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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 833/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - NO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064690711000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2025 depositato il
19/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparsa.
Resistente: rigetto del ricorso come da conclusione già rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente ha presentato ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO avverso l'intimazione di pagamento n.°09720249064690711000, per una sorte capitale di € 204.400,00, impugnando altresì le numerose sottostanti cartelle di pagamento in quanto mai notificate.
Il difetto di notifica degli atti presupposti, nonché quello di successivi atti idonei ad interrompere la prescrizione, avrebbe comportato, a detta della ricorrente, ha comportato la decadenza dal potere impositivo da una parte, la prescrizione dei crediti par altro verso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO, la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in relazione ad una parte delle cartelle impugnate. Per le restanti cartelle ha concluso per l'inammissibilità delle eccezioni essendo state tutte notificate come da documentazione che ha prodotto, ed in subordine ha insistito per il rigetto con condanna alle spese.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 19.05.2025, in presenza della sola parte resistente che si è riportata alle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene in via preliminare di ravvisare il proprio difetto di giurisdizione in relazione a tutta una serie di cartelle che hanno ad oggetto crediti di natura non tributaria e, per quanto tali, di competenza del
Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro o del Giudice di Pace.
Si tratta in particolare delle cartelle 09720160146144006000; 09720160205551186000; 09720170131448264000;
09720170131448264000; 09720170267810730000; 09720170267810730000; 09720180075993357000;
09720190030736510000; 09720190147281678000; 09720190182523426000; 09720210057734368000
(quest'ultima limitatamente al ruolo INAIL); 09720210108102259000; 09720220012423943000 e
09720220134247067000.
Quanto alle restanti cartelle di pagamento di competenza di questa Corte, esaminata la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate CO, non vi è prova della corretta notifica delle seguenti cartelli e pertanto, in merito a queste, il ricorso può essere accolto e l'intimazione annullata limitatamente a ciascuna di esse.
Si tratta in particolare delle seguenti cartelle per le quali non è una stata raggiunta la dimostrazione certa che la ricorrente ne sia venuta a conoscenza non essendo sufficiente lo schema denominato “certificazione istruttoria” prodotto dalla resistente a dimostrazione riepilogativa della sorte dei vari atti notificati alla parte, nè essendovi in atti la prova dell'avvenuta rateizzazione di alcune di esse:
la n.09720150132856646000; la n.09720160038580105000; la n.09720160120986690000; la n.09720160169880838000; la n.09720160186853035000; la n.09720170037840532000; la n.09720170075453671000; la n.09720170211897514000; la n.09720180053595523000; la n.09720190170851320000; la n.09720200149822278000; la n.09720210057734267000; la n.09720210057734368000; la n.09720210242439951000; la n.09720220012423842000 ed infine la n.09720220038944311000.
Per le seguenti restanti cartelle di pagamento questa Corte ritiene invece ampiamente raggiunta la prova della notifica degli atti con conseguente rigetto di tutte le eccezioni di parte ricorrente:
la cartella n.09720150035919716000; relativa all'IRAP 2011, è stata notificata il 10.03.2015 a mezzo Pec della ditta.
Per la cartella n.09720150095919672000, relativa alla tassa automobilistica 2012, c'è prova dell'avvenuta notifica via pec di una successiva intimazione di pagamento avvenuta il 07.09.2017. La parte avrebbe quindi dovuto sollevare gli eventuali vizi di decadenza o prescrizione o di notifica dell'originaria cartella impugnando quell'atto. Non avendolo fatto, ogni odierna eccezione sul punto è inammissibile.
La cartella 09720170037840431000, relativa ai Diritti annuali Camera di Commercio del 2014, è stata correttamente notificata il 23.03.2017 con la pec.
La cartella 09720180132756618000, per la tassa automobilistica 2016, è stata anch'essa notificata con pec il 08.01.2019; ritenute applicabili le sospensioni dei termini di prescrizione per effetto della normativa eccezionale dettata dall'emergenza sanitaria da Covid 19, nessuna estinzione per decorso del termine triennale si è successivamente maturata.
Sempre a mezzo pec sono state quindi notificate le cartelle 09720190030736409000 (IVA 2017), notificata il 26.01.2019; 09720190135566615000 (IRPEF e IVA 2015), notificata il 08.05.2019;
09720190250279279000 (IVA 2016), notificata il 23.11.2019; 09720200048640306000 (IVA 2018), notificata il 27.02.2020; 09720200115771847000 (IRPEF 2016), notificata il 27.09.2021; 09720200115771948000
(tassa automobilistica 2017 e diritti annuali Camera Commercio 2017), notificata il 27.09.2021 (con applicazione della sospensione dei termini di prescrizioni dettati dalla normativa emergenziale sanitaria da
Covid 19); 09720200139148007000 (IVA 2018), notificata il 01.12.2021; 09720200145547013000 (Diritti
Annuali Camera di Commercio 2017), notificata il 06.12.2021; 09720210097441530000 (IVA 2019), notificata il 30.01.2023; 09720210097441631000 (Diritto annuale Camera di Commercio 2018) notificata il 30.01.2023;
09720210129847275000 (IRAP 2016), notificata il 30.01.2023; 09720220016987617000 (Diritto annuale
Camera di Commercio 2018), notificato il 01.03.2022; 09720220113024871000 (tassa automobilistica 2020), notificata il 14.10.2022; ed infine la n.09720220120995577000 (IRPEF 2017), notificata il 17.10.2022.
Per tutte queste cartelle il ricorso non è dunque fondato.
Il parziale accoglimento delle doglianze di parte rende compensabili tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione per tutti i crediti di natura non tributaria portati dalle cartelle impugnati come specificati in motivazione. Accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle numero finale 6646,
0105, 6690, 0838, 3035, 0532, 3671, 7514, 5523, 1320, 2278, 4267, 4368, 9951, 3842, 4311.Respinge nel resto il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 833/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - NO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064690711000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2025 depositato il
19/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparsa.
Resistente: rigetto del ricorso come da conclusione già rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente ha presentato ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO avverso l'intimazione di pagamento n.°09720249064690711000, per una sorte capitale di € 204.400,00, impugnando altresì le numerose sottostanti cartelle di pagamento in quanto mai notificate.
Il difetto di notifica degli atti presupposti, nonché quello di successivi atti idonei ad interrompere la prescrizione, avrebbe comportato, a detta della ricorrente, ha comportato la decadenza dal potere impositivo da una parte, la prescrizione dei crediti par altro verso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO, la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in relazione ad una parte delle cartelle impugnate. Per le restanti cartelle ha concluso per l'inammissibilità delle eccezioni essendo state tutte notificate come da documentazione che ha prodotto, ed in subordine ha insistito per il rigetto con condanna alle spese.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 19.05.2025, in presenza della sola parte resistente che si è riportata alle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene in via preliminare di ravvisare il proprio difetto di giurisdizione in relazione a tutta una serie di cartelle che hanno ad oggetto crediti di natura non tributaria e, per quanto tali, di competenza del
Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro o del Giudice di Pace.
Si tratta in particolare delle cartelle 09720160146144006000; 09720160205551186000; 09720170131448264000;
09720170131448264000; 09720170267810730000; 09720170267810730000; 09720180075993357000;
09720190030736510000; 09720190147281678000; 09720190182523426000; 09720210057734368000
(quest'ultima limitatamente al ruolo INAIL); 09720210108102259000; 09720220012423943000 e
09720220134247067000.
Quanto alle restanti cartelle di pagamento di competenza di questa Corte, esaminata la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate CO, non vi è prova della corretta notifica delle seguenti cartelli e pertanto, in merito a queste, il ricorso può essere accolto e l'intimazione annullata limitatamente a ciascuna di esse.
Si tratta in particolare delle seguenti cartelle per le quali non è una stata raggiunta la dimostrazione certa che la ricorrente ne sia venuta a conoscenza non essendo sufficiente lo schema denominato “certificazione istruttoria” prodotto dalla resistente a dimostrazione riepilogativa della sorte dei vari atti notificati alla parte, nè essendovi in atti la prova dell'avvenuta rateizzazione di alcune di esse:
la n.09720150132856646000; la n.09720160038580105000; la n.09720160120986690000; la n.09720160169880838000; la n.09720160186853035000; la n.09720170037840532000; la n.09720170075453671000; la n.09720170211897514000; la n.09720180053595523000; la n.09720190170851320000; la n.09720200149822278000; la n.09720210057734267000; la n.09720210057734368000; la n.09720210242439951000; la n.09720220012423842000 ed infine la n.09720220038944311000.
Per le seguenti restanti cartelle di pagamento questa Corte ritiene invece ampiamente raggiunta la prova della notifica degli atti con conseguente rigetto di tutte le eccezioni di parte ricorrente:
la cartella n.09720150035919716000; relativa all'IRAP 2011, è stata notificata il 10.03.2015 a mezzo Pec della ditta.
Per la cartella n.09720150095919672000, relativa alla tassa automobilistica 2012, c'è prova dell'avvenuta notifica via pec di una successiva intimazione di pagamento avvenuta il 07.09.2017. La parte avrebbe quindi dovuto sollevare gli eventuali vizi di decadenza o prescrizione o di notifica dell'originaria cartella impugnando quell'atto. Non avendolo fatto, ogni odierna eccezione sul punto è inammissibile.
La cartella 09720170037840431000, relativa ai Diritti annuali Camera di Commercio del 2014, è stata correttamente notificata il 23.03.2017 con la pec.
La cartella 09720180132756618000, per la tassa automobilistica 2016, è stata anch'essa notificata con pec il 08.01.2019; ritenute applicabili le sospensioni dei termini di prescrizione per effetto della normativa eccezionale dettata dall'emergenza sanitaria da Covid 19, nessuna estinzione per decorso del termine triennale si è successivamente maturata.
Sempre a mezzo pec sono state quindi notificate le cartelle 09720190030736409000 (IVA 2017), notificata il 26.01.2019; 09720190135566615000 (IRPEF e IVA 2015), notificata il 08.05.2019;
09720190250279279000 (IVA 2016), notificata il 23.11.2019; 09720200048640306000 (IVA 2018), notificata il 27.02.2020; 09720200115771847000 (IRPEF 2016), notificata il 27.09.2021; 09720200115771948000
(tassa automobilistica 2017 e diritti annuali Camera Commercio 2017), notificata il 27.09.2021 (con applicazione della sospensione dei termini di prescrizioni dettati dalla normativa emergenziale sanitaria da
Covid 19); 09720200139148007000 (IVA 2018), notificata il 01.12.2021; 09720200145547013000 (Diritti
Annuali Camera di Commercio 2017), notificata il 06.12.2021; 09720210097441530000 (IVA 2019), notificata il 30.01.2023; 09720210097441631000 (Diritto annuale Camera di Commercio 2018) notificata il 30.01.2023;
09720210129847275000 (IRAP 2016), notificata il 30.01.2023; 09720220016987617000 (Diritto annuale
Camera di Commercio 2018), notificato il 01.03.2022; 09720220113024871000 (tassa automobilistica 2020), notificata il 14.10.2022; ed infine la n.09720220120995577000 (IRPEF 2017), notificata il 17.10.2022.
Per tutte queste cartelle il ricorso non è dunque fondato.
Il parziale accoglimento delle doglianze di parte rende compensabili tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione per tutti i crediti di natura non tributaria portati dalle cartelle impugnati come specificati in motivazione. Accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle numero finale 6646,
0105, 6690, 0838, 3035, 0532, 3671, 7514, 5523, 1320, 2278, 4267, 4368, 9951, 3842, 4311.Respinge nel resto il ricorso. Spese compensate.