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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/12/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.28295/ 2025
VERBALE DI UDIENZA del 16/12/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Angelica Borgese per delega dell'Avv. Loprevite, la quale si riporta alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
L' regolarmente citato in giudizio non risulta costituito, pertanto, CP_1
il Giudice dichiara la contumacia.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa GE RI RO, nella causa iscritta al N. 2829 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente TRA
(c. f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Loprevite (c.f. ), giusta procura in atti C.F._2
ricorrente
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
resistente contumace
All'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 15,00, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLADECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione IOART
Con atto del 15.09.2025, l'odierno ricorrente propone ricorso, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di recupero di indebito, per come accertato dall' con nota del 20.01.2022, con la quale l CP_1 CP_2
comunicava l'indebito di € 2.882,99 sulla pensione cat. IOART n. 34410271 per prestazioni non dovute nel periodo che va dal 1.1.2019 al 28.02.2021, per rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2018. Successivamente proponeva ricorso al Comitato Provinciale risultato infruttuoso. CP_1 A sostegno della propria difesa deduceva, l'illegittimità del provvedimento di indebito, in quanto il Il reddito accertato per gli anni 2019 e 2020 ammonta rispettivamente ad € 21.903,00 ed € 20.264,00, pertanto, per gli anni 2020 e 2021 il tetto reddituale non appare superato.
Il ricorrente deduceva di avere sempre presentato puntuale dichiarazione dei redditi. Pertanto, la pretesa di controparte è illegittima per ragioni attinenti alla irripetibilità delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
A sostegno della propria difesa, parte ricorrente sosteneva che l'indebito, era illegittimo, perché contrario alla legge, tenuto conto che, nel caso di specie, non ricorre il caso di dolo del ricorrente che ha agito con affidamento sulla legittimità della prestazione erogata (pensione cat. IOART n. 34410271), fermo restando che, lo stesso, aveva sempre presentato le dichiarazioni reddituali, per cui non è ravvisabile da parte della ricorrente alcuna violazione dei doveri di correttezza e quindi non si configura il . Pertanto, va escluso, che si Pt_2
possa configurare un indebito ripetibile nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già comunicato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1
che sin dal D.L. n. 269/2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, è onerato del controllo telematico dei requisiti reddituali mediante accesso ai redditi dichiarati. Quindi, concludeva chiedendo di “Ritenere, riconoscere e dichiarare che parte ricorrente ha diritto a trattenere le somme erogate a titolo di assegno sociale per il periodo in contestazione;
2) per l'effetto annullare o dichiarare nullo il provvedimento d'indebito per € 4.818,33, ovvero per la diversa somma ritenuta di
Giustizia; 3) Condanna dell'Ente alla restituzione di tutte le somme dallo stesso eventualmente trattenute nelle more, oltre interessi e rivalutazione;
4) Vittoria di spese
e compensi difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, da attribuire al sottoscritto avvocato Vincenzo Loprevite, distrattario ex art. 93 c.p.c. che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”. L' formalmente citato non si costituiva, pertanto, il Giudice dichiarava la CP_1
contumacia
All'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della discussione, la causa venisse trattenuta in decisione.
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Il ricorso è fondato.
In linea generale, occorre ricordare che all'interno del sistema previdenziale e assistenziale vige un principio, “derogatorio dell'art. 2033 del codice civile”
(così Corte Cost., 1/2006, in diritto, par. 3) di tendenziale irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, che incontra l'unico limite del dolo del percipiente. L'art. 52 l. 88/89, dopo aver previsto al co. 1 che le pensioni
(incluse le pensioni per i superstiti) possono in ogni momento essere rettificate in caso di errori nella attribuzione, erogazione o riliquidazione, al co. 2 afferma che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…)”.La disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 co. 1 l. 412/1991, che così dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. La Suprema Corte, in un suo risalente arresto, ha affermato che il dolo non è “(…) identificabile con il semplice silenzio o con una reticenza dell'accipiens, che non immuti la rappresentazione della realtà, ma si limiti a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'ente erogante, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per se stesso, valore di causa determinante della erogazione non dovuta (…)” perché la legge equipara dolo e silenzio solo nei casi “(…) in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dalla inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge (…) ovvero dalla indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione (o della conservazione) del diritto” (così Cass. 11498/1996).La pronuncia prosegue poi sottolineando che “le omissioni e le reticenze del beneficiario non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione”.
Il dolo è invece configurabile nell'ipotesi di “(…) dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione. Situazioni siffatte integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (…)”.
Tale principio è stato ripreso e confermato dalla recente giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. 1919/2018, Cass. 8731/2019) e ancor più recentemente, dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 5984/2022che ha affermato quanto segue: “(…) l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base al formale definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (…)), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 5984/2022).
Non si può dubitare, né è contestato, che il diritto alla pensione sia sorto sulla base di un provvedimento comunicato al ricorrente, né che tale provvedimento avesse natura definitiva. Lo prova il fatto che, per un lungo periodo l ha CP_1
corrisposto la pensione all'odierno ricorrente. Quanto agli altri elementi, ritiene questo giudice che non possa predicarsi la presenza di dolo nel caso di specie e che si debba predicare l'esistenza di un errore in capo all'ente previdenziale.
Ed è ragionevole sostenere che “facendo uso della diligenza richiestagli CP_1
dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione” (cfr. la citata Cass.
11498/1996), avrebbe potuto e dovuto procedere ad una Questi elementi consentono dunque di ritenere integrata anche la condizione dell'errore dell'ente (cfr. Cass. 5984/2022). Tale errore va rinvenuto nella violazione della disposizione dell'art. 13 co. 2 l. 412/1991, secondo cui “L' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. verifica sulla pensione dell'odierna ricorrente. E non si può non ritenere che l'omessa verifica annuale configuri un errore dell'ente previdenziale: a ragionare diversamente, applicando il principio di
Cass. 5984/2022, potrebbe eludere l'applicazione dell'art. 52 l. 88/89 CP_1
semplicemente astenendosi dal procedere alle prescritte verifiche, potendo sempre confidare sul successivo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Risulta così provato il fatto impeditivo della ripetizione delle somme contemplato dall'art. 52 l. 88/89, come interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare CP_1
gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente.
Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da CP_1
porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita, essendo l' rimasto contumace. CP_2
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in CP_1
esecuzione del suddetto provvedimento.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' e vanno liquidate ex d.m. CP_1
55/2014, in ragione del valore dell'attività espletata, on riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione della causa, in applicazione del DM 55/2014
,ridotta per mancanza di rilevanti questioni di fatto e con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito, del
20.01.2022, con il quale l' ha informato il ricorrente di un debito a suo CP_1
carico di € 2.882,99 e condanna l' a restituire quanto eventualmente CP_1
trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite che liquida in euro 886.00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.
Palmi 16 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE RI RO
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.28295/ 2025
VERBALE DI UDIENZA del 16/12/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Angelica Borgese per delega dell'Avv. Loprevite, la quale si riporta alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
L' regolarmente citato in giudizio non risulta costituito, pertanto, CP_1
il Giudice dichiara la contumacia.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa GE RI RO, nella causa iscritta al N. 2829 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente TRA
(c. f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Loprevite (c.f. ), giusta procura in atti C.F._2
ricorrente
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
resistente contumace
All'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 15,00, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLADECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione IOART
Con atto del 15.09.2025, l'odierno ricorrente propone ricorso, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di recupero di indebito, per come accertato dall' con nota del 20.01.2022, con la quale l CP_1 CP_2
comunicava l'indebito di € 2.882,99 sulla pensione cat. IOART n. 34410271 per prestazioni non dovute nel periodo che va dal 1.1.2019 al 28.02.2021, per rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2018. Successivamente proponeva ricorso al Comitato Provinciale risultato infruttuoso. CP_1 A sostegno della propria difesa deduceva, l'illegittimità del provvedimento di indebito, in quanto il Il reddito accertato per gli anni 2019 e 2020 ammonta rispettivamente ad € 21.903,00 ed € 20.264,00, pertanto, per gli anni 2020 e 2021 il tetto reddituale non appare superato.
Il ricorrente deduceva di avere sempre presentato puntuale dichiarazione dei redditi. Pertanto, la pretesa di controparte è illegittima per ragioni attinenti alla irripetibilità delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
A sostegno della propria difesa, parte ricorrente sosteneva che l'indebito, era illegittimo, perché contrario alla legge, tenuto conto che, nel caso di specie, non ricorre il caso di dolo del ricorrente che ha agito con affidamento sulla legittimità della prestazione erogata (pensione cat. IOART n. 34410271), fermo restando che, lo stesso, aveva sempre presentato le dichiarazioni reddituali, per cui non è ravvisabile da parte della ricorrente alcuna violazione dei doveri di correttezza e quindi non si configura il . Pertanto, va escluso, che si Pt_2
possa configurare un indebito ripetibile nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già comunicato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1
che sin dal D.L. n. 269/2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, è onerato del controllo telematico dei requisiti reddituali mediante accesso ai redditi dichiarati. Quindi, concludeva chiedendo di “Ritenere, riconoscere e dichiarare che parte ricorrente ha diritto a trattenere le somme erogate a titolo di assegno sociale per il periodo in contestazione;
2) per l'effetto annullare o dichiarare nullo il provvedimento d'indebito per € 4.818,33, ovvero per la diversa somma ritenuta di
Giustizia; 3) Condanna dell'Ente alla restituzione di tutte le somme dallo stesso eventualmente trattenute nelle more, oltre interessi e rivalutazione;
4) Vittoria di spese
e compensi difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, da attribuire al sottoscritto avvocato Vincenzo Loprevite, distrattario ex art. 93 c.p.c. che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”. L' formalmente citato non si costituiva, pertanto, il Giudice dichiarava la CP_1
contumacia
All'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della discussione, la causa venisse trattenuta in decisione.
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Il ricorso è fondato.
In linea generale, occorre ricordare che all'interno del sistema previdenziale e assistenziale vige un principio, “derogatorio dell'art. 2033 del codice civile”
(così Corte Cost., 1/2006, in diritto, par. 3) di tendenziale irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, che incontra l'unico limite del dolo del percipiente. L'art. 52 l. 88/89, dopo aver previsto al co. 1 che le pensioni
(incluse le pensioni per i superstiti) possono in ogni momento essere rettificate in caso di errori nella attribuzione, erogazione o riliquidazione, al co. 2 afferma che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…)”.La disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 co. 1 l. 412/1991, che così dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. La Suprema Corte, in un suo risalente arresto, ha affermato che il dolo non è “(…) identificabile con il semplice silenzio o con una reticenza dell'accipiens, che non immuti la rappresentazione della realtà, ma si limiti a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'ente erogante, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per se stesso, valore di causa determinante della erogazione non dovuta (…)” perché la legge equipara dolo e silenzio solo nei casi “(…) in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dalla inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge (…) ovvero dalla indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione (o della conservazione) del diritto” (così Cass. 11498/1996).La pronuncia prosegue poi sottolineando che “le omissioni e le reticenze del beneficiario non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione”.
Il dolo è invece configurabile nell'ipotesi di “(…) dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione. Situazioni siffatte integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (…)”.
Tale principio è stato ripreso e confermato dalla recente giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. 1919/2018, Cass. 8731/2019) e ancor più recentemente, dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 5984/2022che ha affermato quanto segue: “(…) l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base al formale definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (…)), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 5984/2022).
Non si può dubitare, né è contestato, che il diritto alla pensione sia sorto sulla base di un provvedimento comunicato al ricorrente, né che tale provvedimento avesse natura definitiva. Lo prova il fatto che, per un lungo periodo l ha CP_1
corrisposto la pensione all'odierno ricorrente. Quanto agli altri elementi, ritiene questo giudice che non possa predicarsi la presenza di dolo nel caso di specie e che si debba predicare l'esistenza di un errore in capo all'ente previdenziale.
Ed è ragionevole sostenere che “facendo uso della diligenza richiestagli CP_1
dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione” (cfr. la citata Cass.
11498/1996), avrebbe potuto e dovuto procedere ad una Questi elementi consentono dunque di ritenere integrata anche la condizione dell'errore dell'ente (cfr. Cass. 5984/2022). Tale errore va rinvenuto nella violazione della disposizione dell'art. 13 co. 2 l. 412/1991, secondo cui “L' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. verifica sulla pensione dell'odierna ricorrente. E non si può non ritenere che l'omessa verifica annuale configuri un errore dell'ente previdenziale: a ragionare diversamente, applicando il principio di
Cass. 5984/2022, potrebbe eludere l'applicazione dell'art. 52 l. 88/89 CP_1
semplicemente astenendosi dal procedere alle prescritte verifiche, potendo sempre confidare sul successivo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Risulta così provato il fatto impeditivo della ripetizione delle somme contemplato dall'art. 52 l. 88/89, come interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare CP_1
gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente.
Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da CP_1
porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita, essendo l' rimasto contumace. CP_2
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in CP_1
esecuzione del suddetto provvedimento.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' e vanno liquidate ex d.m. CP_1
55/2014, in ragione del valore dell'attività espletata, on riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione della causa, in applicazione del DM 55/2014
,ridotta per mancanza di rilevanti questioni di fatto e con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito, del
20.01.2022, con il quale l' ha informato il ricorrente di un debito a suo CP_1
carico di € 2.882,99 e condanna l' a restituire quanto eventualmente CP_1
trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite che liquida in euro 886.00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.
Palmi 16 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE RI RO