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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 17.06.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 17.09.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5091 del ruolo generale per l'anno 2018, promossa da
1. , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, corrente in Segrate, via Tintoretto n. 22, elettivamente domiciliata in
Aversa, via Cicerone n. 48, presso lo Studio dell'Avv. Sergio DELLA VOLPE,
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
opponente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il
[...]
Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariantonietta
PIRAS e dall'Avv. Alessandro DOA in forza di procura generale rogito Notaio
pagina 1 del 21.07.2015 in calce alla memoria di costituzione di nuovo Per_1
Difensore;
opposto
CONCLUSIONI
Nell'interesse della opponente:
“Preliminarmente perché sia annullato l'atto impugnato per tutti i motivi esposti;
in via subordinata perché sia ammessa CTU al fine di quantificare, come sopra
specificato, le somme dovute.
Vittoria di spese con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi
anticipatario”.
Nell'interesse dell'opposto:
“il Giudice adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Rigettare la richiesta cautelare per difetto dei requisiti normativamente
previsti;
2) nel merito, respingere l'avverso ricorso e, per l'effetto, dichiarare la ricorrente
tenuta al pagamento, in favore dell' delle somme di cui all'avviso di CP_2
addebito opposto ovvero alla minor o maggior somma che dovesse risultare
all'esito del giudizio;
3) alla luce di quanto detto al punto D) della memoria difensiva, si chiede che il
Giudice voglia disporre, in favore dell'istituto, l'assegnazione della somma non
contestata di € 11.274,84, ai sensi degli artt. 186 bis e 423 c.p.c., quale acconto
del maggior credito contributivo richiesto;
4) con vittoria di spese e competenze come per legge”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di opporsi all'avviso di addebito 368 2018 00201590 54 000,
[...]
notificato il 13.11.2018, portante una richiesta di pagamento per euro 274.036,06
a titolo di contributi e sanzioni accertati e dovuti a titolo di gestione dell'azienda con lavoratori dipendenti.
In specie, essa ha:
− eccepito l'illegittimità del provvedimento che ha rigettato le doglianze avverso il verbale di accertamento;
− eccepito la nullità dell'avviso di addebito opposto per difetto di motivazione, non essendo illustrate nell'atto le ragioni di fatto e di diritto che avevano determinato l'adozione dei provvedimenti;
− rappresentato:
− che, quanto al rimborso mensa, la legge prevede un limite di euro 5,29
(limite elevato a euro 7 per i buoni pasto con la legge di Stabilità 2015), con la conseguenza che solo il superamento di tale limite di esenzione comporta l'assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributi per la sola differenza attribuita;
− che, quanto al rimborso kilometrico, non vi è alcun dubbio che questo competa al dipendente che domicilia in un Comune diverso da quello in cui svolge la propria attività lavorativa e che, nel recuperare talune somme relative a tale voce, l' non aveva tenuto conto di detta circostanza: invero, i lavoratori CP_3
addetti al cantiere di LA erano domiciliati a distanza ragguardevole dallo stesso cantiere, atteso che provenivano da LA (a una distanza di circa 8 km
pagina 3 dal luogo di lavoro) Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
Pt_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Pt_20
e che, inoltre, provenivano da 30/40 Km
[...] Parte_21 [...]
( ), ( , Parte_22 Persona_2 Parte_23 Persona_3 Parte_24
( ), e ( ), Persona_4 CP_4 Persona_5 Per_6 Parte_25
( , ( ), ( ), Persona_7 Parte_26 Per_6 Controparte_5 Per_8
( , e ( ), Parte_27 Per_9 CP_6 CP_7 Persona_2
( , ( , e Parte_28 Pt_29 Parte_30 Pt_31 Parte_32 [...]
( ), ( , Pt_33 Persona_2 Parte_34 Persona_10 Parte_35
( , e ( , Per_11 Parte_36 CP_8 Per_12 Parte_37
( , ( , ( , Persona_3 Parte_38 CP_9 Parte_39 Per_13
( ; Parte_40 Persona_10
− di avere consegnato, in sede di accesso, tutta la documentazione relativa alle ferie e ai permessi e che, in particolare, in luogo dell'esibizione delle timbrature (richieste in sede di accesso), era stato esibito il L.U.L., che sostituisce il libro paga, in quanto nello stesso vengono annotate le ore e le assenze, e che il deposito di tale documento si è reso necessario atteso che, per motivi di spazio nel sistema, le registrazioni delle timbrature vengono cancellate una volta riportate sul
L.U.L.;
− che, a tal fine, occorre precisare che le richieste dei permessi oltre il contrattuale erano stati documentati all'Istituto attraverso il deposito delle domande dei lavoratori: è ben vero che nelle domande non si fa riferimento a
pagina 4 “permessi non retribuiti” ma sta di fatto che, tenuto conto che l'azienda è
obbligata a concedere per contratto permessi retribuiti, appare evidente che i permessi concessi in più rispetto a quelli di cui il lavoratore ha diritto sono permessi non retribuiti;
− che l'errore più evidente sta nell'aver considerato che tutti gli operai assunti presso i due cantieri (LA e svolgono mansioni che Pt_41
rientrano nel 4° livello e non anche nel 6° livello e nel 5° livello, così come inquadrati, in quanto, se tutto il personale presente nelle piattaforme viene assunto e inquadrato con mansioni di carrellista (4° livello), non si comprende come l'attività lavorativa possa svolgersi correttamente in assenza di operai che svolgono mansioni inquadrabili nel 6° livello, vale a dire addetti al carico e allo scarico e al magazzinaggio, ovvero nel 5° livello: si pensi, infatti, che all'interno delle piattaforme logistiche le attività principali restano quelle di carico e scarico,
stoccaggio e destoccaggio nonché preparazione delle merci, mansioni queste ben diverse dal 4° livello e da inquadrare in livelli diversi, fermo restando che nessuna rilevanza assume il fatto che, così come riportato nel verbale di accertamento, i lavoratori provenivano da altre società che svolgevano la stessa attività.
2. L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda CP_2
proposta nei suoi confronti.
In specie, l' ha osservato che. CP_3
3. La causa è stata istruita con prova per testi e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, non devono essere accolte le istanze istruttorie formulate da parte opponente, in specie quelle relative all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, considerato che, fermo quanto osservato infra, la
pagina 5 sufficienza degli elementi probatori acquisiti comporta la valutazione di superfluità di ogni ulteriore attività istruttoria, in applicazione del principio generale secondo cui il Giudice ben può ritenere la superfluità delle stesse prove richieste dalle parti quando ritenga di aver raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione.
5. Sempre preliminarmente nel merito, è pure infondata e deve essere disattesa l'eccezione di vizio di motivazione, per genericità, dell'avviso di addebito impugnato.
È noto che la sanatoria degli atti per raggiungimento dello scopo costituisce espressione di un principio di ordine generale applicabile sia agli atti processuali,
per i quali è stato codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico-sistematico, a quegli atti di natura sostanziale che, come gli atti di imposizione contributiva, per avere efficacia e consentire all'interessato l'impugnazione in sede giudiziaria, devono essere notificati.
Ne consegue che la nullità che trae origine dalla omessa o insufficiente indicazione della prescritta motivazione è sanata, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., allorché la cartella o l'avviso siano stati impugnati dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, omettendo di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. civ., Sez. V,
07.03.2012, n. 3516; Cass. civ., S. U., 14.05.2010, n. 11722).
Nel caso di specie, sebbene l'avviso di addebito impugnato non rechi alcun riferimento a un precedente atto ispettivo su cui l'attività impositiva dell' CP_2
si giustifica, gli opponenti hanno formulato, col ricorso introduttivo, confermato in sede di riassunzione, articolate, benché infondate, eccezioni di merito. pagina 6 Del pari infondata è l'ulteriore eccezione di nullità del provvedimento impugnato,
in quanto il vizio ritenuto dalla società opponente non può ridondare in alcuna nullità, anche in considerazione della natura del presente giudizio, che dà luogo a un accertamento negativo, e del complesso delle contestazioni mosse dagli attinenti a diversi profili del rapporto di lavoro e della Parte_42
circostanza inconfutabile che il profilo dell'inquadramento delle mansioni svolte dai lavoratori è propedeutico agli ulteriori profili del rapporto, quali l'orario di lavoro, lo straordinario e le diverse voci stipendiali dei rimborsi chilometrici e altro.
6. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Le contestazioni mosse dall' contro la società odierna opponente sono CP_2
desumibili pienamente dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2017020878/DDL del 18/07/2018 (doc. 3, prodotto dalla opponente).
In particolare, gli avevano rilevato, già da un primo esame dei prospetti Pt_42
paga relativi ai lavoratori dell'unità di LA, spesso nei mesi, per quasi tutti i lavoratori, le voci retributive “incentivo”, “incentivo concordato”, “premio di
disponibilità” e le voci a rimborso “rimborso mensa” e “rimborso kilometrico”,
che la società aveva escluso dalla determinazione dell'imponibile ai fini contributivi;
inoltre, nei prospetti presenze, sempre per l'unità di LA, erano state riportate, non raramente, ore di permessi e ferie non retribuite indicate con le sigle “PN” e “FN”, che sfuggivano anch'esse alla sottoposizione a contribuzione.
A questo punto, gli avevano richiesto alla società i documenti Pt_42
giustificativi dei rimborsi chilometrici, dei permessi e delle ferie non retribuite,
così pure per le voci retributive di cui sopra (quanto alla loro natura e ai criteri di calcolo adottati), ma la aveva consegnato solamente le richieste Parte_1
di ferie e di permessi sottoscritte dai lavoratori, mentre non aveva provveduto a pagina 7 fornire gli altri documenti giustificativi, ivi compresa la copia, cartacea o digitale,
delle presenze dei lavoratori in azienda attestate tramite badge.
In relazione alle richieste di ferie e permessi non retribuiti, era stato rilevato, in sede amministrativa, che i documenti prodotti dalla odierna opponente erano inerenti alle richieste per le ferie retribuite e non già a ferie non retribuite;
analogamente, i permessi venivano richiesti come “permessi” e non come
“permessi non retribuiti”, fermo restando che i permessi non retribuiti possono esser concessi entro un numero definito di ore all'anno, stabilito dal C.C.N.L. di riferimento, mentre, in diversi casi, questo numero di ore era stato ampiamente superato e comunque non risultavano sorretti da giustificati da comprovati motivi.
Gli Ispettori avevano ritenuto, dunque, che il pagamento delle maggiori ore di lavoro svolte dai lavoratori, non segnate e non retribuite nel libro unico del lavoro come ore di straordinario, nonché la copertura della differenza retributiva in difetto, a parità di ore di lavoro, derivante dall'inquadramento inferiore di ben due livelli degli stessi operai, avvenisse con l'erogazione dei rimborsi e compensi a vario titolo ai lavoratori, non sottoposti però a contribuzione previdenziale,
garantendo quindi un sensibile risparmio in favore alla società, a discapito però
dell' , a cui era derivato un versamento dei contributi in Controparte_10
misura inferiore rispetto a quello a quello realmente dovuto.
E, invero, dalla consultazione dei singoli prospetti presenze e paga, era emerso che l'imponibile contributivo (nella maggior parte dei casi dell'importo CP_2
fisso di euro 1.240,00) era sempre inferiore alla somma totale delle voci retributive da sottoporre, per legge, a contribuzione: ad esempio, nella busta paga di agosto 2017 dei lavoratore la somma delle voci retributive Parte_43
ivi riportate, “retribuzione” (per le ore ordinarie di lavoro), “straordinario”,
“tredicesima mensilità” (rateo), “quattordicesima mensilità” (rateo) e “Permessi pagina 8 Ex Fest/Rol”, da sottoporre a contribuzione, è pari a euro 2.219,58, ma l'imponibile denunciato è pari solo a euro 1.240,00.
In linea di massima, la sola voce retributiva sottoposta a contribuzione era quella relativa alla retribuzione per le ore ordinarie, mentre non partecipano tutte le altre voci retributive.
Diversamente da come accade per i lavoratori di LA, fatta eccezione per il responsabile , ai lavoratori di non erano stati corrisposti rimborsi Pt_33 Pt_41
di varia natura o incentivi, ma spesso avevano ricevuto frequenti attribuzioni di compensi in relazione a ore di lavoro straordinario e supplementare, che comunque
sfuggivano all'imposizione contributiva.
Non era emerso un motivo palese per cui solo il avesse fruito di rimborsi Pt_33
vari e non avesse effettuato ore di straordinario, nonostante i suoi colleghi, che lui stesso coordinava, avessero svolto, non di rado, ore di lavoro straordinario.
In ogni caso, i rimborsi riconosciuti al on trovano alcun fondamento Pt_44
(riguardo ai rimborsi chilometrici lo stesso lavoratore aveva dichiarato di non utilizzare il proprio mezzo e, in generale, nessun mezzo, per compiere trasferte) e,
pertanto, sono da ritenersi voci retributive che devono partecipare alla definizione dell'imponibile contributivo.
Importi nettamente inferiori erano stati corrisposti, al , per alcuni mesi, a Pt_33
titolo di incentivi, che già per loro natura sono componenti delta retribuzione da sottoporre a contribuzione e che la società aveva invece escluso dalla base imponibile.
Pertanto, con il verbale gli Ispettori avevano provveduto al recupero dei contributi in favore dei lavoratori sul maggior imponibile determinato.
pagina 9 Come anticipato, l'opposizione proposta dalla è infondata e deve Parte_1
essere rigettata.
In punto di diritto, trova applicazione l'orientamento granitico della Corte di
Cassazione, per cui “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione
irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione
fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico
ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine
di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo
stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede
privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del
verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre
persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o
di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell i cui funzionari CP_2
avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce
contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente,
accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito
conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione
inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla
contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244,
conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (Cass. civ., Sez. L., 07.11.2014, n. 23800;
Cass. civ., Sez. L., 07.05.2019, ordinanza n. 11934).
Ritiene il Tribunale che quanto esposto nel verbale unico di accertamento e notificazione del 18.07.2018 appaia congruo e dimostrato, con la conseguenza che lo stesso deve essere confermato per quanto di seguito esposto.
pagina 10 Come detto, nel verbale di accertamento, gli Ispettori avevano contestato, alla di aver erogato al proprio personale dipendente le somme ivi Parte_1
indicate, anzitutto, a titolo di indennità di rimborsi chilometrici, per le quali la società non aveva esibito, in sede di ispezione, la necessaria documentazione a supporto.
Tali emolumenti sono stati quindi considerati dagli Ispettori come imponibili, con applicazione delle normali aliquote previste per i premi assicurativi dovuti all' CP_2
Ebbene, nel presente giudizio, l' resistente ha dedotto il totale difetto di CP_3
prova dei rimborsi effettuati in favore dei lavoratori per conto della società
opponente nel periodo indicato.
Giova rammentare che gli artt. 3 e 6, d.lgs. 02.09.1997, n. 314, applicabile ratione
temporis, nel disciplinare la nozione del reddito di lavoro dipendente valido ai fini fiscali e contributivi, hanno sostituito, tra l'altro, l'art. 12, l. 30.04.1969, n. 153,
recante “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale”.
L'art. 12, l. 30.04.1969, n. 153 dispone che costituiscono redditi di lavoro dipendente, ai fini contributivi, quelli di cui all'art. 46 (ora art. 49), comma 1°, del
T.U. delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 6, comma 1) e che per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 (ora art. 51) del T.U. delle imposte sui redditi, con le esclusioni specificate nei commi successivi (comma 2°) e che sono escluse dalla base imponibile determinate somme (comma 4°), la cui elencazione è tassativa (comma 5°).
La violazione di cui si tratta, contestata alla società opponente, attiene alla regolamentazione contributiva per i casi di trasferta o di rimborso per spese di pagina 11 viaggio di cui all'art. 51, comma 5°, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), che dispone che “
1. Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i
valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro […].
5. Le
indennità percepite per trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale
concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e
di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto,
o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è
ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di
vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del
territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese
documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i
rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo
massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte
all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del
territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da
documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.
Ne deriva, quindi, un esonero del datore di lavoro dall'obbligo di versamento di contributi relativamente a indennità di trasferta e rimborsi spese nei limiti indicati nelle disposizioni medesime.
Per tali ragioni, è onere del beneficiario provare i presupposti in ordine ai requisiti per l'applicazione degli sgravi contributivi invocati.
Si deve richiamare, sul punto, l'orientamento costante della giurisprudenza della
Suprema Corte, congruamente motivato e da cui questo Giudice non ha motivo pagina 12 per discostarsi, secondo cui “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione
degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di
provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie
normativa di volta in volta invocata” (Cass. civ., Sez. L., 26.10.2010, n. 21898; da ultimo, Cass. civ., Sez. L., 19.01.2023, ord. n. 1583).
Nella vicenda scrutinata, alcun rimborso mensa era previsto dal CCNL di riferimento e così pure il rimborso chilometrico, né la società ha prodotto alcun documento giustificativo della predetta voce, interamente sottratta all'imponibile previdenziale.
Detto in altri termini, alcuna documentazione, in specie, avente data certa (art. 2704 c.c.) anteriore al verbale di accertamento, è stata prodotta dalla società a supporto delle indennità corrisposte, al fine di comprovare il fatto costitutivo del diritto a fruire delle agevolazioni.
Un discorso analogo vale in relazione alle richieste di ferie e permessi non retribuiti.
In particolare, la società opponente ha offerto in sede amministrativa e anche nella presente sede i soli documenti relativi alle richieste di ferie e permessi retribuiti e non già quelli inerenti a ferie e permessi non retribuiti (doc. 6, prodotto col ricorso introduttivo).
Ciò vale tanto più se si considera che, oltretutto, i permessi non retribuiti, per il
Contratto di riferimento possono essere concessi entro un numero definito di ore,
notevolmente superato nel caso di specie.
In proposito, la società, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha affermato che “nessuna norma vieta alla società di concedere ai lavoratori permessi (anche
non retribuiti) che superano il monte ore contrattuale”, senza tuttavia produrre alcuna documentazione giustificativa da parte dei dipendenti (oltretutto, le pagina 13 dichiarazioni depongono in senso difforme: numerosi dipendenti, affermano di non aver mai richiesto ferie o permessi non retribuiti).
Per quanto esposto, il ricorso in opposizione è infondato in parte qua.
La ha eccepito, ancora, la legittimità del proprio operato in merito Parte_1
all'inquadramento dei lavoratori, ritenendo che gli stessi siano stati correttamente inquadrati nel 4° livello CCNL di riferimento, quali addetti a “lavori per i quali
non sono richieste particolari attitudini e che sono addetti alla movimentazione
delle merci ed all'uso dei mezzi meccanici”.
L' resistente ha osservato che l'esame delle dichiarazioni rese in sede CP_3
ammnistrativa aveva portato i funzionari a concludere che la società CP_2
avesse impiegato i lavoratori che “svolgono mansioni che rientrano nella
declaratoria corrispondente al livello 4 del CCNL, tra l'altro, in buona parte dei
casi, utilizzando mezzi meccanici per i quali è previsto il superamento di un corso
apposito per l'utilizzo degli stessi. Inoltre i lavoratori prima di iniziare a lavorare
per la possedevano già una consolidata esperienza nel settore, di diversi CP_11
anni, avendo svolto le stesse mansioni, negli stessi magazzini, alle dipendenze di
altre aziende ivi operanti prima di essere sostituite dalla stessa. A CP_11
riprova di ciò, i lavoratori di LA fino a metà circa del 2015 avevano
lavorato per la inquadrati correttamente al 4° livello per lo Parte_45
svolgimento delle stesse mansioni. I lavoratori sono stati poi assunti dalla Geolog
S.C. dopo qualche mese per lo svolgimento della stessa attività, ed inquadrati al
livello 6J del CCNL di riferimento, per la quale hanno lavorato fino al
31.12.2016, per poi lavorare senza soluzione di continuità alle dipendenze di Pt_1
In, mantenendo sempre lo stesso livello di inquadramento”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, nel complesso, l'insieme delle dichiarazioni dei testimoni escussi nel presente giudizio ha consentito di ritenere provato che, per pagina 14 tutta la durata del rapporto, i lavoratori menzionati in dettaglio negli atti di ispezione, come ulteriormente precisati nella documentazione depositata il
23.10.2024 dall' resistente con le note autorizzate, avevano ricoperto CP_3
mansioni di carrellisti, per cui è necessario il conseguimento di apposito titolo abilitativo, o analoghe comunque afferenti al superiore livello 4° fin dall'inizio e per tutta la durata rapporto di lavoro.
Si vedano, in specie, le deposizioni dei testi e , già dipendenti Pt_16 Pt_9
della , tuttora dipendente, il quale ha rammentato di avere Parte_1 Pt_11
utilizzato “mezzi meccanici per cui era previsto il superamento di apposito corso,
che avevo frequentato in azienda […] è vero che svolgevo mansioni di
carrellista”, e , Ispettore la quale aveva partecipato agli Tes_1 CP_2
accertamenti amministrativi e ha confermato la relazione agli atti di causa,
precisando, allo specifico proposito delle mansioni superiori svolte, che “i
dipendenti erano inquadrati al livello retributivo 6j. Queste persone avevano
anzianità di servizio per le stesse mansioni, con altra società ovvero avevano
esperienza nel settore ed erano già inquadrati a livello 4 nella precedente ditta
che era la ” (testi tutti sentiti nell'udienza del 01.07.2021). Parte_45
Si tratta di testimoni disinteressati della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, oltre che per la loro coerenza, per la loro esperienza lavorativa diretta pregressa o attuale con la società opponente.
Le risultanze predette della prova testimoniale non risultano inficiate, ma rafforzate dal tenore delle dichiarazioni dei testi indicati da parte opponente.
A ciò si aggiunga che l'espletamento delle mansioni superiori hanno trovato pieno riscontro anche nelle dichiarazioni acquisite in sede amministrativa dagli Parte_42
[...]
pagina 15 In questi termini, a titolo esemplificativo, è possibile menzionare le dichiarazioni rese da (verbale del 19.12.2017: “ho svolto le mansioni di Testimone_2
magazziniere-carrellista”), (verbale del 19.03.2018: in specie, Parte_23
il dichiarante, premesso di essere “carrellista”, aveva spiegato i propri compiti con dovizia di particolari), (verbale del 17.11.2017: in Parte_46
particolare, egli aveva così riferito: “lavoro nella struttura di Su Tasuru Strada C7
a LA, nel magazzino, in qualità di carrellista (tramite un muletto scarico e
carico merci dagli scaffali”) e (verbale del 19.12.2017: Parte_47
il dichiarante aveva riferito che “oltre al confezionamento, sposto con il muletto le
pedane con le cassette di frutta da un settore all'altro. Utilizzo anche il mezzo più
piccolo del muletto, che è il transport elettrico”) (doc. 4-7, prodotti con la memoria di costituzione).
Trova applicazione il principio costantemente enunciato nella giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui “Il procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in
tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative
in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal
contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima
indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è
sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale
il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto
delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta
mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento”
(Cass. civ., Sez. L., 28.04.2015, n. 8589; da ultimo, Cass. civ., Sez. L.,
22.11.2019, ord. n. 30580).
pagina 16 Al fine dell'individuazione del corretto inquadramento contrattuale spettante ai lavoratori della occorre, dunque, primariamente tracciare la CP_12
distinzione tra il facchino di livello 6°j del CCNL e carrellista o affine di cui al 4°
livello.
Tenendo quale punto di riferimento l'art. 6, rubricato “Classificazione del
personale” di cui al CCNL cit., tale disposizione prevede, tra l'altro, il livello 6°j:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che
richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello
non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a
questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi
di sollevamento semplici. Profili esemplificativi Operai • Attività manuali di
scarico e carico merci – facchino;
• recupero di contenitori ed attrezzature di
imballaggio; • comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o
elettrici; • manovali comuni, compresi quelli di officina;
• guardiani e/o personale
di custodia alla porta”.
Quanto, invece, al 4° livello, “Appartengono a questo livello i lavoratori che
svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di
addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui
corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I
lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono
attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione
acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le
mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e
comportano limitate responsabilità e autonomia. […] profili esemplificativi
Operai: • Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico;
scarico; spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci); […] • facchino pagina 17 specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico
pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di
sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero
facchino con responsabilità del carico – scarico;
• conducenti di carrelli elevatori
di portata inferiore a 30 q.li (CCNL trasporto merci); […] • personale di custodia
che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti”.
Considerando, pertanto, le mansioni descritte dai testi escussi nel presente giudizio e dai dichiaranti in sede amministrativa, nonché della pregressa esperienza realizzata da tutti i lavoratori presso società collegate alla odierna ricorrente o con compagini societarie affini o in tutto o in parte coincidenti e comunque operanti nell'ambito dello stesso settore economico, deve ritenersi che le mansioni continuativamente e con prevalenza espletate dai lavoratori della attenessero a compiti che, per quanto svolti sulla base di Parte_1
disposizioni o procedure predeterminate e implicanti limitate responsabilità e autonomia, sono espressione di mansioni maggiormente qualificate, in quanto denotano il possesso di specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche,
acquisite attraverso la pregressa esperienza predetta, anche sovente con l'uso di mezzi meccanici per cui sono richieste abilitazioni e comunque la frequenza di corsi espletati nell'ambito lavorativo.
In definitiva, sulla base della disciplina contenuta nel CCNL applicato ai rapporti,
si deve ritenere corretto l'inquadramento dei lavoratori, svolto dai funzionari nel 4° livello, in luogo del livello 6°j loro attribuito formalmente. CP_2
Alla luce delle dichiarazioni, non può che affermarsi, anche sul punto, la legittimità della pretesa contributiva dell' , che ha legittimamente CP_3
rideterminato la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione previdenziale dovuta. pagina 18 Quanto all'unità lavorativa in LA, inoltre, gli Ispettori hanno CP_2
evidenziato che l'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori adibiti in magazzino era di 39 ore settimanali, ripartite in 6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, per
6,5 ore al giorno.
Al contrario, le dichiarazioni rese dai lavoratori hanno evidenziato che i lavoratori erano soliti timbrare l'ingresso in azienda alle 6 del mattino, per poi concludere la giornata lavorativa alle 16 (inclusa mezz'ora di pausa pranzo), quindi ben oltre le
6,50 ore registrate nei prospetti presenze.
Si vedano in questo senso coerentemente le dichiarazioni dei testi , Pt_16
, e (testi tutti sentiti nell'udienza del 01.07.2021). Pt_9 Pt_11 Tes_1
Alle risultanze della prova orale, deve poi aggiungersi il dato probatorio rappresentato dalle dichiarazioni, in sede amministrativa, di e di Parte_36
(verbale del 06.04.2018), Parte_25 Parte_5 Pt_3
e (verbale del 28.02.2018) e
[...] Persona_14 Testimone_3
(verbale del 19.03.2018) (doc. 4-7, prodotti con la memoria di costituzione).
Risultano dunque tutti gli elementi probatori per ritenere corretti i ricalcoli svolti dagli Ispettori, in ragione della coerenza e della molteplicità delle dichiarazioni testimoniali sopra menzionate (lato sensu testimoniali, ivi comprese quelle rese fuori dal presente giudizio), coerenza e molteplicità che rendono del tutto trascurabili le imprecisioni degli altri lavoratori sentiti in sede amministrativa.
Per altro verso, allo specifico proposito delle registrazioni degli orari osservati dai lavoratori, la società, con l'atto introduttivo del presente giudizio, si è limitata ad affermare che “per motivi di spazio nel sistema, le registrazioni delle timbrature
vengono cancellate una volta riportate sul LUL”.
Si tratta di una condotta palesemente omissiva, che questo Giudice intende valorizzare ai sensi dell'art. 116 c.p.c. pagina 19 Invero, la giustificazione addotta dalla sul punto, appare Parte_1
inconsistente e generica, del tutto sprovvista financo di un principio di prova scritta.
Deve, dunque, richiamarsi, in proposito, il disposto dell'art. 116, comma 2°,
c.p.c., secondo cui “Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che
le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a
consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti
stesse nel processo”.
I conteggi redatti dall'Istituto, infine, risultano analitici e chiari e appaiono elaborati sulla base dei parametri emergenti dalle indicazioni del Tribunale, che pertanto ritiene di condividerne lo sviluppo, anche alla luce degli ulteriori conteggi analitici predisposti e acquisiti nel corso del presente giudizio.
Né appaiono conferenti le obiezioni sollevate dalla società opponente in maniera apodittica e generica.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione proposta dalla è infondata Parte_1
e deve essere rigettata.
7. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, deve essere condannata a rifondere l'
[...]
, in persona del Presidente pro Controparte_13
tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della effettiva attività difensiva svolta, devono essere fissate ai medi tariffari, ad eccezione di quelle relative alla fase decisionale, liquidata sui minimi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
pagina 20 1. rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore;
2. condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a rifondere l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, delle spese del
[...]
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 10.100,00 per compensi di
Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 17.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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