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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/09/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di US, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 18.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 556/2019 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...], c.da Randello s.n., Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Luigi Buscema e Stefania Lorefice C.F._1 del Foro di US, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, con sede in US, C.so V. Veneto n. 564, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina P.IVA_1 Belmonte del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2019 premettendo di avere prestato la propria Parte_1 attività bracciantile alle dipendenze della , con Controparte_1 inquadramento al 3° livello, per 102 giornate annue dal 2014 al 2016, lavorando per non meno di 59 ore settimanali in luogo delle 39 ore previste in contratto, ovvero per 8 ore al giorno (9 nei mesi estivi) dal lunedì alla domenica - senza giammai usufruire del riposo settimanale né ricevere alcuna retribuzione per il lavoro straordinario e festivo svolto -, e lamentando di avere ricevuto acconti sulla dovuta retribuzione per complessivi € 8.820,00 e di non avere ricevuto alcun TFR, ha chiesto volersi “dichiarare che il ricorrente, per gli anni indicati (2014-2015-2016) ha lavorato per un compenso retributivo giornaliero inferiore a quello indicato nel C.P.L. di US e, per l'effetto, riconoscere l'incremento retributivo e contributivo dovutogli;
condannare quindi la convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di € 9.487,92 lorde oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, a titolo di crediti retributivi, oltre TFR, oltre i relativi contributi previdenziali ed assicurativi;
in subordine, condannare la resistente al pagamento della minore differenza retributiva di € 8.208,00, qualora all'esito della CTU risulti che la retribuzione era quella indicata in busta”. Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto del Controparte_1 ricorso, siccome infondato, il ricorrente non avendo giammai svolto prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro riportato nei sottoscritti prospetti paga ed essendo stato regolarmente retribuito nel corso degli anni, in applicazione del contratto provinciale degli operai agricoli di US, con il complessivo importo netto di € 16.704,21 (€ 5.507,33 per l'anno 2014; € 5.843,23 per l'anno 2015;
€ 5.353,65 per l'anno 2016), comprensivo del dovuto TFR, corrispostogli in parte con anticipi di denaro contante ed in parte con bonifici a saldo;
ha inoltre esposto che in data 16.10.2016, cessato il rapporto di lavoro, il ricorrente aveva quietanzato il pagamento di € 700,00 dichiarando di non avere più nulla a pretendere da essa resistente ed eccepito la decadenza ex art. 2113 c.c. dalla facoltà di impugnare le buste paga e il modello CUD e la prescrizione degli eventuali crediti relativi al periodo gennaio-marzo 2014. Disattese le istanze istruttorie formulate dalla resistente, acquisita C.T.U. volta ad accertare le rivendicate differenze retributive e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 18.04.2025.
***
Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti per differenze retributive maturati nel periodo gennaio-marzo 2014 - il primo rapporto a termine intercorso tra le parti essendosi svolto dal 28.01.2014 al 30.06.2014, con conseguente decorrenza del quinquennio prescrizionale dalla cessazione del medesimo, termine efficientemente interrotto dalla notificazione del ricorso, eseguita il 20.03.2019 - e l'omessa prova, gravante sul ricorrente e da questi nemmeno dedotta ad oggetto di istanza istruttoria alcuna, dell'ampiamente ex adverso contestato maggiore orario di lavoro svolto rispetto alle formali risultanze della documentazione predisposta dalla società datrice ( e prospetti paga, in atti), la domanda è fondata e merita accoglimento nei Pt_2 termini di cui appresso. Premessi i n.4 rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le parti (dal 28.01.2014 al 30.06.2014; dal 03.09.2014 al 30.06.2015; dal 02.10.2015 al 30.06.2016; e dall'01.07.2016 al 31.08.2016), tutti soggetti all'applicazione delle retribuzioni previste dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di US (in atti), e che “per tutti gli operai a tempo determinato il godimento di alcuni Istituti contrattuali, quali: la tredicesima mensilità; la quattordicesima mensilità; le ferie e le festività nazionali ed infrasettimanali, viene monetizzato e conglobato nel 3° elemento, nella percentuale del 30,44% della retribuzione. Il trattamento di fine rapporto, essendo il ricorrente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato può essere versato mensilmente e compreso nella retribuzione giornaliera oppure, così come ha fatto la convenuta, pagato alla fine di ogni rapporto di lavoro a tempo determinato”, l'ausiliario - chiamato a “verificare se le retribuzioni indicate nelle buste paga prodotte siano conformi alle prescrizioni retributive del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di US, applicato al rapporto lavorativo, e, in caso di scostamento, le eventuali differenze retributive spettanti al ricorrente in forza della medesima contrattazione collettiva, anche a titolo di trattamento di fine rapporto, tenuto conto dell'impegno lavorativo come risultante dalle buste paga in atti” - ha calcolato la retribuzione spettante al ricorrente in base alle ore lavorative indicate sui prospetti di paga e le condizioni di cui al richiamato contratto provinciale, accertando una retribuzione complessiva dovuta di € 12.433,88, TFR incluso, corrisposto dalla società datrice alla cessazione di ciascun rapporto a termine. A fronte di tale importo - disattesa l'istanza di prova testimoniale degli eccepiti pagamenti in contanti - la resistente ha per contro documentato l'esecuzione di pagamenti in favore del lavoratore per complessivi € 11.008,00, di cui € 10.308,00 a mezzo dei bonifici di cui agli estratti conto bancari versati in atti ed € 700,00 in contanti, giusta quietanza non disconosciuta dal ricorrente. Attesa l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'impugnazione dei prospetti paga per inosservanza del termine di cui all'art. 2113 c.c. - a mente del quale “le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima” -, dalla sottoscrizione per ricevuta dei prospetti paga non procedendo alcuna rinuncia alle differenze retributive dovute, la resistente va dunque condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma differenziale di
€ 1.425,88, oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli ratei fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico della resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta, e con distrazione e art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 556/2019 R.G., in parziale accoglimento della domanda, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna la resistente al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente della complessiva somma di € 1.425,88, oltre interessi legali dai singoli Parte_1 ratei fino al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti Luigi Buscema e Stefania Lorefice;
pone definitivamente a carico della resistente le spese della liquidata C.T.U. Così deciso in US il 5 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di US, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 18.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 556/2019 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...], c.da Randello s.n., Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Luigi Buscema e Stefania Lorefice C.F._1 del Foro di US, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, con sede in US, C.so V. Veneto n. 564, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina P.IVA_1 Belmonte del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2019 premettendo di avere prestato la propria Parte_1 attività bracciantile alle dipendenze della , con Controparte_1 inquadramento al 3° livello, per 102 giornate annue dal 2014 al 2016, lavorando per non meno di 59 ore settimanali in luogo delle 39 ore previste in contratto, ovvero per 8 ore al giorno (9 nei mesi estivi) dal lunedì alla domenica - senza giammai usufruire del riposo settimanale né ricevere alcuna retribuzione per il lavoro straordinario e festivo svolto -, e lamentando di avere ricevuto acconti sulla dovuta retribuzione per complessivi € 8.820,00 e di non avere ricevuto alcun TFR, ha chiesto volersi “dichiarare che il ricorrente, per gli anni indicati (2014-2015-2016) ha lavorato per un compenso retributivo giornaliero inferiore a quello indicato nel C.P.L. di US e, per l'effetto, riconoscere l'incremento retributivo e contributivo dovutogli;
condannare quindi la convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di € 9.487,92 lorde oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, a titolo di crediti retributivi, oltre TFR, oltre i relativi contributi previdenziali ed assicurativi;
in subordine, condannare la resistente al pagamento della minore differenza retributiva di € 8.208,00, qualora all'esito della CTU risulti che la retribuzione era quella indicata in busta”. Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto del Controparte_1 ricorso, siccome infondato, il ricorrente non avendo giammai svolto prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro riportato nei sottoscritti prospetti paga ed essendo stato regolarmente retribuito nel corso degli anni, in applicazione del contratto provinciale degli operai agricoli di US, con il complessivo importo netto di € 16.704,21 (€ 5.507,33 per l'anno 2014; € 5.843,23 per l'anno 2015;
€ 5.353,65 per l'anno 2016), comprensivo del dovuto TFR, corrispostogli in parte con anticipi di denaro contante ed in parte con bonifici a saldo;
ha inoltre esposto che in data 16.10.2016, cessato il rapporto di lavoro, il ricorrente aveva quietanzato il pagamento di € 700,00 dichiarando di non avere più nulla a pretendere da essa resistente ed eccepito la decadenza ex art. 2113 c.c. dalla facoltà di impugnare le buste paga e il modello CUD e la prescrizione degli eventuali crediti relativi al periodo gennaio-marzo 2014. Disattese le istanze istruttorie formulate dalla resistente, acquisita C.T.U. volta ad accertare le rivendicate differenze retributive e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 18.04.2025.
***
Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti per differenze retributive maturati nel periodo gennaio-marzo 2014 - il primo rapporto a termine intercorso tra le parti essendosi svolto dal 28.01.2014 al 30.06.2014, con conseguente decorrenza del quinquennio prescrizionale dalla cessazione del medesimo, termine efficientemente interrotto dalla notificazione del ricorso, eseguita il 20.03.2019 - e l'omessa prova, gravante sul ricorrente e da questi nemmeno dedotta ad oggetto di istanza istruttoria alcuna, dell'ampiamente ex adverso contestato maggiore orario di lavoro svolto rispetto alle formali risultanze della documentazione predisposta dalla società datrice ( e prospetti paga, in atti), la domanda è fondata e merita accoglimento nei Pt_2 termini di cui appresso. Premessi i n.4 rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le parti (dal 28.01.2014 al 30.06.2014; dal 03.09.2014 al 30.06.2015; dal 02.10.2015 al 30.06.2016; e dall'01.07.2016 al 31.08.2016), tutti soggetti all'applicazione delle retribuzioni previste dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di US (in atti), e che “per tutti gli operai a tempo determinato il godimento di alcuni Istituti contrattuali, quali: la tredicesima mensilità; la quattordicesima mensilità; le ferie e le festività nazionali ed infrasettimanali, viene monetizzato e conglobato nel 3° elemento, nella percentuale del 30,44% della retribuzione. Il trattamento di fine rapporto, essendo il ricorrente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato può essere versato mensilmente e compreso nella retribuzione giornaliera oppure, così come ha fatto la convenuta, pagato alla fine di ogni rapporto di lavoro a tempo determinato”, l'ausiliario - chiamato a “verificare se le retribuzioni indicate nelle buste paga prodotte siano conformi alle prescrizioni retributive del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di US, applicato al rapporto lavorativo, e, in caso di scostamento, le eventuali differenze retributive spettanti al ricorrente in forza della medesima contrattazione collettiva, anche a titolo di trattamento di fine rapporto, tenuto conto dell'impegno lavorativo come risultante dalle buste paga in atti” - ha calcolato la retribuzione spettante al ricorrente in base alle ore lavorative indicate sui prospetti di paga e le condizioni di cui al richiamato contratto provinciale, accertando una retribuzione complessiva dovuta di € 12.433,88, TFR incluso, corrisposto dalla società datrice alla cessazione di ciascun rapporto a termine. A fronte di tale importo - disattesa l'istanza di prova testimoniale degli eccepiti pagamenti in contanti - la resistente ha per contro documentato l'esecuzione di pagamenti in favore del lavoratore per complessivi € 11.008,00, di cui € 10.308,00 a mezzo dei bonifici di cui agli estratti conto bancari versati in atti ed € 700,00 in contanti, giusta quietanza non disconosciuta dal ricorrente. Attesa l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'impugnazione dei prospetti paga per inosservanza del termine di cui all'art. 2113 c.c. - a mente del quale “le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima” -, dalla sottoscrizione per ricevuta dei prospetti paga non procedendo alcuna rinuncia alle differenze retributive dovute, la resistente va dunque condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma differenziale di
€ 1.425,88, oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli ratei fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico della resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta, e con distrazione e art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 556/2019 R.G., in parziale accoglimento della domanda, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna la resistente al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente della complessiva somma di € 1.425,88, oltre interessi legali dai singoli Parte_1 ratei fino al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti Luigi Buscema e Stefania Lorefice;
pone definitivamente a carico della resistente le spese della liquidata C.T.U. Così deciso in US il 5 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella