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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1565/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nato il [...] Brasile;
Parte_1
, nato l'[...] in [...]; Parte_2
, nato il [...] in [...]; Parte_3 con il patrocinio dell'avv. PEDICINI Armando ed elettivamente domiciliati in Vitulano, via
Tammari n. 12
RICORRENTI
pagina 1 di 8 contro
(C.F. , in persona del Ministro p.t., domiciliato ope Controparte_1 P.IVA_1 legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.09.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo cittadino italiano nato nel Comune di Persona_1
Duronia (CB) l'1.12.1883; costui, dopo essersi trasferito in Brasile, l'11.06.1904, contraeva matrimonio con e dalla loro unione, il 15.04.1904, nasceva Persona_2 Persona_3
; quest'ultimo, il 3.12.1927, sposava e diventava padre di:
[...] Persona_4 [...]
, nato il [...], e , nato il [...]; Persona_5 Parte_4 [...]
, in data 25.05.1957, si univa in matrimonio con che il Persona_5 Controparte_2
29.04.1966 generava , il 24.05.1958, sposava Persona_6 Parte_4
e dalla loro unione, il 29.10.1966, nasceva;
Persona_7 Parte_3 [...]
in data 2.09.1989, sposava e, l'1.03.1990, diventava padre di Persona_6 Persona_8
; Parte_2
- l'avo non si era mai naturalizzato in Brasile, né aveva mai rinunciato alla Persona_1 propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis ovvero ai sensi della legge n.
91 del 5.02.1992 ai suoi discendenti tutti;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versava il competente Consolato italiano all'estero, il Consolato generale d'Italia a San Paolo, il quale, solo ora, stava procedendo all'esame di domande di cittadinanza avanzate circa un decennio fa.
pagina 2 di 8 I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge di detto status sui registri civili;
di condannare il al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_1
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va quindi Controparte_1 dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito, anche di recente, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadino italiano nato nel Comune Persona_1 di Duronia (CB) l'1.12.1883.
Costui, dopo essersi trasferito in Brasile, l'11.06.1904, aveva contratto matrimonio con
[...]
e dalla loro unione, il 15.04.1904, era nato , dando inizio alla Per_2 Persona_3 linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
4. In primo luogo, non si configura la perdita della cittadinanza in capo all'avo Persona_1 in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana, prevista dal decreto del 15.12.1889, in base al quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del 15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
pagina 3 di 8 Successivamente, il decreto n. 386 -dello stesso anno- estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va al riguardo sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della
Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto
“derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del 1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di chiarire – con riguardo al n. 2 dell'art. 11
c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero – che il verbo
“ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al Comune o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Detta lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio pagina 4 di 8 al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal c.c. del 1865 e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'avo, abbia posto in essere alcun Persona_1 atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana (quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che lo stesso si sia mai naturalizzato;
assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento stranieri del
Ministero della giustizia e sicurezza pubblica della Repubblica brasiliana.
5. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_1 Persona_3
- da ai suoi due figli: e Persona_3 Persona_5 Parte_4
;
[...]
Per
- da a Persona_5 Persona_6
- da a;
Parte_4 Parte_3
- da a . Persona_6 Parte_2
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_1
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per pagina 5 di 8 nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a
Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
In applicazione di quanto esposto, si osserva che nel caso di specie non è ravvisabile alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo ai suoi Persona_1 discendenti, atteso che tutti i passaggi di cui si compone la linea di discendenza in esame si sono avuti da parte di padre.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
pagina 6 di 8 6. In ultimo si osserva che la domanda in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve però evidenziarsi che, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno potuto presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato generale d'Italia a San Paolo per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versa, ormai da anni, detta Rappresentanza diplomatica all'estero e che rende del tutto incerte le tempistiche secondo le quali sarebbe potuta avvenire la loro convocazione.
Simili coordinate temporali - visto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i Consolati generali all'estero, sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi - si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. Deve quindi essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
n. 1565/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che e sono cittadini italiani;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 7 di 8 Campobasso, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1565/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nato il [...] Brasile;
Parte_1
, nato l'[...] in [...]; Parte_2
, nato il [...] in [...]; Parte_3 con il patrocinio dell'avv. PEDICINI Armando ed elettivamente domiciliati in Vitulano, via
Tammari n. 12
RICORRENTI
pagina 1 di 8 contro
(C.F. , in persona del Ministro p.t., domiciliato ope Controparte_1 P.IVA_1 legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.09.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo cittadino italiano nato nel Comune di Persona_1
Duronia (CB) l'1.12.1883; costui, dopo essersi trasferito in Brasile, l'11.06.1904, contraeva matrimonio con e dalla loro unione, il 15.04.1904, nasceva Persona_2 Persona_3
; quest'ultimo, il 3.12.1927, sposava e diventava padre di:
[...] Persona_4 [...]
, nato il [...], e , nato il [...]; Persona_5 Parte_4 [...]
, in data 25.05.1957, si univa in matrimonio con che il Persona_5 Controparte_2
29.04.1966 generava , il 24.05.1958, sposava Persona_6 Parte_4
e dalla loro unione, il 29.10.1966, nasceva;
Persona_7 Parte_3 [...]
in data 2.09.1989, sposava e, l'1.03.1990, diventava padre di Persona_6 Persona_8
; Parte_2
- l'avo non si era mai naturalizzato in Brasile, né aveva mai rinunciato alla Persona_1 propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis ovvero ai sensi della legge n.
91 del 5.02.1992 ai suoi discendenti tutti;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versava il competente Consolato italiano all'estero, il Consolato generale d'Italia a San Paolo, il quale, solo ora, stava procedendo all'esame di domande di cittadinanza avanzate circa un decennio fa.
pagina 2 di 8 I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge di detto status sui registri civili;
di condannare il al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_1
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va quindi Controparte_1 dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito, anche di recente, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadino italiano nato nel Comune Persona_1 di Duronia (CB) l'1.12.1883.
Costui, dopo essersi trasferito in Brasile, l'11.06.1904, aveva contratto matrimonio con
[...]
e dalla loro unione, il 15.04.1904, era nato , dando inizio alla Per_2 Persona_3 linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
4. In primo luogo, non si configura la perdita della cittadinanza in capo all'avo Persona_1 in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana, prevista dal decreto del 15.12.1889, in base al quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del 15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
pagina 3 di 8 Successivamente, il decreto n. 386 -dello stesso anno- estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va al riguardo sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della
Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto
“derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del 1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di chiarire – con riguardo al n. 2 dell'art. 11
c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero – che il verbo
“ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al Comune o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Detta lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio pagina 4 di 8 al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal c.c. del 1865 e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'avo, abbia posto in essere alcun Persona_1 atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana (quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che lo stesso si sia mai naturalizzato;
assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento stranieri del
Ministero della giustizia e sicurezza pubblica della Repubblica brasiliana.
5. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_1 Persona_3
- da ai suoi due figli: e Persona_3 Persona_5 Parte_4
;
[...]
Per
- da a Persona_5 Persona_6
- da a;
Parte_4 Parte_3
- da a . Persona_6 Parte_2
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_1
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per pagina 5 di 8 nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a
Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
In applicazione di quanto esposto, si osserva che nel caso di specie non è ravvisabile alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo ai suoi Persona_1 discendenti, atteso che tutti i passaggi di cui si compone la linea di discendenza in esame si sono avuti da parte di padre.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
pagina 6 di 8 6. In ultimo si osserva che la domanda in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve però evidenziarsi che, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno potuto presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato generale d'Italia a San Paolo per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versa, ormai da anni, detta Rappresentanza diplomatica all'estero e che rende del tutto incerte le tempistiche secondo le quali sarebbe potuta avvenire la loro convocazione.
Simili coordinate temporali - visto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i Consolati generali all'estero, sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi - si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. Deve quindi essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
n. 1565/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che e sono cittadini italiani;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 7 di 8 Campobasso, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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