Sentenza 19 novembre 2019
Massime • 1
In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, il responsabile dell'abuso, destinatario del provvedimento, non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre la nullità derivate dalla mancata notifica dello stesso al proprietario del bene, non determinando tale omissione alcuna limitazione al suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione per far valere le eccezioni difensive relative alla sua posizione.
Commentario • 1
- 1. Reati in materia di edilizia ed urbanistica: rassegna giurisprudenzialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2023
1. Premessa. 2. Le sentenze della corte di cassazione in materia di reati edilizi 1. Premessa. La violazione delle disposizioni edilizie ed urbanistiche può comportare oltre a sanzioni amministrative, civili e fiscali anche l'instaurazione di un procedimento penale a carico del trasgressore, con conseguenze anche gravi. I reati edilizi sono individuati dall'art. 44 del DPR 380/01 e possono essere suddivisi in tre categorie: a) inosservanza delle norme edilizie vigenti o delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei progetti approvati (pensiamo al caso di chi costruisca in difformità parziale o in variazione essenziale dal progetto approvato). In questo caso la pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2019, n. 8998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8998 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
0099 8-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1768 Aldo Aceto - Presidente - Donatella Galterio CC 19/11/2019 R.G.N. 30183/2019 Giovanni Liberati Relatore - Alessio Scarcella Giuseppe Noviello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GN NE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/5/2019 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 maggio 2019 il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta formulata da NE GN, di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza del 24 ottobre 2007 del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile il 9 gennaio 2008, ritenendo, tra l'altro, irrilevante la circostanza che il condannato non sia proprietario dell'immobile e non ne abbia la disponibilità, conseguendo di diritto, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, all'esecuzione delle opere abusive la loro demolizione.
2. Avverso tale ordinanza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, a causa della inadeguata considerazione della appartenenza dell'immobile oggetto dell'ordine di demolizione a EN GN e IA TA, giacché tale circostanza impedisce al ricorrente, anche se autore dell'abuso, di provvedere alla demolizione delle opere abusive, giacché tale attività dovrebbe essere compiuta su beni che non gli appartengono. Ha, inoltre, eccepito la mancata notificazione dell'ordine di demolizione ai proprietari dell'immobile da demolire, certamente interessati, anche se non autori dell'abuso, alla procedura che avrebbe dovuto avere quale oggetto un bene di loro proprietà.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, stante la legittimità dell'ordine di demolizione impartito al ricorrente, quale autore dell'abuso, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ricorso è manifestamente infondato.
2. Premesso che l'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere abusive se ancora non sia stata altrimenti eseguita, senza distinguere tra responsabile dell'abuso e proprietario del bene, e che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, tale ordine ha natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente 2 dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, De Lorier, Rv. 265540; Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 28/01/2019, Cerra S.r.l., Rv. 275850; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Cannova, Rv. 277266), non v'è dubbio che l'ordine di demolizione sia stato legittimamente emesso con la sentenza di condanna, pronunciata nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001, derivando ciò dalla chiara previsione dell'art. 31, comma 9, T.U. edilizia citato. La circostanza, prospettata nel ricorso, della indisponibilità da parte del ricorrente delle opere abusive, che apparterrebbero a terzi, essendone proprietari EN GN e IA TA, e di cui quindi il ricorrente non potrebbe procurare la demolizione, con la conseguente necessità di revocare l'ordine impartito con la sentenza di condanna, attiene alla corretta disposizione di tale ordine e, quindi, avrebbe dovuto essere fatta valere nel corso del giudizio di cognizione e non può esserlo, non essendo stati allegati fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, in fase di esecuzione. L'ordine di demolizione è, infatti, stato correttamente impartito, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001, divenuta definitiva e alla cui esecuzione il ricorrente si oppone. L'eventuale erroneità della disposizione di tale ordine (per l'impossibilità per l'imputato di darvi esecuzione, a causa della altruità dei beni), avrebbe, dunque, dovuto essere fatta valere con l'impugnazione, cosicché, non essendo stata prospettata la verificazione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, tale questione non può ora essere fatta valere in sede esecutiva, stante la preclusione derivate dalla formazione del giudicato in ordine alla corretta disposizione di tale ordine. D'altra parte il ricorrente, secondo la sua stessa prospettazione, risulta privo di interesse a dolersi della necessità di eseguire la demolizione di un bene che, secondo quanto affermato dal ricorrente medesimo, apparterrebbe ad altri, non essendo in una tale situazione in alcun modo pregiudicato dalla demolizione, non essendo neppure stata subordinata la sospensione condizionale della pena alla esecuzione della demolizione, cosicché da questa non può derivare alcun pregiudizio alla sfera di interessi del ricorrente (non essendo stata allegata né prospettata l'eventualità di azioni di rivalsa da parte dei proprietari del bene oggetto dell'intervento abusivo, destinati a sopportarne la demolizione, nei confronti dell'imputato, quale responsabile dell'abuso, dunque autore della condotta produttiva del pregiudizio), e, quindi, risulta privo di interesse a dolersene. Anche in relazione alla omessa notificazione dell'ordine di demolizione ai proprietari del bene che ne è oggetto il ricorrente risulta privo di interesse, in quanto tale omessa notifica non comporta alcuna nullità, posto che il destinatario 3 dell'ordine che non sia anche proprietario del bene non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, non rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione, facendo valere in tale sede le proprie eccezioni difensive (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245404; Sez. 3, Ordinanza n. 9225 del 23/01/2003, Petrocchi, Rv. 224174).
3. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza delle censure cui è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Aldo Aceto Alolo Acel DEPOSITATA IN CANCELLERA - 5 MAR 2020 CANCELLERIESPERTO Luana 4