Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1774/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1774 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 05/11/1989. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DI MARZO MARIANNA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ) nt. a REPUBBLICA Controparte_1 C.F._2
DEMOCRATICA DEL CONGO il 13/12/1994 RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente Voglia ll'Ill.mo Tribunale di Novara che, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia dichiarata la loro separazione personale, con addebito alla sig.ra
, alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea ed urgente ex Controparte_1 art. 708 c.p.c. davanti all'Ill.mo Sig. Presidente:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
2.) Respingere sin d'ora qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento in favore della moglie, laddove formulata Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/10/2024 , rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 08.11.2017 a Novara, (atto n. 154 Controparte_1
– Parte I serie dell'anno 2017). Dall'unione non nascevano i figli. Dopo un periodo di convivenza, la comunione di intenti tra i coniugi veniva meno e la moglie abbandonava il domicilio coniugale, nel settembre 2023, senza farvi più ritorno. Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla resistente.
All'udienza del 23.1.2025, il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente. procedeva all'interrogatorio libero di parte ricorrente e disponeva la discussione orale della causa.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei Parte_1 confronti di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i Controparte_1 presupposti di cui all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Per quanto concerne la domanda di addebito, in assenza di istanze istruttorie sul punto da parte dell'attore, la stessa deve essere rigettata, non essendo stata in alcun modo provata la violazione, da parte della convenuta, dei doveri nascenti dal vincolo coniugale, non essendo sufficiente la mera allegazione non provata relativa all'abbandono del domicilio coniugale. La necessità della pronuncia in punto status ed il rigetto della domanda di addebito giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/02/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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