TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 4713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4713 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. RG 4331/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1
E) via Dal Cortivo n. 33, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Cornelio (C.F.: ), C.F._2 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
) ed el el loro VE) via C.F._4 procura in atti ATTRICE contro
, in persona del sindaco, Controparte_1
v. RE RE ( ) ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio in Mestre, Via rocura in atti, CONVENUTO
oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Fermo restando che nel caso di specie trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 cc., reputa l'odierno giudicante come la speciale responsabilità disciplinata dalla norma or ora citata presupponga:
- una relazione tra la cosa e l'evento dannoso (con onere della prova a carico del danneggiato);
- che l'evento dannoso, in particolare, risulti riconducibile ad anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa (con onere della prova a carico del
1
danneggiato);
- l'imprevedibilità / invisibilità di tale anomalia / alterazione della cosa per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno o, quantomeno, la soggettiva inevitabilità del danno da parte del danneggiato (il che vale ad escludere/limitare la responsabilità del custode ogni qual volta l'evento siasi prodotto in conseguenza della imprudente condotta dello stesso danneggiato);
- l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi (il che vale ad escludere la responsabilità del custode ove l'alterazione della cosa sia dipendente da terzi e si sia verificata con tempistiche tali da non rendere richiedibile al custode un intervento tale da eliminare l'anomalia della cosa). Posta la regola di giudizio sopra esposta deve, in fatto, essere evidenziato quanto segue. L'attrice lamenta la responsabilità del ex art.2051 quale custode per i Controparte_1 danni subiti nell'evento occorsole , quando, mentre camminava tenendo per mano il nipotino nei pressi di Piazzale Bernardino Zendrini, lungo la strada che porta dalla scuola primaria Don Milani al Campo comunale Campalto Laguna, inciampava a causa della disconnessione della pavimentazione, sbattendo la faccia per terra e riportando la “frattura condilo mandibolare SX, trauma mano-polso SX con frattura osso piramidale e ferita al mento in caduta accidentale”. Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 20.06.22, la signora chiedeva quindi Parte_1 la condanna del al risarcimento di tu rimoniali e non Controparte_1 subiti nell'evento ediche. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.9.22 si costituiva il CP_1 chiedendo in via principale il rigetto di tutte le domande, e in via
[...] enegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto, dichiararsi la corresponsabilità della signora nella causazione del sinistro in misura Parte_1 prevalente. Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, ascoltati i testi ed eseguita CTU medico legale nella persona dell'attrice ad opera del dott. , adiuvato anche da una specialista in psichiatria Dott.ssa chiamato a c enti lo specialista Per_2 medico legale all'udienza del 6.2.2025, ritenuta successivamente matura per la decisione, venivano concessi i termini di cui al 190 c.p.c. e la causa trattenuta in decisione. Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
*** Orbene reputa il giudicante, alla luce della regola di diritto sopra esposta non esservi responsabilità da parte del convenuto Controparte_1
La vexata quaestio, che la vicenda ogg ne, del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva, dell'ente pubblico proprietario o custode della stessa e delle relative pertinenze, è stata oramai risolta dall'unanime giurisprudenza di legittimità, nel senso dell'individuazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia, ex art. 2051 c.c. A seguito della prima pronuncia di legittimità (risalente a Corte Cass. sent. n. 5031 del 20.5.1998) che, demolendo la tradizionale interpretazione in chiave di colpa presunta, ha per la prima volta affermato la natura oggettiva della responsabilità da custodia, delineando i contorni dell'onere probatorio posto rispettivamente a carico del danneggiato e del custode, le storiche sentenze gemelle, di qualche anno successive (Corte Cass. 15383-15384/2006), recependo le pressioni della dottrina più sensibile ad un affinamento della cultura socio-giuridica in materia di rapporti intersoggettivi tra privato e P.A., hanno definitivamente sancito il superamento di quella sorta di statuto privatistico speciale, riconosciuto a quest'ultima in sede giurisprudenziale, sulla scorta della presunzione di correttezza del comportamento della P.A. e dell'insindacabilità delle sue determinazioni. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, analogo a quello previsto per il depositario (v. recentemente Corte Cass.
8.12.2012 n.1769; 412.2012 n. 21727), per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (v. Corte Cass.19.5.2011 n. 11016). La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, per danni subiti dagli utenti di beni demaniali, ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (comprensivo dei poteri di controllo sul bene;
di modificare o eliminare le situazioni di pericolo che siano nello stesso insorte;
di escludere terzi dal contatto o ingerenza sulla cosa – v. Corte Cass.
8.3.2007 n. 5308). Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (v. corte Cass. 13.12.2012 n. 22898), integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (v. Corte Cass.
6.7.2006 n. 15383). Con riferimento all'onere della prova, quindi, al danneggiato incombe provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Il convenuto per liberarsi dovrà, invece, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. I principi sopra riportati forniscono la soluzione del caso in esame, in cui viene censurato il comportamento dell'attrice per negligenza ed imperizia, posto che il dislivello della pavimentazione, ben visibile, non ha rappresentato alcuna insidia o trabocchetto. Invero, le foto allegate agli atti di parte attrice ritraenti il luogo della caduta, evidenziano una pavimentazione di materiali diversi, con alcuni punti non perfettamente allineati tra loro, con qualche evidente disconnessione. Non sussistono contestazione o dubbio alcuni né sul fatto che la strada fosse destinata al transito pubblico e che la sede stradale al momento dell'evento dannoso fosse oggetto di custodia da parte del né sul fatto che la medesima si trovi nel Controparte_1 perimetro urbano e ch la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. L'attrice, quanto al rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non ha provato alcunché. Il luogo teatro del sinistro, si trova in Mestre, lungo la strada che porta dalla scuola primaria don Milani al Campo comunale Campalto Laguna, l'attrice era andata a prendere con il marito la nipotina alla scuola materna, era giorno verso le ore 15.30/16.00, un pomeriggio soleggiato: nessuna insidia, non visibile e non prevedibile o trabocchetto. La testimonianza della signora risulta a tratti contraddittoria, ove prima Tes_1 afferma “…non ricordo se la sig.ra teneva la nipotina per mano o se la nipotina era Parte_1 davanti a lei” e poi invece “Ricord stava dando alla nipote un succo o Parte_1 una merenda ed in quel momento è caduta” ed anco cui l'attrice è caduta si trova dietro il palo con indicazione del pedone a ridosso dell'albero e della zona d'ombra… È stata una frazione di secondo. La sig.ra è inciampata sul dislivello” (cfr teste ). Tes_1
Il teste , marito dell'attrice, ha invece “io mi trovano più dietro a mia Tes_2 moglie, le verso la mia sinistra spostata. La sig.ra era a sinistra di mia moglie. Tes_1
C'era anche nipotina della Era una bella giornata di sole, era pomeriggio verso le 16 Tes_1 circa…. N dire con preci hé sia caduta mia moglie, probabilmente perché c'era un dislivello. Ricordo che mia moglie aveva preso per mano e le stava parlando” Pt_4
La caduta dell'attrice risulta pertanto acciden nto più che entrambi i testi, che comunque erano vicini a lei e stavano percorrendo la stessa strada, sulla stessa pavimentazione, hanno confermato di averla vista cadere improvvisamente. Va da sé che con l'adozione di normali cautele l'attrice avrebbe evitato la caduta in questione, considerato che con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il sinistro. Si riportano, a conclusione dell'iter medico legale, le considerazioni della dottoressa medico psichiatra che non ha rilevato alcun disturbo post traumatico da stress Per_2 ona dell'attrice e così ha precisato: “Alla luce di tutti i dati disponibili posso quindi concludere che in seguito ed a causa della caduta avuta il giorno 08-04-2022, la Sig.ra , Parte_1 ha presentato un qualche disagio psichico nell'imminenza del fatto, così come emerso dalla documentazione agli atti ed in particolare dalla relazione della psichiatra Dr.ssa , CTP della Per_4
Perizianda. Nell'attualità, tuttavia, non emergono segni o sintomi tali da poter dia e nella stessa la presenza di un franco disturbo mentale, così come non vi sono elementi per poter confermare la diagnosi inizialmente posta dalla Dr.ssa di Disturbo da Stress Post-Traumatico, potendosi al Per_4 più trattare di un iniziale Disturbo dell' ento”. Alla luce di quanto indicato, non sussiste responsabilità alcuna della convenuta, attesa la mancanza di un concreto e specifico comportamento colposo dell'Ente, configurandosi invece il caso fortuito, non sussistendo elementi per ascrivere la caduta dell'attrice all'assetto anormale della strada che porta dalla scuola primaria don Milani al Campo comunale Campalto Laguna.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ed in conformità ai parametri minimi (complessità bassa) seguono la soccombenza, così come le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) per l'effetto, condanna alla rifusione in favore del delle spese legali Controparte_1 quantificate in € 3.800,00 oltre accessori di legge e ri ali- 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Venezia, 13 ottobre 2025 Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. RG 4331/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1
E) via Dal Cortivo n. 33, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Cornelio (C.F.: ), C.F._2 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
) ed el el loro VE) via C.F._4 procura in atti ATTRICE contro
, in persona del sindaco, Controparte_1
v. RE RE ( ) ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio in Mestre, Via rocura in atti, CONVENUTO
oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Fermo restando che nel caso di specie trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 cc., reputa l'odierno giudicante come la speciale responsabilità disciplinata dalla norma or ora citata presupponga:
- una relazione tra la cosa e l'evento dannoso (con onere della prova a carico del danneggiato);
- che l'evento dannoso, in particolare, risulti riconducibile ad anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa (con onere della prova a carico del
1
danneggiato);
- l'imprevedibilità / invisibilità di tale anomalia / alterazione della cosa per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno o, quantomeno, la soggettiva inevitabilità del danno da parte del danneggiato (il che vale ad escludere/limitare la responsabilità del custode ogni qual volta l'evento siasi prodotto in conseguenza della imprudente condotta dello stesso danneggiato);
- l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi (il che vale ad escludere la responsabilità del custode ove l'alterazione della cosa sia dipendente da terzi e si sia verificata con tempistiche tali da non rendere richiedibile al custode un intervento tale da eliminare l'anomalia della cosa). Posta la regola di giudizio sopra esposta deve, in fatto, essere evidenziato quanto segue. L'attrice lamenta la responsabilità del ex art.2051 quale custode per i Controparte_1 danni subiti nell'evento occorsole , quando, mentre camminava tenendo per mano il nipotino nei pressi di Piazzale Bernardino Zendrini, lungo la strada che porta dalla scuola primaria Don Milani al Campo comunale Campalto Laguna, inciampava a causa della disconnessione della pavimentazione, sbattendo la faccia per terra e riportando la “frattura condilo mandibolare SX, trauma mano-polso SX con frattura osso piramidale e ferita al mento in caduta accidentale”. Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 20.06.22, la signora chiedeva quindi Parte_1 la condanna del al risarcimento di tu rimoniali e non Controparte_1 subiti nell'evento ediche. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.9.22 si costituiva il CP_1 chiedendo in via principale il rigetto di tutte le domande, e in via
[...] enegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto, dichiararsi la corresponsabilità della signora nella causazione del sinistro in misura Parte_1 prevalente. Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, ascoltati i testi ed eseguita CTU medico legale nella persona dell'attrice ad opera del dott. , adiuvato anche da una specialista in psichiatria Dott.ssa chiamato a c enti lo specialista Per_2 medico legale all'udienza del 6.2.2025, ritenuta successivamente matura per la decisione, venivano concessi i termini di cui al 190 c.p.c. e la causa trattenuta in decisione. Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
*** Orbene reputa il giudicante, alla luce della regola di diritto sopra esposta non esservi responsabilità da parte del convenuto Controparte_1
La vexata quaestio, che la vicenda ogg ne, del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva, dell'ente pubblico proprietario o custode della stessa e delle relative pertinenze, è stata oramai risolta dall'unanime giurisprudenza di legittimità, nel senso dell'individuazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia, ex art. 2051 c.c. A seguito della prima pronuncia di legittimità (risalente a Corte Cass. sent. n. 5031 del 20.5.1998) che, demolendo la tradizionale interpretazione in chiave di colpa presunta, ha per la prima volta affermato la natura oggettiva della responsabilità da custodia, delineando i contorni dell'onere probatorio posto rispettivamente a carico del danneggiato e del custode, le storiche sentenze gemelle, di qualche anno successive (Corte Cass. 15383-15384/2006), recependo le pressioni della dottrina più sensibile ad un affinamento della cultura socio-giuridica in materia di rapporti intersoggettivi tra privato e P.A., hanno definitivamente sancito il superamento di quella sorta di statuto privatistico speciale, riconosciuto a quest'ultima in sede giurisprudenziale, sulla scorta della presunzione di correttezza del comportamento della P.A. e dell'insindacabilità delle sue determinazioni. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, analogo a quello previsto per il depositario (v. recentemente Corte Cass.
8.12.2012 n.1769; 412.2012 n. 21727), per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (v. Corte Cass.19.5.2011 n. 11016). La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, per danni subiti dagli utenti di beni demaniali, ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (comprensivo dei poteri di controllo sul bene;
di modificare o eliminare le situazioni di pericolo che siano nello stesso insorte;
di escludere terzi dal contatto o ingerenza sulla cosa – v. Corte Cass.
8.3.2007 n. 5308). Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (v. corte Cass. 13.12.2012 n. 22898), integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (v. Corte Cass.
6.7.2006 n. 15383). Con riferimento all'onere della prova, quindi, al danneggiato incombe provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Il convenuto per liberarsi dovrà, invece, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. I principi sopra riportati forniscono la soluzione del caso in esame, in cui viene censurato il comportamento dell'attrice per negligenza ed imperizia, posto che il dislivello della pavimentazione, ben visibile, non ha rappresentato alcuna insidia o trabocchetto. Invero, le foto allegate agli atti di parte attrice ritraenti il luogo della caduta, evidenziano una pavimentazione di materiali diversi, con alcuni punti non perfettamente allineati tra loro, con qualche evidente disconnessione. Non sussistono contestazione o dubbio alcuni né sul fatto che la strada fosse destinata al transito pubblico e che la sede stradale al momento dell'evento dannoso fosse oggetto di custodia da parte del né sul fatto che la medesima si trovi nel Controparte_1 perimetro urbano e ch la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. L'attrice, quanto al rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non ha provato alcunché. Il luogo teatro del sinistro, si trova in Mestre, lungo la strada che porta dalla scuola primaria don Milani al Campo comunale Campalto Laguna, l'attrice era andata a prendere con il marito la nipotina alla scuola materna, era giorno verso le ore 15.30/16.00, un pomeriggio soleggiato: nessuna insidia, non visibile e non prevedibile o trabocchetto. La testimonianza della signora risulta a tratti contraddittoria, ove prima Tes_1 afferma “…non ricordo se la sig.ra teneva la nipotina per mano o se la nipotina era Parte_1 davanti a lei” e poi invece “Ricord stava dando alla nipote un succo o Parte_1 una merenda ed in quel momento è caduta” ed anco cui l'attrice è caduta si trova dietro il palo con indicazione del pedone a ridosso dell'albero e della zona d'ombra… È stata una frazione di secondo. La sig.ra è inciampata sul dislivello” (cfr teste ). Tes_1
Il teste , marito dell'attrice, ha invece “io mi trovano più dietro a mia Tes_2 moglie, le verso la mia sinistra spostata. La sig.ra era a sinistra di mia moglie. Tes_1
C'era anche nipotina della Era una bella giornata di sole, era pomeriggio verso le 16 Tes_1 circa…. N dire con preci hé sia caduta mia moglie, probabilmente perché c'era un dislivello. Ricordo che mia moglie aveva preso per mano e le stava parlando” Pt_4
La caduta dell'attrice risulta pertanto acciden nto più che entrambi i testi, che comunque erano vicini a lei e stavano percorrendo la stessa strada, sulla stessa pavimentazione, hanno confermato di averla vista cadere improvvisamente. Va da sé che con l'adozione di normali cautele l'attrice avrebbe evitato la caduta in questione, considerato che con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il sinistro. Si riportano, a conclusione dell'iter medico legale, le considerazioni della dottoressa medico psichiatra che non ha rilevato alcun disturbo post traumatico da stress Per_2 ona dell'attrice e così ha precisato: “Alla luce di tutti i dati disponibili posso quindi concludere che in seguito ed a causa della caduta avuta il giorno 08-04-2022, la Sig.ra , Parte_1 ha presentato un qualche disagio psichico nell'imminenza del fatto, così come emerso dalla documentazione agli atti ed in particolare dalla relazione della psichiatra Dr.ssa , CTP della Per_4
Perizianda. Nell'attualità, tuttavia, non emergono segni o sintomi tali da poter dia e nella stessa la presenza di un franco disturbo mentale, così come non vi sono elementi per poter confermare la diagnosi inizialmente posta dalla Dr.ssa di Disturbo da Stress Post-Traumatico, potendosi al Per_4 più trattare di un iniziale Disturbo dell' ento”. Alla luce di quanto indicato, non sussiste responsabilità alcuna della convenuta, attesa la mancanza di un concreto e specifico comportamento colposo dell'Ente, configurandosi invece il caso fortuito, non sussistendo elementi per ascrivere la caduta dell'attrice all'assetto anormale della strada che porta dalla scuola primaria don Milani al Campo comunale Campalto Laguna.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ed in conformità ai parametri minimi (complessità bassa) seguono la soccombenza, così come le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) per l'effetto, condanna alla rifusione in favore del delle spese legali Controparte_1 quantificate in € 3.800,00 oltre accessori di legge e ri ali- 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Venezia, 13 ottobre 2025 Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo