Rigetto
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/09/2025, n. 7531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7531 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07531/2025REG.PROV.COLL.
N. 08714/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8714 del 2023, proposto dal Comune di San Vito al Tagliamento, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianna Di Danieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Pisani ed Elda Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
delle società RO Italia s.r.l. e IL s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Emilio Caucci e Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell'avvocato Andrea Manzi;
del Consorzio di sviluppo economico-locale del Ponte Rosso-Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
del Ministero dell'interno, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), dell'Azienda sanitaria del Friuli orientale (AsFO) e del Ministero dello sviluppo economico, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 20 luglio 2023, n. 256, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto per l'annullamento:
- del decreto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 21979/GRFVG del 14 novembre 2022 (pubblicato il 21 novembre 2022), con oggetto « Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno Sede installazione: Via Lusevera snc, Comune di San Vito al Tagliamento Gestore: LV s.r.l. », in uno con i relativi allegati;
- del decreto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 24115/GRFVG del 22 novembre 2022 (PN/AIA/111-C1), con oggetto « Rettifica errore materiale presente nel decreto n. 21979/GRFVG del 14/11/2022 recante: “Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno. Sede installazione: Via Lusevera snc, Comune di San Vito al Tagliamento. Gestore: LV s.r.l. », in uno con i relativi allegati.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle società RO Italia s.r.l. e IL s.r.l. e del Consorzio di sviluppo economico-locale del Ponte Rosso-Tagliamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 4 gennaio 2021, la società RO Italia s.r.l. (in breve, RO) ha domandato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per l'ampliamento di un impianto di produzione di pannelli di truciolare, sito nel Comune di San Vito al Tagliamento (di seguito, progetto RO).
Il 10 gennaio 2022, la società IL s.r.l. (in breve, IL), controllata dalla RO, ha presentato alla medesima Regione un'istanza di rilascio dell'AIA per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituti da scarti di legno (di seguito, progetto IL). L'impianto in questione è collocato, sempre nel Comune di San Vito al Tagliamento, su terreni, limitrofi a quelli della RO, da acquistare dal Consorzio di sviluppo economico-locale del Ponte Rosso-Tagliamento (di seguito, Consorzio), con il quale la società IL aveva concluso un contratto preliminare di compravendita.
Il 13 aprile 2022, il progetto RO è stato sottoposto, nell'ambito del PAUR, al sub-procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), il quale è sfociato in un giudizio positivo con prescrizioni (decreto n. 1755/AMB del 13 aprile 2022).
Nel maggio del 2022, il Consorzio ha emesso i decreti di esproprio per l'acquisizione di alcune aree per la realizzazione del progetto IL, poi annullati in autotutela e riadottati nel successivo mese di agosto.
Nel giugno del 2022, la RO ha ottenuto l'AIA (decreto n. 3009/AMB del 14 giugno 2022) e il PAUR (decreto del 15 giugno 2022 n. 3066/AMB) per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione dei pannelli di truciolare.
Il 14 novembre 2022, la Regione Friuli Venezia Giulia ha rilasciato l'AIA in favore della società IL (decreto n. 21979/GRFVG del 14 novembre 2022), poi rettificata per errore materiale con decreto n. 24115 del 22 novembre 2022.
2. Da tale vicenda sono nati diversi contenziosi, taluni ormai definiti, talaltri ancora pendenti: ad esempio, con sentenze del Consiglio di Stato nn. 10485, 10486, 10487 del 2023 (la prima impugnata per revocazione al R.G. 2103/2024), sono state confermate le sentenze del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, che avevano respinto i ricorsi avverso il PAC (piano attuativo comunale) di San Vito al Tagliamento, propedeutico all'insediamento degli stabilimenti della RO e della IL; con sentenze del Consiglio di Stato nn. 10975 e 11347 del 2023 (la seconda impugnata per revocazione al R.G. 2481/2024), sono state confermate le decisioni del T.A.R. di rigetto delle impugnazioni dei decreti di esproprio adottati dal Consorzio di sviluppo economico-locale; con sentenza del Consiglio di Stato n. 5532 del 2025, è stato respinto l'appello proposto dal Comune di San Vito al Tagliamento contro la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 105 del 2023, con cui era stato rigettato il ricorso comunale contro gli atti autorizzativi rilasciati in favore della RO (ricorso del quale la presente causa costituisce la naturale prosecuzione); con pronuncia di questo Consiglio n. 5524 del 2025, è stato dichiarato improcedibile l'appello contro la sentenza del T.A.R. n. 106 del 2023, con la quale era stata respinta l'impugnazione degli atti autorizzativi del progetto RO; all'udienza odierna, inoltre, sono stati incamerati in decisione ulteriori appelli (R.G. 8509/2023 e 8511/2023) contro le sentenze del T.A.R. Friuli Venezia Giulia (nn. 258 e 259 del 2023), che hanno respinto le impugnazioni, proposte da altri soggetti, delle autorizzazioni conseguite dalle due società.
3. Il presente giudizio riguarda l'impugnazione, da parte del Comune di San Vito al Tagliamento, dell'AIA rilasciata in favore della società IL (contestata con il ricorso introduttivo di primo grado) e della rettifica di errore materiale di tale provvedimento (contestata con atto di motivi aggiunti).
4. Con sentenza n. 256 del 20 luglio 2023 (notificata il 3 agosto 2023), il T.A.R. Friuli Venezia Giulia ha respinto i gravami.
5. La sentenza è stata appellata, dal Comune di San Vito al Tagliamento, con atto notificato il 27 ottobre 2023 e depositato il 5 novembre 2023.
6. Si sono costituiti, per resistere all'appello, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Consorzio di sviluppo economico-locale del Ponte Rosso-Tagliamento, nonché le società RO e IL.
7. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 19 giugno 2025.
8. L'appello è infondato.
9. Con il primo motivo (« Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29-ter, d.lgs. n. 152/2006 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 327/2001 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21, l.r. FVG n. 19/2009 e dell'art. 11, d.P.R. n. 380/2001 – Violazione e/o falsa applicazione art. 47, d.P.R. n. 445/2000 – Violazione e/o elusione di provvedimento giurisdizionale esecutivo, ex artt. 59 e 112 e ss., c.p.a. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 – Illogicità e contraddittorietà manifesta nella motivazione ed errore nella valutazione delle risultanze probatorie – Travisamento dei fatti e motivazione apparente – Omessa verifica della violazione del principio di giusto procedimento – Violazione dell'art. 112 c.p.c. in parte qua »), l'appellante ripropone il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale aveva lamentato che la IL non avesse la disponibilità giuridica dei terreni interessati dall'impianto di recupero dei rifiuti e che, quindi, la società fosse priva della legittimazione a richiedere l'AIA per il relativo progetto. La mancanza di legittimazione attiva della IL deriverebbe dal fatto che essa aveva concluso con il Consorzio di sviluppo economico-locale del Ponte Rosso-Tagliamento un preliminare di vendita cosa altrui, posto che i terreni interessati dall'impianto non appartenevano al Consorzio, ma a terzi, dai quali l'ente avrebbe dovuto espropriarli. Inoltre, al momento del rilascio dell'AIA per il progetto IL, la società non avrebbe potuto vantare alcun titolo legittimante, poiché i decreti di esproprio erano stati oggetto di impugnazione dinanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, che ne aveva sospeso l'esecutività in sede cautelare.
Il T.A.R. ha disatteso la doglianza rilevando, anzitutto, l'ininfluenza della sospensione cautelare dei decreti di esproprio emessi dal Consorzio, poiché il titolo di disponibilità delle aree per la IL derivava dal distinto contratto preliminare, fermo restando che l'impugnazione giurisdizionale era, poi, stata respinta nel merito (con sentenze del T.A.R. Friuli Venezia Giulia nn. 47 e 49 del 2023, che, successivamente all'emanazione della sentenza quivi appellata, sono state anche confermate in appello con sentenze del Consiglio di Stato nn. 10975 e 11347 del 2023). Di seguito, il giudice ha ritenuto che la legge non richieda uno specifico titolo di legittimazione per ottenere l'AIA; in ogni caso, il preliminare stipulato dalla IL era idoneo allo scopo, in quanto concluso con il Consorzio di sviluppo economico-locale, titolare del potere di esproprio dei fondi funzionali all'impianto, sicché l'appartenenza di tali fondi a terzi non costituiva un ostacolo all'acquisizione della loro disponibilità giuridica.
L'appellante contesta le statuizioni del T.A.R. sostenendo che l'inefficacia dei decreti di esproprio, derivante dalle ordinanze cautelari, avrebbe imposto alla Regione quantomeno di sospendere l' iter autorizzatorio, in ragione dell'attuale insussistenza, in capo alla IL, del titolo legittimante la richiesta dell'AIA. Né rileverebbe l'esito dei giudizi avverso i decreti di esproprio, non potendo una sopravvenienza sanare ex post il vizio del provvedimento. L'esponente ribadisce, inoltre, che il preliminare di vendita di cosa altrui non assicuri l'acquisizione della titolarità dei fondi da parte della IL. Né potrebbe valorizzarsi la titolarità del potere espropriativo in capo al Consorzio, vista l'impossibilità, per un'autorità, di vincolarsi ex ante , in un contratto di diritto privato, all'esercizio di siffatto potere ablatorio e stante l'incertezza intrinseca dell'esito della procedura espropriativa, anche alla luce delle impugnazioni giurisdizionali che ne sono seguite.
Il motivo è infondato, per le seguenti considerazioni, aventi portata assorbente.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la legge non richiede che, per domandare il rilascio dell'AIA, occorra avere la disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto: nessuna disposizione dell'art. 29- ter d.lgs. 152/2006 prevede, per la valida presentazione della domanda di AIA, la dimostrazione della titolarità dell'area; l'unico riferimento normativo espresso è al soggetto proponente, che l'art. 5 d.lgs. 152/2006 definisce, alla lett. r), quale soggetto pubblico o privato che "elabora" il piano, programma o progetto. A riprova di ciò, si menzionano gli artt. 177, co. 2, e 208, co. 6, d.lgs. 152/2006, a mente dei quali la gestione di rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e l'approvazione dei relativi progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, con conseguente applicabilità (ove occorra) della procedura espropriativa dei beni di interesse, ai sensi del d.p.r. 327/2001; come osservato dal giudice di primo grado, « se, dunque, l'approvazione di un impianto per la gestione di rifiuti legittima (ove occorra) l'attivazione del potere espropriativo, ciò significa che, ai sensi di legge, per la presentazione della relativa domanda non sarebbe nemmeno necessario un titolo di disponibilità dell'area da parte del richiedente. Diversamente, infatti, non avrebbe avuto senso alcuno prevedere che l'approvazione del progetto determina la dichiarazione di pubblica utilità, utile ai fini dell'esproprio ». Ne consegue che il provvedimento di rilascio dell'AIA non può essere considerato illegittimo per il fatto che, al momento della domanda, la società istante non vantava un titolo che le assicurasse la titolarità dei terreni.
Quanto al rischio che l'attività di recupero di rifiuti venga svolta su fondi altrui, trattasi di una eventualità che il provvedimento impugnato prende specificamente in considerazione e previene. Infatti, al punto 5 dell'AIA rilasciata alla IL, è presente la seguente prescrizione: « Coerentemente con quanto stabilito in sede di conferenza dei servizi, si dà atto che i lavori connessi col progetto autorizzato potranno iniziare solo ad avvenuta, completa acquisizione delle aree sulle quali sorgerà l'impianto ». Pertanto, fermo restando che ai fini del rilascio dell'AIA non occorre che il proponente sia già proprietario dei fondi, comunque, in base alla prescrizione innanzi riportata, questi non può operare sugli stessi se prima non ne ha acquisito la titolarità.
10. Con il secondo motivo, intitolato « Error in procedendo: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma I, lettere c, g e i-quater e dell'all. VII alla Parte II del d.lgs. 152/2006 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 97 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2011/92/UE, art. 4, par. 3 e relativo allegato III – Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e carenza istruttoria – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione delle Linee guida per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE – Violazione e/o falsa applicazione Decreto interministeriale 6/03/2017 n 58 Allegato VI art 1 – Illogicità e contraddittorietà manifesta nella motivazione ed errore nella valutazione delle risultanze probatorie – Travisamento dei fatti e motivazione apparente », l'appellante contesta il capo della sentenza di primo grado, con il quale è stato ritenuto infondato il secondo motivo del ricorso introduttivo. Il Comune aveva lamentato che i progetti RO e IL, integranti in realtà un disegno unitario, fossero stati artificiosamente separati ai fini procedimentali e che lo sdoppiamento dei procedimenti avesse impedito di valutare adeguatamente gli effetti cumulativi degli impianti sull'ambiente.
Il T.A.R. ha ritenuto tale doglianza infondata richiamando le motivazioni di cui alla sentenza n. 105 del 2023 (appellata dal Comune di San Vito al Tagliamento e confermata da questo Consiglio con sentenza n. 5532 del 2025), con le quali aveva respinto l'analoga censura proposta dal Comune avverso gli atti autorizzativi rilasciati in favore della RO. In sintesi, il giudice di primo grado ha escluso che vi fosse un progetto unitario, sussistendo solamente due attività tra loro connesse e, come tali, suscettibili di formare oggetto di distinte AIA, fermo l'obbligo, imposto dall'art. 5, co. 1, lett. o- bis ), d.lgs. 152/2006, di coordinamento istruttorio dei due procedimenti.
Il Comune appellante critica la sentenza ribadendo che, nella fattispecie, si sia in presenza di un progetto unitario, posto che, sotto il profilo soggettivo, le attività sarebbero riferibili al medesimo "centro di interessi" facente capo alla RO (che ha il controllo totalitario della IL e condivide con essa la sede e il legale rappresentante), e che, sotto il profilo oggettivo, l'impianto della IL, collocato in area limitrofa a quella della RO, verrebbe realizzato solamente per soddisfare le esigenze imprenditoriali della società controllante (recuperare gli scarti di legno provenienti dall'impianto RO e riconferire ad esso il materiale recuperato, ai fini della produzione dei pannelli di truciolare). L'appellante deduce, inoltre, che sia mancata la dovuta valutazione congiunta degli impatti ambientali dei due impianti, anche tenuto conto che il progetto IL è mutato successivamente all'emanazione della VIA sul progetto RO.
La doglianza è infondata: in senso analogo si è pronunciata la Sezione, decidendo il già citato appello del Comune di San Vito al Tagliamento contro la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 105 del 2023, relativa agli atti autorizzativi del progetto RO (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5532).
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, in sede di VIA e, poi, nell'ambito dell'AIA e del PAUR rilasciati alla RO, nonché dell'AIA rilasciata alla IL, gli effetti cumulativi dei due progetti sono stati ampiamente considerati sul piano istruttorio, mentre la pretesa dell'appellante che i progetti venissero trattati, anche da un punto di vista formale e procedimentale, in un'unica sede non ha riscontri normativi.
In materia di AIA, infatti, l'art. 5, co. 1, lett. i- quater ), d.lgs. 152/2006 contempla e definisce il concetto di "attività accessoria", consistente in un'attività tecnicamente connessa a un'altra, e l'art. 5, co. 1, lett. o- bis ), d.lgs 152/2006 impone che, nel caso di rapporto di accessorietà tra attività facenti capo a diversi gestori, le relative AIA siano opportunamente coordinate a livello istruttorio. Vi è, quindi, un obbligo di coordinamento, non di unificazione procedimentale, se le attività connesse fanno capo – come nella fattispecie – a diversi gestori.
Ebbene, quelli presentati dalla RO e dalla IL sono due progetti, facenti capo a due distinte società, semplicemente legati da un rapporto di accessorietà. Il progetto RO è relativo a un impianto di produzione di pannelli di truciolato, mentre il progetto IL attiene alla distinta attività di recupero di rifiuti non pericolosi (scarti della lavorazione del legno) e la circostanza che i rifiuti in questione provengano in prevalenza dall'impianto RO e che, circolarmente, il materiale recuperato venga riconsegnato a questo non priva l'attività della IL della propria separata identità. Gli elementi valorizzati dal Comune appellante, quali la localizzazione degli impianti in aree vicine, la loro interdipendenza e il rapporto di controllo tra le due società, depongono senz'altro per la sussistenza di una connessione tra le attività, ma non anche per l'unitarietà del progetto, trattandosi pur sempre di attività oggettivamente differenti e riconducibili a soggetti giuridicamente distinti. È generico, inoltre, il riferimento al medesimo "centro di interessi", non essendovi alcuna specifica allegazione in ordine ad un artificioso e abusivo frazionamento della personalità giuridica delle società, né la loro unicità sostanziale può essere desunta unicamente dalla sussistenza di un controllo totalitario o dalla coincidenza delle sedi e dei legali rappresentanti.
Quanto, poi, all'effettiva valutazione degli impatti cumulativi, dall'esame degli atti di causa emerge che, nell' iter istruttorio relativo alla VIA del progetto RO, sono stati acquisiti i principali elaborati del progetto IL e sono state dettagliatamente approfonditi ed esaminati gli effetti cumulativi dei due progetti in relazione a tutti gli aspetti rilevanti: trasporti, flussi di materia, emissioni in atmosfera, odori e rumori. Specularmente, anche ai fini dell'autorizzazione del progetto IL si è tenuto conto degli impatti ambientali del progetto RO.
Infine, la circostanza che inizialmente (ossia nel momento di sottoposizione a VIA del progetto RO) non sia stata indicata la possibilità che l'impianto RO recepisse il materiale non solo dall'impianto IL ma anche da altri fornitori, come invece emergerebbe dall'analisi del progetto IL, non risulta idonea a richiedere una riapertura della VIA del progetto RO, posto che parte appellante non ha specificato in che termini tale sopravvenienza determinasse una modifica delle condizioni, su cui poggia la valutazione di impatto ambientale, tale da giustificarne la rinnovazione. Sul punto, si ricorda che è principio acquisito quello per cui la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è necessario solo quando le varianti progettuali determinano la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato (Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 370; Id., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525). Rimane fermo che l'analisi coordinata degli impatti cumulativi è stata replicata in sede di rilascio dell'AIA al progetto IL, nella sua configurazione finale, dunque tenendo conto delle modifiche intervenute. Infine, la possibilità di ricezione, da parte della RO, del materiale da fornitori terzi milita in senso esattamente opposto all'allegazione di unitarietà dei due progetti, su cui poggia l'impianto difensivo dell'appellante.
11. Si procede all'analisi del terzo motivo di appello (« Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 88, d.lgs. n. 104/2010 Error in procedendo: violazione delle competenze in materia urbanistica del Comune – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27-bis e. 29-quater, d.lgs. n. 152/2006 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 delle N.T.A. del Piano per gli insediamenti produttivi del Comune di San Vito al Tagl.to – Ambito ZTO "D1" Ponterosso – Violazione del principio del giusto procedimento – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 – Illogicità e contraddittorietà manifesta nella motivazione ed errore nella valutazione delle risultanze probatorie – Travisamento dei fatti e motivazione apparente »), corrispondente al terzo motivo del ricorso di primo grado.
L'appellante si duole del fatto che l'AIA rilasciata alla IL si ponga in violazione dell'art. 23 delle NTA (norme tecniche di attuazione) del PIP (Piano per gli insediamenti produttivi) del Comune di San Vito – Ambito ZTO "D1" Ponterosso, che vieta il deposito del materiale pulverulento sui piazzali.
La censura è infondata innanzitutto in punto di fatto, dal momento che la parte appellante non ha specificamente contestato l'assunto contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui il materiale temporaneamente stoccato nel piazzale all'aperto non sarà quello pulverulento ma sarà materiale "solido" costituito da pezzi di legno allo stato "grossolano" e avrà dimensioni (dai 2/3 cm circa sino al metro) tali da impedirne la dispersione ad opera del vento: rispetto a tale osservazione, l'appellante si limita a rilevare che la sentenza richiami la motivazione della decisione n. 105 del 2023 e che questa sia inconferente in quanto riferita all'impianto RO, ma non dimostra né fornisce elementi da cui desumere la composizione pulverulenta del materiale depositato sul piazzale della IL. Parimenti, l'appellante non smentisce l'ulteriore osservazione contenuta nella sentenza, secondo la quale è comunque previsto un sistema di nebulizzazione per l'eventuale sollevamento di polveri nella fase dello scarico del materiale "grossolano".
In ogni caso, in punto di diritto, si osserva che l'approvazione dell'AIA per un impianto di smaltimento o di recupero di rifiuti ha un effetto legale di variante urbanistica, ex art. 208, co. 6, d.lgs. 152/2006 e, trattandosi di un effetto ex lege , esso si realizza a prescindere dalla circostanza che il provvedimento contenga (o meno) l'esplicitazione della volontà produrre siffatta variazione (in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5532).
12. Con il quarto motivo di appello (« Error in procedendo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 88 c.p.a. Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, l.r. FVG n. 34/2017 – Violazione e/o falsa applicazione d.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 058/Pres – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20, d.lgs. n. 42/2004 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con d.P.Reg. 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 97 Cost., sotto diverso profilo – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990, sotto diverso profilo – Illogicità e contraddittorietà manifesta nella motivazione ed errore nella valutazione delle risultanze probatorie – Travisamento dei fatti e motivazione apparente »), corrispondente al quinto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, si lamenta che il progetto IL non rispetti i Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti approvati con D.P.Reg. 19 marzo 2018 n. 058/Pres. (CLIR), i quali precludono il posizionamento di tali impianti a meno di 500 m dagli agglomerati di case sparse o entro le fasce di rispetto dei beni culturali. Ebbene, l'impianto IL si troverebbe a meno di 500 m da un agglomerato di case sparse e all'interno della fascia di rispetto della fattoria sociale "La volpe sotto i gelsi", bene di pregio culturale.
Quanto al parametro distanziale tra l'impianto e le case sparse, il T.A.R. ha disatteso la censura osservando che « sebbene la IL avesse inizialmente richiesto una specifica deroga, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. n. 34/2017, per il criterio 8B – Case sparse, tuttavia, la valutazione della società è risultata errata in eccesso, in quanto più cautelativa di quanto richiesto dagli stessi CLIR. Essa, infatti, non teneva conto della precisazione, presente a pag. 166 dei CLIR, secondo cui, qualora l'impianto sia ubicato in zona industriale (come nel caso in esame), il livello di tutela deve considerarsi di attenzione cautelativa (AC) e non attenzione limitante (AL). Tant'è che, come ben spiegato dalla difesa regionale, il livello di tutela è contrassegnato da un doppio asterisco che rimanda a tale precisazione (cfr. la nota 4 secondo la quale "Il simbolo ** riportato in tabella 8A indica che, qualora l'impianto sia ubicato in zona industriale, artigianale e per servizi tecnologici il livello di tutela deve considerarsi di attenzione cautelativa (AC))"; da ciò consegue che correttamente l'impianto IL non è assoggettato a nessuna deroga, che invece è prescritta per il diverso livello di attenzione limitante (AL). Il progetto prevede, peraltro, specifiche mitigazioni consistenti nella realizzazione fra il sito e le case sparse di un terrapieno erboso di altezza 3-4 m e di una fascia di terreno alberata per isolamento da eventuali rumori e polveri (cfr. relazione tecnica IL - allegato 4, pag. 18). Rispetto ad esse i ricorrenti non hanno chiarito i precisi profili di inadeguatezza o carenza riscontrati ».
L'appellante critica la sentenza in quanto i CLIR richiederebbero comunque, anche per gli impianti siti in ambiti di attenzione cautelativa (AC), una motivazione circa la compatibilità in concreto della distanza ravvicinata tra essi e gli agglomerati residenziali. Per questo aspetto, la doglianza è infondata in quanto l'amministrazione ha valutato il progetto IL compatibile con la tutela della salute delle persone abitanti nelle vicinanze, alla luce delle misure mitigative proposte dalla società e puntualmente riportate nella sentenza di primo grado.
Con riferimento alla vicinanza tra l'impianto e l'immobile denominato "La volpe sotto i gelsi", il giudice di primo grado ha statuito che « la definizione dei livelli di tutela richiamata dal ricorrente è in realtà relativa solo ai “beni culturali” e non a tutti i beni soggetti al relativo testo unico, essendo rimasto indimostrato che l’immobile “La volpe sotto i gelsi” costituisca propriamente un bene culturale ». L'appellante contesta detto passaggio motivazionale adducendo la violazione del principio di non contestazione, in quanto nessuna delle parti resistenti nel giudizio di primo grado avrebbe negato la qualifica dell'immobile in termini di bene di interesse culturale. In senso contrario, si osserva che la questione era emersa già in sede di conferenza di servizi: a pag. 11 del verbale della seconda riunione della conferenza, infatti, si attesta che «[q] uanto all'interesse culturale riconosciuto dell'edificio denominato "La volpe sotto i gelsi", l'argomento rileva ai fini CLIR unicamente nel caso in cui l'intervento sia soggetto a rilascio di autorizzazione paesaggistica, fattispecie non ricorrente nel caso di specie ». Pertanto, il giudice di primo grado era legittimato a rilevare l'assenza del presupposto di tutela dell'immobile, visto che il principio di non contestazione non opera se una certa allegazione di parte è smentita per tabulas dai documenti di causa. Ad ogni modo, l'appellante non ha contestato la restante parte della motivazione della sentenza, ove si osserva: « Non solo. La censura, per come formulata, non è idonea a scalfire le valutazioni dell’Amministrazione che ha condiviso la già richiamata relazione tecnica IL che ha rilevato che: a) “l’immobile è ubicato ad ovest rispetto all’impianto IL e ad una distanza di oltre 550 m dal perimetro esterno dell’impianto di recupero di scarti di legno non pericolosi, essendo l’appendice del lotto verso ovest destinata all’ingresso della ferrovia consortile, area fra l’altro interdetta alle attività in quanto zona di rispetto elettromagnetica dell’elettrodotto Terna a 132 kV e quindi non rientra nella casistica prevista dal presente criterio localizzativo”; b) “fra detto complesso agricolo e l’impianto LV sorge l’impianto di recupero del vetro Julia Vitrum Spa costituito da edificio industriale di notevole altezza e lunghezza che separa fisicamente il complesso agricolo citato e l’area di progetto di IL”. Non sembra irrilevante pure puntualizzare che l’intervento in esame, poi, s’inserisce all’interno di un’area industriale, senza alcun ampliamento della stessa, sulla realizzazione della quale i valori paesaggistici sono già stati considerati e positivamente valutati dagli organi competenti al momento della più generale pianificazione urbanistica (PRGC e PAC) ».
Infine, il Comune appellante deduce che la sentenza sia viziata per omessa pronuncia, « laddove non si esprime sulla incompatibilità dell’intervento con il PPR nella relativa componente cartografica (doc. 39 del fascicolo di primo grado) e normativa (doc. 40 del fascicolo di primo grado) ».
Tuttavia, la mancata riproposizione in appello della censura asseritamente ignorata dal giudice impedisce il suo esame.
13. Con il quinto motivo di appello (« Error in procedendo: violazione delle competenze sindacali in materia di salute pubblica del Comune – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 29- bis, 29-quater, 29 sexies e 208, d.lgs. n. 152/2006 – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934 – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 32 e 97 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 14-bis, 14-ter e 14-quater l. n. 241/1990 – Violazione del principio del giusto procedimento – Illogicità e contraddittorietà manifesta nella motivazione ed errore nella valutazione delle risultanze probatorie – Travisamento dei fatti e motivazione apparente »), si critica il capo della sentenza che ha respinto il sesto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, con il quale si era contestato il fatto che la Regione Friuli Venezia Giulia, sebbene consapevole che il Comune di San Vito al Tagliamento aveva avviato l 'iter per classificare l'impianto IL come "industria insalubre", non aveva atteso gli esiti del relativo procedimento e aveva rilasciato l'AIA, ritenendo recessiva la competenza del sindaco in materia sanitaria rispetto alle attribuzioni degli altri enti coinvolti nella conferenza di servizi.
Il T.A.R. ha disatteso la doglianza, osservando che le prescrizioni comunali rese ex artt. 216 e 217 r.d. 1265/1934 non abbiano carattere vincolante, dovendo le relative questioni essere manifestate dal rappresentante comunale all'interno della conferenza di servizi ed essere incluse nella ponderazione dei vari interessi pubblici, propria di tale istituto.
A tale statuizione il Comune appellante obietta che occorresse un confronto reale tra Regione e Comune circa la compatibilità dell'impianto con la salute della popolazione, confronto che avrebbe dovuto aver luogo in conferenza di servizi. Pertanto, la Regione non avrebbe potuto soprassedere dalla determinazione comunale ex artt. 216 e 217 tuls e avrebbe dovuto attendere la conclusione del relativo iter procedurale.
La doglianza è infondata.
In materia di AIA, l'art. 29- quater , co. 6, d.lgs. 152/2006, stabilisce che le prescrizioni sindacali ai sensi degli artt. 216 e 217 tuls devono essere acquisite nell'ambito della conferenza di servizi propedeutica all'emanazione del provvedimento autorizzativo: « Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente ». Pertanto, i poteri del sindaco di esprimersi sull'insalubrità delle industrie, ai sensi degli artt. 216 e 217 tuls, vanno ricondotti entro le dinamiche proprie della conferenza di servizi, adeguandosi al funzionamento di quest'ultima. Vale, perciò, il principio per cui la determinazione dell'autorità coinvolta in una conferenza di servizi deve pervenire tempestivamente, pena l'operatività del silenzio assenso ex art. 14- ter , co. 7, l. 241/1990 e, in ogni caso, tale determinazione non assume portata ex se vincolante per l'amministrazione procedente, che è chiamata, in caso di dissensi espressi, ad assumere la decisione finale in base alle posizioni prevalenti esternate in seno alla conferenza, ai sensi dell'art. 14- quater l. 241/1990.
A quanto sopra consegue che, correttamente, la Regione Friuli Venezia Giulia non ha sospeso il procedimento di AIA in attesa delle determinazioni del sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento sull'impianto IL, le quali avrebbero dovuto essere rese nell'ambito della conferenza ed entro la riunione finale della stessa.
14. Con il sesto motivo (« Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e ss. nonché 29-ter, 29-sexies, 29-septies e 29-decies, d.lgs. n. 152/2006 – Violazione dei principi di prevenzione e di precauzione ex art. 3 del d.lgs. 152/2006 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 216 e 216, r.d. n. 1265/1034 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto e carenza della motivazione – Violazione del principio generale del giusto procedimento – Illogicità e contraddittorietà manifesta nella motivazione ed errore nella valutazione delle risultanze probatorie – Travisamento dei fatti e motivazione apparente »), l'appellante ripropone alcune censure, sviluppate nel settimo motivo del ricorso di primo grado, rivolte alle valutazioni effettuate dall'amministrazione sugli impatti ambientali dell'impianto IL.
Le doglianze vanno disattese, in quanto, come correttamente dedotto dal T.A.R., « nelle materie tecnico scientifiche – quale è indubbiamente quella in esame, relativa in generale alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento – si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori ».
Ebbene, nel caso di specie non emerge alcun profilo di manifesta illogicità, travisamento o contraddittorietà nelle valutazioni oggetto di censura.
Il Comune, infatti, lamenta che la Regione abbia omesso di considerare la pericolosità a breve termine dell'impianto IL, come segnalata dall'AsFO (Azienda sanitaria del Friuli orientale), secondo la quale vi è una concreta possibilità che alcuni gruppi suscettibili della popolazione (persone che soffrono di asma, malattie coronariche, BPCO e altre condizioni e malattie croniche) possano essere danneggiati dall'esposizione a breve termine a concentrazioni elevate di PM10. In senso contrario, però, si osserva che l'AsFO, dopo aver considerato ogni possibile impatto dell'impianto sulla salute delle persone, si è determinata a non negare il proprio assenso alla relativa autorizzazione, ma a indicare le prescrizioni a cui l'attività si sarebbe dovuta conformare e a tali prescrizioni si è attenuta la Regione Friuli Venezia Giulia, che le ha recepite nel provvedimento autorizzativo. Pertanto, il rischio di incidenza delle emissioni su talune fasce di popolazione non è stato ritenuto idoneo a impedire in toto l'operatività dell'impianto, né emergono, dal ricorso, elementi da cui inferire che siffatta scelta, di contenuto ampiamente discrezionale, sia affetta da manifeste illogicità o incongruenze.
Ulteriormente, il Comune contesta l'analisi dell'impatto della nuova attività sul traffico veicolare, sostenendo che la Regione abbia considerato solo lo scenario in cui la IL sia l'unica fornitrice della RO e non abbia, invece, tenuto conto dell'ipotesi alternativa di funzionamento asincrono degli impianti. La censura, invero, tende a stimolare una rinnovazione della valutazione di impatto ambientale dell'impianto RO, alla luce del fatto che, successivamente all'emanazione della VIA, la società avrebbe deciso di rifornirsi del materiale legnoso non solo dalla società IL, ma anche da fornitori terzi. In quest'ottica, la doglianza è, però, inconferente, poiché il presente giudizio verte sulla legittimità dell'AIA rilasciata alla IL e non anche sugli atti autorizzativi dell'impianto RO. In ogni caso, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la censura è generica, poiché « non è stato chiarito dal ricorrente in modo esaustivo in che termini e sotto quali specifici aspetti gli intervenuti cambiamenti progettuali (anche relativi al progetto della IL) avrebbero inciso in maniera determinante sulle valutazioni rinvenibili nella VIA e già esaminate in conferenza di servizi, cui, pertanto, del tutto correttamente la Regione ha fatto richiamo ».
15. Rimane da analizzare il settimo motivo di appello, intitolato « Error in iudicando: Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e del principio di legalità ex art. 97 della Costituzione – Violazione del principio di contrarius actus – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 21-octies e 21-nonies, l. n. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29-ter e ss., d.lgs. n. 152/2006 – Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento istruttorio ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Illogicità e contraddittorietà manifesta nella motivazione ed errore nella valutazione delle risultanze probatorie – Travisamento dei fatti e motivazione apparente ».
L'appellante si duole del rigetto del primo motivo aggiunto, con il quale aveva dedotto che l'AIA rilasciata alla IL fosse contraddittoria e fondata su presupposti errati, poiché, nel dispositivo, essa autorizza la società alla « realizzazione e [all] l'esercizio di un impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato » (che è l'attività svolta dalla RO), e non al trattamento dei rifiuti (ossia all'attività su cui si è focalizzata l'istruttoria procedimentale).
Il motivo è infondato, poiché, come già rilevato dal T.A.R., il riferimento all'« impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato », contenuto nel dispositivo provvedimentale, costituisce il frutto di un evidente errore materiale, che è stato, poi, legittimamente corretto con il decreto di rettifica dell'AIA n. 24115 del 22 novembre 2022. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la circostanza che la frase erronea si trovi nel dispositivo del provvedimento (anziché nella motivazione) e che impatti sul contenuto dello stesso, e quindi su un elemento essenziale del provvedimento, non la rende un "errore volitivo", inficiante la validità dell'atto: un errore materiale è tale ovunque si trovi, sempre che emerga – come nella fattispecie – che esso derivi da una svista puramente redazionale.
16. Per tutte le ragioni suesposte, l'appello deve essere respinto.
17. Le spese del secondo grado di giudizio vengono compensate, in ragione della complessità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO