TAR
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02133/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00697 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02133/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2133 del 2025, proposto da
NG MM, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvo Cangialosi e Giuseppe
Cannata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182
per l'annullamento
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 532/2025, pubblicata il 02.05.2025, R.G. n. 795/2024, resa dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva al N. 02133/2025 REG.RIC.
Ministero resistente (contumace) a mezzo PEC, ai sensi del novellato art. 475 c.p.c., in data 06.05.2025, e passata in giudicato, come da attestazione della competente
Cancelleria del 13.10.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. ND IL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1 – Il sig. AR NG ha instaurato il presente giudizio di ottemperanza, mediante ricorso depositato in data 12 novembre 2025, chiedendo a questo T.A.R. di:
i) ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n.
532/2025 (R.G. n. 795/2024), disponendo l'assegnazione in suo favore della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti di cui alla L. n. 107/2015, per l'importo complessivo di € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione, prescrivendo le modalità di esecuzione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'Amministrazione;
ii) nominare sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
iii) irrogare penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; iv) condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. N. 02133/2025 REG.RIC.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto il ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso esposto.
a) Il ricorrente era parte del giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Termini
Imerese – Sezione Lavoro contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito per il riconoscimento e l'erogazione del beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, ai sensi dell'art. 1, comma
121, della L. 13 luglio 2015, n. 107.
b) Con sentenza n. 532/2025 (R.G. n. 795/2024), pubblicata il 2 maggio 2025 e notificata il 6 maggio 2025 presso la sede dell'Amministrazione, il Tribunale di
Termini Imerese – Sezione Lavoro ha accertato il diritto del ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero convenuto ad erogare in suo favore l'importo complessivo di € 1.000,00 mediante l'emissione dei relativi buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
c) Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, l'Amministrazione non ha provveduto all'attivazione della Carta del docente e all'emissione dei buoni elettronici dovuti, rimanendo inerte rispetto al comando giudiziale. La decisione è divenuta irrevocabile, come da attestazione di passaggio in giudicato del 13 ottobre 2025.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, in diritto il ricorrente deduce l'inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 532/2025 e ne chiede quindi l'ottemperanza.
2 – Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
3 – Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione. N. 02133/2025 REG.RIC.
4 – Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell'intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda; ii) all'avvenuta notificazione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 6 maggio 2025 della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996.
5 – Nessun dubbio sussiste sull'appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
6 – Il ricorso è altresì fondato, atteso che l'Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato.
7 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, corrispondendo al sig. AR NG, mediante accredito/assegnazione sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la somma dovuta per gli anni scolastici oggetto di condanna, pari complessivamente a € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, nonché corrispondendo le spese di lite liquidate dal Tribunale di Termini Imerese.
8 – L'adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
9 – In conformità alle richieste formulate, occorre inoltre nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un
Commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del
Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro istanza del N. 02133/2025 REG.RIC.
ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e provvedere direttamente nell'ulteriore termine di 60 giorni.
10 – Va altresì accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel caso di specie, l'applicazione della penalità non appare manifestamente iniqua, atteso che l'inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo non presentano alcuna complessità e l'Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative.
Si ritiene pertanto di determinare la penalità nella misura degli interessi legali calcolati sulle somme dovute al ricorrente, con decorrenza dalla notificazione della presente pronuncia sino all'integrale adempimento, e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l'adempimento spontaneo, decorso il quale subentrerà l'organo commissariale.
Nel mandato del Commissario ad acta è compreso anche il pagamento dell'eventuale penalità maturata.
11 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione
Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:
1. ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 532/2025 (R.G. n. 795/2024), pubblicata il 2 maggio 2025, attribuendo al sig. AR NG la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici N. 02133/2025 REG.RIC.
2022/2023 e 2023/2024, per l'importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché rimborsando le spese di lite contenute nella medesima decisione;
2. nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, o il dirigente da lui delegato, per l'espletamento della funzione di cui in motivazione ove l'ufficio preposto del
Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l'adempimento, non abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza;
3. fissa una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali calcolati sull'importo complessivamente dovuto al ricorrente, per ogni giorno di ritardo successivo alla notificazione della presente sentenza e sino all'integrale adempimento, ovvero fino alla scadenza del termine previsto per l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta, il quale provvederà altresì alla liquidazione e al pagamento dell'eventuale penalità maturata;
4. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 200,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST NC, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
ND IL, Referendario, Estensore N. 02133/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ND IL
IL PRESIDENTE
ST NC
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00697 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02133/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2133 del 2025, proposto da
NG MM, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvo Cangialosi e Giuseppe
Cannata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182
per l'annullamento
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 532/2025, pubblicata il 02.05.2025, R.G. n. 795/2024, resa dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva al N. 02133/2025 REG.RIC.
Ministero resistente (contumace) a mezzo PEC, ai sensi del novellato art. 475 c.p.c., in data 06.05.2025, e passata in giudicato, come da attestazione della competente
Cancelleria del 13.10.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. ND IL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1 – Il sig. AR NG ha instaurato il presente giudizio di ottemperanza, mediante ricorso depositato in data 12 novembre 2025, chiedendo a questo T.A.R. di:
i) ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n.
532/2025 (R.G. n. 795/2024), disponendo l'assegnazione in suo favore della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti di cui alla L. n. 107/2015, per l'importo complessivo di € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione, prescrivendo le modalità di esecuzione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'Amministrazione;
ii) nominare sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
iii) irrogare penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; iv) condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. N. 02133/2025 REG.RIC.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto il ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso esposto.
a) Il ricorrente era parte del giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Termini
Imerese – Sezione Lavoro contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito per il riconoscimento e l'erogazione del beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, ai sensi dell'art. 1, comma
121, della L. 13 luglio 2015, n. 107.
b) Con sentenza n. 532/2025 (R.G. n. 795/2024), pubblicata il 2 maggio 2025 e notificata il 6 maggio 2025 presso la sede dell'Amministrazione, il Tribunale di
Termini Imerese – Sezione Lavoro ha accertato il diritto del ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero convenuto ad erogare in suo favore l'importo complessivo di € 1.000,00 mediante l'emissione dei relativi buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
c) Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, l'Amministrazione non ha provveduto all'attivazione della Carta del docente e all'emissione dei buoni elettronici dovuti, rimanendo inerte rispetto al comando giudiziale. La decisione è divenuta irrevocabile, come da attestazione di passaggio in giudicato del 13 ottobre 2025.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, in diritto il ricorrente deduce l'inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 532/2025 e ne chiede quindi l'ottemperanza.
2 – Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
3 – Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione. N. 02133/2025 REG.RIC.
4 – Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell'intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda; ii) all'avvenuta notificazione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 6 maggio 2025 della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996.
5 – Nessun dubbio sussiste sull'appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
6 – Il ricorso è altresì fondato, atteso che l'Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato.
7 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, corrispondendo al sig. AR NG, mediante accredito/assegnazione sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la somma dovuta per gli anni scolastici oggetto di condanna, pari complessivamente a € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, nonché corrispondendo le spese di lite liquidate dal Tribunale di Termini Imerese.
8 – L'adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
9 – In conformità alle richieste formulate, occorre inoltre nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un
Commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del
Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro istanza del N. 02133/2025 REG.RIC.
ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e provvedere direttamente nell'ulteriore termine di 60 giorni.
10 – Va altresì accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel caso di specie, l'applicazione della penalità non appare manifestamente iniqua, atteso che l'inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo non presentano alcuna complessità e l'Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative.
Si ritiene pertanto di determinare la penalità nella misura degli interessi legali calcolati sulle somme dovute al ricorrente, con decorrenza dalla notificazione della presente pronuncia sino all'integrale adempimento, e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l'adempimento spontaneo, decorso il quale subentrerà l'organo commissariale.
Nel mandato del Commissario ad acta è compreso anche il pagamento dell'eventuale penalità maturata.
11 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione
Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:
1. ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 532/2025 (R.G. n. 795/2024), pubblicata il 2 maggio 2025, attribuendo al sig. AR NG la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici N. 02133/2025 REG.RIC.
2022/2023 e 2023/2024, per l'importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché rimborsando le spese di lite contenute nella medesima decisione;
2. nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, o il dirigente da lui delegato, per l'espletamento della funzione di cui in motivazione ove l'ufficio preposto del
Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l'adempimento, non abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza;
3. fissa una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali calcolati sull'importo complessivamente dovuto al ricorrente, per ogni giorno di ritardo successivo alla notificazione della presente sentenza e sino all'integrale adempimento, ovvero fino alla scadenza del termine previsto per l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta, il quale provvederà altresì alla liquidazione e al pagamento dell'eventuale penalità maturata;
4. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 200,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST NC, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
ND IL, Referendario, Estensore N. 02133/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ND IL
IL PRESIDENTE
ST NC
IL SEGRETARIO