Articolo 31 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Articolo 30Articolo 32
Versione
24 ottobre 1989
Art. 31. 1. Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l'estratto medesimo e tutti gli atti del procedimento.
2. Allo stesso modo si procede per l'esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989