TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6105 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Emilia Rajola. Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito n. 400 2019 00078504 25 000.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
L'avviso di addebito opposto è riferito a contributi IVS gestione commercianti,
IV rata 2018 e I rata 2019. Tutto ciò si evince chiaramente dall'avviso di addebito che appare, dunque, congruamente motivato,
I contributi in misura fissa sono oggettivamente dovuti in forza della sola iscrizione alla camera di commercio, risultando documentato per tabulas che la opponente ha ottenuto la cancellazione a decorrere dal 29.1.2019 (v. allegati della produzione dell' ). CP_1
I suddetti contributi non sono prescritti non essendo decorso il termine di 5 anni e 311 giorni calcolato in forza dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995 e dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, norma introdotta nel periodo emergenziale da Covid 19 con la quale è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi
129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi al termine di prescrizione quinquennale 311 giorni complessivi. Il termine complessivo di 5 anni e 311 gg. non è decorso dalla scadenza prevista per legge per il pagamento dei contributi, termine nella specie ricadente, per la IV rata del contributo fisso dell'anno 2018, il 16 febbraio 2019 e, per la I rata del 2019, il
16 maggio 2019 (considerato che l'avviso di addebito è stato pacificamente notificato il 21.11.2024). Sul punto, difatti, la Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del 2018), in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito. Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» ai sensi dell'art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935 (Cass. 29 maggio
2017, n. 13463).
Ne viene che l'opposizione non possa essere accolta.
La parva materia del contendere giustifica comunque la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta l'opposizione e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 9.4.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Emilia Rajola. Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito n. 400 2019 00078504 25 000.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
L'avviso di addebito opposto è riferito a contributi IVS gestione commercianti,
IV rata 2018 e I rata 2019. Tutto ciò si evince chiaramente dall'avviso di addebito che appare, dunque, congruamente motivato,
I contributi in misura fissa sono oggettivamente dovuti in forza della sola iscrizione alla camera di commercio, risultando documentato per tabulas che la opponente ha ottenuto la cancellazione a decorrere dal 29.1.2019 (v. allegati della produzione dell' ). CP_1
I suddetti contributi non sono prescritti non essendo decorso il termine di 5 anni e 311 giorni calcolato in forza dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995 e dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, norma introdotta nel periodo emergenziale da Covid 19 con la quale è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi
129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi al termine di prescrizione quinquennale 311 giorni complessivi. Il termine complessivo di 5 anni e 311 gg. non è decorso dalla scadenza prevista per legge per il pagamento dei contributi, termine nella specie ricadente, per la IV rata del contributo fisso dell'anno 2018, il 16 febbraio 2019 e, per la I rata del 2019, il
16 maggio 2019 (considerato che l'avviso di addebito è stato pacificamente notificato il 21.11.2024). Sul punto, difatti, la Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del 2018), in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito. Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» ai sensi dell'art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935 (Cass. 29 maggio
2017, n. 13463).
Ne viene che l'opposizione non possa essere accolta.
La parva materia del contendere giustifica comunque la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta l'opposizione e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 9.4.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)