Sentenza breve 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 19/02/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00831/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2026, proposto da
El DI Ouadih, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di archiviazione prot. P-SO/L/Q/2025/100149 emesso in data 08/12/2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Sondrio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa SI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
con il provvedimento impugnato la Prefettura di Sondrio ha archiviato il procedimento di rilascio di un permesso di soggiorno in favore del ricorrente per la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (artt. 22, c. 5 ter e 6, d.lgs. n. 286/1998);
la censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990 è fondata;
il provvedimento impugnato non è stato, difatti, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
l’utilizzo di una procedura telematica non può certo giustificare la mancata instaurazione di un contraddittorio procedimentale;
una interlocuzione con il datore di lavoro e il lavoratore è doverosa anche poiché l’amministrazione, in forza di quanto disposto dall’art. 22, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, è chiamata a valutare le ragioni del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno allo sportello unico per l’immigrazione, se cioè esso possa essere dipeso “ da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore ”;
per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere accolto; le ulteriori censure dedotte possono essere assorbite;
la novità e la peculiarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto n. 19/2026 dall’apposita Commissione, considerata la fondatezza del ricorso; la liquidazione del compenso spettante al difensore sarà effettuata con un separato provvedimento, da adottarsi previa presentazione della relativa istanza da parte dell’interessato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA SS, Presidente
SI NE, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NE | MA DA SS |
IL SEGRETARIO