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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE in persona del Giudice Dr.ssa Federica Cellitti ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2289 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 e vertente
TRA
quale amministratore e legale rapp. p.t. della società Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De Luca e dall'avv. Costantino Ambrosi e Parte_2
domiciliata in Anagni Corso Vittorio Emanuele n. 155 presso lo studio del primo
-attrice-opponente
nei confronti di n persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Daniela Nulli e domiciliata presso il suo studio in Todi Via Paolo Rolli n. 3
-convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte opposta come da conclusioni depositate con note in data 10.6.2024 all'udienza di trattazione scritta del 19.7.2024 mentre parte opponente ha depositato telematicamente la nota
“precisazione delle conclusioni” oltre il termine dei 15 giorni prima della suddetta udienza
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 681/2021 del 28.6.2021 del Tribunale di Frosinone con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di euro 8.768,67 oltre interessi al tasso convenzionale e spese della procedura, in favore della società Controparte_1
A fondamento della pretesa creditoria, la società assumeva di essere Controparte_1
creditrice della somma di euro 8.768,67 di cui alle fatture n. N.204170/3-2020, N.246921/3-2020,
N.265389/3-2020, N.3166/3-2021; N.14434/3-2021 e N.68203/3-2021, somma dovuta per la somministrazione di energia elettrica.
La società opponente chiedeva revocarsi il DI opposto non essendo stato provato né la fornitura di energia elettrica né il suo valore economico, sostanzialmente deducendo: 1) l'opposta non aveva depositato nel monitorio alcun documento comprovante il credito lamentato e la fornitura di energia elettrica;
2) la società opponente non era titolare di alcun contatore/utenza di energia elettrica in Anagni Via Anticolana che potesse giustificare i consumi oggetto dell'asserita fornitura;
3) l'opponente non aveva mai ricevuto alcuna fornitura nei periodi in contestazione.
Con comparsa del 22.4.2022 si costituiva la società chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, dichiararsi la provvisoria esecutività del DI opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione, e, in via subordinata, accertare e dichiarare che la società aveva Controparte_1
somministrato gas GPL in favore della società opponente ed il cui corrispettivo non pagato ammontava ad euro 8.768,67 con condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Deduceva, in estrema sintesi, l'opposta, che: 1) l'opposizione era pretestuosa oltre che infondata poiché le fatture depositate riportavano la matricola del contatore, gli importi ed i dettagli della fornitura e mai erano state contestate;
2) il rapporto di fornitura con l'opponente era terminato con il distacco per morosità del contatore effettuato dalla ditta Quattrino RM Servizi sas di CP_2
che aveva emesso il rapporto scritto e fotografico del contatore e del consumo finale (all. C
[...]
della comparsa); 3) l'opponente aveva sottoscritto la scrittura privata del 19.12.2014 (all. B) ed aveva provveduto a pagare i consumi effettuati nel periodo precedente (all. E); 4) l'opponente aveva la propria sede operativa proprio in Anagni Via Anticolana km. 0,300 ove era eseguita la somministrazione come risultava dalla visura camerale (all. F); 5) l'opposizione era infondata e meramente dilatoria e l'opponente andava condannata per lite temeraria.
Rigettata l'istanza ex art. 648 cpc, concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., mutato il Giudice
delegato alla decisione ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 116/2017, ammesse le prove richieste dalla sola parte opposta, escussi i testi, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza di trattazione scritta del 19.7.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento;
ciò per i motivi che analiticamente si specificano.
Va ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione sostanziale di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti, l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
In applicazione del principio appena richiamato, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture o servizi, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già integranti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi, e non essendo neppure sufficiente la mancata contestazione dell'opponente (Cass. n.
17371/2006; n. 807/199; n. 5573/1997).
Nel caso che ci occupa, parte opposta ha prodotto, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo,
le fatture per fornitura di G.P.L. N.204170/3-2020, N.246921/3-2020, N.265389/3-2020, N.3166/3-2021;
N.14434/3-2021 e N.68203/3-2021, l'estratto conto cliente e l'estratto delle scritture contabili, non sottoscritti da alcuno, mentre, in allegato alla comparsa, ha depositato la scrittura privata di somministrazione del 19.12.2014 (all. B), il verbale del 9.3.2021 di distacco del contatore in Anagni
Via Anticolana km. 0,300 con le foto allegate (all. C), il mastrino delle fatture emesse in favore della società opposta dal 2019 al 31.03.2021 (all. E) e la visura della C.C.I.A.A. di Frosinone-Latina del
15.4.2022 con indicata l'unità locale-sede operativa “Ristorante Le Rose” sita in Anagni Via
Anticolana km. 0,300 (all. F).
Parte opponente, all'udienza ex art. 183 cpc del 23.9.2022 ha operato il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul documento “scrittura privata di somministrazione” depositata dall'opposta in allegato alla comparsa mentre parte opposta stessa non ha formulato alcuna istanza di verificazione.
Va tuttavia osservato che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui i contratti di somministrazione non richiedono la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem,
onde possono perfezionarsi anche per facta concludentia (cfr. Cass. 10249/1998, con riferimento ad un contratto di fornitura di energia elettrica), nel senso che è sufficiente a rivelarne l'esistenza,
l'intento e l'attuazione il comportamento di fatto dei soggetti, consistente nella ricezione e fruizione,
da parte di uno degli stessi, della fornitura effettuata dall'altro (cfr., in questi termini, Cass.
3936/1982); detta regola può senz'altro valere anche per i contratti di fornitura stipulati da CP_1
[...]
Pertanto, se è vero che la prova dell'esistenza del rapporto grava sul soggetto somministrante,
è altrettanto vero che la stessa non deve necessariamente tradursi nella produzione in giudizio del documento contrattuale, ben potendo desumersi l'esistenza del rapporto di somministrazione da una serie di altri elementi, complessivamente considerati.
La Suprema Corte ha affermato, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea in linea di massima a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta al somministrante provare il quantum di beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis Cass. n. 13193/2013; Cass. n.
10313/20024; Cass. n. 17041/2002).
L'istruttoria espletata con l'escussione dei testi addotti dalla parte opposta: il teste Tes_1
agente di commercio per ha riferito “ho avuto rapporto con e
[...] Controparte_1 Per_1
di cui non conosco il cognome, gestiscono l'attività in Anagni Via Anticolana ”; che “le Per_2
fatture rientrano nel tabulato stampato dalla Società Autogas Nord S.p.a. degli insoluti che mi stampava l'azienda, io gestisco anche il recupero dei crediti, tramite chiamate, faccio solleciti, ho chiamato personalmente i Sigg. e anche andando molto spesso sul posto” e che Per_1 Per_2
“dopo vari solleciti fatti da me, la società ha fatto delle raccomandate per sollecitare il pagamento e so che la ha apposto i sigilli al contatore, il rapporto che mi si mostra non l'ho visto, Controparte_3
ma posso riferire che la procedura seguita dell'azienda è questa” e ”la fornitura gpl viene effettuata con un autobotte tramite tubo, se ne occupano gli autisti, che passano in automatico in base ai consumi del cliente, il cliente paga il consumo reale che risulta dal contatore”; il teste Tes_2
, Responsabile Commerciale Lazio per . ha riferito che “in qualità di
[...] Controparte_1
Responsabile Commerciale di zona, visionavo i tabulati dei debiti scaduti dei clienti e facevo effettuare i solleciti di pagamento con raccomandata, ho inviato alla la richiesta Parte_4
di chiusura del contatore, in questo caso la richiesta è stata mandata almeno due volte”, che
“riconosco le fatture sono quelle inviate dalla Società Autogas Nord SpA. Anche dalle fatture vi è
scritto pagamenti non regolari” e che l'all. E alla comparsa “è un estratto contabile del cliente Pt_2
che viene predisposto da e che confermo. Nello stesso sono evidenziate sia le
[...] CP_1
partite pagate in precedenza con bonifico e quelle non pagate nonché le modalità di pagamento. Nel
caso specifico confermo che le fatture, risultanti dalla stampa in bianco e nero esibitami di colore più
chiaro, non sono state pagate, precisamente quelle dal 31 ottobre 2020 in poi”.
Nel caso di specie, alla stregua dei principi sopra richiamati e dell'istruttoria svolta, come sopra descritta, il Tribunale osserva che può ritenersi provata da parte dell'opposta l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti aventi ad oggetto la somministrazione di gas GPL a servizio dei locali siti in Anagni Via Anticolana km. 0,300.
Dunque, quand'anche il contratto non sia stato sottoscritto direttamente dalla Parte_1
quale legale rappresentante della società con sede in Frosinone, è evidente
[...] Parte_5
dalla disamina del medesimo che lo stesso è stato sottoscritto da un soggetto che ha speso il nome della ed usato il suo timbro ed è pacifico che la società opponente abbia pagato altre Parte_1
bollette emesse dalla società fin dall'anno 2019: tanto basta a ritenere tale Controparte_1
complessivo contegno quale ratifica del contratto sottoscritto in data 19.12.2014 dal falsus procurator, contratto al quale l'opponente ha dato comunque esecuzione mediante i pagamenti, con ciò accettandolo.
L'opponente ha quindi contestato la fornitura (di energia elettrica in citazione e di gas GPL nei successivi scritti difensivi) nonché il consumo esposto nelle bollette.
A fronte di tali contestazioni, la società opposta non ha fornito prova della quantità di gas GPL
erogato e la conformità dei consumi esposti in bolletta a quelli in concreto erogati, tali non potendosi ritenere l'estratto conto cliente (all. 3 del monitorio) e l'estratto scritture contabili (all. 4 del monitorio) trattandosi di documenti non sottoscritti da alcuno e di formazione unilaterale.
In conclusione, la pretesa creditoria della società opposta è sfornita di prova circa la quantità
di metri cubi di gas GPL erogati, con la conseguenza che essa non ha provato (né allegato) un fatto costitutivo della pretesa creditoria (il quantum della merce fornita e quindi il quantum del corrispettivo) di talchè l'opposizione va integralmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto con accoglimento della contrapposta domanda di accertamento negativo con declaratoria che l'opponente nulla deve all'opposta Parte_2 Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 147/22 tenuto conto del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento (scaglione da
€ 5.200,00 a 26.000,00), della natura della causa e dell'attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio (parte opponente non ha depositato le memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183 comma 6 cpc e ha depositato tardivamente il foglio di precisazione delle conclusioni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 681/2021;
- condanna la parte opposta a rifondere alla parte opponente le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 2.600,00 per compensi ed euro 118,50 per spese, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Giuseppe De Luca e Costantino Ambrosi
dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Frosinone, in data 02.01.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica Cellitti