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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 2580/2023 Sezione Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1
come in atti, dagli Avv.ti Baldini Ilaria e Coppola Nicola, elettivamente domiciliata presso il loro studio
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in CP_1
atti, dall' Avv. Nannucci Elisa, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola CP_1
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.05.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. nominato nel giudizio recante R.G. n. 6479/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità).
Si è costituito l' eccependo, in via preliminare, l' intempestività della dichiarazione CP_1
di dissenso ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. e della proposizione del ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. e, contestando, poi, le conclusioni di parte avversa, con riferimento al merito della pretesa (chiedendo confermarsi le conclusioni del c.t.u. della fase di a.t.p.), alla specificità dei motivi di contestazione ed alla domanda di condanna al pagamento della prestazione richiesta.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare, specificamente, le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue. Sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso avverso l' elaborato peritale redatto in sede di a.t.p. - per lo più incentrate sulla sottostima della patologia al visus, di quella ortopedica e di quella depressiva (in particolare, parte ricorrente ritiene che la stessa sia inquadrabile o nel cod. 2205-che prevede una percentuale fissa d' invalidità del 25%- o nel cod. 2206 -che prevede una percentuale d' invalidità che va dal 31% al 40%-, a fronte del cod. 2207 attribuito dal c.t.u. che prevede una percentuale fissa di invalidità del 15%) - è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali in data 24.09.24 (cfr. verbale dell' udienza del 24.09.24).
Ebbene, da un' attenta lettura dell' elaborato peritale redatto in sede di opposizione - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo
Giudicante - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, esaminata anche la ulteriore documentazione medica prodotta in questa fase dalla parte opponente (cfr. cert. med. del
27.10.22 allegato al ricorso e depositato il 9.05.23; cfr. cert. med. dell' 8.06.23, del
21.12.23, del 21.03.24, del 19.04.24, del 24.04.24, allegati alle note di trattazione scritta dell' udienza del 9.07.24 e depositati il 4.07.24; cfr. cert. med. del 28.08.24 allegato alle note di trattazione scritta dell' udienza del 24.09.24 e depositato il 20.09.24; cfr. cert. med. del 29.10.24 e del 20.11.24 depositati il 3.12.24) ha compiutamente valutato il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, ha motivato ampiamente sulle generali condizioni della perizianda ed ha dato atto delle patologie concretamente riscontrate, addivenendo alla conclusione che il quadro patologico della stessa non integri i requisiti medico-legali per accedere alle prestazioni invocate.
Segnatamente, il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato, alla luce della documentazione in atti e degli esiti dell' esame clinico condotto, quanto segue:
“Esame obiettivo: soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione, altezza cm. 168, peso Kg. 75. facies composita;
cute di colorito roseo, mucose visibili ben irrorate;
pannicolo adiposo esuberante;
linfonodi clinicamente esplorabili indenni, tonotrofismo muscolare conservato. Iperplasia tiroidea diffusa. Non apprezzabile deficit della funzione uditiva (percepisce regolarmente la voce parlata a normale distanza di conversazione).
Sistema osteo-articolare: rachide in asse;
dolore riferito alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto lombare del rachide, muscoli delle docce paravertebrali contratti nel tratto lombare, non limitazione funzionale antalgica del rachide e delle grosse articolazioni. Dolenzìa riferita alla mobilizzazione articolare di gomiti, caviglie e ginocchia, in assenza di significative limitazioni funzionali;
passaggi posturali autonomi;
Lasegue e Wasserman negativi;
la stazione eretta e la deambulazione sono possibili in autonomia.
Torace: forma tronco-conica, simmetrico, espansibile con gli atti del respiro;
assenza di reticoli venosi superficiali patologici e bozza precordiale;
murmure vescicolare di normale ampiezza e durata;
normale l'escursione delle basi;
assenza di rumori aggiunti.
Apparato cardio-vascolare: itto in sede;
toni vibrati, pause apparentemente libere;
frequenza cardiaca 82 b/m'; pressione arteriosa 120/80 mmHg;
polsi periferici presenti e validi su tutti i punti di repere.
Addome: lievemente globoso, trattabile e indolente alla palpazione superficiale e profonda;
fegato e milza nei limiti morfovolumetrici;
segno del Murphy negativo;
alla percussione si evidenzia normo-timpanismo delle anse, assenza di raccolte liquide in cavità peritoneale;
all'ascoltazione normale peristalsi intestinale;
segno del ballottamento renale assente;
Giordano negativo bilateralmente;
non dolenti i punti ureterali.
Esame neurologico: normoelicitabili i riflessi osteotendinei fisiologici;
non evocabili riflessi patologici;
pupille isocoriche normoreattive;
assenza di nistagmo spontaneo o provocato;
oscillazioni polidirezionali alla manovra di RO negativa;
prove metriche e di coordinazione correttamente eseguite;
assenza di deficit motori e/o sensitivi.
Psiche: la periziata si è presentata cosciente, orientata nel tempo e nello spazio, nei confronti della propria persona e della situazione di esame, congrua nelle risposte, con apprezzabile stato stato ansioso e tono dell'umore virato in senso depressivo;
linguaggio fluente, comprensibile;
il tono della voce e le modalità espositive sono risultate in assetto con una personalità normo-strutturata ma ipotimica;
eloquio spontaneo fluente;
lo stile comunicativo è apparso consono al suo grado di cultura e l'esposizione è risultata coerente;
non sono emerse alterazioni a carico delle sensopercezioni;
il pensiero presenta contenuti ipocondriaci ma nessi logici e associativi conservati;
non sono emerse alterazioni formali e deliranti dell'ideazione; riferite turbe del ritmo veglia-sonno.
Null'altro di notevole da segnalare all'esame obiettivo ai fini delle problematiche nella fattispecie ricorrenti.
LA DIAGNOSI Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico. Artrosi polidistrettuale con modesta limitazione funzionale. Glaucoma cronico in trattamento farmacologico in corioretinosi miopica. Disturbo ansiosodepressivo endoreattivo.
Giudizio di sintesi
Sulla scorta della documentazione presente agli atti, dei dati anamnestici riferiti dalla periziata e dell'esame obiettivo espletato in sede peritale, lo scrivente ha elaborato il seguente giudizio medico-legale.
La malattia ipertensiva della periziata, in base alle risultanze clinico-strumentali disponibili, può essere codificata in I classe NYHA, ovvero non determinante particolari limitazioni dell'attività fisica ordinaria, comparata a soggetti di pari età e sesso. Di fatto, i livelli pressori rilevati anche in sede di visita peritale hanno mostrato un buon controllo della pressione arteriosa esercitato dalla terapia farmacologica che la periziata ha riferito di assumere, mentre non sono stati rilevati segni di scompenso cardiaco e/o aritmie e/o equivalenti ischemici. La documentazione in atti mostra una buona funzione sistolica ventricolare sinistra e stabile compenso emodinamico nel corso degli anni. I dati di cui sopra sono valutabili, con riferimento analogico al codice 6441 “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA)”, nella misura del 15%.
La artropatia artrosica della periziata è caratterizzata da un modesto impegno anatomico e clinico-disfunzionale. Non essendo l'infermità artrosi specificamente elencata nelle
Tabelle ministeriali1, dobbiamo procedere con criterio “analogico” individuando valori percentuali attribuiti in Tabella ad infermità osteo-articolari di analoga gravità rispetto alla infermità della periziata. Considerata la specifica espressività clinica disfunzionale, come rappresentata nella obiettività clinica, riteniamo congruo attribuire alla infermità
“artrosi” della periziata una percentuale invalidante nella misura del 20%.
La periziata è affetta da glaucoma cronico in trattamento farmacologico, in corioretinosi miopica. Alla ultima rilevazione oftalmologica del 21.12.2023 viene descritta una pressione intraoculare ed una acuità visiva, bilateralmente, nella norma. Con specifico riferimento al codice 5106 'glaucoma acquisito' delle Tabelle Ministeriali, valuteremo detta patologia nella misura del 15%. La sindrome ansioso-depressiva, tenuto conto del dato documentale e dei correlati riverberi disfunzionali, viene considerata produrre invalidità nella misura del 25%, in applicazione analogica del codice 2205 sindrome depressiva endoreattiva media.
La valutazione dell'invalidità complessiva deve risultare dal calcolo c.d. riduzionistico, previsto dai criteri applicativi della Tabella ministeriale del '92 per le menomazioni
“coesistenti” con soglia d'invalidità superiore al 10%; procedendo in tal modo, nel caso in esame, si determina un grado di riduzione della capacità lavorativa della parte ricorrente pari al 57% con decorrenza dal 12.6.2020, epoca di presentazione della domanda amministrativa.
Conclusioni
La signora nata a [...] il [...] e residente in [...]
alla Via M. Polo n. 41, allo stato è affetta da Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico. Artrosi polidistrettuale con modesta limitazione funzionale. Glaucoma cronico in trattamento farmacologico in corioretinosi miopica. Disturbo ansioso- depressivo endoreattivo.
Tale complesso morboso determina una riduzione permanente della capacità lavorativa
(ai sensi della L. 118/71 e successive) in misura pari al 57%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12 giugno 2020, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medicolegale” (cfr. pagg. da 5 a 9 della
C.T.U.).
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta in questa fase e, condivisibilmente con essa, l' opposizione va respinta.
Parte opponente va tenuta indenne dal pagamento delle spese della procedura ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l' opposizione;
- dichiara parte opponente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
- le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite. Nola, 6.05.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma