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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/09/2025, n. 6671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6671 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA IN GRADO D'APPELLO
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n° 41395 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. NESTA PAOLO
PARTE APPELLANTE
contro
:
(cod. Controparte_1 fisc. ) P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. MORONI PAOLO
(cod. fisc. ) Controparte_2 P.IVA_3 col procuratore domiciliatario avv. SPARANO ERNESTO
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante conferma le conclusioni dell'atto di citazione in appello, cioè:
“in totale riforma della sentenza n. 5693 del Giudice di Pace di Milano emessa in data 22 maggio 2023 e depositata in data 02/10/2023, notificata in data 09/10/2023: Nel merito: che venga dichiarata ammissibile la domanda di accertamento di responsabilità nei confronti del con conseguente condanna alla restituzione dell'importo Controparte_1 corrisposto da in ottemperanza della sentenza impugnata e pari ad € Parte_1
598,00; Sempre nel merito: previa declaratoria della responsabilità concorsuale di
[...]
… e ora nella causazione CP_2 Controparte_1 Controparte_3
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 1 dei danni subiti dal veicolo tg EJ334TH di proprietà di assicurata per la RC CP_4 con , in conseguenza dell'incendio del mezzo tg CD045CW di proprietà Parte_1 di e ricoverato presso per le causali di cui alla Controparte_1 Controparte_2 narrativa, condannare in solido tra loro dette società e comunque ciascuna per quanto di ragione, a pagare ad l'importo di € 3.070,00 o quella diversa Parte_1 maggiore o minore somma … oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo, con condanna di alla restituzione degli importi loro corrisposti da Controparte_2 [...] in ottemperanza della sentenza impugnata e pari ad 1.106,21. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
L'appellata conferma le conclusioni della comparsa di risposta in appello, Controparte_5 cioè:
“sia dichiarato inammissibile o rigettato l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7222/23 con conferma integrale della stessa e con condanna di parte appellante alle spese del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore Avv. Ernesto Sparano che dichiara di averne fatto anticipo”
L'appellato conferma le conclusioni della comparsa di risposta in appello, CP_1 cioè:
“1. dichiarare, ai sensi dell'art. 348bis cpc, la manifesta infondatezza dell'appello proposto da;
Parte_1
2. respingere, in ogni caso, l'appello e tutte le eccezioni, domande e istanze proposte dalla
… Parte_1
3. confermare la sentenza n. 5963/2023 del Giudice di Pace di Milano pronunciata il 22.05.2023 e pubblicata il 02.10.2023 e, in ogni caso, respinte tutte le eccezioni, le domande e le istanze dalla … Parte_1
4. condannare rifondere al Controparte_6 [...]
, … le spese del giudizio” Controparte_1
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 10 gennaio 2021 (che tuttavia risulta notificato alla Officina ) la CP_2 soc. AXA si rivolse al giudice di pace di Milano esponendo che:
• essa assicurava il veicolo targato EJ334TH di proprietà della che la mattina CP_7 del 13/11/2018 si trovava nel capannone della “per lavori di Controparte_2 manutenzione”;
• quella stessa mattina, dal veicolo con targa CD045CW di proprietà della CP_1
, “anch'esso ricoverato presso l' in quanto era stato
[...] Controparte_2 oggetto da parte di quest'ultima di lavori, scaturiva un incendio che danneggiava il
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 2 veicolo assicurato ;
• la e la e i loro rispettivi assicuratori, avevano Controparte_2 Controparte_1 richiesto un accertamento preventivo da cui era “emerso che l' aveva sostituito il CP_2 manicotto del circuito di raffreddamento posizionato nel motore e che l'incendio si è generato 'all'interno della pompa di distribuzione del grasso, componente sempre in tensione, ed una volta che questa surriscaldandosi ha raggiunto la temperatura di autoaccensione del grasso in essa presente, ha causato lo sviluppo di fiamma che estendendosi al serbatoio collegato ha aumentato il vigore del fuoco consentendogli di propagarsi all'abitacolo ed al pneumatico anteriore destro arrivando quindi al flash over ed all'incendio generalizzato';
• il veicolo della assicurato dalla aveva riportato danni CP_7 complessivamente stimati in € 3.070,70 oltre IVA, che erano stati “risarciti in data 12/2/2019”;
• la aveva poi comunicato alla la volontà di agire in surroga del Controparte_2 proprio assicurato per recuperare l'importo corrisposto “alla luce dell'obbligo di custodia in capo ad ma tale officina “imputava la responsabilità di quanto Controparte_2 accaduto a e quest'ultima (per tramite della propria compagnia di Controparte_1 assicurazione a in quanto custode e soggetto che aveva eseguito le CP_8 Controparte_2 lavorazioni sul mezzo si C.F.T.”;
• ai fini della competenza territoriale, “la surrogazione dell'assicuratore, che abbia risarcito il danno all'assicurato, nell'azione verso il terzo responsabile ex art. 1916 cc, comporta il subentrare nella stessa posizione sostanziale e processuale dell'assicurato”. Concluse chiedendo al giudice di pace: “Nel merito: previa declaratoria della responsabilità concorsuale di e nella causazione dei danni Controparte_9 Parte_2 subiti dal veicolo tg EJ334TH di proprietà di assicurata per la RC con CP_4 [...]
, in conseguenza dell'incendio del mezzo tg CD045CW di proprietà di Parte_1 [...]
e ricoverato presso per le causali di cui alla narrativa, Controparte_1 Controparte_2 condannare le stesse, in solido tra loro dette società e comunque ciascuna per quanto di ragione, a pagare ad l'importo di € 3.370,00 o quella diversa maggiore o minore Parte_1 somma … oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo”.
La convenuta si costituì con comparsa del 16.9.2022 con cui: Controparte_5
• eccepì preliminarmente che il Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato il fallimento della sicché il credito dell' “andrà accertato in sede Controparte_1 fallimentare” e ciò determinava l'interruzione del processo ex a. 299 cpc,
• nel merito, l'ATP aveva accertato che l'incendio non aveva avuto origine da cose della
, bensì dalla pompa di distribuzione del grasso dell'autocarro della Controparte_5
in particolare da un fenomeno di tracking che non era connesso alle riparazioni effettuate dalla le quali avevano riguardato l'impianto di Controparte_5 climatizzazione sito in una zona della motrice distante dal punto d'origine dell'incendio;
• peraltro, “il fenomeno dell'Arc Tracking ha tempi di azione molto lunghi (anche di molte
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 3 ore) e quindi le relative cause sono verosimilmente anteriori al ricovero dell'automezzo presso la Officina ”; CP_2
• l'ATP aveva perciò accertato che “ non ha nessuna colpa nell'origine Controparte_5 dell'incendio dovuto ad un fenomeno di Are Tracking generatosi nell'apparato motore dell'autocarro tg. CD045CW di proprietà della non Controparte_1 CP_10
e quindi non evitabile” dal che discendeva la responsabilità della CP_1 Controparte_1
e in subordine l'esimente del caso fortuito ex a. 2051 cc.
[...]
Concluse chiedendo il rigetto della domanda.
A seguito della dichiarazione di interruzione, la riassunse il processo nei confronti del
, che quindi si costituì con comparsa di risposta del 24.2.2023 con cui: CP_1
• eccepì “l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di domande di condanna svolte da
[...]
” ex a. 92 legge fallimentare, sottolineando che il fallimento era stato Parte_1 dichiarato prima dell'instaurazione del giudizio;
• nel merito, osservava che l'ATP posto dalla a fondare la domanda non menzionava in alcun modo il veicolo della né danni da esso subiti né il nesso causale;
CP_7
• quella relazione era perciò irrilevante ai fini delle domande proposte dall'assicuratrice, che difettavano di prova anche rispetto alla quantificazione del danno, rimasta priva di riscontri oggettivi. Il Fallimento concluse chiedendo: “a. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...]
b. respingere, in ogni caso, tutte le domande proposte da Controparte_1 [...]
nei confronti del ”. Parte_1 Controparte_1
Con sentenza 5693 pubblicata il 2.10.2023, il giudice di pace di Milano così decise:
“La domanda come proposta dalla non può trovare accoglimento. CP_11
Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla reclamata inammissibilità della domanda nei confronti dei , nei confronti della quale questo giudice aveva CP_1 già dichiarato l'interruzione del procedimento con ordinanza del 26.10/2023; ma a seguito CP_1 della quale, comunque, ha inteso notificare atto di citazione in riassunzione.
Tanto premesso le eccezioni formulate dal sono fondate. CP_1
Diversamente da quanto dedotto dalla la sentenza dichiarativa del fallimento CP_13 della CFT risale al 14/6/2021 per il che la domanda quivi proposta successiva alla sentenza dichiarativa del Fallimento in epigrafe va dichiarata inammissibile.
Va sul punto osservato che eventuali domande devono essere proposte ed ogni eventuale credito deve essere accertato nelle forme di cui agli artt.92 e segg. L.F. la cui competenza esclusiva è riservata al Giudice Delegato al Fallimento (cfr. Cass.n9461/2020; Cass.
n.8463/2022 ; Corte d'Appello Catania 3/2/020)
Venendo ad esaminare la domanda proposta anche nei confronti della va Controparte_2 rilevato di come la domanda trovi presupposto e ragione nelle risultanze di cui all'ATP allegato agli atti.
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 4 Orbene l'elaborato peritale non conduce a ritenere alcuna responsabilità in capo all' CP_2 per l'incendio originatosi dall'autocarro di proprietà della fallita CTF.
[...]
Il perito incaricato dal Tribunale di Busto Arsizio ha analiticamente descritto che la causa era da rinvenirsi nel cd. fenomeno di Tracking e, nulla aveva a che vedere con le presunte Con Par dedotte riparazioni effettuate sull'autocarro della Dippiù va precisato che l nulla ha allegato in punto di danni subiti dal proprio assicurato che tra latro non è CP_7 stato coinvolto né menzionato nell'ATP né nel presente giudizio. Né ha documentato le dedotte presunte riparazioni effettuale dalla . Controparte_2
Ciò posto ed in tali termini affermata la questione la domanda va rigettata.
Al rigetto della domanda nei limiti di cui in motivazione, non sussistendo motivi per la compensazione, consegue la soccombenza per le spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...] CP_1 cosi provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda nei confronti del e la Parte_3 condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in favore del Curatore p.t. in complessivi €.500,00 oltre rimb.sp.gen. 15% su compenso e oneri accessori se dovuti
Rigetta la domanda introdotta da in pers.del leg.rapp.te p.t. nei confronti di CP_11
per le motivazioni rese e la condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_2 che liquida in complessivi €.900,00 oltre iva e epa e rimb.sp.forf.15% su compenso in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”
Contro tale sentenza propone appello la esponendo che:
• era illegittima la dichiarazione d'inammissibilità della domanda proposta verso il fallimento, giacché l'a. 92 LF presupponeva che già sussistesse il credito, mentre l'a. 24 LF prevedeva la vis attractiva solo per le azioni che avevano origine nel fallimento, e non anche di quelle che si trovavano in relazione di mera occasionalità colla dichiarazione di fallimento;
• nella specie, per i danni causati dal suo autocarro, la era assicurata presso la
(del resto, parte del citato procedimento di ATP), su cui sarebbero ricadute le CP_8 conseguenze dell'eventuale condanna (essendo inammissibile la sua chiamata diretta in giudizio da parte dell'odierna appellante, cui avrebbe dovuto invece provvedere il
); trattandosi di responsabilità per fatti anteriori al fallimento, nessun effetto CP_1 pregiudizievole si sarebbe dunque determinato sulla massa dei creditori;
• era illegittimo il rigetto della domanda proposta contro la , in quanto Controparte_5 erano stati erroneamente disapplicati gli aa. 2051 cc e 115 cpc ed erano stati erroneamente interpretati i documenti prodotti giacché:
◦ l'ATP aveva confermato che l'incendio s'era verificato sul mezzo della ricoverato presso la sicché trovava applicazione la responsabilità del Controparte_5 carrozziere su cui gravava l'obbligo di custodia, mancando la prova del caso fortuito;
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 5 invero, la possibilità di un incendio in un'officina era tutt'altro che imprevedibile e inevitabile e dunque per invocare il caso fortuito la avrebbe Controparte_5 dovuto almeno provare l'esistenza di adeguato impianto antincendio;
◦ non era stato contestato che il veicolo assicurato dall'appellante fosse presente nell'officina al tempo dell'incendio, né che esso avesse riportato i danni indicati in citazione e l'importo versato dalla al suo assicurato CP_7
◦ erroneamente il giudice di pace aveva asserito che fossero solo presunte le riparazioni eseguite dalla sull'autocarro della poiché in proposito non Controparte_5
v'erano contestazioni delle parti, e per eseguire tali riparazioni -come aveva chiaramente rilevato il CTU nell'ATP- era stato necessario sostituire un manicotto dovendosi a tal fine sollevare la cabina, cioè la parte anteriore, nella quale aveva avuto inizio l'incendio;
◦ il giudice di pace non aveva esaminato “l'ulteriore documentazione versata in atti”. L'appellante pertanto conclude chiedendo “in totale riforma della sentenza n. 5693 del Giudice di Pace di Milano emessa in data 22 maggio 2023 e depositata in data 02/10/2023, notificata in data 09/10/2023: Nel merito: che venga dichiarata ammissibile la domanda di accertamento di responsabilità nei confronti del con conseguente condanna alla Controparte_1 restituzione dell'importo corrisposto da in ottemperanza della sentenza Parte_1 impugnata e pari ad € 598,00; Sempre nel merito: previa declaratoria della responsabilità concorsuale di … e ora Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
… nella causazione dei danni subiti dal veicolo tg EJ334TH di proprietà di
[...] CP_4 assicurata per la RC con in conseguenza dell'incendio del mezzo tg Parte_1
CD045CW di proprietà di e ricoverato presso per le Controparte_1 Controparte_2 causali di cui alla narrativa, condannare in solido tra loro dette società e comunque ciascuna per quanto di ragione, a pagare ad l'importo di € 3.070,00 o quella diversa Parte_1 maggiore o minore somma … oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo, con condanna di alla restituzione degli importi loro corrisposti da Controparte_2 [...] in ottemperanza della sentenza impugnata e pari ad 1.106,21. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
L'appellata colla comparsa in data 2.1.2024 si costituisce e osserva che: Controparte_2
• la aveva tentato di sanare un vizio originario, relativo alla notifica della citazione alla CFT già dichiarata fallita, e comunque sussisteva la competenza del tribunale fallimentare per l'accertamento dei crediti verso il;
CP_1
• quanto alla domanda di condanna svolta dall'appellante nei confronti della , CP_5 sussisteva il caso fortuito previsto dall'a. 2051 cc come accertato dalla relazione di accertamento preventivo, prodotta dalla stessa appellante e dunque a lei opponibile. L'appellata pertanto conclude chiedendo “sia dichiarato inammissibile o rigettato CP_5
l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Milano n. 7222/23 con conferma integrale della stessa e con condanna di parte appellante alle spese del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore Avv. Ernesto Sparano
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 6 che dichiara di averne fatto anticipo”.
L'appellato colla comparsa in data 15.2.2024 osserva che: CP_1
• la è decaduta, ex a. 346 cpc, dalla domanda di merito, siccome non ritualmente riproposta in appello: l'appellante s'era infatti limitata a trascrivere tale domanda senza però svolgere il corrispondente motivo d'appello;
• il motivo d'appello riguardante l'a. 92 LF era peraltro infondato, così come la tesi dell'ipotizzabile pagamento da parte della assicuratore dell'autocarro della CP_8
• diversamente da quanto opinato dall'appellante, il aveva contestato CP_1 espressamente le domande anche nel merito. L'appellato pertanto conclude chiedendo “
1. dichiarare, ai sensi dell'art. 348bis CP_1 cpc, la manifesta infondatezza dell'appello proposto da;
2. respingere, Parte_1 in ogni caso, l'appello e tutte le eccezioni, domande e istanze proposte dalla
[...]
… 3. confermare la sentenza n. 5963/2023 del Giudice di Pace di Milano Parte_1 pronunciata il 22.05.2023 e pubblicata il 02.10.2023 e, in ogni caso, respinte tutte le eccezioni, le domande e le istanze dalla … 4. condannare Parte_1 Controparte_6
a rifondere al … le spese del
[...] Controparte_1 giudizio >>
All'esito dell'udienza del 29.5.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria.
All'udienza 10.2.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Scaduti il 2.5.2025 i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
L'appello nei confronti del è infondato e va respinto, restando assorbite tutte le altre CP_1 eccezioni sollevate dal medesimo appellato. Si deve infatti sottolineare che anche in questa sede l'appellante insiste nel chiedere (non solo l'accertamento dell'eventuale credito, bensì pure) che il sia condannato a pagare CP_1 somme. Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, dunque, tale domanda dev'essere dichiarata inammissibile siccome proposta quando già l'asserita debitrice era stata dichiarata fallita (come si ricava da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 17154 del 21/6/2024). L'appellante, invero, non si limitò a chiedere la prosecuzione del giudizio per precostituirsi un titolo destinato a valere nell'ipotesi di ritorno in bonis della società fallita, dal che discende l'inammissibilità della reiterata domanda di condanna, con conseguente conferma della sentenza nella parte relativa al e condanna della alla rifusione delle spese al medesimo CP_1
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 7 anche per questo grado.
L'appello è invece fondato per quanto riguarda la soc. , le cui eccezioni Controparte_5 relative al rapporto processuale fra l'appellante e il sono qui irrilevanti. CP_1
Nel merito, infatti, si deve sottolineare che nella comparsa di risposta 16.9.2022, depositata nel giudizio di primo grado, la soc. si limita a invocare il caso fortuito ex a. 2051 cc sulla CP_5 scorta della relazione di accertamento preventivo a firma dell'ing. (RG 6967/2018, Per_1 tribunale di Busto Arsizio, proposta da e Controparte_15 Controparte_16 [...]
contro e , da cui risulta che “l'incendio non ha CP_17 Controparte_1 CP_18 avuto origine da impianti o attrezzature della bensì dall'autocarro CD045CW di Controparte_2 proprietà della e più precisamente dalla “pompa di distribuzione del Controparte_1 grasso”. La soc. , nondimeno, non contesta che -al momento dell'incendio- sia l'autocarro della CP_5 sia il veicolo assicurato presso la fossero presenti nei locali di cui essa aveva CP_5 la custodia. In proposito, va ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, l'a. 2051 cc pone a carico del danneggiato soltanto l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma non anche l'onere di allegare e provare la colpa del custode (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 12663 del 9/5/2024). Conseguentemente, la responsabilità del custode può essere esclusa soltanto ove sia stato positivamente accertato il caso fortuito, cioè ove sia concretamente accertato che causa esclusiva del danno fu il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 7789 del 22/3/2024). Da ciò discende che nella vicenda qui esaminata, pur acclarato -sulla scorta della relazione del CTU di Busto Arsizio- che l'innesco dell'incendio si verificò nell'autocarro della società poi fallita, deve però negarsi che quel fatto sia causa esclusiva del danno indennizzato dalla la convenuta , che di ciò era onerata, non ha infatti neppure allegato di aver CP_5 predisposto opportune e adeguate misure per prevenire l'evidente e prevedibile rischio di incendio,
o quanto meno per mitigarne le conseguenze.
In riforma della sentenza impugnata, quindi, dev'essere accertata la responsabilità dell'appellata ai sensi dell'a. 2051 cc nonché il diritto dell'appellante di surrogarsi nei diritti del danneggiato che essa ha indennizzato, colla conseguenza che la soc. va condannata a pagare Controparte_5 alla l'importo da essa versato all'assicurato, oltre interessi legali dal pagamento al saldo. Sul punto, è sufficiente ricordare che nella sua comparsa di risposta la non ha CP_5 specificamente contestato i danni subìti dal mezzo assicurato, né l'importo versato il 19.2.2019 dalla (documentato dalla transazione in data 12.2.2019 fra e per € 3.070,00, pag. 43 del file PDF composto da una congerie di documenti denominato “fascicolo_1_grado.pdf”).
In parziale riforma della sentenza impugnata, inoltre, le spese di lite del primo grado vanno
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 8 rideterminate come da dispositivo, e quelle del presente giudizio, liquidate ex DM 147/2022 in importo fra i parametri minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, nonché del disordine delle produzioni telematiche, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: 1. accoglie parzialmente l'appello proposto dalla soc. ; Parte_1
2. per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Milano n. 5693 pubblicata il 2/10/2023: A) accerta la responsabilità ex a. 2051 cc dell'appellata soc. Controparte_2
[...]
B) condanna la soc. a pagare all'appellante l'importo di Controparte_2
EUR 3.070,00 oltre agli interessi legali dal 19.2.2019 al saldo;
C) condanna la soc. rifondere all'appellante le spese del Controparte_2 giudizio di primo grado, liquidate in € 900,00 per compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA;
D) conferma il capo della sentenza 5693/2023 che dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti del e conferma la regolazione delle spese fra il CP_1 medesimo e l'appellante; CP_1
3. condanna la soc. a restituire all'appellante le somme versate Controparte_2 in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a € 1.106,21 oltre interessi legali da oggi al saldo;
4. condanna l'appellata a rifondere alla parte appellante le Parte_4 spese processuali di questo grado, che liquida in € 174,00 per spese e € 1.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA.
Così deciso il giorno 3 settembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 9
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA IN GRADO D'APPELLO
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n° 41395 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. NESTA PAOLO
PARTE APPELLANTE
contro
:
(cod. Controparte_1 fisc. ) P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. MORONI PAOLO
(cod. fisc. ) Controparte_2 P.IVA_3 col procuratore domiciliatario avv. SPARANO ERNESTO
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante conferma le conclusioni dell'atto di citazione in appello, cioè:
“in totale riforma della sentenza n. 5693 del Giudice di Pace di Milano emessa in data 22 maggio 2023 e depositata in data 02/10/2023, notificata in data 09/10/2023: Nel merito: che venga dichiarata ammissibile la domanda di accertamento di responsabilità nei confronti del con conseguente condanna alla restituzione dell'importo Controparte_1 corrisposto da in ottemperanza della sentenza impugnata e pari ad € Parte_1
598,00; Sempre nel merito: previa declaratoria della responsabilità concorsuale di
[...]
… e ora nella causazione CP_2 Controparte_1 Controparte_3
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 1 dei danni subiti dal veicolo tg EJ334TH di proprietà di assicurata per la RC CP_4 con , in conseguenza dell'incendio del mezzo tg CD045CW di proprietà Parte_1 di e ricoverato presso per le causali di cui alla Controparte_1 Controparte_2 narrativa, condannare in solido tra loro dette società e comunque ciascuna per quanto di ragione, a pagare ad l'importo di € 3.070,00 o quella diversa Parte_1 maggiore o minore somma … oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo, con condanna di alla restituzione degli importi loro corrisposti da Controparte_2 [...] in ottemperanza della sentenza impugnata e pari ad 1.106,21. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
L'appellata conferma le conclusioni della comparsa di risposta in appello, Controparte_5 cioè:
“sia dichiarato inammissibile o rigettato l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7222/23 con conferma integrale della stessa e con condanna di parte appellante alle spese del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore Avv. Ernesto Sparano che dichiara di averne fatto anticipo”
L'appellato conferma le conclusioni della comparsa di risposta in appello, CP_1 cioè:
“1. dichiarare, ai sensi dell'art. 348bis cpc, la manifesta infondatezza dell'appello proposto da;
Parte_1
2. respingere, in ogni caso, l'appello e tutte le eccezioni, domande e istanze proposte dalla
… Parte_1
3. confermare la sentenza n. 5963/2023 del Giudice di Pace di Milano pronunciata il 22.05.2023 e pubblicata il 02.10.2023 e, in ogni caso, respinte tutte le eccezioni, le domande e le istanze dalla … Parte_1
4. condannare rifondere al Controparte_6 [...]
, … le spese del giudizio” Controparte_1
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 10 gennaio 2021 (che tuttavia risulta notificato alla Officina ) la CP_2 soc. AXA si rivolse al giudice di pace di Milano esponendo che:
• essa assicurava il veicolo targato EJ334TH di proprietà della che la mattina CP_7 del 13/11/2018 si trovava nel capannone della “per lavori di Controparte_2 manutenzione”;
• quella stessa mattina, dal veicolo con targa CD045CW di proprietà della CP_1
, “anch'esso ricoverato presso l' in quanto era stato
[...] Controparte_2 oggetto da parte di quest'ultima di lavori, scaturiva un incendio che danneggiava il
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 2 veicolo assicurato ;
• la e la e i loro rispettivi assicuratori, avevano Controparte_2 Controparte_1 richiesto un accertamento preventivo da cui era “emerso che l' aveva sostituito il CP_2 manicotto del circuito di raffreddamento posizionato nel motore e che l'incendio si è generato 'all'interno della pompa di distribuzione del grasso, componente sempre in tensione, ed una volta che questa surriscaldandosi ha raggiunto la temperatura di autoaccensione del grasso in essa presente, ha causato lo sviluppo di fiamma che estendendosi al serbatoio collegato ha aumentato il vigore del fuoco consentendogli di propagarsi all'abitacolo ed al pneumatico anteriore destro arrivando quindi al flash over ed all'incendio generalizzato';
• il veicolo della assicurato dalla aveva riportato danni CP_7 complessivamente stimati in € 3.070,70 oltre IVA, che erano stati “risarciti in data 12/2/2019”;
• la aveva poi comunicato alla la volontà di agire in surroga del Controparte_2 proprio assicurato per recuperare l'importo corrisposto “alla luce dell'obbligo di custodia in capo ad ma tale officina “imputava la responsabilità di quanto Controparte_2 accaduto a e quest'ultima (per tramite della propria compagnia di Controparte_1 assicurazione a in quanto custode e soggetto che aveva eseguito le CP_8 Controparte_2 lavorazioni sul mezzo si C.F.T.”;
• ai fini della competenza territoriale, “la surrogazione dell'assicuratore, che abbia risarcito il danno all'assicurato, nell'azione verso il terzo responsabile ex art. 1916 cc, comporta il subentrare nella stessa posizione sostanziale e processuale dell'assicurato”. Concluse chiedendo al giudice di pace: “Nel merito: previa declaratoria della responsabilità concorsuale di e nella causazione dei danni Controparte_9 Parte_2 subiti dal veicolo tg EJ334TH di proprietà di assicurata per la RC con CP_4 [...]
, in conseguenza dell'incendio del mezzo tg CD045CW di proprietà di Parte_1 [...]
e ricoverato presso per le causali di cui alla narrativa, Controparte_1 Controparte_2 condannare le stesse, in solido tra loro dette società e comunque ciascuna per quanto di ragione, a pagare ad l'importo di € 3.370,00 o quella diversa maggiore o minore Parte_1 somma … oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo”.
La convenuta si costituì con comparsa del 16.9.2022 con cui: Controparte_5
• eccepì preliminarmente che il Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato il fallimento della sicché il credito dell' “andrà accertato in sede Controparte_1 fallimentare” e ciò determinava l'interruzione del processo ex a. 299 cpc,
• nel merito, l'ATP aveva accertato che l'incendio non aveva avuto origine da cose della
, bensì dalla pompa di distribuzione del grasso dell'autocarro della Controparte_5
in particolare da un fenomeno di tracking che non era connesso alle riparazioni effettuate dalla le quali avevano riguardato l'impianto di Controparte_5 climatizzazione sito in una zona della motrice distante dal punto d'origine dell'incendio;
• peraltro, “il fenomeno dell'Arc Tracking ha tempi di azione molto lunghi (anche di molte
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 3 ore) e quindi le relative cause sono verosimilmente anteriori al ricovero dell'automezzo presso la Officina ”; CP_2
• l'ATP aveva perciò accertato che “ non ha nessuna colpa nell'origine Controparte_5 dell'incendio dovuto ad un fenomeno di Are Tracking generatosi nell'apparato motore dell'autocarro tg. CD045CW di proprietà della non Controparte_1 CP_10
e quindi non evitabile” dal che discendeva la responsabilità della CP_1 Controparte_1
e in subordine l'esimente del caso fortuito ex a. 2051 cc.
[...]
Concluse chiedendo il rigetto della domanda.
A seguito della dichiarazione di interruzione, la riassunse il processo nei confronti del
, che quindi si costituì con comparsa di risposta del 24.2.2023 con cui: CP_1
• eccepì “l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di domande di condanna svolte da
[...]
” ex a. 92 legge fallimentare, sottolineando che il fallimento era stato Parte_1 dichiarato prima dell'instaurazione del giudizio;
• nel merito, osservava che l'ATP posto dalla a fondare la domanda non menzionava in alcun modo il veicolo della né danni da esso subiti né il nesso causale;
CP_7
• quella relazione era perciò irrilevante ai fini delle domande proposte dall'assicuratrice, che difettavano di prova anche rispetto alla quantificazione del danno, rimasta priva di riscontri oggettivi. Il Fallimento concluse chiedendo: “a. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...]
b. respingere, in ogni caso, tutte le domande proposte da Controparte_1 [...]
nei confronti del ”. Parte_1 Controparte_1
Con sentenza 5693 pubblicata il 2.10.2023, il giudice di pace di Milano così decise:
“La domanda come proposta dalla non può trovare accoglimento. CP_11
Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla reclamata inammissibilità della domanda nei confronti dei , nei confronti della quale questo giudice aveva CP_1 già dichiarato l'interruzione del procedimento con ordinanza del 26.10/2023; ma a seguito CP_1 della quale, comunque, ha inteso notificare atto di citazione in riassunzione.
Tanto premesso le eccezioni formulate dal sono fondate. CP_1
Diversamente da quanto dedotto dalla la sentenza dichiarativa del fallimento CP_13 della CFT risale al 14/6/2021 per il che la domanda quivi proposta successiva alla sentenza dichiarativa del Fallimento in epigrafe va dichiarata inammissibile.
Va sul punto osservato che eventuali domande devono essere proposte ed ogni eventuale credito deve essere accertato nelle forme di cui agli artt.92 e segg. L.F. la cui competenza esclusiva è riservata al Giudice Delegato al Fallimento (cfr. Cass.n9461/2020; Cass.
n.8463/2022 ; Corte d'Appello Catania 3/2/020)
Venendo ad esaminare la domanda proposta anche nei confronti della va Controparte_2 rilevato di come la domanda trovi presupposto e ragione nelle risultanze di cui all'ATP allegato agli atti.
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 4 Orbene l'elaborato peritale non conduce a ritenere alcuna responsabilità in capo all' CP_2 per l'incendio originatosi dall'autocarro di proprietà della fallita CTF.
[...]
Il perito incaricato dal Tribunale di Busto Arsizio ha analiticamente descritto che la causa era da rinvenirsi nel cd. fenomeno di Tracking e, nulla aveva a che vedere con le presunte Con Par dedotte riparazioni effettuate sull'autocarro della Dippiù va precisato che l nulla ha allegato in punto di danni subiti dal proprio assicurato che tra latro non è CP_7 stato coinvolto né menzionato nell'ATP né nel presente giudizio. Né ha documentato le dedotte presunte riparazioni effettuale dalla . Controparte_2
Ciò posto ed in tali termini affermata la questione la domanda va rigettata.
Al rigetto della domanda nei limiti di cui in motivazione, non sussistendo motivi per la compensazione, consegue la soccombenza per le spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...] CP_1 cosi provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda nei confronti del e la Parte_3 condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in favore del Curatore p.t. in complessivi €.500,00 oltre rimb.sp.gen. 15% su compenso e oneri accessori se dovuti
Rigetta la domanda introdotta da in pers.del leg.rapp.te p.t. nei confronti di CP_11
per le motivazioni rese e la condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_2 che liquida in complessivi €.900,00 oltre iva e epa e rimb.sp.forf.15% su compenso in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”
Contro tale sentenza propone appello la esponendo che:
• era illegittima la dichiarazione d'inammissibilità della domanda proposta verso il fallimento, giacché l'a. 92 LF presupponeva che già sussistesse il credito, mentre l'a. 24 LF prevedeva la vis attractiva solo per le azioni che avevano origine nel fallimento, e non anche di quelle che si trovavano in relazione di mera occasionalità colla dichiarazione di fallimento;
• nella specie, per i danni causati dal suo autocarro, la era assicurata presso la
(del resto, parte del citato procedimento di ATP), su cui sarebbero ricadute le CP_8 conseguenze dell'eventuale condanna (essendo inammissibile la sua chiamata diretta in giudizio da parte dell'odierna appellante, cui avrebbe dovuto invece provvedere il
); trattandosi di responsabilità per fatti anteriori al fallimento, nessun effetto CP_1 pregiudizievole si sarebbe dunque determinato sulla massa dei creditori;
• era illegittimo il rigetto della domanda proposta contro la , in quanto Controparte_5 erano stati erroneamente disapplicati gli aa. 2051 cc e 115 cpc ed erano stati erroneamente interpretati i documenti prodotti giacché:
◦ l'ATP aveva confermato che l'incendio s'era verificato sul mezzo della ricoverato presso la sicché trovava applicazione la responsabilità del Controparte_5 carrozziere su cui gravava l'obbligo di custodia, mancando la prova del caso fortuito;
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 5 invero, la possibilità di un incendio in un'officina era tutt'altro che imprevedibile e inevitabile e dunque per invocare il caso fortuito la avrebbe Controparte_5 dovuto almeno provare l'esistenza di adeguato impianto antincendio;
◦ non era stato contestato che il veicolo assicurato dall'appellante fosse presente nell'officina al tempo dell'incendio, né che esso avesse riportato i danni indicati in citazione e l'importo versato dalla al suo assicurato CP_7
◦ erroneamente il giudice di pace aveva asserito che fossero solo presunte le riparazioni eseguite dalla sull'autocarro della poiché in proposito non Controparte_5
v'erano contestazioni delle parti, e per eseguire tali riparazioni -come aveva chiaramente rilevato il CTU nell'ATP- era stato necessario sostituire un manicotto dovendosi a tal fine sollevare la cabina, cioè la parte anteriore, nella quale aveva avuto inizio l'incendio;
◦ il giudice di pace non aveva esaminato “l'ulteriore documentazione versata in atti”. L'appellante pertanto conclude chiedendo “in totale riforma della sentenza n. 5693 del Giudice di Pace di Milano emessa in data 22 maggio 2023 e depositata in data 02/10/2023, notificata in data 09/10/2023: Nel merito: che venga dichiarata ammissibile la domanda di accertamento di responsabilità nei confronti del con conseguente condanna alla Controparte_1 restituzione dell'importo corrisposto da in ottemperanza della sentenza Parte_1 impugnata e pari ad € 598,00; Sempre nel merito: previa declaratoria della responsabilità concorsuale di … e ora Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
… nella causazione dei danni subiti dal veicolo tg EJ334TH di proprietà di
[...] CP_4 assicurata per la RC con in conseguenza dell'incendio del mezzo tg Parte_1
CD045CW di proprietà di e ricoverato presso per le Controparte_1 Controparte_2 causali di cui alla narrativa, condannare in solido tra loro dette società e comunque ciascuna per quanto di ragione, a pagare ad l'importo di € 3.070,00 o quella diversa Parte_1 maggiore o minore somma … oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo, con condanna di alla restituzione degli importi loro corrisposti da Controparte_2 [...] in ottemperanza della sentenza impugnata e pari ad 1.106,21. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
L'appellata colla comparsa in data 2.1.2024 si costituisce e osserva che: Controparte_2
• la aveva tentato di sanare un vizio originario, relativo alla notifica della citazione alla CFT già dichiarata fallita, e comunque sussisteva la competenza del tribunale fallimentare per l'accertamento dei crediti verso il;
CP_1
• quanto alla domanda di condanna svolta dall'appellante nei confronti della , CP_5 sussisteva il caso fortuito previsto dall'a. 2051 cc come accertato dalla relazione di accertamento preventivo, prodotta dalla stessa appellante e dunque a lei opponibile. L'appellata pertanto conclude chiedendo “sia dichiarato inammissibile o rigettato CP_5
l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Milano n. 7222/23 con conferma integrale della stessa e con condanna di parte appellante alle spese del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore Avv. Ernesto Sparano
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 6 che dichiara di averne fatto anticipo”.
L'appellato colla comparsa in data 15.2.2024 osserva che: CP_1
• la è decaduta, ex a. 346 cpc, dalla domanda di merito, siccome non ritualmente riproposta in appello: l'appellante s'era infatti limitata a trascrivere tale domanda senza però svolgere il corrispondente motivo d'appello;
• il motivo d'appello riguardante l'a. 92 LF era peraltro infondato, così come la tesi dell'ipotizzabile pagamento da parte della assicuratore dell'autocarro della CP_8
• diversamente da quanto opinato dall'appellante, il aveva contestato CP_1 espressamente le domande anche nel merito. L'appellato pertanto conclude chiedendo “
1. dichiarare, ai sensi dell'art. 348bis CP_1 cpc, la manifesta infondatezza dell'appello proposto da;
2. respingere, Parte_1 in ogni caso, l'appello e tutte le eccezioni, domande e istanze proposte dalla
[...]
… 3. confermare la sentenza n. 5963/2023 del Giudice di Pace di Milano Parte_1 pronunciata il 22.05.2023 e pubblicata il 02.10.2023 e, in ogni caso, respinte tutte le eccezioni, le domande e le istanze dalla … 4. condannare Parte_1 Controparte_6
a rifondere al … le spese del
[...] Controparte_1 giudizio >>
All'esito dell'udienza del 29.5.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria.
All'udienza 10.2.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Scaduti il 2.5.2025 i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
L'appello nei confronti del è infondato e va respinto, restando assorbite tutte le altre CP_1 eccezioni sollevate dal medesimo appellato. Si deve infatti sottolineare che anche in questa sede l'appellante insiste nel chiedere (non solo l'accertamento dell'eventuale credito, bensì pure) che il sia condannato a pagare CP_1 somme. Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, dunque, tale domanda dev'essere dichiarata inammissibile siccome proposta quando già l'asserita debitrice era stata dichiarata fallita (come si ricava da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 17154 del 21/6/2024). L'appellante, invero, non si limitò a chiedere la prosecuzione del giudizio per precostituirsi un titolo destinato a valere nell'ipotesi di ritorno in bonis della società fallita, dal che discende l'inammissibilità della reiterata domanda di condanna, con conseguente conferma della sentenza nella parte relativa al e condanna della alla rifusione delle spese al medesimo CP_1
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 7 anche per questo grado.
L'appello è invece fondato per quanto riguarda la soc. , le cui eccezioni Controparte_5 relative al rapporto processuale fra l'appellante e il sono qui irrilevanti. CP_1
Nel merito, infatti, si deve sottolineare che nella comparsa di risposta 16.9.2022, depositata nel giudizio di primo grado, la soc. si limita a invocare il caso fortuito ex a. 2051 cc sulla CP_5 scorta della relazione di accertamento preventivo a firma dell'ing. (RG 6967/2018, Per_1 tribunale di Busto Arsizio, proposta da e Controparte_15 Controparte_16 [...]
contro e , da cui risulta che “l'incendio non ha CP_17 Controparte_1 CP_18 avuto origine da impianti o attrezzature della bensì dall'autocarro CD045CW di Controparte_2 proprietà della e più precisamente dalla “pompa di distribuzione del Controparte_1 grasso”. La soc. , nondimeno, non contesta che -al momento dell'incendio- sia l'autocarro della CP_5 sia il veicolo assicurato presso la fossero presenti nei locali di cui essa aveva CP_5 la custodia. In proposito, va ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, l'a. 2051 cc pone a carico del danneggiato soltanto l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma non anche l'onere di allegare e provare la colpa del custode (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 12663 del 9/5/2024). Conseguentemente, la responsabilità del custode può essere esclusa soltanto ove sia stato positivamente accertato il caso fortuito, cioè ove sia concretamente accertato che causa esclusiva del danno fu il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 7789 del 22/3/2024). Da ciò discende che nella vicenda qui esaminata, pur acclarato -sulla scorta della relazione del CTU di Busto Arsizio- che l'innesco dell'incendio si verificò nell'autocarro della società poi fallita, deve però negarsi che quel fatto sia causa esclusiva del danno indennizzato dalla la convenuta , che di ciò era onerata, non ha infatti neppure allegato di aver CP_5 predisposto opportune e adeguate misure per prevenire l'evidente e prevedibile rischio di incendio,
o quanto meno per mitigarne le conseguenze.
In riforma della sentenza impugnata, quindi, dev'essere accertata la responsabilità dell'appellata ai sensi dell'a. 2051 cc nonché il diritto dell'appellante di surrogarsi nei diritti del danneggiato che essa ha indennizzato, colla conseguenza che la soc. va condannata a pagare Controparte_5 alla l'importo da essa versato all'assicurato, oltre interessi legali dal pagamento al saldo. Sul punto, è sufficiente ricordare che nella sua comparsa di risposta la non ha CP_5 specificamente contestato i danni subìti dal mezzo assicurato, né l'importo versato il 19.2.2019 dalla (documentato dalla transazione in data 12.2.2019 fra e per € 3.070,00, pag. 43 del file PDF composto da una congerie di documenti denominato “fascicolo_1_grado.pdf”).
In parziale riforma della sentenza impugnata, inoltre, le spese di lite del primo grado vanno
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 8 rideterminate come da dispositivo, e quelle del presente giudizio, liquidate ex DM 147/2022 in importo fra i parametri minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, nonché del disordine delle produzioni telematiche, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: 1. accoglie parzialmente l'appello proposto dalla soc. ; Parte_1
2. per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Milano n. 5693 pubblicata il 2/10/2023: A) accerta la responsabilità ex a. 2051 cc dell'appellata soc. Controparte_2
[...]
B) condanna la soc. a pagare all'appellante l'importo di Controparte_2
EUR 3.070,00 oltre agli interessi legali dal 19.2.2019 al saldo;
C) condanna la soc. rifondere all'appellante le spese del Controparte_2 giudizio di primo grado, liquidate in € 900,00 per compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA;
D) conferma il capo della sentenza 5693/2023 che dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti del e conferma la regolazione delle spese fra il CP_1 medesimo e l'appellante; CP_1
3. condanna la soc. a restituire all'appellante le somme versate Controparte_2 in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a € 1.106,21 oltre interessi legali da oggi al saldo;
4. condanna l'appellata a rifondere alla parte appellante le Parte_4 spese processuali di questo grado, che liquida in € 174,00 per spese e € 1.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA.
Così deciso il giorno 3 settembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 41395 / 2023 - pag. 9