Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 781/2018 R.G., introitato in decisione all'esito della trattazione scritta ex articolo 221 del d.l. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 e successive proroghe di cui al d.l. 125/2020, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC)il 09.08.1944, elettivamente domiciliato in Palmi(RC), alla Via Poeta n. 93, presso lo studio dell'Avv. Carmelita Alvaro (pec: - fax: Email_1
0966/224453), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., in qualità di mandataria di (C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t. (cessionaria di che ha Controparte_3 incorporato per fusione , elettivamente domiciliata in Reggio Controparte_4
Calabria, Via Castello, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Grillo (pec:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_2 atti;
APPELLATA
**********
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 802/2018, resa dal Tribunale di Palmi in data
16.08.2018, nell'ambito del giudizio n. 1356/2014.
ESPOSIZIONE DEL FATTO E MOTIVAZIONE
[...]
successivamente incorporata per fusione in CP_4 PA
, un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile per l'importo di €
[...]
230.000.000, aumentato di € 86.633,59 quale rifinanziamento negli anni 2005 e 2010, da restituire in 15 anni e deducendo che fosse stato applicato un tasso d'interesse del
7,1672 annuale, superiore al tasso soglia dell'usura determinata dalla L. n. 108/96 nonché che la banca non gli avesse mai comunicato la variazione delle condizioni economiche applicate dal 2004 in poi, evocava in giudizio davanti al Tribunale di
Palmi la avanzando domanda di declaratoria PA dell'usurarietà degli interessi di mora e la loro conseguente non debenza.
Chiedeva inoltre la restituzione delle somme percepite dalla banca per l'applicazione di interessi usurari ed ultralegali, pari ad € 72.895,55, con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda PA poiché infondata in fatto e diritto e chiedendone il rigetto, con conseguente condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite del grado.
La causa veniva quindi istruita mediante produzione documentale, e Consulenza
Tecnica d'Ufficio, e, all'udienza del 09.05.2018, sulle conclusioni delle parti, veniva infine trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la sentenza n. 802/2018 del 16.08.2018, il Tribunale di Palmi così statuiva: “-Il
Tribunale di Palmi, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Pt_1 PA deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda.
- Pone a carico dell'attore le spese processuali, che liquida in complessivi € € 5.635,00, oltre al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CP come per legge, in favore della società convenuta.
- Pone a carico dell'attore le spese di ctu, già liquidate con separato provvedimento.”.
Avverso detto provvedimento proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente il 01.10.2018, esponendo un lungo ed articolato motivo di censura e chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata, previa concessione dell'inibitoria.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposa depositata telematicamente il 08.04.2019, la in qualità Controparte_1 di mandataria di resistendo al gravame di cui chiedeva Controparte_2
l'inammissibilità e, nel merito, il rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado. Nel corso della trattazione nella presente fase non veniva svolta ulteriore attività istruttoria, sicché, dopo alcuni rinvii interlocutori, all'udienza del 02.10.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuna delle parti costituite deposit ava note di trattazione scritta, di talché la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 04.12.2023.
Parte appellata, tuttavia, depositava note di trattazione scritta per la prefata udienza del
04.12.2023, di talché la causa veniva trattenuta in decisione.
Successivamente, con istanza avanzata telematicamente in data 09.01.2024 dal difensore di parte appellata, lo stesso - affermando di avere depositato in data
26.10.2023 (per mero errore, in quanto la causa era stata già oggetto di transazione tra le parti) le note di trattazione scritta con le quali, precisando le conclusioni, aveva domandato che la causa venisse trattenuta in decisione all'udienza del 04.12.2023 - chiedeva che il giudizio fosse rimesso sul ruolo al solo fine di procedere alla sua estinzione.
Con ordinanza del 05.12.2024, depositata il 30.01.2025, la Corte, tenuto conto che la predetta istanza fosse da intendersi alla stregua di una sostanziale revoca delle precedenti note di trattazione scritta e quindi da equiparare ad una mancata comparizione dell'appellata all'udienza del 04.12.2023 - cui il procedimento era stato rinviato ai sensi dell'art. 309 c.p.c. - e, pertanto, di ambo le parti costituite, assegnava la causa a sentenza senza termini, per provvedere alla emissione della conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio.
Avuto, pertanto, riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, la causa deve essere cancellata dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo: infatti si è verificata l'ipotesi prevista dall'art 127 ter quarto comma c.p.c. a mente del quale “…Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
La norma non distingue fra processi iniziati precedentemente o anteriormente la novella dettata dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (che solo per i processi iniziati dopo il 25.6.2008 consentiva la declaratoria di estinzione d'ufficio dopo la mancata comparizione alla udienza fissata ex art 309 cpc), evidentemente riconducendo l'estinzione alla condotta processuale delle parti, reiteratamente assenti alle udienze fissate in modalità cartolare
(come nel caso di specie), senza che abbia rilevanza la data di inizio del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enu nciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 PA
(ora in persona del legale rappresentante pro -tempore), così Controparte_2 provvede:
1. Visto l'art 127 ter comma IV c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)