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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 07/10/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 2155/2022 la Giudice DE EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , assistita e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti L. Genesi e M. G. Martino attrice e
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
assistita e difesa dall'Avv. Teresita Controparte_2
TI convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare:
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, accertato e dichiarato che l'esclusiva responsabilità dell'incidente deve attribuirsi, anche in via sussidiaria ai sensi del primo comma dell'art. 2054 del Codice Civile, al Sig. proprietario e Controparte_1
conducente della Vespa, targata ET66679, condannare i convenuti in solido tra loro e come per legge, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal
Dott.ssa così Pt_1
come sono stati provati in corso di causa e sono risultati al termine del giudizio, per l'importo che si riterrà di giustizia, secondo l'effettivo e l'esigibile, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
IN VIA SUBORDINATA accertato e dichiarato che l'incidente per cui è processo si è verificato per colpa maggioritaria, o comunque concorrente, anche in via sussidiaria in applicazione delle presunzioni di legge previste ed applicabili al caso di specie, del Sig.
condannare i convenuti in proporzione al grado di colpa che verrà Controparte_1
loro attribuito ed in solido tra loro, come per legge, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla Dott.ssa così come sono stati provati Pt_1
in corso di causa e e sono risultati al termine del giudizio, per l'importo che si riterrà di giustizia, secondo l'effettivo e l'esigibile, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA, in parziale riforma e/o modifica dell'ordinanza del Dott.
Milesi in data 6.03.2024, chiedono venga ammessa prova per testi sulle seguenti circostanze:
A) “Vero che in data 28 aprile 2021 siete intervenuti per rilevare l'incidente per cui è causa e, effettuati gli adempimenti di rito, avete redatto la relazione di incidente stradale e scattato le fotografie del luogo dove è avvenuto il sinistro, documenti che Vi si rammostrano e confermate in ogni loro parte (doc. n. 1 e 2 fascicolo Avv.ti Genesi e Martino)”;
B) “Vero che il Sig. in data 28 aprile 2021 e Parte_2
nell'immediatezza dei fatti Vi rilasciava e sottoscriveva la dichiarazione testimoniale, contenuta nella relazione di incidente stradale di cui sopra, che Vi si rammostra e confermate in ogni sua parte (doc. n. 3 fascicolo Avv.ti Genesi e Martino”;
pag. 2/22 C) “Dica il teste se il sovraintendente è intervenuto nell'immediatezza dei Persona_1
fatti ed ha sentito il teste subito dopo il sinistro”;
D) “Dica il teste se al suolo erano visibili tracce di frenata del veicolo investitore ”
F) “Vero che il luogo dove si è verificato il sinistro, si trova al termine della lunga e trafficata arteria cittadina, Viale Po, appena prima di Piazza Luigi CA (alias Per_2
, nel pieno del centro abitato di Cremona, come risulta dalle fotografie scattata il giorno dell'incidente che Le si rammostrano (doc. n. 1 fascicolo – Avv.ti Genesi e Martino)”;
G) “Vero che trattasi di un lungo rettilineo con piena visibilità da entrambi i lati, dotato di pista ciclabile e pedonale, parcheggi insistenti a fianco delle due corsie della carreggiata, punti di ristoro, caffetterie, istituti bancari ed esercizi commerciali ubicati a lato delle due corsie di marcia”;
H) “Vero che l'investimento si è verificato in un'ora di punta (le 7,30 circa)”.
Si indicano a testi: Commissario Capo Coordinatore U.P.G. Dott. e Testimone_1
Sovraintendente Esperto presso Polizia Locale di Cremona. Persona_3
P) “Vero che per incarico di presa visione dei rilievi effettuati dalla Controparte_3
Polizia Locale di Cremona, valutati i danni riportati dai mezzi coinvolti nel sinistro e previo sopralluogo sul posto dove si è verificato l'incidente, ha curato la redazione dell'elaborato ricostruttivo dell'incidente che Le si rammostra e conferma in ogni sua parte
(doc. n. 5 fascicolo Avv.ti Genesi e Martino)”.
Si indica a teste: Geom. presso Cremona Stime Viale Trento Trieste Testimone_2
n. 39, Cremona. Q) “Vero che sino al giorno 27/04/2021 la dott.ssa era Pt_1
solita compiere in autonomia le seguenti uscite con i propri cani: verso le ore 7:20-7:30 passeggiata al parco Tognazzi e Parco Sartori e rientro a casa verso le ore 8:00; verso le ore
10:30 passeggiata al parco Tognazzi e Sartori e rientro verso le 11:00; verso le ore 12-
12:30 passeggiata sino alla cascina posta al termina di via Boscone e rientro a casa verso le ore 14:00; verso le ore 17:00 passeggiata sino al fiume Po' e rientro a casa verso le ore
18:00; verso le ore 20:00 passeggiata tutto viale Po' e rientro a casa verso le ore 21:00”;
pag. 3/22 R) “Vero che a distanza di un anno dal sinistro occorso in data 27/04/2021 la Dott.ssa accompagnata dalla signora , compie le seguenti uscite con i Pt_1 Parte_3
propri cani verso il parco Tognazzi: dalle ore 7:00 alle ore 8:00, dalle ore 12:00 alle ore
12:30; dalle ore 18:00 alle ore 18:30”.
S) “Vero che dal 17/10/2017, ovvero da quando Dott.ssa abita in viale Po' Pt_1
civico 27, per recarsi presso il parco Tognazzi compie il seguente percorso (DOC. N. 16 e
17 fascisolo Avv.ti Genesi e Martino che Le si rammostrano): uscita dalla propria abitazione svolta a sinistra per raggiungere l'attraversamento pedonale posto nelle vicinanze della rotatoria di piazza CA (alias , attraversa viale Po' (lato dei civici Per_2
pari) e svolta a destra con direzione Parco Ugo Tognazzi e Parco Sartori. Dopo la sosta presso il Parco Sartori la signora attraversa la strada utilizzando il passaggio Pt_1
pedonale di fronte al Parco Tognazzi fa ritorno a casa percorrendo viale Po' sul marciapiede dei civici dispari”;
T) “Vero che dopo il sinistro del 28/04/2021 e sino ad oggi la signora Parte_3
supporta la dott.ssa durante l'uscita con i propri cani verso il parco Tognazzi”; Pt_1
U) “Vero che la dott.ssa il giorno 28/04/2021 alle ore 8:00 aveva Pt_1
appuntamento con l'avv. presso la propria abitazione di Viale Po' Controparte_4
n. 27”;
V) “Vero che a seguito del sinistro occorso in data 28/04/2021 la dott.ssa è Pt_1
impossibilitata a sollevare borse ed altri oggetti con la mano sinistra”;
W) “Vero che dal sinistro per cui è causa e sino ad oggi la signora ha riportato Pt_1
limitazioni nella cura della propria persona come vestirsi, pettinarsi e nella gestione delle faccende domestiche quali lavare, stirare, fare il letto”;
Y) “Vero che a seguito del sinistro occorso in data 28/04/2021 la dott.ssa ha Pt_1
riportato una limitazione nell'uso della gamba sinistra tant'è che necessita di costanti trattamenti terapeutici”;
pag. 4/22 Z) “Vero che dopo il sinistro del 28/04/2021 Lei accompagna la dott.ssa in Pt_1
Tribunale o in altri luoghi per motivi di lavoro stante la limitazione di quest'ultima nel sollevare pesi o borse e nella deambulazione”; Si indicano a testi sui capitoli da P) a W): presso lo studio in Quinzano d'Oglio (BS) via Marconi 11; la Controparte_4
signora residente in [...]. Parte_3
Sui capitoli da V) a Y) il dott. c/o il Poliambulatorio MedicinaPo Testimone_3
Piazza Migliavacca n. 10 (CR); Controparte_5
Sul capitolo Z) il Sig. residente in [...] AA) “Vero Tes_4
che Lei in data 10/02/2022 ha visitato la dott.ssa ed ha constatato che, a Pt_1
seguito del sinistro subito il 28/04/2021, la stessa ha riportato postumi permanenti nella misura del 35/36%;
BB) “Vero che per incarico della Dott.ssa valutati i danni fisici subiti da Pt_1
quest'ultima a seguito del sinistro del 28/04/2021, Lei ha redatto la perizia datata
10/02/2022 che Le si rammostra e che conferma in ogni sua parte (doc. n. 9 fascicolo
Avv.ti Genesi e Martino);
Si indica a teste sul capitolo di prova AA) e BB) il dott. con studio in Testimone_5
Cremona, Via Ala Ponzone n. 31.
Disporre occorrendo C.T.U. cinematica al fine di accertare la dinamica dell'incidente e le responsabilità derivanti dalle condotte tenute dai soggetti coinvolti nella causazione dell'evento che ci occupa.
Si oppongono all'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi introdotta da parte convenuta per i motivi indicati nella propria memoria depositata ex art. 183 6° c. N.
3 C.p.c.
Per parte convenuta Controparte_2
contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso:
pag. 5/22 IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e/o declaratoria della esclusiva e totale responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro de quo, respingere le domande risarcitorie tutte dalla medesima formulate nei confronti di in Controparte_2
quanto infondate sia in fatto che in diritto, non dovute e non provate, per tutti i motivi esposti negli atti e scritti difensivi di assolvendo, per l'effetto, Controparte_2
da ogni debenza;
Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi, ove occorra, le istanze istruttorie tutte formulate dalla presente difesa nella propria memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 2.
Ci si oppone all'ammissione delle avverse istanze istruttorie e avversa produzione documentale per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. n. 3 di
Controparte_2
Dato atto che solo INAIL ha ottemperato all'ordine del Giudice, si insiste nella richiesta di ordine di esibizione nei confronti di INPS.
Insiste inoltre nell'ammissione di CTU cinematica, ricostruttiva della dinamica del sinistro per cui è causa, come richiesta dalla presente difesa nella propria memoria ex art. 183, co.6
c.p.c. n.2
Si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie ex avverso formulate per tutti i motivi esposti dalla presente difesa nella propria memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n.3.
Si oppone all'ammissione dei capitoli di prova da V a Z ex avverso formulati e non ammessi, in quanto valutativi, generici ed in ogni caso diretti a far esprimere al teste valutazioni di natura tecnica già oggetto della espletata CTU medico legale ed in ogni caso in quanto le circostanze ivi indicate non sono state tempestivamente dedotte.
Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità delle domande e circostanze nuove ex avverso formulate, in ordine alle quali la presente difesa ha dichiarato di non accettare il contraddittorio e quindi di inammissibilità delle avverse istanze istruttorie dirette a provare circostanze del tutto nuove;
si richiama qui tutto quanto eccepito ed argomentato al riguardo dalla presente difesa nella propria memoria ex art. 183, co.6 c.p.c. n. 3.
pag. 6/22 IN OGNI CASO: spese e compenso di causa interamente rifusi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio ed al fine di vedere Controparte_6 Controparte_1
accogliere le sopra riportate conclusioni.
In particolare, l'attrice esponeva:
- Che in data 28.04.2021, alle ore 7,35 circa, come ogni mattina, si trovava a far passeggiare i propri cani a Cremona sul viale Po all'altezza del civico 10/B nei pressi delle aree verdi presenti al bordo della carreggiata;
- che alla guida della propria Vespa Piaggio targata Controparte_1
ET66679, mentre percorreva il Viale Po in direzione Cremona centro, a causa dell'elevata velocità, superiore ai limiti consentiti per quel tratto di strada (in violazione dell'art. 142 del Codice della Strada), e comunque non commisurata allo stato dei luoghi (non osservando quanto previsto dall'art. 141 commi 1, 2 e 3 del codice della strada), avvistando uno dei due cani che, spostatosi improvvisamente verso la strada, occupava parzialmente la sua corsia di marcia, al fine di evitarlo, invece di cercare di arrestare il proprio mezzo e fermarsi (ancora in palese infrazione dell'art. 141 comma 4 del Codice della Strada), continuava la marcia spostandosi all'estrema destra della carreggiata e, non accorgendosi della presenza dell'attrice, con la parte anteriore destra dello scudo della vespa, la investiva;
- che tale dinamica veniva puntualmente descritta, subito dopo l'incidente, dal testimone oculare Parte_2
pag. 7/22 "Procedevo alla guida del mio veicolo lungo Viale Po provenendo dalla periferia verso il centro, quando alle ore 7,30 circa, giunto all'altezza del civico 10/C, rallentavo per un incolonnamento veicolare. In quel momento, notavo che la vespa rossa che marciava davanti a me rallentava bruscamente per evitare una signora che stava valutando per attraversare la strada col suo cane al guinzaglio. Tale manovra si rilevava vana perchè il cane richiamato, forse, da altro cane posto sul lato opposto (civici dispari) della strada, cercava di strapparsi dal controllo della padrona tirando il guinzaglio invadendo la corsia di marcia venendo ad intersecare la traiettoria della vespa che, nonostante il tentativo di evitarlo urtava il cane ed il guinzaglio provocando anche la caduta della donna che conduceva il cane. Preciso che la signora col cane era a bordo strada semicoperta dai veicoli in sosta. Dall'urto, la vespa carambolava sulla sede stradale finendo sul lato opposto dove è stata rinvenuta, poi, dalla Polizia Locale. Mi sono fermato, ho prestato soccorso alle persone telefonando al 112 per l'invio dei soccorsi. Mi mettevo a disposizione della Polizia Locale appena giunta sul posto.
Non ho altro da aggiungere.";
- che lo stesso conducente della vespa, subito dopo il verificarsi del sinistro, confermava di fatto che era stato un cane ad invadere la sua corsia di marcia e non la Dott.ssa descrivendo il susseguirsi Pt_1
degli eventi e la dinamica dell'incidente alla Polizia Locale di Cremona come segue: “In data odierna verso le ore 7,35 alla guida del mio motociclo targato ET66679, percorrevo Viale Po con provenienza Via
Ciria in direzione di Piazza CA. Giunto all'altezza del civico 10/C, posto alla mia destra, improvvisamente, sbucava dal veicolo in sosta, un cane che stava attraversando verso il lato opposto. Io mantenevo pag. 8/22 strettamente la destra, quando il cane si era già portato oltre la metà della corsia, notavo apparire una signora che teneva il cane al guinzaglio. Vista la repentinità dell'evento frenavo, ma purtroppo, non riuscivo ad evitare l'urto. Con il gomito destro o più probabilmente con il manubrio urtavo il braccio sinistro (teso per la tenuta del guinzaglio) della signora. A causa del manubrio che veniva girato completamente verso destra, cadevo a terra sul fianco di destra e la vespa scivolava verso il lato sinistro della via adagiandosi sul lato di destra all'altezza del civico 21. La signora cadeva a terra, sbattendo la testa, rimanendo, al momento, cosciente. Chiamavo il 118 per i soccorsi."
Per tali ragioni, secondo la prospettazione dell'attrice, la totale responsabilità dell'incidente doveva essere attribuita a per aver Controparte_1
investito un pedone fermo al bordo della carreggiata, transitando in pieno centro città, ad elevata velocità superiore ai limiti consentiti per quel tratto di strada, in ogni caso non commisurata allo stato dei luoghi e nonostante avesse avvistato uno dei due cani (l'altro si trovava fermo con l'attrice ai bordi della carreggiata) che occupava la propria corsia. Egli, infatti, non aveva fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, in ossequio a quanto disposto dal primo comma dell'art. 2054 c.c..
L'attrice riferiva altresì che, in seguito all'incidente, riportava gravissime lesioni, venendo ricoverata presso l'Ospedale di Cremona dove, dopo un lungo periodo di cure, veniva dimessa con diagnosi di “Frattura del terzo medio distale di gamba sinistra, frattura composta di C1 e C2, frattura dalla IV alla VII costa sinistra con piccolo PNX e dissezione arterie vertebrali” come meglio descritto nella diagnosi di dimissioni dall'Ospedale di Cremona, che produceva unitamente a tutta l'ulteriore documentazione medica quale DOC.
N. 8.
pag. 9/22 Esponeva inoltre che aveva richiesto il risarcimento del danno a
[...]
quale compagnia assicurativa del convenuto, la quale tuttavia CP_2
comunicava di non poter accogliere le richieste della danneggiata sull'errato presupposto che la Dott.ssa stesse attraversando la strada senza Pt_1
servirsi delle strisce pedonali, come erroneamente concluso dalla Polizia
Locale di Cremona (la cui contravvenzione comminata all'attrice veniva, però annullata dalla . Controparte_7
rimaneva contumace, mentre si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva Controparte_2
il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, eccepiva la sussistenza della totale ed esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro per cui è causa ed evidenziava come la stessa controparte ammettesse che il proprio cane avesse occupato improvvisamente la corsia di marcia.
La compagnia assicurativa così descriveva la dinamica del sinistro:
“Il signor conducente del motociclo Piaggio Vespa Controparte_1
targato ET66679, in data 28/04/2021 alle ore 07:35 circa, percorreva nel
Comune di Cremona il viale Po, con provenienza da Via Ciria in direzione di
Piazza CA, quando, giunto all'altezza del civico 10/B sito alla sua destra, in maniera improvvisa ed imprevedibile, sbucava a tergo di un veicolo in sosta, un cane di proprietà dell'attuale attrice che stava attraversando verso il lato opposto da destra a sinistra, tenuto al guinzaglio dalla sua padrona, sig.ra
Parte_1
La signora seguendo il cane iniziava quindi Parte_1
l'attraversamento della carreggiata medesima, peraltro passando a tergo di un'autovettura in sosta, rendendosi, quindi, meno percepibile al conducente del motociclo.
pag. 10/22 Il cane e la signora ntersecavano in tal modo la direzione di marcia Pt_1
tenuta dal conducente del motociclo, mancandogli di precedenza.
Il signor conducente del motociclo Piaggio Vespa Controparte_1
targato ET66679, frenava e sterzava alla sua destra evitando, verosimilmente, il contatto con il cane, ma a causa della manovra repentina di attraversamento della carreggiatada parte dell'attuale attrice ed il ridotto spazio, inevitabilmente collideva con la parte destra del motociclo contro la parte sinistra del corpo dell'attutale attrice.
Nelle circostanze di cui sopra la Dott.ssa rtava con il braccio a cui Pt_1
era legato il guinzaglio il manubrio del motociclo;
ciò a dimostrazione che il motociclo si trovava ormai prossimo al pedone.
E' quindi di palese evidenza la responsabilità totale ed esclusiva della stessa attrice nella causazione del sinistro de quo, per aver attraversato, preceduta dal proprio cane tenuto a guinzaglio, oltre che con un altro cane a guinzaglio, la carreggiata da destra a sinistra mancando quindi di precedenza al motociclo condotto dal convenuto e passando tra i veicoli in sosta in modo imprevedibile e imprevisto e a tergo di uno di essi, senza tra l'altro servirsi dell'attraversamento pedonale zebrato tracciato e segnalato, oltre che responsabile ex art. 2052 C.c., quale detentore di animali.
All'attrice veniva legittimamente contestata la violazione dell'art. 190/ 2 –10 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – in quanto attraversava la carreggiata, dadestra a sinistra stante la direzione del motociclo, passando tra veicoli in sosta in modo imprevedibile ed imprevisto,e a tergo di uno di essi, senza servirsi dell'attraversamento pedonale zebrato tracciato e segnalato a meno di 100metri, nella fattispecie di causa, disposto esattamente a m. 54,60 altezza Viale Po angolo Piazza CA.
pag. 11/22 Nessuna responsabilità, nemmeno minoritaria, di contro può essere imputata al conducente del motociclo convenuto, atteso che la manovra di attraversamento intrapresa dall'attrice e prima di lei dal cane è stata oltremodo improvvisa ed imprevedibile ed è avvenuta contestualmente al sopraggiungere del motociclo condotto dal signor CP_1
Peraltro, la manovra di attraversamento da parte dell'attrice, in violazione dell'art. 145 comma 4 CdS, avveniva in modo repentino ed anomalo e non prevedibile e senza concedere la dovuta precedenza al motociclo condotto dal signor che giungeva contestualmente alla manovra di CP_1
attraversamento intrapresa dal dott.ssa Pt_1
L'urto, pertanto, è risultato inevitabile”.
La causa è stata istruita attraverso audizione di testimoni e CTU medico legale avente ad oggetto il seguente quesito:
“visti gli atti ed i documenti di causa, visitata la perizianda, indichi il CTU l'entità della menomazione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica medicalmente accertabile in stretto nesso di causa con il sinistro per cui è controversia, indicando se possibile anche il grado di sofferenza fisica patita dall'attrice (se lieve, moderato, marcato o grave), nonché quali aspetti del facere quotidiano siano stati incisi dalle conseguenze menomative del sinistro. Prenda altresì posizione sulla congruità delle spese mediche indicate in atto di citazione e di cui vi sia prova scritta, indicando altresì se vi sarà in futuro necessità di sostenerne di ulteriori, sempre quale conseguenza immediata e diretta delle menomazioni patite nel sinistro in oggetto”.
In particolare, è stato sentito il sig. che ha così Parte_2
riferito:
A.D.R. – ricordo che io ero in macchina con mia figlia ed eravamo incolonnati con auto sia davanti che dietro, in viale Po con direzione verso il centro, intorno alle 7.35. Mi trovavo con l'auto proprio davanti alle vetrine della Banca BPER ed ho assistito al sinistro, ho pag. 12/22 accompagnato mia figlia a scuola e poi sono tornato sul luogo dell'incidente per raccontare alle forze dell'ordine intervenute quello che avevo visto.
A.D.R. – confermo di avere rilasciato le dichiarazioni che mi vengono mostrate (doc. 3 allegato all'atto di citazione) ed in particolare ricordo di avere chiesto all'agente della Polizia locale di modificare la dichiarazione nella parte in cui era scritto che la signora investita stava attraversando, mentre io avevo detto che era ferma sul ciglio destro della carreggiata e per come era posizionata suppongo che stesse per iniziare la manovra di attraversamento.
A.D.R. – ricordo che la signora aveva un cane al guinzaglio e la Vespa rossa stava superando la colonna di auto ferme passandoci sulla destra ad una velocità moderata.
Quando le auto davanti a me erano appena ripartite, la vespa mi ha superato e poi ho sentito un colpo ed ho visto la vespa strisciare per terra verso sinistra, un cagnolino piccolino sul marciapiede di sinistra ma non ho visto chi lo teneva al guinzaglio ed il cane della signora investita che scappava e la signora era già per terra, all'interno della carreggiata praticamente dove nelle fotografie allegate al rapporto di polizia si vede la macchia di sangue vicino al bidoncino della raccolta differenziata (immagine 0460).
A.D.R. – guardando le fotografie allegate al rapporto della polizia, posso dire che appena prima dell'albero posto dietro alla Fiat 500L che si vede nelle fotografie accanto alla macchia di sangue c'era parcheggiata una Audi A3 scura, che ostruiva la visibilità dalla strada verso la corsia biciclette e pedoni, così che la signora investita non era facilmente visibile da chi percorreva la mia direzione.
A.D.R. – ribadisco che da quel che ricordo io la signora aveva un solo cane al proprio guinzaglio, mentre l'altro cane che ho visto si trovava già prima sul lato opposto della strada.
A.D.R. –ribadisco che all'altezza della Banca BPER c'era in sosta un altro veicolo che ricordo essere una Audi A3 scura.
A.D.R. – appena prima dell'impatto, io avevo già visto il cane al guinzaglio dell'attrice che era fermo in linea con le auto in sosta sulla destra e ricordo che era attratto dal cagnolino che c'era sul lato opposto ed il guinzaglio era tirato ma il cane non aveva invaso la carreggiata.
pag. 13/22 A.D.R. – io non ho visto la Vespa frenare, ma quando mi sono accorto della situazione la vespa era già per terra che strisciava verso il lato sinistro della strada.
A.D.R. – Prima del botto avevo visto la signora col cane e ricordo che era ferma con lo sguardo rivolto verso l'altro marciapiede ma ribadisco che non stava attraversando.
A.D.R. – ricordo che dopo l'impatto la signora era riversa a terra su un fianco e le usciva del sangue dalla testa, allora ho chiamato i soccorsi e mi sono allontanato solo dopo che è arrivata la pattuglia della polizia e ha fatto sgomberare la zona.
A.D.R. – ribadisco che non ho visto il momento della collisione né la manovra fatta dalla
Vespa per evitare il cane e il pedone perché stavo guardando dall'altro lato della strada il cagnolino fermo sulla sinistra. Non posso neanche con certezza dire se il cane è stato attinto dalla vespa, ma secondo me è stato preso il guinzaglio e non il cane, che mentre scappava aveva il guinzaglio ancora attaccato.
Dalle dichiarazioni testimoniali è risulta dunque verosimile che, al momento del fatto, l'attrice si trovasse ferma sul margine della carreggiata, in compagnia di un cane tenuto al guinzaglio. Il testimone ha, Parte_2
infatti, precisato che:
“La signora era ferma sul ciglio della strada, non stava attraversando. Il cane al guinzaglio appariva attratto da un altro cane sul lato opposto e tirava il guinzaglio, ma non invadeva la carreggiata.”
Tale versione trova riscontro oggettivo nella documentazione fotografica acquisita in atti, che mostra la presenza di una macchia di sangue in prossimità del bordo destro della carreggiata, segno che l'urto con l'attrice si è verificato in prossimità del margine stradale e non nel centro della corsia di marcia.
Non è pertanto dimostrato, con sufficiente grado di certezza, che l'attrice stesse effettuando la manovra di attraversamento al momento del sinistro.
Si deve a questo punto richiamare quanto disposto dall'art. 2054 c.c. comma I:
“Il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla pag. 14/22 circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
Tale norma configura una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo coinvolto, superabile solo mediante la dimostrazione del caso fortuito o del fatto esclusivo del danneggiato.
Nel caso in esame, è pacifico che il conducente del motociclo abbia urtato l'attrice in prossimità del margine destro della carreggiata, dopo aver cercato di evitare un cane che, sfuggendo momentaneamente al controllo della padrona, si era mosso verso la corsia di marcia.
Pur essendo vero che l'animale si è spostato improvvisamente, è onere del conducente del motociclo dimostrare che l'urto fosse inevitabile. Tuttavia, dalla testimonianza raccolta risulta che il motociclista stesse sorpassando da destra la colonna di veicoli incolonnati (“la Vespa rossa stava superando la colonna di auto ferme passandoci sulla destra ad una velocità moderata”), manovra che, seppure non espressamente vietata in quel tratto, risulta comunque pericolosa in un contesto urbano, soprattutto in presenza di ostacoli visivi (come veicoli parcheggiati, bidoni e alberi), che impedivano una piena visuale del margine stradale.
In tali condizioni, egli avrebbe dovuto adeguare la velocità e mantenere una condotta di massima prudenza, secondo quanto impone l'art. 141 del Codice della Strada: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto pag. 15/22 tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.”
Ne consegue che il motociclista non ha fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 c.c., e pertanto deve ritenersi responsabile del sinistro.
Tuttavia, la condotta dell'attrice non può ritenersi del tutto esente da colpa.
In particolare, è emerso che l'animale condotto al guinzaglio, pur non essendo sfuggito alla padrona, si sia mosso in modo non perfettamente controllato, estendendo il guinzaglio verso la corsia di marcia e creando una situazione di pericolo.
Nel caso in esame, sebbene il cane non fosse lasciato libero, il comportamento dell'attrice appare quantomeno imprudente, sia per l'aver condotto il cane in prossimità della carreggiata in orario di punta, sia per non averlo tenuto a distanza di sicurezza dalla stessa.
Pertanto, sussiste una responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c., comma 1, nella misura che si ritiene equo quantificare nella percentuale del 20%, in pag. 16/22 considerazione della posizione del pedone, della condotta del cane, e del complessivo contesto dinamico.
Per la quantificazione del danno subito è stata esperita CTU avente ad oggetto il seguente quesito: “visti gli atti ed i documenti di causa, visitata la perizianda, indichi il CTU l'entità della menomazione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica medicalmente accertabile in stretto nesso di causa con il sinistro per cui è controversia, indicando se possibile anche il grado di sofferenza fisica patita dall'attrice (se lieve, moderato, marcato o grave), nonché quali aspetti del facere quotidiano siano stati incisi dalle conseguenze menomative del sinistro. Prenda altresì posizione sulla congruità delle spese mediche indicate in atto di citazione e di cui vi sia prova scritta, indicando altresì se vi sarà in futuro necessità di sostenerne di ulteriori, sempre quale conseguenza immediata e diretta delle menomazioni patite nel sinistro in oggetto”.
Occorre dunque prendere le mosse dai risultati della CTU espletata, i quali sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei CT .
In particolare, essendo la C.T.U. uno strumento utilizzabile dal Giudice proprio per acquisire le conoscenze di natura tecnica di cui non dispone, necessarie ai fini della decisione, non è possibile imporre al Giudice stesso di ripercorrere autonomamente le valutazioni effettuate dal perito in virtù di tali cognizioni specialistiche, essendo sufficiente un controllo dell'intrinseca logicità e della coerenza interna del percorso seguito dal C.T.U. e dell'idoneità
a fornire una risposta adeguata ai quesiti posti, nonché un riscontro ai rilievi ed alle osservazioni delle parti (Cass. 11.6.2018 n. 15147; Cass. 20.6.2017 n.
15201; Cass. 21.11.2016 n. 23637; Cass.
7.10.2016 n. 20232; Cass.
2.9.2016 n.
17514; Cass. 12.2.2013 n. 3302; Cass. 11.5.2012 n. 7364).
pag. 17/22 Il CTU ha così concluso:
1) Le menomazioni permanenti dell'integrità psicofisica alla Sig.ra Parte_4
sono conseguenza dell'incidente automobilistico del 28.04.21.
2) Si ritiene che il grado complessivo delle danno biologico relativo alle menomazioni di cui sopra, considerando le caratteristiche dell'iniziale lesività, della complicata vicenda clinica conseguente e dell'obiettivo attuale stato, debba essere pari al 32 % (trentadue percento) per
“Trauma cranico, frattura del dente dell'epistrofeo con associata dissezioni arterie vertebrali bilaterali, fratture costali IV, V e VI costa sinistra con PNX, frattura della tibia e perone a sinistra ridotte con mezzi di sintesi rimasti in sede”
Inoltre, dall'evento lesivo del 28.04.21, sia derivato alla Sig.ra un Parte_4
periodo di:
- Inabilità temporanea totale al 100% di 72 giorni,
- Inabilità temporanea totale al 75% di 50 giorni,
- Inabilità temporanea totale al 50% di 25 giorni.
3) La valutazione epicritica complessiva della sofferenza psico-fisica patita dall'attrice, sia nel temporaneo che nel permanente, va stimata nel grado complessivo elevato-medio.
4) Nella documentazione allegata all'atto di citazione, risultano essere state prodotte spese, per un importo pari a 270 euro, per sedute osteopatiche che non sono state specificatamente prescritte: il costo di tali prestazioni non risulta, pertanto, rimborsabile.
5) Dagli accertamenti diagnostici e clinici eseguiti nel tempo e dalla visita effettuata in sede di operazioni peritali, le menomazioni derivanti dall'incidente stradale risultano stabilizzate e non si prevede, allo stato attuale, la necessità di sostenere in futuro ulteriori spese mediche.”
Per il ristoro di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema Corte (SU n. 26972/08), che - nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art.2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato pag. 18/22 nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Sulla scorta di tali principi sono stati quindi individuati dalla Tabella Unica
Nazionale (introdotta dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma
17) i parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, e dunque le note “tabelle” espresse in moneta attuale, che portano alla seguente liquidazione
A) Danno permanente complessivo: € 117.362,17
Invalidità temporanea totale per 72 giorni: € 3.977,28
Invalidità temporanea al 75% per 50 giorni: € 2.071,50
Invalidità temporanea al 50% per 25 giorni: € 690,50
B) Danno temporaneo totale: € 6.739,28
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 124.101,45
TOTALE GENERALE: € 124.101,45.
A tale cifra deve essere sottratto il 20% per le motivazioni di cui sopra, così giungendo alla cifra di € 99.281,16.
Trattandosi di debito di valore, secondo il noto insegnamento della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712 del 1995, il risarcimento deve comprendere il danno, da liquidarsi con riferimento al valore della moneta all'epoca del fatto illecito;
la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data dell'evento dannoso al momento della pubblicazione della sentenza, ossia l'equivalente attuale del bene perduto;
il danno derivante dal ritardato pagamento, ossia l'equivalente per il mancato godimento del bene o del suo controvalore monetario per tutto il tempo intercorrente tra il fatto e la liquidazione.
Con la citata nota sentenza n. 1712 del 1995, la Cassazione a Sezioni Unite aveva precisato che una modalità consentita di liquidazione equitativa può
pag. 19/22 essere rinvenuta nell'attribuzione di interessi, che in via equitativa possono essere riconosciuti nella misura degli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno.
Pertanto, considerato che gli importi relativi al danno sono stati indicati in valuta attuale, tale somma deve essere devalutata alla data del fatto dannoso e sulla somma suddetta, progressivamente rivalutata mese per mese sulla base degli indici ISTAT, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale sino alla data della decisione. Operando i dovuti conteggi si perviene alla somma di €
109.095,87. Tale importo è debito di valuta e sul medesimo devono essere calcolati gli interessi legali, che decorrono dalla data di pubblicazione della decisione al saldo.
Quanto al danno morale, si evidenzia – oltre a quanto sopra riportato in riferimento alla nota sentenza Cass. SU n. 26972/08 – il principio più volte precisato dalla Suprema Corte, ossia che “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass.
23778/2014).
Alla luce di tale insegnamento, non può essere riconosciuto alcun danno morale sotto forma di personalizzazione, dovendosi ritenere che quelle patite dall'attrice siano conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello pag. 20/22 stesso grado (ben 32% di invalidità) sofferti da persone della stessa età e che le applicate tabelle già considerino tali conseguenze nella liquidazione prospettata.
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'esito della vertenza, vanno compensate nella misura del 20% e poste a carico della parte convenuta nella restante parte dell'80%.
Anche le spese relative alla CTU seguono identica distribuzione.
P.Q.M.
la Giudice, definendo il giudizio, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) condanna i convenuti, in solido, a risarcire all'attrice la somma di €
109.095,87, oltre interessi legali, che decorrono dalla data di pubblicazione della decisione al saldo;
2) compensa nella misura del 20% le spese di lite
3) condanna la parte convenuta, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, dell'80% delle spese di lite presente grado del giudizio, che liquida in € 11.282,40 (somma già decurtata del 20%), oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese relative alla CTU espletata al 20% a carico dell'attrice e all'80% a carico della parte convenuta, in solido.
06/10/2025.
la Giudice
DE EL
pag. 21/22 pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 2155/2022 la Giudice DE EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , assistita e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti L. Genesi e M. G. Martino attrice e
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
assistita e difesa dall'Avv. Teresita Controparte_2
TI convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare:
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, accertato e dichiarato che l'esclusiva responsabilità dell'incidente deve attribuirsi, anche in via sussidiaria ai sensi del primo comma dell'art. 2054 del Codice Civile, al Sig. proprietario e Controparte_1
conducente della Vespa, targata ET66679, condannare i convenuti in solido tra loro e come per legge, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal
Dott.ssa così Pt_1
come sono stati provati in corso di causa e sono risultati al termine del giudizio, per l'importo che si riterrà di giustizia, secondo l'effettivo e l'esigibile, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
IN VIA SUBORDINATA accertato e dichiarato che l'incidente per cui è processo si è verificato per colpa maggioritaria, o comunque concorrente, anche in via sussidiaria in applicazione delle presunzioni di legge previste ed applicabili al caso di specie, del Sig.
condannare i convenuti in proporzione al grado di colpa che verrà Controparte_1
loro attribuito ed in solido tra loro, come per legge, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla Dott.ssa così come sono stati provati Pt_1
in corso di causa e e sono risultati al termine del giudizio, per l'importo che si riterrà di giustizia, secondo l'effettivo e l'esigibile, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA, in parziale riforma e/o modifica dell'ordinanza del Dott.
Milesi in data 6.03.2024, chiedono venga ammessa prova per testi sulle seguenti circostanze:
A) “Vero che in data 28 aprile 2021 siete intervenuti per rilevare l'incidente per cui è causa e, effettuati gli adempimenti di rito, avete redatto la relazione di incidente stradale e scattato le fotografie del luogo dove è avvenuto il sinistro, documenti che Vi si rammostrano e confermate in ogni loro parte (doc. n. 1 e 2 fascicolo Avv.ti Genesi e Martino)”;
B) “Vero che il Sig. in data 28 aprile 2021 e Parte_2
nell'immediatezza dei fatti Vi rilasciava e sottoscriveva la dichiarazione testimoniale, contenuta nella relazione di incidente stradale di cui sopra, che Vi si rammostra e confermate in ogni sua parte (doc. n. 3 fascicolo Avv.ti Genesi e Martino”;
pag. 2/22 C) “Dica il teste se il sovraintendente è intervenuto nell'immediatezza dei Persona_1
fatti ed ha sentito il teste subito dopo il sinistro”;
D) “Dica il teste se al suolo erano visibili tracce di frenata del veicolo investitore ”
F) “Vero che il luogo dove si è verificato il sinistro, si trova al termine della lunga e trafficata arteria cittadina, Viale Po, appena prima di Piazza Luigi CA (alias Per_2
, nel pieno del centro abitato di Cremona, come risulta dalle fotografie scattata il giorno dell'incidente che Le si rammostrano (doc. n. 1 fascicolo – Avv.ti Genesi e Martino)”;
G) “Vero che trattasi di un lungo rettilineo con piena visibilità da entrambi i lati, dotato di pista ciclabile e pedonale, parcheggi insistenti a fianco delle due corsie della carreggiata, punti di ristoro, caffetterie, istituti bancari ed esercizi commerciali ubicati a lato delle due corsie di marcia”;
H) “Vero che l'investimento si è verificato in un'ora di punta (le 7,30 circa)”.
Si indicano a testi: Commissario Capo Coordinatore U.P.G. Dott. e Testimone_1
Sovraintendente Esperto presso Polizia Locale di Cremona. Persona_3
P) “Vero che per incarico di presa visione dei rilievi effettuati dalla Controparte_3
Polizia Locale di Cremona, valutati i danni riportati dai mezzi coinvolti nel sinistro e previo sopralluogo sul posto dove si è verificato l'incidente, ha curato la redazione dell'elaborato ricostruttivo dell'incidente che Le si rammostra e conferma in ogni sua parte
(doc. n. 5 fascicolo Avv.ti Genesi e Martino)”.
Si indica a teste: Geom. presso Cremona Stime Viale Trento Trieste Testimone_2
n. 39, Cremona. Q) “Vero che sino al giorno 27/04/2021 la dott.ssa era Pt_1
solita compiere in autonomia le seguenti uscite con i propri cani: verso le ore 7:20-7:30 passeggiata al parco Tognazzi e Parco Sartori e rientro a casa verso le ore 8:00; verso le ore
10:30 passeggiata al parco Tognazzi e Sartori e rientro verso le 11:00; verso le ore 12-
12:30 passeggiata sino alla cascina posta al termina di via Boscone e rientro a casa verso le ore 14:00; verso le ore 17:00 passeggiata sino al fiume Po' e rientro a casa verso le ore
18:00; verso le ore 20:00 passeggiata tutto viale Po' e rientro a casa verso le ore 21:00”;
pag. 3/22 R) “Vero che a distanza di un anno dal sinistro occorso in data 27/04/2021 la Dott.ssa accompagnata dalla signora , compie le seguenti uscite con i Pt_1 Parte_3
propri cani verso il parco Tognazzi: dalle ore 7:00 alle ore 8:00, dalle ore 12:00 alle ore
12:30; dalle ore 18:00 alle ore 18:30”.
S) “Vero che dal 17/10/2017, ovvero da quando Dott.ssa abita in viale Po' Pt_1
civico 27, per recarsi presso il parco Tognazzi compie il seguente percorso (DOC. N. 16 e
17 fascisolo Avv.ti Genesi e Martino che Le si rammostrano): uscita dalla propria abitazione svolta a sinistra per raggiungere l'attraversamento pedonale posto nelle vicinanze della rotatoria di piazza CA (alias , attraversa viale Po' (lato dei civici Per_2
pari) e svolta a destra con direzione Parco Ugo Tognazzi e Parco Sartori. Dopo la sosta presso il Parco Sartori la signora attraversa la strada utilizzando il passaggio Pt_1
pedonale di fronte al Parco Tognazzi fa ritorno a casa percorrendo viale Po' sul marciapiede dei civici dispari”;
T) “Vero che dopo il sinistro del 28/04/2021 e sino ad oggi la signora Parte_3
supporta la dott.ssa durante l'uscita con i propri cani verso il parco Tognazzi”; Pt_1
U) “Vero che la dott.ssa il giorno 28/04/2021 alle ore 8:00 aveva Pt_1
appuntamento con l'avv. presso la propria abitazione di Viale Po' Controparte_4
n. 27”;
V) “Vero che a seguito del sinistro occorso in data 28/04/2021 la dott.ssa è Pt_1
impossibilitata a sollevare borse ed altri oggetti con la mano sinistra”;
W) “Vero che dal sinistro per cui è causa e sino ad oggi la signora ha riportato Pt_1
limitazioni nella cura della propria persona come vestirsi, pettinarsi e nella gestione delle faccende domestiche quali lavare, stirare, fare il letto”;
Y) “Vero che a seguito del sinistro occorso in data 28/04/2021 la dott.ssa ha Pt_1
riportato una limitazione nell'uso della gamba sinistra tant'è che necessita di costanti trattamenti terapeutici”;
pag. 4/22 Z) “Vero che dopo il sinistro del 28/04/2021 Lei accompagna la dott.ssa in Pt_1
Tribunale o in altri luoghi per motivi di lavoro stante la limitazione di quest'ultima nel sollevare pesi o borse e nella deambulazione”; Si indicano a testi sui capitoli da P) a W): presso lo studio in Quinzano d'Oglio (BS) via Marconi 11; la Controparte_4
signora residente in [...]. Parte_3
Sui capitoli da V) a Y) il dott. c/o il Poliambulatorio MedicinaPo Testimone_3
Piazza Migliavacca n. 10 (CR); Controparte_5
Sul capitolo Z) il Sig. residente in [...] AA) “Vero Tes_4
che Lei in data 10/02/2022 ha visitato la dott.ssa ed ha constatato che, a Pt_1
seguito del sinistro subito il 28/04/2021, la stessa ha riportato postumi permanenti nella misura del 35/36%;
BB) “Vero che per incarico della Dott.ssa valutati i danni fisici subiti da Pt_1
quest'ultima a seguito del sinistro del 28/04/2021, Lei ha redatto la perizia datata
10/02/2022 che Le si rammostra e che conferma in ogni sua parte (doc. n. 9 fascicolo
Avv.ti Genesi e Martino);
Si indica a teste sul capitolo di prova AA) e BB) il dott. con studio in Testimone_5
Cremona, Via Ala Ponzone n. 31.
Disporre occorrendo C.T.U. cinematica al fine di accertare la dinamica dell'incidente e le responsabilità derivanti dalle condotte tenute dai soggetti coinvolti nella causazione dell'evento che ci occupa.
Si oppongono all'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi introdotta da parte convenuta per i motivi indicati nella propria memoria depositata ex art. 183 6° c. N.
3 C.p.c.
Per parte convenuta Controparte_2
contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso:
pag. 5/22 IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e/o declaratoria della esclusiva e totale responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro de quo, respingere le domande risarcitorie tutte dalla medesima formulate nei confronti di in Controparte_2
quanto infondate sia in fatto che in diritto, non dovute e non provate, per tutti i motivi esposti negli atti e scritti difensivi di assolvendo, per l'effetto, Controparte_2
da ogni debenza;
Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi, ove occorra, le istanze istruttorie tutte formulate dalla presente difesa nella propria memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 2.
Ci si oppone all'ammissione delle avverse istanze istruttorie e avversa produzione documentale per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. n. 3 di
Controparte_2
Dato atto che solo INAIL ha ottemperato all'ordine del Giudice, si insiste nella richiesta di ordine di esibizione nei confronti di INPS.
Insiste inoltre nell'ammissione di CTU cinematica, ricostruttiva della dinamica del sinistro per cui è causa, come richiesta dalla presente difesa nella propria memoria ex art. 183, co.6
c.p.c. n.2
Si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie ex avverso formulate per tutti i motivi esposti dalla presente difesa nella propria memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n.3.
Si oppone all'ammissione dei capitoli di prova da V a Z ex avverso formulati e non ammessi, in quanto valutativi, generici ed in ogni caso diretti a far esprimere al teste valutazioni di natura tecnica già oggetto della espletata CTU medico legale ed in ogni caso in quanto le circostanze ivi indicate non sono state tempestivamente dedotte.
Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità delle domande e circostanze nuove ex avverso formulate, in ordine alle quali la presente difesa ha dichiarato di non accettare il contraddittorio e quindi di inammissibilità delle avverse istanze istruttorie dirette a provare circostanze del tutto nuove;
si richiama qui tutto quanto eccepito ed argomentato al riguardo dalla presente difesa nella propria memoria ex art. 183, co.6 c.p.c. n. 3.
pag. 6/22 IN OGNI CASO: spese e compenso di causa interamente rifusi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio ed al fine di vedere Controparte_6 Controparte_1
accogliere le sopra riportate conclusioni.
In particolare, l'attrice esponeva:
- Che in data 28.04.2021, alle ore 7,35 circa, come ogni mattina, si trovava a far passeggiare i propri cani a Cremona sul viale Po all'altezza del civico 10/B nei pressi delle aree verdi presenti al bordo della carreggiata;
- che alla guida della propria Vespa Piaggio targata Controparte_1
ET66679, mentre percorreva il Viale Po in direzione Cremona centro, a causa dell'elevata velocità, superiore ai limiti consentiti per quel tratto di strada (in violazione dell'art. 142 del Codice della Strada), e comunque non commisurata allo stato dei luoghi (non osservando quanto previsto dall'art. 141 commi 1, 2 e 3 del codice della strada), avvistando uno dei due cani che, spostatosi improvvisamente verso la strada, occupava parzialmente la sua corsia di marcia, al fine di evitarlo, invece di cercare di arrestare il proprio mezzo e fermarsi (ancora in palese infrazione dell'art. 141 comma 4 del Codice della Strada), continuava la marcia spostandosi all'estrema destra della carreggiata e, non accorgendosi della presenza dell'attrice, con la parte anteriore destra dello scudo della vespa, la investiva;
- che tale dinamica veniva puntualmente descritta, subito dopo l'incidente, dal testimone oculare Parte_2
pag. 7/22 "Procedevo alla guida del mio veicolo lungo Viale Po provenendo dalla periferia verso il centro, quando alle ore 7,30 circa, giunto all'altezza del civico 10/C, rallentavo per un incolonnamento veicolare. In quel momento, notavo che la vespa rossa che marciava davanti a me rallentava bruscamente per evitare una signora che stava valutando per attraversare la strada col suo cane al guinzaglio. Tale manovra si rilevava vana perchè il cane richiamato, forse, da altro cane posto sul lato opposto (civici dispari) della strada, cercava di strapparsi dal controllo della padrona tirando il guinzaglio invadendo la corsia di marcia venendo ad intersecare la traiettoria della vespa che, nonostante il tentativo di evitarlo urtava il cane ed il guinzaglio provocando anche la caduta della donna che conduceva il cane. Preciso che la signora col cane era a bordo strada semicoperta dai veicoli in sosta. Dall'urto, la vespa carambolava sulla sede stradale finendo sul lato opposto dove è stata rinvenuta, poi, dalla Polizia Locale. Mi sono fermato, ho prestato soccorso alle persone telefonando al 112 per l'invio dei soccorsi. Mi mettevo a disposizione della Polizia Locale appena giunta sul posto.
Non ho altro da aggiungere.";
- che lo stesso conducente della vespa, subito dopo il verificarsi del sinistro, confermava di fatto che era stato un cane ad invadere la sua corsia di marcia e non la Dott.ssa descrivendo il susseguirsi Pt_1
degli eventi e la dinamica dell'incidente alla Polizia Locale di Cremona come segue: “In data odierna verso le ore 7,35 alla guida del mio motociclo targato ET66679, percorrevo Viale Po con provenienza Via
Ciria in direzione di Piazza CA. Giunto all'altezza del civico 10/C, posto alla mia destra, improvvisamente, sbucava dal veicolo in sosta, un cane che stava attraversando verso il lato opposto. Io mantenevo pag. 8/22 strettamente la destra, quando il cane si era già portato oltre la metà della corsia, notavo apparire una signora che teneva il cane al guinzaglio. Vista la repentinità dell'evento frenavo, ma purtroppo, non riuscivo ad evitare l'urto. Con il gomito destro o più probabilmente con il manubrio urtavo il braccio sinistro (teso per la tenuta del guinzaglio) della signora. A causa del manubrio che veniva girato completamente verso destra, cadevo a terra sul fianco di destra e la vespa scivolava verso il lato sinistro della via adagiandosi sul lato di destra all'altezza del civico 21. La signora cadeva a terra, sbattendo la testa, rimanendo, al momento, cosciente. Chiamavo il 118 per i soccorsi."
Per tali ragioni, secondo la prospettazione dell'attrice, la totale responsabilità dell'incidente doveva essere attribuita a per aver Controparte_1
investito un pedone fermo al bordo della carreggiata, transitando in pieno centro città, ad elevata velocità superiore ai limiti consentiti per quel tratto di strada, in ogni caso non commisurata allo stato dei luoghi e nonostante avesse avvistato uno dei due cani (l'altro si trovava fermo con l'attrice ai bordi della carreggiata) che occupava la propria corsia. Egli, infatti, non aveva fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, in ossequio a quanto disposto dal primo comma dell'art. 2054 c.c..
L'attrice riferiva altresì che, in seguito all'incidente, riportava gravissime lesioni, venendo ricoverata presso l'Ospedale di Cremona dove, dopo un lungo periodo di cure, veniva dimessa con diagnosi di “Frattura del terzo medio distale di gamba sinistra, frattura composta di C1 e C2, frattura dalla IV alla VII costa sinistra con piccolo PNX e dissezione arterie vertebrali” come meglio descritto nella diagnosi di dimissioni dall'Ospedale di Cremona, che produceva unitamente a tutta l'ulteriore documentazione medica quale DOC.
N. 8.
pag. 9/22 Esponeva inoltre che aveva richiesto il risarcimento del danno a
[...]
quale compagnia assicurativa del convenuto, la quale tuttavia CP_2
comunicava di non poter accogliere le richieste della danneggiata sull'errato presupposto che la Dott.ssa stesse attraversando la strada senza Pt_1
servirsi delle strisce pedonali, come erroneamente concluso dalla Polizia
Locale di Cremona (la cui contravvenzione comminata all'attrice veniva, però annullata dalla . Controparte_7
rimaneva contumace, mentre si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva Controparte_2
il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, eccepiva la sussistenza della totale ed esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro per cui è causa ed evidenziava come la stessa controparte ammettesse che il proprio cane avesse occupato improvvisamente la corsia di marcia.
La compagnia assicurativa così descriveva la dinamica del sinistro:
“Il signor conducente del motociclo Piaggio Vespa Controparte_1
targato ET66679, in data 28/04/2021 alle ore 07:35 circa, percorreva nel
Comune di Cremona il viale Po, con provenienza da Via Ciria in direzione di
Piazza CA, quando, giunto all'altezza del civico 10/B sito alla sua destra, in maniera improvvisa ed imprevedibile, sbucava a tergo di un veicolo in sosta, un cane di proprietà dell'attuale attrice che stava attraversando verso il lato opposto da destra a sinistra, tenuto al guinzaglio dalla sua padrona, sig.ra
Parte_1
La signora seguendo il cane iniziava quindi Parte_1
l'attraversamento della carreggiata medesima, peraltro passando a tergo di un'autovettura in sosta, rendendosi, quindi, meno percepibile al conducente del motociclo.
pag. 10/22 Il cane e la signora ntersecavano in tal modo la direzione di marcia Pt_1
tenuta dal conducente del motociclo, mancandogli di precedenza.
Il signor conducente del motociclo Piaggio Vespa Controparte_1
targato ET66679, frenava e sterzava alla sua destra evitando, verosimilmente, il contatto con il cane, ma a causa della manovra repentina di attraversamento della carreggiatada parte dell'attuale attrice ed il ridotto spazio, inevitabilmente collideva con la parte destra del motociclo contro la parte sinistra del corpo dell'attutale attrice.
Nelle circostanze di cui sopra la Dott.ssa rtava con il braccio a cui Pt_1
era legato il guinzaglio il manubrio del motociclo;
ciò a dimostrazione che il motociclo si trovava ormai prossimo al pedone.
E' quindi di palese evidenza la responsabilità totale ed esclusiva della stessa attrice nella causazione del sinistro de quo, per aver attraversato, preceduta dal proprio cane tenuto a guinzaglio, oltre che con un altro cane a guinzaglio, la carreggiata da destra a sinistra mancando quindi di precedenza al motociclo condotto dal convenuto e passando tra i veicoli in sosta in modo imprevedibile e imprevisto e a tergo di uno di essi, senza tra l'altro servirsi dell'attraversamento pedonale zebrato tracciato e segnalato, oltre che responsabile ex art. 2052 C.c., quale detentore di animali.
All'attrice veniva legittimamente contestata la violazione dell'art. 190/ 2 –10 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – in quanto attraversava la carreggiata, dadestra a sinistra stante la direzione del motociclo, passando tra veicoli in sosta in modo imprevedibile ed imprevisto,e a tergo di uno di essi, senza servirsi dell'attraversamento pedonale zebrato tracciato e segnalato a meno di 100metri, nella fattispecie di causa, disposto esattamente a m. 54,60 altezza Viale Po angolo Piazza CA.
pag. 11/22 Nessuna responsabilità, nemmeno minoritaria, di contro può essere imputata al conducente del motociclo convenuto, atteso che la manovra di attraversamento intrapresa dall'attrice e prima di lei dal cane è stata oltremodo improvvisa ed imprevedibile ed è avvenuta contestualmente al sopraggiungere del motociclo condotto dal signor CP_1
Peraltro, la manovra di attraversamento da parte dell'attrice, in violazione dell'art. 145 comma 4 CdS, avveniva in modo repentino ed anomalo e non prevedibile e senza concedere la dovuta precedenza al motociclo condotto dal signor che giungeva contestualmente alla manovra di CP_1
attraversamento intrapresa dal dott.ssa Pt_1
L'urto, pertanto, è risultato inevitabile”.
La causa è stata istruita attraverso audizione di testimoni e CTU medico legale avente ad oggetto il seguente quesito:
“visti gli atti ed i documenti di causa, visitata la perizianda, indichi il CTU l'entità della menomazione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica medicalmente accertabile in stretto nesso di causa con il sinistro per cui è controversia, indicando se possibile anche il grado di sofferenza fisica patita dall'attrice (se lieve, moderato, marcato o grave), nonché quali aspetti del facere quotidiano siano stati incisi dalle conseguenze menomative del sinistro. Prenda altresì posizione sulla congruità delle spese mediche indicate in atto di citazione e di cui vi sia prova scritta, indicando altresì se vi sarà in futuro necessità di sostenerne di ulteriori, sempre quale conseguenza immediata e diretta delle menomazioni patite nel sinistro in oggetto”.
In particolare, è stato sentito il sig. che ha così Parte_2
riferito:
A.D.R. – ricordo che io ero in macchina con mia figlia ed eravamo incolonnati con auto sia davanti che dietro, in viale Po con direzione verso il centro, intorno alle 7.35. Mi trovavo con l'auto proprio davanti alle vetrine della Banca BPER ed ho assistito al sinistro, ho pag. 12/22 accompagnato mia figlia a scuola e poi sono tornato sul luogo dell'incidente per raccontare alle forze dell'ordine intervenute quello che avevo visto.
A.D.R. – confermo di avere rilasciato le dichiarazioni che mi vengono mostrate (doc. 3 allegato all'atto di citazione) ed in particolare ricordo di avere chiesto all'agente della Polizia locale di modificare la dichiarazione nella parte in cui era scritto che la signora investita stava attraversando, mentre io avevo detto che era ferma sul ciglio destro della carreggiata e per come era posizionata suppongo che stesse per iniziare la manovra di attraversamento.
A.D.R. – ricordo che la signora aveva un cane al guinzaglio e la Vespa rossa stava superando la colonna di auto ferme passandoci sulla destra ad una velocità moderata.
Quando le auto davanti a me erano appena ripartite, la vespa mi ha superato e poi ho sentito un colpo ed ho visto la vespa strisciare per terra verso sinistra, un cagnolino piccolino sul marciapiede di sinistra ma non ho visto chi lo teneva al guinzaglio ed il cane della signora investita che scappava e la signora era già per terra, all'interno della carreggiata praticamente dove nelle fotografie allegate al rapporto di polizia si vede la macchia di sangue vicino al bidoncino della raccolta differenziata (immagine 0460).
A.D.R. – guardando le fotografie allegate al rapporto della polizia, posso dire che appena prima dell'albero posto dietro alla Fiat 500L che si vede nelle fotografie accanto alla macchia di sangue c'era parcheggiata una Audi A3 scura, che ostruiva la visibilità dalla strada verso la corsia biciclette e pedoni, così che la signora investita non era facilmente visibile da chi percorreva la mia direzione.
A.D.R. – ribadisco che da quel che ricordo io la signora aveva un solo cane al proprio guinzaglio, mentre l'altro cane che ho visto si trovava già prima sul lato opposto della strada.
A.D.R. –ribadisco che all'altezza della Banca BPER c'era in sosta un altro veicolo che ricordo essere una Audi A3 scura.
A.D.R. – appena prima dell'impatto, io avevo già visto il cane al guinzaglio dell'attrice che era fermo in linea con le auto in sosta sulla destra e ricordo che era attratto dal cagnolino che c'era sul lato opposto ed il guinzaglio era tirato ma il cane non aveva invaso la carreggiata.
pag. 13/22 A.D.R. – io non ho visto la Vespa frenare, ma quando mi sono accorto della situazione la vespa era già per terra che strisciava verso il lato sinistro della strada.
A.D.R. – Prima del botto avevo visto la signora col cane e ricordo che era ferma con lo sguardo rivolto verso l'altro marciapiede ma ribadisco che non stava attraversando.
A.D.R. – ricordo che dopo l'impatto la signora era riversa a terra su un fianco e le usciva del sangue dalla testa, allora ho chiamato i soccorsi e mi sono allontanato solo dopo che è arrivata la pattuglia della polizia e ha fatto sgomberare la zona.
A.D.R. – ribadisco che non ho visto il momento della collisione né la manovra fatta dalla
Vespa per evitare il cane e il pedone perché stavo guardando dall'altro lato della strada il cagnolino fermo sulla sinistra. Non posso neanche con certezza dire se il cane è stato attinto dalla vespa, ma secondo me è stato preso il guinzaglio e non il cane, che mentre scappava aveva il guinzaglio ancora attaccato.
Dalle dichiarazioni testimoniali è risulta dunque verosimile che, al momento del fatto, l'attrice si trovasse ferma sul margine della carreggiata, in compagnia di un cane tenuto al guinzaglio. Il testimone ha, Parte_2
infatti, precisato che:
“La signora era ferma sul ciglio della strada, non stava attraversando. Il cane al guinzaglio appariva attratto da un altro cane sul lato opposto e tirava il guinzaglio, ma non invadeva la carreggiata.”
Tale versione trova riscontro oggettivo nella documentazione fotografica acquisita in atti, che mostra la presenza di una macchia di sangue in prossimità del bordo destro della carreggiata, segno che l'urto con l'attrice si è verificato in prossimità del margine stradale e non nel centro della corsia di marcia.
Non è pertanto dimostrato, con sufficiente grado di certezza, che l'attrice stesse effettuando la manovra di attraversamento al momento del sinistro.
Si deve a questo punto richiamare quanto disposto dall'art. 2054 c.c. comma I:
“Il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla pag. 14/22 circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
Tale norma configura una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo coinvolto, superabile solo mediante la dimostrazione del caso fortuito o del fatto esclusivo del danneggiato.
Nel caso in esame, è pacifico che il conducente del motociclo abbia urtato l'attrice in prossimità del margine destro della carreggiata, dopo aver cercato di evitare un cane che, sfuggendo momentaneamente al controllo della padrona, si era mosso verso la corsia di marcia.
Pur essendo vero che l'animale si è spostato improvvisamente, è onere del conducente del motociclo dimostrare che l'urto fosse inevitabile. Tuttavia, dalla testimonianza raccolta risulta che il motociclista stesse sorpassando da destra la colonna di veicoli incolonnati (“la Vespa rossa stava superando la colonna di auto ferme passandoci sulla destra ad una velocità moderata”), manovra che, seppure non espressamente vietata in quel tratto, risulta comunque pericolosa in un contesto urbano, soprattutto in presenza di ostacoli visivi (come veicoli parcheggiati, bidoni e alberi), che impedivano una piena visuale del margine stradale.
In tali condizioni, egli avrebbe dovuto adeguare la velocità e mantenere una condotta di massima prudenza, secondo quanto impone l'art. 141 del Codice della Strada: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto pag. 15/22 tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.”
Ne consegue che il motociclista non ha fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 c.c., e pertanto deve ritenersi responsabile del sinistro.
Tuttavia, la condotta dell'attrice non può ritenersi del tutto esente da colpa.
In particolare, è emerso che l'animale condotto al guinzaglio, pur non essendo sfuggito alla padrona, si sia mosso in modo non perfettamente controllato, estendendo il guinzaglio verso la corsia di marcia e creando una situazione di pericolo.
Nel caso in esame, sebbene il cane non fosse lasciato libero, il comportamento dell'attrice appare quantomeno imprudente, sia per l'aver condotto il cane in prossimità della carreggiata in orario di punta, sia per non averlo tenuto a distanza di sicurezza dalla stessa.
Pertanto, sussiste una responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c., comma 1, nella misura che si ritiene equo quantificare nella percentuale del 20%, in pag. 16/22 considerazione della posizione del pedone, della condotta del cane, e del complessivo contesto dinamico.
Per la quantificazione del danno subito è stata esperita CTU avente ad oggetto il seguente quesito: “visti gli atti ed i documenti di causa, visitata la perizianda, indichi il CTU l'entità della menomazione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica medicalmente accertabile in stretto nesso di causa con il sinistro per cui è controversia, indicando se possibile anche il grado di sofferenza fisica patita dall'attrice (se lieve, moderato, marcato o grave), nonché quali aspetti del facere quotidiano siano stati incisi dalle conseguenze menomative del sinistro. Prenda altresì posizione sulla congruità delle spese mediche indicate in atto di citazione e di cui vi sia prova scritta, indicando altresì se vi sarà in futuro necessità di sostenerne di ulteriori, sempre quale conseguenza immediata e diretta delle menomazioni patite nel sinistro in oggetto”.
Occorre dunque prendere le mosse dai risultati della CTU espletata, i quali sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei CT .
In particolare, essendo la C.T.U. uno strumento utilizzabile dal Giudice proprio per acquisire le conoscenze di natura tecnica di cui non dispone, necessarie ai fini della decisione, non è possibile imporre al Giudice stesso di ripercorrere autonomamente le valutazioni effettuate dal perito in virtù di tali cognizioni specialistiche, essendo sufficiente un controllo dell'intrinseca logicità e della coerenza interna del percorso seguito dal C.T.U. e dell'idoneità
a fornire una risposta adeguata ai quesiti posti, nonché un riscontro ai rilievi ed alle osservazioni delle parti (Cass. 11.6.2018 n. 15147; Cass. 20.6.2017 n.
15201; Cass. 21.11.2016 n. 23637; Cass.
7.10.2016 n. 20232; Cass.
2.9.2016 n.
17514; Cass. 12.2.2013 n. 3302; Cass. 11.5.2012 n. 7364).
pag. 17/22 Il CTU ha così concluso:
1) Le menomazioni permanenti dell'integrità psicofisica alla Sig.ra Parte_4
sono conseguenza dell'incidente automobilistico del 28.04.21.
2) Si ritiene che il grado complessivo delle danno biologico relativo alle menomazioni di cui sopra, considerando le caratteristiche dell'iniziale lesività, della complicata vicenda clinica conseguente e dell'obiettivo attuale stato, debba essere pari al 32 % (trentadue percento) per
“Trauma cranico, frattura del dente dell'epistrofeo con associata dissezioni arterie vertebrali bilaterali, fratture costali IV, V e VI costa sinistra con PNX, frattura della tibia e perone a sinistra ridotte con mezzi di sintesi rimasti in sede”
Inoltre, dall'evento lesivo del 28.04.21, sia derivato alla Sig.ra un Parte_4
periodo di:
- Inabilità temporanea totale al 100% di 72 giorni,
- Inabilità temporanea totale al 75% di 50 giorni,
- Inabilità temporanea totale al 50% di 25 giorni.
3) La valutazione epicritica complessiva della sofferenza psico-fisica patita dall'attrice, sia nel temporaneo che nel permanente, va stimata nel grado complessivo elevato-medio.
4) Nella documentazione allegata all'atto di citazione, risultano essere state prodotte spese, per un importo pari a 270 euro, per sedute osteopatiche che non sono state specificatamente prescritte: il costo di tali prestazioni non risulta, pertanto, rimborsabile.
5) Dagli accertamenti diagnostici e clinici eseguiti nel tempo e dalla visita effettuata in sede di operazioni peritali, le menomazioni derivanti dall'incidente stradale risultano stabilizzate e non si prevede, allo stato attuale, la necessità di sostenere in futuro ulteriori spese mediche.”
Per il ristoro di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema Corte (SU n. 26972/08), che - nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art.2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato pag. 18/22 nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Sulla scorta di tali principi sono stati quindi individuati dalla Tabella Unica
Nazionale (introdotta dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma
17) i parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, e dunque le note “tabelle” espresse in moneta attuale, che portano alla seguente liquidazione
A) Danno permanente complessivo: € 117.362,17
Invalidità temporanea totale per 72 giorni: € 3.977,28
Invalidità temporanea al 75% per 50 giorni: € 2.071,50
Invalidità temporanea al 50% per 25 giorni: € 690,50
B) Danno temporaneo totale: € 6.739,28
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 124.101,45
TOTALE GENERALE: € 124.101,45.
A tale cifra deve essere sottratto il 20% per le motivazioni di cui sopra, così giungendo alla cifra di € 99.281,16.
Trattandosi di debito di valore, secondo il noto insegnamento della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712 del 1995, il risarcimento deve comprendere il danno, da liquidarsi con riferimento al valore della moneta all'epoca del fatto illecito;
la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data dell'evento dannoso al momento della pubblicazione della sentenza, ossia l'equivalente attuale del bene perduto;
il danno derivante dal ritardato pagamento, ossia l'equivalente per il mancato godimento del bene o del suo controvalore monetario per tutto il tempo intercorrente tra il fatto e la liquidazione.
Con la citata nota sentenza n. 1712 del 1995, la Cassazione a Sezioni Unite aveva precisato che una modalità consentita di liquidazione equitativa può
pag. 19/22 essere rinvenuta nell'attribuzione di interessi, che in via equitativa possono essere riconosciuti nella misura degli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno.
Pertanto, considerato che gli importi relativi al danno sono stati indicati in valuta attuale, tale somma deve essere devalutata alla data del fatto dannoso e sulla somma suddetta, progressivamente rivalutata mese per mese sulla base degli indici ISTAT, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale sino alla data della decisione. Operando i dovuti conteggi si perviene alla somma di €
109.095,87. Tale importo è debito di valuta e sul medesimo devono essere calcolati gli interessi legali, che decorrono dalla data di pubblicazione della decisione al saldo.
Quanto al danno morale, si evidenzia – oltre a quanto sopra riportato in riferimento alla nota sentenza Cass. SU n. 26972/08 – il principio più volte precisato dalla Suprema Corte, ossia che “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass.
23778/2014).
Alla luce di tale insegnamento, non può essere riconosciuto alcun danno morale sotto forma di personalizzazione, dovendosi ritenere che quelle patite dall'attrice siano conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello pag. 20/22 stesso grado (ben 32% di invalidità) sofferti da persone della stessa età e che le applicate tabelle già considerino tali conseguenze nella liquidazione prospettata.
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'esito della vertenza, vanno compensate nella misura del 20% e poste a carico della parte convenuta nella restante parte dell'80%.
Anche le spese relative alla CTU seguono identica distribuzione.
P.Q.M.
la Giudice, definendo il giudizio, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) condanna i convenuti, in solido, a risarcire all'attrice la somma di €
109.095,87, oltre interessi legali, che decorrono dalla data di pubblicazione della decisione al saldo;
2) compensa nella misura del 20% le spese di lite
3) condanna la parte convenuta, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, dell'80% delle spese di lite presente grado del giudizio, che liquida in € 11.282,40 (somma già decurtata del 20%), oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese relative alla CTU espletata al 20% a carico dell'attrice e all'80% a carico della parte convenuta, in solido.
06/10/2025.
la Giudice
DE EL
pag. 21/22 pag. 22/22