Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Nel procedimento n. 6017/2024 R.G. relativo alla Procedura di Sovraindebitamento (Esdebitazione), richiesta da nata a [...], il [...], Parte_1
residente in [...]2, c. f.
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola C.F._1
Ghielmi del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia via Guido da Castello n. 2; visto l'art. 14 terdecies l. 27.01.2021, n. 3, a scioglimento della riserva;
ha emesso il seguente
DECRETO con ricorso, depositato in data 6-12-2024, la ricorrente, ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L.
3/2012, in data 1 giugno 2018, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare nei propri confronti l'inesigibilità ex art. 14 terdecies L.
3/2012 dei debiti concorsuali non soddisfatti relativi alla suddetta procedura di liquidazione del patrimonio;
a fondamento dell'istanza allegava la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 14 terdecies legge cit. per accedere al beneficio dell'esdebitazione ed in particolare:
- di aver depositato l'istanza entro l'anno di chiusura della procedura (intervenuta in data 1 luglio 2024) e decorsi quattro anni dal deposito della domanda di liquidazione e che il programma di liquidazione ha avuto completa esecuzione;
-di aver sempre collaborato con gli organi della procedura al fine del proficuo svolgimento delle operazioni, presentandosi a tutti gli appuntamenti richiesti dal liquidatore, fornendo le necessarie informazioni per la fruttuosa riscossione dei crediti;
- di non aver ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento
- di non aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui all'art. 16 L. 3/2012, come emerge dal certificato generale del casellario giudiziale né di avere procedimenti penali pendenti come emerge dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Emilia;
- l'intervenuto soddisfacimento almeno parziale dei creditori aventi causa anteriore al deposito della domanda;
- di non aver fatto ricorso al credito colposamente e in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali;
- di non aver danneggiato i creditori ovvero violato la par condicio con il compimento di atti in frode o dispositivi o simulativi di titoli di prelazione;
- di avere sempre svolto attività professionale quale geometra;
; rilevato che, con decreto, in data 9 dicembre 2024, veniva fissata udienza per l'esame del ricorso, disponendo che il liquidatore provvedesse a notificare a mezzo pec il ricorso unitamente al decreto a tutti i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti entro il termine di venti giorni prima dell'udienza ed a depositare la relazione in ordine ai punti da a) a f) dell'art.14 terdecies l.27 gennaio 2012 n.3; rilevato che il liquidatore ha provveduto al deposito della relazione richiesta dal Giudice confermando la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'accoglimento del ricorso;
rilevato che il liquidatore ha precisato che sono stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione e precisamente:
: credito ammesso (privilegiato € Controparte_1
68.110,30) importo pagato 28.091,11 con percentuale 41,24%; entrate riscossione credito ammesso (chirografario CP_1
€ 22.273,23) importo pagato € 0,00 con percentuale 0%;
credito ammesso (privilegiato € 5.899,04) Controparte_1 importo pagato € 746,28 con percentuale 12,65%;
credito ammesso (chirografario € 5,18) Controparte_1 importo pagato € 0,00 con percentuale 0%; credito ammesso (chirografario € 1.422,00) Controparte_2 importo pagato € 0,00 con percentuale 0%;
(già credito ammesso CP_3 Controparte_4
(ipotecario € 103.220,47) importo pagato € 72.144,47 con percentuale 69,89%;
(già credito ammesso CP_3 Controparte_4
(chirografario € 4.547,08) importo pagato € 0,00 0% ritenuto con riferimento al requisito della soddisfazione sia pur parziale del credito, che le sezioni unite della Suprema Corte (cfr.
Cassazione civile sez. un. 18 novembre 2011 n. 24214 e n.
24215), in relazione all'art. 142, comma 2, L.F. hanno affermato il principio in forza del quale la norma deve essere interpretata nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non
è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio;
che in considerazione della ratio dell'istituto dell'esdebitazione da ritenersi identica in entrambe le procedure (fallimentare e di liquidazione), il principio richiamato possa trovare applicazione anche nel caso di beneficio richiesto all'esito del procedimento di liquidazione;
ritenuto, pertanto, sussistente il requisito del parziale soddisfacimento di tutti i creditori non essendo ostativo alla concessione del beneficio il pagamento non integrale del ceto creditorio in quanto la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dal comma 1 lett, f) dell'art. 14 terdecies L. 3/2012, deve intendersi realizzata;
ritenuto che
non sono condivisibili le contestazioni del creditore
Parte_2
in ordine alla mancanza del requisito della
[...]
meritevolezza intesa come consapevolezza o ragionevole previsione dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni al momento della loro assunzione con particolare riferimento al mutuo fondiario: il mutuo acceso il 28 aprile 2010 con CP_4
( ) sarebbe stato contratto nonostante la
[...] CP_3
consapevolezza da parte della debitrice della propria esposizione debitoria e della impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte;
rilevato, al riguardo, che nella relazione particolareggiata dell'occ, si evidenziava che il predetto mutuo era a tasso variabile
(ottenuto maggiorando di 1,70 punti l'Euribor a 3 mesi con un tasso minimo contrattuale del 3%) ed era in linea con i tassi praticati per tale tipo di prodotto nel periodo considerato. La rata mensile per le mensilità del 2010 era di circa € 443,00 che doveva considerarsi sostenibile per le capacità reddituali del periodo in questione della Sig.ra la quale per tale anno ha dichiarato Pt_1 redditi per € 23.118,00; ritenuto, pertanto, che la nell'assumere la predetta Pt_1
obbligazione non ha assunto debiti della impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte;
ritenuto che
per le considerazioni svolte il Giudice ritiene che la ricorrente possa essere ammessa al beneficio dell'esdebitazione ricorrendone tutti i presupposti richiesti
P.Q.M.
Visto l'art. 14 terdecies L. 3/2012
ammette la ricorrente al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti nei limiti di legge;
dichiara i debiti predetti inesigibili nei confronti della ricorrente
Si comunichi alla ricorrente e al liquidatore e alla
[...]
Parte_2
Reggio Emilia, 27 marzo 2025
Il giudice
Simona Boiardi