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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/10/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 392/2022 R.G.A.C. vertente tra:
c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Emilia Cricca ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in
Massa, via Marina Vecchia n. 4 (MS); attrice
e
(c.f. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. Marina Menconi ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Carrara, via Provinciale Nazzano n. 24 (MS); convenuto
e
(p.i. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1
giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Sergio Menchini ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale EmmeA, sito in Massa alla via Alberica n. 14 (MS); convenuto
e
(c. f. ) in persona del procuratore e Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante dott. delegato alla rappresentanza e firma Controparte_4
pagina 1 di 32 sociale giusto Atto del 16 luglio 2019, rep. n. 15755, racc. n. 8931, Notaio Dott.
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Adriano Persona_1
LL ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Genova Piazza
Colombo 2/2 (GE); terza chiamata
e
(c.f. ) (c.f. Controparte_5 C.F._3 Controparte_6
) e (c.f. ) C.F._4 Controparte_7 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Davide Privato e Annalisa
GL ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Massa via Marina
Vecchia n. 4 (MS); intervenuti
***
OGGETTO: risarcimento dei danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI: per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, CP_8
eccezione e deduzione respinta, previa revoca dell'ordinanza in data 31/1/23, accogliere l'istanza di concessione di una provvisionale di almeno euro 20.000 ex art. 278 c.p.c.; in ogni caso, in accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità delle parti convenute con riferimento ai fatti di cui alla narrativa e, per l'effetto, condannarli in via autonoma o in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice ex artt. 1176, 1218, 1228, 2043, 2055 e 2236 c.c.
(anche in relazione all'art. 41 c.p.) salvo altre e diverse norme, nella misura indicata (cd. aestimatio) o in quella (maggiore o minore) ritenuta in causa provata o di giustizia, all'occorrenza con liquidazione equitativa. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio ingiustamente provocato”; per “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2
contrariis reiectis, rigettare, perché infondate in fatto e diritto, tutte le domande formulate dall'attrice e dagli intervenuti adesivi autonomi nei confronti dell'esponente istituto. in via riconvenzionale, per i fatti
e titoli dedotti in atti, - condannare il convenuto Dott. a risarcire all'Istituto tutti i Controparte_1
danni subiti e subendi, per le condotte dedotte in atti, quantificati in non meno di euro 100.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. - in ipotesi denegata e non creduta di condanna
pagina 2 di 32 dell'Isituto all'esito del presente giudizio, dichiarare tenuto e condannare, a titolo di rivalsa e/o manleva, il Dott. a rimborsare all'Istituto e/o tenerlo integralmente indenne di quanto esso CP_1
fosse dichiarato tenuto a corrispondere all'attrice e/o agli intervenuti per i fatti e titoli dedotti in atti. nei confronti della terza chiamata, in ipotesi denegata e non creduta di condanna dell'esponente all'esito del presente giudizio, dichiarare tenuto e condannare a manlevare e tenere Controparte_3
indenne l'esponente rimborsandole tutte le somme che esso dovesse essere condannato a dover corrispondere all'attrice e agli intervenuti, a qualsiasi titolo, all'esito del presente giudizio. In ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi”; per “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - in via principale: Controparte_3
respingere integralmente perché infondata in fatto ed in diritto la domanda di garanzia e manleva assicurativa proposta da nei confronti di Controparte_2 [...]
con riferimento alle domande tutte formulate nei confronti della suddetta Controparte_3
convenuta dall'attrice e/o dagli intervenuti , CP_8 Controparte_5 Controparte_6 [...]
; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle CP_7
domanda di garanzia e manleva proposta da nei Controparte_2
confronti di veder riconosciuto il diritto di regresso e/o rivalsa e/o surroga Controparte_3
della stessa nei confronti del Dott. e pertanto Controparte_3 Controparte_1
dichiarare tenuto e condannare quest'ultimo a rifondere le somme che la Controparte_3
suddetta Compagnia dovesse essere tenuta a corrispondere a titolo di capitale, rivalutazione, interessi e spese in conseguenza dei fatti per cui è causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio”; per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento della domanda degli intervenuti, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità medica delle parti convenute, con riferimento ai fatti di cui alla narrativa e per l'effetto, condannarle in via autonoma e/o in solido al risarcimento di tutti i danni dagli intervenuti subiti ex art. 2043 e seguenti c.c., 2055 e ss. c.c., artt. 1218, 1228 e 2236 c.c., salvo altre diverse norme, nella misura indicata o in quella maggiore o minore ritenuta in causa provata o di giustizia. Voglia, altresì, condannare le parti convenute al versamento di una provvisionale ex art. 278 c.p.c. nella misura di pagina 3 di 32 euro 20.000 per ciascuno degli intervenuti o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e onorari del giudizio ingiustamente provocato”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra – dopo aver CP_8
infruttuosamente esperito un procedimento di mediazione – conveniva in giudizio il dr.
e l domandandone Controparte_1 Controparte_2
la condanna ex artt. 2043 e 2236 c.c. al risarcimento dei danni, da quantificarsi in €
230.700,20, subiti in conseguenza del trattamento infiltrativo a base di ossigeno liquido eseguito dal dott. presso detta struttura sanitaria privata in data 3.06.2019, da CP_1
cui era derivata una contaminazione infettiva articolare.
2. In data 8.06.2022, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree e rappresentando che: i) non
[...]
vi era alcuna responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria che non aveva mai assunto alcuna obbligazione nei confronti della paziente;
ii) l' risultava soggetto CP_2
parimenti leso dalla condotta gravemente colposa del dr. nell'esecuzione delle CP_1
procedure infiltrative, come risultante anche dagli accertamenti peritali svolti dalla
Procura di Massa;
iii) difatti, in seguito all'evento di contaminazione, la struttura era stata costretta a cessare la propria attività di impresa;
iv) la quantificazione del danno effettuata dalla sig.ra era arbitraria, in quanto non rispondente agli indici di cui CP_8
all'art. 138 cod. ass., considerando che la stessa già presentava un quadro clinico compromesso. Parte convenuta domandava, quindi, al Tribunale di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice e Controparte_3
di voler: “In via riconvenzionale per i fatti e titoli dedotti in atto, condannare il convenuto Dott.
a risarcire all'istituto tutti i danni subiti e subendi, quantificati in non meno di euro CP_1
100.000,00 salvo miglior quantificazione in corso di causa e all'esito del presente giudizio. In ipotesi denegata e non creduta di condanna dell'esponente all'esito del presente giudizio, dichiarare tenuto e condannare, a titolo di rivalsa e o manleva, il dott. a rimborsare all'istituto e o tenerlo CP_1
integralmente indenne di quanto esso fosse dichiarato tenuto a corrispondere all'attrice per i fatti e titoli dedotti in atti. Nei confronti della terza chiamata, in ipotesi denegata e non creduta di condanna pagina 4 di 32 dell'esponente all'esito del presente giudizio, dichiarare tenuto e condannare a Controparte_9
manlevare e tenere indenne l'esponente rimborsandole tutte le somme che esso dovesse essere condannata
a dover corrispondere all'attrice, a qualsiasi titolo all'esito del presente giudizio. In ogni caso con vittoria integrale di spese e compensi e con ogni più ampia riserva al prosieguo”.
3. In data 21.11.2022 si costituiva in giudizio il dr. chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande attoree nonché delle domande riconvenzionali avanzate da
In particolare, il dr. Controparte_2 CP_1
evidenziava di aver mantenuto un comportamento conforme alla diligenza richiesta nell'esecuzione dell'incarico professionale e che, d'altra parte, l'infezione da stafilococco aureo contratta dalla sig.ra all'interno dell' CP_8 Controparte_2
non era dovuta né alla soluzione di OPL iniettata né a negligenza imputabile al
[...]
medico, rientrando piuttosto nella nozione di caso fortuito e, in ogni caso, risultando dipendente dalla mancata sanificazione dell'impianto di areazione di competenza della società convenuta. Il dr. inoltre, rilevava che l' CP_1 [...]
era legato da responsabilità contrattuale nei confronti della Controparte_2
sig.ra , posto che quest'ultima aveva instaurato un rapporto negoziale diretto con la CP_8
struttura che, difatti, aveva ricevuto il pagamento dell'attrice e aveva emesso regolare fattura. La stessa, oltretutto, al momento della prima visita, presentava un quadro clinico caratterizzato da gonartosi bilaterale che aveva già compromesso la deambulazione e la sua qualità della vita, di guisa che la quantificazione del danno richiesto era eccessiva.
4. Mediante decreto del 20.06.2022, il Giudice fissava nuova udienza di comparizione per consentire la citazione del terzo chiamato a cura della parte convenuta richiedente.
5. In data 25.10.2022, si costituiva in giudizio eccependo Controparte_3
l'inoperatività della polizza stipulata dall'Istituto, in quanto il rischio connesso all'attività medico-sanitaria esercitata non rientrava nella copertura prevista dal contratto.
Nondimeno, l'assicurazione evidenziava come il contraente avesse agito con dolo o colpa grave, fornendo dichiarazioni inesatte o reticenti – qualificando, in particolare, la propria attività come ufficio e studio professionale anziché come struttura sanitaria pagina 5 di 32 esercente attività medica specialistica – circostanza che, se conosciuta, avrebbe indotto a non prestare il proprio consenso alla stipulazione della Controparte_3
polizza.
Pertanto, la compagnia assicuratrice domandava, in via principale, di voler respingere la domanda di garanzia e manleva proposta da Controparte_2
e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte
[...]
nei confronti di accertare il regresso e/o rivalsa e/o surroga di Controparte_3
quest'ultima nei confronti del dr. CP_1
6. In data 13.12.2022, si costituivano intervenendo in giudizio i sig.ri Controparte_5
e i quali, associandosi alle doglianze già svolte da Controparte_6 Controparte_7
parte attrice, e premesso di avere infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione, domandavano l'accertamento dell'esclusiva responsabilità medica delle parti convenute nella causazione dei danni subiti in seguito alle iniezioni di ossigeno liquido praticate dal dr. a cui gli stessi si erano sottoposti nel maggio e giugno 2019. In particolare, CP_1
i sig.ri e deducevano di aver instaurato un rapporto CP_5 CP_6 CP_7
contrattuale direttamente con la struttura, rivolgendosi all'ambulatorio tramite il sig.
Sulla scorta di quanto sopra, gli intervenuti domandavano la condanna del dr. CP_2
e dell'Istituto al risarcimento dei danni subiti ex artt. 2043 e 1218, 1228, 2236 CP_1
c.c. nella misura pari ad € 111.633,20 per il sig. € 346.534,95 per la Controparte_5
sig.ra € 64.878,65 per la sig.ra oltre alla Controparte_6 Controparte_7
liquidazione del danno esistenziale e morale.
7. Con ordinanza del 30.01.2023, il Giudice dichiarava l'inammissibilità dell'istanza avanzata dall'attrice e dai terzi intervenuti CP_8 Controparte_5 CP_6
avente ad oggetto la condanna del convenuto dott.
[...] Controparte_7
al pagamento di una provvisionale ai sensi dell'art. 278 co. 2 c.p.c.. Controparte_1
8. La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante assunzione di prova orale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
9. Con ordinanza del 6.06.2025, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle pagina 6 di 32 conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita sommariamente la materia del contendere, occorre muovere dalla disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 24/2017 secondo cui, mentre “la struttura sanitaria
o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose” (e ciò vale anche per le “prestazioni sanitarie svolte (…) nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica” – v. comma 2) di contro, “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
In altri termini, nell'ipotesi in cui il paziente asserisca di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell'attività svolta dal medico in assenza di un negozio giuridico instaurato tra medico e paziente, la responsabilità della struttura sanitaria si declina in termini contrattuali mentre quella del sanitario, per espressa previsione di legge, in termini extracontrattuali.
2. Con maggior impegno esplicativo deve rilevarsi come, con la novella di cui all'art. 7 l.
n. 24/2017, sia stato volutamente superato dal legislatore il precedente orientamento giurisprudenziale che ha lungamente inquadrato il rapporto di fatto instauratosi con la presa in cura del paziente da parte del medico nel perimetro del contatto sociale qualificato, con il conseguente riconoscimento di una responsabilità contrattuale per violazione della specifica obbligazione di protezione a carico del professionista.
Dall'entrata in vigore della richiamata normativa, pertanto, la responsabilità del medico esercente all'interno della struttura sanitaria, sia o meno legato a quest'ultima da un vincolo di dipendenza, è usualmente qualificata come aquiliana, residuando una responsabilità di tipo contrattuale solo tra il paziente e la struttura sanitaria.
pagina 7 di 32 Per quanto attiene alla posizione del medico, in caso di assenza di un vincolo contrattuale diretto, risulta onere del paziente, pertanto, fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c., con particolare riferimento all'esistenza di un fatto illecito, all'elemento psicologico del dolo e della colpa riferibile al soggetto che lo ha commesso, al danno qualificabile come ingiusto, nonché al nesso di causalità tra la condotta illecita e l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento e tra quest'ultima e le conseguenze pregiudizievoli lamentate cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. 4 febbraio 2014, n. 2422, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/11/2008, n.
26972).
3. Dal canto suo, la struttura sanitaria risponde per inadempimento: i) ai sensi dell'art. 1218 c.c. quando l'oggetto è un'obbligazione gravante direttamente sul debitore-ente: si tratte delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria stipulato con il paziente al momento dell'accettazione. In virtù di detto negozio, la struttura è tenuta a fornire un'assistenza sanitaria complessa, che non si esaurisce nell'espletamento delle operazioni mediche e chirurgiche realizzate tramite i propri dipendenti professionisti, ma si estende anche a tutte quelle prestazioni che ineriscono alla predisposizione di attrezzatura tecnica necessaria per la cura e la riabilitazione dei pazienti, alla disponibilità di medicinali, di spazi sicuri e salubri per il ricovero e così via;
ii) ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti compiuti dagli ausiliari quando la prestazione è stata adempiuta a mezzo del proprio personale sanitario o comunque, in virtù della formulazione dell'art. 7 l. 24/2017, a mezzo di esercenti la professione sanitaria anche non dipendenti della struttura stessa. In quest'ultimo caso sussiste, pertanto, un collegamento tra la prestazione resa dal professionista e l'organizzazione aziendale, tale per cui i servizi sanitari erogati dalla struttura e dal sanitario rientrano in un unico adempimento indivisibile, salvo il profilo interno della distribuzione della responsabilità tra i soggetti passivi dell'obbligazione risarcitoria.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che: “è principio consolidato che la responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio (art. 1228 c.c.), è autonoma da quella del medico di cui essa si sia avvalsa in qualità di ausiliario, ma entrambi rispondono in via solidale nei pagina 8 di 32 confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti. Imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione del danno, ma anche allorquando (come nella specie) uno dei condebitori risponda per il fatto dell'autore immediato del danno” (cfr. Cass. civ. sez. III 22/04/2024 n. 10787).
4. Dalla natura contrattuale dei rapporti in rilievo discendono significative conseguenze in ottica probatoria. E' onere del creditore-danneggiato, invero, provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto) il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta in rilievo e il danno lamentato;
mentre, spetta alla controparte dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. n.
10050/2022). Per quanto attiene, in particolare, il profilo del nesso di causalità, mentre nella generalità delle obbligazioni contrattuali l'evento lesivo coincide con la lesione dell'interesse creditorio, nelle fattispecie di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali deve distinguersi tra un evento di danno, vale a dire la lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore, nel caso di specie la guarigione, ed una lesione dell'interesse strumentale di ottenere l'esecuzione della prestazione secondo la diligenza professionale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 10050/2022). A tal proposito, con specifico riferimento al riparto dell'onere probatorio nella prova del nesso eziologico, la Cassazione ha precisato che “nell'ipotesi [...] in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio delle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse [...]; è, invece, onere, dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero
l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non pagina 9 di 32 imputabile” (Cass. civ., Sez. III, Sent. 10050/2022. In senso conforme cfr. Cass. civ.
26.11.2020, n. 26907; Corte d'Appello Genova, sez. II, 10/01/2022, n. 22).
In altri termini, ai fini della dimostrazione del nesso eziologico in ipotesi di responsabilità medica contrattuale si configura un doppio ciclo causale: il paziente danneggiato deve provare il nesso causale tra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario;
mentre, solo ove sia stato assolto l'onere probatorio gravante sul paziente, il medico danneggiante deve provare di avere eseguito correttamente la prestazione o che questa non è stata adempiuta a causa di un evento imprevedibile ed inevitabile, a lui non imputabile.
5. In definitiva, dalla disamina che precede deriva la conseguenza pratica secondo la quale il rischio della causa ignota (ossia di un accertamento che non sia in grado di riconoscere, nella condotta professionale, in quanto “più probabile che non”, un fattore causale - esclusivo o concorrente - dell'evento lesione della salute) ricade interamente sul paziente che chiede il risarcimento del danno (cfr. Cass. civ. 26905/2020; Cass. civ.
28991/2019, Cass. n. 18392/2017). Mentre, nel caso in cui sia stata assolta la prova in ordine al primo ciclo causale, “per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (cfr. Cass. civ. ord. 24 maggio
2023 n. 14335, in senso conforme: Cass. civ. sez. VI, 29/11/2022, n. 35024; Cass. civ., sez. III, 08/01/2020, n. 122; Cass. civ., sez. III, 11/11/2019, n. 28985).
6. Ancora, appare significativo evidenziare che il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità, mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi probatori assunti - demandata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile, ove pagina 10 di 32 motivato e non abnorme, in sede di legittimità. Sul punto, invero, la Cassazione ha precisato in più occasioni che, “mentre, infatti, la prima indagine (quella sul nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile) deve ritenersi necessariamente affidata, nell'individuazione dello standard probatorio della relazione causale investigata, al criterio del 'più probabile che non'
(alternativo a quello della responsabilità 'oltre ogni ragionevole dubbio' rilevante in sede penale) (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019, Rv. 654559 - 02), l'altra indagine (quella sulla colpa del sanitario e, dunque, sulla prospettabile negligenza, imprudenza o imperizia, dello stesso nell'adempimento della propria prestazione professionale), attiene invece alla valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore, ossia alla correttezza dell'inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l'affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato (il comportamento difforme dalla regola cautelare) quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verificazione di fatti certi”. Si legge altresì nella medesima pronuncia che: “Converrà ammonire sulla necessità di tener conto della fondamentale distinzione che intercorre tra l'impiego funzionale del criterio del "più probabile che non" sul terreno della ricostruzione della relazione causale tra fatti (ricostruzione che attiene al piano epistemologico del rapporto tra 'fatto antecedente' e 'fatto conseguente', secondo quella particolare relazione che si dice 'causale', e che necessariamente richiede il riferimento a leggi scientifiche o a massime di esperienza costruite su basi probabilistiche), e l'impiego funzionale del criterio probabilistico
(sempre in termini logico-baconiani, e non statistico-pascaliani) sul terreno della valutazione delle prove
(che, viceversa, attiene all'intrinseca qualità rappresentativa di un determinato fatto rispetto a un determinato thema probandum), secondo una relazione probabilistica, tra 'fatto probante' e 'fatto probando', che non guarda all'osservazione scientifica di uno stato di cose (come nell'ambito della relazione causale) quanto piuttosto all'intrinseca intensità espressiva (in termini rappresentativi) della fonte di prova (del 'fatto probante')” (cfr. Cass. civ. 26304\2021).
7. Tanto premesso in termini generali e venendo ora al merito della vicenda che ne occupa, occorre chiarire la natura dell' convenuto in giudizio e il Controparte_2
rapporto intercorso tra questo, il dr. ed i pazienti parte del presente CP_1
procedimento.
pagina 11 di 32 Segnatamente, per lo svolgimento dell'attività risulta essere stata presentata in data
2.7.2018 da parte di una scia presso il Controparte_2
SUAP del Comune di Massa, relativamente a “uno studio medico per lo svolgimento di monoterapie ossidative non invasive, all'interno di un'unità immobiliare posta al piano terra di un più ampio fabbricato condominiale ubicato a Massa, Loc. Marina di Massa, via G. Ascoli”, utilizzando il codice regionale 86.22.11 – Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia a minore invasività (v. 24 parte intervenuta).
Dalla visura camerale in atti emerge che la società Controparte_2
è stata costituita in data 7.03.2018 e che l'attività prevalente “dal
[...]
02/07/2018” risulta la “gestione di studi medici di chirurgia ambulatoriale con prestazioni a minore invasività”; mentre, l'oggetto sociale è individuato come segue: “A) la realizzazione,
l'allestimento, la gestione e l'organizzazione, in Italia ed all'estero, di centri diagnostici, terapeutici, fisioterapici, laboratori di analisi medica, centri per la prestazione di servizi di assistenza anche a domicilio;
la prestazione agli stessi dei servizi amministrativi di supporto ed in particolare la messa a disposizione di medici di strutture e servizi che consentano agli stessi lo svolgimento dell'attività professionale, senza interferire nel rapporto paziente/medico che rimane personale, con diretta e autonoma offerta delle prestazioni professionali da parte di quest'ultimo e conseguente assunzione delle relative responsabilità. Il tutto con esclusione di qualsiasi attività eventualmente riservata dalle leggi tempo per tempo vigenti a professionisti iscritti in appositi albi;
B) la ricerca scientifica per
l'innovazione delle terapie mediche, con particolare riguardo ai campi delle terapie ossidative e della loro sinergia con altre terapie mediche;
C) la prestazione di attività sanitarie ed erogazione di trattamenti nell'ambito della medicina;
D) lo svolgimento e la promozione dello studio e della ricerca scientifica, corrente o finalizzata, anche in riferimento all'attività scientifica svolta da enti ed istituti consimili nell'ambito nazionale ed internazionale, direttamente o in via mediata ovvero affidandola a università, enti di ricerca, società, fondazioni o altri enti che la svolgono direttamente;
E) lo svolgimento e la promozione, nell'ambito dello studio e della ricerca scientifica sopra indicate, dell'attività di sperimentazione clinica e farmaceutica e la conduzione dei relativi “trials clinico-farmaceutici”, nel rispetto della normativa, e delle procedure vigenti;
F) la collaborazione con università, enti ed istituti di ricerca per lo svolgimento delle relative attività, essa può compiere tutte le operazioni commerciali, pagina 12 di 32 industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale” (v. doc. 21 terzi intervenuti).
La titolarità delle quote societarie è ripartita tra e Controparte_1 Controparte_10
nella misura del 50% ciascuno e la gestione è posta in capo all'amministratore unico e rappresentante dell'impresa Controparte_10
Il numero addetti della società, nel primo e secondo trimestre dell'anno 2019, era pari a cinque dipendenti.
Il sig. legale rappresentate di Controparte_10 Controparte_2
escusso per interrogatorio formale il 20.11.2023, ha riconosciuto che la
[...]
struttura era organizzata con personale di segreteria e personale infermieristico ed era composta di sala di attesa, sala adibita alla somministrazione di flebo e terapie preventive, nonché sala riservata ai trattamenti infiltrativi.
Concordemente, il dr. escusso per interrogatorio formale in data Controparte_1
05.02.2024, ha confermato tale organizzazione ed ha riferito, altresì, che nella primavera del 2019 aveva invitato la sig.ra a rivolgersi all' CP_7 Controparte_2
in quanto era tale struttura ad occuparsi di fissare gli appuntamenti e
[...]
prendere in carico il paziente. Il che trova conferma nella documentazione prodotta in atti, da cui si evince che gli appuntamenti della paziente sono indicati su Controparte_7
un foglio con intestazione “Centro Ricerche e Cure Chimenti e Lazzini” (v. doc. 19 terzi intervenuti).
Anche la testimone, , sentita all'udienza del 5.2.2024, ha confermato, del Testimone_1
resto, che l' era organizzato con personale di Parte_2
segreteria e personale infermieristico e si componeva di sala di attesa, sala adibita alla somministrazione di flebo e terapie preventive, nonché sala riservata ai trattamenti infiltrativi.
Appare significativo rilevare, inoltre, come l Controparte_2
abbia rilasciato nei confronti dei sig.ri e le fatture nn. 262/2019 e
[...] CP_5 CP_6
436/2019 per gli importi rispettivamente di € 102,00 con descrizione “1 Visita e trattamento iniettivo” ed € 202,00 con descrizione “10 Trattamenti iniettivi” (v. doc. 1 terzi pagina 13 di 32 intervenuti) e nei confronti della sig.ra le fatture nn. 181/2019 per € 502,00 in data CP_8
02.04.2019 n. 343/2019 per € 202,00 in data 16.05.2019 recanti entrambe “10 trattamenti infusionali e iniettivi” (v. doc. 6 attrice). Concordante poi è il tenore dell'informativa sulla
“privacy” (v. doc. n. 20 parte intervenuta) da cui si evince come i dati degli utenti venissero trattati dall per la redazione di documenti quali fatture o ricevute CP_2
fiscali (in particolare, al punto 1, si legge tra l'altro che: “i dati relativi alla prestazione sanitaria e quelli raccolti per finalità di ricerca scientifica e clinica saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa sanitaria e dai tempi di conservazione idonei per garantire l'eventuale tutela della struttura in tema di responsabilità sanitaria”).
A fronte di quanto sopra, scarsa rilevanza ai fini della presente analisi assume quanto indicato nella disciplina statuaria (v. atto notarile del 07.03.2018 a firma del Notaio rep. 22.143 e racc. 8.315) ovvero che l' non interferisce nel Persona_2 CP_2
rapporto medico-paziente, posto che la prestazione sanitaria ha natura necessariamente personale e non surrogabile da alcun intervento della struttura, di guisa che tale inciso nulla aggiunge al rapporto tra le parti in causa come sopra delineato.
8. In definitiva, a dispetto della apparente natura di studio medico, tanto la forma utilizzata per l'esercizio dell'attività sanitaria (tipica delle organizzazioni di stampo imprenditoriale) quanto l'organizzazione di personale (medico, di infermeria e di segreteria) e mezzi (plurime sale deputate all'attesa, alle terapie preventive, e ai trattamenti infiltrativi) nonché l'individuazione dell'Istituto stesso quale responsabile per il trattamento privacy di tutti i pazienti e, infine, la corresponsione del corrispettivo per le prestazioni mediche in favore della società (e non, invece, del singolo medico) inducono ad escludere la prevalenza dell'elemento della prestazione intellettuale del professionista su quello imprenditoriale, costituente caratteristica tipica dello studio medico (in tal senso, cfr. T.A.R. Roma (Lazio) sez. III, 03/04/2019, n. 4428). In altri termini, al di là della veste formale, si è al cospetto di un vero e proprio centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, non soltanto per ciò che attiene le prestazioni c.d. di spedalità, ma anche in relazione a quelle di natura prettamente medica per l'attività prestata dal terzo, ovvero, in questo caso, il socio esercente l'attività pagina 14 di 32 medica, il quale è tenuto a rispondere anch'esso delle prestazioni svolte, ma a titolo di responsabilità extracontrattuale, non essendo emerso alcun riscontro che egli abbia assunto autonomamente alcuna obbligazione nei confronti dei pazienti.
9. Venendo ora ai rapporti struttura-pazienti, risultano pacifiche le seguenti circostanze:
i) i sig.ri , e si sono CP_8 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3
sottoposti a trattamenti di infiltrazioni intrarticolari a base di ossigeno liquido nel maggio-giugno 2019; ii) tali trattamenti sono stati eseguiti dal dr. Controparte_1
presso l' ; iii) in seguito a detti Controparte_11
trattamenti, i pazienti manifestavano dolore in sede di iniezione e tumefazione locale, con intensificazione della sintomatologia nei giorni seguenti, a cui il dr. ha CP_1
risposto somministrando terapia antibiotica e antidolorifica;
iv) tutti e quatto i pazienti sviluppavano un'infezione da stafilococco aureo contratta all'interno dell'
[...]
Controparte_2
In tale contesto si inseriscono le dichiarazioni latamente confessorie contenute nelle comunicazioni inviate in data 21.06.2019 dal dr. all'attrice e ai terzi CP_1
intervenuti, la cui paternità è stata confermata in sede di interrogatorio formale da parte di quest'ultimo, in cui si legge: “Il sottoscritto Dott. assicurato con compagnia Controparte_1
di assicurazione per responsabilità professionale, a seguito dell'infezione da stafilococco aureo da
Lei contratta all'interno dell sito in Marina di Massa via Controparte_2
Ascoli, 60 si impegna, esclusivamente pro bono pacis, a rimborsare le eventuali spese da Lei sostenute e da sostenere per terapie nonché quelle di riabilitazione che si renderanno necessarie per la guarigione dell'articolazione colpita. A tal fine verrà messa in comunicazione con fisioterapista di fiducia del sottoscritto. Va da sé che se Lei avesse fisioterapista di fiducia potrà comunicarlo al sottoscritto affinché lo stesso possa provvedere a quanto sopra. Qualunque altra problematica causalmente legata alla patologia di cui sopra sarà valutata dal sottoscritto assieme al paziente” (v. doc. 5 attrice e doc. 18 terzi intervenuti).
Parimenti rilevante è inoltre la deposizione testimoniale di ex Testimone_2
impiegato presso l' escusso all'udienza del 27.11.2023, il quale ha CP_13
riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di persone che si erano sottoposte pagina 15 di 32 ad ozono terapia presso la struttura di specie e che avevano sviluppato artrite settica.
Pertanto, dopo la verifica effettuata in data 11.06.2019, aveva sottoposto il materiale riscontrato presso la struttura a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 322 c.p.p. (v. doc.
24 terzi intervenuti). In particolare, il teste ha dichiarato che: “sono andato presso la struttura dove operava il dott in Via Marina Vecchia, non ricordo il numero civico;
ho CP_1
suonato, la porta era chiusa;
mi ha aperto una addetta, non so se infermiera od oss o soggetto estraneo era comunque vestita da addetta sanitaria ed all'interno vi erano due persone che mi hanno fatto accedere ad altro locale dove erano presenti le apparecchiature;
in detta sala erano presenti il dott ed il dott era un ufficio ambulatorio con scrivania vi era lettino ed armadio;
ho CP_2 CP_1
chiesto quali fossero le attività che praticavano e come le praticavano;
mi hanno fatto vedere una macchina che nella realtà è un compressore;
mi sono rapportato con il dott ed ho chiesto la CP_1
SCIA per verificare se fossero autorizzati ad esercitare ed ho visto la ricevuta di trasmissione della Scia al Comune, credo di averne acquisita anche una copia;
il dott mi ha spiegato come effettuasse CP_1
la pratica dell'ozono terapia che è iniettiva interarticolare nelle ginocchia o intravertebrale, per quanto ne so;
confermo di aver proceduto a sequestro preventivo delle attrezzature ivi presenti: si trattava di un compressore, di una bombola ad ossigeno piccola e di una siringa di vetro;
ricordo che era il 11.06.19”.
Il medesimo testimone ha affermato, altresì, che: “ho chiesto al come effettuasse la CP_1
sterilizzazione degli strumenti usati durante i trattamenti, non certo l'ago che è monouso, ma mi riferivo alla siringa in vetro ed il campo operatorio. Il dott mi rispose che l'ozono in sé è CP_1
disinfettante. Preciso che la sterilizzazione è cosa diversa dalla disinfezione”.
10. Devono a questo punto sinteticamente richiamarsi le considerazioni svolte dai consulenti tecnici d'ufficio incaricati dal Tribunale nell'ambito del presente giudizio, ovvero il dr. il prof. e il prof Persona_3 Persona_4 Persona_5
confluite nella relazione peritale depositata in data 3.02.2025, i quali attraverso approfondita disamina della documentazione anamnestica e clinica acquisita agli atti, e dopo aver sottoposto a visita i periziati, hanno accertato, con puntuale metodica analitica e con motivazione rigorosamente argomentata ed esente da censure di ordine logico, la sussistenza di significativi riscontri di responsabilità professionale.
pagina 16 di 32 Conclusioni che nella ricostruzione della dinamica degli avvenimenti appaiono conformi a quelle di cui alla relazione peritale a firma dei periti dr. dr. Persona_6
e dr. , incaricati dalla Procura della Repubblica Persona_7 Persona_8
presso il Tribunale di Massa nell'ambito del procedimento penale a carico del dott. ove si legge che: “la causale delle malattie subite dai pazienti è rappresentata da artrite CP_1
settica conseguente a trattamento infiltrativo praticato, nelle giornate del 3 giugno 2019 e 4 giugno
2019, dal dottor presso l' (v. doc. 3 Controparte_1 Controparte_2
allegato alle note dell'11.03.2022 attrice).
11. In via preliminare, i CTU hanno proceduto all'individuazione e alla descrizione della tecnica impiegata dal dr. per le infiltrazioni effettuate sui periziandi CP_1 CP_8
, e presso l'
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
di Massa. Controparte_2
In particolare, il dr. risulta aver praticato infiltrazioni di Ossigeno Poliatomico CP_1
Liquido (OPL) vale a dire una “terapia ossidativa” che, secondo i CTU – a differenza dell'ossigeno-ozonoterapia (OOT) e dell'ossigeno-terapia iperbarica (OTI) – non trova allo stato fondamento scientifico, presentando oltretutto una serie di rischi per la salute del paziente evidenziati dalla letteratura medica, tali da imporre al sanitario di eseguire tale tecnica solo in strutture pubbliche o private accreditate, con apposita autorizzazione sanitaria, all'interno di un percorso di sperimentazione clinica controllata, con il parere del Comitato Etico e previo consenso informato del paziente
(v. pp. 28-33 relazione peritale).
L'infiltrazione intrarticolare, invece, è una procedura consistente nell'iniezione diretta di un farmaco ovvero di un dispositivo medico all'interno di un'articolazione, con lo scopo di ridurre il dolore, l'infiammazione e migliorare la mobilità articolare. In merito,
i CTU hanno evidenziato che il rischio di infezione con “puntura intrarticolare” è più alto rispetto al rischio con iniezione nei tessuti molli, dal momento che l'ambiente articolare
è meno vascolarizzato e quindi meno accessibile alle difese immunitarie proprie dell'organismo. Per questo motivo la sterilità deve essere maggiore quando si esegue una infiltrazione intrarticolare piuttosto che una iniezione intra-muscolare di farmaco. pagina 17 di 32 Di guisa che, secondo gli ausiliari, “per eseguire correttamente l'infiltrazione, si deve disinfettare accuratamente il punto in cui si va a praticare la puntura, e per farlo è buona pratica applicare il disinfettante tramite garze o batuffoli di cotone sterili. Esistono confezioni monouso sterili anche per le garze, oltre che per le siringhe gli aghi e i cerotti: è buon senso (oltre che buona pratica) utilizzare per le infiltrazioni intrarticolari garze monouso sterili. Non solo per ogni singolo Paziente è indicato l'utilizzo di materiale monouso, ma anche per lo stesso Paziente è raccomandato l'utilizzo per lo meno di aghi diversi per ogni singolo distretto, in caso di più infiltrazioni eseguite nella stessa seduta”.
A dispetto di ciò, i CTU hanno riscontrato che: “Nel caso di specie, come pare già accertato dalla documentazione agli atti, il Dr. svolse le infiltrazioni a tutti i Pazienti prelevando CP_1
l'OPL da una singola fiala preparata inizialmente e sembra anche utilizzasse cotone idrofilo non sterile conservato in contenitore di vetro per disinfettare la sede della infiltrazione. Se così effettivamente fosse, entrambe le pratiche non sarebbero raccomandate e anzi fortemente sconsigliate (possono essere
“accettate” per la somministrazione di farmaci per via sottocutanea, intra-muscolo o endovenosa, ma non certo per infiltrazioni intrarticolari). Ma se anche ciò non fosse, la artrite settica è comunque attribuibile a malpractice, nel caso di specie, proprio per l'episodio di plurime infezioni (non solo quelle degli attuali Attori) occorse nella stessa seduta di infiltrazioni di OPL svolta in data 03.06.2019 dal
Dr. presso l' di Massa”. CP_1 Controparte_2
12. Nel rispondere ai quesiti posti dal Giudice, i CTU hanno quindi ritenuto sussistente il nesso causale tra il danno riscontrato da ciascuno dei quattro pazienti parte del presente giudizio, e la malpractice in rilievo (v. p. 35 relazione peritale, ove si legge che:
“non si può che accettare pacificamente come vi sia nesso di causa tra l'operato del Dr. presso CP_1
l' di Massa svolto in data 03.06.2019 e le artriti Controparte_2
settiche occorse ai quattro Attori Sig.ra Sig. Sig.ra e Sig.ra ). CP_8 CP_5 CP_6 CP_7
13. Acclarata la scorretta esecuzione dei trattamenti da parte del dr. e la CP_1
rilevanza causale nei termini predetti e, dunque, la responsabilità del medico nei confronti dei soggetti danneggiati ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché sia l'attrice che le altre parti intervenute hanno chiesto la condanna in solido tanto del dr. CP_1
quanto dell' deve ritenersi parimenti Controparte_2
sussistente la responsabilità contrattuale di quest'ultimo, sia con riguardo al contegno pagina 18 di 32 del dr. che in relazione all'omesso adempimento delle obbligazioni a suo CP_1
carico.
E' opinione del magistrato, invero, che, pur essendone onerata, la società convenuta non abbia offerto riscontro che gli ambienti fossero adeguati ai trattamenti praticati e, in particolare, che in occasione degli interventi fosse garantita la sterilità di tutto l'ambiente operatorio (indispensabile per prevenire la trasmissione dello stafilococco aureo) apparendo ravvisabile un concorso di responsabilità nella trasmissione dell'infezione. Non vi è prova, anzitutto, che gli impianti fossero correttamente manutenuti, emergendo piuttosto riscontro contrario quanto agli impianti di condizionamento. Le fatture in atti, invero, hanno datazione 19.6.2019 e 26.6.2019: successiva, dunque, agli episodi per cui è causa (v. doc. 12 ). Il teste, sig. CP_2
, inoltre, è stato vago quanto all'esecuzione degli interventi di Testimone_3
pulizia dell'impianto di condizionamento. Lo stesso ha affermato, infatti, di aver eseguito un primo intervento di pulizia nel gennaio 2019, mentre, quanto al secondo, ha dichiarato che: “la mia ditta ha provveduto ad una successiva pulizia della quale non ricordo con precisione la data, forse i primi di giugno, forse maggio, forse anche il 17 giugno;
la pulizia dei condizionatori avveniva 2/3 volte l'anno a seconda del funzionamento dei condizionatori”.
Appare altamente probabile, pertanto, che la pulizia (che avrebbe dovuto avvenire prima dell'impiego dei condizionatori in concomitanza dell'inizio del periodo estivo) sia intervenuta solo successivamente ai fatti per cui è causa.
E' la stessa difesa del dr oltretutto, a riferire che: “in data 13.06.2019, l'Istituto CP_1
ha incaricato il laboratorio Biomedix di Aulla di effettuare uno studio ambientale della struttura medica, esame che ha rilevato la presenza di Stafilococchi. Coagulasi positivi, non ulteriormente tipizzati, sia sul condizionatore sia sul cotone utilizzato per le infiltrazioni”. Circostanza questa di cui si rinviene riscontro indiretto nella citata consulenza del PM, ove si legge che: “non è stato possibile testare i flaconi delle soluzioni impiegate per la diluzione dell'O2 liquido, perché quelle appartenenti ai lotti impiegati – nelle occasioni per cui è processo – per la diluzione erano state tutte eliminate”.
pagina 19 di 32 14. Tanto, consente di ritenere verosimile che, dopo gli episodi per cui è causa, l' CP_2
abbia dato seguito ad operazioni di manutenzione e pulizia, tali da alterare il dato probatorio (i CTU nominati da questo magistrato non si sono del resto espressi a riguardo, ritenendo ciò esulante dai termini dell'incarico ricevuto). Deve escludersi, pertanto, che vi sia riscontro del corretto adempimento delle c.d. obbligazioni di spedalità a carico dell' (privo, oltretutto, dell'autorizzazione all'esecuzione di CP_2
trattamenti sperimentali) il quale, pertanto, in considerazione dell'apporto nella trasmissione dell'infezione è tenuto a rispondere contrattualmente nei confronti dei pazienti in ordine al proprio operato, oltre che per quello del dr. CP_1
15. Ciò posto, quanto alla disamina dell'entità del pregiudizio subito dai pazienti, gli ausiliari dell hanno premesso che: “il germe responsabile delle infezioni era per fortuna CP_14
un germe comune e sensibile agli antibiotici, con bassa carica batterica e bassa virulenza, per il qual motivo la risoluzione del quadro infettivo non richiese, in nessuno dei casi, procedure chirurgiche (che di solito invece sono necessarie nei casi di artriti settiche a maggior virulenza)” (v. p. 36 relazione peritale) giungendo poi a calcolare l'entità delle lesioni riscontrate da ciascun paziente unitamente alla congruità delle spese mediche documentate e a quelle prevedibili per il futuro, nei termini che seguono:
o per la Sig.ra , le conseguenze della individuata malpractice sono così definibili: CP_8
▪ IT complessiva di 200 (duecento) gg di cui 80 (ottanta) gg di IT al 100%, 60 (sessanta) gg in IT al 75% e 60 (sessanta) gg in IT al 50%;
▪ IP nella misura del 10 % (dieci per cento) come differenziale tra l'attuale 30 % (trenta per cento) e
l'iniziale 20 % (venti per cento);
▪ non c'è incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali;
▪ spese sostenute da ritenere congrue per un totale di 3.974,500 EUR;
non sono prevedibili spese future;
o per il Sig. le conseguenze della individuata malpractice sono così definibili: Controparte_5
▪ IT complessiva di 220 (duecentoventi) gg di cui 40 (quaranta) gg in IT al 100%, 60 (sessanta) gg in IT al 75%, 60 (sessanta) gg in IT al 50% e 60 (sessanta) gg in IT al 25%;
pagina 20 di 32 ▪ IP nella misura del 5 % (cinque per cento) come differenziale tra l'attuale 15 % (quindici per cento)
e l'iniziale del 10 % (dieci per cento);
▪ non c'è incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali;
▪ spese sostenute da ritenere congrue per un totale di 2.148,58 EUR;
non sono prevedibili spese future.
o per la Sig.ra le conseguenze della individuata malpractice sono così definibili, in Controparte_6
considerazione anche dell'avvenuta protesizzazione del ginocchio destro a luglio 2023:
▪ IT complessiva di 160 (centosessanta) gg di cui 90 (novanta) gg in IT al 100%, 40 (quaranta) gg in IT al 75%, 30 (trenta) gg in IT al 50% e 30 (trenta) gg in IT al 25%;
▪ IP assente, in quanto non vi sono postumi quantificabili come danno biologico, essendo stato il danno jatrogeno conseguente a malpractice “assorbito” ed emendato dalla protesizzazione di ginocchio che sarebbe stata comunque già indicata per l'avanzato quadro artrosico presente all'epoca dei fatti;
▪ non c'è incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali;
▪ spese sostenute da ritenere congrue per un totale di 2.287,42 EUR;
non sono prevedibili spese future.
o per la Sig.ra le conseguenze della individuata malpractice sono così Controparte_7
definibili, in considerazione anche dell'avvenuta protesizzazione del ginocchio sinistro nel maggio 2020:
▪ IT complessiva di 150 (centocinquanta) gg di cui 30 (trenta) gg in IT al 100%, 60 (sessanta) gg in IT al 75%, 40 (quaranta) gg in IT al 50% e 20 (venti) gg in IT al 25%;
▪ IP assente, in quanto non vi sono postumi quantificabili come danno biologico, essendo l'eventuale danno jatrogeno conseguente a malpractice “assorbito” ed emendato dalla protesizzazione di ginocchio che sarebbe stata comunque già indicata per l'avanzato quadro artrosico presente all'epoca dei fatti;
▪ non c'è incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali;
▪ spese sostenute da ritenere congrue per come sopra scritte, per un totale di 1.636,65 EUR”
16. In particolare, circa l'assenza di danno dinamico-relazionale e l'esclusione di spese future per tutti e quattro i danneggiati, i CTU, rispondendo alle osservazioni dei CTP, hanno ritenuto che le comorbidità e preesistenze per tutti e quattro gli attori risultavano, di per sé, sufficienti a giustificare una limitazione dinamico-relazionale indipendentemente dall'accertamento dell'ulteriore danno iatrogeno e ad escludere le eventuali spese future. pagina 21 di 32 17. E' opinione del magistrato che le conclusioni cui sono addivenuti i consulenti tecnici d'ufficio (eccetto per ciò che attiene il c.d. danno esistenziale: riguardo a cui deve tenersi conto anche degli esiti delle risultanze testimoniali) non presentino lacune argomentative o aspetti di contraddittorietà e, di conseguenza, non possano che essere condivise dal Giudicante ai fini della liquidazione e della quantificazione dei danni risarcibili. Si tratta, invero, di un approccio coerente con il dato giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “la liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora
l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana, ovvero quando una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso - va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale”
(cfr. Cass. civile sez. III, 22/02/2025, n.4680).
18. Circoscritto il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute nei termini che precedono, ai sensi della legge n. 24/2017 la liquidazione deve intervenire sulla scorta delle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private per le lesioni micro-permanenti e sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano per le lesioni macro-permanenti, in quanto utilizzate da gran parte degli organi di giustizia, poiché basate su criteri valutativi atti a garantire uniformità di trattamento nell'ambito del territorio nazionale (cfr. Cass. civ. n. 8508/2020). Non risulta applicabile, infatti, alla presente controversia la tabella unica nazionale introdotta dal d.p.r. n. 12/2025, entrato in vigore in data 5.03.2025, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli e all'attività medico- sanitaria, posto che l'art. 5 rubricato “disposizioni transitorie” prevede che: “le disposizioni di
pagina 22 di 32 cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Le Tabelle milanesi, ad ogni modo, garantiscono una liquidazione finalisticamente unitaria del danno, funzionale ad attribuire al soggetto leso una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente patito. In tale ottica, mentre l'accertamento del pregiudizio biologico deve essere ancorato a canoni di obiettiva certezza scientifica, la sofferenza interiore, che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute, non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale (cfr. Cass. civ. 9865\2020) potendo essere provata anche sulla scorta di nozioni di comune esperienza, ovvero in base all'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. civ. 23146\2019). Rimane salva la possibilità di un discostamento “in aumento” dalla misura standard del risarcimento prevista dal predetto criterio equitativo uniforme, ma solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate) non giustificando di contro alcuna “personalizzazione” le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso tipo sofferti da persone della medesima età del danneggiato (cfr. Cass. civ. n.
5865\2021).
19. Alla luce di tali parametri, per ciò che attiene al pregiudizio subito dalla sig.ra CP_8
(per cui trovano applicazione, come detto, le Tabelle milanesi) considerata l'età
[...]
della danneggiata al momento della sottoposizione del trattamento in rilievo (id est, 73), il danno non patrimoniale sotto forma di danno biologico permanente e dinamico relazionale (oltre che di ristoro della sofferenza interiore, stante il provato patema d'animo sofferto dall'attrice - in accordo all'id quod plerumque accidit - a fronte del trauma subito nelle peculiari circostanze in rilievo) deve quantificarsi in € 21.066,00 (di cui €
16.719,00 in relazione al danno biologico\esistenziale ed € 4.347,00 per ciò che attiene la sofferenza interiore); mentre, per ciò che attiene la dimensione temporanea (anche in questo caso comprensiva della sofferenza interiore) il danno non patrimoniale (che consta di giorni 80 di IT al 100%, 60 giorni in IT al 75% e 60 gg in IT al 50%) ammonta a complessivi € 17.825,00. pagina 23 di 32 La superiore quantificazione tiene conto anche della componente esistenziale, dovendosi valorizzare in tale ottica le prove testimoniali assunte. In particolare, la sig.ra cugina della sig.ra , escussa all'udienza del Testimone_4 CP_8
27.11.2023, ha riferito che: “la signora IB pima di avere il problema era una donna molto attiva, aveva figli, nipoti dei quali si occupava facendo anche da mangiare;
andava in bicicletta e dopo
l'accaduto non è più la stessa e non è neppure più in grado di lavarsi;
ha le stampelle e la carrozzina;
sta in casa e siamo noi ad accudirla;
si è incattivita ed ha cambiato anche l'umore”. Mentre, la sig.ra figlia della sig.ra , escussa all'udienza del 27.11.2023, ha riferito: Testimone_5 CP_8
“mia madre prima del fatto, gestiva sia la mia famiglia che la propria che quella di mio fratello;
era
l'appoggio sia per me e mio fratello perché i nostri figli venivano tenuti da mia madre quando non erano
a scuola per pranzi e cene;
mia madre deambulava normalmente ed andava in bicicletta;
coltivava anche
l'orto; mia madre non soffriva di patologie certificate;
oggi mia madre è completamente diversa si muove con stampelle o con il deambulatore”. Può pertanto ritenersi che, sebbene – come chiarito dai
CTU – il trattamento infiltrativo eseguito dal dr. avesse un obiettivo CP_1
sintomatico e ritardante l'approccio chirurgico, ma non fosse certo sostitutivo dello stesso, e che il danno iatrogeno non ha di fatto influenzato l'indicazione alla sostituzione protesica preesistente, l'evento lesivo di che trattasi – nella misura in cui le salvifiche aspettative riposte nel trattamento si sono rivelate non solo vane, ma financo cagione di ulteriore nocumento – ha comunque inciso sulla qualità della vita della sig.ra
, la quale attualmente deambula per brevi tratti con deambulatore e/o due CP_8
stampelle, determinando un cambiamento più repentino nelle dinamiche socio-familiari e nello stesso ruolo svolto dall'attrice all'interno della famiglia. E ciò giustifica anche i presupposti per una personalizzazione del danno non patrimoniale in misura pari al
15%, atteso che – come detto – proprio la disillusione, le complicanze (la sig.ra è CP_8
stata anche in coma) oltre al clamore che in ambito locale ha provocato la notizia di quanto occorso a lei e ad altri pazienti (in atti è presente l'articolo di giornale pubblicato su Il Tirreno in data 3.07.2019 titolato: “Infezioni dopo le infiltrazioni, parlano i pazienti ricoverati al Noa”, nonché l'articolo pubblicato su La Nazione in data 5.03.2019 titolato
“pazienti infettati: “sono tranquillo” – Il medico: “ho fiducia nella magistratura”) hanno acuito, su pagina 24 di 32 un piano prettamente interiore, le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. In definitiva, il complessivo danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad € 42.050,90 oltre rivalutazione ed interessi (nella misura ex art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale) sulla somma anno per anno rivalutata a far data dal 3.6.2019
(giorno dell'ultimo trattamento). Mentre, il danno patrimoniale, sulla scorta di quanto correttamente indicato nell'elaborato, si attesta a complessivi € 3.974,50, anche in questo caso oltre rivalutazione ed interessi.
20. Con riguardo, invece, al Sig. circoscritto il danno non Controparte_5
patrimoniale da lesione del diritto alla salute nei termini che precedono, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la liquidazione deve intervenire sulla scorta delle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private. In accordo a tale previsione, tenuto dell'età (id est, 73 anni) al momento dei fatti per cui è causa, il danno da lesioni permanenti deve quantificarsi in € 4.949,47 e quello per invalidità temporanea in € 7.303,40.
Deve a questo punto tenersi conto che il comma 3 dell'art. 139 Cod. ass. priv. prevede che: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”. La Suprema Corte ammette, inoltre, la possibilità di liquidare un ulteriore importo a titolo di danno morale laddove ciò risulti giustificato dalle peculiarità della vicenda e il relativo disvalore non sia assorbito dall'aumento fino al 20 per cento nei termini che precedono (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 13383 del 2025).
Orbene, nella vicenda che ne occupa, l'esame del complessivo compendio probatorio induce a superare quanto asserito dai CTU circa l'assenza di incidenza della malpractice sugli aspetti dinamico-relazionali. Segnatamente, la sig.ra , Parte_4
pensionata e aiutante del sig. nella coltivazione di un terreno sito in Controparte_5
pagina 25 di 32 LT, ha dichiarato che: “io non sono più andava perché il signor non ha più CP_5
coltivato perché si è sentito male”. La sig.ra conoscente del sig. e Testimone_6 CP_5
aiutante nella coltivazione del terreno sito in LT negli anni 2017-2018, ha riferito che: “no, non ha potuto più coltivare il terreno, da uomo vigoroso che era non è più riuscito ad espletare le sue attività posso dire anche quotidiane”. Infine, la sig.ra Controparte_15
collaboratrice domestica del sig. e della sig.ra in conseguenza degli CP_5 CP_6
eventi per cui è causa, ha riferito che: “i signori si lamentavano, non erano felici di stare CP_5
chiusi a casa, di non potersi muovere, di avere bisogno di aiuto nel vestirsi e lavarsi”. Il lungo periodo di ricovero ospedaliero, i numerosi trattamenti medici a cui è stato sottoposto il sig. la disillusione circa l'efficacia dei trattamenti ricevuti, il clamore mediatico CP_5
correlato a quanto accaduto, l'impossibilità di proseguire nella pratica della coltivazione della terra, la necessità di ricorrere al supporto di una badante, la circostanza che ad oggi “la deambulazione risulta cautelata, possibile con due stampelle per brevi tratti”, appaiono tutte circostanze idonee a giustificare oltre l'incremento del 20% di cui al comma 3 dell'art. 139 Cod. ass. priv. anche un ulteriore incremento del 30% a titolo di danno morale. Tanto, per complessivi € 19.114,47. Risulta dovuto, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale pari – in accordo a quanto chiarito dai CTU – ad € 2.148,58 oltre, anche in questo caso, rivalutazione ed interessi sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dal 3.6.2019.
21. Venendo ora alla sig.ra come detto, i CTU hanno escluso che dalla Controparte_6
malpractice siano scaturiti postumi permanenti, in quanto il danno iatrogeno è rimasto assorbito dalla protesizzazione di ginocchio che sarebbe stata comunque già indicata per l'avanzato quadro artrosico presente all'epoca dei fatti. Segnatamente, in riscontro alle osservazioni di parte i CTU hanno rappresentato che: “Nel caso della Sig.ra il CP_6
danno anatomico artrosico era già ben documentato come preesistente all'intervenuta problematica infettiva, con un quadro radiografico che già indicava come possibile la soluzione chirurgica. In particolare, esiste una Rx del 03.10.2017 che attesta “severa gonartrosi con notevole riduzione dello spazio femoro-tibiale mediale e sclerosi dell'osso subcondrale affrontatasi a tale livello” con trattamento infiltrativo già precedentemente iniziato altrove. Dunque, appare evidente come il trattamento pagina 26 di 32 infiltrativo eseguito dal Dr. avesse uno scopo di tentativo terapeutico pur in presenza di già CP_1
chiara indicazione chirurgica protesica;
non si può biasimare il tentativo di trattamento conservativo da intendersi come sintomatico e ritardante l'eventuale approccio chirurgico ma non certo sostitutivo dello stesso”. Il modesto danno jatrogeno (si ricorda qui ma per tutti i casi come nessuno dei quattro Attori sia stato sottoposto a procedure di pulizia chirurgica per le artriti riportate, a significarne la relativa non gravità) non ha di fatto influenzato l'indicazione alla sostituzione protesica, che si ripete essere stata preesistente”.
Quanto, invece, all'inabilità temporanea, è risarcibile, in base alle tabelle di cui all'art. 139 del Cod. ass. priv., e all'accertamento operato dai CTU nei termini di cui sopra,
l'importo di € 8.005,65. Tale importo è maggiorabile del 30% tenuto conto del peculiare danno morale sofferto dalla danneggiata. Anch'essa, infatti, in conseguenza dell'infezione batterica è stata costretta ad un lungo periodo di ospedalizzazione, e non ha potuto deambulare autonomamente per molto tempo, oltre ad avere avuto necessità di assumere una collaboratrice domestica che si prendesse cura di lei insieme al marito la quale, come si è detto, in sede testimoniale ha riferito del significativo impatto emotivo della vicenda sulla sfera interiore.
Il danno non patrimoniale deve dirsi ammontare, quindi, a complessivi € 10.407,35, e quello patrimoniale, a fronte delle risultanze peritali, a € 2.287,42, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dal 3.6.2019.
22. Infine, deve scrutinarsi il danno sofferto da Anche con Controparte_7
riguardo a tale perizianda i CTU hanno escluso l'esistenza di postumi quantificabili come danno biologico, essendo il danno iatrogeno conseguente a malpractice stato
“assorbito” dalla protesizzazione di ginocchio, che sarebbe stata comunque già indicata per l'avanzato quadro artrosico presente all'epoca dei fatti. In riscontro alle osservazioni di parte i CTU hanno chiarito che: “Per la Sig.ra come nel caso precedente, esistono CP_7
visite mediche del 03.02.2016 del 16.01.2018 e del 09.04.2018 attestanti “gonalgia bilaterale maggiore a sinistra su artrosi tricompartimentale in paziente affetta da artrite reumatoide”. Dunque, appare evidente anche in questo caso come il trattamento infiltrativo eseguito dal Dr. avesse CP_1
un obiettivo sintomatico e ritardante l'approccio chirurgico ma non certo sostitutivo dello stesso. Anche pagina 27 di 32 in questo caso, il modesto danno jatrogeno non ha di fatto influenzato l'indicazione alla sostituzione protesica, che si ripete essere stata preesistente”. Venendo all'inabilità temporanea, in considerazione dell'art. 139 Cod. ass. priv. e delle risultanze dell'elaborato peritale, risulta risarcibile l'importo di € 5.618,00. Sussistono inoltre i presupposti per riconoscere un incremento del 30% a fronte del peculiare disvalore del danno morale subito dalla sig.ra Oltre quanto riferito in sede testimoniale dalla sig.ra CP_7
badante della stessa, deve tenersi conto delle lunghe degenze in Parte_5
ospedale e del complesso percorso di ricovero affrontato a fronte della patologia settica contratta, nonché della disillusione per l'inefficacia del trattamento e dei risvolti interiori connessi al clamore mediatico seguito alla vicenda (nei termini di cui si è detto anche per gli altri danneggiati). In definitiva, deve essere riconosciuto alla sig.ra il CP_7
risarcimento del danno non patrimoniale, pari ad € 7.303,40, oltre che di quello patrimoniale, pari ad € 1.636,65 (in accordo a quanto accertato dai CTU). Tanto, oltre rivalutazione ed interessi sul complessivo importo, anno per anno rivalutato a decorrere dal 3.6.2019.
23. Occorre ora scrutinare la domanda di manleva avanzata dall' Parte_2 CP_2
nei confronti della compagnia assicuratrice
[...] Controparte_3
Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa evidenziando come le prestazioni professionali di tipo medico-sanitario rese presso l' nulla avessero a che fare con l'attività dichiarata dallo stesso nel CP_2 CP_2
modulo di adesione alla polizza. Dal canto suo, la società convenuta ha dedotto come la compagnia assicuratrice fosse a conoscenza dell'attività esercitata in quanto ricavabile sia dalla denominazione sociale sia dall'oggetto sociale indicato nella visura ordinaria e/o nell'atto costitutivo e che, in ogni caso, l'art.
4.1. del contratto stabiliva l'obbligo dell'assicurazione di tenere indenne l'assicurato di quanto questi tenuto a pagare a titolo di risarcimento danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi “in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza”.
pagina 28 di 32 24. Vale anzitutto evidenziare come in atti risulti presente il modulo n. 5000678026 della polizza “multirischi commercio” di stipulata da Controparte_3 [...]
in data 19.06.2018, indicando “ufficio” come Controparte_2
attività esercitata nella sezione dedicata alle caratteristiche e ubicazione del rischio assicurato, con la specificazione: “uffici e studi professionali” (v. doc. 1 terza chiamata).
Segnatamente, l'oggetto della polizza “Convenzione Multirischi Commercio” inerisce le seguenti garanzie: incendio, furto, elettronica, responsabilità civile verso terzi, assistenza e tutela legale. L'art. 1 precisa poi che: “Possono essere oggetto della copertura assicurativa i fabbricati adibiti a: uffici e studi professionali, esercizi commerciali, ristoranti, alberghi e bed&breakfast, aventi le seguenti caratteristiche costruttive: – strutture portanti verticali, pareti esterne
e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili;
saranno comunque tollerati: – solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili;
– pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici. I fabbricati dovranno essere ubicati nel territorio Italiano. Non potranno essere assicurati i fabbricati destinati, anche solo in parte, a: vendita di materiali infiammabili, materiali esplodenti/esplosivi, antiquariato, gallerie d'arte, sale giochi, discoteche, nights, cinema, ipermercati e supermercati di superficie superiore a 1000 mq, esercizi con vendita prevalente di materie plastiche espanse, moquette e linoleum, oggetti in vimini. Per le
Sezioni Responsabilità Civile e Tutela legale, sono assicurabili le attività fino ad un massimo di 10
(dieci) addetti”. Mentre, per ciò che attiene la sezione “responsabilità civile verso terzi”, l'art.
4.1. stabilisce che: “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”. Parte_6
25. Al di là della portata del successivo art. 7 (secondo cui “S'intende esclusa ogni responsabilità dell' inerente l'attività professionale o commerciale”) da considerarsi Parte_6
tamquam non esset poiché tale da escludere il rischio stesso e, dunque, da elidere la causa del contratto assicurativo (cfr. Cass. civ. 14595\2020) è opinione del magistrato che pagina 29 di 32 l'attività in conseguenza di cui sono sorti i danni in rilievo non rientri nell'ambito di quelle coperte dalla polizza. Nella specie, invero, il dr. ha praticato ai pazienti CP_1
Ossigeno Poliatomico Liquido (OPL), vale a dire una tecnica medica sperimentale, all'epoca dei fatti priva di fondamento scientifico (che avrebbe dovuto “essere eseguita unicamente in strutture pubbliche o private accreditate e con apposita autorizzazione sanitaria [..] e solo all'interno di un percorso di sperimentazione clinica controllata, con il parere del Comitato Etico e previo consenso informato da parte del paziente” - v. elaborato peritale); trattamento che, dunque, oltre ad essere stato somministrato in maniera del tutto illegittima, è ben lungi dal potersi ritenere rientrante tra quelli usualmente praticati da uno studio professionale
(come si è detto, sebbene sia stata presentata una Scia per lo svolgimento dell'attività di studio medico, la forma societaria e l'organizzazione di mezzi e personale da parte della struttura, appaiono incompatibili con quanto oggetto della segnalazione, risultando necessaria – in accordo alla legge n. 24\2017 – una copertura assicurativa apposita in relazione all'attività medica concretamente svolta).
La domanda, pertanto, deve trovare integrale rigetto.
26. Residuano da scrutinare, infine, la domanda di rivalsa e\o manleva nonché quella risarcitoria avanzata dalla società convenuta nei confronti del dr. CP_1
A tal riguardo, è d'uopo anzitutto darsi conto che i soggetti danneggiati hanno agito nei confronti di entrambi i responsabili e che, come si è detto, questi sono tenuti al risarcimento in solido, sebbene il primo a titolo contrattuale e il secondo a titolo extracontrattuale. Il riparto interno di responsabilità, in ragione dei plurimi profili sopra scrutinati, appare inoltre del tutto paritario, di guisa che non vi è ragione di disporre una condanna alla rivalsa e\o alla manleva.
27. Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
avente ad oggetto la condanna del dr. al Controparte_2 CP_1
risarcimento dei danni quantificati in non meno di € 100.000,00 per i mancati utili e introiti nonché per la perdita di chance professionali dovute alla cessazione dell'attività di impresa a causa dell'evento di contaminazione e al risalto che la vicenda ha avuto sulle cronache locali. Appare dirimente rilevare, ad ogni modo, come – anche a voler pagina 30 di 32 ritenere in ipotesi fondata la domanda – la società non abbia fornito alcuna prova del danno-conseguenza quale pregiudizio eziologicamente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta colposa del dott. il cui onere incombeva sull'Istituto de CP_1
quo. invero, riscontro dei bilanci della società e\o comunque di altri dati utili a Per_9
ricostruire il giro d'affari della stessa, di guisa che – non ritenendosi impossibile e\o estremamente difficile la prova del danno – non sussistono i presupposti per provvedere alla sua liquidazione in via equitativa.
28. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché dell'attività processuale svolta, anche in sede di mediazione, e del relativo pregio, nonché infine del numero di parti rappresentate e degli esiti della lite, si quantificano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accertata la responsabilità in solido, ed in misura paritaria, di
[...]
ex artt. 1218 e 1228 c.c., e del dr. Controparte_2 CP_1
ex art. 2043 c.c., nei termini di cui in parte motiva, li condanna a
[...]
corrispondere a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e non, l'importo di: i) € 46.025,40 in favore di ii) € 21.263,05 in favore di CP_8 CP_5
iii) € 12.694,77 in favore di iv) € 8.940,05 in favore
[...] Controparte_6
di tanto, in tutti i casi, oltre rivalutazione ed interessi (in Controparte_7
misura ex art. 1284, comma 4, c.c., dal momento della proposizione della domanda) sulla somma anno per anno rivalutata dal 3.6.2019 sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, a decorrere da cui risultano dovuti i soli interessi legali;
2) rigetta le domande avanzate da Controparte_2
nei confronti del dr. e di Controparte_1 Controparte_3
pagina 31 di 32 3) condanna e il dr. Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, a rifondere in favore di € 14.000,00 per
[...] CP_8
compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive;
4) condanna e il dr. Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, a rifondere in favore di ,
[...] Controparte_5 CP_6
e complessivi € 14.000,00 per compensi, oltre iva,
[...] CP_7 Controparte_7
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive;
5) condanna a rifondere in favore Controparte_2
di complessivi € 8.400,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. Controparte_3
e rimborso forfettario come per legge e oltre spese vive;
6) compensa per 1\2 le spese di lite in favore di Controparte_2
e per l'effetto lo condanna a rifondere in favore del dr.
[...] CP_1
€ 4.200,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come
[...]
per legge ed oltre spese vive;
7) pone spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di
[...]
e del dr. Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Massa, in data 31.10.2025.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
Alla redazione del presente procedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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