emerso che nella caduta riportò le seguenti lesioni: trauma contusivo escoriato gomito sinistro, Parte_1
trauma contusivo distorsivo polso e collo piede sinistro, trauma contusivo ginocchio destro. Gli esami radiologici eseguiti nell'immediatezza dei fatti non evidenziarono rime di frattura. Secondo il consulente tecnico delle dette lesioni solo quella alla caviglia sinistra ha dato esiti invalidanti che lo stesso consulente ha descritto < deficit di escursione ai gradi estremi nei movimenti di flesso estensione e lateroversione dx/ sx > quantificando nella misura del 2% la relativa menomazione dell'integrità psico fisica.
Le conclusioni della consulenza condivisibili rispetto agli esiti invalidanti perché fondate su dati clinici obiettivamente rilevati dal consulente, non possono invece essere condivise in relazione ai periodi di inabilità temporanea, apparendo in primo luogo eccessivo - considerata la natura delle
10 lesioni, il distretto corporeo colpito, il codice attribuito alla paziente in ospedale e l'assenza di periodi di ricovero - il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea assoluta, per tale dovendosi intendere l'assoluta incapacità dell'infortunato di attendere a tutti gli atti della vita quotidiana, neanche astrattamente ipotizzabile rispetto a delle modeste contusioni. Più aderente al dato di realtà appare quindi riconoscere per i 70 giorni di inabilità temporanea, così quantificati in ragione della data dell'accertamento della guarigione con postumi, una invalidità temporanea per i primi del 50% per i primi 35 giorni e una del 25% per i successivi 35. Applicando le tabelle di
Milano attualmente in vigore a titolo di inabilità temporanea che fissano in € 99 l'importo per ciascun giorno di inabilità temporanea all'attrice spetterebbe quindi l'importo di € 2598, 25 ( 99/2
x 35 + 99/4 x 35 ) che con la decurtazione del 30% dovuta al riconoscimento del concorso di colpa diventano € 1818,77.
Quanto al danno biologico permanente esso va secondo le tabelle milanesi nell'ultima edizione.
Cconsiderata l'età della danneggiata al momento del fatto e applicato il c.d. punto leggero nulla essendo stato allegato in relazione ai profili di sofferenza morale derivati dal modesto sinistro, spetterebbe quindi l'importo di € 2.000,00 che decurtato del 30% diventa € 1400,00.
All'attrice spetta quindi il complessivo importo di 3218,77 euro.
Su tale somma liquidata all'attualità spettano gli interessi legai dalla data della sentenza al soddisfo.
3. Le spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2002 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( da €1101 ad € 5200 ).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Lamezia Terme n. 326/2015 e nei confronti di così provvede: Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda attrice condanna il al pagamento nei Controparte_1 suoi confronti, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 3218,77 otre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese di lite che per il primo grado liquida in € 195 per CP_1 spese vive ed € 2.552 per compensi di avvocato, per il giudizio di appello in € 174 per spese vive ed € 2915 per compensi di avvocato, per la Cassazione in € 27,00 per spese vive ed € 1923 per
11 compensi di avvocato e per il presente giudizio di rinvio € 125 per spese vive ed € 2915 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%
Così deciso da remoto il 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
12