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Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/07/2023, n. 32630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32630 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. BI FE nato a [...] il [...] 2. DE AN AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni del difensore di TO ER, avv. Deborah Berton, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di De ZA CO e TO ER e in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta patrimoniale, loro ascritti nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e amministratore di fatto della società unipersonale Q Logistic srl, dichiarata fallita il 28 novembre 2014; ha Penale Sent. Sez. 5 Num. 32630 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 16/06/2023 lasciato inalterata la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. determinata dal Tribunale in dieci anni. In sostanza secondo i giudici di merito, gli imputati, nelle rispettive qualità, in concorso tra loro: - cagionavano il fallimento della società attraverso il compimento di operazioni dolose consistite nell'aver consentito ad altre società di sottrarsi all'accertamento e al pagamento delle accise in Italia, concentrando sulla fallita un debito nei confronti dell'erario superiore a 30 milioni di euro;
la Q Logistic srl aveva ottenuto dalla Agenzia delle Dogane di Pordenone la licenza per l'esercizio di un deposito fiscale, verso il quale risultavano spediti ingenti quantitativi di birra da depositi fiscali tedeschi, senza che risultasse il pagamento dell'accisa e che si sapesse nulla circa la destinazione finale della merce mai transitata nel deposito della Q Logistic in Fontanafredda;
- distraevano l'importo di 99.400,00 euro dai conti correnti della società. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori. 3. TO ER propone un unico articolato motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si sostiene che la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta sulle specifiche doglianze volte a contestare l'attribuzione all'imputato della veste di amministratore di fatto. La sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione anche sul tema delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. 4. Sono in atti due ricorsi nell'interesse di De ZA CO. 4.1. Il primo ricorso, presentato il 19 ottobre 2022 dall'avv. Alberto Kostoris difensore di ufficio dell'imputato, eccepisce la violazione dell'art. 649, cod. proc. pen. perché l'imputato è già stato giudicato, con sentenza divenuta irrevocabile, per i medesimi fatti di frode fiscale in cui si sostanzia nel presente processo il reato ex art. 223, comma secondo, n. 2 cod. pen.; deduce, comunque, il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione con i reati di frode fiscale già giudicati. 4.2. Il secondo ricorso, presentato il 20 ottobre 2022 dall'avv. Michele Maturi difensore di fiducia dell'imputato, riproduce le medesime doglianze oggetto del ricorso di TO. 2 5. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TO è fondato. Quello di De ZA è inammissibile, tuttavia deve essere rilevata di ufficio la illegalità della durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. 2. Il ricorso di TO ER è fondato. 2.1. In sede di appello, il ricorrente aveva contestato con specifici motivi (riportati anche a pagina 9 della sentenza impugnata) la propria qualifica di amministratore di fatto. La questione è rimasta priva di effettiva risposta, poiché, nell'affrontarla, la Corte di appello si limita a rilevare in maniera generica, senza spiegazione alcuna: - che è divenuta irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato fiscale integrante le operazioni dolose ex art. 223, comma secondo, n. 2, cod. pen.; - che «da ciò, oltre a quanto già correttamente argomentato in fatto dal giudice di primo grado, discende il rigetto, in fatto, dei motivi di appello in punto di responsabilità di entrambi gli imputati e, per TO, anche con riferimento al ruolo assunto» (pag. 10 sentenza impugnata). 2.2. Siffatta motivazione è apodittica, tanto da configurare un caso di radicale mancanza di argomentazione, dando luogo a nullità ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. Va ricordato che il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d'appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859). Se è vero che in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) è, però, necessario che di integrazione si tratti nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall'appellante, sia pure con 3 criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata, in modo da evidenziare un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.). «Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all'evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così in motivazione Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, cit.). Nella specie l'impianto argomentativo della sentenza di appello non risponde ai criteri sopra tracciati: - richiama la sentenza di primo grado, ma non esamina i motivi di appello;
- richiama l'esito del processo per il reato tributario, senza neppure spiegare in base a quali elementi fattuali o effetti giuridici (alcuni dei quali sono intuibili ma richiederebbero una espressa presa di posizione) quel risultato processuale riverberi i suoi effetti in maniera automatica e incontestabile sul titolo di responsabilità in forza del quale TO deve rispondere del "reato proprio" di bancarotta fraudolenta. 2.3. La doglianza sull'art. 62 bis cod. pen. resta assorbita;
come assorbito risulta il problema della illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari (cfr. infra) che dovrà essere affrontato dal giudice di rinvio ove si determinasse a confermare la condanna dell'imputato. 3. Il ricorso di CO De ZA è inammissibile, tuttavia deve essere rilevata di ufficio la illegalità della durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. 3.1. Il ricorso presentato dal difensore di ufficio, avv. Alberto Kostoris, è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - l'impugnazione è stata depositata il 19 ottobre 2022, quando il difensore di ufficio era stato sollevato dall'incarico (e quindi era privo di legittimazione processuale), poiché l'imputato in data 18 ottobre 2022 aveva nominato proprio difensore di fiducia l'avv. Michele Maturi (cfr. nomina contenuta in calce al ricorso per cassazione proposto da quest'ultimo difensore); - le questioni poste sono inedite e, secondo ius receptum, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. tra le altre Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 4 255577; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 3.2. Il ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Michele Maturi, riproduce testualmente il contenuto del ricorso di TO, ponendosi, in tal modo, del tutto fuori fuoco rispetto alla posizione De ZA.. Difatti il ricorso di TO si incentra esclusivamente, come visto, su due profili di carattere soggettivo a lui esclusivamente riferibili: la qualifica di amministratore di fatto e le circostanze attenuanti generiche. Le censure coltivate da TO non sono estensibili a De ZA, il quale è stato riconosciuto responsabile nella veste di amministratore di diritto e socio unico della fallita. 3.3. Il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. applicate ex lege nella misura fissa di anni dieci. 3.3.1. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 3.3.2. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli;
Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, COn;
Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione). 4. Consegue: - che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di TO ER;
- che la medesima sentenza deve essere annullata con rinvio nei confronti di De ZA CO limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari ex art. 216 u.c. legge fall.; nel resto il ricorso De ZA va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TO ER con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. 5 Annulla la medesima sentenza nei confronti di De ZA CO limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari ex art. 216 u.c. legge fall. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezia;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di De ZA. Così deciso il 16/06/2023
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni del difensore di TO ER, avv. Deborah Berton, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di De ZA CO e TO ER e in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta patrimoniale, loro ascritti nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e amministratore di fatto della società unipersonale Q Logistic srl, dichiarata fallita il 28 novembre 2014; ha Penale Sent. Sez. 5 Num. 32630 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 16/06/2023 lasciato inalterata la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. determinata dal Tribunale in dieci anni. In sostanza secondo i giudici di merito, gli imputati, nelle rispettive qualità, in concorso tra loro: - cagionavano il fallimento della società attraverso il compimento di operazioni dolose consistite nell'aver consentito ad altre società di sottrarsi all'accertamento e al pagamento delle accise in Italia, concentrando sulla fallita un debito nei confronti dell'erario superiore a 30 milioni di euro;
la Q Logistic srl aveva ottenuto dalla Agenzia delle Dogane di Pordenone la licenza per l'esercizio di un deposito fiscale, verso il quale risultavano spediti ingenti quantitativi di birra da depositi fiscali tedeschi, senza che risultasse il pagamento dell'accisa e che si sapesse nulla circa la destinazione finale della merce mai transitata nel deposito della Q Logistic in Fontanafredda;
- distraevano l'importo di 99.400,00 euro dai conti correnti della società. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori. 3. TO ER propone un unico articolato motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si sostiene che la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta sulle specifiche doglianze volte a contestare l'attribuzione all'imputato della veste di amministratore di fatto. La sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione anche sul tema delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. 4. Sono in atti due ricorsi nell'interesse di De ZA CO. 4.1. Il primo ricorso, presentato il 19 ottobre 2022 dall'avv. Alberto Kostoris difensore di ufficio dell'imputato, eccepisce la violazione dell'art. 649, cod. proc. pen. perché l'imputato è già stato giudicato, con sentenza divenuta irrevocabile, per i medesimi fatti di frode fiscale in cui si sostanzia nel presente processo il reato ex art. 223, comma secondo, n. 2 cod. pen.; deduce, comunque, il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione con i reati di frode fiscale già giudicati. 4.2. Il secondo ricorso, presentato il 20 ottobre 2022 dall'avv. Michele Maturi difensore di fiducia dell'imputato, riproduce le medesime doglianze oggetto del ricorso di TO. 2 5. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TO è fondato. Quello di De ZA è inammissibile, tuttavia deve essere rilevata di ufficio la illegalità della durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. 2. Il ricorso di TO ER è fondato. 2.1. In sede di appello, il ricorrente aveva contestato con specifici motivi (riportati anche a pagina 9 della sentenza impugnata) la propria qualifica di amministratore di fatto. La questione è rimasta priva di effettiva risposta, poiché, nell'affrontarla, la Corte di appello si limita a rilevare in maniera generica, senza spiegazione alcuna: - che è divenuta irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato fiscale integrante le operazioni dolose ex art. 223, comma secondo, n. 2, cod. pen.; - che «da ciò, oltre a quanto già correttamente argomentato in fatto dal giudice di primo grado, discende il rigetto, in fatto, dei motivi di appello in punto di responsabilità di entrambi gli imputati e, per TO, anche con riferimento al ruolo assunto» (pag. 10 sentenza impugnata). 2.2. Siffatta motivazione è apodittica, tanto da configurare un caso di radicale mancanza di argomentazione, dando luogo a nullità ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. Va ricordato che il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d'appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859). Se è vero che in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) è, però, necessario che di integrazione si tratti nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall'appellante, sia pure con 3 criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata, in modo da evidenziare un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.). «Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all'evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così in motivazione Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, cit.). Nella specie l'impianto argomentativo della sentenza di appello non risponde ai criteri sopra tracciati: - richiama la sentenza di primo grado, ma non esamina i motivi di appello;
- richiama l'esito del processo per il reato tributario, senza neppure spiegare in base a quali elementi fattuali o effetti giuridici (alcuni dei quali sono intuibili ma richiederebbero una espressa presa di posizione) quel risultato processuale riverberi i suoi effetti in maniera automatica e incontestabile sul titolo di responsabilità in forza del quale TO deve rispondere del "reato proprio" di bancarotta fraudolenta. 2.3. La doglianza sull'art. 62 bis cod. pen. resta assorbita;
come assorbito risulta il problema della illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari (cfr. infra) che dovrà essere affrontato dal giudice di rinvio ove si determinasse a confermare la condanna dell'imputato. 3. Il ricorso di CO De ZA è inammissibile, tuttavia deve essere rilevata di ufficio la illegalità della durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. 3.1. Il ricorso presentato dal difensore di ufficio, avv. Alberto Kostoris, è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - l'impugnazione è stata depositata il 19 ottobre 2022, quando il difensore di ufficio era stato sollevato dall'incarico (e quindi era privo di legittimazione processuale), poiché l'imputato in data 18 ottobre 2022 aveva nominato proprio difensore di fiducia l'avv. Michele Maturi (cfr. nomina contenuta in calce al ricorso per cassazione proposto da quest'ultimo difensore); - le questioni poste sono inedite e, secondo ius receptum, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. tra le altre Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 4 255577; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 3.2. Il ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Michele Maturi, riproduce testualmente il contenuto del ricorso di TO, ponendosi, in tal modo, del tutto fuori fuoco rispetto alla posizione De ZA.. Difatti il ricorso di TO si incentra esclusivamente, come visto, su due profili di carattere soggettivo a lui esclusivamente riferibili: la qualifica di amministratore di fatto e le circostanze attenuanti generiche. Le censure coltivate da TO non sono estensibili a De ZA, il quale è stato riconosciuto responsabile nella veste di amministratore di diritto e socio unico della fallita. 3.3. Il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. applicate ex lege nella misura fissa di anni dieci. 3.3.1. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 3.3.2. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli;
Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, COn;
Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione). 4. Consegue: - che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di TO ER;
- che la medesima sentenza deve essere annullata con rinvio nei confronti di De ZA CO limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari ex art. 216 u.c. legge fall.; nel resto il ricorso De ZA va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TO ER con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. 5 Annulla la medesima sentenza nei confronti di De ZA CO limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari ex art. 216 u.c. legge fall. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezia;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di De ZA. Così deciso il 16/06/2023