TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/11/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo -Presidente Est. dott. Alessandro Carra -Giudice dott. Michele Grande -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4230/2025 V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lucia Causo, e Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Silvia Fasano, come da mandato in atti;
[...]
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.10.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 08.09.2001;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 07.06.2004 e in data 01.06.2012;
− di essere stati destinatari della sentenza definitiva di separazione n. 968/2024 resa dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 13.03.2024 R.G. n. 8621/2023;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nell'udienza cartolare di prima comparizione del 17.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicché non v'è ragione di discostarsene:
I coniugi vivranno separati e condurranno vita autonoma, senza ingerenze reciproche, ma comunque nel rispetto dei doveri che discendono dal comune rapporto coi figli;
entrambi, quindi, devono adempiere ai loro doveri di genitori in modo responsabile e collaborativo, garantendo il benessere, l'educazione e la crescita armoniosa dei figli, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle loro esigenze.
1. Residenza e abitazioni
• Il sig. continua a risiedere nella ex casa coniugale sita in Alliste (LE), via Magagnino n. 17, immobile di Pt_1 proprietà del padre e mantiene la residenza nella casa di proprietà in Marina di Alliste alla via Ippolito Persona_1
Nievo;
• La sig.ra ha stabilito la propria residenza in un appartamento in locazione in Racale (LE), via Vanzetti n. Pt_2
12, con regolare contratto di affitto;
2. Figlia maggiorenn Per_2
• La figlia , ormai maggiorenne, continuerà ad abitare con il padre che provvederà ai suoi bisogni, nonostante Per_2 svolga attività lavorative stagionali o comunque saltuarie, essendo parzialmente autosufficiente ed autonoma.
• I genitori manterranno contatti collaborativi anche relativamente alla figlia, favorendone il percorso verso l'intrapresa autonomia.
3. Figlio minor affidamento, residenza e rapporti con i genitori Per_3
• Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocamento prevalente presso il padre Per_3 nell'abitazione in Alliste (LE), via Magagnino n. 17;
• aveva in passato vissuto con la madre a Racale, dove aveva trasferito la residenza. Successivamente, su richiesta Per_3 del ragazzo, è tornato a vivere con il padre nella casa coniugale, che egli riconosce come luogo familiare e rassicurante. La madre, pur con rammarico, ha accettato la decisione del figlio, assicurandogli costante supporto affettivo, relazionale ed educativo, anche a distanza;
• Il padre deve collaborare attivamente nella gestione del figlio, assicurandosi che riceva le cure necessarie ed, in caso di malattia o altro, deve garantire sostegno costante, anche avvalendosi del ruolo materno, nell'interesse del benessere del ragazzo.
• Il sig. si impegna, pertanto, nel rispetto del principio di bigenitorialità e nel primario interesse dei figli, a mantenere Pt_1 con la sig.ra un rapporto di leale collaborazione genitoriale, non limitato agli aspetti economici, ma esteso a ogni Pt_2 ambito della cura, dell'educazione e della crescita dei figli.
In particolare, egli si impegna a favorire e sostenere il legame affettivo tra il figlio minore e la madre, contribuendo Per_3 attivamente affinché il minore possa conservare e sviluppare un rapporto sereno, stabile e significativo con la genitrice non collocataria, promuovendo una relazione positiva e continuativa, priva di ostacoli, interferenze o condizionamenti.
Parimenti, la sig.ra si impegna a mantenere un dialogo aperto e costruttivo con il sig. collaborando con lo Pt_2 Pt_1 stesso con spirito di rispetto, responsabilità e disponibilità, nell'interesse prioritario dei figli e nella prospettiva di garantire loro equilibrio, stabilità affettiva e una crescita armoniosa.
4. Frequenza con la madre e tempi di permanenza d Per_3
• potrà vedere liberamente la madre quando lo vorrà data la capacità di autodeterminazione legata all'età, ed in Per_3 difetto, in mancanza di accordo, la madre potrà vedere e tenere con sé il minore nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore
18,30 alle ore 21,00 e a fine settimane alternati dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 21,00 della domenica (in inverno) e
22,00 (in estate), salvo diverso accordo;
• In particolare, inoltre, consumerà il pranzo, dal lunedì al venerdì, presso l'abitazione della madre, salvo Per_3 incompatibilità scolastiche o lavorative;
• Parimenti, cenerà dalla madre almeno due volte a settimana da concordare di volta in volta, a scelta del minore con preavviso di 1 ora almeno;
• Il sabato e la domenica saranno lasciati alla libera scelta del minore, compatibilmente con gli impegni delle parti (sia per pranzo che per cena);
• Le vacanze scolastiche (estive, natalizie e pasquali) saranno divise in modo equo tra i genitori ad anni alterni, nel rispetto delle esigenze del minore, come da piano genitoriale del 30.11.2023 già depositato ed al quale ci si riporta con riferimento esplicito a questo aspetto.
• Le decisioni di maggiore interesse relative ad (salute, educazione, orientamento scolastico e professionale) saranno Per_3 assunte congiuntamente da entrambi i genitori. Il tutto sempre compatibilmente con le esigenze e gli interessi del minore, con i suoi futuri obblighi scolastici e sociali e nel rispetto della sua volontà e della sua serenità.
5. Contributo al mantenimento del figli Per_3
• La Sig.ra considerata l'attuale instabilità della propria posizione lavorativa e la natura saltuaria dei rapporti Pt_2 di impiego, manifesta la propria disponibilità a versare, in favore del figlio minore un contributo volontario pari Per_3 ad € 100,00 (euro cento,00) mensili, nei periodi in cui risulti formalmente occupata con contratto di lavoro regolarmente registrato. Al di fuori di tali periodi, la Sig.ra potrà eventualmente effettuare versamenti a titolo di liberalità, compatibilmente con le proprie possibilità economiche del momento. Tale disponibilità non assume natura obbligatoria né costituisce condizione sospensiva legata a eventi futuri e incerti, ma esprime l'intento della Sig.ra di contribuire al Pt_2 mantenimento del figlio nei limiti delle proprie concrete capacità economiche.
Le parti si impegnano a rivalutare consensualmente il presente assetto in caso di mutamento stabile delle rispettive condizioni economiche, nell'interesse del figlio minore.
6. Spese Straordinarie figlio minore
• Le spese straordinarie relative al figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria (50% Per_3 ciascuno), conformemente a quanto stabilito dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Lecce del 21.05.2018, che distingue tra spese rimborsabili previa comunicazione e spese soggette a preventivo accordo.
• In particolare, saranno sempre rimborsabili, senza necessità di previo accordo, le seguenti spese, purché debitamente documentate:
- spese sanitarie urgenti: ticket, farmaci prescritti, visite pediatriche, visite specialistiche indifferibili, esami diagnostici, analisi di laboratorio;
- spese scolastiche obbligatorie: tasse scolastiche, contributi richiesti dall'istituto, acquisto dei libri di testo, materiale didattico essenziale;
- spese di mensa scolastica e trasporto scolastico pubblico;
- ripetizioni scolastiche, se legate a difficoltà documentate (es. insufficienze);
- viaggi d'istruzione, salvo che comportino costi particolarmente elevati.
• Saranno invece considerate spese straordinarie soggette a previo accordo scritto (anche via e-mail o messaggio tracciabile) tra i genitori:
- interventi chirurgici non urgenti;
- terapie specialistiche programmate (logopedia, psicoterapia, ortodonzia, fisioterapia, neuropsichiatria infantile, ecc.);
- iscrizione a scuole private o università a pagamento;
- partecipazione a vacanze-studio in Italia o all'estero, soggiorni sportivi, culturali o religiosi;
- corsi sportivi, musicali, artistici o linguistici;
- acquisto di strumenti musicali, PC, tablet o altri strumenti tecnologici non scolastici, biciclette, attrezzature sportive o simili.
Il genitore che sostiene la spesa, se preventivamente concordata tra i genitori, dovrà darne comunicazione all'altro e trasmettere la documentazione giustificativa entro un congruo termine. Il rimborso da parte del genitore obbligato dovrà avvenire entro
20 (venti) giorni dalla ricezione della documentazione.
Ogni spesa dovrà essere:
➢ preventivamente concordata, salvo i casi di urgenza;
➢ documentata ai fini del rimborso.
• Restano escluse dalla ripartizione tra i genitori, e non sono da considerarsi spese straordinarie in quanto ricomprese nel mantenimento ordinario del figlio minore o comunque a carico del genitore presso il quale egli si trovi al momento Per_3 della spesa, le seguenti voci: abbigliamento ordinario e stagionale (comprese scarpe, giacche, divise scolastiche e sportive, accessori); vitto e generi alimentari, anche in occasione di permanenza presso l'altro genitore;
utenze domestiche (acqua, luce, gas, internet domestico, telefono fisso, ecc.); igiene e cura personale (prodotti per l'igiene quotidiana, taglio capelli, prodotti sanitari da banco); spese di trasporto ordinario, carburante o mezzi per accompagnamenti a scuola;
attività ludiche ordinarie
(es. cinema, pizzeria, giochi, piccole uscite, intrattenimenti); telefono cellulare, accessori, SIM, ricariche e abbonamenti telefonici o internet;
materiale scolastico di consumo (penne, quaderni, colori, cancelleria di uso corrente); eventuali spese non previamente concordate che non siano urgenti o indifferibili.
Tali voci di spesa, in quanto riferite alla gestione quotidiana e alle esigenze ricorrenti del minore, non danno luogo a obblighi di rimborso da parte dell'altro genitore.
Con riferimento a dette spese, nondimeno, la sig.ra pur non essendone formalmente obbligata, dichiara sin d'ora Pt_2 la propria disponibilità a contribuire nei limiti delle sue possibilità economiche, ogniqualvolta le sue condizioni lo consentano, in un'ottica di collaborazione genitoriale e nell'interesse esclusivo del figlio Tale contributo sarà erogato in forma Per_3 autonoma dalla madre, mediante l'acquisto diretto dei beni o servizi ritenuti necessari, senza obbligo di versamento al padre,
e nel rispetto della quotidiana organizzazione familiare.
7. Assegno unico
• La sig.ra , invero, ha acconsentito, tenuto conto della situazione attuale e per mero atto di liberalità, che Parte_2
l'intero importo dell'Assegno Unico Universale venga percepito dal sig. affinché egli provveda direttamente Parte_1 alle necessità quotidiane del figlio minore.
In caso di cambiamenti del contesto familiare o economico si applicheranno le disposizioni di legge (art. 2, comma 2, D.Lgs.
230/2021).
In conseguenza di quanto sopra, la madre già contribuisce al mantenimento complessivo del minore con la somma mensile complessiva di Euro 100,00, derivante dall'assegno unico.
8. Espatrio
• Entrambi i genitori non concedono consenso preventivo e generalizzato all'espatrio del figlio minore Qualora uno Per_3 dei genitori intenda condurre il minore all'estero, anche per brevi periodi, dovrà formulare apposita richiesta di autorizzazione all'altro genitore, con comunicazione scritta (quale e-mail o messaggistica istantanea, purchè tracciabile), indicando la destinazione, la durata e lo scopo del viaggio. Tale richiesta potrà essere formulata esclusivamente per esigenze temporanee (viaggi di svago, studio, sport, visite a familiari, ecc.) e non potrà riferirsi a trasferimenti definitivi o prolungati all'estero. Il consenso dell'altro genitore dovrà essere espresso con congruo anticipo rispetto alla data di partenza e non potrà essere irragionevolmente negato, salvo motivate e comprovate ragioni connesse alla tutela del minore.
• Per quanto riguarda il proprio espatrio personale, ciascun genitore è libero di viaggiare all'estero senza necessità di autorizzazione da parte dell'altro.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo. Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 08.09.2001 in Alliste
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 17 parte II Serie A anno 2001, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 28.11.25
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo