Articolo 3 della Legge 27 febbraio 1958, n. 162
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 marzo 1958
Art. 3.
A decorrere dal 1 luglio 1956 il primo e il secondo comma dell'art. 130, il primo comma dell'art. 142, il primo e il secondo comma dell'art. 159 , il secondo comma dell'art. 160 ed il secondo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , sono sostituiti dai seguenti:

Art. 130 (Primo e secondo comma): "Agli ufficiali giudiziari che, mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente art. 109, al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonche' della tassa di cui al successivo art. 141, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso alla qualifica di vice-segretario dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennita' integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo puo' essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.
Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato".
Art. 142 (Primo comma): "Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennita' integrativa al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi e della tassa di cui al precedente art. 141, superi l'importo mensile dello stipendio al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo".
Art. 159 (Primo e secondo comma): "Agli aiutanti ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi da essi riscossi, escluso il diritto fisso postale, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del 10 per cento, di cui al successivo articolo, in relazione all'art. 141, un importo pari allo stipendio iniziale annesso alla qualifica di applicato aggiunto dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennita' integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo puo' essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di applicato e archivista previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.
Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato".
Art. 160 (Secondo comma): "Ai fini del versamento allo Stato della soprattassa del 50 per cento di cui al precedente art. 142, i relativi importi sono commisurati allo stipendio mensile al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di archivista capo".
Art. 162 (Secondo comma): "Nei casi previsti dai precedenti articoli 130 e 159, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari e' corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi degli articoli suddetti.
Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, e' corrisposta la differenza allo stesso titolo".
Entrata in vigore il 21 marzo 1958