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Sentenza breve 22 novembre 2018
Decreto cautelare 28 novembre 2018
Ordinanza cautelare 14 dicembre 2018
Sentenza 31 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2019
Parere interlocutorio 21 giugno 2019
Ordinanza collegiale 3 giugno 2021
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 11 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2024
Parere definitivo 27 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Verbale di accertamento in caso di ingiunzione di demolizioneIride Pagano · https://www.diritto.it/ · 23 novembre 2018
Con la sentenza n° 1687 del 22 novembre 2018, la Seconda Sezione del T.A.R. Campania- Salerno , nel richiamare precedenti giurisprudenziali specifici in materia, ha ribadito che il verbale di accertamento dell' inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ha natura meramente dichiarativo-certificativa e non riveste contenuto dispositivo, in quanto si limita solamente a constatare l'inadempimento, da parte del destinatario di un'ordinanza di demolizione, dell'ordine di ripristino. Non è , pertanto, necessario che detto verbale venga notificato al responsabile dell'abuso prima di adottare sia il provvedimento di acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale che il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 27/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00143/2025 e data 27/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00146/2019
OGGETTO:
Ministero dello sviluppo economico.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor LO IO SI, legale rappresentante della omonima ditta individuale, avverso: i) il provvedimento di concessione contributo in via definitiva n. 2573 del 6 giugno 2017, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha rideterminato, in diminuzione, l’ammontare dei contributi ed ha chiesto la restituzione dell’importo di euro 98.247,03, erogato in eccesso sulle agevolazioni concesse nell’ambito del Patto territoriale della provincia di Caltanissetta; ii) la nota ministeriale prot. n. 79391 del 6 luglio 2017, di trasmissione del predetto provvedimento di concessione legge n. 662/1996, art. 2, commi 203 e seguenti.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 0011538 del 15 gennaio 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica depositato in data 29 gennaio 2019;
Visto il parere interlocutorio n. 1837/2019 del 21 giugno 2019;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. Come emerge dalla documentazione contenuta nel fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti, non specificamente contestate, emerge che:
a) con decreto n. 881 in data 31 luglio 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica venivano concessi “ in via provvisoria, in attuazione della deliberazione CIPE 26 giugno 1997 in favore delle imprese beneficiarie inserite nel Patto territoriale della provincia di Caltanisetta i contributi in conto capitale assegnati dal CIPE, con deliberazione del 26 giugno 1997, fino a un importo massimo di 85.712,7 milioni di lire ”;
b) a seguito di domanda presentata per l’accesso ai benefici in forma ordinaria previsti dall’art. 2, comma 203 e seguenti della legge n. 662/1996 del 23 dicembre 1996 con decreto n. 922 del 24 settembre 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica veniva riconosciuto alla ditta individuale SI LO in via provvisoria un contributo di euro 669.792,95 per la realizzazione di un impianto di produzione di calze da uomo;
c) a seguito della comunicazione da parte della predetta ditta dell’ultimazione dell’investimento la Mediocredito toscano s.p.a., ultimate le formalità istruttorie effettuava la dovuta attività istruttoria e relazionava sullo stato finale degli investimenti con un giudizio positivo sull’agibilità dell’iniziativa, stralciando tuttavia alcune spese consuntivate dalla ditta;
d) la Commissione di accertamento della spesa, nominata con decreto ministeriale n. 1211619 del 20 novembre 2008, in data 23 giugno 2009 effettuava l’accertamento sull’iniziativa, redigendo in data 3 novembre 2009 il verbale dell’accertamento di spesa nel quale formulava un giudizio positivo sull’agibilità dell’iniziativa e confermava l’esclusione dell’agevolabilità delle fatture esposte dall’impresa a consuntivo, già stralciate in sede di istruttoria dalla Mediocredito toscano s.p.a. in quanto relative a spese sostenute dopo la data di ultimazione dell’investimento;
e) con nota ricevuta dal Ministero in data 8 giugno 2010 il signor LO IO SI comunicava “ di accettare i tagli della Commissione ” dando mandato “ di portare in chiusura il decreto ministeriale e l’erogazione del saldo ”;
f) il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 24434 del 16 agosto 2010 chiedeva al Ministero dell’economia e delle finanze la riassegnazione delle somme necessarie al pagamento del saldo di contributi in favore di alcune iniziative riferite a stanziamenti dichiarati perenti e con nota prot. n. 33240/2012 U del 30 maggio 2012 il Comune di Caltanissetta – in qualità di soggetto responsabile del Patto territoriale - sollecitava il Ministero dello sviluppo economico ad attivarsi per ottenere la riassegnazione dei fondi necessari al pagamento del saldo;
g) il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 19452 del 7 giugno 2012, informava la ditta SI LO di avere inoltrato al Ministero dell’economia e delle finanze in data 16 agosto 2010 la richiesta di riassegnazione della somma di euro 87.231,87 relativa all’erogazione a saldo del contributo comprensivo degli oneri di accertamento di spesa e con note pervenute in data 9 novembre 2012 e 27 novembre 2014 il legale del signor SI chiedeva al Ministero di procedere al pagamento delle somme di cui era stata richiesta la riassegnazione;
h) con nota n. 0082126 in data 8 settembre 2016, il Ministero, in considerazione del verbale sull’accertamento finale dell’iniziativa che aveva espressi un giudizio positivo sullo stato finale dell’iniziativa per una spesa accertata inferiore a quella inizialmente presa a base della concessione provvisoria, comunicava alla ditta SI LO e al Comune di Caltanissetta il “ preavviso di rideterminazione in riduzione del contributo concesso in via provvisoria per minore investimento ammissibile e per attualizzazione del contributo stesso ”;
i) il signor SI produceva in data 24 febbraio 2017 le proprie controdeduzioni contestando la correttezza degli stralci operati dalla Commissione di accertamento e lamentando la mancata erogazione della somma di euro 87.231,87, di cui era stata chiesta la riassegnazione; a tanto seguivano le osservazioni del Ministero (nota prot. 25466 del 17 marzo 2017, inviata anche al Comune di Caltanissetta (e la replica dell’interessato (nota pervenuta il 28 marzo 2017) con decreto n. 2573 del 6 giugno 2017 il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico definiva il procedimento di concessione spettante alla ditta SI, stabilendone l’ammontare in euro 517.042,04 e fissando in euro 85.771,61 l’importo da recuperare: detto decreto veniva trasmesso alla ditta con nota prot. n. 79391 del 6 luglio 2017, con la quale si invitava la stessa a procedere al pagamento delle somme indebitamente percepite.
3. Il signor LO IO SI ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento degli atti sopra indicati, deducendone l’illegittimità “ per i vizi rappresentati, anche di carattere istruttorio, violazione di legge ed eccesso di potere oltre che di travisamento del fatto e prescrizione ”, chiedendo contestualmente anche “ il risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa ovvero se del caso previa disponenda CTU ” e “ che si prenda atto della somma riconosciuta a credito pari a Euro 87.231,87 oltre interessi dal giorno della esigibilità al soddisfo ”.
4. Con la relazione istruttoria trasmessa con nota prot. n. 0011538 del 15 gennaio 2019 il Ministero dello sviluppo economico ha concluso per l’infondatezza della domanda cautelare e del gravame, chiedendone il rigetto.
5. Con il parere interlocutorio n. 1837/2019 del 27 giugno 2019 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, che vi ha adempiuto con nota prot. n. 0035533 in data 1° ottobre 2024, con cui ha comunicato le date di erogazione delle rate del contributo originariamente concesso e fornito notizie circa le comunicazioni inviate alla ditta ricorrente circa l’indebita percezione di somme erogate; con l’occasione l’amministrazione ha inoltre evidenziato l’avvenuta cancellazione della ditta ricorrente dal 25 settembre 2017, per “ cessazione di ogni attività ” a far data dal 28 luglio 2017.
6. Il ricorso straordinario non è meritevole di favorevole considerazione.
6.1. Preliminarmente la Sezione rileva che la circostanza indicata dall’Amministrazione nella nota prot. 35533 del 1° ottobre 2024, secondo cui la ditta ricorrente è stata cancellata dal registro delle imprese dal 25 settembre 2017 per cessata attività del 28 luglio 2017 non è di per sé idonea a determinare né una situazione di cessata materia del contendere, né tanto meno di sopravvenuta carenza di interesse, non potendo in astratto negarsi, in mancanza di una inequivoca dichiarazione del ricorrente, l’interesse anche solo morale alla decisione del ricorso e alla chiesta declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati.
6.2. Passando all’esame del merito si osserva che il citato decreto n. 881 in data 31 luglio 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica predeva la concessione “ in via provvisoria, in attuazione della deliberazione CIPE 26 giugno 1997 in favore delle imprese beneficiarie inserite nel Patto territoriale della provincia di Caltanissetta i contributi in conto capitale assegnati dal CIPE, con deliberazione del 26 giugno 1997, fino a un importo massimo di 85.712,7 milioni di lire ”.
In particolare l’art. 1 di detto decreto (“Contributo in conto capitale”) stabiliva espressamente che “ I contributi concessi ai sensi del presente Decreto saranno ricalcolati, una prima volta, all’atto dell’emanazione dei singoli Decreti provvisori di concessione e, determinati in via definitiva, all’atto di emanazione dei singoli Decreti definitivi di concessione, tenendo conto dell’ammontare degli investimenti ammessi, della loro effettiva realizzazione temporale e del tasso di attualizzazione definitivamente individuato ”; il successivo art. 2 (“Erogazione delle rate annuali del contributo in conto capitale”) al punto 2. d), per le imprese beneficiarie, come la ricorrente, per le quali fossero previste tre rate annuali di contributo, stabiliva una “ erogazione a saldo per l’importo del residuo 10% del contributo, come rideterminato ai sensi del precedente Art. 1, tenendo conto degli elementi aggiornati e definitivi all’avvenuta verifica da parte del Servizio della documentazione finale di spesa nei termini di cui al successivo Art. 5, ed alla conseguente emissione del Decreto definitivo di concessione ”; infine l’art. 7 (“Erogazione del saldo del contributo in conto capitale”) precisava che “ Il Servizio, emessi i Decreti definitivi di concessione, provvederà all’erogazione del saldo dei contributi in conto capitale, ove dovuti e fermo restando le precisazioni di cui al precedente Art. 2, o procederà al recupero delle quote del contributo eventualmente erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi di cui al successivo Art. 12 del decreto ”.
In applicazione di tale normativa, come già evidenziato in precedenza, in accoglimento dell’istanza di accesso ai benefici in forma ordinaria previsti dall’art. 2, comma 203 e seguenti, della legge n. 662/1996, alla ricorrente fu riconosciuto in via provvisoria con decreto n. 922 del 24 settembre 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo di euro 669.792,95 per la realizzazione di un impianto di produzione di calze da uomo. L’art. 2 di detto decreto concessorio nel preambolo richiamava espressamente il decreto ministeriale n. 881/1998 e prevedeva altrettanto espressamente la rideterminazione finale del contributo, concesso in via provvisoria, all’atto dell’emanazione del decreto definitivo di concessione, “ tenendo conto degli elementi aggiornati e definitivi e in particolare dell’ammontare degli investimenti ammessi, della loro effettiva realizzazione temporale e del tasso di attualizzazione definitivamente individuato, sempre nei limiti dell’onere a carico dello Stato approvato dal CIPE ” .
6.3. Ciò posto, non può dubitarsi che il ricorrente fosse perfettamente edotto della necessità del rispetto delle condizioni - indicate in modo chiaro ed inequivoco nei citati decreti ministeriali - poste a fondamento della concessione del contributo e cioè della provvisorietà di quello originariamente concesso, dell’esigenza di tenere conto dell’aggiornamento degli elementi alla luce dell’obbligatoria verifica effettuata da parte dell’amministrazione, dell’obbligo del ricalcolo ai fini della determinazione definitiva nonché dell’eventuale recupero delle quote del contributo eventualmente erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi.
Nessun legittimo affidamento incolpevole può opporre pertanto il ricorrente né quanto alla determinazione definitiva del contributo spettantegli, né alla richiesta di restituzione delle somme erogate in eccedenza, irrilevante essendo – per quanto esposto – il richiamo alla corrispondenza ministeriale circa la riattivazione ed il riaccredito dei fondi riguardanti i contributi previsti dal decreto ministeriale del luglio 1998, che in alcun modo poteva riguardare la ditta ricorrente.
6.4. Con riferimento alla legittimità e alla correttezza degli stralci operati sulle somme rendicontate non può sottacersi che lo stesso ricorrente con propria dichiarazione in data 8 giugno 2010 aveva comunicato di adeguarsi senza riserve alle risultanze dell’istruttoria svolta dalla Commissione ministeriale di accertamento, ciò costituendo un riconoscimento della corettezza dello stralcio ed una rinuncia, del tutto valida, a quelle somme e alla eventuale successiva contestazione.
Ne discende che la rideterminazione del contributo spettante, gravata col ricorso straordinario in trattazione, risulta pienamente legittima, non emergendo alcuno dei sollevati vizi di eccesso di potere sotto il profilo della insufficiente o carente istruttoria o di travisamento del fatto, né tanto meno di violazione di legge.
6.5. Né migliore considerazione può essere infine riservata alla censura relativa alla pretesa prescrizione del diritto alla restituzione della somme in argomento atteso che la invocata prescrizione, di durata decennale, non può che decorrere dalla data di consegna del verbale di accertamento ad opera della Commissione ministeriale e cioè segnatamente dal 3 novembre 2009, data rispetto alla quale la richiesta di restituzione delle somme è tempestiva.
6.6. Resta da aggiungere per completezza che, ferma la legittimità del provvedimento impugnata e l’inesistenza quindi di un atto illecito anche solo astrattamente generativo di responsabilità risarcitoria, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura esclusivamente impugnatoria a carattere demolitorio, in quanto volto alla mera caducazione di atti amministrativi definitivi, per soli motivi di legittimità, e che con esso non possono essere proposte azioni diverse da quella di annullamento, quale quella risarcitoria (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, Sez. I, nn. 1522 e 135 del 2024, nn. 1514 e 1050 del 2023, nn. 1874, 1666, 1620 e 298 del 2022, nn. 1867, 1681, 1625, 1481, 1401, 1380 e 1118 del 2021).
7. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte la Sezione è del parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della domanda cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della domanda cautelare.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sandro Menichelli | LO Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria IA AL