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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4570 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 432/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, depositato in data 28.1.2025, l'avv.to chiedeva, previo accertamento della conformità della Parte_1 parcella e previa risoluzione per inadempimento della proposta unilaterale di pagamento del 3.5.2022, di condannare la signora già Controparte_1 socia accomandataria di “Il Punto di Vista S.a.s.”, al pagamento dei compensi professionali relativi all'attività svolta nell'interesse della società, oltre interessi moratori dal dovuto fino al saldo, pari alla complessiva somma di €
15.993,80 (€ 15.152,00 + rimborso spese generali per € 2.272,80 + spese per
€ 569,00 - € 2.000,00 acconto), oltre oneri fiscali di legge.
Deduceva, in particolare, che il compenso era dovuto per le prestazioni professionali di avvocato svolte dinanzi al Tribunale di Roma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 54203/09 (definito con sentenza n.
22390/2013), dinanzi al Tribunale di Rieti nel giudizio di opposizione a precetto R.G. n. 223/2010 (definito con sentenza n. 84/2011) e dinanzi alla
Corte d'appello di Roma nel giudizio R.G. n. 3118/2014 (definito con sentenza n. 6484/2020).
***
Con decreto presidenziale del 31.1.2025 è stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti.
***
La causa, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.5.2025 sulle conclusioni precisate da parte attrice, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza in pari data, con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
già socio accomandante della suddetta società, cancellata dal CP_1 registro delle imprese, di cui la era socia accomandataria. CP_1
***
Parte ricorrente ha provveduto a integrare il contraddittorio e, all'udienza del
17.7.2025, vista la ritualità e tempestività delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia di e di quindi, la parte ha Controparte_1 Controparte_1 precisato le conclusioni e ha discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
*** pagina 2 di 5 Ciò detto, si rileva che in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del
1942, come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del
2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass. S.U.
n. 4247 del 19/02/2020) e, quindi, nella specie, competente è questa Corte.
***
La domanda va accolta, nei limiti e con le precisazioni di cui appresso.
L'avv.to ha depositato: Parte_1
1. gli atti del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 6562 R.G.
7020/2009 emesso su per l'importo di € Pt_2 CP_2 Pt_3
13.125,29, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n.
22390/2013, R.G. 54203/2009, depositata in data 8.11.2013; l'atto di citazione, recante la procura a margine rilasciata dalla società alla ricorrente (da cui risulta che l'avv. indicato in sentenza, era solo CP_3 domiciliatario), conteneva anche la domanda riconvenzionale, sicché il valore complessivo della causa è pari a € 45.533,00;
2. gli atti del giudizio di opposizione a precetto (contumaciale), tra cui l'atto di citazione con la procura alle liti rilasciata dalla società alla ricorrente, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Rieti n. 84/2011, R.G. n.
223/2010, depositata in data 25.11.2011; con l'atto di precetto,
[...] mava il pagamento della somma di € 15.344,81, sicché questo è Parte_4 il valore della causa;
3. gli atti del giudizio di appello proposto avverso la sentenza di cui al precedente punto 1, tra cui l'atto di appello con la procura alle liti rilasciata dalla società alla ricorrente e all'avv.to Silvana Forniti, conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6484/2020,
R.G. n. 3118/2014, depositata in data 17.12.2020.
La ricorrente ha depositato, oltre, alla documentazione idonea a dimostrare l'attività professionale svolta nei tre giudizi, la raccomandata inviata alla società il 6.5.2022, ricevuta il 9.5.2022 e rimasta senza riscontro, di talché pagina 3 di 5 trattasi di proposta non accettata e, come tale, non vincolante, in quanto non si è mai formato il consenso delle parti.
In tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla l. n. 247 del 2012, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio (Cass. n. 25992/2018).
Deve, quindi, provvedersi alla liquidazione secondo le tariffe vigenti al momento in cui l'attività è stata prestata (cfr. Cass. n. 19989 del 13/07/2021;
Cass. n. 17577/2018), e non secondo le tariffe attualmente in vigore (che invece la ricorrente ha posto a base della domanda).
Spettano pertanto i seguenti compensi:
- per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo (D.M. n. 140/2012, parametri medi) € 4.500,00 per compensi (fase di studio € 1.200,00, fase introduttiva € 600,00, fase istruttoria € 1.200,00, fase decisoria €
1.500,00);
- per la causa di opposizione a precetto (D.M. 8 aprile 2004 n. 127) €
468,00 per diritti ed € 1.050,00 per onorari;
- per la causa di appello (D.M. n. 55/2014 nel testo in vigore prima della pubblicazione del D.M. n. 147/2022, valori minimi, come richiesto nel ricorso) € 4.178,00 per compensi (fase di studio € 980,00, fase introduttiva € 675,00, fase istruttoria € 870,00, fase decisionale €
1.653,00).
Nulla spetta per esborsi, non essendo stato dedotto che l'avv.to Parte_1 fosse antistatario.
Si ha un totale pari a € 10.196,00, da cui va detratta la somma di € 2.000,00, già ricevuta a titolo di acconto. pagina 4 di 5 In definitiva, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 8.196,00, oltre al rimborso di spese forfettarie, nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Su tali somme spettano gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno della costituzione in mora, risalente al 9.5.2022 (Cass. 19.8.2022 n.
24973), fino alla proposizione della domanda giudiziale (28.1.2025, data del deposito del ricorso) e gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c.
(d.lgs. n. 231/2002) per il periodo successivo fino al saldo (Cass. n. 61/2023; cfr. anche Cass. n. 7677/2025 che richiama Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n.
12449).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido, secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00
(valore della causa, parametrato al compenso liquidato) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv.to
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Parte_1 disattesa, così provvede:
1. condanna e in solido, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_1 favore dell'avv.to , della somma di € 8.196,00, oltre IVA, Parte_1
CPA e spese generali come per legge, e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 9.5.2022 al 28.1.2025 e al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo fino al saldo;
2. – condanna e in solido, alla rifusione Controparte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio in favore dell'avv.to , Parte_1 che liquida in € 4.888,00 per compensi, IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 17.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 432/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, depositato in data 28.1.2025, l'avv.to chiedeva, previo accertamento della conformità della Parte_1 parcella e previa risoluzione per inadempimento della proposta unilaterale di pagamento del 3.5.2022, di condannare la signora già Controparte_1 socia accomandataria di “Il Punto di Vista S.a.s.”, al pagamento dei compensi professionali relativi all'attività svolta nell'interesse della società, oltre interessi moratori dal dovuto fino al saldo, pari alla complessiva somma di €
15.993,80 (€ 15.152,00 + rimborso spese generali per € 2.272,80 + spese per
€ 569,00 - € 2.000,00 acconto), oltre oneri fiscali di legge.
Deduceva, in particolare, che il compenso era dovuto per le prestazioni professionali di avvocato svolte dinanzi al Tribunale di Roma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 54203/09 (definito con sentenza n.
22390/2013), dinanzi al Tribunale di Rieti nel giudizio di opposizione a precetto R.G. n. 223/2010 (definito con sentenza n. 84/2011) e dinanzi alla
Corte d'appello di Roma nel giudizio R.G. n. 3118/2014 (definito con sentenza n. 6484/2020).
***
Con decreto presidenziale del 31.1.2025 è stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti.
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La causa, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.5.2025 sulle conclusioni precisate da parte attrice, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza in pari data, con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
già socio accomandante della suddetta società, cancellata dal CP_1 registro delle imprese, di cui la era socia accomandataria. CP_1
***
Parte ricorrente ha provveduto a integrare il contraddittorio e, all'udienza del
17.7.2025, vista la ritualità e tempestività delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia di e di quindi, la parte ha Controparte_1 Controparte_1 precisato le conclusioni e ha discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
*** pagina 2 di 5 Ciò detto, si rileva che in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del
1942, come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del
2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass. S.U.
n. 4247 del 19/02/2020) e, quindi, nella specie, competente è questa Corte.
***
La domanda va accolta, nei limiti e con le precisazioni di cui appresso.
L'avv.to ha depositato: Parte_1
1. gli atti del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 6562 R.G.
7020/2009 emesso su per l'importo di € Pt_2 CP_2 Pt_3
13.125,29, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n.
22390/2013, R.G. 54203/2009, depositata in data 8.11.2013; l'atto di citazione, recante la procura a margine rilasciata dalla società alla ricorrente (da cui risulta che l'avv. indicato in sentenza, era solo CP_3 domiciliatario), conteneva anche la domanda riconvenzionale, sicché il valore complessivo della causa è pari a € 45.533,00;
2. gli atti del giudizio di opposizione a precetto (contumaciale), tra cui l'atto di citazione con la procura alle liti rilasciata dalla società alla ricorrente, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Rieti n. 84/2011, R.G. n.
223/2010, depositata in data 25.11.2011; con l'atto di precetto,
[...] mava il pagamento della somma di € 15.344,81, sicché questo è Parte_4 il valore della causa;
3. gli atti del giudizio di appello proposto avverso la sentenza di cui al precedente punto 1, tra cui l'atto di appello con la procura alle liti rilasciata dalla società alla ricorrente e all'avv.to Silvana Forniti, conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6484/2020,
R.G. n. 3118/2014, depositata in data 17.12.2020.
La ricorrente ha depositato, oltre, alla documentazione idonea a dimostrare l'attività professionale svolta nei tre giudizi, la raccomandata inviata alla società il 6.5.2022, ricevuta il 9.5.2022 e rimasta senza riscontro, di talché pagina 3 di 5 trattasi di proposta non accettata e, come tale, non vincolante, in quanto non si è mai formato il consenso delle parti.
In tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla l. n. 247 del 2012, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio (Cass. n. 25992/2018).
Deve, quindi, provvedersi alla liquidazione secondo le tariffe vigenti al momento in cui l'attività è stata prestata (cfr. Cass. n. 19989 del 13/07/2021;
Cass. n. 17577/2018), e non secondo le tariffe attualmente in vigore (che invece la ricorrente ha posto a base della domanda).
Spettano pertanto i seguenti compensi:
- per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo (D.M. n. 140/2012, parametri medi) € 4.500,00 per compensi (fase di studio € 1.200,00, fase introduttiva € 600,00, fase istruttoria € 1.200,00, fase decisoria €
1.500,00);
- per la causa di opposizione a precetto (D.M. 8 aprile 2004 n. 127) €
468,00 per diritti ed € 1.050,00 per onorari;
- per la causa di appello (D.M. n. 55/2014 nel testo in vigore prima della pubblicazione del D.M. n. 147/2022, valori minimi, come richiesto nel ricorso) € 4.178,00 per compensi (fase di studio € 980,00, fase introduttiva € 675,00, fase istruttoria € 870,00, fase decisionale €
1.653,00).
Nulla spetta per esborsi, non essendo stato dedotto che l'avv.to Parte_1 fosse antistatario.
Si ha un totale pari a € 10.196,00, da cui va detratta la somma di € 2.000,00, già ricevuta a titolo di acconto. pagina 4 di 5 In definitiva, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 8.196,00, oltre al rimborso di spese forfettarie, nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Su tali somme spettano gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno della costituzione in mora, risalente al 9.5.2022 (Cass. 19.8.2022 n.
24973), fino alla proposizione della domanda giudiziale (28.1.2025, data del deposito del ricorso) e gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c.
(d.lgs. n. 231/2002) per il periodo successivo fino al saldo (Cass. n. 61/2023; cfr. anche Cass. n. 7677/2025 che richiama Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n.
12449).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido, secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00
(valore della causa, parametrato al compenso liquidato) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv.to
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Parte_1 disattesa, così provvede:
1. condanna e in solido, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_1 favore dell'avv.to , della somma di € 8.196,00, oltre IVA, Parte_1
CPA e spese generali come per legge, e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 9.5.2022 al 28.1.2025 e al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo fino al saldo;
2. – condanna e in solido, alla rifusione Controparte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio in favore dell'avv.to , Parte_1 che liquida in € 4.888,00 per compensi, IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 17.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò pagina 5 di 5