Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1953 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. FABBRI FRANCESCA con ricorso depositato in data 20/09/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato in data [...] a [...]_1
(FC) e nato in data [...] a [...]. Parte_2
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: A) i Sigg.ri e vivranno separati portandosi reciproco rispetto e CP_1 Pt_1 collaborando nell'esclusivo interesse dei figli;
B) il Sig. continuerà a risiedere nella casa familiare, cointestata e gravata CP_1 da mutuo cointestato estinto a maggio 2024, e acquisterà la quota di proprietà della Sig.ra pari al 50%, corrispondendole il 50% del valore di mercato stabilito a Pt_1 seguito di valutazioni presso agenzie immobiliari competenti incaricate dai ricorrenti. La Sig.ra trasferirà la propria residenza presso altro immobile idoneo per sé e Pt_1 per i figli, già reperito e per il quale è in corso procedura di acquisto. Il suddetto immobile è ubicato nelle vicinanze della casa familiare in modo da agevolare gli spostamenti dei figli tra le abitazioni dei genitori, incentivare gli incontri con gli stessi e mantenere le loro abitudini inalterate;
C) i figli minori e rimarranno in affidamento condiviso ad entrambi i Per_1 Pt_2 genitori che ne eserciteranno la responsabilità genitoriale in concerto;
in particolare le decisioni di maggior interesse per i medesimi, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
1
E) entrambi i genitori provvederanno al mantenimento di e in misura Per_1 Pt_2 proporzionale al proprio reddito;
a tal fine il padre corrisponderà alla Sig.ra la Pt_1 somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni figlio, a titolo di concorso al mantenimento, per un importo complessivo di € 500,00 (euro cinquecento/00) fino al raggiungimento della completa indipendenza economica degli stessi. Tale somma verrà decurtata della quota di assegno unico, se spettante ed in vigore, suddivisa al 50% con la Sig.ra attualmente pari ad € 450,00. Il Pt_1 contributo al mantenimento verrà versato entro il giorno 51 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Per quanto attiene al Pt_1 contributo per patologia celiaca percepito in favore del figlio , pari ad € Pt_2
110,00 mensili, le parti lo recepiranno a mesi alterni. I genitori contribuiranno in misura paritaria al 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, per la cui determinazione e disciplina ci si riporta e si rinvia al Protocollo adottato dall'intestato Tribunale. Il rimborso delle suddette spese dovrà essere effettuato, in favore del genitore che le ha anticipate, entro il giorno 52 del mese successivo al pagamento e sempre a mezzo bonifico bancario;
F) e saranno collocati presso la madre, presso la cui nuova abitazione Per_1 Pt_2 acquisteranno la residenza. Per quanto attiene al diritto di visita, i genitori, con consenso ad apportare eventuali modifiche reciprocamente concordate che dovessero risultare utili per tutelare le abitudini e gli impegni quotidiani dei figli, optano per la seguente organizzazione:
- e trascorreranno con il padre: un fine settimana su due (weekend Per_1 Pt_2 alternati) a partire dal venerdì pomeriggio sino all'ingresso a scuola il lunedì mattina;
il lunedì pomeriggio ed il martedì pomeriggio (con cena presso quest'ultimo che li riaccompagnerà presso la madre entro le ore 21,00 in entrambe le giornate) delle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con il padre mentre nelle settimane in cui trascorreranno il weekend con la madre, saranno presso il padre dal mercoledì pomeriggio sino all'ingresso a scuola il giovedì mattina, con pernottamento presso lo stesso;
un periodo feriale estivo di almeno una settimana e fino a quindici giorni consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 marzo di ogni anno. Ciascun genitore, previo accordo con l'altro, potrà trascorrere ulteriori periodi di ferie con i figli, nel rispetto dei periodi di ferie già concordati;
un periodo feriale invernale di sette giorni, anche non consecutivi, previamente concordato, con ciascun genitore e compatibilmente con gli impegni lavorativi degli
2 stessi e tre giorni, anche non consecutivi, durante la sospensione scolastica in occasione della Pasqua, previamente concordati;
per quanto attiene le festività natalizie e pasquali, al fine di garantire ai genitori l'equa suddivisione e mantenere inalterate le abitudini e tradizioni dei figli, e Per_1
ogni anno trascorreranno la sera del 24 dicembre ed il pranzo di Natale con la Pt_2 madre, mentre trascorreranno con il padre la sera del 25 dicembre ed il pranzo del 26 dicembre. Ad anni alterni trascorreranno con un genitore il 31 dicembre e l'1 gennaio e con l'altro genitore il giorno dell'epifania. Parimenti ad anni alterni e trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Per_1 Pt_2
Pasquetta con l'altro. Resta salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente nell'interesse dei figli;
G) nessuno dei genitori potrà portare e all'estero senza il benestare Per_1 Pt_2 dell'altro, mentre i ricorrenti fin da ora si concedono reciproco consenso, se richiesto per legge, al rilascio dei passaporti;
H) relativamente ai rapporti patrimoniali, i ricorrenti dichiarano di aver già bonariamente diviso i beni mobili di comune proprietà; relativamente al conto corrente cointestato (doc. 9), dal quale sino alla sua estinzione venivano addebitate le rate del mutuo, i ricorrenti hanno deciso di mantenerlo acceso in quanto su questo viene accreditato l'assegno unico in favore dei figli e la Sig.ra già dal luglio Pt_1
2023 ha provveduto ad aprire un proprio conto personale (doc. n. 8); I) ogni ricorrente provvederà a corrispondere il compenso alla scrivente legale. Le spese per l'iscrizione a ruolo saranno suddivise nella misura del 50% tra le parti. Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero3, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti.
3 Spese compensate, come da accordo
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 20/09/2024 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 15/01/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. note depositate il 10/01/2025 2 ibidem 3 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)