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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente estensore dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1871 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(c. f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Di
Pietro (cod. fisc.: ut. Telefax: 0684241406; C.F._2 pec: ) ed Emilia Rosa Email_1
Faraglia (cod. fisc.: : fax: 06.84241406; pec: C.F._3
); Email_2 appellante principale contro
(c.f. , Parte_2 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Antonio Dal Ben del Foro di Vicenza (c.f. ; PEC: C.F._5 ed elettivamente Email_3 domiciliato presso il suo studio sito in Vicenza in Contrà Porti n.38; appellato e appellante in via incidentale Oggetto: appello avverso la sentenza n. 652/2023 del Tribunale di
Verona, pubblicata il 5-4-2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- In parziale riforma della sentenza impugnata, escludere la responsabilità del convenuto-appellante (anche) per i Parte_1 commenti apparsi a seguito del post pubblicato il 10.08.2018 per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello e rigettare la domanda proposta dall'attore nei confronti di Parte_2
e confermare la sentenza in ogni altra statuizione. Parte_1
In via meramente subordinata, ridurre il “quantum” della condanna;
- Rigettare l'appello incidentale in quanto infondato in fatto ed in diritto perché la dedotta diffamazione non può ritenersi sussistente per essersi legittimamente esercitati i diritti di cronaca e critica e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Verona nella parte in cui esclude la portata diffamatoria del post apparso sul profilo
Facebook “ ” il 10.08.2018; Per_1
- Disporre la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte da a in virtù della soccombenza del Parte_1 Parte_2 primo grado.
- In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per Parte_2
Nel merito: rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione.
Sempre nel merito in via di appello incidentale: in riforma del capo della sentenza che ha negato la natura diffamatoria del post del
, accertare e dichiarare la responsabilità di per Pt_1 Parte_1 aver pubblicato sul proprio blog ' un post di tenore Per_1 diffamatorio diretto ad accreditare l'articolo del dott. Parte_2
come notizia falsa e condannare l'appellante principale al
[...] risarcimento del relativo danno. Determinare il risarcimento in favore dell'attore nell'importo di euro 50.000,00 ovvero nella maggiore o minor somma che fosse ritenuta di giustizia, trattandosi di diffamazione che per le sue caratteristiche, deve essere ritenuta di elevata gravità. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i giudizi.
Svolgimento del processo
1. conveniva avanti al Tribunale di Verona Parte_2 Pt_1
, e
[...] Controparte_1 Controparte_2 chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa, in conseguenza delle condotte di seguito esplicitate, nonché chiedendo la pubblicazione a loro spese dell'emananda sentenza. A fondamento delle domande l'attore allegava che: a) in data 9-8-2018 aveva pubblicato, quale giornalista professionista e collaboratore del quotidiano Il Controparte_3 un articolo relativo ad una manifestazione di protesta tenutasi il 6 agosto 2018, davanti alla Questura di Vicenza, nel corso della quale alcuni cittadini extracomunitari richiedenti asilo, allora ospitati presso il centro San Paolo di Vicenza gestito dalla cooperativa Cosep, avrebbero lamentato, tra l'altro, di non avere accesso alla piattaforma di canali televisivi a pagamento della rete Sky (doc. 1);
b) l'articolo aveva suscitato interesse mediatico, nell'opinione pubblica e nelle istituzioni;
c) il giornalista freelance dr. Parte_1 il 10 agosto 2018 (rectius il 9 agosto 2018) aveva pubblicato nel proprio blog “ ” un post in cui, riferendo di proprie verifiche Per_1 sulla notizia, di fatto accreditava la tesi che si trattasse di una fake news, confezionata allo scopo di diffondere apprezzamenti negativi sui richiedenti asilo, o, quanto meno, che si trattasse di una notizia non adeguatamente verificata (doc. 2); d) da tale post era conseguita una campagna denigratoria ai danni dell'attore, il contenuto del post era stato ripreso da nella edizione CP_4 online di data 11 agosto 2018 (doc. 3) e anche da del CP_5 gruppo parimenti pubblicato online, che, riferendosi alla CP_6 notizia, utilizzava l'espressione fake news (doc. 4); e) erano seguite reazioni sui social contro l'attore ed erano stati presentati nei suoi confronti numerosi esposti al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti
(doc. 5), sfociati in un procedimento disciplinare, che, all'esito dell'istruttoria, era stato archiviato. L'attore deduceva che le critiche formulate nei suoi confronti dal nel suo post non si basavano Pt_1 su un'approfondita verifica dei fatti, denunciava la lesione della propria reputazione personale e professionale e chiedeva il risarcimento dei pregiudizi subiti anche sul piano psicologico, familiare ed in senso lato esistenziale.
Si costituivano in giudizio, con separate comparse, il , Pt_1 [...]
e eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande attoree e in ogni caso chiedendone il rigetto.
2. Il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe indicata n.652/2023, condannava il convenuto a pagare a Parte_1
la somma di euro 23.000,00, oltre interessi di Parte_2 legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, rigettando le altre domande dell'attore.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, riteneva, per quel che ora rileva, che il contenuto del post a firma del dr. Parte_1 non costituisse fatto illecito di per sé idoneo a ledere la dignità professionale e personale del dr. . Inoltre, Parte_2 richiamando pronunce di legittimità, rilevava che “forum, blog, newsletters, news group, mailing list e social network non fruiscono delle garanzie proprie della stampa, e che, quindi, parallelamente,
l'eventuale responsabilità di un amministratore di sito internet (o di blog) per quanto ivi pubblicato da altri autori non può trovare fondamento nell'art. 57 c.p.c.”. Riteneva sussistente l'illecito contestato al per non avere egli rimosso dal blog i commenti Pt_1 al suo post o per non avere fatto tempestivamente il necessario per rimuoverli, a nulla rilevando che non fosse riportato il nominativo di chi era destinatario dell'offesa, purché la persona fosse agevolmente identificabile, come nella specie. Il Tribunale provvedeva alla liquidazione del danno non patrimoniale secondo equità, ricorrendo, stante la loro diffusione e l'utilizzo generalizzato a livello nazionale, alle “Tabelle di Milano” in vigore alla data della decisione (anno
2021), dettate proprio per il ristoro al pregiudizio non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa. Rimarcava che, nella quantificazione, occorreva tenere conto dei criteri in fatto evidenziati nelle tabelle citate (la professione del diffamato, la natura delle espressioni offensive, eventuali condotte reiterate, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore, natura ed entità delle conseguenze sulla sfera professionale e sulla vita dell'offeso, eventuali rettifiche e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive), nonché occorreva considerare l'elemento soggettivo, non qualificabile come “modesto”, in capo al convenuto, quale desunto dai documenti 12 e 16 di parte attrice, contenenti ulteriori interventi al riguardo del gestore del blog.
Riteneva, dunque, il Tribunale che la condotta connessa al mantenimento dei plurimi post offensivi nel blog potesse inquadrarsi nell'ambito della terza tipologia descritta nelle tabelle e riteneva congruo riconoscere a titolo risarcitorio l'importo di euro 23.000,00, espresso all'attualità, oltre agli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a due motivi,
formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Parte_1
3.1 Si è costituito chiedendo rigettarsi l'appello, Parte_2 con rifusione delle spese, nonché proponendo appello incidentale e formulando le conclusioni di cui in epigrafe. 4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il
17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di appello principale, rubricato “Sulla responsabilità del convenuto per i commenti seguiti al post Pt_1
(punto 3 della motivazione)”, si deduce che non era stato provato e neppure allegato dall'attore che il avesse avuto conoscenza - Pt_1
o che fosse stato messo a conoscenza - dei commenti, li avesse, in buona sostanza, letti e quindi, se non rimossi, condivisi. Ad avviso dell'appellante principale, il giudice di prime cure non aveva mai chiarito quale circostanza l'avesse indotto a ritenere provato il fatto che il avesse effettivamente letto tutti i commenti, ne avesse Pt_1 colto la portata offensiva e volutamente e consapevolmente non li avesse rimossi. Rimarca che dal documento n. 2 del fascicolo di parte attrice emerge che gli interventi seguiti al post di erano stati Pt_1 ben 405, ma in nessuno di questi si leggeva oppure si intuiva un segno di approvazione o di condivisione del medesimo . Pt_1
Nemmeno, a parere dell'appellante principale, il documento n. 12 prodotto dall'attore, poteva concretamente offrire la prova del fatto che egli avesse letto i 405 commenti/interventi seguiti al post del 9 agosto 2018, dato che quell'intervento si riferiva ad altro post.
5.1. Con il secondo motivo, rubricato “Sulla liquidazione del danno
(punto 6 della motivazione)”, deduce l'appellante principale di avere, in più di un'occasione, parlato del dr. TO, criticando la notizia dei “migranti”, ma detto fatto non era idoneo a dimostrare che egli avesse volutamente e consapevolmente omesso di eliminare i commenti a margine del post del 10.08.2018 al solo fine di ledere il nome e la reputazione, umana e professionale, del dr. . Pt_2 Denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui, nella quantificazione del danno, si è assunto il parametro più alto, configurando “non modesto” l'elemento soggettivo. Infine, deduce l'appellante principale di avere appreso dalla impugnata sentenza il carattere offensivo di alcuni commenti di terzi e autonomamente, pro bono pacis e senza alcuna ammissione di responsabilità, aveva proceduto alla rimozione di tutti i 405 commenti. Ad avviso del
, deve escludersi ogni sua responsabilità per il danno Pt_1 eventualmente cagionato al a seguito dei commenti apparsi Pt_2 sulla sua pagina Facebook, ovvero, in subordinata e gradata, deve ridursi l'ammontare del danno per quanto di ragione, stante l'assenza di una concreta e diretta voluntas diffamandi.
6. Con l'appello incidentale il denuncia “erronea valutazione Pt_2 del materiale probatorio e in particolare della documentazione prodotta in giudizio – difetto di motivazione del provvedimento impugnato con conseguente nullità in parte qua ex art. 132 n. 4
c.p.c., della sentenza – violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. – violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 115 comma i c.p.c.”. Deduce che la lettura del post pubblicato dal dimostra il carattere diffamatorio della Pt_1 sua condotta, poiché aveva voluto accreditare l'idea che la notizia riportata nell'articolo in contestazione non fosse vera, in quanto smentita dalle fonti interpellate solo telefonicamente dal , e Pt_1 che fosse diretta a determinare soltanto sensazionalismo su un tema particolarmente sensibile, ossia quello dei migranti. Rimarca che la notizia data nell'articolo giornalistico in questione si era dimostrata assolutamente vera e attendibile, anche all'esito del procedimento disciplinare, confortata da quanti erano effettivamente a conoscenza dei fatti. L'intento diffamatorio era dimostrato dal fatto che il Pt_1 non aveva rimosso i commenti degli utenti fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, nonché aveva amplificato l'effetto del suo post condividendo sulla propria pagina anche un contenuto del
Bocciodromo di Vicenza, in cui si esponeva che tale associazione aveva consegnato un abbonamento Sky al , invitandolo a Pt_2 guardare le partite al posto di scrivere “bufale”. Rimarca che il post sul blog del aveva pacificamente suscitato commenti di Pt_1 disprezzo e livore nei suoi confronti, dato il contenuto del suddetto post, e dopo la sua pubblicazione l'articolo in questione era stato apostrofato come fake news anche da giornali a tiratura nazionale
(articolo del Corriere della Sera del 30.09.2021 prodotto nel giudizio di I grado). Non era applicabile la scriminante del diritto di cronaca perché le verifiche effettuate dal (solo due telefonate) erano Pt_1 state del tutto inadeguate, atteso che, in particolare, egli aveva soltanto interpellato personale della Questura e della Prefettura, senza considerare che tali persone non erano a conoscenza dei fatti.
L'appellante incidentale chiede, pertanto, una maggiore quantificazione del danno già liquidato a suo favore e insiste affinché venga utilizzato lo scaglione superiore della diffamazione di elevata gravità con una liquidazione ricompresa tra l'importo di € 31.000,00
e quello di € 50.000,00, o in subordine insiste per l'accoglimento della richiesta di risarcimento liquidato nel valore massimo previsto dallo scaglione utilizzato dal Tribunale di Verona, ovvero nell'importo di € 30.000,00.
7. I motivi di appello principale, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
7.1. Secondo consolidato orientamento di legittimità, «In tema di diffamazione, il blogger risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori» (tra le tante
Cass.24818/2023).
Il Tribunale ha esattamente indicato cosa debba intendersi per blog in termini generali, ovvero una pagina internet personale, aperta ai commenti dei lettori, di norma organizzata in ordine cronologico e arricchita con link ad altri siti, articoli, immagini, video disponibili in rete. Il Tribunale ha inoltre correttamente precisato che i contenuti pubblicati in un blog non sono assimilabili alla pubblicazione a mezzo stampa (Cass. S.U. 31022/2015) e che la figura dell'amministratore di un blog è quella di un soggetto che gestisce un mezzo che consente a terzi di interagire in esso tramite la pubblicazione anche in forma anonima di contenuti, commenti considerazioni o giudizi e che il blog, pur essendo strumento di informazione non professionale, è idoneo a divulgare quegli stessi contenuti tra un vasto pubblico di utenti che hanno, per le stesse caratteristiche del mezzo, la possibilità di accedervi liberamente (Cass. pen.
45680/2022).
7.2. Le censure dell'appellante principale sono dirette a confutare la sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuto provato il fatto che il avesse effettivamente letto tutti i commenti, ne avesse Pt_1 colto la portata offensiva e volutamente e consapevolmente non li avesse rimossi, nonché nella parte relativa alla quantificazione del danno, in quanto, ad avviso del , non era stata accertata una Pt_1 sua concreta e diretta voluntas diffamandi e quindi il livello di intensità dell'elemento soggettivo era da ritenersi modesto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale.
Le doglianze non colgono nel segno.
Il , nel corso del giudizio di primo grado (cfr. memorie Pt_1 istruttorie e comparsa conclusionale), pur genericamente affermando di non avere mai avuto conoscenza dei commenti al suo post, si è principalmente difeso, sul punto, sostenendo di non aver ricevuto dal richiesta di cancellazione di detti commenti e, Pt_2
a suo dire, solo da detta richiesta poteva ritenersi integrato il “dolo”.
Rileva il Collegio che detto ultimo assunto è privo di fondamento, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, e che i documenti n. 12 e n.16 prodotti dal comprovano più che Pt_2 sufficientemente la conoscenza da parte del dei commenti di Pt_1 terzi pubblicati sulla sua pagina Facebook e anche la loro condivisione.
Nello specifico, il documento n.12 è un intervento diretto del Pt_1 che è indubitabilmente riferito al , alla vicenda in questione Pt_2
e a quello che ne era seguito (così detto intervento: “ma che il cronista in oggetto bivacchi tanto tempo in Questura lo avevamo capito già da prima”). Al riguardo il adduce che “quel Pt_1 documento, che riporta un commento neutro dell'appellante - peraltro un semplice “screenshot” della pagina Facebook del dr.
, prodotto da parte attrice solo con la memoria n. 2 ex art. Pt_1
183 co. 6 c.p.c. - è “sganciato” dal resto dei commenti e attiene ad un “post” diverso da quello che ha provocato gli interventi/commenti oggi all'esame di codesta Corte”.
Ora, all'evidenza il commento non è affatto neutro e tanto meno è
“sganciato” dai commenti dei terzi, rispetto ai quali si pone, invece, in continuità e in prosecuzione della critica e polemica in atto, a fronte e in risposta di un precedente commento di tale , Per_2 parimenti di tenore inequivocabilmente riferito al (“Spunta Pt_2
“l'analisi” (critica) nei tuoi confronti. Da non crederci” – commento corredato da una foto di giornale dal titolo “I migranti africani vogliono Sky. Dossier in procura”).
Il secondo documento (n.16) è la pubblicazione da parte del Pt_1 di un post dell'11-8-2018, pure inequivocabilmente riferito alla stessa vicenda, corredato da una foto che raffigura la consegna da parte di un'associazione (Bocciodromo di Vicenza) di un abbonamento sky alla redazione del di Vicenza, e che reca CP_3 la dicitura “Oggi ci siamo presentati alla sede del Controparte_3 per regalare a un pacchetto di sei settimane di Parte_2 prova a abbonamento Sky, augurandogli di distrarsi guardando le partite di calcio, al posto di scrivere bufale”.
Dunque, dopo la pubblicazione del post del 9-8-2018, il è Pt_1 nuovamente intervenuto sulla propria pagina Facebook con le modalità di cui si è dato conto e da ciò, per un verso, si trae la prova diretta della consapevole condivisione dei due “commenti” specifici dei terzi di cui si è appena detto e, per altro verso, si trae la prova indiretta, desumibile univocamente anche dalla cronologia delle
“attività” sul blog, della conoscenza da parte del anche degli Pt_1 altri numerosi commenti diffamatori, rimossi solo dopo che il ha instaurato il giudizio di primo grado. Pt_2
7.3. Parimenti infondata è la censura relativa alla quantificazione del danno, poiché il Tribunale ha correttamente valutato ogni profilo di rilevanza, nello specifico rimarcando che i commenti al post del contenevano plurime affermazioni oggettivamente Pt_1 denigratorie nei riguardi del (cfr. pag.13 della sentenza Pt_2 impugnata, in cui sono trascritti alcuni dei suddetti commenti) e che il loro contenuto rendeva agevolmente identificabile la persona offesa. Ritiene il Collegio, dunque, del tutto condivisibile la conclusione a cui è pervenuto il primo Giudice, che ha ritenuto non
“modesto” l'elemento soggettivo connotante le condotte del Pt_3 consistite, come si è visto, nel non avere tempestivamente rimosso i commenti offensivi pubblicati sul suo blog.
8. Passando, ora, all'esame dell'appello incidentale, il Pt_2 censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità del esclusivamente in Pt_1 relazione alla condotta di omessa rimozione dei commenti al suo post pubblicato sul blog “ ”, e non anche in relazione alla condotta Per_1 di pubblicazione dello stesso post, che assume essere anch'esso di contenuto diffamatorio.
Per chiarezza espositiva e per una precisa ricostruzione delle vicende, occorre premettere che l'articolo del , pubblicato su Pt_2
Il Giornale di Vicenza e dal titolo «I richiedenti asilo vogliono avere
Sky. Scatta la protesta. Una ventina di migranti alloggiati in via
Carducci è andata in Questura per fare le proprie rimostranze. Oltre all'abbonamento chiedono un menù diverso», nelle parti ora di interesse, è del seguente tenore: «Vogliono l'abbonamento a Sky per potersi guardare il campionato di calcio. Una ventina di richiedenti asilo ospitati al centro culturale San Paolo di via Carducci, gestito dalla cooperativa Cosep, ha manifestato davanti alla Questura con
l'obiettivo di essere ricevuti per mettere nero su bianco le proprie richieste. Gli stranieri hanno inoltre detto di essere stufi di mangiare sempre gli stessi piatti e chiesto di avere anche l'aria condizionata e di ottenere la carta d'identità. Due portavoce del gruppo sono stati ascoltati da un funzionario dopodiché i migranti sono tornati ai loro alloggi …tutti hanno un permesso di soggiorno temporaneo. La maggior parte sta aspettando di conoscere l'esito della domanda di asilo politico presentata alla commissione territoriale mentre qualcuno se l'è già vista respingere e ha fatto ricorso al Giudice. I manifestanti hanno chiesto di poter entrare per parlare con qualcuno. Una manifestazione pacifica ma alquanto rumorosa. Dopo qualche minuto un funzionario si è reso disponibile all'incontro…Nell'elenco delle richieste avanzate non figurava solo
l'abbonamento alla piattaforma satellitare. Gli stranieri hanno chiesto anche di avere un menù più vario di quello attuale, ma gli stessi portavoce non erano d'accordo sulle pietanze da servire alla mensa. E ancora: i migranti vorrebbero che fossero installati i condizionatori perché nella struttura fa troppo caldo e che venga finalmente rilasciata loro la carta d'identità perché senza l'iscrizione all'ufficio anagrafe del Comune e un documento in mano non trovano lavoro … »(doc. 1 del ). Il post del , pubblicato in data Pt_2 Pt_1
9 agosto 2018 nel suo blog “ ”, è del seguente tenore: Per_1
«Siccome non ho un c***o da fare, dopo aver letto questa notizia ho chiamato la Questura di Vicenza per avere informazioni sulla vicenda presentandomi come giornalista. Il responsabile comunicazione della Questura mi ha fatto sapere che il Questore non
è a conoscenza delle istanze dei richiedenti asilo durante la manifestazione dell'altro giorno consigliando di rivolgermi alla
. E così ho fatto. La mi ha detto che CP_7 Controparte_8 le richieste rappresentate dai richiedenti asilo tramite la Cooperativa sono relative alle iscrizioni anagrafiche, ovvero ai certificati di residenza. E che a loro non risulta nessuna richiesta in merito ad abbonamento Sky: “lo abbiamo letto sul giornale anche noi” dice il vice capogabinetto che si è occupato della questione. Allora ho pensato di sentire il collega del di Vicenza che ha scritto CP_3
l'articolo, il quale mi ha detto di avere una sua fonte che non può rivelare. Alla domanda se si fosse premurato di sentire anche i protagonisti della vicenda (i richiedenti asilo) mi ha detto non c'è stato tempo».
Ora, secondo la prospettazione del , con il suddetto post si Pt_2 poneva in discussione la veridicità dei fatti riportati nell'articolo giornalistico, in virtù di accertamenti svolti in via autonoma dal
. Invece si sostiene, in estrema sintesi, che la veridicità dei Pt_1 suddetti fatti fosse stata accertata, anche all'esito del procedimento disciplinare effettuato dall'ordine dei giornalisti nei confronti del
, che gli accertamenti compiuti dal fossero stati Pt_2 Pt_1 inidonei ad un'effettiva verifica di quanto accaduto e che non fosse ravvisabile l'esimente del diritto di cronaca e della verità putativa. 8.1. Ritiene il Collegio che la censura sia infondata e che siano condivisibili le articolate argomentazioni in fatto e in diritto svolte al riguardo dal Tribunale, che ha scrutinato approfonditamente ogni profilo di rilevanza.
Nello specifico, il Tribunale ha tenuto conto delle registrazioni intercorse tra il e il dott. , della Questura di Vicenza, Pt_1 Per_3
e il dott. , Vicecapo di Gabinetto della Prefettura di Testimone_1
Vicenza. Il Giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle registrazioni a causa del disconoscimento, pur tempestivo, del , sul rilievo, da un lato, che la conversazione Pt_2 si era svolta con un soggetto parte in causa (il ) e, dall'altro, Pt_1 che il disconoscimento ex art. 2712 c.c. non era stato sufficientemente chiaro, circostanziato ed esplicito, perché mancante dell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella prodotta.
L'orientamento a cui si è attenuto il Tribunale è conforme a quello espresso dalla Cassazione, che ha, infatti, ripetutamente chiarito che, in tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta specificamente né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa (Cass.
30977/2024; Cass. 1250/2018; Cass. 5259/2017; Cass.
3122/2015).
Il percorso argomentativo della sentenza impugnata, in relazione ai suesposti rilievi (disconoscimento non chiaro, circostanziato ed esplicito;
conversazione intervenuta con una parte in causa), non è stato oggetto di una critica specifica, compiuta e pertinente da parte dell'appellante incidentale. 8.2. Ugualmente condivisibile è la valutazione effettuata dal
Tribunale sia circa il contenuto del post, sia circa le altre acquisizioni istruttorie in base alle quali era risultato confermato che le richieste relative all'abbonamento Sky non erano state esposte dai migranti nelle sedi istituzionali proprie (in particolare nell'incontro in
Prefettura tenutosi nella mattinata del 6 agosto 2018, cui avevano partecipato esponenti della Cooperativa che gestiva la struttura di accoglienza, ma non anche rappresentanti dei richiedenti asilo), ma solo nel primo pomeriggio, in occasione della manifestazione svoltasi dai migranti presso la Questura.
In particolare, circa il contenuto del post, si rileva, dal suo tenore letterale, che non viene affermata in modo assertivo la falsità della notizia pubblicata, ma vengono sollevati dubbi sulla sua veridicità, rapportati al contenuto principale dell'articolo del , che Pt_2 ricostruiva la protesta dei richiedenti asilo dando grande risalto alle loro richieste di abbonamento sky e di menù variato, come inequivocabilmente risulta dal titolo dello stesso articolo («I richiedenti asilo vogliono avere Sky. Scatta la protesta. Una ventina di migranti alloggiati in via Carducci è andata in Questura per fare le proprie rimostranze. Oltre all'abbonamento chiedono un menù diverso»).
D'altronde le verifiche successive, svolte dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, se per un verso consentivano di accertare che “tra le rivendicazioni vi fosse anche l'accesso a piattaforme televisive” (doc.
8 della Questura di data 1 settembre 2018; Controparte_9 cfr. anche doc. 9 del - comunicazione di data 8 febbraio Pt_2
2019 del EL , per altro verso a contrario davano atto Per_4 che vi erano state anche rivendicazioni diverse e ulteriori, invero rimaste imprecisate nei citati documenti. Nell'articolo del giornale si fa riferimento, con minore risalto, anche alle richieste di condizionatori d'aria e di rilascio della carta d'identità, quest'ultima riportata, peraltro, nell'articolo con la precisazione che era stata la rivendicazione principale avanzata nell'incontro del mattino in
Prefettura, benché i migranti, in quanto richiedenti asilo, fossero già titolari di permesso di soggiorno temporaneo.
Ora, in questo contesto, che si inserisce nel clamore mediatico della vicenda già innescatosi prima del post di cui trattasi, secondo quanto afferma lo stesso TO, correttamente il Tribunale ha ritenuto non solo che il post non contenesse l'esplicita affermazione della falsità della notizia, ma anche e soprattutto che il dubbio sulla veridicità avesse trovato fondamento su verifiche effettuate nell'immediatezza dei fatti dal blogger, sia presso la Questura e la
Prefettura, sia interpellando lo stesso autore dell'articolo giornalistico.
L'effettivo svolgimento di dette verifiche, seppure in tempi rapidi stante il notevole e subitaneo rilievo mediatico della notizia anche a livello nazionale, è stato dimostrato in causa, in base alle registrazioni delle conversazioni telefoniche tra il ed Pt_1 esponenti della Questura e della Prefettura di cui si è detto, e può ritenersi idoneo ai fini che qui interessano. Il aveva, infatti, Pt_1 contattato personale qualificato di soggetti istituzionali, nella convinzione, indotta dallo stesso tenore dell'articolo del e Pt_2 solo di seguito rivelatasi putativa, che conoscessero ogni esatto dettaglio delle ragioni di protesta dei migranti, ed aveva altresì interpellato lo stesso per acquisire elementi di Pt_2 approfondimento sulla vicenda, senza tuttavia ricevere precisi ed ulteriori dati oggettivi di riscontro, e quest'ultimo profilo neppure è messo in discussione dall'odierno appellante incidentale.
In altri termini, è ben vero che la lettura del post, pur non contenendo esplicita accusa di falsità, avrebbe potuto ingenerare nel lettore l'idea o il dubbio che la notizia pubblicata nell'articolo di giornale non corrispondesse a quanto realmente accaduto, ma il Tribunale correttamente ha ravvisato l'idoneità delle verifiche effettuate dal come sopra descritte, in quanto Pt_1 sufficientemente complete e specifiche. In particolare, i fatti narrati corrispondevano a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, al momento della divulgazione della notizia, per le fonti da cui proveniva (cfr. Cass. 21892/2023; Cass.
19028/2024), dato che il personale della e quello della CP_10
, previamente e debitamente interpellati dal , non CP_7 Pt_1 avevano confermato le rivendicazioni dei migranti circa l'abbonamento Sky, sicché ricorre la scriminante del diritto di cronaca.
Resta da aggiungere che la valutazione del post va effettuata nella sua interezza, ma senza tenere conto dei commenti dei terzi, a cui già si è già attribuita l'autonoma rilevanza di cui si è detto, sicché, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, deve ritenersi che il solo contenuto dello scritto non integri illecito diffamatorio per tutte le ragioni sopra illustrate.
8.3. Neppure merita accoglimento la doglianza svolta dall'appellante incidentale circa la quantificazione del danno derivante dall'omessa tempestiva rimozione dei commenti, in tesi da liquidare nell'importo massimo previsto nelle tabelle di Milano.
Anche sotto profilo ritiene il Collegio di dover condividere la valutazione del Tribunale, che ha qualificato la diffamazione di media gravità ed ha congruamente determinato in via equitativa l'importo risarcitorio in €23.000,00 all'attualità, avuto riguardo ai noti criteri tabellari (media notorietà del diffamante, professione del diffamato, pluralità dei commenti offensivi, condotta omissiva e corrispondente intensità dell'elemento soggettivo, come già descritti). In particolare si deve evidenziare, circa la diffusione del mezzo diffamatorio, che esso, benché potenzialmente diretto ad un'ampia platea di “lettori”, risultava in effetti circoscritto ai “visitatori” della pagina internet del , ossia presentava una diffusività ad essi limitata, in assenza Pt_1 di contraria dimostrazione da parte del danneggiato.
9. In conclusione, devono essere rigettati sia l'appello principale, sia l'appello incidentale.
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite del grado vanno integralmente compensate.
L'appellante principale e l'appellante incidentale vanno altresì dichiarati tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia
n.115/02.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 652/2023 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di lite del grado;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per le stesse impugnazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002; - dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
La Presidente est.
Clotilde Parise