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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 66/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 66/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.7.2024 (comunicata in data 31.7.2024), e vertente TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Elena Paoli e dall'avv. Giampiero Paoli, presso il cui studio, sito in Ancona, Corso Mazzini 156/B, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
attore E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Bassetti, presso il cui indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta OGGETTO: contratto di agenzia CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: In via principale, accertare e dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di delle Parte_1 somme che risulteranno dovute a titolo di provvigioni non corrisposte nell'anno 2019 ex art. 1748 co. 1 e 3 c.c. ed ex art. AEC 2009, oltre rivalutazione e interessi moratori;
in via principale: accertare il diritto della
[...] alle provvigioni indirette previste dall'art.1748 comma 2 c.c. per gli affari conclusi nella Parte_1 sua zona di competenza direttamente dalla convenuta e dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma che risulterà
[...] dovuta a tale titolo, oltre rivalutazione e interessi moratori, ovvero, nella denegata ipotesi in cui venisse considerato valido il contratto del 1.2.2005, e salvo gravame, accertare il diritto della Parte_1
al pagamento dell'indennità ex art. 1751 bis c.c. dovuta per il patto di non concorrenza post contrattuale e per
[...]
l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_1 parte attrice, della somma che risulterà dovuta a tale titolo, oltre rivalutazione e interessi moratori;
in via principale, accertare e dichiarare che la casa mandante è receduta senza giusta causa dal rapporto di agenzia Controparte_1 con la e per l'effetto condannare l Parte_1 Controparte_1 al pagamento in favore della delle somme che
[...] Parte_1 risulteranno dovute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, nonché di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c.,
1 ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 12 dell'AEC, a titolo di indennità suppletiva di clientela, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, a titolo di indennità meritocratica, oltre rivalutazione e interessi moratori;
In via istruttoria: ordinare l'esibizione a carico di tutti terzi così come identificati da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c, estendendola altresì ai terzi Esca s.r.l. e AR soc. coop. agricola, di copia dei pagamenti effettuati in Parte_2 favore della convenuta nell'anno 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e delle corrispondenti fatture emesse da quest'ultima nel medesimo periodo e disporre consulenza tecnica contabile, che esaminati gli estratti conti provvigionali e le scritture contabile acquisite in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. determini le provvigioni maturate dalla Parte_1 nel 2019 e non corrisposte, nonché le provvigioni indirette relative agli affari conclusi direttamente dall Controparte_1 negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 con i clienti marchigiani sede in via della Barchetta n. Parte_3
8bis/ter - 60035 - Jesi (AN); sede in via del Commercio n. 1 - 60032 - Controparte_2
Castelplanio (AN); sede in via Martiri Della Libertà n. 27 - 60035 - Jesi (AN); Controparte_3 sede in via Trento e Trieste n. 5 - 61033 - Fermignano (PS); Controparte_4 CP_5
sede in via Ugo La Malfa n. 15/a - 61032 - Fano (PS); sede in Contrada Isola n. 2 -
[...] Controparte_6
63076 - Monteprandone (AP); : sede in Frazione Prosano n. 119 - 60011 - Arcevia Controparte_7
(AN); sede in viale Dante Alighieri n. 15 - 61032 - Fano (PS); Controparte_8 [...]
sede in via Parini n. 18 - 63077 – Monsampolo del Tronto (AP); Controparte_9 CP_10
sede in via dell'Industria n. 8 - 60028 - Osimo (AN); sede in via C. Battisti n. 55 - 62039 -
[...] Parte_2
Visso (MC); Sede in Str. Prov. Bivio Agelli n. 86 - 63093 - Roccafluvione (AP), Controparte_11 ovvero l'indennità ex art. 1751 bis c.c. per il patto di non concorrenza post contrattuale, nonchè l'indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. ovvero ai sensi dell'AEC vigente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimb. forf. 15%, IVA e Cassa Forense.” per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV co, C.p.c.; nel merito: respingere la domanda attorea così come formulata, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata, nonchè prescritta;
in via istruttoria: si reitera in questa sede la richiesta di ammissione della prova per testi formulata da parte convenuta nella Memoria istruttoria ex art.183, VI co. n.2) C.p.c., depositata il 13.12.2021, con specifico riguardo ai capitoli ed ai testimoni non ammessi dal Giudice, atteso che detta prova risulta ammissibile e rilevante ai fini del decidere. Si reitera, quindi, la richiesta che l'Ill.mo Giudice voglia disporre la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio affinchè proceda alla verificazione dell'autografia della firma del Sig.
[...]
apposta in calce al Mandato di agenzia commerciale del 01.02.2005, prodotto dalla Società convenuta
Parte_1 come Doc.n.1 del proprio fascicolo di parte, utilizzando come scritture di comparazione i documenti prodotti da parte attrice ed in particolare: la Procura alle liti per il presente giudizio a firma i Doc.ti nn.10, 18 e 21
Parte_1 del Fascicolo di parte attrice, salvo altri. In ordine a questa richiesta istruttoria, si chiede nuovamente che il Giudice ordini alla parte attrice il deposito agli atti del giudizio, de: 1) l'originale della Procura alle liti a firma
Parte_1 conferita agli odierni difensori per il presente giudizio e depositata telematicamente nel Fascicolo di parte attrice;
2) l'originale delle due lettere del 30.09.2019, a firma allegate dalla al
Parte_1 Parte_1 messaggio di pec indirizzato all' in pari data, prodotte in copia fotostatica e depositate telematicamente Controparte_1 come Doc.n.18 del Fascicolo di parte attrice e Doc.n.9 del Fascicolo di parte convenuta;
3) l'originale della lettera del 23.07.2020, sottoscritta dall'Avv. Elena Paoli e dal Sig. allegata al messaggio pec indirizzato
Parte_1 all' in pari data, prodotta in copia fotostatica e depositata telematicamente come Doc.n.21 del Fascicolo Controparte_1 di parte attrice e Doc.n.10 del Fascicolo di parte convenuta;
4) l'originale del “Quadro B” allegato dalla
[...] al messaggio fax indirizzato all' in data 31.01.2005, prodotto in copia fotostatica e Parte_1 Controparte_1 depositato telematicamente come Doc.ti nn. 11 e 12 di parte convenuta”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con atto di citazione notificato l'11.1.2021 la Parte_1 di seguito anche ”) evocava in giudizio la
[...] Parte_1
(di seguito anche “ ) dinanzi al Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Terni per sentir accogliere le seguenti conclusioni: (1) condannare la convenuta a pagare le somme dovute a titolo di provvigioni non corrisposte nell'anno 2019 ex art. 1748 co. 1 e 3 c.c. ed ex art. AEC 2009, oltre rivalutazione ed i interessi moratori;
(2) accertare il diritto dell'attrice alle provvigioni indirette previste dall'art. 1748, co. 2, c.c. per gli affari conclusi nella sua zona di competenza e condannare la convenuta al pagamento della somma dovuta, oltre rivalutazione ed interessi moratori;
(3) accertare l'illegittimità, per assenza di giusta causa, del recesso della convenuta dal rapporto di agenzia con l'attrice e condannarla al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, nonché di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 12 dell'AEC, a titolo di indennità suppletiva di clientela, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, a titolo di indennità meritocratica, oltre rivalutazione e interessi moratori. A sostegno delle rassegnate conclusioni l'attrice esponeva che: (i) la
[...]
(oggi Controparte_12 Parte_1
, quale intermediario di commercio nel settore merceologico dei prodotti alimentari, in data
[...]
27.8.1991 aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato di agenzia con titolare CP_1 di un'impresa individuale esercente “l'attività di imbottigliamento e miscelazione di oli di oliva e di semi, produzione e confezionamento di olii aromatizzati, salse ed in generale prodotti alimentari … commercio all'ingrosso, al minuto ed anche elettronico di qualsiasi prodotto sopra indicato …”, con decorrenza dal 1.9.1991, per effetto del quale si era impegnata a promuovere la vendita dei prodotti dell'oleificio nella regione Parte_4
Marche, maturando una provvigione del 3% sugli affari, da liquidare trimestralmente;
(ii) il 27.1.2005 la ditta individuale aveva variato la propria “ragione sociale” in CP_1 Parte_5
(iii) a luglio 2011 si era avveduta del mancato pagamento delle provvigioni relative ai clienti
[...] marchigiani AL AR e CO Pesca, e, nel maggio 2012, l' si era giustificato Controparte_1 sostenendo che il contratto di agenzia non era mai stato sottoscritto dall'attrice; (iv) nel dicembre 2018 all'attrice era stata riconosciuta una provvigione anche per gli affari conclusi con la una società CP_13 di Perugia;
(v) l'attività di promozione era proseguita anche a luglio ed agosto 2019, dopo la fuoriuscita dalla compagine sociale dell'attrice del socio e dopo la variazione della forma societaria CP_12 da s.n.c. a s.a.s., con assegnazione di clienti anche fuori dalla zona di competenza;
(vi) con pec del 3.9.2019 la convenuta le aveva comunicato che “il mandato conferito alla precedente società deve ritenersi concluso per iniziativa dell'agente medesimo”, reputando che la variazione sociale avesse determinato un mutamento di una dei contraenti e rendendosi, al contempo, disponibile a stipulare un nuovo contratto sempre con parte attrice;
(vii) il 4.9.2019 l'amministratore delegato della convenuta aveva assegnato all'attrice due nuovi clienti, l'Eurodrink di Ventimiglia e la Macario S.p.A. di Venezia, al di fuori della zona precedentemente assegnata;
(viii) con pec del 30.9.2019 l'attrice aveva formalmente contestato l'illegittimità del recesso e sollecitato il pagamento delle provvigioni relative agli affari conclusi dalla preponente con i clienti Pesce Azzurro s.p.a., ed nella zona che le era Parte_3 CP_10 CP_6 stata assegnata in esclusiva;
(ix) l' aveva contestato il diritto alla provvigione, Controparte_1 qualificando detti clienti come “direzionali” e reputando l'attrice decaduta dalla contestazione per omessa contestazione degli estratti conto provvigionali nel termine di 30 giorni dalla loro comunicazione.
3 Ciò premesso, sosteneva (1) l'omesso pagamento delle provvigioni maturate nel 2019, la mancata trasmissione dell'estratto conto del III trimestre 2019 e di quello di chiusura, in violazione dell'art. 1748, co. 3, c.c. e art. 4, co. 7, AEC, nonché dell'art. 1749 c.c., norma inderogabile che riconosce all'agente il diritto di visionare la documentazione contabile del preponente;
(2) la convenuta aveva concluso direttamente affari con clienti marchigiani nella zona di esclusiva competenza della odierna parte attrice e, in particolare, con AL AR, CO Pesca, Pesce Azzurro s.p.a., ed Ello Food s.p.a., CP_10 nonché con e CO IC Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
e che l'art. 1748, co. 2, c.c. riconosce all'agente il diritto alla provvigione “indiretta” in caso di ingerenza nella zona di esclusiva di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quantificato in misura pari alla somma che sarebbe spettata all'agente, a titolo di provvigione, se l'affare fosse stato da lui promosso, come previsto anche all'art. 4, co. 6, dell'A.E.C. del settore commercio, ossia in misura non inferiore al 5%, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 come stabilito dall'art. 6 dell'A.E.C. del settore commercio;
(3) stante l'illegittimità del recesso, per assenza di giusta causa di cui all'art. 1751, co. 3, c.c., aveva diritto all'indennità di mancato preavviso riconosciuta all'art. 1750, co. 2, c.c., che, in base all'art. 11 dell'A.E.C., era pari a sei mesi (non potendo il contratto individuale del 1991, che prevedeva 4 mesi, derogare in peius la contrattazione collettiva), sicché gli spettava un'indennità pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile precedente quanti erano i mesi di preavviso da rispettare. Quantificava, quindi, l'indennità sostitutiva di preavviso computandola su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia nel 2018, comprensive delle provvigioni indirette maturate nel 2018 e ancora non corrisposte;
(4) in applicazione dell'art. 1751 c.c. sosteneva di aver diritto, al momento della cessazione del rapporto, all'indennità di fine rapporto, da liquidare equitativamente, sussistendo i presupposti di legge, precisando che non può superare l'indennità annua, calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni. In via subordinata, chiedeva la quantificazione dell'indennità in base all'A.E.C. del 16.2.2009, secondo cui essa va ottenuta conteggiando, anzitutto, ad un'indennità di risoluzione del rapporto e pari a quanto la preponente versa annualmente alla sulla base delle Controparte_17 provvigioni di competenza di ogni anno fino al termine del rapporto, precisando che per l'anno 2019 la liquidazione del FIRR era posta a capo della preponente e non della In secondo luogo, CP_17 computava anche una “indennità suppletiva di clientela” da calcolare per gli affari conclusi in forza del rapporto contrattuale dal 1° settembre 1991 sino allo scioglimento del vincolo, nella seguente misura del 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni del rapporto, del 3,50% su quelle maturate dal 4° al 6° anno, del 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi. Da ultimo, domandava anche il pagamento di un'indennità meritocratica calcolata sulla base dell'intero rapporto in base ai criteri di calcolo indicati dall'A.E.C., confrontata con la media annua delle provvigioni degli ultimi cinque anni di rapporto ex art. 1751, co. 3, c.c.. Con comparsa depositata il 19.6.2021 – per l'udienza del 6.10.2021 - si costituiva in giudizio l' chiedendo: (1) in via preliminare di dichiarare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ex art. 164, co. 4, c.p.c.; (2) nel merito di respingere la domanda attorea perché infondata ed improbata e, comunque, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. A sostegno delle rassegnate conclusioni esponeva che: (i) la domanda giudiziale era nulla per non aver l'attrice determinato il quantum richiesto;
(ii) nel merito, che il rapporto di agenzia commerciale tra le parti aveva fonte non nel contratto del 27.8.1991, bensì in quello del 1.2.2005, che aveva sostituito il precedente accordo (art. 16) e in base al quale, ai sensi dell'art. 1, lett. c), i clienti “direzionali” non rientravano nelle competenze dell'agente e, ai sensi del successivo art. 2, l'incarico si doveva intendere
4 strettamente personale;
(iii) il mancato riconoscimento delle provvigioni per i clienti AL AR e COpesca era dovuto alla loro qualificazione come “clienti di gestione direzionale”, come avveniva dal 2009 per il primo e dal 2006 per il secondo, al pari dei clienti Cimas Controparte_16
Ristorazione s.r.l., Combyservice s.r.l., e anch'essi di gestione Controparte_15 CP_10 direzionale, come già rappresentato nel 2012; (iv) a seguito della modifica societaria dell'agente (da
[...]
e a Controparte_18 CP_12 [...]
, il 3.9.2019 aveva comunicato la volontà di non proseguire il Parte_1 precedente rapporto negoziale. Precisava che il rapporto contrattuale era disciplinato dagli artt. 1742 e ss c.c. e dall'Accordo Economico Collettivo per il settore industria del 20.03.2002, stante l'espresso richiamo a tale normativa contenuto nell'art. 16 del contratto di agenzia. Segnalava che in base all'art. 7 del contratto, il diritto alla provvigione maturava solo al momento dell'avvenuto pagamento da parte del cliente della fornitura e veniva liquidato alla fine di ogni trimestre in base alle fatture emesse dalla preponente alla clientela, di cui l'agente veniva reso edotto mediante trasmissione di un estratto conto provvigionale che, ove non contestato per iscritto, si considerava definitivamente approvato decorsi trenta giorni dal suo invio. Poiché dal 2009 l'agente era stato reso edotto che non avrebbe percepito le provvigioni per i clienti COpesca e AL AR, secondo la convenuta, la mancata contestazione degli estratti conto si traduceva in un'accettazione per facta concludentia di tale qualificazione. Sosteneva di aver sempre inviato all'agente gli estratti conto provvigionali periodici, per cui la contestazione contenuta nella missiva del 30.9.2019 era ritenuta tardiva, in quanto formulata dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c., con conseguente estinzione della pretesa creditoria. In ordine al recesso evidenziava che la modifica della compagine sociale e della forma giuridica dell'attrice, con fuoriuscita del socio illimitatamente responsabile , consentiva di CP_12 qualificarla come un nuovo soggetto giuridico. Sosteneva che ciò avesse inciso sul rapporto fiduciario tra le parti, per cui il recesso era sorretto da giusta causa ex art. 2119 c.c.. Di conseguenza, non poteva affermarsi che lo scioglimento del rapporto fosse avvenuto per un fatto imputabile al preponente, quanto piuttosto all'agente. Per l'effetto, contestava il diritto all'indennità sostitutiva di preavviso e di cessazione del rapporto. Nelle note di trattazione scritta per la prima udienza l'attrice contestava ex art. 214 c.p.c. l'autenticità della sottoscrizione apposta sul documento 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (contratto di agenzia commerciale dell'1.2.2005), affermando che non aveva “apposto di proprio Parte_1 pugno quella firma sul contratto”. Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. l'attrice contestava, altresì, la natura vessatoria della clausola contenuta all'art. 1, lett. c), del contratto dell'1.2.2005 in quanto priva di specifica sottoscrizione. Escludeva la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avversaria, valorizzando la richiesta di pagamento delle provvigioni maturate nell'anno 2019, di quelle indirette ex art. 1748, co. 2, c.c. maturate tra il 2015 ed il 2019, formulata stragiudizialmente il 28.10.2019, in quanto idonea ad interrompere il decorso della prescrizione. Aggiungeva che, in base all'art. 13 del contratto dell'1.2.2005, all'agente spettava un'indennità non provvigionale ex art. 1751 bis c.c., da calcolare in base all'art. 14 dell'A.E.C. del 20.3.2002 del settore industria sulla base della media annua delle provvigioni spettanti all'agente negli ultimi cinque anni precedenti la cessazione del rapporto. Conseguentemente, modificava le conclusioni chiedendo, “nella denegata ipotesi in cui venisse considerato valido il contratto del 1.2.2005, e salvo gravame, accertare il diritto della
[...]
[..
[...] al pagamento dell'indennità ex art. 1751 bis c.c. dovuta per il patto Controparte_19 di non concorrenza post contrattuale e per l'effetto condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma che risulterà dovuta a tale titolo, oltre rivalutazione e interessi moratori”. Infine, quanto alla rottura del rapporto fiduciario l'attrice evidenziava che era socio Parte_1 accomandatario della sin dal 14.2.2003, unitamente a , e poi Parte_1 CP_12 entrambi soci della s.n.c. l'11.5.2009. Pertanto, la fuoriuscita di dalla compagine CP_12 societaria, dovuta a motivi di salute, era già stata resa nota alla nel luglio 2019, Controparte_1 tenuto conto anche che la prestazione era stata principalmente svolta, negli anni, da
[...]
Parte_1
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.c. la convenuta eccepiva l'invalidità ed inefficacia del disconoscimento della scrittura privata, reputando necessaria una dichiarazione di diversità della firma risultante sul contratto rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, non essendo a tal fine sufficiente l'allegazione della mancata riconducibilità della firma solo ad Nondimeno, dichiarava di volersi avvalere del documento in Parte_1 esame e, nella denegata ipotesi di ritenuta validità del disconoscimento, formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. chiedendo di sottoporre il documento a consulenza tecnica grafologica. Produceva, a dimostrazione dell'avvenuta stipula del contratto, documentazione trasmessa nel marzo 2005 all' sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti dell'epoca dell'attrice nella quale si CP_17 faceva espresso riferimento al contratto dell'1.2.2005. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. l'attrice precisava il disconoscimento sostenendo come la firma apposta in calce al documento 1 della comparsa di costituzione fosse la copia per immagine di una firma di estrapolata da altro documento ed ivi incollata. Parte_1
Aggiungeva, inoltre, come sul contratto mancasse la firma congiunta dei due soci accomandatari dell'epoca, sul rilievo che il contratto di agenzia fosse qualificabile come atto di straordinaria amministrazione. Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. la convenuta negava di aver concluso affari con
[...]
e con CO IC. Controparte_15
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. la convenuta evidenziava come la visura storica della società attrice prodotta con la seconda memoria istruttoria dimostri gli effetti poteri degli amministratori. La causa veniva istruita mediante prove testimoniale con il teste (cfr. ud. 8.6.2022), Testimone_1 nonché a mezzo consulenza tecnica d'ufficio contabile e, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.7.2024, comunicata alle parti il 31.7.2024.
2. Anzitutto, va respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta per nullità dell'atto introduttivo. Si ricorda, infatti, che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in
6 grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Cass. n. 27670 del 21/11/2008). Ciò posto, nell'atto introduttivo del presente giudizio – tenuto conto dell'intero contesto - appare chiara la natura delle domande esercitate da parte attrice nei confronti della convenuta. Del resto, poi, eventuali lacune nelle allegazioni o nella documentazione depositata attengono all'aspetto probatorio della domanda e non rilevano ai fini della validità dell'atto introduttivo, la cui nullità può essere dichiarata solo in presenza di una totale incertezza del tipo di azione esercitata ovvero dei soggetti evocati in giudizio.
3. Prima di esaminare nel dettaglio le questioni sottese alla controversia è opportuna una sintetica ricostruzione del thema decidendum, così come alcune considerazioni in ordine all'istruttoria svolta, tenuto conto anche delle istanze avanzate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusionali. 3.1. Parte attrice ha qui domandato la condanna della al Controparte_1 pagamento: (1) delle provvigioni dirette non corrisposte nell'anno 2019 ai sensi dell'art. 1748, co. 1 e 3, c.c. ed ex art. AEC 2009; (2a) delle provvigioni indirette previste dall'art. 1748, co. 2, c.c. per gli affari conclusi nella sua zona di competenza direttamente dalla convenuta;
(2b) ovvero in subordine, ove ritenuto valido il contratto dell'1.2.2005, dell'indennità ex art. 1751 bis c.c. dovuta per il patto di non concorrenza post contrattuale;
(3a) dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta per assenza di giusta causa nel recesso operato dalla convenuta in data 3.9.2019, nonché dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.; (3b) ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 12 dell'AEC, dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità meritocratica. 3.2. In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha reiterato l'istanza di integrazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. parzialmente ammesso con ordinanza del 8.7.2022 e, conseguentemente, un supplemento della c.t.u. contabile svolta. Per le ragioni di seguito meglio illustrate merita, invece, conferma la scelta di limitare l'ordine di esibizione solo ai soggetti indicati nell'ordinanza del 8.7.2022 (Pesce Azzurro s.p.a. ed limitatamente ai contratti conclusi Controparte_6 con la tra l'11.1.2016 ed il 3.9.2019) poiché si tratta di un mezzo istruttorio Controparte_1 residuale, non esplorativo, che può essere ammesso solo ove la prova non possa esser fornita aliunde. Invece, in sede di precisazione delle conclusioni la convenuta ha chiesto l'escussione dei testi richiesti nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. e non ammessi, nonché la verificazione dell'autografia della firma apposta sul contratto di agenzia commerciale dell'1.2.2005 (all. 1 fascicolo convenuta). A parere della scrivente, però, il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della firma presente sul contratto
“mandato d'agenzia” dell'1.2.2005 non è stato ritualmente formulato dall'attrice, limitatasi a dedurre che non aveva mai sottoscritto il negozio, perché non vi aveva mai apposto la propria Parte_1 firma (cfr. note scritte per il 6.10.2021 e cfr. pag. 4 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.). In base all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 3620/2010) “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perchè sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (conf. Cass. n. 7240 del 14.3.2019).
7 Il principio, seppur riferito alle persone giuridiche, vale anche in questa sede in cui il disconoscimento proviene da una società di persone. E allora, nel caso di specie, come emerge dalla ragione sociale indicata nell'intestazione della scrittura privata dell'1.2.2005 (“R.A. RAPPRESENTANZE di CP_20
[...
), rilevante ai sensi dell'art. 2314 c.c., la società attrice risultava Parte_1 all'epoca composta da una pluralità di soci accomandatari. La circostanza è confermata dalla visura camerale in atti (cfr. all. 8 fascicolo convenuta), da cui si evince che all'epoca vi erano due soci accomandatari ( e ). Non risultano poi in atti previsioni statutarie Parte_1 CP_12 limitative, da un punto di vista soggettivo, del potere di rappresentanza della
[...] per cui deve affermarsi che sia che Parte_1 Parte_1 CP_12 erano investiti del potere di rappresentare detta società. Pertanto, l'attrice non poteva limitarsi a contestare l'autografia della firma presente sul contratto, sostenendo che non era stata apposta di proprio pugno da sostenendo che erano state ivi “incollate”, come immagine, delle Parte_1 sue “firme autografe scansionate” – circostanza, tra l'altro, poco verosimile data l'evidente difformità tra le due sottoscrizioni apposte a pag. 5 del contratto dell'1.2.2005 sotto l'indicazione “Agente” e il perdurante utilizzo del timbro in blu della società attrice anche nella procura alle liti allegata all'atto introduttivo, che reca in calce una sottoscrizione per nulla dissimile da quelle contestate nel contratto del 2005 - ma avrebbe dovuto espressamente disconoscerla anche nei confronti dell'altro socio accomandatario Così come formulato, il disconoscimento non è ammissibile. CP_12
Non assume rilievo a tal fine neppure la denunciata natura straordinaria del negozio de quo, che non pare trovare conferma nella visura storica dell'attrice. Difficilmente potrebbe considerarsi come atto di straordinaria amministrazione – e perciò inefficace - la stipula di un contratto di agenzia con una società con cui la aveva già in essere un rapporto negoziale dal 1991 (a tempo Parte_1 indeterminato) finalizzato sempre a promuovere la vendita dei prodotti dell' nella Controparte_1
Regione Marche, con una provvigione del 3%. Anche in base all'oggetto sociale (cfr. all. 2 fascicolo parte attrice), il negozio può annoverarsi tra gli atti di ordinaria amministrazione, in quanto espressione del normale esercizio dell'impresa, che non arreca alcun pregiudizio per il patrimonio dell'agente e che non può certamente considerarsi analogo a quelli esemplificativamente indicati nello statuto sociale, quali “l'acquisto e la vendita di beni immobili, […] l'apertura di linee di credito allo scoperto con Istituti bancari, […] l'assunzione di debiti cambiari e di mutui ipotecari” (cfr. all. 31 bis fascicolo parte attrice). Peraltro, non può non osservarsi che una diversa regolamentazione del diritto provvigionale in presenza di “clienti direzionali” è stata pattuita solo con il contratto dell'1.2.2005 (cfr. all. 1 fascicolo parte convenuta), non essendo contenuta nel previgente accordo del 1991 (cfr. all. 3 fascicolo parte attrice). La deduzione di parte attrice di non conoscere il contenuto del negozio del 2005 appare, perciò, poco coerente con le altre risultanze probatorie, giacché nella raccomandata del 25.5.2012 – di cui la
[...]
non ha contestato la ricezione – si legge un chiaro riferimento ai clienti di Parte_1
“gestione direzionale” e, ancor più specifico, all'art. 1, lett. C) del contratto in essere tra le società (cfr. all. 2 fascicolo parte convenuta), che non trova alcun riscontro nel documento negoziale del 1991, ma solo in quello del 2005. 3.3. Fatte queste precisazioni, va ricostruito il rapporto di agenzia intercorso tra le parti, ricostruendo le obbligazioni derivanti dal titolo negoziale a suo fondamento. Va rammentato che ai sensi dell'art. 1742, co. 2, c.c. il contratto di agenzia è soggetto alla forma scritta ad probationem per cui non può esserne fornita prova né a mezzo testimoni, né presunzioni. Ne discende che il suo contenuto obbligatorio non può esser desunto inferenzialmente dai documenti relativi alle prestazioni eseguite (cfr. Cass. n. 5165/2015). Solo ove sia documentata per iscritto l'esistenza del
8 contratto di agenzia può eventualmente farsi ricorso alla prova orale e per presunzioni per dimostrare la comune intenzione delle parti, mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale (cfr. Cass., Sez. L., n. 1824 del 28.1.2013). Come accennato, in atti è stato depositato il contratto di agenzia commerciale sottoscritto dalle parti in data 1.2.2005 (cfr. all. 1 fascicolo convenuta), il quale prevedeva all'art. 1 che l'agente avrebbe dovuto svolgere le prestazioni di cui all'art. 4 (visitare con frequenza la clientela, informare regolarmente la preponente delle condizioni di mercato della zona, accertarsi della solvibilità dei clienti, trasmettendo gli ordini e le informazioni utili alla valutazione di convenienza degli affari, inviare trimestralmente un rapporto sulla clientela nella zona, dare comunicazione dell'impossibilità di eseguire l'incarico) nelle zone di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e rispettive province. In base al successivo art. 5 le parti avevano concordato che nell'assumere le commissioni l'agente si sarebbe attenuto alle istruzioni impartite e ai prezzi di vendita indicati nei listini o separatamente per iscritto. L'art. 7 prevedeva, poi, che all'agente sarebbe stata corrisposta “una provvigione del 3% da calcolarsi sul netto delle imposizioni fiscali esposte in fattura”, con la precisazione che sarebbe stata riconosciuta e liquidata al momento dell'avvenuto pagamento da parte del cliente della fornitura, mentre sarebbe stata “stornata, in tutto od in parte, in caso di inadempienza del cliente” nei termini ivi indicati. Nella clausola al vaglio le parti avevano concordato che la provvigione sarebbe stata liquidata alla fine di ogni trimestre, in base alle fatture emesse dalla preponente alla clientela nel trimestre stesso, “al lordo delle trattenute e dei contributi posti a […] carico dalla legge o da altre disposizioni obbligatorie” (cfr. all. 1 fascicolo convenuta). 3.5. Sulla base di tali previsioni va ora esaminata la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni dirette non corrisposte per l'anno 2019, tenuto conto che pacificamente, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il rapporto di agenzia si è risolto con il recesso esercitato a mezzo pec dalla preponente in data 3.9.2019 (cfr. all. 15 fascicolo parte attrice). Ebbene, “la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente” (così in Cass. del 29.8.2024 n. 23345). Più nel dettaglio, “l'agente ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione” (così in Cass. del 23.10.2014 n. 22581; conf. Cass. n. 34690/2023), come si evince anche dal tenore del contratto al vaglio. Tra i fatti costitutivi della pretesa creditoria dell'agente va dedotta e provata la conclusione dei contratti con i clienti, specificando, nel caso di una pluralità di contratti promossi, quali siano stati quelli conclusi e per quale ammontare (cfr. Cass. del 12.2.2020 n. 3483; nella giurisprudenza di merito Trib. S. Maria Capua Vetere del 2.5.2018 n. 1155). Ciò in quanto il diritto alle provvigioni matura solo con la conclusione del contratto (cfr. Cass. n. 6875/2001; Cass. 10821/2011). E' importante, anzitutto, ricordare che l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali – diversamente da quanto prospettato da parte convenuta - non comporta alcuna rinuncia dell'agente al diritto di ottenere maggiori compensi provvigionali, poiché essa può discendere solo “da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa” (cfr. in tema di agenzia Cass. del 10.5.2019 n. 12544). Parte attrice ha parzialmente documentato il credito dedotto, depositando in atti copia degli ordini formulati dai clienti della società convenuta (cfr. all. 22, 23 e 24 fascicolo parte attrice) promossi
9 dall'agente . Assume, allora, rilievo la consulenza tecnica d'ufficio contabile Parte_1 disposta ai fini della quantificazione delle stesse sulla base delle risultanze probatorie acquisite agli atti. Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui il giudice che ritiene convincenti le conclusioni del c.t.u. non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, posto che l'obbligo di motivazione si può ritenere assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite alle osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso di specie, la c.t.u. svolta risulta condivisibile, in quanto immune da vizi logici e metodologici, oltre che frutto di un motivato iter logico-espositivo. Anzitutto, va valorizzato il registro IVA 2019 della poiché le parti avevano Controparte_1 convenuto all'art. 7 che il diritto alla provvigione sarebbe maturato solo in ipotesi di adempimento dell'ordine sottoscritto dal cliente e di emissione della relativa fattura da parte della preponente. In secondo luogo, va chiarito che il conteggio doveva essere effettuato dall'ausiliario quantificando la provvigione in misura pari al 3% dell'importo indicato in fattura al netto delle sole imposizioni fiscali. In atti non vi è prova delle asserite modifiche consensualmente apportate all'aliquota contrattuale di cui fa menzione la convenuta e che avrebbero dovuto esser provate per iscritto ai sensi dell'art. 1742, co. 2, c.c. quali negozi modificativi del contratto d'agenzia e, quindi, sottoscritti da entrambe le parti. Perciò, non valgono come tali gli estratti conto provvigionali periodici trasmessi dalla convenuta (cfr. all. 26 fascicolo parte attrice), mancando una manifestazione di volontà modificativa univoca dell'agente valevole anche pro futuro, che non può ricondursi ad una “spunta” e alla mancata contestazione dell'estratto conto. Dovendosi attenere alle previsioni contrattuali, il c.t.u. ha correttamente applicato l'aliquota del 3% e non ha decurtato dall'imponibile altre somme, quali le spese di imballaggio, il contributo CONOE, le commissioni bancarie. L'ausiliario del Tribunale ha quantificato le provvigioni dirette maturate, in base alle condizioni contrattuali, in capo a parte attrice sino al 3.9.2019 – si ricorda che ai sensi dell'art. 1748, co. 3, c.c.
“l'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta” - in complessivi € 14.048,47 (cfr. pag. 15 c.t.u.), oltre oneri di legge. L'attrice ha contestato la completezza del conteggio eseguito dal c.t.u., censurando il calcolo perché limitato alle sole fatture provvigionali di cui si è avuto riscontro nel registro IVA 2019, senza tener conto di tutte le vendite effettuate dall' in tale anno nei confronti dei Controparte_1 clienti aventi sede nella zona assegnata all'agente, anche al di fuori dei clienti menzionati nell'elenco in atti (cfr. all. 25 fascicolo parte attrice). La censura non merita accoglimento perché gravava su parte attrice dedurre specificamente i clienti con cui aveva promosso ordini della preponente nell'anno 2019: onere assertivo non soddisfatto e che doveva esser assolto nella fase introduttiva del giudizio, così da consentire alla parte convenuta di prendere posizione sull'attività eventualmente svolta da parte attrice in relazione a tali asseriti clienti, vuoi anche qualificandoli come clienti direzionali. Corretta è, dunque, la conclusione del c.t.u.. Se si riconoscesse un diritto a titolo di provvigioni dirette sui contratti conclusi tra la e tutti i clienti marchigiani, si finirebbe per Controparte_1 disattendere l'art. 1748, co. 1, c.c. che individua quale fatto costitutivo della pretesa creditoria l'intervento dell'agente nella sottoscrizione dell'ordine. Il c.t.u. ha, quindi, correttamente escluso dal conteggio le provvigioni relative alle fatture con i clienti che non sono stati ritualmente dedotti nell'atto introduttivo, né nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c..
10 Trattandosi di un debito di valuta, non spetta alcuna rivalutazione monetaria, mentre va maggiorato degli interessi maturati e maturandi al saggio legale dal primo atto di costituzione in mora, qui costituito dalla notifica della domanda giudiziale (11.1.2021), sino al soddisfo. 3.6. Va ora vagliata la domanda di condanna al pagamento delle provvigioni indirette di cui all'art. 1748, co. 2, c.c., a mente del quale “la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito”. Un tale credito spetta in ogni caso di ingerenza nella zona (di esclusiva o di captazione) di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento (diretto o indiretto) del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere (cfr. Cass. n. 30224/2019; Cass. del 30.1.2017 n. 2288). Nel contratto d'agenzia dell'1.2.2005 all'art. 1, lett. C, le parti avevano circoscritto l'oggetto dell'incarico affidato all'agente escludendo dalle competenze di quest'ultimo i clienti “direzionali”, con cui la preponente avrebbe trattato direttamente. Tale clausola è stata contestata per vessatorietà da parte dell'attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.. A parere della scrivente, premessa l'applicabilità della disciplina codicistica in ragione dell'attività imprenditoriale svolta dai due contraenti, la specifica approvazione da parte della
[...]
anche di detta pattuizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. - attraverso cui aveva Parte_1 espressamente acconsentito anche all'individuazione unilaterale da parte della convenuta dei cosiddetti clienti “direzionali” - rende la censura infondata. Va, allora, esaminata la disciplina operante in presenza di clienti “direzionali”: trattasi di clienti gestiti direttamente dalla preponente per i quali non spetta all'agente la provvigione indiretta (cfr. Corte d'Appello di Milano del 27.2.2019). Tale regolamentazione emerge anche dal contratto dell'1.2.2005 all'art. 7 (“in deroga a quanto previsto dall'art. 1748 II co., C.C. non Vi sarà riconosciuta alcuna provvigione sugli affari conclusi dalla nostra società con la clientela considerata dalla disposizione in esame”). Dalla formulazione dell'art. 1, lett. C, si desume che l'individuazione dei clienti “direzionali” era frutto della volontà unilaterale della preponente. In base alla clausola di cui alla successiva lettera D, le parti avevano convenuto che le limitazioni all'oggetto del contratto, anche in relazione alla clientela di competenza, sarebbero state unilateralmente variate dalla preponente con le modalità di cui all'art. 2 del vigente A.E.C.. E allora, alla luce delle deduzioni svolte dalla convenuta e delle risultanze probatorie in atti, può affermarsi che in costanza di rapporto la aveva rivendicato alcuni clienti Controparte_1 come direzionali. Va ricordato che tutte le integrazioni contrattuali, in quanto negozi secondari, soggiacciono alla forma prescritta per il negozio principale. Pertanto, l'elencazione dei clienti direzionali – atta ad integrare la clausola di cui all'art. 1, lett. C, del contratto dell'1.2.2005 – doveva essere provata per iscritto. Invero, in atti risulta una raccomandata del 25.5.2012 - di cui la non ha Parte_1 contestato la ricezione - con cui la individuava COpesca soc. coop., Controparte_1
e come già “di gestione direzionale”, elencando come tali anche gli Controparte_16 Parte_3 ulteriori seguenti clienti Cimas Ristorazione s.r.l., Combyservice s.r.l., CP_15 Controparte_15 CP_10
(cfr. all. 2 fascicolo convenuta). Pertanto, per tutti gli affari conclusi tra la preponente e detti
[...] soggetti non maturano provvigioni indirette in favore dell'agente. Con provvedimento dell'8.7.2022 è stato parzialmente ammesso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di e – si noti che non è stata fornita prova della Controparte_6 Parte_6
11 continuità soggettiva tra COpesca e né tra ed Parte_6 Controparte_16 CP_6 dedotta dalla convenuta - poiché il teste escusso all'udienza dell'8.6.2022 ha
[...] Testimone_1 riferito che CO IC non è stato cliente della (“Vero che l' Controparte_1 Controparte_1 non ha mai concluso affari con i clienti e CO IC?” il teste risponde
[...] Controparte_15
“Confermo la circostanza. Non ha mai concluso affari con questi due potenziali clienti. Ancora oggi sono potenziali clienti.”). L'eccezione di incapacità testimoniale sollevata da parte attrice non è fondata, poiché l'art. 246 c.p.c. trova applicazione solo nell'ipotesi in cui il teste abbia un interesse attuale e diretto che lo legittima ad intervenire nel giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c.. Invece, il teste ha riferito Testimone_1 soltanto di essere il figlio del legale rappresentante della società convenuta e di svolgere nella la professione di responsabile commerciale da molti anni. Non è, quindi, in Controparte_1 discussione la sua capacità a testimoniare. Né dalle dichiarazioni rese sono emersi indicatori di inattendibilità. Va, poi, chiarito che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte attrice non è stato ammesso nei confronti delle società Esca s.r.l., AR Soc. Coop. Agricola poiché parte attrice Parte_2 ha omesso di dedurne specificamente la sede sociale, precludendo al giudice di vagliare la decisività del mezzo istruttorio, non essendo chiaro se tali società rientravano nell'area territoriale di competenza esclusiva della R.A. RAPPRESENTANZE. Come accennato, il mezzo non è stato ammesso, invece, in relazione agli altri clienti, essendo stata dimostrata per iscritto la loro natura “direzionale”. In relazione a tale domanda, l'incarico assegnato al c.t.u. è stato circoscritto ai contratti conclusi nell'arco temporale dall'11.1.2016 al 3.9.2019, dovendo tenere conto dell'eccezione prescrizionale ritualmente sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c.. Infatti, in base a quanto emerso dalle risultanze probatorie (cfr. pagg.
9-12 c.t.u.) la preponente aveva in essere rapporti commerciali continuativi e non episodici con la e la Controparte_6 Parte_6
[...]
E allora, quando l'intervento del preponente è meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c.. Invece, nel caso di specie trova applicazione il termine prescrizionale breve di cui all'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. del 6.6.2008 n. 15069). Perciò, va dato atto della mancata dimostrazione di validi atti interruttivi del corso della prescrizione prima della notifica dell'atto di citazione datata 11.1.2021: la missiva del 30.9.2019 (cfr. all. 18 fascicolo parte attrice) – che peraltro fa riferimento solo a n. 4 clienti di tutti quelli per i quali oggi si chiedono compensi provvigionali – così come la successiva del 28.10.2019 (cfr. doc. 20 fascicolo attrice) non contengono alcuna esplicita costituzione in mora della convenuta e, perciò, non integrano gli estremi dell'atto interruttivo della prescrizione. Il c.t.u. ha, quindi, quantificato le provvigioni indirette spettanti a parte attrice in complessivi € 15.058,68 (cfr. pag. 15 c.t.u.), oltre oneri di legge. Tale importo, in quanto debito di valuta, non è soggetto a rivalutazione monetaria, ma va maggiorato degli interessi maturati e maturandi al saggio legale dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo. 3.7. Nulla spetta, invece, a parte attrice ai sensi dell'art. 1751 bis c.c., richiamato all'art. 13 del contratto di agenzia. Parte attrice ha invocato l'applicazione dell'art. 14 dell'A.E.C. del 20.3.2002 del settore industria ai fini della quantificazione di tale indennità, ma non ha prodotto il testo dell'accordo. Allo stato, pertanto, non è possibile verificare i presupposti applicativi e i criteri di calcolo stabiliti dalla contrattazione collettiva. Si rammenta che l'A.E.C. ha natura ed efficacia meramente negoziale (cfr. Cass. n.
12 1153/1998): nel nostro ordinamento il contratto collettivo di diritto comune non ha efficacia di norma di diritto, ma opera come fonte contrattuale del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esso non si applica il principio iura novit curia, con la conseguenza che il contenuto del contratto collettivo di cui si invoca l'applicazione costituisce un fatto costitutivo del diritto che parte attrice aveva l'onere di allegare e produrre (cfr. Cass. n. 1760/2018; conf. Cass. n. 112/2020, Cass. n. 6394/2019, Cass. n. 19507/2014 e nella giurisprudenza di merito Trib. Modena del 14.10.2021 n. 397). Diversamente da quanto sostiene parte attrice, il supplemento di c.t.u. sollecitato in relazione a tale domanda sarebbe stato esplorativo e, come tale, illegittimo. 3.8. Occorre, quindi, muovere l'attenzione sulle ulteriori domande di condanna promosse dall'attrice, correlate al recesso del 3.9.2019 (cfr. all. 15 fascicolo parte attrice) esercitato dalla CP_1
e motivato dalla variazione societaria intervenuta nella R.A. RAPPRESENTANZE che,
[...] integrando gli estremi di un “mutamento di una delle parti contrattuali”, aveva comportato, a parere della convenuta, “il venir meno del vincolo contrattuale stesso, tenuto conto del fatto che il contratto di agenzia commerciale è strettamente legato alle qualità personali delle parti stipulanti”. Sulla scorta di tale motivazione, la CP_1 itiene che il contratto sia stato risolto per “iniziativa dell'Agente medesimo”.
[...]
La variazione societaria menzionata dalla convenuta, formalizzata con atto notarile del 3.7.2019, consisteva nella modifica della forma societaria da società in nome collettivo a società in accomandita semplice, figurando come socio illimitatamente responsabile solo e non più anche Parte_1
(cfr. all. 4 fascicolo parte convenuta). CP_12
Il contratto di agenzia è sì fondato sull'intuitus personae, ma non può considerarsi risolto per fatto dell'agente poiché la modifica della forma societaria della non ha Parte_1 determinato l'estinzione del soggetto giuridico, per cui non è equiparabile al decesso dell'agente. Poiché lo scioglimento del vincolo negoziale si è verificato per fatto della preponente, va verificato se sussistevano o meno i presupposti della giusta causa, poiché in tale ipotesi viene escluso il diritto all'indennità di cui all'art. 1751 c.c.. La giusta causa non necessita di un inadempimento dell'agente tale da giustificare la risoluzione del contratto, ma sono a tal fine sufficienti comportamenti di minore gravità idonei a far venir meno la fiducia del preponente in una proficua prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. del 27.2.1989 n. 1071). E allora, proprio dalla missiva del 3.9.2019 si evince che la era ben disposta alla Controparte_1 prosecuzione del rapporto con la nuova società in accomandita semplice di sia Parte_1 pure attraverso la stipulazione di un nuovo contratto. Ne discende, inequivocabilmente, che il recesso immediato dal rapporto di agenzia de quo non era suffragato da giusta causa. 3.8.1. Si noti che l'art. 11 del contratto dell'1.2.2005 prevedeva, in caso di scioglimento del rapporto, il riconoscimento per l'agente dell'indennità di cessazione secondo quanto previsto dall'art. 1751 c.c., prescrivendo ai fini della quantificazione l'applicazione dei criteri di cui all'art. 10 del vigente A.E.C.. L'art. 1751 c.c. riconosce all'agente un'indennità di cessazione del rapporto, che presuppone che il preponente riceva ancora alla cessazione del rapporto sostanziali vantaggi, in termini di incremento numerico o rafforzamento della clientela, derivanti dagli affari con i clienti curati dall'agente (cfr. Cass. n. 2570/2018; conf. Cass. n. 20047/2016 e Cass. n. 24776/2013 sulla necessità che i clienti portati dall'agente abbiano stipulato contratti di durata con la preponente). Non è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, né semplicemente che l'agente abbia portato nuovi clienti alla preponente nel corso del rapporto. Essa compensa, invece, l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente in modo stabile, avendo non solo
13 sviluppato l'avviamento della sua impresa, ma continuato a contribuire in modo permanente allo stesso dopo lo scioglimento del vincolo. Al di là di ogni valutazione sull'equità dell'attribuzione (cfr. Cass. 23966/2008) qui manca la prova che i clienti apportati dall'agente siano rimasti stabilmente a collaborare con la dopo Controparte_1 la cessazione del rapporto: la circostanza dello stabile e perdurante incremento di clientela non è stata dimostrata da parte attrice, non essendo a tal fine dimostrativi i documenti prodotti a sostegno (cfr. all. 11 fascicolo attrice). Pertanto, alla on spetta l'indennità di cessazione del rapporto di cui Parte_1 all'art. 1751 c.c., né a fortiori, anche per le ragioni già illustrate sulla mancata produzione dell'A.E.C. del 2002, l'indennità regolata dal citato accordo economico collettivo. 3.8.2. Viene ora in rilievo l'art. 1750, co. 2, c.c. poiché quando si accerta l'insussistenza di giusta causa a fondamento di un recesso senza preavviso in un contratto d'agenzia a tempo indeterminato (cfr. art. 9 contratto dell'1.2.2005) sorge nella controparte il diritto a percepire un'indennità sostitutiva del preavviso. Essa ha una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione (cfr. Cass. n. 24776 del 5.11.2013). L'art. 9 del contratto dell'1.2.2005 richiama ai fini della regolamentazione del periodo di preavviso gli artt. 1750 c.c., la cui durata era individuata dall'art. 9 dell'A.E.C. all'epoca vigente e di cui, come si è già avuto modo di evidenziare, non è stata prodotta alcuna copia. Pertanto, in mancanza dell'accordo economico collettivo applicabile al caso di specie era precluso al giudice quantificare il periodo di preavviso che avrebbe dovuto rispettare la per recedere dal contratto d'agenzia con la Controparte_1 [...]
e, conseguentemente, la relativa indennità sostitutiva. Per tale motivo la Parte_1 domanda presentata da parte attrice in parte qua non può essere accolta.
4. L'accoglimento solo parziale delle domande giudiziali promosse dalla Parte_1 nei confronti della giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale Controparte_1 compensazione delle spese di lite tra le parti. Invece, il compenso del c.t.u. liquidato con decreto del 17.3.2025 deve essere posto a carico definitivo di parte convenuta poiché la perizia ha avuto ad oggetto le domande giudiziali rispetto alle quali l'attrice è risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della somma di € 29.107,15, oltre accessori di legge ed interessi Parte_1 maturati e maturandi al saggio legale dall'11.1.2021 sino al saldo;
- rigetta nel resto le domande promosse dalla ei confronti Parte_1 della Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 17.3.2025 a carico della
Controparte_1
Così deciso in data 17.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 66/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.7.2024 (comunicata in data 31.7.2024), e vertente TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Elena Paoli e dall'avv. Giampiero Paoli, presso il cui studio, sito in Ancona, Corso Mazzini 156/B, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
attore E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Bassetti, presso il cui indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta OGGETTO: contratto di agenzia CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: In via principale, accertare e dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di delle Parte_1 somme che risulteranno dovute a titolo di provvigioni non corrisposte nell'anno 2019 ex art. 1748 co. 1 e 3 c.c. ed ex art. AEC 2009, oltre rivalutazione e interessi moratori;
in via principale: accertare il diritto della
[...] alle provvigioni indirette previste dall'art.1748 comma 2 c.c. per gli affari conclusi nella Parte_1 sua zona di competenza direttamente dalla convenuta e dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma che risulterà
[...] dovuta a tale titolo, oltre rivalutazione e interessi moratori, ovvero, nella denegata ipotesi in cui venisse considerato valido il contratto del 1.2.2005, e salvo gravame, accertare il diritto della Parte_1
al pagamento dell'indennità ex art. 1751 bis c.c. dovuta per il patto di non concorrenza post contrattuale e per
[...]
l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_1 parte attrice, della somma che risulterà dovuta a tale titolo, oltre rivalutazione e interessi moratori;
in via principale, accertare e dichiarare che la casa mandante è receduta senza giusta causa dal rapporto di agenzia Controparte_1 con la e per l'effetto condannare l Parte_1 Controparte_1 al pagamento in favore della delle somme che
[...] Parte_1 risulteranno dovute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, nonché di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c.,
1 ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 12 dell'AEC, a titolo di indennità suppletiva di clientela, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, a titolo di indennità meritocratica, oltre rivalutazione e interessi moratori;
In via istruttoria: ordinare l'esibizione a carico di tutti terzi così come identificati da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c, estendendola altresì ai terzi Esca s.r.l. e AR soc. coop. agricola, di copia dei pagamenti effettuati in Parte_2 favore della convenuta nell'anno 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e delle corrispondenti fatture emesse da quest'ultima nel medesimo periodo e disporre consulenza tecnica contabile, che esaminati gli estratti conti provvigionali e le scritture contabile acquisite in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. determini le provvigioni maturate dalla Parte_1 nel 2019 e non corrisposte, nonché le provvigioni indirette relative agli affari conclusi direttamente dall Controparte_1 negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 con i clienti marchigiani sede in via della Barchetta n. Parte_3
8bis/ter - 60035 - Jesi (AN); sede in via del Commercio n. 1 - 60032 - Controparte_2
Castelplanio (AN); sede in via Martiri Della Libertà n. 27 - 60035 - Jesi (AN); Controparte_3 sede in via Trento e Trieste n. 5 - 61033 - Fermignano (PS); Controparte_4 CP_5
sede in via Ugo La Malfa n. 15/a - 61032 - Fano (PS); sede in Contrada Isola n. 2 -
[...] Controparte_6
63076 - Monteprandone (AP); : sede in Frazione Prosano n. 119 - 60011 - Arcevia Controparte_7
(AN); sede in viale Dante Alighieri n. 15 - 61032 - Fano (PS); Controparte_8 [...]
sede in via Parini n. 18 - 63077 – Monsampolo del Tronto (AP); Controparte_9 CP_10
sede in via dell'Industria n. 8 - 60028 - Osimo (AN); sede in via C. Battisti n. 55 - 62039 -
[...] Parte_2
Visso (MC); Sede in Str. Prov. Bivio Agelli n. 86 - 63093 - Roccafluvione (AP), Controparte_11 ovvero l'indennità ex art. 1751 bis c.c. per il patto di non concorrenza post contrattuale, nonchè l'indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. ovvero ai sensi dell'AEC vigente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimb. forf. 15%, IVA e Cassa Forense.” per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV co, C.p.c.; nel merito: respingere la domanda attorea così come formulata, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata, nonchè prescritta;
in via istruttoria: si reitera in questa sede la richiesta di ammissione della prova per testi formulata da parte convenuta nella Memoria istruttoria ex art.183, VI co. n.2) C.p.c., depositata il 13.12.2021, con specifico riguardo ai capitoli ed ai testimoni non ammessi dal Giudice, atteso che detta prova risulta ammissibile e rilevante ai fini del decidere. Si reitera, quindi, la richiesta che l'Ill.mo Giudice voglia disporre la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio affinchè proceda alla verificazione dell'autografia della firma del Sig.
[...]
apposta in calce al Mandato di agenzia commerciale del 01.02.2005, prodotto dalla Società convenuta
Parte_1 come Doc.n.1 del proprio fascicolo di parte, utilizzando come scritture di comparazione i documenti prodotti da parte attrice ed in particolare: la Procura alle liti per il presente giudizio a firma i Doc.ti nn.10, 18 e 21
Parte_1 del Fascicolo di parte attrice, salvo altri. In ordine a questa richiesta istruttoria, si chiede nuovamente che il Giudice ordini alla parte attrice il deposito agli atti del giudizio, de: 1) l'originale della Procura alle liti a firma
Parte_1 conferita agli odierni difensori per il presente giudizio e depositata telematicamente nel Fascicolo di parte attrice;
2) l'originale delle due lettere del 30.09.2019, a firma allegate dalla al
Parte_1 Parte_1 messaggio di pec indirizzato all' in pari data, prodotte in copia fotostatica e depositate telematicamente Controparte_1 come Doc.n.18 del Fascicolo di parte attrice e Doc.n.9 del Fascicolo di parte convenuta;
3) l'originale della lettera del 23.07.2020, sottoscritta dall'Avv. Elena Paoli e dal Sig. allegata al messaggio pec indirizzato
Parte_1 all' in pari data, prodotta in copia fotostatica e depositata telematicamente come Doc.n.21 del Fascicolo Controparte_1 di parte attrice e Doc.n.10 del Fascicolo di parte convenuta;
4) l'originale del “Quadro B” allegato dalla
[...] al messaggio fax indirizzato all' in data 31.01.2005, prodotto in copia fotostatica e Parte_1 Controparte_1 depositato telematicamente come Doc.ti nn. 11 e 12 di parte convenuta”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con atto di citazione notificato l'11.1.2021 la Parte_1 di seguito anche ”) evocava in giudizio la
[...] Parte_1
(di seguito anche “ ) dinanzi al Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Terni per sentir accogliere le seguenti conclusioni: (1) condannare la convenuta a pagare le somme dovute a titolo di provvigioni non corrisposte nell'anno 2019 ex art. 1748 co. 1 e 3 c.c. ed ex art. AEC 2009, oltre rivalutazione ed i interessi moratori;
(2) accertare il diritto dell'attrice alle provvigioni indirette previste dall'art. 1748, co. 2, c.c. per gli affari conclusi nella sua zona di competenza e condannare la convenuta al pagamento della somma dovuta, oltre rivalutazione ed interessi moratori;
(3) accertare l'illegittimità, per assenza di giusta causa, del recesso della convenuta dal rapporto di agenzia con l'attrice e condannarla al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, nonché di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., ovvero in subordine, ai sensi dell'art. 12 dell'AEC, a titolo di indennità suppletiva di clientela, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, a titolo di indennità meritocratica, oltre rivalutazione e interessi moratori. A sostegno delle rassegnate conclusioni l'attrice esponeva che: (i) la
[...]
(oggi Controparte_12 Parte_1
, quale intermediario di commercio nel settore merceologico dei prodotti alimentari, in data
[...]
27.8.1991 aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato di agenzia con titolare CP_1 di un'impresa individuale esercente “l'attività di imbottigliamento e miscelazione di oli di oliva e di semi, produzione e confezionamento di olii aromatizzati, salse ed in generale prodotti alimentari … commercio all'ingrosso, al minuto ed anche elettronico di qualsiasi prodotto sopra indicato …”, con decorrenza dal 1.9.1991, per effetto del quale si era impegnata a promuovere la vendita dei prodotti dell'oleificio nella regione Parte_4
Marche, maturando una provvigione del 3% sugli affari, da liquidare trimestralmente;
(ii) il 27.1.2005 la ditta individuale aveva variato la propria “ragione sociale” in CP_1 Parte_5
(iii) a luglio 2011 si era avveduta del mancato pagamento delle provvigioni relative ai clienti
[...] marchigiani AL AR e CO Pesca, e, nel maggio 2012, l' si era giustificato Controparte_1 sostenendo che il contratto di agenzia non era mai stato sottoscritto dall'attrice; (iv) nel dicembre 2018 all'attrice era stata riconosciuta una provvigione anche per gli affari conclusi con la una società CP_13 di Perugia;
(v) l'attività di promozione era proseguita anche a luglio ed agosto 2019, dopo la fuoriuscita dalla compagine sociale dell'attrice del socio e dopo la variazione della forma societaria CP_12 da s.n.c. a s.a.s., con assegnazione di clienti anche fuori dalla zona di competenza;
(vi) con pec del 3.9.2019 la convenuta le aveva comunicato che “il mandato conferito alla precedente società deve ritenersi concluso per iniziativa dell'agente medesimo”, reputando che la variazione sociale avesse determinato un mutamento di una dei contraenti e rendendosi, al contempo, disponibile a stipulare un nuovo contratto sempre con parte attrice;
(vii) il 4.9.2019 l'amministratore delegato della convenuta aveva assegnato all'attrice due nuovi clienti, l'Eurodrink di Ventimiglia e la Macario S.p.A. di Venezia, al di fuori della zona precedentemente assegnata;
(viii) con pec del 30.9.2019 l'attrice aveva formalmente contestato l'illegittimità del recesso e sollecitato il pagamento delle provvigioni relative agli affari conclusi dalla preponente con i clienti Pesce Azzurro s.p.a., ed nella zona che le era Parte_3 CP_10 CP_6 stata assegnata in esclusiva;
(ix) l' aveva contestato il diritto alla provvigione, Controparte_1 qualificando detti clienti come “direzionali” e reputando l'attrice decaduta dalla contestazione per omessa contestazione degli estratti conto provvigionali nel termine di 30 giorni dalla loro comunicazione.
3 Ciò premesso, sosteneva (1) l'omesso pagamento delle provvigioni maturate nel 2019, la mancata trasmissione dell'estratto conto del III trimestre 2019 e di quello di chiusura, in violazione dell'art. 1748, co. 3, c.c. e art. 4, co. 7, AEC, nonché dell'art. 1749 c.c., norma inderogabile che riconosce all'agente il diritto di visionare la documentazione contabile del preponente;
(2) la convenuta aveva concluso direttamente affari con clienti marchigiani nella zona di esclusiva competenza della odierna parte attrice e, in particolare, con AL AR, CO Pesca, Pesce Azzurro s.p.a., ed Ello Food s.p.a., CP_10 nonché con e CO IC Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
e che l'art. 1748, co. 2, c.c. riconosce all'agente il diritto alla provvigione “indiretta” in caso di ingerenza nella zona di esclusiva di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quantificato in misura pari alla somma che sarebbe spettata all'agente, a titolo di provvigione, se l'affare fosse stato da lui promosso, come previsto anche all'art. 4, co. 6, dell'A.E.C. del settore commercio, ossia in misura non inferiore al 5%, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 come stabilito dall'art. 6 dell'A.E.C. del settore commercio;
(3) stante l'illegittimità del recesso, per assenza di giusta causa di cui all'art. 1751, co. 3, c.c., aveva diritto all'indennità di mancato preavviso riconosciuta all'art. 1750, co. 2, c.c., che, in base all'art. 11 dell'A.E.C., era pari a sei mesi (non potendo il contratto individuale del 1991, che prevedeva 4 mesi, derogare in peius la contrattazione collettiva), sicché gli spettava un'indennità pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile precedente quanti erano i mesi di preavviso da rispettare. Quantificava, quindi, l'indennità sostitutiva di preavviso computandola su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia nel 2018, comprensive delle provvigioni indirette maturate nel 2018 e ancora non corrisposte;
(4) in applicazione dell'art. 1751 c.c. sosteneva di aver diritto, al momento della cessazione del rapporto, all'indennità di fine rapporto, da liquidare equitativamente, sussistendo i presupposti di legge, precisando che non può superare l'indennità annua, calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni. In via subordinata, chiedeva la quantificazione dell'indennità in base all'A.E.C. del 16.2.2009, secondo cui essa va ottenuta conteggiando, anzitutto, ad un'indennità di risoluzione del rapporto e pari a quanto la preponente versa annualmente alla sulla base delle Controparte_17 provvigioni di competenza di ogni anno fino al termine del rapporto, precisando che per l'anno 2019 la liquidazione del FIRR era posta a capo della preponente e non della In secondo luogo, CP_17 computava anche una “indennità suppletiva di clientela” da calcolare per gli affari conclusi in forza del rapporto contrattuale dal 1° settembre 1991 sino allo scioglimento del vincolo, nella seguente misura del 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni del rapporto, del 3,50% su quelle maturate dal 4° al 6° anno, del 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi. Da ultimo, domandava anche il pagamento di un'indennità meritocratica calcolata sulla base dell'intero rapporto in base ai criteri di calcolo indicati dall'A.E.C., confrontata con la media annua delle provvigioni degli ultimi cinque anni di rapporto ex art. 1751, co. 3, c.c.. Con comparsa depositata il 19.6.2021 – per l'udienza del 6.10.2021 - si costituiva in giudizio l' chiedendo: (1) in via preliminare di dichiarare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ex art. 164, co. 4, c.p.c.; (2) nel merito di respingere la domanda attorea perché infondata ed improbata e, comunque, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. A sostegno delle rassegnate conclusioni esponeva che: (i) la domanda giudiziale era nulla per non aver l'attrice determinato il quantum richiesto;
(ii) nel merito, che il rapporto di agenzia commerciale tra le parti aveva fonte non nel contratto del 27.8.1991, bensì in quello del 1.2.2005, che aveva sostituito il precedente accordo (art. 16) e in base al quale, ai sensi dell'art. 1, lett. c), i clienti “direzionali” non rientravano nelle competenze dell'agente e, ai sensi del successivo art. 2, l'incarico si doveva intendere
4 strettamente personale;
(iii) il mancato riconoscimento delle provvigioni per i clienti AL AR e COpesca era dovuto alla loro qualificazione come “clienti di gestione direzionale”, come avveniva dal 2009 per il primo e dal 2006 per il secondo, al pari dei clienti Cimas Controparte_16
Ristorazione s.r.l., Combyservice s.r.l., e anch'essi di gestione Controparte_15 CP_10 direzionale, come già rappresentato nel 2012; (iv) a seguito della modifica societaria dell'agente (da
[...]
e a Controparte_18 CP_12 [...]
, il 3.9.2019 aveva comunicato la volontà di non proseguire il Parte_1 precedente rapporto negoziale. Precisava che il rapporto contrattuale era disciplinato dagli artt. 1742 e ss c.c. e dall'Accordo Economico Collettivo per il settore industria del 20.03.2002, stante l'espresso richiamo a tale normativa contenuto nell'art. 16 del contratto di agenzia. Segnalava che in base all'art. 7 del contratto, il diritto alla provvigione maturava solo al momento dell'avvenuto pagamento da parte del cliente della fornitura e veniva liquidato alla fine di ogni trimestre in base alle fatture emesse dalla preponente alla clientela, di cui l'agente veniva reso edotto mediante trasmissione di un estratto conto provvigionale che, ove non contestato per iscritto, si considerava definitivamente approvato decorsi trenta giorni dal suo invio. Poiché dal 2009 l'agente era stato reso edotto che non avrebbe percepito le provvigioni per i clienti COpesca e AL AR, secondo la convenuta, la mancata contestazione degli estratti conto si traduceva in un'accettazione per facta concludentia di tale qualificazione. Sosteneva di aver sempre inviato all'agente gli estratti conto provvigionali periodici, per cui la contestazione contenuta nella missiva del 30.9.2019 era ritenuta tardiva, in quanto formulata dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c., con conseguente estinzione della pretesa creditoria. In ordine al recesso evidenziava che la modifica della compagine sociale e della forma giuridica dell'attrice, con fuoriuscita del socio illimitatamente responsabile , consentiva di CP_12 qualificarla come un nuovo soggetto giuridico. Sosteneva che ciò avesse inciso sul rapporto fiduciario tra le parti, per cui il recesso era sorretto da giusta causa ex art. 2119 c.c.. Di conseguenza, non poteva affermarsi che lo scioglimento del rapporto fosse avvenuto per un fatto imputabile al preponente, quanto piuttosto all'agente. Per l'effetto, contestava il diritto all'indennità sostitutiva di preavviso e di cessazione del rapporto. Nelle note di trattazione scritta per la prima udienza l'attrice contestava ex art. 214 c.p.c. l'autenticità della sottoscrizione apposta sul documento 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (contratto di agenzia commerciale dell'1.2.2005), affermando che non aveva “apposto di proprio Parte_1 pugno quella firma sul contratto”. Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. l'attrice contestava, altresì, la natura vessatoria della clausola contenuta all'art. 1, lett. c), del contratto dell'1.2.2005 in quanto priva di specifica sottoscrizione. Escludeva la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avversaria, valorizzando la richiesta di pagamento delle provvigioni maturate nell'anno 2019, di quelle indirette ex art. 1748, co. 2, c.c. maturate tra il 2015 ed il 2019, formulata stragiudizialmente il 28.10.2019, in quanto idonea ad interrompere il decorso della prescrizione. Aggiungeva che, in base all'art. 13 del contratto dell'1.2.2005, all'agente spettava un'indennità non provvigionale ex art. 1751 bis c.c., da calcolare in base all'art. 14 dell'A.E.C. del 20.3.2002 del settore industria sulla base della media annua delle provvigioni spettanti all'agente negli ultimi cinque anni precedenti la cessazione del rapporto. Conseguentemente, modificava le conclusioni chiedendo, “nella denegata ipotesi in cui venisse considerato valido il contratto del 1.2.2005, e salvo gravame, accertare il diritto della
[...]
[..
[...] al pagamento dell'indennità ex art. 1751 bis c.c. dovuta per il patto Controparte_19 di non concorrenza post contrattuale e per l'effetto condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma che risulterà dovuta a tale titolo, oltre rivalutazione e interessi moratori”. Infine, quanto alla rottura del rapporto fiduciario l'attrice evidenziava che era socio Parte_1 accomandatario della sin dal 14.2.2003, unitamente a , e poi Parte_1 CP_12 entrambi soci della s.n.c. l'11.5.2009. Pertanto, la fuoriuscita di dalla compagine CP_12 societaria, dovuta a motivi di salute, era già stata resa nota alla nel luglio 2019, Controparte_1 tenuto conto anche che la prestazione era stata principalmente svolta, negli anni, da
[...]
Parte_1
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.c. la convenuta eccepiva l'invalidità ed inefficacia del disconoscimento della scrittura privata, reputando necessaria una dichiarazione di diversità della firma risultante sul contratto rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, non essendo a tal fine sufficiente l'allegazione della mancata riconducibilità della firma solo ad Nondimeno, dichiarava di volersi avvalere del documento in Parte_1 esame e, nella denegata ipotesi di ritenuta validità del disconoscimento, formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. chiedendo di sottoporre il documento a consulenza tecnica grafologica. Produceva, a dimostrazione dell'avvenuta stipula del contratto, documentazione trasmessa nel marzo 2005 all' sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti dell'epoca dell'attrice nella quale si CP_17 faceva espresso riferimento al contratto dell'1.2.2005. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. l'attrice precisava il disconoscimento sostenendo come la firma apposta in calce al documento 1 della comparsa di costituzione fosse la copia per immagine di una firma di estrapolata da altro documento ed ivi incollata. Parte_1
Aggiungeva, inoltre, come sul contratto mancasse la firma congiunta dei due soci accomandatari dell'epoca, sul rilievo che il contratto di agenzia fosse qualificabile come atto di straordinaria amministrazione. Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. la convenuta negava di aver concluso affari con
[...]
e con CO IC. Controparte_15
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. la convenuta evidenziava come la visura storica della società attrice prodotta con la seconda memoria istruttoria dimostri gli effetti poteri degli amministratori. La causa veniva istruita mediante prove testimoniale con il teste (cfr. ud. 8.6.2022), Testimone_1 nonché a mezzo consulenza tecnica d'ufficio contabile e, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.7.2024, comunicata alle parti il 31.7.2024.
2. Anzitutto, va respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta per nullità dell'atto introduttivo. Si ricorda, infatti, che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in
6 grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Cass. n. 27670 del 21/11/2008). Ciò posto, nell'atto introduttivo del presente giudizio – tenuto conto dell'intero contesto - appare chiara la natura delle domande esercitate da parte attrice nei confronti della convenuta. Del resto, poi, eventuali lacune nelle allegazioni o nella documentazione depositata attengono all'aspetto probatorio della domanda e non rilevano ai fini della validità dell'atto introduttivo, la cui nullità può essere dichiarata solo in presenza di una totale incertezza del tipo di azione esercitata ovvero dei soggetti evocati in giudizio.
3. Prima di esaminare nel dettaglio le questioni sottese alla controversia è opportuna una sintetica ricostruzione del thema decidendum, così come alcune considerazioni in ordine all'istruttoria svolta, tenuto conto anche delle istanze avanzate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusionali. 3.1. Parte attrice ha qui domandato la condanna della al Controparte_1 pagamento: (1) delle provvigioni dirette non corrisposte nell'anno 2019 ai sensi dell'art. 1748, co. 1 e 3, c.c. ed ex art. AEC 2009; (2a) delle provvigioni indirette previste dall'art. 1748, co. 2, c.c. per gli affari conclusi nella sua zona di competenza direttamente dalla convenuta;
(2b) ovvero in subordine, ove ritenuto valido il contratto dell'1.2.2005, dell'indennità ex art. 1751 bis c.c. dovuta per il patto di non concorrenza post contrattuale;
(3a) dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta per assenza di giusta causa nel recesso operato dalla convenuta in data 3.9.2019, nonché dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.; (3b) ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 12 dell'AEC, dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità meritocratica. 3.2. In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha reiterato l'istanza di integrazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. parzialmente ammesso con ordinanza del 8.7.2022 e, conseguentemente, un supplemento della c.t.u. contabile svolta. Per le ragioni di seguito meglio illustrate merita, invece, conferma la scelta di limitare l'ordine di esibizione solo ai soggetti indicati nell'ordinanza del 8.7.2022 (Pesce Azzurro s.p.a. ed limitatamente ai contratti conclusi Controparte_6 con la tra l'11.1.2016 ed il 3.9.2019) poiché si tratta di un mezzo istruttorio Controparte_1 residuale, non esplorativo, che può essere ammesso solo ove la prova non possa esser fornita aliunde. Invece, in sede di precisazione delle conclusioni la convenuta ha chiesto l'escussione dei testi richiesti nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. e non ammessi, nonché la verificazione dell'autografia della firma apposta sul contratto di agenzia commerciale dell'1.2.2005 (all. 1 fascicolo convenuta). A parere della scrivente, però, il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della firma presente sul contratto
“mandato d'agenzia” dell'1.2.2005 non è stato ritualmente formulato dall'attrice, limitatasi a dedurre che non aveva mai sottoscritto il negozio, perché non vi aveva mai apposto la propria Parte_1 firma (cfr. note scritte per il 6.10.2021 e cfr. pag. 4 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.). In base all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 3620/2010) “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perchè sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (conf. Cass. n. 7240 del 14.3.2019).
7 Il principio, seppur riferito alle persone giuridiche, vale anche in questa sede in cui il disconoscimento proviene da una società di persone. E allora, nel caso di specie, come emerge dalla ragione sociale indicata nell'intestazione della scrittura privata dell'1.2.2005 (“R.A. RAPPRESENTANZE di CP_20
[...
), rilevante ai sensi dell'art. 2314 c.c., la società attrice risultava Parte_1 all'epoca composta da una pluralità di soci accomandatari. La circostanza è confermata dalla visura camerale in atti (cfr. all. 8 fascicolo convenuta), da cui si evince che all'epoca vi erano due soci accomandatari ( e ). Non risultano poi in atti previsioni statutarie Parte_1 CP_12 limitative, da un punto di vista soggettivo, del potere di rappresentanza della
[...] per cui deve affermarsi che sia che Parte_1 Parte_1 CP_12 erano investiti del potere di rappresentare detta società. Pertanto, l'attrice non poteva limitarsi a contestare l'autografia della firma presente sul contratto, sostenendo che non era stata apposta di proprio pugno da sostenendo che erano state ivi “incollate”, come immagine, delle Parte_1 sue “firme autografe scansionate” – circostanza, tra l'altro, poco verosimile data l'evidente difformità tra le due sottoscrizioni apposte a pag. 5 del contratto dell'1.2.2005 sotto l'indicazione “Agente” e il perdurante utilizzo del timbro in blu della società attrice anche nella procura alle liti allegata all'atto introduttivo, che reca in calce una sottoscrizione per nulla dissimile da quelle contestate nel contratto del 2005 - ma avrebbe dovuto espressamente disconoscerla anche nei confronti dell'altro socio accomandatario Così come formulato, il disconoscimento non è ammissibile. CP_12
Non assume rilievo a tal fine neppure la denunciata natura straordinaria del negozio de quo, che non pare trovare conferma nella visura storica dell'attrice. Difficilmente potrebbe considerarsi come atto di straordinaria amministrazione – e perciò inefficace - la stipula di un contratto di agenzia con una società con cui la aveva già in essere un rapporto negoziale dal 1991 (a tempo Parte_1 indeterminato) finalizzato sempre a promuovere la vendita dei prodotti dell' nella Controparte_1
Regione Marche, con una provvigione del 3%. Anche in base all'oggetto sociale (cfr. all. 2 fascicolo parte attrice), il negozio può annoverarsi tra gli atti di ordinaria amministrazione, in quanto espressione del normale esercizio dell'impresa, che non arreca alcun pregiudizio per il patrimonio dell'agente e che non può certamente considerarsi analogo a quelli esemplificativamente indicati nello statuto sociale, quali “l'acquisto e la vendita di beni immobili, […] l'apertura di linee di credito allo scoperto con Istituti bancari, […] l'assunzione di debiti cambiari e di mutui ipotecari” (cfr. all. 31 bis fascicolo parte attrice). Peraltro, non può non osservarsi che una diversa regolamentazione del diritto provvigionale in presenza di “clienti direzionali” è stata pattuita solo con il contratto dell'1.2.2005 (cfr. all. 1 fascicolo parte convenuta), non essendo contenuta nel previgente accordo del 1991 (cfr. all. 3 fascicolo parte attrice). La deduzione di parte attrice di non conoscere il contenuto del negozio del 2005 appare, perciò, poco coerente con le altre risultanze probatorie, giacché nella raccomandata del 25.5.2012 – di cui la
[...]
non ha contestato la ricezione – si legge un chiaro riferimento ai clienti di Parte_1
“gestione direzionale” e, ancor più specifico, all'art. 1, lett. C) del contratto in essere tra le società (cfr. all. 2 fascicolo parte convenuta), che non trova alcun riscontro nel documento negoziale del 1991, ma solo in quello del 2005. 3.3. Fatte queste precisazioni, va ricostruito il rapporto di agenzia intercorso tra le parti, ricostruendo le obbligazioni derivanti dal titolo negoziale a suo fondamento. Va rammentato che ai sensi dell'art. 1742, co. 2, c.c. il contratto di agenzia è soggetto alla forma scritta ad probationem per cui non può esserne fornita prova né a mezzo testimoni, né presunzioni. Ne discende che il suo contenuto obbligatorio non può esser desunto inferenzialmente dai documenti relativi alle prestazioni eseguite (cfr. Cass. n. 5165/2015). Solo ove sia documentata per iscritto l'esistenza del
8 contratto di agenzia può eventualmente farsi ricorso alla prova orale e per presunzioni per dimostrare la comune intenzione delle parti, mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale (cfr. Cass., Sez. L., n. 1824 del 28.1.2013). Come accennato, in atti è stato depositato il contratto di agenzia commerciale sottoscritto dalle parti in data 1.2.2005 (cfr. all. 1 fascicolo convenuta), il quale prevedeva all'art. 1 che l'agente avrebbe dovuto svolgere le prestazioni di cui all'art. 4 (visitare con frequenza la clientela, informare regolarmente la preponente delle condizioni di mercato della zona, accertarsi della solvibilità dei clienti, trasmettendo gli ordini e le informazioni utili alla valutazione di convenienza degli affari, inviare trimestralmente un rapporto sulla clientela nella zona, dare comunicazione dell'impossibilità di eseguire l'incarico) nelle zone di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e rispettive province. In base al successivo art. 5 le parti avevano concordato che nell'assumere le commissioni l'agente si sarebbe attenuto alle istruzioni impartite e ai prezzi di vendita indicati nei listini o separatamente per iscritto. L'art. 7 prevedeva, poi, che all'agente sarebbe stata corrisposta “una provvigione del 3% da calcolarsi sul netto delle imposizioni fiscali esposte in fattura”, con la precisazione che sarebbe stata riconosciuta e liquidata al momento dell'avvenuto pagamento da parte del cliente della fornitura, mentre sarebbe stata “stornata, in tutto od in parte, in caso di inadempienza del cliente” nei termini ivi indicati. Nella clausola al vaglio le parti avevano concordato che la provvigione sarebbe stata liquidata alla fine di ogni trimestre, in base alle fatture emesse dalla preponente alla clientela nel trimestre stesso, “al lordo delle trattenute e dei contributi posti a […] carico dalla legge o da altre disposizioni obbligatorie” (cfr. all. 1 fascicolo convenuta). 3.5. Sulla base di tali previsioni va ora esaminata la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni dirette non corrisposte per l'anno 2019, tenuto conto che pacificamente, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il rapporto di agenzia si è risolto con il recesso esercitato a mezzo pec dalla preponente in data 3.9.2019 (cfr. all. 15 fascicolo parte attrice). Ebbene, “la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente” (così in Cass. del 29.8.2024 n. 23345). Più nel dettaglio, “l'agente ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione” (così in Cass. del 23.10.2014 n. 22581; conf. Cass. n. 34690/2023), come si evince anche dal tenore del contratto al vaglio. Tra i fatti costitutivi della pretesa creditoria dell'agente va dedotta e provata la conclusione dei contratti con i clienti, specificando, nel caso di una pluralità di contratti promossi, quali siano stati quelli conclusi e per quale ammontare (cfr. Cass. del 12.2.2020 n. 3483; nella giurisprudenza di merito Trib. S. Maria Capua Vetere del 2.5.2018 n. 1155). Ciò in quanto il diritto alle provvigioni matura solo con la conclusione del contratto (cfr. Cass. n. 6875/2001; Cass. 10821/2011). E' importante, anzitutto, ricordare che l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali – diversamente da quanto prospettato da parte convenuta - non comporta alcuna rinuncia dell'agente al diritto di ottenere maggiori compensi provvigionali, poiché essa può discendere solo “da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa” (cfr. in tema di agenzia Cass. del 10.5.2019 n. 12544). Parte attrice ha parzialmente documentato il credito dedotto, depositando in atti copia degli ordini formulati dai clienti della società convenuta (cfr. all. 22, 23 e 24 fascicolo parte attrice) promossi
9 dall'agente . Assume, allora, rilievo la consulenza tecnica d'ufficio contabile Parte_1 disposta ai fini della quantificazione delle stesse sulla base delle risultanze probatorie acquisite agli atti. Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui il giudice che ritiene convincenti le conclusioni del c.t.u. non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, posto che l'obbligo di motivazione si può ritenere assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite alle osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso di specie, la c.t.u. svolta risulta condivisibile, in quanto immune da vizi logici e metodologici, oltre che frutto di un motivato iter logico-espositivo. Anzitutto, va valorizzato il registro IVA 2019 della poiché le parti avevano Controparte_1 convenuto all'art. 7 che il diritto alla provvigione sarebbe maturato solo in ipotesi di adempimento dell'ordine sottoscritto dal cliente e di emissione della relativa fattura da parte della preponente. In secondo luogo, va chiarito che il conteggio doveva essere effettuato dall'ausiliario quantificando la provvigione in misura pari al 3% dell'importo indicato in fattura al netto delle sole imposizioni fiscali. In atti non vi è prova delle asserite modifiche consensualmente apportate all'aliquota contrattuale di cui fa menzione la convenuta e che avrebbero dovuto esser provate per iscritto ai sensi dell'art. 1742, co. 2, c.c. quali negozi modificativi del contratto d'agenzia e, quindi, sottoscritti da entrambe le parti. Perciò, non valgono come tali gli estratti conto provvigionali periodici trasmessi dalla convenuta (cfr. all. 26 fascicolo parte attrice), mancando una manifestazione di volontà modificativa univoca dell'agente valevole anche pro futuro, che non può ricondursi ad una “spunta” e alla mancata contestazione dell'estratto conto. Dovendosi attenere alle previsioni contrattuali, il c.t.u. ha correttamente applicato l'aliquota del 3% e non ha decurtato dall'imponibile altre somme, quali le spese di imballaggio, il contributo CONOE, le commissioni bancarie. L'ausiliario del Tribunale ha quantificato le provvigioni dirette maturate, in base alle condizioni contrattuali, in capo a parte attrice sino al 3.9.2019 – si ricorda che ai sensi dell'art. 1748, co. 3, c.c.
“l'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta” - in complessivi € 14.048,47 (cfr. pag. 15 c.t.u.), oltre oneri di legge. L'attrice ha contestato la completezza del conteggio eseguito dal c.t.u., censurando il calcolo perché limitato alle sole fatture provvigionali di cui si è avuto riscontro nel registro IVA 2019, senza tener conto di tutte le vendite effettuate dall' in tale anno nei confronti dei Controparte_1 clienti aventi sede nella zona assegnata all'agente, anche al di fuori dei clienti menzionati nell'elenco in atti (cfr. all. 25 fascicolo parte attrice). La censura non merita accoglimento perché gravava su parte attrice dedurre specificamente i clienti con cui aveva promosso ordini della preponente nell'anno 2019: onere assertivo non soddisfatto e che doveva esser assolto nella fase introduttiva del giudizio, così da consentire alla parte convenuta di prendere posizione sull'attività eventualmente svolta da parte attrice in relazione a tali asseriti clienti, vuoi anche qualificandoli come clienti direzionali. Corretta è, dunque, la conclusione del c.t.u.. Se si riconoscesse un diritto a titolo di provvigioni dirette sui contratti conclusi tra la e tutti i clienti marchigiani, si finirebbe per Controparte_1 disattendere l'art. 1748, co. 1, c.c. che individua quale fatto costitutivo della pretesa creditoria l'intervento dell'agente nella sottoscrizione dell'ordine. Il c.t.u. ha, quindi, correttamente escluso dal conteggio le provvigioni relative alle fatture con i clienti che non sono stati ritualmente dedotti nell'atto introduttivo, né nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c..
10 Trattandosi di un debito di valuta, non spetta alcuna rivalutazione monetaria, mentre va maggiorato degli interessi maturati e maturandi al saggio legale dal primo atto di costituzione in mora, qui costituito dalla notifica della domanda giudiziale (11.1.2021), sino al soddisfo. 3.6. Va ora vagliata la domanda di condanna al pagamento delle provvigioni indirette di cui all'art. 1748, co. 2, c.c., a mente del quale “la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito”. Un tale credito spetta in ogni caso di ingerenza nella zona (di esclusiva o di captazione) di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento (diretto o indiretto) del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere (cfr. Cass. n. 30224/2019; Cass. del 30.1.2017 n. 2288). Nel contratto d'agenzia dell'1.2.2005 all'art. 1, lett. C, le parti avevano circoscritto l'oggetto dell'incarico affidato all'agente escludendo dalle competenze di quest'ultimo i clienti “direzionali”, con cui la preponente avrebbe trattato direttamente. Tale clausola è stata contestata per vessatorietà da parte dell'attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.. A parere della scrivente, premessa l'applicabilità della disciplina codicistica in ragione dell'attività imprenditoriale svolta dai due contraenti, la specifica approvazione da parte della
[...]
anche di detta pattuizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. - attraverso cui aveva Parte_1 espressamente acconsentito anche all'individuazione unilaterale da parte della convenuta dei cosiddetti clienti “direzionali” - rende la censura infondata. Va, allora, esaminata la disciplina operante in presenza di clienti “direzionali”: trattasi di clienti gestiti direttamente dalla preponente per i quali non spetta all'agente la provvigione indiretta (cfr. Corte d'Appello di Milano del 27.2.2019). Tale regolamentazione emerge anche dal contratto dell'1.2.2005 all'art. 7 (“in deroga a quanto previsto dall'art. 1748 II co., C.C. non Vi sarà riconosciuta alcuna provvigione sugli affari conclusi dalla nostra società con la clientela considerata dalla disposizione in esame”). Dalla formulazione dell'art. 1, lett. C, si desume che l'individuazione dei clienti “direzionali” era frutto della volontà unilaterale della preponente. In base alla clausola di cui alla successiva lettera D, le parti avevano convenuto che le limitazioni all'oggetto del contratto, anche in relazione alla clientela di competenza, sarebbero state unilateralmente variate dalla preponente con le modalità di cui all'art. 2 del vigente A.E.C.. E allora, alla luce delle deduzioni svolte dalla convenuta e delle risultanze probatorie in atti, può affermarsi che in costanza di rapporto la aveva rivendicato alcuni clienti Controparte_1 come direzionali. Va ricordato che tutte le integrazioni contrattuali, in quanto negozi secondari, soggiacciono alla forma prescritta per il negozio principale. Pertanto, l'elencazione dei clienti direzionali – atta ad integrare la clausola di cui all'art. 1, lett. C, del contratto dell'1.2.2005 – doveva essere provata per iscritto. Invero, in atti risulta una raccomandata del 25.5.2012 - di cui la non ha Parte_1 contestato la ricezione - con cui la individuava COpesca soc. coop., Controparte_1
e come già “di gestione direzionale”, elencando come tali anche gli Controparte_16 Parte_3 ulteriori seguenti clienti Cimas Ristorazione s.r.l., Combyservice s.r.l., CP_15 Controparte_15 CP_10
(cfr. all. 2 fascicolo convenuta). Pertanto, per tutti gli affari conclusi tra la preponente e detti
[...] soggetti non maturano provvigioni indirette in favore dell'agente. Con provvedimento dell'8.7.2022 è stato parzialmente ammesso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di e – si noti che non è stata fornita prova della Controparte_6 Parte_6
11 continuità soggettiva tra COpesca e né tra ed Parte_6 Controparte_16 CP_6 dedotta dalla convenuta - poiché il teste escusso all'udienza dell'8.6.2022 ha
[...] Testimone_1 riferito che CO IC non è stato cliente della (“Vero che l' Controparte_1 Controparte_1 non ha mai concluso affari con i clienti e CO IC?” il teste risponde
[...] Controparte_15
“Confermo la circostanza. Non ha mai concluso affari con questi due potenziali clienti. Ancora oggi sono potenziali clienti.”). L'eccezione di incapacità testimoniale sollevata da parte attrice non è fondata, poiché l'art. 246 c.p.c. trova applicazione solo nell'ipotesi in cui il teste abbia un interesse attuale e diretto che lo legittima ad intervenire nel giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c.. Invece, il teste ha riferito Testimone_1 soltanto di essere il figlio del legale rappresentante della società convenuta e di svolgere nella la professione di responsabile commerciale da molti anni. Non è, quindi, in Controparte_1 discussione la sua capacità a testimoniare. Né dalle dichiarazioni rese sono emersi indicatori di inattendibilità. Va, poi, chiarito che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte attrice non è stato ammesso nei confronti delle società Esca s.r.l., AR Soc. Coop. Agricola poiché parte attrice Parte_2 ha omesso di dedurne specificamente la sede sociale, precludendo al giudice di vagliare la decisività del mezzo istruttorio, non essendo chiaro se tali società rientravano nell'area territoriale di competenza esclusiva della R.A. RAPPRESENTANZE. Come accennato, il mezzo non è stato ammesso, invece, in relazione agli altri clienti, essendo stata dimostrata per iscritto la loro natura “direzionale”. In relazione a tale domanda, l'incarico assegnato al c.t.u. è stato circoscritto ai contratti conclusi nell'arco temporale dall'11.1.2016 al 3.9.2019, dovendo tenere conto dell'eccezione prescrizionale ritualmente sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c.. Infatti, in base a quanto emerso dalle risultanze probatorie (cfr. pagg.
9-12 c.t.u.) la preponente aveva in essere rapporti commerciali continuativi e non episodici con la e la Controparte_6 Parte_6
[...]
E allora, quando l'intervento del preponente è meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c.. Invece, nel caso di specie trova applicazione il termine prescrizionale breve di cui all'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. del 6.6.2008 n. 15069). Perciò, va dato atto della mancata dimostrazione di validi atti interruttivi del corso della prescrizione prima della notifica dell'atto di citazione datata 11.1.2021: la missiva del 30.9.2019 (cfr. all. 18 fascicolo parte attrice) – che peraltro fa riferimento solo a n. 4 clienti di tutti quelli per i quali oggi si chiedono compensi provvigionali – così come la successiva del 28.10.2019 (cfr. doc. 20 fascicolo attrice) non contengono alcuna esplicita costituzione in mora della convenuta e, perciò, non integrano gli estremi dell'atto interruttivo della prescrizione. Il c.t.u. ha, quindi, quantificato le provvigioni indirette spettanti a parte attrice in complessivi € 15.058,68 (cfr. pag. 15 c.t.u.), oltre oneri di legge. Tale importo, in quanto debito di valuta, non è soggetto a rivalutazione monetaria, ma va maggiorato degli interessi maturati e maturandi al saggio legale dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo. 3.7. Nulla spetta, invece, a parte attrice ai sensi dell'art. 1751 bis c.c., richiamato all'art. 13 del contratto di agenzia. Parte attrice ha invocato l'applicazione dell'art. 14 dell'A.E.C. del 20.3.2002 del settore industria ai fini della quantificazione di tale indennità, ma non ha prodotto il testo dell'accordo. Allo stato, pertanto, non è possibile verificare i presupposti applicativi e i criteri di calcolo stabiliti dalla contrattazione collettiva. Si rammenta che l'A.E.C. ha natura ed efficacia meramente negoziale (cfr. Cass. n.
12 1153/1998): nel nostro ordinamento il contratto collettivo di diritto comune non ha efficacia di norma di diritto, ma opera come fonte contrattuale del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esso non si applica il principio iura novit curia, con la conseguenza che il contenuto del contratto collettivo di cui si invoca l'applicazione costituisce un fatto costitutivo del diritto che parte attrice aveva l'onere di allegare e produrre (cfr. Cass. n. 1760/2018; conf. Cass. n. 112/2020, Cass. n. 6394/2019, Cass. n. 19507/2014 e nella giurisprudenza di merito Trib. Modena del 14.10.2021 n. 397). Diversamente da quanto sostiene parte attrice, il supplemento di c.t.u. sollecitato in relazione a tale domanda sarebbe stato esplorativo e, come tale, illegittimo. 3.8. Occorre, quindi, muovere l'attenzione sulle ulteriori domande di condanna promosse dall'attrice, correlate al recesso del 3.9.2019 (cfr. all. 15 fascicolo parte attrice) esercitato dalla CP_1
e motivato dalla variazione societaria intervenuta nella R.A. RAPPRESENTANZE che,
[...] integrando gli estremi di un “mutamento di una delle parti contrattuali”, aveva comportato, a parere della convenuta, “il venir meno del vincolo contrattuale stesso, tenuto conto del fatto che il contratto di agenzia commerciale è strettamente legato alle qualità personali delle parti stipulanti”. Sulla scorta di tale motivazione, la CP_1 itiene che il contratto sia stato risolto per “iniziativa dell'Agente medesimo”.
[...]
La variazione societaria menzionata dalla convenuta, formalizzata con atto notarile del 3.7.2019, consisteva nella modifica della forma societaria da società in nome collettivo a società in accomandita semplice, figurando come socio illimitatamente responsabile solo e non più anche Parte_1
(cfr. all. 4 fascicolo parte convenuta). CP_12
Il contratto di agenzia è sì fondato sull'intuitus personae, ma non può considerarsi risolto per fatto dell'agente poiché la modifica della forma societaria della non ha Parte_1 determinato l'estinzione del soggetto giuridico, per cui non è equiparabile al decesso dell'agente. Poiché lo scioglimento del vincolo negoziale si è verificato per fatto della preponente, va verificato se sussistevano o meno i presupposti della giusta causa, poiché in tale ipotesi viene escluso il diritto all'indennità di cui all'art. 1751 c.c.. La giusta causa non necessita di un inadempimento dell'agente tale da giustificare la risoluzione del contratto, ma sono a tal fine sufficienti comportamenti di minore gravità idonei a far venir meno la fiducia del preponente in una proficua prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. del 27.2.1989 n. 1071). E allora, proprio dalla missiva del 3.9.2019 si evince che la era ben disposta alla Controparte_1 prosecuzione del rapporto con la nuova società in accomandita semplice di sia Parte_1 pure attraverso la stipulazione di un nuovo contratto. Ne discende, inequivocabilmente, che il recesso immediato dal rapporto di agenzia de quo non era suffragato da giusta causa. 3.8.1. Si noti che l'art. 11 del contratto dell'1.2.2005 prevedeva, in caso di scioglimento del rapporto, il riconoscimento per l'agente dell'indennità di cessazione secondo quanto previsto dall'art. 1751 c.c., prescrivendo ai fini della quantificazione l'applicazione dei criteri di cui all'art. 10 del vigente A.E.C.. L'art. 1751 c.c. riconosce all'agente un'indennità di cessazione del rapporto, che presuppone che il preponente riceva ancora alla cessazione del rapporto sostanziali vantaggi, in termini di incremento numerico o rafforzamento della clientela, derivanti dagli affari con i clienti curati dall'agente (cfr. Cass. n. 2570/2018; conf. Cass. n. 20047/2016 e Cass. n. 24776/2013 sulla necessità che i clienti portati dall'agente abbiano stipulato contratti di durata con la preponente). Non è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, né semplicemente che l'agente abbia portato nuovi clienti alla preponente nel corso del rapporto. Essa compensa, invece, l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente in modo stabile, avendo non solo
13 sviluppato l'avviamento della sua impresa, ma continuato a contribuire in modo permanente allo stesso dopo lo scioglimento del vincolo. Al di là di ogni valutazione sull'equità dell'attribuzione (cfr. Cass. 23966/2008) qui manca la prova che i clienti apportati dall'agente siano rimasti stabilmente a collaborare con la dopo Controparte_1 la cessazione del rapporto: la circostanza dello stabile e perdurante incremento di clientela non è stata dimostrata da parte attrice, non essendo a tal fine dimostrativi i documenti prodotti a sostegno (cfr. all. 11 fascicolo attrice). Pertanto, alla on spetta l'indennità di cessazione del rapporto di cui Parte_1 all'art. 1751 c.c., né a fortiori, anche per le ragioni già illustrate sulla mancata produzione dell'A.E.C. del 2002, l'indennità regolata dal citato accordo economico collettivo. 3.8.2. Viene ora in rilievo l'art. 1750, co. 2, c.c. poiché quando si accerta l'insussistenza di giusta causa a fondamento di un recesso senza preavviso in un contratto d'agenzia a tempo indeterminato (cfr. art. 9 contratto dell'1.2.2005) sorge nella controparte il diritto a percepire un'indennità sostitutiva del preavviso. Essa ha una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione (cfr. Cass. n. 24776 del 5.11.2013). L'art. 9 del contratto dell'1.2.2005 richiama ai fini della regolamentazione del periodo di preavviso gli artt. 1750 c.c., la cui durata era individuata dall'art. 9 dell'A.E.C. all'epoca vigente e di cui, come si è già avuto modo di evidenziare, non è stata prodotta alcuna copia. Pertanto, in mancanza dell'accordo economico collettivo applicabile al caso di specie era precluso al giudice quantificare il periodo di preavviso che avrebbe dovuto rispettare la per recedere dal contratto d'agenzia con la Controparte_1 [...]
e, conseguentemente, la relativa indennità sostitutiva. Per tale motivo la Parte_1 domanda presentata da parte attrice in parte qua non può essere accolta.
4. L'accoglimento solo parziale delle domande giudiziali promosse dalla Parte_1 nei confronti della giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale Controparte_1 compensazione delle spese di lite tra le parti. Invece, il compenso del c.t.u. liquidato con decreto del 17.3.2025 deve essere posto a carico definitivo di parte convenuta poiché la perizia ha avuto ad oggetto le domande giudiziali rispetto alle quali l'attrice è risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della somma di € 29.107,15, oltre accessori di legge ed interessi Parte_1 maturati e maturandi al saggio legale dall'11.1.2021 sino al saldo;
- rigetta nel resto le domande promosse dalla ei confronti Parte_1 della Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 17.3.2025 a carico della
Controparte_1
Così deciso in data 17.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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