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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6954 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia AJ, all' udienza del 6.10.2025, tenutasi a mezzo trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 25061/2024
Tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] provinciale montagna spaccata n. 290, c.f. , elettivamente C.F._1 domiciliato ad Avellino in Via Terminio n. 35, presso lo studio del sottoscritto procuratore,
Avv. Giacomo Dello Russo c.f. , che lo rappresenta e difende C.F._2
RICORRENTE
E
(CF-P.IVA ), con sede legale in alla Via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale Dott. Ing. , CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Gelsomina D'Antonio (C.F.: ), C.F._3 tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il CP_1
Contr Servizio affari giuridico – legali e contenzioso della predetta
RESISITENTE
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 8 Con ricorso depositato in data 19/11/2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio deducendo di essere dipendente a tempo indeterminato della resistente con la qualifica “collaboratore professionale sanitario – infermiere cat/fascia D2.
Deduceva, altresì, che durante il periodo di ferie godute negli anni dal 1/1/2020 al
30/9/2024, non ha percepito una retribuzione equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, non essendo ricompresa nella stessa il ticket-mensa.
In diritto deduceva la nozione Europea di retribuzione, allegando giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia a sostegno delle proprie tesi.
Concludeva chiedendo di:
“ a) In via principale, accertare e dichiarare, ex articolo 7 Direttiva 2003/88/CE, il diritto del ricorrente alle differenze retributive per il ticket mensa non corrisposta nei periodi di ferie godute negli anni 2020 al 2024, previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione delle disposizioni datoriali e/o della contrattazione collettiva confliggenti con la suddetta norma;
b) Per l'effetto, condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con sede legale in (80145) alla Via Comunale del Principe 13/A, Cod. CP_1
Fisc/P. IVA , alle differenze retributive dovute per il ticket mensa del valore di P.IVA_1 euro 4,13 moltiplicato per le giornate di ferie godute, rilevate nei cartellini sanitari dal 2020 al 2024, con il pagamento dell'importo complessivo di € 561,68 secondo i conteggi elaborati nel corpo del presente ricorso in relazione ai suddetti titoli, per le causali espresse nel presente atto introduttivo, oltre interessi legali ai sensi della legge n. 724/94 art. 22, co. 36, che richiama l'art. 16, co. 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore
o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
c) Vittoria di spese, rimborso CU e competenze professionali di causa da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio la società resistente eccependo la nullità del ricorso e chiedendo, nel merito, l'integrale rigetto dello stesso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 6.10.2025, tenutasi ex art 127 ter-c.p.c., il Giudice la decideva con sentenza depositata telematicamente.
pagina2 di 8 Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla Suprema
Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3
e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Ritiene questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia nonché l'orientamento espresso dalla suprema Corte di
Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Va, in particolare, condiviso quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. -
17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. -
15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_1 altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) Persona_2
pagina3 di 8 e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma Per_3 che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
WI e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ha osservato la Suprema Corte “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità"
(cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “In modo conforme pagina4 di 8 al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_3 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene, dunque, in rilievo l'esame della specifica richiesta di parte ricorrente di vedersi corrispondere il ticket mensa anche per i giorni in cui ha goduto delle ferie.
Sul Punto la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 1783/2023 pubbl. il 27/04/2023, ha statuito: “E' anche da osservare che - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - la sentenza impugnata non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Per cui è errato sostenere, come fa
l'appellante, che l'interpretazione del Tribunale porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo. Quanto finora detto in merito alla retribuzione normale da corrispondere durante il periodo di ferie, vale anche per il ticket mensa. Ciò in conformità ai principi affermati dalla Corte di giustizia ossia che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione che percepisce quando svolge effettivamente la sua prestazione di lavoro, ad eccezione solo delle indennità corrisposte per l'espletamento di servizi specifici, occasionali o saltuari.
Parte appellante con il secondo motivo di impugnazione sostiene, invece, che la corresponsione del ticket mensa ha natura di fringe benefit ed è legato all'orario di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore e che esso , salvo diversa disposizione contrattuale, non è un elemento della retribuzione «normale», Ebbene, parte appellante trascura di
pagina5 di 8 considerare che gli accordi istitutivi del suddetto ticket ( accordi dell'8.8.1997, del
28.10.2004 e del 25.7.2012) , hanno espressamente previsto che il riconoscimento dello stesso è strettamente legato alle modalità di svolgimento delle mansioni assegnate al dipendente, poiché riconosciuto in virtù della riprogrammazione dei turni di servizio che ha consentito un aumento di produttività. È evidente che il suddetto ticket è stato riconosciuto non semplicemente in base all'effettiva presenza del lavoratore, ma per compensare la penosità derivante dallo svolgimento delle mansioni lavorative con un'articolazione differente dei turni che ha consentito di ridurre il ricorso al lavoro straordinario ed essendo corrisposti in maniera fissa e continuativa per ogni giorno di effettiva presenza a lavoro, deve tenersene conto nel calcolo della retribuzione da corrispondere per le giornate di ferie. Ancora una volta la effettiva presenza, quale requisito per il riconoscimento del ticket buoni pasto, in realtà, come nel caso della indennità perequativa e compensativa, rappresenta solo un criterio che serve a collegare la corresponsione di tale indennità “alla retribuzione diretta a compensare la prestazione” (rectius: mansioni)) resa dai lavoratori durante i giorni di lavoro”.
Tale orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte che ha specificato che la retribuzione durante le ferie non deve essere limitata al solo salario base, ma deve prevedere anche tutti gli importi pecuniari legati all'attività lavorativa, come buoni pasto e altre indennità che fanno parte del pacchetto retributivo standard. Questo principio mira a garantire che il periodo di ferie del lavoratore sia equivalente, dal punto di vista economico, a quello in cui egli svolge la sua attività lavorativa (cfr Cass. Ordinanza n.
25840/2024).
Vi è, quindi, il "nesso intrinseco" tra tali elementi della retribuzione e le mansioni espletate.
Dette voci appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Esse, difatti, a) sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) compensano uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni e, in ogni caso, SONO CORRELATE AL
PECULIARE STATUS PROFESSIONALE E/O PERSONALE DELL'INTERESSATO.
pagina6 di 8 Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione che non includono il computo di tali voci dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse.
Tanto premesso, va riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire per il periodo 2020 -
2024 la somma di euro € 561,68 – come da conteggi correttamente formulati allegati al ricorso - a titolo di ticket mensa con conseguente condanna di parte resistente a corrispondere detta somma a favore del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
p.q.m.
Il G.L. definitivamente pronunziando, così decide:
1. Dichiara, ex articolo 7 Direttiva 2003/88/CE, il diritto del ricorrente alle differenze retributive per il ticket mensa non corrisposto nei periodi di ferie godute negli anni
2020 al 2024;
2. Per l'effetto, condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., alle differenze retributive dovute per il ticket mensa del valore di euro
4,13 moltiplicato per le giornate di ferie godute, rilevate nei cartellini sanitari dal
2020 al 2024, con il pagamento dell'importo complessivo di € 561,68, oltre accessori come per legge;
3. Condanna, altresì, la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
1400,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 6/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia AJ
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