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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE CON SENTENZA CONTESTUALE Il giorno 12/11/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa CL GE, chiamato il procedimento iscritto al n. 3156/2025 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.55 sono presenti l'avv. LOREDANA MARINO in sostituzione dell'avv.
ES CH per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' . CP_1
L'avv. SPARACINO chiede un ulteriore rinvio per notificare l'ordinanza ex art 210 c.p.c. ad in subordine chiede un rinvio per decisione. CP_2
L'avv. MARINO si oppone e conclude riportandosi alle difese di cui in atti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.00
*********************
Successivamente, alle ore 14.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuto che, in caso di mancata notificazione entro il termine assegnato, si configura una rinuncia al mezzo istruttorio a meno che la parte onerata non sia in grado di giustificare l'inottemperanza, potendo in questo caso chiedere ed ottenere una proroga del termine o la fissazione di un nuovo termine;
rilevato che detta giustificazione non è stata fornita dall' ; CP_1 ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione
PQM
pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*****************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa CL GE, nella causa iscritta al n. 3156/2025 RGL, promossa
D A
- CF - rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Christian Alessi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale
TT , sito in Via Laurana n. 59 rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
AR ZI PA e IA IO ZZ, giusta procura generale indicata in atti.
- opposto -
E
- in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore rappresentata
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
All'udienza del 12 novembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
2 D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara la contumacia di CP_2
❖ Annulla la cartella esattoriale n. 29620040011837524000 di cui all'intimazione di pagamento opposta n. 2962025900004802/000.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite con l' CP_1
❖ Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 [...]
che liquida in euro 1.700,00 oltre spese esenti, spese Parte_1 forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Christian Alessi dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.2.2025 la ricorrente, come in epigrafe indicata, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l' e l'ente riscossore CP_1 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n.
2962025900004802/000 limitatamente alla cartella esattoriale n.
29620040011837524000 eccependo l'omessa notifica della stessa e la prescrizione quinquennale del credito contributivo ivi portato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, in particolare:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la competenza all'emissione e alla notifica della cartella di pagamento, ratione temporis, era dell' ; Controparte_4
- la tardività dell'opposizione, atteso che dalla propria banca dati risultava la regolare notifica della cartella in data 11 maggio 2002 per un importo maggiore di € 15.319,47, in parta stralciato, per cui la somma oggi intimata rappresenta il residuo dovuto comprensivo degli oneri accessori.
Pur ritualmente evocato in giudizio, l'ente riscossore non si costituiva.
3 La causa, istruita documentalmente, autorizzato l'ordine di esibizione ex art
210 cpc rimasto inesitato, sulle conclusioni di cui in atti, viene decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'ente riscossore.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività sollevata dall' . CP_1
Invero, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente della cartella in questione, tale circostanza di fatto non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99
(secondo cui: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento») in quanto ove il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo,
l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
Pertanto, l'odierna opposizione, con funzione recuperatoria, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti, è pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'atto prodromico anche ove risulti ritualmente notificato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del
19/06/2024, n. 16893) giacché, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 4 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …».
Orbene, poiché la cartella esattoriale impugnata (29620040011837524000) unitamente all'intimazione di pagamento n° 2962025900004802/000 notificata il
28.1.2025, afferisce a contributi previdenziali I.V.S. relativi agli anni 2001 e 2002
(sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma) deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Conseguentemente, era onere degli enti opposti dimostrare d'aver compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Orbene, ente deputato, alla notifica della cartella esattoriale de qua CP_2
non costituendosi, non ha fornito la prova della rituale notifica della stessa alla data indicata nell'intimazione di pagamento (11.5.2002) né ha fornito la prova d'aver notificato anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento de qua
(28.1.2025) ulteriori atti interruttivi.
Né alcuna prova è stata fornita in tal senso dall'ente previdenziale pur essendosi vanamente attivato a tal fine .
5 Conseguentemente, in assenza di qualsivoglia prova della sua rituale notifica e di successivi atti interruttivi, il credito portato nella cartella esattoriale n.
29620040011837524000 deve dichiararsi prescritto.
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita di essere accolto.
Tenuto conto della posizione processuale dell'ente previdenziale si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra quest'ultimo e la ricorrente.
Le restanti spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore dell'avv. Christian Alessi che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12 novembre 2025
IL GIUDICE
CL GE
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