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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/08/2025, n. 11565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11565 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
- in persona del giudice unico, dott.ssa Rosa D'Urso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47083 anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, vertente
TRA
e , elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Roma Via Dardanelli n. 15 presso lo studio degli avv. Massimiliano Capuzi e Giuseppina Zannini che li assistono e difendono, come da documentazione in atti;
parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Valerio Valenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via del Mascherino 72
-
parte convenuta –
E
Controparte_2
Parte convenuta -contumace
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, nel presente giudizio dall'Avv. Valerio Valenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via del Mascherino 72.
Parte convenuta su integrazione
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg.ri e Parte_1 [...]
, convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_2
Tribunale la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p.t.
Esponevano le parti attrici che : “… in data 17.11.2015 verso le ore 21.30 in Latina il motociclo Yamaha X City tg. 1F15PMD condotto dal Sig. e sul Parte_1 quale viaggiava come trasportata la Sig.ra Parte_2
, percorreva Via G. Matteotti;
giunto all'altezza del civico 3 il Sig.
[...]
conducente e proprietario dell'auto Renault Scenic tg. Controparte_2
CR501BT assicurata con la n. 004544145629, che si Controparte_4 trovava ferma in sosta, apriva lo sportello anteriore sinistro andando a colpire il motociclo che stava sopraggiungendo;
a seguito dell'incidente gli occupanti del motociclo rovinavano in terra riportando lesioni personali e precisamente: il Sig. riportava la “Distorsione e distrazione cuffia dei rotatori (capsula) Parte_1 destra;
distorsione e distrazione di altro sito della caviglia destra;
distorsione e distrazione legamento crociato del ginocchio destro” con una prognosi di gg. 10 s.c. dal quale derivava una malattia che in sede medico legale veniva valutata nella misura di I.P. 9%, I.T.A di gg. 30 ed I.T.P al 50% di ulteriori gg. 30 mentre la Sig.ra riportava la “Distorsione ginocchio Parte_2 destro;
distorsione spalla destra” con una prognosi di gg. 10 s.c. dal quale derivava una malattia che in sede medico legale veniva quantificata nella misura di I.P. 7%; I.T.A. di gg. 30 ed I.T.P al 50% di ulteriori gg. 30; in data 23.03.2016, 10.01.2018, 05.12.2018 e 20.06.2019 venivano inviate raccomandata a.r. alla
[...]
(ex Quixa Ass.ni) contenenti la richiesta di risarcimento delle lesioni CP_5 riportate dagli attori e corredate dalla documentazione medica;
in data 01.06.2018 in forza della L. 162/2014 veniva inviata alla società convenuta raccomandata a.r. contenente l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
in data 05.07.2018 la società convenuta comunicava l'intenzione di non aderire alla richiesta di negoziazione assistita…”
Concludeva: “…dichiarare la civile responsabilità del convenuto Sig. CP_2 in riferimento all'incidente de quo e condannare la soc. in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non, comunque derivati a chi agisce, in conseguenza dell'incidente stesso, nella misura che viene indicata in € 18.600,00 per il Sig. ed Parte_1 in € 13.000,00 per la Sig.ra oltre Parte_2 interessi legali dal fatto…Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio da liquidarsi con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e rifusione spese generali ex art. 2 D.M., da distrarsi a favore degli avv.ti Massimiliano Capuzi e Giuseppina Zannini antistatari”.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t Controparte_1 concludendo: “…accertato che il veicolo Renault Scenic targato CR501BT, di proprietà del Sig. non risultava coperto da garanzia Controparte_2 assicurativa con in occasione del sinistro per cui è causa, Controparte_1 disporre l'estromissione di dal presente giudizio stante la Controparte_1 acclarata ed evidente carenza di legittimazione passiva della società convenuta, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio;
nel caso di diniego della precedente richiesta di estromissione, voglia, comunque, dichiarare
[...] non tenuta al risarcimento degli eventuali danni accertati e Controparte_1 richiesti dagli attori e . In via Parte_1 Parte_2 subordinata, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa e, comunque, non provate in punto al quantum debeatur con l'evento per cui è causa. In ulteriore via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attrici, voglia, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.139 C.d.A., come modificato dal Decreto Legge n.1/2012, convertito dalla legge n.27 del 24 marzo 2012, limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato, rigettando ogni qualsiasi diversa e/o superiore domanda, ivi compresa quella relativa al c.d. danno morale. Con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre accessori nella misura di legge...”
Non si costituiva ritualmente citato, che rimaneva Controparte_2 contumace.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 concludendo: “…accertato che il veicolo Renault Scenic targato CR501BT, di proprietà del Sig. non risultava coperto da garanzia Controparte_2 assicurativa con in occasione del sinistro per cui è causa, Controparte_1 disporre l'estromissione di dal presente giudizio stante la Controparte_1 acclarata ed evidente carenza di legittimazione passiva della società convenuta, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio;
nel caso di diniego della precedente richiesta di estromissione, voglia, comunque, dichiarare
[...] non tenuta al risarcimento degli eventuali danni accertati e Controparte_1 richiesti dagli attori e . In via Parte_1 Parte_2 subordinata, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa e, comunque, non provate in punto al quantum debeatur con l'evento per cui è causa. In ulteriore via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attrici, voglia, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.139 C.d.A., come modificato dal Decreto Legge n.1/2012, convertito dalla legge n.27 del 24 marzo 2012, limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato, rigettando ogni qualsiasi diversa e/o superiore domanda, ivi compresa quella relativa al c.d. danno morale. Con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre accessori nella misura di legge...”
Non vi è stato intervento di agenti della Polizia di Roma Capitale.
La causa, istruita con prove documentali, escussione testi e CTU medico-legale, non espletata.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 4 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, per i motivi esposti dalla stessa in comparsa e ritenuti tali anche Controparte_1 dalle parti attrici, e precisamente “… accertato che il veicolo Renault Scenic targato CR501BT, di proprietà del Sig. non risultava coperto da Controparte_2 garanzia assicurativa con in occasione del sinistro per cui Controparte_1
è causa…” Non vi è luogo a provvedere sulle spese che vengono compensate tra le parti.
Veniamo ad esaminare i fatti. All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, non risulta sufficientemente provato l'accaduto, tantomeno la eventuale responsabilità di parte convenuta. Non esiste agli atti un rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia. La sola testimonianza del teste sig. , non risulta esaustiva per la determinazione della Testimone_1 responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro.
Tali essendo le pacifiche risultanze acquisite agli atti, deve ritenersi che l'investimento, se pur verificato, non può essere ricondotto al comportamento di parte convenuta. Tutto quanto ci riporta ai principi dettati in ordine all'onere della prova è a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In questi due periodi è sintetizzato il concetto di onere della prova per l'attore (nel primo periodo) e di onere della prova per il convenuto (nel secondo periodo). Ed infatti, chi agisce in causa e chiede al giudice un provvedimento di condanna nei confronti di un avversario, non può limitarsi a descrivere la situazione concreta, a renderla credibile o verosimile. Deve anche dimostrare che quanto afferma corrisponde a verità. Alle parole devono cioè seguire i “fatti”. E i “fatti” sono le prove. Chi agisce in causa, quindi, non può solo lamentare la lesione di un proprio diritto, ma deve anche provare: Le prove sono quindi il cardine di tutto il processo. Senza di esse, la causa non può essere vinta. Si spega così, il significato del primo comma dell'articolo del codice civile che regola l'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il che significa: chi agisce in giudizio deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere. In parole ancora più semplici: se si vuole ottenere tutela dal giudice bisogna provare a quest'ultimo ciò che si afferma. Lo stesso discorso, ma inverso, vale per il convenuto. Se l'attore dimostra l'esistenza di fatti che provano il proprio diritto, il convenuto dovrà fornire la cosiddetta prova contraria, ossia la dimostrazione che tali fatti in realtà non esistono o che si sono modificati o estinti definitivamente. Nel nostro caso, il convenuto non ha avuto necessità di fornire prova contraria in quanto non era rinvenibile, per come descritti in atti la prova fornita da parte attrice. Sempre in riferimento al nostro caso, non essendoci testimoni che hanno potuto provare con certezza la dinamica del sinistro, e non vi è stato intervento di agenti di polizia, si potrebbe fare ricorso solo alle cosiddette presunzioni, che di certo non possono da sole essere esaustive.
Occorre poi rilevare che il Giudicante disponeva la C.T.U. medico legale ma gli attori non presenziavano alle operazioni peritali ed il Dott. rimetteva l'incarico Per_1 conferitogli per non aver potuto sottoporre a visita medico legale i Sigg.ri e Per_2
malgrado il rinvio delle operazioni nelle date del 24 novembre Parte_2
2022, 7 dicembre 2022, 1 gennaio 2023 e 16 febbraio 2023.
Ulteriore prova che gli attori hanno omesso di fornire la prova in relazione alle presunte lesioni fisiche subite in conseguenza del sinistro. Ed infatti "l'onere di sottoporsi a visita medica disposta in sede di CTU grava sull'interessato a ottenere la prestazione, rientrando nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso: pertanto, la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda in difetto di prova". Ne consegue il rigetto della domanda
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalle parti attrici nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2
e in persona del legale rappresentante p.t.
[...] Controparte_3
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della - Controparte_1
Spese compensate –
- Rigetta la domanda delle parti attrici nei confronti di Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 3 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
- in persona del giudice unico, dott.ssa Rosa D'Urso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47083 anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, vertente
TRA
e , elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Roma Via Dardanelli n. 15 presso lo studio degli avv. Massimiliano Capuzi e Giuseppina Zannini che li assistono e difendono, come da documentazione in atti;
parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Valerio Valenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via del Mascherino 72
-
parte convenuta –
E
Controparte_2
Parte convenuta -contumace
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, nel presente giudizio dall'Avv. Valerio Valenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via del Mascherino 72.
Parte convenuta su integrazione
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg.ri e Parte_1 [...]
, convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_2
Tribunale la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p.t.
Esponevano le parti attrici che : “… in data 17.11.2015 verso le ore 21.30 in Latina il motociclo Yamaha X City tg. 1F15PMD condotto dal Sig. e sul Parte_1 quale viaggiava come trasportata la Sig.ra Parte_2
, percorreva Via G. Matteotti;
giunto all'altezza del civico 3 il Sig.
[...]
conducente e proprietario dell'auto Renault Scenic tg. Controparte_2
CR501BT assicurata con la n. 004544145629, che si Controparte_4 trovava ferma in sosta, apriva lo sportello anteriore sinistro andando a colpire il motociclo che stava sopraggiungendo;
a seguito dell'incidente gli occupanti del motociclo rovinavano in terra riportando lesioni personali e precisamente: il Sig. riportava la “Distorsione e distrazione cuffia dei rotatori (capsula) Parte_1 destra;
distorsione e distrazione di altro sito della caviglia destra;
distorsione e distrazione legamento crociato del ginocchio destro” con una prognosi di gg. 10 s.c. dal quale derivava una malattia che in sede medico legale veniva valutata nella misura di I.P. 9%, I.T.A di gg. 30 ed I.T.P al 50% di ulteriori gg. 30 mentre la Sig.ra riportava la “Distorsione ginocchio Parte_2 destro;
distorsione spalla destra” con una prognosi di gg. 10 s.c. dal quale derivava una malattia che in sede medico legale veniva quantificata nella misura di I.P. 7%; I.T.A. di gg. 30 ed I.T.P al 50% di ulteriori gg. 30; in data 23.03.2016, 10.01.2018, 05.12.2018 e 20.06.2019 venivano inviate raccomandata a.r. alla
[...]
(ex Quixa Ass.ni) contenenti la richiesta di risarcimento delle lesioni CP_5 riportate dagli attori e corredate dalla documentazione medica;
in data 01.06.2018 in forza della L. 162/2014 veniva inviata alla società convenuta raccomandata a.r. contenente l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
in data 05.07.2018 la società convenuta comunicava l'intenzione di non aderire alla richiesta di negoziazione assistita…”
Concludeva: “…dichiarare la civile responsabilità del convenuto Sig. CP_2 in riferimento all'incidente de quo e condannare la soc. in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non, comunque derivati a chi agisce, in conseguenza dell'incidente stesso, nella misura che viene indicata in € 18.600,00 per il Sig. ed Parte_1 in € 13.000,00 per la Sig.ra oltre Parte_2 interessi legali dal fatto…Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio da liquidarsi con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e rifusione spese generali ex art. 2 D.M., da distrarsi a favore degli avv.ti Massimiliano Capuzi e Giuseppina Zannini antistatari”.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t Controparte_1 concludendo: “…accertato che il veicolo Renault Scenic targato CR501BT, di proprietà del Sig. non risultava coperto da garanzia Controparte_2 assicurativa con in occasione del sinistro per cui è causa, Controparte_1 disporre l'estromissione di dal presente giudizio stante la Controparte_1 acclarata ed evidente carenza di legittimazione passiva della società convenuta, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio;
nel caso di diniego della precedente richiesta di estromissione, voglia, comunque, dichiarare
[...] non tenuta al risarcimento degli eventuali danni accertati e Controparte_1 richiesti dagli attori e . In via Parte_1 Parte_2 subordinata, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa e, comunque, non provate in punto al quantum debeatur con l'evento per cui è causa. In ulteriore via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attrici, voglia, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.139 C.d.A., come modificato dal Decreto Legge n.1/2012, convertito dalla legge n.27 del 24 marzo 2012, limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato, rigettando ogni qualsiasi diversa e/o superiore domanda, ivi compresa quella relativa al c.d. danno morale. Con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre accessori nella misura di legge...”
Non si costituiva ritualmente citato, che rimaneva Controparte_2 contumace.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 concludendo: “…accertato che il veicolo Renault Scenic targato CR501BT, di proprietà del Sig. non risultava coperto da garanzia Controparte_2 assicurativa con in occasione del sinistro per cui è causa, Controparte_1 disporre l'estromissione di dal presente giudizio stante la Controparte_1 acclarata ed evidente carenza di legittimazione passiva della società convenuta, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio;
nel caso di diniego della precedente richiesta di estromissione, voglia, comunque, dichiarare
[...] non tenuta al risarcimento degli eventuali danni accertati e Controparte_1 richiesti dagli attori e . In via Parte_1 Parte_2 subordinata, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa e, comunque, non provate in punto al quantum debeatur con l'evento per cui è causa. In ulteriore via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attrici, voglia, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.139 C.d.A., come modificato dal Decreto Legge n.1/2012, convertito dalla legge n.27 del 24 marzo 2012, limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato, rigettando ogni qualsiasi diversa e/o superiore domanda, ivi compresa quella relativa al c.d. danno morale. Con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre accessori nella misura di legge...”
Non vi è stato intervento di agenti della Polizia di Roma Capitale.
La causa, istruita con prove documentali, escussione testi e CTU medico-legale, non espletata.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 4 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, per i motivi esposti dalla stessa in comparsa e ritenuti tali anche Controparte_1 dalle parti attrici, e precisamente “… accertato che il veicolo Renault Scenic targato CR501BT, di proprietà del Sig. non risultava coperto da Controparte_2 garanzia assicurativa con in occasione del sinistro per cui Controparte_1
è causa…” Non vi è luogo a provvedere sulle spese che vengono compensate tra le parti.
Veniamo ad esaminare i fatti. All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, non risulta sufficientemente provato l'accaduto, tantomeno la eventuale responsabilità di parte convenuta. Non esiste agli atti un rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia. La sola testimonianza del teste sig. , non risulta esaustiva per la determinazione della Testimone_1 responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro.
Tali essendo le pacifiche risultanze acquisite agli atti, deve ritenersi che l'investimento, se pur verificato, non può essere ricondotto al comportamento di parte convenuta. Tutto quanto ci riporta ai principi dettati in ordine all'onere della prova è a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In questi due periodi è sintetizzato il concetto di onere della prova per l'attore (nel primo periodo) e di onere della prova per il convenuto (nel secondo periodo). Ed infatti, chi agisce in causa e chiede al giudice un provvedimento di condanna nei confronti di un avversario, non può limitarsi a descrivere la situazione concreta, a renderla credibile o verosimile. Deve anche dimostrare che quanto afferma corrisponde a verità. Alle parole devono cioè seguire i “fatti”. E i “fatti” sono le prove. Chi agisce in causa, quindi, non può solo lamentare la lesione di un proprio diritto, ma deve anche provare: Le prove sono quindi il cardine di tutto il processo. Senza di esse, la causa non può essere vinta. Si spega così, il significato del primo comma dell'articolo del codice civile che regola l'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il che significa: chi agisce in giudizio deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere. In parole ancora più semplici: se si vuole ottenere tutela dal giudice bisogna provare a quest'ultimo ciò che si afferma. Lo stesso discorso, ma inverso, vale per il convenuto. Se l'attore dimostra l'esistenza di fatti che provano il proprio diritto, il convenuto dovrà fornire la cosiddetta prova contraria, ossia la dimostrazione che tali fatti in realtà non esistono o che si sono modificati o estinti definitivamente. Nel nostro caso, il convenuto non ha avuto necessità di fornire prova contraria in quanto non era rinvenibile, per come descritti in atti la prova fornita da parte attrice. Sempre in riferimento al nostro caso, non essendoci testimoni che hanno potuto provare con certezza la dinamica del sinistro, e non vi è stato intervento di agenti di polizia, si potrebbe fare ricorso solo alle cosiddette presunzioni, che di certo non possono da sole essere esaustive.
Occorre poi rilevare che il Giudicante disponeva la C.T.U. medico legale ma gli attori non presenziavano alle operazioni peritali ed il Dott. rimetteva l'incarico Per_1 conferitogli per non aver potuto sottoporre a visita medico legale i Sigg.ri e Per_2
malgrado il rinvio delle operazioni nelle date del 24 novembre Parte_2
2022, 7 dicembre 2022, 1 gennaio 2023 e 16 febbraio 2023.
Ulteriore prova che gli attori hanno omesso di fornire la prova in relazione alle presunte lesioni fisiche subite in conseguenza del sinistro. Ed infatti "l'onere di sottoporsi a visita medica disposta in sede di CTU grava sull'interessato a ottenere la prestazione, rientrando nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso: pertanto, la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda in difetto di prova". Ne consegue il rigetto della domanda
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalle parti attrici nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2
e in persona del legale rappresentante p.t.
[...] Controparte_3
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della - Controparte_1
Spese compensate –
- Rigetta la domanda delle parti attrici nei confronti di Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 3 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso